ORIGINI DEL TERZ’ORDINE DEI MINIMI
DI P. ROCCO BENVENUTO

 

Tracciare le origini del Terz’Ordine dei Minimi (TOM), fondato da S. Francesco di Paola (1416-1507), è una fatica improba per diverse ragioni. Una prima difficoltà è rappresentata dall’assenza di documentazione coeva. Infatti, se si eccettuano i documenti pontifici relativi alle approvazioni delle tre redazioni della regola, non abbiamo al momento alcuna testimonianza documentaria dell’epoca del Fondatore. A ciò si aggiunga che nei processi per la beatificazione, svolti in Calabria Citra ed in Francia, non fu escusso alcun terziario, né in ambedue i questionari fu inserita una domanda in merito alla fondazione del TOM. A tale lacuna avrebbe potuto supplire la biografia dell’anonimo frate contemporaneo del Fondatore, scritta anche per colmare i vuoti presenti nei processi[1], ma neppure in essa si accenna all’istituzione del TOM.

La prima volta che i terziari minimi sono menzionati nelle fonti è nel Processo Calabro e, precisamente, nella sessione svoltasi l’8 gennaio 1517 ad Altilia, un piccolo centro situato a poca distanza da Paterno Calabro. Il Roberti, che è il maggiore biografo del Paolano del nostro secolo e da cui dipende la letteratura successiva, riguardo alle origini del TOM ha scritto che Francesco, «prima di partire dalla Calabria, aveva istituite delle congregazioni di uomini e donne»[2], e a sostegno della sua affermazione ha addotto le due deposizioni raccolte ad Altilia. Sennonché, se lette con un minimo di attenzione, ci si rende subito conto che i testi non hanno mai detto di essere entrati nel TOM quando l’Eremita era in Calabria, né che il TOM esistesse prima che Francesco partisse per la Francia. Il terziario Bernardino Proveniano, nel riferire ai due notai apostolici il miracolo ottenuto per intercessione del Paolano, precisò che esso avvenne sette anni prima, nel 1510. Essendo la guarigione miracolosa alla base della sua entrata nel TOM, è di tutta evidenza come la sua deposizione sia inutilizzabile per chiarire l’origine del movimento, visto che riferisce avvenimenti accaduti tre anni dopo la morte di Francesco[3]. L’altro teste del processo di Altilia che menziona i terziari minimi è sorella Perna, correttrice della locale fraternità che era formata da 16 donne[4]. Anche se nelle sue parole non viene indicata alcuna data, tuttavia è certo che il miracolo da lei narrato, la liberazione della terziaria Giovanna Caserta da un’ossessione maligna, avvenne mentre il Santo era già in Francia. Tant’è che riferendo l’episodio degli indumenti di Francesco fatti indossare all’ossessa, la Perna specificò che il Paolano all’epoca risiedeva «in Gallia»[5]. Di conseguenza anche in questa testimonianza non vi sono indizi sull’esistenza del TOM in Calabria prima del 1483.

Nonostante il silenzio delle fonti primitive, reso più fitto dall’inquietante assenza di riferimenti alle origini dei terziari minimi nelle biografie del sec. XVI su S. Francesco, tuttavia, attraverso un’attenta rilettura della scarsa documentazione esistente, è possibile delineare almeno le fasi salienti del passaggio - per usare l’espressione del p. Desbonnets[6] - dall’intuizione all’istituzione del TOM. Tale nuovo approccio al problema della fondazione scaturisce da una peculiarità finora sfuggita anche alla storiografia più recente, rappresentata dal fatto che, nella storia dei Terzi Ordini, l’Eremita di Paola è stato il primo fondatore ad aver emanato contemporaneamente una regola per i frati ed una per i terziari, simultaneamente riconosciute dalla Chiesa[7], sicché non si può far luce sui secondi senza tener conto dello sviluppo dei primi.

Punto fermo nell’istituzionalizzazione del movimento penitenziale che faceva capo all’eremita Francesco di Paola è la lettera solenne Ad ea que del 1° maggio 1501[8] con la quale, avendo Alessandro VI approvato giuridicamente la «regula seu modus vivendi Tertiariorum utriusque sexus Fratris Francisci de Paula», è nato ufficialmente il TOM. Quando, però, il Fondatore ebbe l’intuizione di istituire questo ulteriore ramo della famiglia minima? Inizialmente, il compianto Alessandro Galuzzi aveva assegnato la fondazione al periodo trascorso da Francesco in Calabria[9]. Successivamente, proseguendo i suoi studi sulle origini dei Minimi, abbandonò decisamente tale posizione e, in contrasto con quanto ipotizzato dalla tradizione[10], spostò l’elaborazione dell’ideale carismatico alla fase francese del Paolano, in quanto - a suo avviso - «è nello sviluppo dall’eremitismo al cenobitismo mendicante l’origine del Terzo Ordine, classico ad altre Famiglie religiose»[11]. In altre parole, l’ambito cronologico in cui avrebbe cominciato a concretizzarsi l’idea di fondare i terziari sarebbe costituito dal 26 febbraio 1493, data in cui Alessandro VI, confermando la prima redazione della regola dei «pauperum heremitarum fratris Francisci de Paula», creò le premesse per il successivo cambiamento istituzionale dei frati, e dal 1° maggio 1501, che è la data di nascita del TOM.[12].

Sebbene la tesi del Galuzzi non sia supportata da alcuna documentazione, essa, tuttavia, trova conferma in alcuni elementi che la rendono più plausibile rispetto a quella tradizionale che, addirittura, anticipa i prodromi del TOM alla concessione a Francesco della patente eremitica da parte di mons. Pirro Caracciolo[13]. Anzitutto non è certo casuale che in nessuno dei tre documenti costitutivi della “societas pauperum heremitarum” di Paola, vale a dire la Decet nos di mons. Caracciolo (30 novembre 1470), la Sedes Apostolica di Sisto IV (17 maggio 1474) e la Meritis religiose vite di Alessandro VI (26 febbraio 1493)[14], si accenni, anche indirettamente, all’esistenza di terziari.

