N oi,
popoli
delle
Nazioni
Unite,
decisi
a
salvare
le
future
generazioni
dal
flagello
della
guerra,
che
per
due
volte
nel
corso
di
questa
generazione
ha
portato
indicibili
afflizioni
all'umanità,
a
riaffermare
la
fede
nei
diritti
fondamentali
dell'uomo,
nella
dignità
e
nel
valore
della
persona
umana,
nella
eguaglianza
dei
diritti
degli
uomini
e
delle
donne
e
delle
nazioni
grandi
e
piccole,
a
creare
le
condizioni
in
cui
la
giustizia
ed
il
rispetto
degli
obblighi
derivanti
dai
trattati
e
dalle
altri
fonti
del
diritto
internazionale
possano
essere
mantenuti,
a
promuovere
il
progresso
sociale
ed
un
più
elevato
tenore
di
vita
in
una
più
ampia
libertà,
e
per
tali
fini
a
praticare
la
tolleranza
ed
a
vivere
in
pace
l'uno
con
l'altro
in
rapporti
di
buon
vicinato,
ad
unire
le
nostre
forze
per
mantenere
la
pace
e
la
sicurezza
internazionale,
ad
assicurare,
mediante
l'accettazione
di
principi
e
l'istituzione
di
sistemi,
che
la
forza
delle
armi
non
sarà
usata,
salvo
che
nell'interesse
comune,
ad
impiegare
strumenti
internazionali
per
promuovere
il
progresso
economico
e
sociale
di
tutti
i
popoli,
abbiamo
deciso
di
unire
i
nostri
sforzi
per
il
raggiungimento
di
tali
fini.
In
conseguenza,
i
nostri
rispettivi
Governi,
per
mezzo
dei
loro
rappresentanti
riuniti
nella
città
di
San
Francisco
e
muniti
di
pieni
poteri
riconosciuti
in
buona
e
debita
forma,
hanno
concordato
il
presente
Statuto
delle
Nazioni
Unite
ed
istituiscono
con
ciò
un'organizzazione
internazionale
che
sarà
denominata
le
Nazioni
Unite.
Capitolo
I
FINI
E
PRINCIPI
Articolo
1
I
fini
delle
Nazioni
Unite
sono:
1.
Mantenere
la
pace
e
la
sicurezza
internazionale,
ed
a
questo
scopo:
prendere
efficaci
misure
collettive
per
prevenire
e
rimuovere
le
minacce
alla
pace
e
per
reprimere
gli
atti
di
aggressione
o
le
altre
violazioni
della
pace,
e
conseguire
con
mezzi
pacifici,
ed
in
conformità
ai
princìpi
della
giustizia
e
del
diritto
internazionale,
la
composizione
o
la
soluzione
delle
controversie
o
delle
situazioni
internazionali
che
potrebbero
portare
ad
una
violazione
della
pace:
2.
Sviluppare
tra
le
nazioni
relazioni
amichevoli
fondate
sul
rispetto
e
sul
principio
dell'eguaglianza
dei
diritti
e
dell'auto-determinazione
dei
popoli,
e
prendere
altre
misure
atte
a
rafforzare
la
pace
universale;
3.
Conseguire
la
cooperazione
internazionale
nella
soluzione
dei
problemi
internazionali
di
carattere
economico,
sociale
culturale
od
umanitario,
e
nel
promuovere
ed
incoraggiare
il
rispetto
dei
diritti
dell'uomo
e
delle
libertà
fondamentali
per
tutti
senza
distinzioni
di
razza,
di
sesso,
di
lingua
o
di
religione;
4.
Costituire
un
centro
per
il
coordinamento
dell'attività
delle
nazioni
volta
al
conseguimento
di
questi
fini
comuni.
Articolo
2
L'Organizzazione
ed
i
suoi
Membri,
nel
perseguire
i
fini
enunciati
nell'art.
1,
devono
agire
in
conformità
ai
seguenti
princìpi:
1.
L'Organizzazione
è
fondata
sul
principio
della
sovrana
eguaglianza
di
tutti
i
suoi
Membri.
2.
I
Membri,
al
scopo
di
assicurare
a
ciascuno
di
essi
i
diritti
e
i
benefici
risultanti
dalla
loro
qualità
di
Membro,
devono
adempiere
in
buona
fede
gli
obblighi
da
loro
assunti
in
conformità
al
presente
Statuto.
3.
I
Membri
devono
risolvere
le
loro
controversie
internazionali
con
mezzi
pacifici,
in
maniera
che
la
pace
e
la
sicurezza
internazionale,
e
la
giustizia,
non
siano
messe
in
pericolo.
4.
I
Membri
devono
astenersi
nelle
loro
relazioni
internazionali
dalla
minaccia
o
dall'uso
della
forza,
sia
contro
l'integrità
territoriale
o
l'indipendenza
politica
di
qualsiasi
Stato,
sia
in
qualunque
altra
maniera
incompatibile
con
i
fini
delle
Nazioni
Unite.
5.
I
Membri
devono
dare
alle
Nazioni
Unite
ogni
assistenza
in
qualsiasi
azione
che
queste
intraprendono
in
conformità
alle
disposizioni
del
presente
Statuto,
e
devono
astenersi
dal
dare
assistenza
a
qualsiasi
Stato
contro
cui
le
Nazioni
Unite
intraprendono
un'azione
preventiva
o
coercitiva.
6.
L'Organizzazione
deve
fare
in
modo
che
Stati
che
non
sono
Membri
delle
Nazioni
Unite
agiscano
in
conformità
a
questi
princìpi,
per
quanto
possa
essere
necessario
per
il
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale.
7.
Nessuna
disposizione
del
presente
Statuto
autorizza
le
Nazioni
Unite
ad
intervenire
in
questioni
che
appartengono
essenzialmente
alla
competenza
interna
di
uno
Stato,
né
obbliga
i
Membri
a
sottoporre
tali
questioni
ad
una
procedura
di
regolamento
in
applicazione
del
presente
Statuto;
questo
principio
non
pregiudica
però
l'applicazione
di
misure
coercitive
a
norma
del
capitolo
VII.
Capitolo
II
MEMBRI
DELL'ORGANIZZAZIONE
Articolo
3
Membri
originari
delle
Nazioni
Unite
sono
gli
Stati
che,
avendo
partecipato
alla
Conferenza
delle
Nazioni
Unite
per
l'Organizzazione
Internazionale
a
San
Francisco,
od
avendo
precedentemente
firmato
la
Dichiarazione
delle
Nazioni
Unite
del
1°
gennaio
1942,
firmino
il
presente
Statuto
e
lo
ratifichino
in
conformità
all'articolo
110.
Articolo
4
1.
Possono
diventare
Membri
delle
Nazioni
Unite
tutti
gli
altri
Stati
amanti
della
pace
che
accettino
gli
obblighi
del
presente
Statuto
e
che,
a
giudizio
dell'Organizzazione,
siano
capaci
di
adempiere
tali
obblighi
e
disposti
a
farlo.
2.
L'ammissione
quale
Membro
delle
Nazioni
Unite
di
uno
Stato
che
adempia
a
tali
condizioni
è
effettuata
con
decisione
dell'Assemblea
Generale
su
proposta
del
Consiglio
di
Sicurezza.
Articolo
5
Un
Membro
delle
Nazioni
Unite
contro
il
quale
sia
stata
intrapresa,
da
parte
del
Consiglio
di
Sicurezza,
un'azione
preventiva
o
coercitiva
può
essere
sospeso
dall'esercizio
dei
diritti
e
dei
privilegi
di
un
Membro
da
parte
dell'Assemblea
Generale
su
proposta
del
Consiglio
di
Sicurezza.
L'esercizio
di
questi
diritti
e
privilegi
può
essere
ripristinato
dal
Consiglio
di
Sicurezza.
Articolo
6
Un
Membro
delle
Nazioni
Unite
che
abbia
persistentemente
violato
i
princìpi
enunciati
nel
presente
Statuto
può
essere
espulso
dall'Organizzazione
da
parte
dell'Assemblea
Generale
su
proposta
del
Consiglio
di
Sicurezza.
Capitolo
III
ORGANI
Articolo
7
Sono
istituiti
quali
organi
principali
delle
Nazioni
Unite:
un'Assemblea
Generale,
un
Consiglio
di
Sicurezza,
un
Consiglio
Economico
e
Sociale,
un
Consiglio
di
Amministrazione
Fiduciaria,
una
Corte
Internazionale
di
Giustizia,
ed
un
Segretariato.
Articolo
8
Le
Nazioni
Unite
non
porranno
alcuna
restrizione
all'ammissibilità
di
uomini
e
donne
nei
loro
organi
principali
e
sussidiari,
in
qualsiasi
qualità
ed
in
condizione
di
uguaglianza.
Capitolo
IV
ASSEMBLEA
GENERALE
Composizione
Articolo
9
1.
L'Assemblea
Generale
si
compone
di
tutti
i
Membri
delle
Nazioni
Unite.
2.
Ogni
Membro
ha
non
più
di
cinque
rappresentanti
nell'Assemblea
Generale.
Funzioni
e
poteri
Articolo
10
L'Assemblea
Generale
può
discutere
qualsiasi
questione
od
argomento
che
rientri
nei
fini
del
presente
Statuto,
o
che
abbia
riferimento
ai
poteri
ed
alle
funzioni
degli
organi
previsti
dal
presente
Statuto
o,
salvo
quanto
disposto
dall'articolo
12,
può
fare
raccomandazioni
ai
Membri
delle
Nazioni
Unite
od
al
Consiglio
di
Sicurezza,
o
agli
uni
ed
all'altro,
su
qualsiasi
di
tali
questioni
od
argomenti.
Articolo
11
1.
