FONDAZIONE CULTURALE ETICA

BOZZA di STATUTO

 

ART. 1

Costituzione e Sede della Fondazione

La Banca Popolare Etica (Banca Etica) coerentemente con le proprie finalità e con i principi enunciati nell'art. 5 del proprio Statuto, nel manifesto della Finanza Etica, nel manifesto politico di Banca Etica e nel regolamento che disciplina l'Organizzazione Territoriale dei Soci istituisce la FONDAZIONE CULTURALE ETICA, da erigersi in ente morale ONLUS.

La fondazione ha sede legale in Padova, Piazzetta Forzatè 2.

 

 

ART. 2 Scopo della Fondazione

A.     Sostenere la progettazione, l’avvio, la realizzazione ed il rafforzamento di tutte le attività svolte dalle Circoscrizioni Locali dei Soci, dal Comitato Etico e da tutti gli organi e organismi che fanno parte del sistema Banca Etica e che hanno l’obiettivo di concretizzare i principi enunciati nel Manifesto della Finanza Etica, che Banca Etica ha accolto nel suo manifesto politico e nel suo statuto con particolare riferimento all’art. 5.

 

B.      Favorire nell’ambito nazionale ed internazionale la diffusione della finanza eticamente orientata e più in generale della responsabilità sulle conseguenze non economiche delle attività economiche, sensibilizzando operatori e cittadini ai temi della Finanza Etica, nonché contribuendo allo studio e sviluppo degli strumenti della stessa, attraverso tutte le opportune iniziative.

 

C.      Svolgere e promuovere attività di ricerca, studio e formazione attinenti al rapporto tra etica ed economia/finanza, valorizzando gli aspetti nonviolenti, sostenibili e solidali con un approccio interdisciplinare, al fine di sviluppare nuovi modelli di relazione umana e produttiva cui i soggetti operanti nell’ambito della finanza eticamente orientata possano riferirsi per lo svolgimento delle loro attività.

 

Il perseguimento di tali obiettivi avverrà attraverso la promozione di opportune prassi di collegamento, scambio sinergico e di integrazione tra i vari attori, favorendo l’affermarsi e la condivisione di un linguaggio e azioni comuni.

 

Art. 3

Attuazione degli scopi

La Fondazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà:

 

A)    Realizzare e sviluppare contatti, rapporti, scambi, accordi e convenzioni con altre Fondazioni, centri di ricerca e di documentazione, organismi ed Istituzioni Nazionali ed Internazionali, pubblici e privati, aventi finalità affini. Promuovere il dialogo sui temi della Finanza Etica e del Microcredito.

 

B)     Sostenere le campagne, le iniziative e le proposte della società civile, su temi connessi alle finalità della Fondazione.

Svolgere attività finalizzate all'elaborazione di proposte nel campo legislativo, sensibilizzando il mondo politico ed istituzionale al fine di promuovere riforme nell'ambito dell'economia e della finanza eticamente orientate nonché nel consumo consapevole.

 

C)     Favorire il processo di costruzione di uno sviluppo sostenibile ed eco-compatibile, attraverso relazioni di scambio e connessione tra tutti i soggetti che operano nell’ambito della finanza e dell'economia eticamente orientate (agricoltura biologica, turismo sostenibile, commercio equo-solidale, architettura ecologica, energie rinnovabili etc.), con ruolo e funzione di laboratorio e punto di riferimento delle reti dell’economia civile e della cooperazione internazionale al fine di promuovere i concetti d'eticità, sobrietà e sostenibilità; operare anche direttamente in questi settori eventualmente favorendo la nascita di società od associazioni che si dedicano a singole e specifiche attività.

 

D)    Promuovere lo studio, la ricerca e la formazione anche mediante l'istituzione di borse di studio. Realizzare attività di monitoraggio delle politiche pubbliche e delle iniziative private con riferimento ai valori della finanza etica, della cooperazione sociale, internazionale e dell'economia civile. Incoraggiare la ricerca scientifica, la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale.