Se, al momento, è priva di riscontri documentari l’ipotesi che il TOM abbia preso le mosse già in Calabria, quando peraltro la Congregazione eremitica era costituita prevalentemente da laici, diventa invece fisiologica l’istituzione del TOM in Francia allorché si pensa all’espansione che ebbero i Minimi all’indomani della Meritis religiose vite. Mentre prima dell’arrivo dell’Eremita a Tours (1/2 maggio 1483) la sua Congregazione era presente in Calabria (Paola, Paterno, Spezzano della Sila e Corigliano Calabro), Sicilia (Milazzo) e Campania (Napoli), nel decennio successivo, segnato dalla crisi generata dal rifiuto di Innocenzo VIII di approvare la regola[15], si ebbe solo l’apertura dell’eremo di Tours. Nei primi anni di permanenza Francesco abitò insieme con alcuni suoi romiti presso la cappella di S. Mattia. Successivamente, avuti da Carlo VIII, il 18 aprile 1488, la sua protezione e l’assenso alla pubblicazione delle bolle di Sisto IV e Innocenzo VIII, mediante le quali la Congregazione poteva ricevere «biens, oratoires et hermitage»[16], l’Eremita si trasferì in un nuovo eremo. Nella lettera del monarca, datata 24 aprile 1489, con la quale si impartiscono le disposizioni per l’avvio dei lavori, è scritto che questa nuova costruzione si è resa necessaria sia per venire incontro alle richieste dei canonici della chiesa di S. Giovanni evangelista, che si lamentavano per la vicinanza di Francesco e dei suoi romiti, sia per evitare che la loro solitudine fosse disturbata dalla «presse de toutes gents»[17], dal momento che la loro casa era ubicata all’ingresso del castello di Plessis-lès-Tours, vicino al ponte levatoio[18]. Terminati i lavori del nuovo eremo, dedicato a Gesù-Maria, il 28 giugno 1492 Carlo VIII fece presentare ad Innocenzo VIII una supplica nella quale chiedeva che la Congregazione eremitica di Francesco potesse ricevere altri eremi «in quibuscunque civitatibus et dioecesibus»[19].

Con tale supplica, accolta dal card. Antonio Pallavicino, si apriva una nuova fase per la Congregazione eremitica in quanto ora poteva diffondersi in qualsiasi parte del regno francese. Sennonché la successiva morte di Innocenzo VIII (25 luglio 1492) e l’elezione di Alessandro VI (11 agosto 1492), indussero l’Eremita a soprassedere momentaneamente a tale progetto. Approfittando del fatto che il nuovo pontefice conosceva da lunga data la Congregazione calabrese, in quanto da cardinale aveva sottoscritto la lettera con la quale era stata concessa l’indulgenza all’eremo di Paola[20], e potendo contare sull’immutato favore della corte francese, Francesco riprese la questione della regola predisponendo un nuovo testo. Dal momento che il tentativo attuato con Innocenzo VIII era fallito a motivo del can. 13 del Lateranense IV, il quale obbligava ad adottare una delle regole già approvate, l’Eremita inviò a Roma una nuova stesura dei propri “statuta et ordinationes”, all’interno dei quali aveva fedelmente riportato numerosi brani tratti da regole già confermate dalla Sede Apostolica, attenendosi così alla norma conciliare. Come si legge nella lettera di Alessandro, questa nuova stesura fu «diligenter inspici»[21] in Curia e non avendo riscontrato elementi ostativi, il 26 febbraio 1493 fu promulgata. A questo proposito, confrontando il testo del documento pontificio con quello della regola, risalta una netta differenza a livello terminologico, sintomatica dell’evoluzione in atto nei Minimi. Difatti, mentre Alessandro VI nella sua lettera insiste sulla dimensione eremitica dell’Ordine[22], Francesco, tranne che nell’intestazione (“Regula et vita fratrum ordinis Minimorum pauperum heremitarum fratris Francisci de Paula”), non utilizza nessun termine che si richiami direttamente all’eremitismo. Tant’è che nel corso della regola i religiosi non sono mai designati come eremiti, ma come “fratres”. Essi non vivranno più in un eremo, ma in un “conventus”, ove condurranno «vitam communem»[23] e non vita eremitica.

Con l’approvazione della regola, i Minimi potevano ormai pensare all’avvenire con maggior fiducia. Il fatto poi che la corte francese li guardasse con particolare benevolenza, in quanto li riteneva un efficace strumento per riformare la vita religiosa in Francia[24], contribuì ad accelerare lo sviluppo dell’Ordine che, nell’arco di pochi anni, assunse un volto internazionale, inimmaginabile se l’Eremita avesse continuato ad operare nel Regno di Sicilia. Per avere un’idea sulla celerità con cui si diffusero gli insediamenti dei Minimi, basti dire che nel 1493 entrò finalmente in funzione la casa di Amboise[25], mentre furono avviate le fondazioni di Chateliers e di Nigeon (Parigi) in Francia e di Malaga in Spagna[26]. L’anno successivo furono aperti i conventi di Genova e di Roma-Trinità dei Monti, a cui seguirono, nel 1495, tre aperture: una in Francia (Châtellerault), una in Spagna (Andújar) e l’altra in Boemia (Kuglweit). A distanza di un anno la congregazione eremitica si impiantò a Maida in Calabria[27] e a Bracancourt in Francia, mentre nel 1498 fu la volta di Amiens e Gien e nel 1499 di Abbeville e Grenoble. Dinanzi ad uno sviluppo di queste dimensioni[28] è chiaro che l’originaria struttura eremitica non poteva reggere più. Il passaggio dall’eremitismo al cenobitismo mendicante era, dunque, il naturale approdo del processo avviato alcuni anni prima[29]. A ciò si aggiunga che Alessandro VI, quando approvò per la prima volta la regola, omise di riconfermare ai Minimi i privilegi dei Mendicanti, che concesse, però, due anni dopo, il 1° ottobre 1495[30]. Tale concessione, come si legge nel breve alessandrino, avvenne a seguito di un’espressa richiesta dei vertici dell’Ordine che, senza tali privilegi, non riuscivano a gestire il nuovo corso, contrassegnato da una rapida crescita numerica dei religiosi e dei conventi.

È in tale contesto evolutivo che prende corpo in Francesco l’idea di dare una nuova regola ai suoi frati, visto che la situazione era radicalmente cambiata rispetto al 1493, e di stendere una “regula seu modus vivendi” per quei fedeli che, avendo contribuito allo sviluppo dell’Ordine ed essendo attratti dalla sua proposta penitenziale, intendevano far parte della famiglia minima. Celebrato il giubileo, l’Eremita manda ad Alessandro VI una supplica, accompagnata da una commendatizia di Luigi XII, nella quale chiede la conferma delle due regole che avverrà il 1° maggio 1501, avendo superato il rituale esame interno condotto dal card. Bernardino Lopez de Carvajal, protettore dell’Ordine, e da mons. Felino Spandei, vescovo di Lucca e referendario della Segnatura Apostolica[31].