L'Assemblea
Generale
può
esaminare
i
princìpi
generali
di
cooperazione
per
il
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale,
compresi
i
princìpi
regolanti
il
disarmo
e
la
disciplina
degli
armamenti,
e
può
fare,
riguardo
a
tali
principi,
raccomandazioni
sia
ai
Membri,
sia
al
Consiglio
di
Sicurezza,
sia
agli
uni
ed
all'altro.
2.
L'Assemblea
Generale
può
discutere
ogni
questione
relativa
al
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale
che
le
sia
sottoposta
da
qualsiasi
Membro
delle
Nazioni
Unite
in
conformità
all'articolo
35,
paragrafo
2,
e,
salvo
quanto
disposto
nell'articolo
12
può
fare
raccomandazioni
riguardo
a
qualsiasi
questione
del
genere
allo
Stato
o
agli
Stati
interessati,
od
agli
uni
ed
all'altro.
Qualsiasi
questione
del
genere
per
cui
si
renda
necessaria
un'azione
deve
essere
deferita
al
Consiglio
di
Sicurezza
da
parte
dell'Assemblea
Generale,
prima
o
dopo
la
discussione.
3.
L'Assemblea
Generale
può
richiamare
l'attenzione
del
Consiglio
di
Sicurezza
sulle
situazioni
che
siano
suscettibili
di
mettere
in
pericolo
la
pace
e
la
sicurezza
internazionale.
4.
I
poteri
dell'Assemblea
Generale
stabiliti
in
quest'articolo
non
limitano
la
portata
generale
dell'articolo
10.
Articolo
12
1.
Durante
l'esercizio
da
parte
del
Consiglio
di
Sicurezza
delle
funzioni
assegnatagli
dal
presente
Statuto,
nei
riguardi
di
una
controversia
o
situazione
qualsiasi,
l'Assemblea
Generale
non
deve
fare
alcuna
raccomandazione
riguardo
a
tale
controversia
o
situazione,
a
meno
che
non
ne
sia
richiesta
dal
Consiglio
di
Sicurezza.
2.
Il
Segretario
Generale,
con
il
consenso
del
Consiglio
di
Sicurezza,
informa
l'Assemblea
Generale,
ad
ogni
sessione,
di
tutte
le
questioni
relative
al
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale
di
cui
stia
trattando
il
Consiglio
di
Sicurezza
ed
informa
del
pari
l'Assemblea
Generale,
o
i
Membri
delle
Nazioni
Unite
se
l'Assemblea
Generale
non
é
in
sessione,
non
appena
il
Consiglio
di
Sicurezza
cessi
dal
trattare
tali
questioni.
Articolo
13
1.
l'Assemblea
Generale
intraprende
studi
e
fa
raccomandazioni
allo
scopo
di:
a.
promuovere
la
cooperazione
internazionale
nel
campo
politico
ed
incoraggiare
lo
sviluppo
progressivo
del
diritto
internazionale
e
la
sua
codificazione.
b.
sviluppare
la
cooperazione
internazionale
nei
campi
economico,
sociale,
culturale,
educativo
e
della
sanità
pubblica,
e
promuovere
il
rispetto
dei
diritti
dell'uomo
e
delle
libertà
fondamentali
per
tutti
senza
distinzione
di
razza,
di
sesso,
di
lingua,
o
di
religione.
2.
Gli
ulteriori
compiti,
funzioni
e
poteri
dell'Assemblea
Generale
rispetto
alle
materie
indicate
nel
precedente
paragrafo
1
b
sono
stabiliti
nei
capitoli
IX
e
X.
Articolo
14
Subordinatamente
alle
disposizioni
dell'articolo
12,
l'Assemblea
Generale
può
raccomandare
misure
per
il
regolamento
pacifico
di
qualsiasi
situazione
che,
indipendentemente
dalla
sua
origine,
essa
ritenga
suscettibile
di
pregiudicare
il
benessere
generale
o
le
relazioni
amichevoli
tra
nazioni,
ivi
comprese
le
situazioni
risultanti
da
una
violazione
delle
disposizioni
del
presente
Statuto
che
enunciano
i
fini
ed
i
princìpi
delle
Nazioni
Unite.
Articolo
15
1.
L'Assemblea
Generale
riceve
ed
esamina
le
relazioni
annuali
e
speciali
del
Consiglio
di
Sicurezza;
queste
relazioni
comprendono
un
resoconto
delle
misure
decise
od
intraprese
dal
Consiglio
di
Sicurezza
per
mantenere
la
pace
e
la
sicurezza
internazionale.
2.
L'Assemblea
Generale
riceve
ed
esamina
le
relazioni
degli
altri
organi
delle
Nazioni
Unite.
Articolo
16
L'Assemblea
Generale
adempie
quelle
funzioni,
concernenti
il
regime
internazionale
di
amministrazione
fiduciaria
che
ad
essa
sono
attribuite
dai
capitoli
XII
XIII,
compresa
l'approvazione
delle
convenzioni
di
amministrazione
fiduciaria
per
le
zone
non
designate
come
strategiche.
Articolo
17
1.
L'Assemblea
Generale
esamina
ed
approva
il
bilancio
dell'Organizzazione.
2.
Le
spese
dell'Organizzazione
sono
sostenute
dai
Membri
secondo
la
ripartizione
fissata
dall'Assemblea
Generale.
3.
L'Assemblea
Generale
esamina
ed
approva
tutti
gli
accordi
finanziari
e
di
bilancio
con
gli
istituti
specializzati
previsti
all'articolo
57,
ed
esamina
i
bilanci
amministrativi
di
tali
istituti
specializzati
al
scopo
di
fare
ad
essi
delle
raccomandazioni.
Votazione
Articolo
18
1.
Ogni
Membro
dell'Assemblea
Generale
dispone
di
un
voto.
2.
Le
decisioni
dell'Assemblea
Generale
su
questioni
importanti
sono
prese
a
maggioranza
di
due
terzi
dei
Membri
presenti
e
votanti.
Tali
questioni
comprendono:
le
raccomandazioni
riguardo
al
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale,
l'elezione
dei
Membri
non
permanenti
del
Consiglio
di
Sicurezza,
l'elezione
dei
Membri
del
Consiglio
Economico
e
Sociale,
l'elezione
di
Membri
del
Consiglio
di
Amministrazione
Fiduciaria
a
norma
del
paragrafo
1c
dell'articolo
86,
l'ammissione
di
nuovi
Membri
delle
Nazioni
Unite,
la
sospensione
dei
diritti
e
dei
privilegi
di
Membro,
l'espulsione
di
Membri,
le
questioni
relative
al
funzionamento
del
regime
di
amministrazione
fiduciaria
e
le
questioni
di
bilancio.
3.
Le
decisioni
su
altre
questioni,
compresa
la
determinazione
di
categorie
addizionali
di
questioni
da
decidersi
a
maggioranza
di
due
terzi,
sono
prese
a
maggioranza
dei
Membri
presenti
e
votanti.
Articolo
19
Un
Membro
delle
Nazioni
Unite
che
sia
in
arretrato
nel
pagamento
dei
suoi
contributi
finanziari
all'Organizzazione
non
ha
voto
nell'Assemblea
Generale
se
l'ammontare
dei
suoi
arretrati
eguagli
o
superi
l'ammontare
dei
contributi
da
lui
dovuti
per
i
due
anni
interi
precedenti.
L'Assemblea
Generale
può,
nondimeno,
permettere
a
tale
Membro
di
votare
se
riconosca
che
la
mancanza
del
pagamento
è
dovuta
a
circostanze
indipendenti
dalla
sua
volontà.
Procedura
Articolo
20
L'Assemblea
Generale
si
riunisce
in
sessioni
ordinarie
annuali
ed
in
sessioni
speciali
ove
le
circostanze
lo
richiedano.
Le
sessioni
speciali
sono
convocate
dal
Segretario
Generale
su
richiesta
del
Consiglio
di
Sicurezza
o
della
maggioranza
dei
Membri
delle
Nazioni
Unite.
Articolo
21
L'Assemblea
Generale
stabilisce
il
proprio
regolamento.
Essa
elegge
il
suo
Presidente
per
ogni
sessione.
Articolo
22
L'Assemblea
Generale
può
istituire
gli
organi
sussidiari
che
ritenga
necessari
per
l'adempimento
delle
sue
funzioni.
Capitolo
V
CONSIGLIO
DI
SICUREZZA
Composizione
Articolo
23
1.Il
Consiglio
di
Sicurezza
si
compone
di
quindici
Membri
delle
Nazioni
Unite.
La
Repubblica
di
Cina,
la
Francia,
l'Unione
delle
Repubbliche
Socialiste
Sovietiche,
il
Regno
Unito
di
Gran
Bretagna
e
l'Irlanda
Settentrionale
e
gli
Stati
Uniti
d'America
sono
Membri
permanenti
del
Consiglio
di
Sicurezza.
L'Assemblea
Generale
elegge
dieci
altri
Membri
delle
Nazioni
Unite
quali
Membri
non
permanenti
del
Consiglio
di
Sicurezza,
avendo
speciale
riguardo,
in
primo
luogo,
al
contributo
dei
Membri
delle
Nazioni
Unite
al
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale
ed
agli
altri
fini
dell'Organizzazione,
ed
inoltre
ad
un'equa
distribuzione
geografica.
2.
I
Membri
non
permanenti
del
Consiglio
di
Sicurezza
sono
eletti
per
un
periodo
di
due
anni.
Tuttavia
nella
prima
elezione
successiva
all'aumento
da
11
a
15
del
numero
dei
Membri
del
Consiglio
di
Sicurezza,
due
dei
quattro
Membri
aggiuntivi
saranno
scelti
per
il
periodo
di
un
anno.
I
Membri
uscenti
non
sono
immediatamente
rieleggibili.
3.
Ogni
Membro
del
Consiglio
di
Sicurezza
ha
un
rappresentante
nel
Consiglio.
