img
home page | percorso
filosofia
| percorso
storia
| percorso
didattica
| percorso
italiano
| percorso
semiserio
| oltre il sito
img

Schema storico di alcune forme giuridiche









forme giuridichei dirittiil bene
età antica

polis grecheper i cittadini (non donne, schiavi, stranieri)della polis (Stato) come totalità

età ellenisticadel sovrano [Alessandro Magno]ricercato individualmente

diritto romano[razionalismo che cerca di far funzionare i meccanismi giuridici]
età medievale

diritto ecclesiastico[legato al razionalismo giuridico] della Cristianità (comunità): il braccio secolare esegue anche le condanne comminate dalla Chiesa

diritto laicoconcessione (feudo)
immunità (maggiori e minori)
età moderna

diritto laicoindividuali:dello Stato:
[XVI sec.]- protestantesimo (libero esame...)
ma anche critiche a pena morte per eretici
- comunità dei credenti
[XVII-XVIII sec.]- giusnaturalismo e[≠] contrattualismo - convivenza nello Stato e fra Stati
[XVII e XVIII sec.]- antico regime (esenzioni e privilegi)- sovranità assoluta [Francia]
[XVIII sec.]- liberalismo [in senso lato, modello inglese]- somma aritmetica bene individui
[XVIII e XIX sec.]- socialismi (utopici, moderati, estremi...)- insieme individui


Le precise forme giuridiche e le particolari posizioni di filosofia del diritto o di filosofia politica sono ovviamente più articolate di questo schema. Basta ricordare come il Diritto, rappresentato da un insieme di regole, possa essere di volta in volta fondato sul riconoscimento sociale, sulla forza o l’autorità, sulla natura, spesso definiti in modo diverso, e come per molti temi (stato, giustizia, cittadinanza...) la filosofia del diritto si intersechi e si confonda con quella politica.



Le forme di governo (di costituzione) nel mondo greco si diversificano fra monarchia, oligarchia, democrazia; comunque il bene viene sempre cercato e proposto per l’intera comunità.
La situazione cambia sul piano storico-politico in età ellenistica; tuttavia l’idea di giustizia è ancora legata alla Dike omerica, cioè a un unico ordine fondante l’universo (natura e società): in questo senso un caso a parte per il mondo greco sono piuttosto i sofisti (l’uomo che è ‘misura’ sia come gruppo che come individuo).
In età romana, al di là dell’individuazione di diritti o del bene che può anche richiamarsi al mondo greco, l’elemento fondamentale è il razionalismo giuridico.

Anche nell’età medievale si danno forme di governo diverse, ma l’elemento caratterizzante diviene la relazione fra poteri centrali (Imperatore, Re, Papa) e locali (feudatari, Comuni, città). Dunque, ineliminabile è il rapporto del razionalismo giuridico col diritto ecclesiastico e di quest’ultimo col diritto laico (che si fonde con elementi del diritto barbarico): i diritti tendono sempre più ad essere soggettivi, ma il bene rimane quello delle comunità, anzi dell’intera cristianità.

Ovviamente anche in età moderna si ha una diversificazione delle forme di governo, in cui ormai prevalgono le tradizioni nazionali (Francia, Inghilterra, paesi riformati, paesi latini): ma, nonostante la contrapposizione fra la tradizione del razionalismo giuridico latino e quella anglosassone (meno formalistica perché legata, oltre che alle norme, alle precedenti decisioni giudiziali), tutte le forme giuridiche propongono una considerazione dei diritti sempre più a livello dell’individuo e, conseguentemente, il bene tende ad essere definito come sommatoria di questi.
Tale tendenza si realizza nelle sue prime forme col pensiero protestante (libero esame e sacerdozio universale) e le successive richieste di tolleranza. Il giusnaturalismo vede la sovranità dello Stato limitata e garantita dalla somma di diritti minimi e irrinunciabili degli individui: tali nuclei ‘naturali’ di diritto servono a fondare ogni Stato e la pace fra Stati (sia le leggi positive, sia il diritto internazionale).
Le dottrine contrattualiste, pur criticando spesso l’eccessivo ottimismo giusnaturalistico, ne adottano sia il metodo razionale di analisi sia gli obiettivi da realizzare; ma sottolineano la necessità di un ‘contratto’ fra gli individui (pactum unionis) e fra lo Stato e gli individui (pactum subiectionis).
Il liberalismo è, infine, la maggiore realizzazione di queste tendenze individualiste: è il consenso dei cittadini a fondare lo Stato che deve garantirne libertà e proprietà privata: la separazione dei poteri serve a evitare il pericolo di un potere eccessivo dello Stato (assolutismo).
Se uguaglianza e libertà vogliono essere realizzate con azioni più o meno forti di trasformazione della società e della proprietà ci si trova, invece, di fronte a una qualche forma di socialismo.

Ampliato: Mercoledì, 5 febbraio 2003

backindietro alla home page |  up
torna all'inizio
 |  continua questo percorsogo on