Regolamento congressuale
1. Il V Congresso Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista è convocato a Rimini dal 4 al 7 aprile
2002 con all'ordine del giorno la discussione e l'approvazione dei documenti politici e delle modifiche allo Statuto, nonché
l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia.
2. i documenti licenziati dal C.P.N. - documento proposto dal C.P.N., documenti alternativi sottoscritti dal almeno il 3%
delle/dei componenti il C.P.N. o presentati da almeno 500 iscritte/i - assumono carattere di documenti congressuali nazionali e
sono gli unici che verranno presentati, discussi e votati nei Congressi di Circolo. Per stabilire l'esito delle votazioni relativo
ai documenti congressuali si farà riferimento alle votazioni avvenute nei Congressi di Circolo, verbalizzate sugli appositi
moduli predisposti.
La somma dei voti riportati dai rispettivi documenti ne costituirà per ognuno la base politica di consenso.
Per l'elezione delle/dei delegate/i ai Congressi di Federazione ed a quello Nazionale si procederà ad un recupero proporzionale
dei resti con il meccanismo previsto all'art. 14.
3. A tutti i documenti nazionali viene riconosciuta pari dignità:
- Diritto ad essere stampati in un'unica pubblicazione, posti a conoscenza delle/degli iscritte/i in modo da svolgere i Congressi
con la dovuta informazione.
- Diritto ad essere illustrati nei Congressi di Circolo.
Il giornale del Partito, Liberazione, pubblicherà nel loro assieme tutti i materiali del Congresso e definirà, in accordo con la
Commissione Nazionale per il Congresso, gli spazi per il dibattito.
4. Le Federazioni, in accordo con la Commissione Nazionale per il Congresso fissano il calendario di svolgimento dei Congressi di
Circolo e la data del Congresso di Federazione.
Commissione per il Congresso (Nazionale - Federazione)
5. Il Comitato Politico Nazionale elegge una Commissione Nazionale per il Congresso formata da 11 componenti, tra cui, di diritto,
il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia.
Il Comitato Politico di Federazione elegge una Commissione per il Congresso composta da:
a) Per le Federazioni sino a 1.000 iscritte/i da un massimo di 7 componenti, tra cui di diritto la/il Presidente del Collegio di
Garanzia.
b) Per le Federazioni con oltre 1.000 iscritte/i da un massimo di 9 componenti, tra cui di diritto la/il Presidente del Collegio
di Garanzia.
Per le/i componenti non di diritto è formata, proporzionalmente, in base alla percentuale registrata di sottoscrittori ai
documenti congressuali da parte dei componenti del Comitato Politico Nazionale, tenendo presente la sua espressione a livello di
Federazione.
Le/i componenti la Commissione per il Congresso sono elette/i con votazione delle/dei componenti il Comitato Politico Nazionale
per quella Nazionale, delle/dei componenti del Comitato Politico Federale per quella di Federazione, sulla base delle proposte
avanzate dai sottoscrittori ai vari livelli dei documenti congressuali nazionali, riuniti distintamente per ogni singolo
documento.
6. Compiti della Commissione per il Congresso sono:
a) Sovrintendere e coordinare le diverse fasi dell'iter congressuale.
b) Assicurare il rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento Congressuale.
c) Dirimere controversie e rispondere a eventuali contenziosi e reclami che possono sorgere durante la fase congressuale.
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.
d) Controllare la regolarità del tesseramento.
e) Designare:
- La Commissione di Federazione, compagne/i che partecipano ai Congressi di Circolo, quelle/i che non essendo iscritte/i al
Circolo vengano indicate/i per la presentazione dei documenti Congressuali nazionali.
- La Commissione Nazionale, compagne/i che partecipano in rappresentanza della Direzione ai Congressi di Federazione.
Queste/i compagne/i possono essere elette/i come delegate/i ai Congressi di riferimento (Federazione, Nazionale).
