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P R E A M B O L O
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i
membri della famiglia umana, i loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace
nel mondo;
Considerato che il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti
dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani
godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore
e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione
dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano
protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia
costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la
tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di
rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli e le Nazioni Unite hanno riaffermato nello
Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella
dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei
diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il
progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato che gli stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste
libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di
questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE PROCLAMA:
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come
ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni,
al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo
costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere,
con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di
queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di
carattere nazionale ed internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati
membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
- Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e
diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire
gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
- Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
- Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del
territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia
indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non
autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
- Ogni individuo ha diritto alla vita, alle libertà ed alla
sicurezza della propria persona.
- Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o
di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno
proibite sotto qualsiasi forma.
- Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a
trattamento o a punizione crudele, inumani o degradanti.
- Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento
della sua personalità giuridica.
- Tutti sono uguali dinanzi alla legge, e hanno diritto, senza
alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge.
Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione, come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
- Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di
ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i
diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla
legge.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato,
detenuto o esiliato.
- Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad
un'equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e
imparziale, al fine della determinazione dei sui diritti e dei
suoi doveri, nonché‚ della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
- Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a
che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un
pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
necessarie per la sua difesa.
- Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od ommissivo che, al momento in cui sia stato
perpetrato, non costituisce reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in
cui il reato sia stato commesso.
- Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e
della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere
tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato.
- Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso
il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
- Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri
paesi asilo dalle persecuzioni.
- Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
- Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
- Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di
fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
- Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
- La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società
e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
- Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua
personale o in comune con altri.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di
cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di
espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere.
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di
associazione pacifica.
- Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
- Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio
paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti.
- Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
- La volontà popolare è il fondamento dell'autorità di governo;
tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e
veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale,
ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera
votazione.
- Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla
sicurezza sociale, nonché‚ alla realizzazione, attraverso lo
sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed
al libero sviluppo della sua personalità.
- Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed
alla protezione contro la disoccupazione.
- Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
- Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia
un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se
necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
- Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
- Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di
lavoro e ferie periodiche retribuite.
- Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali
necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia,
invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita
dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua
volontà.
- La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed
assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso,
devono godere della stessa protezione sociale.
- Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve
essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e
fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del merito.
- L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i
gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.
- I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione
da impartire ai loro figli.
- Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla
vita culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
- Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali
e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e
artistica di cui egli sia autore.
- Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale
nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
- Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale
soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
- Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno
deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono
stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il
rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare
le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del
benessere generale in una società democratica.
- Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso
essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle
Nazioni Unite.
- Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel
senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona
di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla
distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
10 dicembre 1948
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