Articolo
24
1.
Al
scopo
di
assicurare
un'azione
pronta
ed
efficace
da
parte
delle
Nazioni
Unite,
i
Membri
conferiscono
al
Consiglio
di
Sicurezza
la
responsabilità
principale
del
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale,
e
riconoscono
che
il
Consiglio
di
Sicurezza,
nell'adempiere
i
suoi
compiti
inerenti
a
tale
responsabilità,
agisce
in
loro
nome.
2.
Nell'adempimento
di
questi
compiti
il
Consiglio
di
Sicurezza
agisce
in
conformità
ai
fini
ed
ai
principi
delle
Nazioni
Unite.
I
poteri
specifici
attribuiti
al
Consiglio
di
Sicurezza
per
l'adempimento
di
tali
compiti
sono
indicati
nei
capitoli
VI,
VII,
VIII
e
XII.
3.
Il
Consiglio
di
Sicurezza
sottopone
relazioni
annuali
e,
quando
sia
necessario,
relazioni
speciali
all'esame
dell'Assemblea
Generale.
Articolo
25
I
Membri
delle
Nazioni
Unite
convengono
di
accettare
e
di
eseguire
le
decisioni
del
Consiglio
di
Sicurezza
in
conformità
alle
disposizioni
del
presente
Statuto.
Articolo
26
Al
scopo
di
promuovere
lo
stabilimento
ed
il
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale
col
minimo
dispendio
delle
risorse
umane
ed
economiche
mondiali
per
gli
armamenti,
il
Consiglio
di
Sicurezza
ha
il
compito
di
formulare,
con
l'ausilio
del
Comitato
di
Stato
Maggiore
previsto
dall'articolo
47,
piani
da
sottoporre
ai
Membri
delle
Nazioni
Unite
per
l'istituzione
di
un
sistema
di
disciplina
degli
armamenti.
Votazione
Articolo
27
1.
Ogni
Membro
del
Consiglio
di
Sicurezza
dispone
di
un
voto.
2.
Le
decisioni
del
Consiglio
di
Sicurezza
su
questioni
di
procedura
sono
prese
con
un
voto
favorevole
di
nove
Membri.
3.
Le
decisioni
del
Consiglio
di
Sicurezza
su
ogni
altra
questione
sono
prese
con
un
voto
favorevole
di
nove
Membri,
nel
quale
siano
compresi
i
voti
dei
Membri
permanenti:
tuttavia
nelle
decisioni
previste
dal
Capitolo
VI
e
dal
paragrafo
3
dell'articolo
52,
un
Membro
che
sia
parte
di
una
controversia
deve
astenersi
dal
voto.
Procedura
Articolo
28
1.
Il
Consiglio
di
Sicurezza
e
organizzato
in
modo
da
poter
funzionare
in
permanenza.
Ogni
Membro
del
Consiglio
di
Sicurezza
deve,
a
tal
scopo,
avere
in
qualsiasi
momento
un
rappresentante
nella
sede
dell'Organizzazione.
2.
Il
Consiglio
di
Sicurezza
tiene
riunioni
periodiche
alle
quali
ognuno
dei
suoi
Membri
può,
ove
lo
desideri,
essere
rappresentato
da
un
Membro
del
Governo
o
da
un
altro
rappresentante
appositamente
designato.
3.
Il
Consiglio
di
Sicurezza
può
tenere
riunioni
in
quelle
località
diverse
dalla
sede
dell'Organizzazione
che,
a
suo
giudizio,
possano
meglio
facilitare
i
suoi
lavori.
Articolo
29
Il
Consiglio
di
Sicurezza
può
istituire
gli
organi
sussidiari
che
ritenga
necessari
per
l'adempimento
delle
sue
funzioni.
Articolo
30
Il
Consiglio
di
Sicurezza
stabilisce
il
proprio
regolamento,
nel
quale
fissa
le
norme
concernenti
il
sistema
di
scelta
del
suo
Presidente.
Articolo
31
Ogni
Membro
delle
Nazioni
Unite
che
non
sia
Membro
del
Consiglio
di
Sicurezza
può
partecipare,
senza
diritto
di
voto,
alla
discussione
di
qualsiasi
questione
sottoposta
al
Consiglio
di
Sicurezza,
ogniqualvolta
quest'ultimo
ritenga
che
gli
interessi
di
tale
Membro
siano
particolarmente
coinvolti.
Articolo
32
Ogni
Membro
delle
Nazioni
Unite
che
non
sia
Membro
del
Consiglio
di
Sicurezza
od
ogni
Stato
che
non
sia
Membro
delle
Nazioni
Unite,
qualora
sia
parte
in
una
controversia
in
esame
avanti
al
Consiglio
di
Sicurezza,
sarà
invitato
a
partecipare,
senza
diritto
di
voto,
alla
discussione
relativa
alla
controversia.
Il
Consiglio
di
Sicurezza
stabilisce
le
condizioni
che
ritiene
opportune
per
la
partecipazione
di
uno
Stato
che
non
sia
Membro
delle
Nazioni
Unite.
Capitolo
VI
SOLUZIONE
PACIFICA
DELLE
CONTROVERSIE
Articolo
33
1.
Le
parti
di
una
controversia,
la
cui
continuazione
sia
suscettibile
di
mettere
in
pericolo
il
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale,
devono,
anzitutto,
perseguirne
una
soluzione
mediante
negoziati,
inchiesta,
mediazione,
conciliazione,
arbitrato,
regolamento
giudiziale,
ricorso
ad
organizzazioni
od
accordi
regionali,
od
altri
mezzi
pacifici
di
loro
scelta.
2.
Il
Consiglio
di
Sicurezza
ove
lo
ritenga
necessario,
invita
le
parti
a
regolare
la
loro
controversia
medianti
tali
Articolo
34
Il
Consiglio
di
Sicurezza
può
fare
indagini
su
qualsiasi
controversia
o
su
qualsiasi
situazione
che
possa
portare
ad
un
attrito
internazionale
o
dar
luogo
ad
una
controversia,
allo
scopo
di
determinare
se
la
continuazione
della
controversia
o
della
situazione
sia
suscettibile
di
mettere
in
pericolo
il
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale.
Articolo
35
1.
Ogni
Membro
delle
Nazioni
Unite
può
sottoporre
qualsiasi
controversia
o
situazione
della
natura
indicata
nell'articolo
34
all'attenzione
del
Consiglio
di
Sicurezza
o
dell'Assemblea
Generale.
2
Uno
stato
che
non
sia
Membro
delle
Nazioni
Unite
può
sottoporre
all'attenzione
del
Consiglio
di
Sicurezza
o
dell'Assemblea
Generale
qualsiasi
controversia
di
cui
esso
sia
parte,
se
accetti
preventivamente,
ai
fini
di
tale
controversia,
gli
obblighi
di
regolamento
pacifico
previsti
dal
presente
Statuto.
3.
I
procedimenti
dell'Assemblea
Generale
rispetto
alle
questioni
sottoposte
alla
sua
attenzione
in
virtù
di
questo
articolo,
sono
soggetti
alle
disposizioni
degli
articoli
11
e
12.
Articolo
36
1.
Il
Consiglio
di
Sicurezza
può,
in
qualsiasi
fase
di
una
controversia
della
natura
indicata
nell'articolo
33,
o
di
una
situazione
di
natura
analoga
raccomandare
procedimenti
o
metodi
di
sistemazione
adeguati.
2.
Il
Consiglio
di
Sicurezza
deve
prendere
in
considerazione
le
procedura
per
la
soluzione
della
controversia
che
siano
già
state
adottate
dalle
parti.
3.
Nel
fare
raccomandazioni
a
norma
di
questo
articolo
il
Consiglio
di
Sicurezza
deve
inoltre
tenere
presente
che
le
controversie
giuridiche,
dovrebbero,
di
regola
generale,
essere
deferite
dalle
parti
alla
Corte
Internazionale
di
Giustizia
in
conformità
alle
disposizioni
dello
Statuto
della
Corte.
Articolo
37
1.
Se
le
parti
di
una
controversia
della
natura
indicata
nell'articolo
33
non
riescono
a
regolarla
con
i
mezzi
indicati
in
tale
articolo,
esse
devono
deferirla
al
Consiglio
di
Sicurezza.
2.
Se
il
Consiglio
di
Sicurezza
ritiene
che
la
continuazione
della
controversia
sia
in
fatto
suscettibile
di
mettere
in
pericolo
il
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale,
esso
decide
se
agire
a
norma
dell'articolo
36,
o
raccomandare
quella
soluzione
che
ritenga
adeguata.
Articolo
38
Senza
pregiudizio
delle
disposizioni
degli
articoli
33
e
37,
il
Consiglio
di
Sicurezza
può,
se
tutte
le
parti
di
una
controversia
lo
richiedono,
fare
ad
esse
raccomandazioni
per
una
soluzione
pacifica
della
controversia.
Capitolo
VII
AZIONE
RISPETTO
ALLE
MINACCE
ALLA
PACE,
ALLE
VIOLAZIONI
DELLA
PACE
ED
AGLI
ATTI
DI
AGGRESSIONE
Articolo
39
Il
Consiglio
di
Sicurezza
accerta
l'esistenza
di
una
minaccia
alla
pace,
di
una
violazione
della
pace,
o
di
un
atto
di
aggressione,
e
fa
raccomandazione
o
decide
quali
misure
debbano
essere
prese
in
conformità
agli
articoli
41
e
42
per
mantenere
o
ristabilire
la
pace
e
la
sicurezza
internazionale.
Articolo
40
Al
scopo
di
prevenire
un
aggravarsi
della
situazione,
il
Consiglio
di
Sicurezza
prima
di
fare
le
raccomandazioni
o
di
decidere
sulle
misure
previste
all'articolo
41,
può
invitare
le
parti
interessate
ad
ottemperare
a
quelle
misure
provvisorie
che
esso
consideri
necessarie
o
desiderabili.
