LEGGI RAZZIALI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1381

PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI EBREI STRANIERI

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTĀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessitā urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Tale decreto non č soggetto ad alcun gravame nč in via amministrativa, nč in via giurisdizionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarā presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, č autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addė 7 settembre 1938-Anno XVI

Vittorio Emanuele, Mussolini