Limitandoci ad analizzare il documento pontificio solo nella parte riguardante i Terziari, meritano di essere evidenziati alcuni aspetti. Innanzitutto, dal testo emerge chiaramente che l’istituzione del TOM era recente, giacché non vi è alcun riferimento ad una situazione pregressa[32]. Inoltre, Alessandro VI precisa che il TOM è sorto per volontà del Primo Ordine che ha voluto estendere ai fedeli che vivono nel secolo la possibilità di fare «penitentiam secundum ipsius fratris Francisci salubria monita»[33] e di partecipare ai privilegi e grazie concesse ai frati dai romani pontefici[34]. Per tale ragione tra i due ordini, frati e terziari, esiste non solo un profondo legame generativo, ma anche istituzionale. Tant’è che il Fondatore, mentre nella prima regola per i frati non menziona i terziari - è un ulteriore indizio sulla loro inesistenza -, nella seconda stesura non solo li nomina espressamente nel cap. III (“De differentia habitus professorum et novitiorum ac distinctione oblatorum et tertiariorum”), ma, in considerazione del fatto che i terziari vivono sotto la direzione dei frati, dà pure delle disposizioni in merito ai loro rapporti: «Tertiarii autem Ordinis utriusque sexus cordone seu cingulo tribus dumtaxat nodis nodato utantur, habitum portantes divinumque officium facientes, ut in eorum regula continetur. Qui etiam cum procuratoribus secularibus religionis gratiis et indulgentiis ordinis gaudebunt. De quibus quidem Tertiariis fratres non plus se intromittant quam in eorum regula exprimitur»[35].

E che tra i testi delle due regole vi siano dei collegamenti, questo si nota non solo per l’ovvia constatazione che nelle lettere pontificie d’approvazione sono scritti l’uno dopo l’altro, ma anche per alcune scelte fatte a livello contenutistico. Emblematici, a tal proposito, sono i testi dedicati ai responsabili locali della comunità conventuale e della fraternità. Ad entrambi Francesco assegna il titolo di correttore, ma, mentre nella regola dei terziari non è detto nulla sulle caratteristiche del correttore o della correttrice, nella regola dei frati viene specificato che «Ordinis autem istius superiores quoscumque “correctores” nuncupandos censemus, ut se ipsos prius corrigentes, fratrum suorum defectus cum caritate et compassione delere et emendationem potius quam punitionem pretendentes»[36]. Da ciò segue un importante principio ermeneutico: nell’esaminare i testi delle tre stesure della regola dei terziari non si può prescindere dalle corrispettive regole dei frati, in quanto il Fondatore, ritenendo alcuni contenuti comuni ai due rami della famiglia minima, una volta espressi nella regola per i frati non li ripeteva in quella dei terziari. Un’altra significativa esemplificazione si può fare sulla “vita quaresimale” che, dal 1501, è uno dei quattro voti professati dai frati. Nella seconda stesura della regola per i terziari (1502) è scritto che se qualcuno di loro «devotionis gratia sanctam quadragesimalem vitam ob Crucifixi amorem perpetuo ducere voluerint, illam cum Dei benedictione humiliter ducant ac teneant»[37]. Se l’esegesi di questa frase si limitasse solo al testo della regola dei terziari, difficilmente riuscirebbe ad enucleare che cosa l’Eremita intendesse praticamente dire con l’espressione “sanctam quadragesimalem vitam”. Viceversa, leggendo la regola dei terziari alla luce della regola dei frati, appare evidente che cosa devono fare coloro che intendono vivere la vita quaresimale: «Nulli aliter quam hac stabili sancitum est lege carnibus, ovis, caseo, butirro, lacte aut lacticiniis ex eisve congestis quovis tempore vesci»[38].

Esaminando la struttura della regola dei terziari emerge che sia nella prima stesura, come nelle successive, resta identica la partizione in sette capitoli. Similmente, le citazioni bibliche sono le stesse in tutte e tre le stesure, come pure restano sostanzialmente identici i temi trattati, anche se ogni redazione è diversa dall’altra. Tutto ciò apre la non facile questione sulle fonti utilizzate dal Fondatore per stendere la regola per i suoi terziari[39]. Alla luce di quanto appena evidenziato, ritengo più probabile che Francesco abbia tenuto presente, come schema, la regola per i suoi frati piuttosto che la regola di un altro terz’ordine. Tenendo conto dell’epoca e dell’ambiente di composizione della regola, impregnato della “Devotio moderna”, non sono certo fortuiti i parallelismi che esistono a livello strutturale tra la regola dei frati e quella dei terziari. Partendo dal principio della “Devotio” che la perfezione consiste nella pratica dei comandamenti[40], entrambe le regole si aprono con un capitolo dedicato alla “De observantia divinorum preceptorum”. Ad esso segue, sempre in ambedue le regole, un capitolo su “De divino officio”. A differenza della regola dei frati, dove questo secondo capitolo abbraccia pure la celebrazione eucaristica, in quella dei terziari la confessione e la comunione, per la loro importanza, sono sviluppati in modo più diffuso e, quindi, collocati nel terzo capitolo. Un'altra concordanza è costituita dalle disposizioni per i correttori, collocate in ambedue le regole all’ultimo capitolo. L’unica diversità che si riscontra nella struttura delle due regole è rappresentata dalla posizione del capitolo sul digiuno: nella regola dei frati il tema del digiuno è presentato dopo i capitoli sull’abito e sui candidati da riceversi nell’Ordine, mentre nella regola dei terziari il capitolo sul digiuno precede quello sull’abito e sulla professione.

Proprio perché figlia del suo tempo, segnato dalla transizione dall’evo medievale a quello moderno, la prima stesura della regola del TOM insieme con un testo “nuovo” nell’impostazione e nei contenuti, presenta anche delle reminiscenze della tradizione e, in particolare, del Terzo Ordine Francescano[41], largamente presente sia a Tours sia nella Turenna[42]. Con ogni probabilità, i punti di contatto tra la regola dei terziari minimi e la Supra montem di Niccolo IV[43], che era l’unica regola seguita in Francia dai terziari francescani[44], si devono al P. Pietro Gebert, ex minore osservante passato nel 1490 alla società eremitica di Francesco, che come influì nella stesura della prima regola per i frati, facendo inserire ampi stralci della regola francescana, così avrà dato il suo apporto nella stesura della regola dei terziari, visto che dal 1498 aveva assunto l’incarico di procuratore dell’Ordine presso la Curia Romana[45].