Tali
misure
provvisorie
non
devono
pregiudicare
i
diritti,
le
pretese
o
la
posizione
delle
parti
interessate.
11
Consiglio
di
Sicurezza
prende
in
debito
conto
il
mancato
ottemperamento
a
tali
misure
provvisorie.
Articolo
41
Il
Consiglio
di
Sicurezza
può
decidere
quali
misure,
non
implicanti
l'impiego
della
forza
armata,
debbano
essere
adottate
per
dare
effetto
alle
sue
decisioni,
e
può
invitare
i
membri
delle
Nazioni
Unite
ad
applicare
tali
misure.
Queste
possono
comprendere
un'interruzione
totale
o
parziale
delle
relazioni
economiche
e
delle
comunicazioni
ferroviarie,
marittime,
aeree,
postali,
telegrafiche,
radio
ed
altre,
e
la
rottura
delle
relazioni
diplomatiche.
Articolo
42
Se
il
Consiglio
di
Sicurezza
ritiene
che
le
misure
previste
nell'articolo
41
siano
inadeguate
o
si
siano
dimostrate
inadeguate,
esso
può
intraprendere,
con
forze
aeree,
navali
o
terrestri,
ogni
azione
che
sia
necessaria
per
mantenere
o
ristabilire
la
pace
e
la
sicurezza
internazionale.
Tale
azione
può
comprendere
dimostrazioni,
blocchi
ed
altre
operazioni
mediante
forze
aeree,
navali
o
terrestri
di
Membri
delle
Nazioni
Unite.
Articolo
43
1.
Al
scopo
di
contribuire
al
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale,
tutti
i
Membri
delle
Nazioni
Unite
si
impegnano
a
mettere
a
disposizione
del
Consiglio
di
Sicurezza,
a
sua
richiesta
ed
in
conformità
ad
un
accordo
o
ad
accordi
speciali,
le
forze
armate,
l'assistenza
e
le
facilitazioni,
compreso
il
diritto
di
passaggio,
necessario
per
il
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale.
2.
L'accordo
o
gli
accordi
suindicati
determineranno
il
numero
ed
i
tipi
di
forze
armate,
il
loro
grado
di
preparazione
e
la
loro
dislocazione
generale,
e
la
natura
delle
facilitazioni
e
dell'assistenza
da
fornirsi.
3.
L'accordo
o
gli
accordi
saranno
negoziati
al
più
presto
possibile
su
iniziativa
del
Consiglio
di
Sicurezza.
Essi
saranno
conclusi
tra
il
Consiglio
di
Sicurezza
ed
i
singoli
Membri,
oppure
tra
il
Consiglio
di
Sicurezza
e
i
gruppi
di
Membri,
e
saranno
soggetti
a
ratifica
da
parte
degli
Stati
firmatari
in
conformità
alle
rispettive
norme
costituzionali.
Articolo
44
Quando
il
Consiglio
di
Sicurezza
abbia
deciso
di
impiegare
la
forza,
esso,
prima
di
richiedere
ad
un
Membro
non
rappresentato
nel
Consiglio
di
fornire
forze
armate
in
esecuzione
degli
obblighi
assunti
a
norma
dell'articolo
43,
inviterà
tale
Membro,
ove
questi
lo
desideri,
a
partecipare
alle
decisioni
del
Consiglio
di
Sicurezza
concernenti
l'impiego
di
contingenti
di
forze
armate
del
Membro
stesso.
Articolo
45
Al
scopo
di
dare
alle
Nazioni
Unite
la
possibilità
di
prendere
misure
militari
urgenti,
i
Membri
terranno
ad
immediata
disposizione
contingenti
di
forze
aeree
nazionali
per
l'esecuzione
combinata
di
un'azione
coercitiva
internazionale.
La
forza
ed
il
grado
di
preparazione
di
questi
contingenti,
ed
i
piani
per
la
loro
azione
combinata,
sono
determinati,
entro
i
limiti
stabiliti
nell'accordo
o
negli
accordi
speciali
previsti
dall'articolo
43,
dal
Consiglio
di
Sicurezza
coadiuvato
dal
Comitato
di
Stato
Maggiore.
Articolo
46
I
piani
per
l'impiego
delle
forze
armate
sono
stabiliti
dal
Consiglio
di
Sicurezza
coadiuvato
dal
Comitato
di
Stato
Maggiore.
Articolo
47
1.
E'
costituito
un
Comitato
di
Stato
Maggiore
per
consigliare
e
coadiuvare
il
Consiglio
di
Sicurezza
in
tutte
le
questioni
riguardanti
le
esigenze
militari
del
Consiglio
di
Sicurezza
per
il
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale,
l'impiego
ed
il
comando
delle
forze
poste
a
sua
disposizione,
la
disciplina
degli
armamenti
e
l'eventuale
disarmo.
2.
Il
Comitato
di
Stato
Maggiore
è
composto
dai
capi
di
Stato
Maggiore
dei
Membri
permanenti
del
Consiglio
di
Sicurezza,
o
di
loro
rappresentanti.
Ogni
Membro
delle
Nazioni
Unite
non
rappresentato
in
modo
permanente
nel
Comitato
sarà
invitato
dal
Comitato
stesso
ad
associarsi
ad
esso
quando
l'efficiente
adempimento
dei
compiti
del
Comitato
richieda
la
partecipazione
di
tale
Membro
alla
sua
attività.
3.11
Comitato
di
Stato
Maggiore
ha,
alle
dipendenze
del
Consiglio
di
Sicurezza,
la
responsabilità
della
direzione
strategica
di
tutte
le
forze
armate
messe
a
disposizione
del
Consiglio
di
Sicurezza.
Le
questioni
concernenti
il
comando
di
tali
forze
saranno
trattate
in
seguito.
4.
Con
l'autorizzazione
del
Consiglio
di
Sicurezza
e
dopo
consultazioni
con
le
organizzazioni
regionali
competenti,
il
Comitato
di
Stato
Maggiore
può
costituire
dei
sottocomitati
regionali.
Articolo
48
1.
L'azione
necessaria
per
eseguire
le
decisioni
del
Consiglio
di
Sicurezza
per
il
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale
è
intrapresa
da
tutti
i
Membri
delle
Nazioni
Unite
o
da
alcuni
di
essi
secondo
quanto
stabilisca
il
Consiglio
di
Sicurezza.
2.
Tali
decisioni
sono
eseguite
dai
Membri
delle
Nazioni
Unite
direttamente
o
mediante
la
loro
azione
nelle
organizzazioni
internazionali
competenti
di
cui
siano
Membri.
Articolo
49
I
Membri
delle
Nazioni
Unite
si
associano
per
prestarsi
mutua
assistenza
nell'eseguire
le
misure
deliberate
dal
Consiglio
di
Sicurezza.
Articolo
50
Se
il
Consiglio
di
Sicurezza
intraprende
misure
preventive
contro
uno
Stato,
ogni
altro
Stato,
sia
o
non
sia
Membro
delle
Nazioni
Unite,
che
si
trovi
di
fronte
a
particolari
difficoltà
economiche
derivanti
dall'esecuzione
di
tali
misure,
ha
diritto
di
consultare
il
Consiglio
di
Sicurezza
riguardo
ad
una
soluzione
di
tali
difficoltà.
Articolo
51
Nessuna
disposizione
del
presente
Statuto
pregiudica
il
diritto
naturale
di
autotutela
individuale
o
collettiva,
nel
caso
che
abbia
luogo
un
attacco
armato
contro
un
Membro
delle
Nazioni
Unite,
fintantoché
il
Consiglio
di
Sicurezza
non
abbia
preso
le
misure
necessarie
per
mantenere
la
pace
e
la
sicurezza
internazionale.
Le
misure
prese
da
Membri
nell'esercizio
di
questo
diritto
di
autotutela
sono
immediatamente
portate
a
conoscenza
del
Consiglio
di
Sicurezza
e
non
pregiudicano
in
alcun
modo
il
potere
e
il
compito
spettanti,
secondo
il
presente
Statuto,
al
Consiglio
di
Sicurezza,
di
intraprendere
in
qualsiasi
momento
quell'azione
che
esso
ritenga
necessaria
per
mantenere
o
ristabilire
la
pace
e
la
sicurezza
internazionale.
Capitolo
VIII
ACCORDI
REGIONALI
Articolo
52
1.
Nessuna
disposizione
del
presente
Statuto
preclude
l'esistenza
di
accordi
od
organizzazioni
regionali
per
la
trattazione
di
quelle
questioni
concernenti
il
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale
che
si
prestino
ad
un'azione
regionale,
purché
tali
accordi
od
organizzazioni
e
le
loro
attività
siano
conformi
ai
fini
ed
ai
principi
delle
Nazioni
Unite.
2.1
Membri
delle
Nazioni
Unite
che
partecipino
a
tali
accordi
od
organizzazioni
devono
fare
ogni
sforzo
per
giungere
ad
una
soluzione
pacifica
delle
controversie
di
carattere
locale
medianti
tali
accordi
od
organizzazioni
regionali
prima
di
deferirle
al
Consiglio
di
Sicurezza.
3.
Il
Consiglio
di
Sicurezza
incoraggia
lo
sviluppo
della
soluzione
pacifica
delle
controversie
di
carattere
locale,
mediante
gli
accordi
o
le
organizzazioni
regionali,
sia
su
iniziativa
degli
Stati
interessati,
sia
per
deferimento
da
parte
del
Consiglio
di
Sicurezza.
4.
Questo
articolo
non
pregiudica
in
alcun
modo
l'applicazione
degli
articoli
34
e
35.
Articolo
53
1.