Consultazione
7. Durante la fase di definizione dei Documenti Congressuali Nazionali, delle modifiche statutarie, si dà luogo ad una
consultazione dei Comitati Politici di Federazione e Regionali, da tenersi entro l'11 dicembre 2001.
8. Contributi emendativi approvati vengono inviati alle Commissioni Nazionali di competenza.
I contributi emendativi non accolti dalle Commissioni di competenza vengono ugualmente posti a conoscenza delle/dei componenti del
Comitato Politico Nazionale nella seduta che procederà al voto finale di approvazione dei Documenti Congressuali Nazionali.
Emendabilità dei Documenti Congressuali
9. Contributi emendativi ai singoli Documenti Congressuali Nazionali, allo Statuto possono essere proposti da componenti del
Comitato Politico Nazionale loro sottoscrittori, compreso quelli avanzati dai Comitati Politici di Federazione e Regionale e non
accolti.
Vengono assunti se sottoscritti da almeno il 3% delle/dei sottoscrittori dei Documenti di riferimento, ed in questo caso sono resi
noti attraverso la pubblicazione del materiale congressuale.
Non è prevista alcuna loro presentazione nei Congressi. Nei Congressi di circolo saranno sottoposti al voto delle/degli aderenti
ai singoli Documenti Congressuali Nazionali di riferimento e registrati unicamente se approvati o respinti. I contributi
emendativi approvati verranno inviati all'istanza congressuale superiore (Congresso di Federazione) assumendo il carattere di
proposta di modifica. Quelli non approvati possono essere ripresentati al Congresso di Federazione se sottoscritti da almeno il 3%
delle/degli aderenti ai singoli Documenti di riferimento. La Commissione Politica del Congresso di Federazione li prenderà in
esame e li sottoporrà alle/agli aderenti ai singoli Documenti Congressuali Nazionali. Sono accolti quelli approvati a maggioranza
dei voti validi assumendo il carattere di proposta di modifica ed inviati all'istanza congressuale superiore (Congresso
Nazionale).
Quelli non approvati possono essere ripresentati al Congresso Nazionale se sottoscritti da almeno il 3% delle/degli aderenti ai
singoli Documenti di riferimento.
A partire dal CPN che approva i Documenti Congressuale Nazionali ogni emendamento alle tesi dà luogo necessariamente ad una tesi
alternativa.
10. Possono essere presentati alla Presidenza del Congresso di Circolo ordine del giorno, contributi di carattere integrativo,
sostitutivo o di modifica dei testi, ai singoli Documenti Congressuali Nazionali, per modifiche dello Statuto.
Separatamente, le/i aderenti ai singoli Documenti Congressuali Nazionali apriranno su di essi la discussione.
Sono accolti i contributi approvati a maggioranza dei voti validi dei votanti ed inviati all'istanza congressuale superiore
(Congresso di Federazione), assumendo il carattere di proposta di modifica. Quelli non approvati o nuovi contributi possono essere
presentati al Congresso di Federazione se sottoscritti da almeno il 3% delle/degli aderenti ai singoli Documenti di riferimento.
La Commissione Politica del Congresso di Federazione li prenderà in esame e li sottoporrà alle/agli aderenti ai singoli
Documenti Congressuali Nazionali.
Sono accolti quelli approvati a maggioranza dei voti validi assumendo il carattere di proposta di modifica, ed inviati all'istanza
congressuale superiore (Congresso Nazionale).
Modalità di votazione
11. Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia è segreto.
La Commissione elettorale avanza una proposta numerica per l'organismo dirigente e di garanzia che sottopone al voto palese
dell'Assemblea. Successivamente avanza una proposta di modalità per la votazione: lista bloccata o aperta.
Laddove lo richieda almeno il 15% delle/degli aventi diritto della platea congressuale la lista è aperta.
In caso di lista bloccata, la Commissione Elettorale avanza la proposta nominativa, proporzionalmente per ogni singolo Documento
Congressuale Nazionale e viene votata senza preferenza.
