19.       Altri obblighi Contrattuali

19.1          BPU s’impegna a svolgere le attività e ad adempiere agli obblighi specificati nell’Allegato 4, e vigilerà sul rispetto, e sarà responsabile dell’adempimento, delle obbligazioni delle Terze Parti di BPU, con la dovuta diligenza e secondo i criteri, termini e modalità parimenti ivi indicati.

19.2          I Servizi oggetto del Contratto avranno luogo presso il Delivery Center di Assago (Accenture - Palazzina Q1 Strada 4 – Rozzano Milanofiori ) e presso il Delivery Center di Chennai (Accenture Tek Meadows – 51, Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur – Chengai MGR District – Chennai 600019 - India) e/o le altre sedi che saranno via via concordate nel corso dell’esecuzione del Contratto. Per l’intera durata del Contratto, BPU metterà a disposizione di Accenture gli spazi, i beni e le risorse che, anche in considerazione del numero di persone che vi lavorano, saranno in ottemperanza al D.lgs 626/94  e siano necessari per l’esecuzione degli obblighi previsti dal Contratto e dagli Allegati. Tutti tali beni, indipendentemente dalla loro collocazione fisica o dal loro uso, resteranno in custodia, cura e controllo del Cliente, comunque con esclusione della responsabilità di Accenture.

19.3          BPU riconosce che la corretta esecuzione delle prestazioni di Accenture dipende dallo svolgimento tempestivo ed efficiente dei propri obblighi e di quelli gravanti sulle Terze Parti di BPU e dalla circostanza che anche le decisioni prese e le approvazioni date siano tempestive. BPU quindi dà atto che qualsiasi ritardo od omissione nell’esecuzione, in tutto o in parte, di quanto indicato all’art. 3, anche da parte delle sue Terze Parti, potrebbe determinare ritardi e/o impossibilità ad eseguire le proprie prestazioni da parte di Accenture, che pertanto non ne sarà responsabile. Qualora, inoltre, in caso di mancato o ritardato adempimento da parte di BPU e/o delle sue Terze Parti, in tutto o in parte, Accenture fosse costretta ad eseguire attività ulteriori o con modalità differenti rispetto a quelle stabilite dal Contratto, BPU corrisponderà ad Accenture un corrispettivo aggiuntivo sulla base di tariffe che saranno concordate.

19.4          Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome, logo, marchio, o altri segni distintivi dell’altra Parte al di fuori della propria organizzazione senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.

19.5          BPU garantisce, per quanto di sua competenza, l’adempimento di tutte le norme di legge e regolamento applicabili ai Servizi.

 

20.       Varie

20.1          Il Contratto costituisce il solo e integrale accordo tra le Parti, e sostituisce qualsiasi precedente accordo o contratto o comunicazione, scritti o verbali, relativamente all’oggetto del Contratto. Qualsiasi ordine d’acquisto emesso dal Cliente s’intenderà valido ai soli fini interni amministrativi del Cliente stesso, e nessuna delle sue condizioni si applicherà ad Accenture. L’Allegato, integrerà e modificherà i termini e le condizioni del Contratto ai soli fini della realizzazione dell’oggetto di quello. Nessun altro accordo, affidamento, comunicazione, garanzia, scritti o verbali, vincolerà le Parti relativamente all’oggetto del Contratto. Il Cliente dà atto di aver concluso il Contratto esclusivamente sulla base delle condizioni e informazioni qui contenute, in proprio e non per conto di terzi.

20.2          Il Contratto o l’Allegato potranno essere modificati solo con il consenso scritto di entrambe le Parti. Nessuna clausola del Contratto potrà considerarsi decaduta o fatta oggetto di rinuncia se non con il consenso scritto della Parte nei confronti della quale tale decadenza o rinuncia è invocata.

20.3          Qualsiasi ritardo o mancanza di una Parte nell’esercizio dei diritti derivanti a tale Parte dal Contratto non potrà essere interpretato come una rinuncia a tali diritti, né l’esercizio parziale di un diritto potrà precludere in futuro l’esercizio integrale del diritto di tale Parte o all’esercizio di qualunque altro diritto.

20.4          Qualsiasi azione promossa ai sensi del Contratto, escluse quelle dirette ad ottenere il pagamento dei corrispettivi, dovrà essere iniziata, a pena di decadenza, entro 2 (due) anni dal verificarsi del fatto dal quale essa trae origine.

20.5          Le disposizioni e gli obblighi nascenti dagli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19.4, 20.4 e 22 permarranno in vigore anche dopo la cessazione del Contratto.

20.6          Accenture ha alleanze commerciali con terzi fornitori di prodotti e servizi. In ragione di tali alleanze commerciali, Accenture è in grado di mettere a disposizione del Cliente determinati prodotti e servizi e/o potrebbe ricevere un compenso da tali terzi fornitori sotto forma di corrispettivi o altri benefici in conseguenza di attività di marketing, assistenza tecnica o d’altro tipo fornita da Accenture. Il Cliente prende atto che tali alleanze possono essere utili per Accenture e facilitare quest’ultima nella fornitura dei Servizi qui descritti.

 

21        Trattamento di dati personali

In relazione alle attività svolte in esecuzione del presente contratto le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, BPU è il Titolare del trattamento di dati personali svolto per mezzo delle applicazioni e delle procedure in relazione alle quali Accenture fornirà i Servizi.

Le Parti si danno atto inoltre che Accenture non avrà accesso a dati personali attraverso le applicazioni ed i programmi di cui sopra.

Qualora peraltro ciò fosse necessario ai fini dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, Accenture si impegna fin da ora a fornire a BPU i nomi del proprio personale che dovrà operare su tali dati personali, ai fini della loro nomina ad Incaricati del Trattamento da parte di BPU per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione di tali servizi.

 

21 bis. Data Privacy

Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul reciproco trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della rispettiva normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano altresì ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto della citata normativa. Le Parti espressamente si manlevano da ogni pretesa di terzi o conseguenza pregiudizievole che dovessero all’altra Parte derivare in conseguenza di proprie azioni e/o comportamenti posti in essere in violazione di quanto previsto nel presente articolo.

 

22.       Legge applicabile - Foro competente.

Nel caso di eventuali controversie nascenti dal presente contratto, la questione sarà portata di fronte all’alta dirigenza delle Parti, nel tentativo di trovare una soluzione amichevole.

Quanto sopra non si applicherà alle controversie relative alla riservatezza o alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, per le quali le Parti saranno libere di fare ricorso a ogni più opportuna forma di tutela.

Esperito invano tale tentativo, ogni controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e cessazione del Contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Le Parti riconoscono espressamente che le presenti condizioni sono state oggetto di negoziazione tra le stesse e che pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 cod.civ.

 

 

Data ………………

 

ACCENTURE S.p.A.                                                 BPU – Banche Popolari Unite

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