Tobin Tax

OSSIBILE ATTUAZIONE DELLA TOBIN TAX IN ITALIA

ASPETTI TECNICI E TEORICI

SUPPORTO TEORICO

Compito di questo breve scritto è quello di valutare la fattibilità tecnica ed operativa di un’imposta sulle transazioni finanziarie, molto più nota come Tobin Tax.

Non è discussione la fondatezza politica e la validità teorica di una simile tassa. Su questo punto si assiste ad una lenta ma crescente consapevolezza da parte del mondo accademico ed economico, ma è in discussione la sua concreta attuazione.

Da un punto di vista teorico già Keynes aveva individuato una dicotomia tra i "valori fondamentali" e le "componenti speculative" nella determinazione dei prezzi delle attività finanziarie, e ha rilevato l’esigenza di tenere sotto controllo i secondi.

L’Italia ha già sperimentato degli interventi da parte delle autorità monetarie a difesa della lira.

Il Governatore della Banca d’Italia Paolo Baffi riuscì a far cessare la speculazione contro la lira e a ridurre l’inflazione sotto le due cifre decimali proibendo le operazioni a termine contro la nostra valuta di durata inferiore ai sette giorni (Le banche italiane mettevano a disposizione degli operatori stranieri lire attraverso operazioni a termine di durata molto breve, determinando attacchi speculativi contro la lira).

Sicuramente la stabilità dei cambi (importante per evitare il rischio di cambio nel commercio di beni e servizi), la perfetta mobilità dei capitali finanziari (utili a consentire un’efficace allocazione delle risorse a livello mondiale), e l’autonomia della politica monetaria (per esempio per avere in particolari situazioni tassi d’interessi più bassi di quelli prevalenti sui mercati internazionali), sono, presi singolarmente, estremamente utili e importanti, ma questi obiettivi non possono essere raggiunti simultaneamente.

Per rallentare o controllare l’instabilità finanziaria alcuni economisti hanno sostenuto l’idea dell’unificazione monetaria a livello internazionale.

L’unificazione monetaria, eliminando le differenti valute, eliminerebbe il connesso rischio di cambio e i movimenti speculativi di capitali originati dall’aspettativa di variazione nei prezzi e nelle valute.

Per quanto affascinate, la soluzione proposta appare poco praticabile a livello internazionale, anche se a livello regionale la proposta di una moneta unica può essere efficacemente perseguita. Sono, infatti, troppo ampie e vistose le differenze macroeconomiche a livello mondiale:

Tassi di inflazione, tassi di interesse, deficit della bilancia dei pagamenti, altro.

Altri economisti hanno avanzato l’idea di un’autorità sovranazionale di controllo delle operazioni di credito, sufficientemente forte per disciplinare il mercato del credito.

AMBIENTI INTERESSATI DALL’IMPOSTA

La proposta di un’imposta sulle transazioni finanziarie appare la più credibile e allo stesso tempo la più efficace per rallentare la speculazione finanziaria. In particolare è chiara nel suo presupposto di imposta (il fatto): la transazione e/o lo scambio di titoli o valute.

Rimangono aperte numerose questioni legate all’universalità, uniformità e progressività della stessa imposta, anche se l’attuazione di un’imposta sulle transazioni finanziarie appare sicuramente più credibile e tecnicamente meno problematica rispetto all’ipotesi di un coordinamento delle politiche fiscali internazionali.

Nell’attuazione dell’imposta occorre prestare attenzione a due aspetti:

Se l’obiettivo è quello di contenere la speculazione finanziaria, l'imposta deve essere "sovranazionale ", o a livello regionale (Unione Europea);

Se l’obiettivo è quello di equilibrare la base imponibile (ridurre la pressione fiscale sui beni scarsi – il lavoro- e aumentare la pressione fiscale sul capitale speculativo - eccedente -) si può immaginare anche un intervento nazionale.

Per quanto riguarda l’attuazione dell’imposta occorre considerare anche l’eventualità di entrate addizionali per migliorare il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Relativamente alla seconda ipotesi, l'aliquota deve comunque essere molto bassa e differenziata in funzione della durata dell’operazione, disincentivando gli investimenti di breve periodo e possibilmente accompagnata da un’armonizzazione fiscale a livello europeo.