Una prima somiglianza si nota già nei rispettivi incipit: nella SM si legge: «Incipit regula et modus vivendi fratrum et sororum ordinis continentium sive de penitenza», cui corrisponde nella regola dei terziari minimi: «Incipit regula et modus vivendi Tertiariorum utriusque sexus Fratris Francisci de Paula». Altre somiglianze si trovano nei titoli dei capitoli: il cap. II della SM “De vestimentis utendis et de quibusdam seculi vanitate evitandis” ha un corrispettivo nel cap. IV della regola del TOM: “De vanitate mundi fugienda”; il corrispondente del cap. III della SM “De abstinentia et ieiunio” è il cap. V della regola dei terziari minimi: “De ieiuniis, abstinentia et operibus misericordie”, così come il cap. V della SM “De tempore confessionis et communionis, et usu armorum” è ripreso nel III cap. della regola del TOM “De confessione et communione facienda”. Gli eventuali influssi a livello testuale si possono circoscrivere alle espressioni utilizzate per la comunione e sull’uso delle armi[46], altrimenti si tratta, in genere, di norme comuni. Come i terziari francescani, all’atto della professione, promettono di osservare i “divina precepta”, così per i terziari minimi «divina precepta summopere sunt observanda»[47] per ottenere la vita eterna. Se nella SM i terziari sono esortati ad astenersi «a iuramentis autem sollempnibus», nella regola del TOM i terziari, unitamente ai figli e al personale di servizio, si devono «ab omni iuramento cohercere»[48]. Al pari dei terziari francescani, ai quali è assolutamente vietato partecipare ad «inhonesta convivia, vel spectacula, sive curias, seu choreas», i terziari minimi devono evitare «nuptialia, convivia … aut ludos theatrales, choreas, tabernas et ludos publicos»[49]. Altri punti di contatto tra le due regole sono l’impegno a compiere le opere di misericordia[50], a ristabilire la pace all’interno della fraternità[51], la correzione fraterna[52], la recita dell’ufficio divino[53], l’ascolto quotidiano della messa[54], la confessione e comunione almeno a Natale, Pasqua e Pentecoste[55], il digiuno[56] e l’astinenza dalla carne[57], la visita agli infermi[58], e le esequie e i suffragi per i fratelli e le sorelle defunte[59]. Ovviamente, insieme a queste comuni disposizioni, esistono tra i due testi delle notevoli differenze, dovute all’epoca in cui essi furono composti. Se nella regola dei terziari francescani sin dalle prime battute si insiste sull’ortodossia dei terziari, a motivo della presenza dei movimenti ereticali, nella regola del TOM tale problematica è del tutto assente, mentre, in conseguenza dello sviluppo avvenuto nelle attività mercantili[60], l’accento è posto invece sulle attività commerciali e sulla condanna dell’usura[61], il che manca nella regola francescana. Un’altra significativa differenziazione si coglie a livello di culto. Mentre nella SM manca del tutto un accenno alla devozione alla Vergine, in quella del TOM, insieme alla recita del rosario di 63 grani, di un determinato numero di Ave Maria nelle ore canoniche e di altre preghiere in suo onore, troviamo che i terziari minimi sono tenuti a confessarsi e comunicarsi anche nella festa dell’Assunta[62].

Alla luce di queste rapide osservazioni sulla genesi della regola del TOM è possibile, adesso, evidenziare alcuni elementi contenutistici. Primariamente occorre focalizzare l’attenzione sulla questione, apparentemente secondaria, della terminologia utilizzata dall’Eremita per indicare i fedeli che intendevano abbracciare la sua regola[63]. Sebbene nella bolla di canonizzazione di Leone X si legga che l’Eremita «tres regulas, fratrum scilicet ac sororum et utriusque sexus fidelium, tertiariorum nuncupatorum, instituit»[64], nelle regole del TOM il termine “terziario” si trova usato solo nell’incipit della prima stesura, in quanto dalla successiva redazione questo appellativo scompare dai testi legislativi dei terziari e compare un’altra volta soltanto nella terza regola dei frati[65].

Un secondo problema da affrontare è costituito dai destinatari della regola, ovvero chi sono stati i terziari della prim’ora. Considerando che il testo fu elaborato durante il periodo in cui Francesco lavorava presso la corte francese, è evidente che la regola si rivolge in primo luogo agli stessi membri della corte[66] e a coloro che lo aiutavano nella fondazione di nuovi conventi. Non a caso nel testo si parla di «potentes simul ac divites» che hanno a loro servizio «servos ac ancillas». Ciò, tuttavia, non significa che nel TOM fossero ammessi solo cortigiani o membri della borghesia, giacché ne facevano parte “fratres” e “sorores” appartenenti a tutte le classi sociali: chierici, laici coniugati e laici non coniugati di ambo i sessi[67].

Dal momento che i devoti del Paolano e coloro che erano affascinati dalla sua vita austera e penitente chiedevano di entrare nel TOM allo scopo di partecipare secondo il proprio stato di vita, ossia senza alcun vincolo di natura religiosa, al carisma ed ai privilegi spirituali dell’Ordine, a loro veniva primariamente richiesta l’osservanza dei comandamenti e, specificatamente, non pronunciare il nome di Dio invano, santificare le feste, onorare i genitori sia naturali sia spirituali (correttore/correttrice), non uccidere e non rubare. Altro impegno del terziario era la preghiera quotidiana, scandita secondo le ore canoniche e che consisteva nella recita di un determinato numero di Pater e Ave - coloro che sapevano leggere vi aggiungevano l’antifona alla SS.ma Trinità -, mentre la recita del rosario era raccomandata soprattutto nei giorni festivi. Unitamente a questo “officium divinum”, i terziari erano tenuti a recitare l’“officium defunctorum”, al quale nella regola è dato ampio spazio, che consisteva nella la recita quotidiana di Pater e Ave, ai quali se ne aggiungevano degli altri nel giorno della commemorazione dei fedeli defunti, in Avvento e Quaresima, e nelle ottave di Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini, Assunzione della B.V.M., S. Michele e dopo la morte di un terziario o di un frate. In occasione delle esequie, tutti i terziari del ramo maschile o femminile, a seconda se il defunto era un uomo o una donna, dovevano intervenire «illius ville vel opidi ubicunque sepeliri contigerit»[68]. Simile partecipazione era riservata pure ai frati del primo ordine.

Il terzo capitolo è dedicato alla confessione e alla comunione, che vanno fatte almeno quattro volte l’anno: Natale, Pasqua, Pentecoste e Assunta. Per la confessione, i terziari si avvarranno dei confessori appositamente designati dai correttori provinciali, mentre la comunione dovranno riceverla, almeno una volta, dalle mani del proprio parroco. Sono poi esortati ad ascoltare ogni giorno la messa, presentata nel testo come memoriale della passione di Cristo, e a pagare le decime parrocchiali[69].

Nel capitolo successivo, sulla fuga mundi, sono indicati i comportamenti che il terziario deve tenere, essendo «gloria enim mundi fallax et divitie fugaces»[70]. Degne di nota sono le concessioni di portare le armi, al fine di difendere la Chiesa e la fede, e di partecipare ai giochi pubblici a condizione che «lucrum erogetur pauperibus»[71].