Il
Consiglio
di
Sicurezza
utilizza,
se
del
caso,
gli
accordi
o
le
organizzazioni
regionali
per
azioni
coercitive
sotto
la
sua
direzione.
Tuttavia,
nessuna
azione
coercitiva
potrà
venire
intrapresa
in
base
ad
accordi
regionali
o
da
parte
di
organizzazioni
regionali
senza
l'autorizzazione
del
Consiglio
di
Sicurezza,
eccezion
fatta
per
le
misure
contro
uno
Stato
nemico,
ai
sensi
della
definizione
data
dal
paragrafo
2
di
questo
articolo,
quali
sono
previste
dall'articolo
107
o
da
accordi
regionali
diretti
contro
un
rinnovarsi
della
politica
aggressiva
da
parte
di
un
tale
Stato,
fino
al
momento
in
cui
l'organizzazione
potrà,
su
richiesta
del
Governo
interessato,
essere
investita
del
compito
di
prevenire
ulteriori
aggressioni
da
parte
del
detto
Stato.
2.
L'espressione
"Stato
nemico"
quale
è
usata
nel
paragrafo
1
di
questo
articolo
si
riferisce
ad
ogni
Stato
che
durante
la
seconda
guerra
mondiale
sia
stato
nemico
di
uno
dei
firmatari
del
presente
Statuto.
Articolo
54
Il
Consiglio
di
Sicurezza
deve
essere
tenuto,
in
ogni
momento,
pienamente
informato
dell'azione
intrapresa
o
progettata
in
base
ad
accordi
regionali
o
da
parte
di
organizzazioni
regionali
per
il
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale.
Capitolo
IX
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
ECONOMICA
E
SOCIALE
Articolo
55
Al
scopo
di
creare
le
condizioni
di
stabilita
e
di
benessere
che
sono
necessarie
per
avere
rapporti
pacifici
ed
amichevoli
fra
le
nazioni,
basate
sul
rispetto
del
principio
dell'uguaglianza
dei
diritti
o
dell'autodecisione
dei
popoli,
le
Nazioni
Unite
promuoveranno:
a.
un
più
elevato
tenore
di
vita,
il
pieno
impiego
della
mano
d'opera,
e
condizioni
di
progresso
e
di
sviluppo
economico
e
sociale;
b.
la
soluzione
dei
problemi
internazionali
economici,
sociali,
sanitari
e
simili,
e
la
collaborazione
internazionale
culturale
ed
educativa;
c.
il
rispetto
e
l'osservanza
universale
dei
diritti
dell'uomo
e
delle
libertà
fondamentali
per
tutti,
senza
distinzione
di
razza,
sesso,
lingua
o
religione.
Articolo
56
I
Membri
si
impegnano
ad
agire,
collettivamente
o
singolarmente,
in
cooperazione
con
l'organizzazione
per
raggiungere
i
fini
indicati
all'articolo
55.
Articolo
57
1.
I
vari
istituti
specializzati
costituiti
con
accordi
intergovernativi,
ed
aventi,
in
conformità
ai
loro
Statuti,
vasti
compiti
internazionali
nei
campi
economico,
sociale,
culturale,
educativo,
sanitario
e
simili
sono
collegati
con
le
Nazioni
Unite
in
conformità
alle
disposizioni
dell'articolo
63.
2.
Gli
istituti
così
collegate
con
le
Nazioni
Unite
sono
qui
di
seguito
indicati
con
l'espressione
"Istituti
specializzati".
Articolo
58
L'Organizzazione
fa
raccomandazioni
per
il
coordinamento
dei
programmi
e
delle
attività
degli
istituti
specializzati.
Articolo
59
L'Organizzazione
promuove,
se
del
caso,
trattative
tra
gli
Stati
interessati
per
la
creazione
di
nuovi
istituti
specializzati
per
il
conseguimento
dei
fini
indicati
nell'articolo
55.
Articolo
60
Il
compito
di
adempiere
le
funzioni
dell'Organizzazione
indicate
in
questo
capitolo
spetta
all'Assemblea
Generale
e,
sotto
la
sua
direzione,
al
Consiglio
Economico
e
Sociale,
che
a
tale
scopo
dispone
dei
poteri
ad
esso
attribuiti
dal
capitolo
X.
Capitolo
X
CONSIGLIO
ECONOMICO
E
SOCIA
Composizione
Articolo
61
1.
Il
Consiglio
Economico
e
Sociale
si
compone
di
cinquantaquattro
Membri
delle
Nazioni
Unite
eletti
dall'Assemblea
Generale.
2.
Salve
le
disposizioni
del
paragrafo
3,
diciotto
Membri
del
Consiglio
Economico
e
Sociale
sono
eletti
ogni
anno
per
un
periodo
di
tre
anni.
I
Membri
uscenti
sono
immediatamente
rieleggibili.
3.
Alla
prima
elezione
successiva
all'aumento
da
ventisette
a
cinquantaquattro
Membri
del
Consiglio
Economico
e
Sociale,
oltre
ai
Membri
eletti
al
posto
dei
nove
Membri
il
cui
mandato
scade
al
termine
dell'anno
in
corso,
saranno
eletti
altri
ventisette
Membri.
Di
questi
ventisette
Membri
aggiuntivi,
il
mandato
di
nove
scadrà
al
termine
di
un
anno,
e
quello
di
altri
nove
al
termine
di
due
anni,
in
conformità
alle
disposizioni
che
saranno
prese
dall'Assemblea
Generale.
4.
Ogni
Membro
del
Consiglio
Economico
e
Sociale
ha
un
rappresentante
nel
Consiglio
.
Funzioni
e
Poteri
Articolo
62
1.
Il
Consiglio
Economico
e
Sociale
può
compiere
o
promuovere
studi
o
relazioni
su
questioni
internazionali
economiche
e
sociali,
culturali,
educative,
sanitarie
e
simili,
e
può
fare
raccomandazioni
riguardo
a
tali
questioni
all'Assemblea
Generale,
ai
Membri
delle
Nazioni
Unite,
ed
agli
istituti
specializzati
interessati.
2.
Esso
può
fare
raccomandazioni
al
scopo
di
promuovere
il
rispetto
e
l'osservanza
dei
diritti
dell'uomo
e
delle
libertà
fondamentali
per
tutti.
3.
Esso
può
preparare
progetti
di
convenzione
da
sottoporre
all'Assemblea
Generale
riguardo
a
questioni
che
rientrino
nella
sua
competenza.
4.
Esso
può
convocare,
in
conformità
alle
norme
stabilite
dalle
Nazioni
Unite,
conferenze
internazionali
su
questioni
che
rientrino
nella
sua
competenza.
Articolo
63
1.
Il
Consiglio
Economico
e
Sociale
può
concludere
accordi
con
qualsiasi
istituto
di
quelli
indicati
all'articolo
57
per
definire
le
condizioni
in
base
alle
quali
l'istituto
considerato
sarà
collegato
con
le
Nazioni
Unite.
Tali
accordi
sono
soggetti
all'approvazione
dell'Assemblea
Generale.
2.
Esso
può
coordinare
le
attività
degli
istituti
specializzati
mediante
consultazioni
con
tali
istituti
e
raccomandazioni
ad
essi
come
mediante
raccomandazioni
all'Assemblea
Generale
ed
ai
Membri
delle
Nazioni
Unite.
Articolo
64
1.
Il
Consiglio
Economico
e
Sociale
può
prendere
opportune
disposizioni
per
ricevere
rapporti
regolari
dagli
istituti
specializzati.
Esso
può
concludere
accordi
con
i
Membri
delle
Nazioni
Unite
e
con
gli
istituti
specializzati
al
scopo
di
ottenere
rapporti
sulle
misure
prese
per
attuare
le
sue
raccomandazioni
e
le
raccomandazioni
fatte
dall'Assemblea
Generale
su
questioni
che
rientrino
nella
sua
competenza.
2.
Esso
può
comunicare
all'Assemblea
Generale
le
sue
osservazioni
su
tali
relazioni.
Articolo
65
Il
Consiglio
Economico
e
Sociale
può
fornire
informazioni
al
Consiglio
di
Sicurezza
e
coadiuvarlo
ove
esso
lo
richieda.
Articolo
66
1.
Il
Consiglio
Economico
e
Sociale
assolve
le
funzioni
che
rientrano
nella
sua
competenza
relativamente
all'esecuzione
delle
raccomandazioni
dell'Assemblea
Generale.
2.
Esso
può,
con
l'approvazione
dell'Assemblea
Generale,
eseguire
servizi
che
siano
richiesti
da
Membri
delle
Nazioni
Unite
o
da
istituti
specializzati.
3.
Esso
adempie
alle
ulteriori
funzioni
che
siano
indicate
in
altre
parti
del
presente
Statuto
o
che
possono
essere
ad
esso
attribuite
dall'Assemblea
Generale.
Votazione
Articolo
67
1.
Ogni
Membro
del
Consiglio
Economico
e
Sociale
dispone
di
un
voto.
2.
Le
decisioni
del
Consiglio
Economico
e
Sociale
sono
prese
a
maggioranza
dei
Membri
presenti
e
votanti.
Procedura
Articolo
68
Il
Consiglio
Economico
e
Sociale
istituisce
commissioni
per
le
questioni
economiche
e
sociali
e
per
promuovere
i
diritti
dell'uomo,
nonché
quelle
altre
commissioni
che
possono
essere
richieste
per
l'adempimento
delle
sue
funzioni.
Articolo
69
Il
Consiglio
Economico
e
Sociale
inviterà
ogni
Membro
delle
Nazioni
Unite
a
partecipare,
senza
diritto
di
voto,
alle
sue
deliberazioni
su
qualsiasi
questione
di
particolare
interesse
per
tale
Membro.