Infatti, il mercato mobiliare nazionale è estremamente contenuto rispetto agli altri paesi e quindi molto più sensibile alle variazioni/corsi delle monete e delle azioni/obbligazioni.

Nell’attuazione di un’imposta sulle transazioni finanziarie occorre osservare con particolare cura i diversi tipi di mercato.

Il mercato del capitale può avere una dimensione nazionale (quando le operazioni sono effettuate da residenti), oppure internazionale (operazioni svolte tra residenti e non residenti).

Altra distinzione estremamente importante da fare è tra il mercato primario e quello secondario:

I principali mercati di negoziazione sono:

Occorre ricordare che il mercato appena considerato è diviso in mercato monetario e in mercato finanziario.

Il mercato monetario interessa le negoziazioni aventi per oggetto prestiti monetari a breve scadenza, e in senso stretto le transazioni delle banche, imprese, Tesoro sulla gestione della propria tesoreria.

Il mercato finanziario interessa invece i titoli a lungo termine, ed è costituito dall’insieme delle negoziazioni aventi per oggetto titoli di finanziamento con vincolo di credito a medio-lungo termine.

Relativamente all’opportunità di una tassa sulle transazioni finanziarie occorre mettere a fuoco le tipologie stesse del mercato finanziario.

I mercati regolamentati di strumenti finanziari sono riconoscibili quando sono istituiti e gestiti da una società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione) ed autorizzati dalla CONSOB.

La nuova disciplina dei mercati regolamentati (Dlgs n. 58 del 24 febbraio 1998) per strumenti finanziari intende:

  1. Le azioni e i titoli negoziabili sul mercato dei capitali;
  2. Le obbligazioni, i titoli di stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
  3. Le quote di fondi comuni di investimento;
  4. I titoli negoziati sul mercato monetario;
  5. I contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

    Questi sono invece gli strumenti finanziari derivati in senso lato:

  6. Contratti "futures" su strumenti finanziari, sui tassi d'interesse, sulle valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  7. I contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) sui tassi di interesse, su valute, su merci, nonché su indici azionari, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  8. I contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  9. Contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi di interesse, su merci e sui relativi indici in base;
  10. Le combinazioni di contratti o dei titoli indicati nelle precedenti lettere.

Occorre un approfondimento sugli ambienti/luoghi dove si esercita la transazione finanziaria:

  1. Mercato regolamentato dalla borsa (azioni, obbligazioni, titoli, derivati – futures e opzioni -);
  2. Mercato diversamente regolamentato (MTS – mercato telematico dei titoli di stato);
  3. Mercato "non regolamentato" over the counter.

La borsa è un mercato al dettaglio, cioè tutti possono partecipare all’acquisto e alla vendita di titoli e azioni, ed è disciplinato dalla CONSOB e gestito dalla Borsa SPA (registra le operazioni).

MTS è il luogo dove si trattano titoli di stato ed è soggetto a proprie regole di mercato. I soggetti preposti a quest’attività di scambio sono società di intermediazione e investitori istituzionali.

L’over the counter è un mercato senza regole dove soggetti autonomi (spesso banche, società di investimento, altri) contrattano autonomamente lo scambio di valuta, titoli, altro.

DOVE PUO’ INTERVENIRE LA TOBIN TAX

C'è una grossa differenza fra i centri operativi (dove gli operatori si trovano fisicamente), i centri di registrazione (dove le operazioni sono registrate), e la riscossione delle imposte su base nazionale (quando l'ufficio centrale di ogni banca raccoglie i dati sulle operazioni in cambi in valuta estera delle proprie filiali in Italia e all’estero, e questo totale generale è tassato dal paese in cui si trova l'ufficio centrale - occorre una verifica sui rapporti tra gli stati relativa alla doppia imposizione-).

Se il presupposto di imposta è la transazione, è nei centri operativi che deve cadere l’imposta.

CHI OPERA SUL MERCATO

Sul mercato dei capitali (mobiliare -lungo termine- e monetario –breve termine-) operano due grandi categorie:

Altre istituzioni finanziarie; Banche Centrali; Banche Commerciali*; Società; Brokers.

* E’ il gruppo che opera con maggiore frequenza.