Il capitolo V, che abbraccia i temi del digiuno, dell’astinenza e delle opere di misericordia, si apre significativamente con due citazioni paoline (Col 3,5; Rm 8,13), riportate anche nelle successive stesure della regola. In merito all’astinenza dalla carne, essa era prescritta nei mercoledì dell’anno e, ininterrottamente, dalla festa di S. Caterina (25 novembre) a Natale, dall’Ascensione a Pentecoste e nove giorni prima di ricevere la comunione. Il digiuno, invece, andava praticato nei venerdì dell’anno e continuativamente da dopo S. Lucia (13 dicembre) a Natale[72]. Da tale pratica erano esclusi le puerpere, le allattatrici, gli anziani, gli infermi e coloro che esercitavano un lavoro pesante. Con il permesso dei superiori o dei confessori si poteva commutare il digiuno in opere di misericordia da attuare nei confronti di poveri, orfani e vedove.

Gli aspetti connessi all’abbigliamento e alla professione sono affrontati nel VI capitolo. Mentre nella regola per i frati viene solo affermato che i terziari porteranno l’abito, senza specificare se nella forma e nel colore sia identico o diverso da quello dei religiosi, nella prima regola per il TOM, viene chiarito che «corporis vestimenta et corporis tegumenta secundum statum uniuscuiusque sint honesta, curiositate vitiosa»[73], sicché cade ogni somiglianza con l’abito dei frati. A ciò si aggiunga che, per rafforzare la diversità, nella regola è specificato che all’esterno l’abbigliamento del terziario non solo deve essere color zafferano (“croceo”), ma, perché non sorgessero in futuro discussioni sulla tonalità di questo colore, si precisa che esso deve nettamente distinguersi dal rosso e dal verde. Anche in questa fase legislativa l’elemento identificativo del terziario non sono né il colore uniforme degli abiti né un indumento in particolare, ma il cordone che, rispetto a quello dei frati, reca solo due nodi[74]. Al di là del fatto che già nel titolo del capitolo è espressamente menzionato il cordone, l’importanza dello stesso è tale che esso viene consegnato dai padri correttori all’atto della professione e viene tolto a coloro che non recedono dalla loro cattiva condotta.

Essendo secolare la tipologia del TOM, i terziari ovviamente non emettevano i voti religiosi. Tuttavia, nel fare la professione nelle mani del padre correttore, assumevano quattro precisi impegni, ai quali la regola dà il nome di voti e che consistevano nella «emendationem vite et correctionem morum, et se huic statui et Regule conformare, mandata Dei observare et officium divinum et officium defunctorum id expressum, nisi infirmitans vel alia causa legitima obstiterit, adimplere»[75].

L’unico requisito chiesto per professare è quello dell’età, che non deve essere inferiore ai diciotto anni. Qualora qualcuno, prima ancora di raggiungere la maggiore età, intende già abbracciare la vita del terziario, la regola prevede che riceva dalle mani del p. correttore il cordone, che costituisce il segno identificativo del terziario minimo.

Oltre all’ingresso nel TOM, la regola fa un nutrito e dettagliato elenco sui comportamenti disdicevoli per un terziario. Chi dopo tre ammonizioni perseverava nella propria condotta, ovvero violava il primo dei “voti” previsti nella regola, era privato dal padre correttore, con il consiglio dei frati seniori, del cordone e della possibilità di fruire delle grazie e dei privilegi goduti dall’Ordine. Nonostante tale drastico provvedimento, il terziario non veniva espulso dal TOM. Tant’è che il testo della regola fa questa raccomandazione: «Noverint nichilominus per huiusmodi privationem a votis presentis Regule et vita Deo promissa minime fore absolutos et liberos, sed se cordone et gratiis sentiant et iudicent indignos»[76]. E che nel comminare tale pena si perseguisse più l’emendazione che la punizione del colpevole n’è prova il fatto che poteva essere riammesso nella fraternità se la sua «contritio exegerit et humilitas meruerit».

Il VII ed ultimo capitolo disciplina la vita all’interno delle singole fraternità locali. Esse possono essere guidate tanto da un uomo quanto da una donna, chiamati rispettivamente correttore e correttrice. Dal momento che la responsabilità dell’andamento spirituale, disciplinare e amministrativo della fraternità ricadeva solo su di loro – la regola non prevede che possano avvalersi di un proprio consiglio -, sono nominati direttamente dal p. provinciale dei Minimi. Anche se il testo lega la nomina alle circostanze (“cum opus fuerit mutando”), dal titolo del capitolo si evince che l’incarico del correttore/correttrice del TOM era annuale così come quello dei correttori religiosi, con la differenza che, mentre questi ultimi non possono essere eletti per un secondo mandato consecutivo, la regola dei terziari, non trattando ex professo tale aspetto, lascia aperta la possibilità alla rielezione dopo un primo mandato.

Il fatto che il correttore della fraternità sia nominato dal p. provinciale, denota chiaramente che le fraternità sono organizzate in base alla provincia religiosa d’appartenenza dei Minimi ed hanno, pertanto, nel correttore provinciale l’autorità suprema. Infatti, nella regola è precisato che essi, nell’ambito della propria giurisdizione, oltre a designare i confessori dei terziari, hanno pure la potestà di convocarli e di esortarli, personalmente oppure tramite un suo delegato, all’osservanza dei comandamenti ed alla perseveranza nel bene.

Se i compiti direttivi erano assegnati rispettivamente ai padri correttori provinciali e locali, i correttori delle fraternità del TOM, avevano, invece, incarichi di mediazione e di animazione, in quanto toccava loro comporre le liti e ripristinare la pace, far usare il nome di “fratello” e “sorella” nei rapporti interpersonali in modo da sviluppare la “fraternità” e l’amore vicendevole, visitare e confortare i terziari ammalati o colpiti da tribolazioni e avversità. A tal scopo la fraternità si sarebbe dovuta riunire almeno una volta al mese per ascoltare l’esortazione di un padre minimo e per leggere “vulgariter et intelligibiliter” il testo della regola. Non avendo il legislatore previsto nessuna forma di noviziato o di probazione, era in tali incontri che si svolgeva la formazione spirituale di coloro che si erano associati o che intendevano entrare nel TOM.

Questa prima stesura della regola del TOM non ebbe vita lunga, perché a distanza di poco più di un anno fu inviata a Roma una nuova stesura della regola dei frati – la terza – e dei terziari, approvate da Alessandro VI con la lettera solenne Ad fructus uberes del 20 maggio 1502[77], con la quale furono anche sanate alcune omissioni presenti nella Ad ea que, emanata l’anno prima. Al pari delle precedenti, anche queste nuove stesure furono nuovamente affidate allo studio del card. Carvajal e di mons. Spandei. Essendo stato positivo sia il loro parere sia quello dei cardinali presenti al concistoro[78], il papa, nella lettera di conferma, parafrasando il Concilio Lateranense IV, scrisse che il nuovo testo della regola dei frati non generava «confusionem, sed lumen ad revelationem gentium in Ecclesia Dei parituram»[79] e che, pertanto, «tertiariorum vivendi modum seu regula huiusmodi simul cum priore, auctoritate apostolica tenore presentium de venerabilium fratrum nostrum sancte Romane Ecclesie Cardinalium consilio, approbamus et confirmamus, supplentes omnes et singulos defectus, tam iuris quam facti, si qui forsan intervenerint in eisdem»[80].

