LEGGI RAZZIALI
REGIO DECRETO-LEGGE
17 NOVEMBRE 1938-XVII, N.1728 CAPO I CAPO II
PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta
la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del
potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per
l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e
giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Provvedimenti relativi ai matrimoni
Degli appartenenti alla razza ebraica
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza
ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno
di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza
ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori
di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla
religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica,
ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non
è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità
italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1í ottobre
1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non
appartenenti alla razza ebraica
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate
interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 R.
decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque
natura che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la
direzione nè assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo
superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un
imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non
esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti
eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà
immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con
decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi
Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per
gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle
disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che
ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende,
comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute
col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e
denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti
collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico,
anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello
Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere
continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli
Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo
prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché
delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo
importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale,
etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai
componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano
premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento
del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il
provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame,
sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.