Articolo
70
Il
Consiglio
Economico
e
Sociale
può
prendere
disposizioni
perché
rappresentanti
degli
istituti
specializzati
partecipino,
senza
diritto
di
voto,
alle
sue
deliberazioni
ed
a
quelle
delle
commissioni
da
esso
istituite,
e
perché
i
suoi
rappresentanti
partecipino
alle
deliberazioni
degli
istituti
specializzati.
Articolo
71
Il
Consiglio
Economico
e
Sociale
può
prendere
opportuni
accordi
per
consultare
le
organizzazioni
non
governative
interessate
alle
questioni
che
rientrino
nella
sua
competenza.
Tali
accordi
possono
essere
presi
con
organizzazioni
internazionali
e,
se
del
caso,
con
organizzazioni
nazionali,
previa
consultazione
con
il
Membro
delle
Nazioni
Unite
interessato.
Articolo
72
1.
Il
Consiglio
Economico
e
Sociale
stabilisce
il
proprio
regolamento,
che
comprende
le
norme
relative
alla
designazione
del
suo
Presidente.
2.
Il
Consiglio
Economico
e
Sociale
n
si
riunisce
secondo
le
esigenze,
in
conformità
al
proprio
regolamento;
quest'ultimo
dovrà
contenere
disposizioni
per
la
convocazione
di
riunioni
a
richiesta
della
maggioranza
dei
suoi
Membri.
Capitolo
XI
DICHIARAZIONE
CONCERNENTE
I
TERRITORI
NON
AUTONOMI
Articolo
73
I
Membri
delle
Nazioni
Unite,
i
quali
abbiano
od
assumano
la
responsabilità
dell'amministrazione
di
territori
la
cui
popolazione
non
abbia
ancora
raggiunto
una
piena
autonomia
riconoscono
il
principio
che
gli
interessi
degli
abitanti
di
tali
territori
sono
preminenti,
ed
accettano
come
sacra
missione
l'obbligo
di
promuovere
al
massimo,
nell'ambito
del
sistema
di
pace
e
di
sicurezza
internazionale
istituito
dal
presente
Statuto,
il
benessere
degli
abitanti
di
tali
territori,
e,
a
tal
scopo,
l'obbligo:
a.
di
assicurare,
con
il
dovuto
rispetto
per
la
cultura
delle
popolazioni
interessate,
il
loro
progresso
politico,
economico,
sociale
ed
educativo,
il
loro
giusto
trattamento
e
la
loro
protezione
contro
gli
abusi;
b.
di
sviluppare
l'autogoverno
delle
popolazioni,
di
prendere
in
debita
considerazione
le
aspirazioni
politiche
e
di
assisterle
nel
progressivo
sviluppo
delle
loro
libere
istituzioni
politiche,
in
armonia
con
le
circostanze
particolari
di
ogni
territorio
e
delle
sue
popolazioni,
e
del
loro
diverso
grado
di
sviluppo;
c.
di
rinsaldare
la
pace
e
la
sicurezza
internazionale;
d.
di
promuovere
misure
costruttive
di
sviluppo,
di
incoraggiare
ricerche,
e
di
collaborare
tra
loro,
e,
quando
e
dove
ne
sia
il
caso,
con
gli
istituti
internazionali
specializzati,
per
il
pratico
raggiungimento
dei
fini
sociali,
economici
e
scientifici
enunciati
in
questo
articolo;
e.
di
trasmettere
regolarmente
al
Segretario
Generale,
a
scopo
d'informazione
e
con
le
limitazioni
che
possono
essere
richieste
dalla
sicurezza
e
da
considerazioni
costituzionali,
dati
statistici
ed
altre
notizie
di
natura
tecnica,
riguardanti
le
condizioni
economiche,
sociali
ed
educative
nei
territori
di
cui
sono
rispettivamente
responsabili,
eccezion
fatta
per
quei
territori
cui
si
applicano
i
capitoli
XII
e
XIII.
Articolo
74
I
Membri
delle
Nazioni
Unite
riconoscono
altresì
che
la
loro
politica
nei
riguardi
dei
territori
cui
si
riferisce
questo
capitolo,
non
meno
che
nei
riguardi
dei
loro
territori
metropolitani,
deve
basarsi
sul
principio
generale
del
buon
vicinato
in
materia
sociale
economica
e
commerciale,
tenuto
il
debito
conto
degli
interessi
e
del
benessere
del
resto
del
mondo.
Capitolo
XII
REGIME
INTERNAZIONALE
DI
AMMINISTRAZIONE
FIDUCIARIA
Articolo
75
Le
Nazioni
Unite
stabiliscono
sotto
la
loro
autorità
un
regime
internazionale
di
amministrazione
fiduciaria
per
l'amministrazione
ed
il
controllo
di
quei
territori
che
potranno
essere
sottoposti
a
tale
regime
con
successive
convenzioni
particolari.
Questi
territori
sono
qui
di
seguito
indicati
con
l'espressione
"territori
in
amministrazione
fiduciaria".
Articolo
76
Gli
obiettivi
fondamentali
del
regime
di
amministrazione
fiduciaria,
in
conformità
ai
fini
delle
Nazioni
Unite
enunciati
nell'articolo
1
del
presente
Statuto,
sono
i
seguenti:
a.
rinsaldare
la
pace
e
la
sicurezza
internazionale;
b.
promuovere
il
progresso
politico,
economico,
sociale
ed
educativo
degli
abitanti
dei
territori
in
amministrazione
fiduciaria,
ed
il
loro
progressivo
avviamento
all'autonomia
o
all'indipendenza,
tenendo
conto
delle
particolari
condizioni
di
ciascun
territorio
e
delle
sue
popolazioni,
delle
aspirazioni
liberamente
manifestate
dalle
popolazioni
interessate,
e
delle
disposizioni
che
potranno
essere
previste
da
ciascuna
convenzione
di
amministrazione
fiduciaria;
c.
incoraggiare
il
rispetto
dei
diritti
dell'uomo
e
delle
libertà
fondamentali
per
tutti
senza
distinzione
di
razza,
sesso,
lingua,
o
religione,
ed
incoraggiare
il
riconoscimento
della
interdipendenza
dei
popoli
del
mondo;
d.
di
assicurare
parità
di
trattamento
in
materia
sociale,
economica
e
commerciale
a
tutti
i
Membri
delle
Nazioni
Unite
ed
ai
loro
cittadini
e
così
pure
uguaglianza
di
trattamento
a
questi
ultimi
nell'amministrazione
della
giustizia
senza
pregiudizio
per
il
conseguimento
dei
sopraindicati
obiettivi,
e
subordinatamente
alle
disposizioni
dell'articolo
80.
Articolo
77
1.
Il
regime
di
amministrazione
fiduciaria
sarà
applicato
ai
territori
delle
seguenti
categorie
che
vi
siano
sottoposti
medianti
convenzioni
di
amministrazione
fiduciaria:
a.
territori
attualmente
sottoposti
a
mandato;
b.
territori
che
vengono
tolti
a
Stati
nemici
in
conseguenza
della
seconda
guerra
mondiale;
c.
territori
sottoposti
volontariamente
a
tale
regime
dagli
Stati
responsabili
della
loro
amministrazione.
2.
Sarà
oggetto
di
successivo
accordo
stabilire
quali
territori
delle
precedenti
categorie
saranno
sottoposti
al
regime
di
amministrazione
fiduciaria
ed
a
quali
condizioni.
Articolo
78
Il
regime
di
amministrazione
fiduciaria
non
si
applicherà
ai
territori
che
siano
divenuti
Membri
delle
Nazioni
Unite,
dovendo
le
relazioni
tra
questi
essere
fondate
sul
rispetto
del
principio
della
sovrana
uguaglianza.
Articolo
79
Le
condizioni
dell'amministrazione
fiduciaria
per
ogni
territorio
da
sottoporre
al
regime
di
amministrazione
fiduciaria,
come
pure
i
relativi
mutamenti
od
emendamenti,
saranno
convenuti
tra
gli
Stati
direttamente
interessati,
inclusa
la
potenza
mandataria
nel
caso
di
territori
sotto
mandato
di
un
Membro
delle
Nazioni
Unite,
e
saranno
approvati
secondo
le
disposizioni
degli
articoli
83
e
85.
Articolo
80
1.
Salvo
quanto
possa
essere
convenuto
in
singole
convenzioni
di
amministrazione
fiduciaria,
stipulate
a
norme
degli
articoli
77,
79
e
81,
per
sottoporre
ciascun
territorio
al
regime
di
amministrazione
fiduciaria,
e
fino
a
quando
tali
convenzioni
non
siano
state
concluse,
nessuna
disposizione
di
questo
capitolo
deve
essere
interpretata
in
maniera
da
modificare
in
alcun
modo
i
diritti
di
uno
Stato
o
di
una
popolazione,
o
le
disposizioni
di
atti
internazionali
vigenti,
di
cui
siano
parte
Membri
delle
Nazioni
Unite.
2.
Il
paragrafo
1
di
questo
articolo
non
deve
essere
interpretato
in
modo
da
dar
motivo
a
ritardo
o
rinvio
della
negoziazione
e
stipulazione
di
convenzione
per
sottoporre
al
regime
di
amministrazione
fiduciaria
dei
territori
sotto
mandato,
od
altri,
secondo
quanto
è
previsto
dall'articolo
77.
Articolo
81
La
convenzione
di
amministrazione
fiduciaria
dovrà
in
ogni
caso
comprendere
le
condizioni
in
base
alle
quali
il
territorio
in
questione
sarà
amministrato
e
designare
l'autorità
che
eserciterà
l'amministrazione
del
medesimo.
Tale
autorità,
qui
di
seguito
indicata
con
l'espressione
"autorità
amministratrice",
potrà
essere
costituita
da
uno
Stato
o
da
più
Stati
o
dall'Organizzazione
stessa.