È possibile, eccezionalmente, presentare altre liste nell'ambito di uno stesso documento, laddove lo richieda almeno il 20% tra
le/gli aventi diritto al voto nei Congressi di circolo, il 10% nei Congressi di Federazione e in quello Nazionale del Documento
stesso.
In tal caso ne discutono e votano esclusivamente le/gli aderenti di quel Documento Congressuale Nazionale.
Risultano elette/i secondo l'ordine di presentazione le/i candidate/i delle rispettive liste, proporzionalmente ai voti ottenuti.
Liste distinte non possono essere costituite e presentate sulla base di alcun documento politico locale.
In caso di lista aperta la Commissione Elettorale avanza proposte nominative per ogni Documento Congressuale Nazionale con una
maggiorazione sino al 20% delle/degli eligende/i (e comunque con una maggiorazione di almeno una unità) per i Congressi di
Circolo, per i Congressi di Federazione e Nazionale.
Le preferenze attribuibili devono essere pari all'60% delle/degli eligende/i.
In tal caso risultano elette/i le/i candidate/i in ordine decrescente rispetto alle preferenze riportate.
12. I Congressi di Circolo, il Congresso di Federazione e Nazionale devono concludersi con la convocazione delle/degli
neo-elette/i del Collegio di Garanzia per procedere alla elezione della/del sua/o Presidente, degli organismi dirigenti per
l'elezione della/del Segretaria/o, Tesoriera/e.
13. Per l'elezione delle/dei delegate/i ai Congressi Federali ed a quello Nazionale, per l'elezione degli organismi dirigenti e di
garanzia, sarà cura di ogni organizzazione prevedere una presenza tendenzialmente paritaria dei sessi e comunque assicurare che
la presenza di un sesso rispetto all'altro a partire dal livello federale non sia di norma inferiore al 30%.
Analoga cura dovrà essere posta nel garantire una presenza adeguata di lavoratrici e di lavoratori, delle/degli Giovani
Comuniste/i.
La designazione delle/dei delegate/i dovrà essere proporzionale ai consensi ottenuti dai singoli Documenti Congressuali Nazionali
ed elette/i con la stessa metodologia applicata per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia, con l'applicazione della
norma per il recupero dei resti (art. 14).
14. Per garantire un rapporto di proporzionalità tra i consensi ottenuti dai singoli Documenti Congressuali Nazionali nei
Congressi di Circolo e l'invio delle/dei delegate/i alle istanze congressuali superiori si istituisce un meccanismo di recupero
dei resti.
Assemblee Congressuali di Circolo
Vengono elette/i delegate/i in numero pari ai quozienti pieni realizzati da ogni singolo Documento congressuale Nazionale,
attribuendo l'ultima/o delegata/o (con quoziente non peno)ad documento che ottiene il resto più alto.
Per il recupero dei resti, quale ne sia la percentuale, vengono indicate/i delle/dei delegate/i supplenti per ogni singolo
documento.
Congressi di Federazione
Ai Congressi di Federazione verranno recuperate/i tante/i delegate/i supplenti (scelte/i tra quelle/i con i resti più alti)
quante/i ne sono necessarie/i per ottenere una composizione della platea congressuale di Federazione corrispondente in modo
proporzionale ai consensi espressi globalmente sui Documenti congressuali Nazionali in tutti i Congressi di Circolo della
Federazione.
Congressi di Circolo
15. Svolgono i Congressi tutti i Circoli regolarmente costituiti a norma dello Statuto.
I Comitati Direttivi uscenti provvedono a:
· Far pervenire alle/agli iscritte/i i documenti congressuali nazionali.
· comunicare almeno 5 giorni prima a tutte/i le/gli iscritte/i la data, l'ora, il luogo di svolgimento dell'assemblea
congressuale.
· Pubblicizzare la convocazione del Congresso in modo che ogni cittadina/o, interessata/o possa parteciparvi.
· Invitare ai lavori congressuali i rappresentanti delle istituzioni, dei partiti e di tutte le associazioni, organizzazioni
democratiche presenti sul territorio.