 

La Fondazione per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

 

ART. 4

Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

q       dalle somme di denaro indicate nell’atto costitutivo;

q       da contributi, donazioni, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere, osservato il disposto dall’art. 17 del Codice Civile;

q       dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali, derivanti da contratti e convenzioni stipulate coi vari soggetti di riferimento per  fornire loro formazione, acquisizione di competenze e servizi;

q       da beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione.

Le rendite del patrimonio della Fondazione possono essere erogate esclusivamente in attuazione dei fini istituzionali della Fondazione. L’erogazione può avvenire mediante finanziamento delle attività volte a favorire gli scopi per i quali la Fondazione è stata costituita, mediante contributi in denaro ovvero assunzione di spese in relazione ad iniziative in tale campo, e nelle altre forme che la Giunta Esecutiva riterrà utili in stretta aderenza ai fini Statutari.

 

ART. 5

Rendiconto ed esercizio finanziario

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale, economico e finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere presentato dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Indirizzo entro marzo dell'anno successivo.

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio e da un documento che illustri e riassuma la situazione finanziaria della Fondazione, con particolare riferimento allo stato di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione del Consiglio di Indirizzo. Il residuo attivo di bilancio, sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative finalizzate agli scopi della Fondazione e per nuovi impianti o attrezzature.


 

ART. 6

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

a-     il Consiglio di Indirizzo;

b-     la Giunta Esecutiva;

c-     il Presidente;

d-     il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

In caso di conflitto di interessi (personale o istituzionale) i componenti di ciascun organo hanno l'obbligo della astensione nelle votazioni.

Vi è incompatibilità interna: tra Presidente e Direttore di BPE e Presidente e Direttore della Fondazione, altre incompatibilità saranno stabilite da un apposito regolamento.

Vi è incompatibilità esterna con cariche elettive pubbliche nazionali ed internazionali.

 

ART. 7

Composizione e nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di undici ad un massimo di quindici membri, dura in carica 3 anni ed ogni componente potrà essere nominato per un massimo di tre mandati consecutivi.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Indirizzo e la loro nomina spetta al Consiglio d'Amministrazione di BPE.

Sono componenti di diritto:

q       Il Presidente di Banca Etica;

q       Un componente della Direzione Generale di Banca Etica;

q       I quattro Coordinatori d'Area;

q       Due componenti del Consiglio d'Amministrazione di Banca Etica, designati dallo stesso Consiglio con una maggioranza di 2/3;

q       Un rappresentante del personale di BPE, eletto da tutti i dipendenti con una maggioranza di 2/3;

q       Un componente del Comitato Etico di Banca Etica, designato dal comitato stesso con la maggioranza di 2/3;

 

Al C.d.A. di Banca Etica spetta la nomina da uno a cinque componenti, designati con maggioranza di 2/3, appartenenti a realtà partecipate da Banca Etica.

La facoltà di sostituzione dei componenti del Consiglio che eventualmente dovessero venir meno nel corso del mandato spetta agli organi che li hanno designati. Il sostituto durerà in carica fino allo scadere del mandato di chi sostituisce.

 

ART.8

Compiti e funzioni del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo:

a) elegge il Presidente che ha la rappresentanza legale della Fondazione;

b) elegge il Vicepresidente che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;

c) elegge due componenti della Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 11;

d) nomina il direttore e il segretario della fondazione.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo svolge una funzione d'indirizzo e vigila affinché la Giunta Esecutiva e gli altri organi statutari sviluppino la loro attività allo scopo di attuare gli obiettivi fissati dall'art.2 dello Statuto ed approva i programmi di attività e d'indirizzo, i regolamenti attuattivi, i rendiconti preventivi e consuntivi predisposti dalla Giunta Esecutiva.