Articolo
82
In
ogni
convenzione
di
amministrazione
fiduciaria
potranno
essere
designate
una
o
più
zone
strategiche
che
potranno
comprendere
tutto
il
territorio
sottoposto
all'amministrazione
fiduciaria,
od
una
sua
parte,
senza
alcun
pregiudizio
dell'accordo
o
degli
accordi
speciali
stipulati
a
norma
dell'articolo
43.
Articolo
83
1.
Tutte
le
funzioni
delle
Nazioni
Unite
relative
alle
zone
strategiche,
compresa
l'approvazione
delle
disposizioni
delle
convenzioni
di
amministrazione
fiduciaria
e
dei
loro
mutamenti
od
emendamenti,
sono
esercitate
dal
Consiglio
di
Sicurezza.
2.
Gli
obiettivi
fondamentali
indicati
nell'articolo
76
valgono
per
la
popolazione
di
ogni
zona
strategica.
3.
Il
Consiglio
di
Sicurezza
si
avvale,
nel
rispetto
delle
disposizioni
delle
convenzioni
di
amministrazione
fiduciaria
e
senza
pregiudizio
delle
considerazioni
di
sicurezza,
dell'ausilio
del
Consiglio
di
Amministrazione
Fiduciaria
per
esercitare,
nelle
zone
strategiche,
quelle
funzioni
che,
in
base
al
regime
di
amministrazione
fiduciaria
spettano
alle
Nazioni
Unite
in
materia
politica,
economica,
sociale
ed
educativa.
Articolo
84
L'autorità
amministratrice
ha
il
dovere
di
fare
in
modo
che
il
territorio
amministrato
prenda
la
sua
parte
al
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale.
A
questo
scopo
l'autorità
amministratrice
può
servirsi
di
forze
armate
volontarie,
di
facilitazioni
e
di
assistenza
da
parte
del
territorio
in
amministrazione
fiduciaria
per
l'adempimento
degli
obblighi
da
essa
assunti
a
tale
riguardo
verso
il
Consiglio
di
Sicurezza,
come
pure
per
la
difesa
locale
e
per
il
mantenimento
dell'ordine
nel
territorio
in
amministrazione.
Articolo
85
1.
Le
funzioni
delle
Nazioni
Unite
in
rapporto
alle
convenzioni
di
amministrazione
fiduciaria
per
tutte
le
zone
non
definite
come
strategiche,
compresa
l'approvazione
delle
disposizioni
delle
convenzioni
di
amministrazione
fiduciaria
e
dei
loro
mutamenti
od
emendamenti,
sono
esercitate
dall'Assemblea
generale.
2.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
Fiduciaria
operante
sotto
la
direzione
dell'Assemblea
Generale
coadiuva
quest'ultima
nell'adempimento
di
tali
funzioni.
Capitolo
XIII
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE
FIDUCIARIA
Composizione
Articolo
86
1.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
Fiduciaria
si
compone
dei
seguenti
Membri
delle
Nazioni
Unite:
a.
Membri
che
amministrano
territori
in
amministrazione
fiduciaria;
b.
quelli,
tra
i
Membri
menzionati
nominativamente
nell'art.
23,
che
non
amministrano
territori
in
amministrazione
fiduciaria;
c.
tanti
altri
Membri
eletti
per
la
durata
di
tre
anni
dall'Assemblea
Generale
quanti
siano
necessari
per
ottenere
che
il
numero
totale
dei
Membri
del
Consiglio
di
Amministrazione
Fiduciaria
si
divida
in
parti
uguali
tra
i
Membri
delle
Nazioni
Unite
che
amministrano
territori
in
amministrazione
fiduciaria
e
quelli
che
non
ne
amministrano.
2.
Ogni
Membro
del
Consiglio
di
Amministrazione
Fiduciaria
designa
una
persona
particolarmente
qualificata
a
rappresentarlo
nel
Consiglio
stesso.
Funzioni
e
Poteri
Articolo
87
L'Assemblea
Generale
e,
sotto
la
sua
direzione,
il
Consiglio
di
Amministrazione
Fiduciaria,
nell'esercizio
delle
loro
funzioni,
possono:
a.
esaminare
le
relazioni
sottoposte
dall'autorità
amministratrice;
b.
ricevere
petizioni,
ed
esaminarle
consultandosi
al
riguardo
con
l'autorità
amministratrice;
c.
disporre
visite
periodiche
ai
rispettivi
territori
in
amministrazione
fiduciaria
in
epoche
concordate
con
l'autorità
amministratrice;
d.
esercitare
queste
ed
altre
attività
in
conformità
alle
disposizioni
delle
convenzioni
di
amministrazione
fiduciaria.
Articolo
88
Il
Consiglio
di
Amministrazione
Fiduciaria
formula
un
questionario
sul
progresso
politico,
economico,
sociale
ed
educativo
degli
abitanti
di
ogni
territorio
in
amministrazione
fiduciaria.
e
l'autorità
amministratrice
di
ogni
territorio
che
rientri
nella
competenza
dell'Assemblea
Generale
presenta
a
quest'ultima
una
relazione
annuale
redatta
in
base
a
tale
questionario.
Votazione
Articolo
89
1.
Ogni
Membro
del
Consiglio
di
Amministrazione
Fiduciaria
dispone
di
un
voto.
2.
Le
decisioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
Fiduciaria
sono
prese
a
maggioranza
dei
Membri
presenti
e
votanti.
Procedura
Articolo
90
1.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
Fiduciaria
stabilisce
il
proprio
regolamento
che
comprende
le
norme
relative
alla
designazione
del
suo
Presidente.
2.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
Fiduciaria
si
riunisce
secondo
le
esigenze,
in
conformità
al
proprio
regolamento;
quest'ultimo
dovrà
contenere
disposizioni
per
la
convocazione
di
riunioni
a
richiesta
della
maggioranza
dei
suoi
Membri.
Articolo
91
Il
Consiglio
di
Amministrazione
Fiduciaria
si
avvale,
se
del
caso,
dell'assistenza
del
Consiglio
Economico
e
Sociale
e
degli
istituti
specializzati
per
le
questioni
che
attengano
alle
loro
rispettive
competenze.
Capitolo
XIV
CORTE
INTERNAZIONALE
DI
GIUSTIZIA
Articolo
92
La
Corte
Internazionale
di
Giustizia
costituisce
il
principale
organo
giurisdizionale
delle
Nazioni
Unite.
Essa
funziona
in
conformità
allo
Statuto
annesso
che
e
basato
sullo
Statuto
della
Corte
Permanente
di
Giustizia
Internazionale
e
forma
parte
integrante
del
presente
Statuto.
Articolo
93
1.
Tutti
i
Membri
delle
Nazioni
Unite
sono
ipso
facto
aderenti
allo
Statuto
della
Corte
Internazionale
di
Giustizia.
2.
Uno
Stato
non
Membro
delle
Nazioni
Unite
può
aderire
allo
Statuto
della
Corte
Internazionale
di
Giustizia
alle
condizioni
da
determinarsi
caso
per
caso
dall'Assemblea
Generale
su
proposta
del
Consiglio
di
Sicurezza.
Articolo
94
1.
Ciascun
Membro
delle
Nazioni
Unite
si
impegna
a
conformarsi
alla
decisione
della
Corte
Internazionale
di
Giustizia
in
ogni
controversia
di
cui
esso
sia
parte.
2.
Se
una
delle
parti
di
una
controversia
non
adempie
agli
obblighi
che
le
incombono
per
effetto
di
una
sentenza
resa
dalla
corte,
l'altra
parte
può
ricorrere
al
Consiglio
di
Sicurezza,
il
quale
ha
facoltà,
ove
lo
ritenga
necessario
di
fare
raccomandazioni
o
di
decidere
circa
le
misure
da
prendere
perché
la
sentenza
abbia
esecuzione.
Articolo
95
Nessuna
disposizione
del
presente
Statuto
impedisce
ai
Membri
delle
Nazioni
Unite
di
deferire
la
soluzione
delle
loro
controversie
ad
altri
tribunali
in
virtù
di
accordi
già
esistenti
o
che
possano
essere
conclusi
in
avvenire.
Articolo
96
1.
L'Assemblea
Generale
od
il
Consiglio
di
Sicurezza
possono
chiedere
alla
Corte
Internazionale
di
Giustizia
un
parere
consultivo
su
qualunque
questione
giuridica.
2.
Gli
altri
organi
delle
Nazioni
Unite
e
gli
istituti
specializzati,
che
siano
a
ciò
autorizzati
in
qualunque
momento
dall'Assemblea
Generale,
hanno
anch'essi
la
facoltà
di
chiedere
alla
Corte
pareri
su
questioni
giuridiche
che
sorgano
nell'ambito
delle
loro
attività.
Capitolo
XV
SEGRETARIATO
Articolo
97
Il
Segretariato
comprende
un
Segretario
Generale
ed
il
personale
che
l'Organizzazione
possa
richiedere.
Il
Segretario
Generale
è
nominato
dall'Assemblea
Generale
su
proposta
del
Consiglio
di
Sicurezza.
Egli
è
il
più
alto
funzionario
amministrativo
dell'Organizzazione.
Articolo
98
Il
Segretario
Generale
agisce
in
tale
qualità
in
tutte
le
riunioni
dell'Assemblea
Generale,
del
Consiglio
di
Sicurezza,
del
Consiglio
Economico
e
Sociale.
del
Consiglio
di
Amministrazione
fiduciaria,
ed
esplica
altresì
quelle
altre
funzioni
che
gli
siano
affidate
da
tali
organi.
Il
Segretario
Generale
presenta
all'Assemblea
Generale
una
relazione
annuale
sul
lavoro
svolto
dall'Organizzazione.
Articolo
99
Il
Segretario
Generale
può
richiamare
l'attenzione
del
Consiglio
di
Sicurezza
su
qualunque
questione
che,
a
suo
avviso
possa
minacciare
il
mantenimento
della
pace
e
della
sicurezza
internazionale.