16. All'apertura del Congresso di Circolo, gli organismi dirigenti e di garanzia decadono avendo esaurito i propri compiti.
Si procede ad eleggere la Presidenza del Congresso su proposta del Comitato Direttivo uscente.
Hanno diritto di voto solo le/gli iscritti con tessera regolarmente registrata - cartellino e quota tessera versata - del 2001,
che abbiano rinnovato o rinnovino la tessera per l'anno 2002 e nuove/i iscritte/i entro 5 giorni dalla data di apertura del
Congresso.
Nuove/i iscritte/i nell'ambito del Congresso hanno diritto di parola e non di voto.
L'elenco delle/degli iscritte/i, corredato dei relativi indirizzi, deve essere esposto nei locali del Circolo o laddove si svolge
l'assemblea congressuale ed allegato al verbale del Congresso.
Le/i delegate/i saranno elette/i in rapporto al numero delle/degli iscritte/i al 31 dicembre 2001.
La Presidenza del Congresso propone all'inizio l'ordine dei lavori che prevede i tempi di discussione e d'intervento, l'orario
delle votazioni - documenti, organismi dirigenti e di garanzia - in modo da consentire la massima partecipazione.
17. La discussione è introdotta dalla/dal Segretaria/o uscente o da altra/o compagna/o designata/o dal Comitato Direttivo
uscente.
Illustra i temi politici ed organizzativi del Congresso, le proposte di modifica dello Statuto, presenta un bilancio dell'attività
del Circolo (relazione di 15 minuti).
Nel caso sia presentatrice/ore di un Documento Congressuale Nazionale, la relazione sarà di 30 minuti.
Subito dopo vengono illustrati gli altri Documenti Congressuali Nazionali (15 minuti) da parte di sostenitrici/ori designate/i,
che qualora non fossero iscritte/i al Circolo lo possono fare solo se indicate/i con comunicazione scritta dalla Commissione per
il Congresso della Federazione.
Al termine del dibattito, se richiesto, dalle/dai presentatrici/ori dei Documenti Congressuali Nazionali possono effettuare una
replica di 10 minuti.
L'intervento conclusivo sarà tenuto dalla/dal compagna/o indicata/o dalla Commissione per il Congresso (15 minuti), al temine
delle votazioni sui Documenti Congressuali Nazionali.
Dopo la relazione e la presentazione dei Documenti Congressuali Nazionale la Presidenza propone la nomina delle Commissioni
(verifica poteri, politica, elettorale).
La composizione delle Commissione avviene con il criterio adottato per la Commissione per il Congresso (art. 5). Vengono elette
con voto palese
Procedure e ordine di votazione
18. Esaurito il dibattito si procede agli adempimenti congressuali nel seguente ordine:
· Relazione Commissione Verifica Poteri atta a certificare la validità dell'Assemblea Congressuale.
· Discussione e votazione
· Votazione dei Documenti Congressuali Nazionali che avviene nell'orario precedentemente stabilito e per appello nominale.
· Votazione sulle modifiche dello Statuto.
· Relazione Commissione Politica.
· Discussione, votazione sul Documento o Documenti finali.
· Discussione e votazione degli eventuali contributi ai Documenti Congressuali Nazionali, da parte dei loro votanti
· Elezione organismi dirigenti e di garanzia.
Congresso di Federazione
19. Al Congresso di Federazione partecipano delegate/i elette/i nei Congressi di Circolo, secondo le modalità decise dal
Comitato Politico di Federazione.
Il rapporto iscritte/i-delegate/i di norma non potrà essere inferiore ad 1 ogni 10 iscritte/i.
Partecipano con diritto di parola ma non di voto se non elette/i delegate/i le/i consigliere/i comunali, provinciali, regionali,
le/i parlamentari comuniste/i elette/i nel territorio, nonché i componenti del Comitato Politico Federale uscente e del Collegio
di Garanzia.
Partecipa una/un compagna/o designata/o dalla Commissione Nazionale per il Congresso.