Nel concedere l’approvazione di questa regola, che andava «sub prefato Minimorum Ordine comprehendi», il papa tenne a precisare che essa avvenne avendo ascoltato pure i frati Minimi (“ex prefato fratrum consilio”). Si tratta di un passaggio non secondario nel documento pontificio, in quanto rivela il ruolo ed il peso esercitato dai religiosi nell’istituzionalizzazione del TOM. Il procuratore generale dei Minimi, dal momento che frati e terziari appartenevano a quell’unico «Ordo ab Apostolica Sede confirmatus ac diversi privilegiis decoratus»[81], non curava gli interessi solo dei primi, ma pure quelli dei secondi. Tale legame non si esauriva certo nell’avere in comune il fondatore e l’interlocutore presso la S. Sede, ma si esprimeva anche a livello giuridico attraverso la fruizione dei privilegi concessi all’Ordine. Difatti, a differenza della Ad ea que dove tale condivisione era sottintensa, nella Ad fructus uberes è chiaramente esplicitata: «Omnia et singula privilegia, indulgentias, litteras et indulta eidem Ordini et illius personis sub quacumque forma et expressione verborum concessa, ad fratres et sorores Tertii Ordinis huiusmodi eisdem auctoritate et tenore extendimus pariter et ampliamus»[82].

Perché a distanza di meno di tredici mesi dall’ultima approvazione Francesco manda a Roma un nuovo testo della regola dei frati e dei terziari? La storiografia dell’Ordine ritiene che questa nuova stesura si rese necessaria perché Alessandro VI aveva approvato la regola del 1501, la quale contiene il voto di vita quaresimale, senza aver acquisito il parere del collegio cardinalizio[83]. In pratica, la nuova redazione sarebbe stata originata da un vizio di forma, il che sembra poco probabile, visto che la lettera di approvazione conteneva, su questo specifico aspetto, una formula cautelativa[84]. Ad ogni modo, se tale motivazione si può addurre per la nuova regola dei frati, di certo non ha valore per quella dei terziari. Esaminando il nuovo testo emerge chiaramente una certa frettolosità da parte degli estensori della regola del 1501– il Fondatore aveva già 85 anni -, che aveva prodotto alcune omissioni ed anomalie alle quali bisognava prontamente porre rimedio per evitare sviluppi indesiderati.

Una prima traccia di tali cambiamenti si riscontra già nella stessa regola dei frati, ove scompaiono le norme sull’abito, sul cingolo e sui rapporti con i terziari e resta solo il fugace accenno alla partecipazione del TOM alle grazie, benefici e suffragi dell’Ordine[85].

Le maggiori novità, ovviamente, sono nella regola dei terziari il cui testo è stato interamente riscritto. Se il testo del 1501 era intitolato «Regula seu modus vivendi tertiariorum utriusque sexus», nella stesura del 1502 cambia la denominazione, in quanto al posto di “terziario” compare “terz’ordine”, di modo che il nuovo titolo è: «Regula promiscui sexus seu Tertii Ordinis Fratris Francisci de Paula»[86]. A prima vista potrebbe sembrare un’innovazione di poco conto. In realtà, già da questo cambiamento si scorge il lavoro svolto per precisare meglio, soprattutto dal punto di vista canonico, l’identità e la struttura del TOM.

Dal momento che al TOM potevano accedere i chierici che avevano ricevuto gli ordini sacri, era ovvio che il loro ufficio non poteva consistere nella recita di Pater et Ave. Per colmare tale imprecisione, nella nuova stesura fu aggiunto che essi dovevano recitare «divinum officium secundum consuetudinem Romane Ecclesie»[87], mentre per gli altri restava confermato l’ufficio già vigente. In linea con tale modifica, fu conseguentemente adeguato anche l’ufficio dei defunti, che per i sacerdoti consisteva nella celebrazione di una messa, mentre diaconi e suddiaconi era tenuti a leggere nove letture nel mattutino. Contestualmente fu pure rivisto l’ufficio dei defunti per i terziari laici, eliminando tutte le ottave e portando da 100 a 50 i Pater-Ave da recitare il 2 novembre, in Avvento ed in Quaresima.

Altre notevoli modifiche si ebbero a proposito dell’astinenza dalla carne, ove furono tolti i dieci giorni del tempo pasquale (Ascensione-Pentecoste) e furono ridotti gli altri periodi. I giorni di astinenza prima della comunione da nove scesero a tre, mentre l’inizio dell’astinenza quotidiana fu trasferito dal 25 novembre al 13 dicembre, giorno in cui, ricorrendo la memoria di S. Lucia, incominciavano le tempora d’inverno. A tale mitigazione fece da contrappeso l’introduzione dell’osservanza volontaria della vita quaresimale. Dal momento che si trattava di una scelta impegnativa, fatta “ob Crucifixi amorem”[88], nella regola è messo in rilievo che essa dev’essere praticata in libertà e senza condizionamenti. Difatti, il Fondatore prescrive che «nulli autem ad id agendum persuadeantur. Quin potius sibimetipsis in spiritu libertatis plene ac integre omnes dimittantur»[89].

Una modifica di non poco conto, se vista nel contesto delle relazioni con la chiesa locale e nella prospettiva della complementarietà carismatica, è stata l’eliminazione dell’obbligo di ricevere la comunione, almeno una volta l’anno, dalle mani del proprio parroco. È un chiaro indizio della mens di Francesco che mira ad intensificare i rapporti dei terziari con le chiese tenute dal Primo Ordine, limitando i legami con la parrocchia di appartenenza al versamento della decima annuale. In conseguenza di ciò, nella regola non compare più l’obbligo di ascoltare “quotidie” la messa, visto che le chiese tenute dai Minimi non sempre sono ubicate nei luoghi dove dimorano i terziari.

Dei cambiamenti significativi ci furono anche nel capitolo sull’abbigliamento e sulla professione. Anzitutto fu depennato l’inusuale “colore croceo” prescritto nella regola del 1501 e al suo posto non fu indicato alcun colore, ma solo che gli abiti dovevano «Ordinis vestibus vel fere similia aut alterius decentis coloris honesta»[90].