A COSA SI APPLICA L’IMPOSTA

Dalla documentazione disponibile è stato possibile individuare alcune possibili applicazioni della Tobin tax:

FATTIBILITA’ TECNICA

Il problema di rendere effettiva una tassazione che grava su un bene "volatile" quale il capitale, richiede un sistema di prelievo che anticipi quanto possibile il momento impositivo.

Pertanto nell’ipotesi di istituzione di una tobin tax sembra opportuno attribuire agli intermediari la funzione di sostituti d’imposta come peraltro già avviene attualmente relativamente alla tassazione dei capital gain.

Più specificamente l’attuale sistema prevede che gli scambi a carattere finanziario possano essere effettuati solo attraverso gli intermediari e questo fa sì che essi siano già chiamati ad effettuare le ritenute sulle imposte sostitutive sul capital gain.

Presso il Ministero delle Finanze è stato istituito un gruppo di lavoro presieduto anche dall’ABI e dal Consorzio dei Concessionari per la Riscossione al fine di coordinare le procedure di prelievo.

I soggetti autorizzati a riscuotere le imposte sostitutive sono:

- le banche;

- gli intermediari finanziari;

- i concessionari della riscossione;

- la Tesoreria provinciale dello Stato.

Per coordinare le procedure comuni ai citati sostituti d’imposta sono stati emanati due decreti ministeriali Decreto 23 luglio 1998 e Decreto 6 agosto 1998 nei quali sono predisposti dei codici di tributo collegati ai rispettivi capitoli del Bilancio dello Stato sulla base delle norme previste dal D.Lgs. n. 461/1997.

Il versamento delle imposte sostitutive avviene periodicamente sulla base delle operazioni effettuate dagli intermediari.

L’attribuzione agli intermediari del ruolo di sostituti piuttosto che ai Centri che gestiscono in modo accentrato le operazioni di scambio (Monte Titoli S.p.A. piuttosto che Borsa S.p.A.), trova fondamento nel fatto che i primi sono abilitati ad offrire tutti i servizi finanziari effettuati sui mercati regolamentati sia sui mercati non regolamentati, mentre i secondi hanno il controllo limitato ad una tipologia di operazioni.

Infine, qualora la base imponibile della tobin tax prevedesse anche le transazioni in valuta allora si richiederebbe l’estensione della lista dei sostituti d’imposta includendo oltre alle banche ed agli intermediari anche le società che operano i cambi di valuta.

In conclusione l’istituzione di un codice tributo "dedicato" alla tobin tax non richiede sostanziali costi per gli intermediari, giacché si tratterebbe di introdurre una modifica sostanzialmente marginale, mentre renderebbe molto semplice la gestione del tributo ed effettivo il prelievo.

La maggiore parte degli scambi valutari (900 miliardi di dollari) è registrata e avviene per mezzo di sistemi informatici. Tecnicamente un’imposta sulle transazioni può essere riscossa anche tramite sistemi computerizzati che registrano immediatamente lo scambio.

Ogni banca e/o società finanziaria attiva sulla mercato valutario e mobiliare (queste devono essere autorizzate) può versare automaticamente su un "conto" del Ministero delle Finanze l'imposta ogni volta che si esegue una operazione.

Si può immaginare anche una imposta di bollo "britannica" che non distingue fra investitori interni o esteri. (Si tratta di una imposta sul trasferimento della proprietà legale delle azioni britanniche).

Schema di legge su:
EQUILIBRIO DELLA PRESSIONE FISCALE ATTRAVERSO UNA TASSA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
 

1 Finalità

2. Presupposto d’imposta

3. Aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie

(Secondo un nostro calcolo approssimativo, l’imposta sarebbe pari a lire 10.000 lire su una transazione di lire 100 milioni. Se consideriamo il volume delle azioni scambiate il venerdì 23 aprile ’99 e questo valore lo riportiamo per tutto l’anno, si otterrebbe un’entrata pari a 1.200 miliardi l’anno. ^ 4.000 mld di scambi possono dare entrate per 400 milioni con un’imposta dello 0,01% ^)

4. Soggetti interessati dalla tassa

5. Modalità di applicazioni

6. Fondo per l’equilibrio della pressione fiscale

 7. Provvedimenti del Ministero delle Finanze

Note a margine

Il mercato OTC (over the counter) intercetta ogni giorno contratti in strumenti derivati su cambi e tassi d’interesse per un totale di 1.265 miliardi di dollari, in forte aumento rispetto al 1995 (66%).