Tale compagna/o fa parte della Presidenza del Congresso e può essere delegata/o al Congresso Nazionale solo se la Federazione ha
diritto ad almeno quattro delegate/i.
20. All'apertura del Congresso gli organismi dirigenti e di garanzia della Federazione decadono avendo esaurito i propri compiti.
Si procede ad eleggere la Presidenza del Congresso su proposta del Comitato Politico uscente, tenendo in considerazione il
risultato congressuale.
Il Congresso di Federazione è introdotto da una relazione della/del Segretaria/o che illustra i temi del Congresso ed espone un
bilancio dell'attività svolta.
Al termine, la Presidenza propone la nomina delle Commissioni - Verifica Poteri, Politica, Elettorale, per le modifiche allo
Statuto - determina i tempi e le modalità del dibattito, delle operazioni di voto dei documenti e dell'elezione delle/dei
delegate/i, degli organismi dirigenti e di garanzia.
Le modalità della loro composizione sono analoghe a quelle previste per le Commissioni per il Congresso.
Le conclusioni del Congresso saranno tenute dalla/dal compagna/o indicata/o dalla Commissione Nazionale per il Congresso.
21. Alla Presidenza possono essere presentati ordini del giorno che non si configurano come documenti politici locali con
riferimento a quelli congressuali nazionali.
La Presidenza ne dà notizia e li trasmette alla Commissione Politica.
Congresso Nazionale
22. Al Congresso Nazionale partecipano le/i delegate/i elette/i dai Congressi di Federazione in ragione di una/un delegata/o
ogni 150 iscritte/i (o frazione superiore a 75).
Per le Federazioni estere, una/un delegata/o ogni 50 iscritte/i) (o frazione superiore a 25), garantendo comunque la presenza di
una/un delegata/o.
Partecipano inoltre con diritto di parola e non di voto se non elette/i delegate/i i parlamentari nazionali ed europei, le/i
componenti del Comitato Politico Nazionale e del Collegio Nazionale di Garanzia uscenti.
23. All'apertura del Congresso gli organismi dirigenti e di garanzia nazionali decadono avendo esaurito i propri compiti.
Si procede ad eleggere la Presidenza del Congresso su proposta della Direzione uscente, tenendo in considerazione il risultato
congressuale.
Il Congresso è introdotto da una relazione del Segretario che illustra i temi politici ed organizzativi del Congresso ed il
bilancio dell'attività svolta.
Al termine, la Presidenza propone la nomina delle Commissioni - Verifica Poteri, Politica, Elettorale, per la Modifica dello
Statuto - determina i tempi e le modalità del dibattito, delle operazioni di voto dei documenti, dell'elezione degli organismi
dirigenti e di garanzia.
Criterio per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia, per la determinazione delle/dei delegate/i
24. Per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia, per la determinazione delle/dei delegate/i si utilizzerà il
meccanismo della proporzionale pura.
Nel caso di parità di voti o resto uguale per tutti i Documenti Congressuali Nazionali, si dà luogo all'elezione di una/un
delegata/o per ciascun documento.
Validità del Regolamento
25. Il presente Regolamento Congressuale, con le integrazioni demandante alle Federazioni, ha validità per tutte le
operazioni ed in tutte le istanze congressuali.
Validità dei Congressi
26. La validità dei Congressi è quella certificata dalla Commissione Verifica Poteri, sancita dal voto del Congresso.
Il Verbale del Congresso con allegato l'elenco delle/degli iscritte/i, il Documento della Commissione Verifica Poteri, i
contributi emendativi ai Documenti Congressuali Nazionali, per le modifiche dello Statuto deve essere inviato, al termine del
Congresso, ai livelli congressuali superiori.
Al verbale da inviare al Nazionale deve essere allegato anche l'elenco delle/degli iscritte/i del 2001 corredato dai relativi
indirizzi.
Il mancato invio, o l'invio di una sola parte di esso, annulla la partecipazione alle istanze congressuali successive.