Più consistente fu l’intervento sulla parte relativa alla professione, dove fu cancellato tutto il testo sui quattro impegni e, di conseguenza, scomparve l’equivoco termine di “votum” che non si addiceva ai terziari, visto che erano dei laici. Fu modificata, inoltre, anche l’età minima per essere ammessi al TOM, da 18 abbassata a 15 anni, il che lascia supporre che, nell’anno appena intercorso, non furono poche le richieste di coloro che chiesero l’iscrizione dei propri figli nel TOM sia per vivere il “propositum” penitenziale del Paolano sia per beneficiare dei privilegi concessi ai Minimi.

Di breve entità, ma non per questo meno significativo, è stato l’intervento sull’ultimo capitolo, finalizzato a rafforzare l’autorità del correttore provinciale nei confronti dei responsabili delle fraternità, come si nota dal fatto che ora «per eosdem quotiens expedierit mutari possibilem, provide deputent et ordinent»[91].

Anche questa seconda stesura della regola del TOM, al pari di quella per i frati, restò in vigore per pochissimi anni. Se la quarta stesura della regola per i religiosi era connessa alla composizione del Correttorio[92], nel quale erano confluite le norme per punire i trasgressori della medesima, per i terziari, dopo la revisione fatta nel 1502, non c’era alcuna necessità per approntare un nuovo testo. Una possibile spiegazione sulla terza stesura della regola per il TOM, per altro suggerita anche dalla Inter ceteros (28 luglio 1506) di Giulio II[93], è da ricercarsi nell’istituzione del Secondo Ordine dei Minimi, che aveva iniziato a costituirsi nel 1489 ad Andújar in casa del nobile Pedro de Lucena Olid. Queste “sorelle”, avendo professato la seconda regola del TOM, avevano finalmente trovato una posizione giuridica che, tra l’altro, consentiva loro di godere i privilegi concessi ai Minimi. Se da una parte erano contente di far ormai parte dell’Ordine, dall’altra, però, sperimentavano l’inadeguatezza di questa regola per l’attuazione del loro “propositum”, dal momento che era stata scritta per i secolari e non per donne che intendevano condurre vita comunitaria osservando i voti e la clausura. Consapevoli che si trovavano in una situazione transitoria, rimasero in attesa degli ulteriori sviluppi. L’occasione per uscire da questo disagio si ebbe allorché il Lucena, nell’agosto del 1502, donò a queste terziarie il palazzo dove abitavano ormai da anni[94]. Infatti, a seguito di tale cessione, la fraternità di Andújar, il 4 marzo 1503, scrisse al Fondatore per informarlo del lascito e per far presente che ora «la mayor mẽgua que tenemos y estamos es estando aver su bendicion y Regla para veynte y una Religiosas que estamos encerradas, para que demas de la Regla y orden que estos devotos padres y Religiosos sus subditos nos han dado, querriamos nos mandase dar y diesse Regla que sigamos como Religiosas encerradas»[95].

Avendo accolto tale richiesta, Francesco dovette dare una nuova articolazione alla sua “piccola” famiglia, suddividendola in Primo, Secondo e Terz’Ordine, rispettivamente formati dai frati, dalle monache e dai terziari. Come facilmente intuibile, il nuovo assetto che si intendeva dare all’Ordine non era privo di ripercussioni a livello giuridico, a cominciare dalle relazioni tra i singoli rami, il che spinse Francesco ad avvalersi della collaborazione di alcuni frati[96] per l’elaborazione delle tre regole, anche perché l’Ordine stava attraversando un momento di crisi dovuta sia a fattori interni che esterni. Inviati a Roma insieme alla rituale commendatizia regale, i testi furono esaminati dal cardinale protettore, coadiuvato questa volta dal referendario Ottaviano Arcimboldi. Per quanto riguarda la regola dei terziari non abbiamo notizie di eventuali interventi da parte dei revisori, mentre è sicuro che ritoccarono quella dei frati[97]. Terminata positivamente questa fase, il card. Carvajal e l’Arcimboldi, nel corso di un concistoro segreto, riferirono sulle tre regole inviate dal Fondatore dei Minimi, assicurando il papa sulla correttezza formale dei testi poiché «sacris canonibus contraria non esse». Sulla base di tale relazione, il 28 luglio 1506, con la lettera solenne Inter ceteros, Giulio II confermò le regole e, in considerazione delle novità introdotte, rafforzò le clausole cautelative sul carattere cogente dei tre testi normativi: «Supplentes omnes ac singulos defectus si qui forsan intervenerint in eisdem et pro potiori cautela ea omnia et singula que per eumdem Franciscum statuta et ordinata ac emendata fuerunt de novo eisdem modo et forma, eadem auctoritate similiter statuimus et ordinamus ac volumus»[98].

Lo stesso giorno dell’approvazione, il pontefice inviò altre tre lettere all’Ordine, la Dudum ad sacrum, la Pastoralis officii e la Virtute conspicuos[99], di cui solo nella prima sono menzionati i terziari. Seguendo una prassi ormai consolidata, in base alla quale ogni qualvolta veniva eletto un nuovo papa veniva chiesto alla S. Sede la riconferma delle approvazioni rilasciate da mons. Caracciolo e di Sisto IV unitamente a tutti i privilegi concessi successivamente[100], l’Eremita supplicò Giulio II di confermare quanto avevano già concesso i suoi predecessori. In considerazione del fatto che in oltre trent’anni di vita erano sensibilmente cresciuti i privilegi papali dati ai Minimi, il pontefice, a differenza di Alessandro VI, nella Inter ceteros non fece alcun cenno alla riconferma dei privilegi, in quanto rimandò questa materia alla Dum ad sacrum, nella quale elenca analiticamente tutte concessioni fatte all’Ordine del Paolano. Per quanto riguarda i terziari, Giulio II cominciò col fare riferimento alla Ad ea que con la quale Alessandro VI «Regulam seu modum vivendi tertiariorum Ordinis eiusdem laudavit, benedixit, approbavit et confirmavit»[101]. Richiamato il dispositivo della Inter ceteros, di cui sono riportati alcuni stralci, il pontefice menziona nuovamente i terziari a proposito delle indulgenze che non si limita a rinnovare, ma accresce significativamente attribuendo loro per la prima volta l’indulgenza plenaria da acquistare nel giorno della loro aggregazione all’Ordine[102].