Articolo
100
1.
Nell'adempimento
dei
loro
doveri
il
Segretario
Generale
ed
il
personale
non
solleciteranno
né
riceveranno
istruzioni
da
alcun
Governo
o
da
alcun'altra
autorità
estranea
all'Organizzazione.
Essi
dovranno
astenersi
da
qualunque
azione
che
possa
compromettere
la
loro
posizione
di
funzionari
internazionali
responsabili
solo
di
fronte
all'Organizzazione.
2.
Ciascun
Membro
delle
Nazioni
Unite
si
impegna
a
rispettare
il
carattere
esclusivamente
internazionale
delle
funzioni
del
Segretario
Generale
e
del
personale,
ed
a
non
cercare
di
influenzarli
nell'adempimento
delle
loro
mansioni.
Articolo
101
1.
Il
personale
é
nominato
dal
Segretario
Generale
secondo
le
norme
stabilite
dall'Assemblea
Generale.
2.
Appositi
funzionari
sono
assegnati
in
via
permanente
al
Consiglio
Economico
e
Sociale,
al
Consiglio
di
Amministrazione
Fiduciaria,
e,
secondo
le
necessità,
ad
altri
organi
delle
Nazioni
Unite.
questi
funzionari
fanno
parte
del
Segretariato.
3.
La
considerazione
preminente
nel
reclutamento
del
personale
e
nella
determinazione
delle
condizioni
di
impiego
deve
essere
la
necessità
di
assicurare
il
massimo
grado
di
efficienza,
competenza
ed
integrità.
Sara
data
la
debita
considerazione
all'importanza
di
reclutare
il
personale
sulla
base
del
criterio
geografico
più
esteso
possibile.
Capitolo
XVI
DISPOSIZIONI
VARIE
Articolo
102
1.
Ogni
trattato
ed
ogni
accordo
internazionale
stipulato
da
un
Membro
delle
Nazioni
Unite
dopo
l'entrata
in
vigore
del
presente
Statuto
deve
essere
registrato
al
più
presto
possibile
presso
il
Segretariato
e
pubblicato
a
cura
di
quest'ultimo.
2.
Nessuno
dei
contraenti
di
un
trattato
o
accordo
internazionale
che
non
sia
stato
registrato
in
conformità
alle
disposizioni
del
paragrafo
1
di
questo
articolo,
potrà
invocare
il
detto
trattato
o
accordo
davanti
ad
un
organo
delle
Nazioni
Unite.
Articolo
103
In
caso
di
contrasto
tra
gli
obblighi
contratti
dai
Membri
delle
Nazioni
Unite
con
il
presente
Statuto
e
gli
obblighi
da
esso
assunti
in
base
a
qualsiasi
altro
accordo
internazionale
prevarranno
gli
obblighi
derivanti
dal
presente
Statuto.
Articolo
104
L'Organizzazione
gode,
nel
territorio
di
ciascuno
dei
suoi
Membri,
della
capacità
giuridica
necessaria
per
l'esercizio
delle
sue
funzioni
e
per
il
conseguimento
dei
suoi
fini.
Articolo
105
1.
L'Organizzazione
gode,
nel
territorio
di
ciascuno
dei
suoi
Membri,
dei
privilegi
e
delle
immunità
necessari
per
il
conseguimento
dei
suoi
fini.
2.
I
rappresentanti
dei
Membri
delle
Nazioni
Unite
ed
i
funzionari
dell'Organizzazione
godranno
parimenti
dei
privilegi
e
delle
immunità
necessari
per
l'esercizio
indipendente
delle
loro
funzioni
inerenti
all'Organizzazione.
3.
L'Assemblea
Generale
può
fare
raccomandazioni
allo
scopo
di
determinare
i
dettagli
dell'applicazione
dei
paragrafi
1
e
2
di
questo
articolo,
o
proporre
ai
Membri
delle
Nazioni
Unite
delle
convenzioni
a
tal
scopo
Capitolo
XVII
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
DI
SICUREZZA
Articolo
106
In
attesa
che
entrino
in
vigore
accordi
speciali,
previsti
dall'articolo
43,
tali,
secondo
il
parere
del
Consiglio
di
Sicurezza,
da
rendere
ad
esso
possibile
di
iniziare
l'esercizio
delle
proprie
funzioni
a
norma
dell'articolo
42,
gli
Stati
partecipanti
alla
Dichiarazione
delle
Quattro
Potenze,
firmata
a
Mosca,
il
30
Ottobre
1943,
e
la
Francia,
giusta
le
disposizioni
del
paragrafo
5
di
quella
Dichiarazione,
si
consulteranno
tra
loro
e,
quando
lo
richiedano
le
circostanze,
con
altri
Membri
delle
Nazioni
Unite
in
vista
di
quell'azione
comune
necessaria
al
scopo
di
mantenere
la
pace
e
la
sicurezza
internazionale.
Articolo
107
Nessuna
disposizione
del
presente
Statuto
può
infirmare
o
precludere,
nei
confronti
di
uno
Stato
che
nella
seconda
guerra
mondiale
sia
stato
nemico
di
uno
dei
firmatari
del
presente
Statuto,
un'azione
che
venga
intrapresa
od
autorizzata,
come
conseguenza
di
quella
guerra,
da
parte
dei
Governi
che
hanno
la
responsabilità
di
una
tale
azione.
Capitolo
XVIII
EMENDAMENTI
Articolo
108
Gli
emendamenti
al
presente
Statuto
entreranno
in
vigore
per
tutti
i
Membri
delle
Nazioni
Unite
quando
saranno
stati
adottati
alla
maggioranza
dei
due
terzi
dei
Membri
dell'Assemblea
Generale
e
ratificati,
in
conformità
alle
rispettive
norme
costituzionali,
da
due
terzi
dei
Membri
delle
Nazioni
Unite,
ivi
compresi
tutti
i
Membri
permanenti
del
Consiglio
di
Sicurezza.
Articolo
109
- Una
Conferenza
Generale
dei
Membri
delle
Nazioni
Unite
per
la
revisione
del
presente
Statuto
potrà
essere
tenuta
alla
data
e
nel
luogo
da
stabilirsi
con
un
voto
a
maggioranza
dei
due
terzi
dei
Membri
dell'Assemblea
Generale
e
con
un
voto
di
nove
Membri
qualsiasi
del
Consiglio
di
Sicurezza.
Ogni
Membro
delle
Nazioni
Unite
disporrà
di
un
voto
alla
Conferenza.
2.
Qualunque
modificazione
del
presente
Statuto
proposta
dalla
Conferenza
alla
maggioranza
dei
due
terzi
entrerà
in
vigore
quando
sarà
stata
ratificata,
in
conformità
alle
rispettive
norme
costituzionali,
dai
due
terzi
dei
Membri
delle
Nazioni
Unite,
ivi
compresi
tutti
i
Membri
permanenti
del
Consiglio
di
Sicurezza.
3.
Se
tale
Conferenza
non
sarà
tenuta
prima
della
decima
sessione
annuale
dell'Assemblea
Generale
susseguente
all'entrata
in
vigore
del
presente
Statuto,
la
proposta
di
convocare
tale
Conferenza
dovrà
essere
iscritta
all'ordine
del
giorno
di
quella
sessione
dell'Assemblea
Generale,
e
la
Conferenza
sarà
tenuta
se
così
sarà
stato
deciso
con
un
voto
a
maggioranza
dei
due
terzi
dei
Membri
dell'Assemblea
Generale
e
con
un
voto
di
sette
Membri
qualsiasi
del
Consiglio
di
Sicurezza.
Capitolo
XIX
RATIFICA
E
FIRMA
Articolo
110
1.
Il
presente
Statuto
sarà
ratificato
dagli
Stati
firmatari
in
conformità
alle
rispettive
norme
costituzionali.
2.
Le
ratifiche
saranno
depositate
presso
il
Governo
degli
Stati
Uniti
d'America
che
notificherà
ogni
deposito
a
tutti
gli
Stati
firmatari
ed
al
Segretario
Generale
dell'Organizzazione
non
appena
questi
sia
stato
nominato.
3.
Il
presente
Statuto
entrerà
in
vigore
dopo
il
deposito
delle
ratifiche
da
parte
della
Repubblica
di
Cina,
della
Francia,
dell'Unione
delle
Repubbliche
Socialiste
Sovietiche,
del
Regno
Unito
di
Gran
Bretagna
ed
Irlanda
Settentrionale,
degli
Stati
Uniti
d'America
e
della
maggioranza
degli
altri
Stati
firmatari.
Un
processo
verbale
del
deposito
delle
ratifiche
sarà
quindi
redatto
a
cura
del
Governo
degli
Stati
Uniti
d'America
che
ne
comunicherà
copia
a
tutti
gli
Stati
firmatari.
4.
Gli
Stati
firmatari
del
presente
Statuto
che
lo
ratificheranno
dopo
la
sua
entrata
in
vigore
diventeranno
Membri
originari
delle
Nazioni
Unite
dalla
data
del
deposito
delle
loro
rispettive
ratifiche.
Articolo
111
Il
presente
Statuto,
di
cui
i
testi
cinese,
inglese,
francese,
russo
e
spagnolo
fanno
ugualmente
fede,
sarà
depositato
negli
archivi
del
Governo
degli
Stati
Uniti
d'America.
Copie
debitamente
autenticate
saranno
trasmesse
da
quel
Governo
ai
Governi
degli
altri
Stati
firmatari.
IN
FEDE
DI
CHE
i
rappresentanti
dei
Governi
delle
Nazioni
Unite
hanno
firmato
il
presente
Statuto.
FATTO
a
San
Francisco
il
ventisei
giugno
millenovecentoquarantacinque.
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