VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTĀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessitā
urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario
di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge č vietato
agli stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e nei
Possedimenti dell'Egeo.
Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge č considerato ebreo colui
che č nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi
religione diversa da quella ebraica.
Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri
ebrei posteriormente al 1í gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto
revocate.
Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente
decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e
che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1í gennaio
1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei
Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il
termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo
unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla
legge.
Art. 5. Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del
presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del
Ministro per l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente
interessati.
Tale decreto non č soggetto ad alcun gravame nč in via amministrativa, nč
in via giurisdizionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarā presentato al Parlamento per la
conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, č
autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addė 7 settembre 1938-Anno XVI