REGIO
DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1938 - XVII, N. 1779
INTEGRAZIONE DELLE NORME PER LA DIFESA DELLA RAZZA NELLA SCUOLA ITALIANA
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R.
decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione
elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive
modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928; Veduto l'art. 3, n. 2,
della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni
per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo
con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro
Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di
Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e
grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono
essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in
graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; nè possono
essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Agli
uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti
di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la
vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze,
lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.
Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private,
frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza
ebraica. è tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica
che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie
dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.
Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è
vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto
si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più
autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano
commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello
Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il
numero di essi non sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche possono
aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole
elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere
quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette
scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole
elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza
ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole
frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione
cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni
adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la
spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
Art. 6. Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno
essere istituiti dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica.
Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di
scuole private. Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del
valore legale degli studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R.
decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte
in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in
tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole
corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti
della religione e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione media di
cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e
potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.
Art. 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire
l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
Art. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale
di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui
al precedente art.1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i
titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni
generali per la difesa della razza italiana. Al personale stesso per il
periodo di sospensione di cui all'art.3 del R. decreto legge 5 settembre
1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti
spettanti ai funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono
dall'abilitazione.
Art. 9 Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di
razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui
dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze
individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa
della razza italiana. Ai fini del presente articolo sono equiparati al
personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private
e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via
transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già
iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del
Regno. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi
superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle
Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte
drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di
secondo grado o un titolo equipollente. Il presente articolo si applica
anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli
ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.
Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e
delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1í
gennaio 1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle Università e
degl'Istituti d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico
1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre
1938-XVII.
Art. 12. I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23
settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è altresì abrogata la
disposizione di cui all'art.3 del Regio decretolegge 20 giugno 1935-XIII,
n.1071.
Art. 13. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la
conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla
presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.