 

Art. 9

Adunanze del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce ordinariamente almeno tre volte l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda motivata, con indicazione degli argomenti da trattare, dal collegio dei revisori oppure da almeno un terzo dei consiglieri, i quali, in caso di necessità possono provvedere direttamente alla convocazione.

La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal componente più anziano in età, con posta elettronica o con lettera raccomandata prioritaria contenente la data, l’ora, il luogo di riunione e l’ordine del giorno delle materie trattate, spedita almeno 15 giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di urgenza.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni; il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipano il direttore e il segretario della fondazione.

 

ART. 10

Attribuzioni del Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede di diritto il Consiglio di Indirizzo e la Giunta Esecutiva.

Ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, con facoltà di conferire procure; verifica l’esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva e provvede, sulla base delle direttive di questa, a quant’altro occorra per la gestione della Fondazione

Predispone annualmente la relazione sull’attività della Fondazione che sottopone al Consiglio di Indirizzo.

 

ART. 11

Composizione e nomina della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da 7 (sette) componenti, dura in carica 3 anni ed ogni componente può essere nominato per un massimo di tre mandati consecutivi. 

Fanno parte di diritto della Giunta Esecutiva:

-         il Presidente della Fondazione;

-         il Presidente di BPE;

-         il componente del CE;

-         un Coordinatore d'Area;

-         due componenti del Consiglio della Fondazione di cui art.8.

-         il rappresentante della Direzione Generale di Banca Etica.

Nel caso in cui il Presidente della Fondazione fosse il componente del Comitato Etico, il Consiglio di Indirizzo elegge, al suo interno con la maggioranza dei 2/3, il settimo componente.

Partecipano inoltre alle riunioni della giunta il segretario e il direttore della Fondazione.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal componente più anziano in età oppure su richiesta di almeno tre componenti della Giunta.

La Giunta Esecutiva è validamente costituita, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

 

ART. 12

Attribuzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli espressamente riservati alla competenza del Consiglio di Indirizzo.

Essa, pertanto, esegue le delibere del Consiglio di Indirizzo, delibera inoltre: sugli investimenti del patrimonio della Fondazione e sulla destinazione dei suoi redditi e decide ogni iniziativa intesa al perseguimento degli scopi Statutari. Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle finalità della Fondazione; cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Fondazione o ad esso affidati.

Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta Esecutiva predispone il rendiconto della Fondazione che è trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al successivo art.14 al Consiglio di Indirizzo. La Giunta, entro il mese di ottobre, convoca il Consiglio di Indirizzo per raccogliere le proposte per l’elaborazione delle politiche e del rendiconto preventivo dell’anno successivo.

 

ART. 13

Comitato Scientifico

Con delibera della Giunta Esecutiva, che ne determina il numero e la durata, possono essere nominati consulenti scientifici e/o particolarmente esperti nelle materie e nei problemi di cui all'art. 2, con il compito di esprimere parere sulle questioni ad essi sottoposte dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente.

 

ART. 14

Composizione e nomina del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Esso è nominato dal C.d.A. di Banca Etica.

 

ART. 15

Attribuzioni del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, vigila sull’andamento della Fondazione e sulla tenuta della contabilità. Esamina il progetto di rendiconto d'esercizio ed esprime le sue osservazioni in apposita relazione che è rimessa al Consiglio di Indirizzo unitamente al progetto stesso.

                                               

ART.16

Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite; è prevista solo il rimborso delle spese sostenute a piè di lista.

 

ART. 17

Estinzione e devoluzione dei beni

In caso di liquidazione o di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione o, comunque, in caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell’art. 2, il patrimonio netto residuo dell’Ente sarà devoluto, su decisione del Consiglio di Indirizzo, previo parere vincolante della Giunta Esecutiva e sentita l’Autority di cui alla L.662/96 ad altre ONLUS aventi per scopo la finanza e l’economia eticamente orientate, in difetto ad enti con finalità di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente tra i membri del Consiglio di Indirizzo.

                                                                       

ART. 18

Rinvio

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi in materia e di specifici regolamenti.