Dal numero delle lettere pontificie, si può intuire il lavoro svolto da Francesco e dai suoi stretti collaboratori nella preparazione dei testi da sottoporre alla S. Sede. Leggendo sinotticamente i testi si vede chiaramente come il Fondatore nella stesura delle singole ha tenuto presente la nuova articolazione dell’Ordine. Al di là del fatto che i terziari non sono menzionati né nella regola né nel correttorio dei frati, il segno evidente di questa nuova realtà è rappresentato dal nuovo titolo dato alla regola del TOM. Partendo dal presupposto che l’Ordine è uno solo, fu tolto il titolo di “Terz’Ordine” introdotto nel 1502, in quanto ciò avrebbe potuto nuocere all’unità della famiglia. Scartata, quindi, la divisione ternaria (primo, secondo e terz’ordine)[103], l’Eremita adottò la struttura congregazionale al cui vertice c’era il correttore generale che, in questa fase, era lo stesso Francesco. Seguendo l’esempio di altri ordini mendicanti (Domenicani, Carmelitani), ai membri delle congregazioni diede il titolo rispettivamente di “fratres”, “sorores” e “fideles”. Di qui la nuova intitolazione del testo normativo dei terziari che assunse il nome di «Regula utriusque sexus fidelium Ordinis Minimorum Fratris Francisci de Paula».

Raffrontando la nuova stesura della regola con quella del 1502 si nota che le modifiche furono poche e di modesta entità. Al capitolo II, per quanto riguarda la recita dell’ufficio fu aggiunto che i chierici in sacris potevano recitarlo secondo il rito romano oppure “secundum morem Ecclesie”, visto che il breviario della curia romana non era utilizzato dappertutto. Più significativa, sempre a proposito del clero secolare, è l’introduzione della norma sull’amministrazione dei benefici. Essendo stata sollevata la questione se un chierico, dopo che era entrato nel TOM, poteva continuare ad essere titolare di un beneficio, nella regola fu precisato che con la professione i chierici-terziari non emettevano alcun voto di povertà e, pertanto, non erano tenuti a lasciare il proprio beneficio. Per quanto riguarda la preghiera dei fedeli, rimase tutto immutato, tranne un’ulteriore riduzione nel numero dei Pater e Ave per i defunti, da cinquanta portati a quindici.

Un’innovazione, invece, di un certo rilievo, fu introdotta nel III capitolo ove, per la prima volta, compare la figura del correttore generale. Mentre nelle precedenti due stesure della regola i confessori dei terziari erano designati dai provinciali, ora, invece, tale compito viene esercitato anche dal correttore generale e dai vigili. Al fine di comprendere perché la nomina dei confessori viene assegnata ai superiori maggiori dell’Ordine, bisogna tenere presente che, in base alla regola, i confessori avevano la facoltà di dispensare dai digiuni. Dal momento che negli ultimi tempi si era verificato un certo lassismo tra i frati, l’Eremita, irrigidendo questa norma, volle bloccare sul nascere l’insorgere, tra i terziari, di eventuali forme di rilassamento, dovute al ricorso a confessori facili a concedere dispense.

Un’altra piccola modifica, riguardante le relazioni giuridiche tra i frati e i terziari, fu inserita all’ultimo capitolo ove la nomina del correttore o della correttrice della fraternità, un tempo riservata solo ai provinciali, fu estesa anche ai loro vicari e agli altri superiori dell’Ordine.

Al pari di quanto avvenuto per i frati, anche per i terziari la fase legislativa non si chiuse con la Inter ceteros di Giulio II, ma proseguì subito dopo la morte di Francesco. Risale, infatti, al 18 aprile 1507 la lettera del card. Carvajal con la quale, allo scopo di supplire ai vuoti legislativi presenti nella regola in merito alla professione dei terziari, trasmise due importanti provvedimenti. Non avendo il Fondatore previsto il noviziato né fissato un tempo di prova, il porporato comunicò che il terziario minimo, «revoluto suæ probationis anno», avrebbe potuto emettere la professione. Inoltre, visto che nella regola mancava la formula della professione, il porporato ne predispose una, approvata da Giulio II, nella quale, insieme alla secolarità, è sottolineato il legame-rapporto gerarchico con i frati, giacché il terziario promette di obbedire a Fra Francesco di Paola e ai suoi successori nell’ufficio di correttore generale[104].

Mancando di dati statistici sulla consistenza terziaria, allo stato attuale delle ricerche non è ancora possibile stabilire quale reale diffusione abbia avuto quest’ultima stesura della regola prima che fosse data alle stampe nel 1533[105]. Di sicuro, sull’originale, tuttora custodito a Tours[106], furono esemplate delle copie, alcune delle quali hanno subito degli adattamenti. Attingendo da questi testimoni, gli editori hanno non solo perpetuato le varianti, ma ne hanno aggiunte delle altre, facendoci così pervenire un testo diverso rispetto a quello scritto nella lettera pontificia. Sorte peggiore è toccata alle prime due stesure che, dopo essere state pubblicate nel 1635 dal p. François de la Noüe, non sono state più ristampate. Al fine di far conoscere l’intero “corpus” della regola, elaborato in poco più di un lustro, e in vista dell’imminente ricorrenza centenaria della fondazione del Terz’Ordine secolare dei Minimi (1501-2001), pubblico in appendice il testo delle tre stesure così come sono state tradite dagli originali e dalle copie registrate dalla cancelleria pontificia[107].

 

SECONDA REGOLA

(20 maggio 502)

 

Gesù Cristo Maria

 

INCOMINCIA LA REGOLA per AMBO I SESSI O per il TERZ’ORDINE DI FRAte FRANCESCO DI PAOLA

 

 

Osservanza salutare dei comandamenti divini

 

Capitolo PRIMO

 

Cristo dice: «se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Perciò, tutti i fedeli d’ambo i sessi che sotto questa vita e Regola desiderano militare per il Re celeste ed entrare nella vita eterna, devono innanzitutto osservare i comandamenti divini.

Per questo, voi fedeli cristiani che abbracciate questa Regola e vita adorando sommamente l’unico Dio in tre Persone e «amandolo sopra ogni cosa con tutta l’anima e con tutte le forze», servendolo anche fedelmente, riponete stabilmente il vostro cuore in Cristo.

 Onorando in pari modo il suo santissimo nome, non pronunciatelo invano. Anzi, nelle singole vostre mercanzie e contratti ed in tutte le vostre parole ed azioni abbiate cura di tener lontano nel modo più assoluto da ogni giuramento voi stessi e i vostri figli, i servitori e le domestiche,e, quando sentirete i Fratelli oppure le Sorelle di questa vostra Congregazione pronunciare un giuramento, affrettatevi a correggere i medesimi con ogni carità e mansuetudine,poiché Gesù Nazareno dice: «il vostro parlare sia “sì, sì”, “no, no”». 0 Infatti, il male non si allontanerà da colui che è abituato al giuramento.

Inoltre, astenendovi attentamente dalla maldicenza e da ogni ingiuria, santificando con devozione il sacro giorno del Signore insieme a tutte le altre feste della Santa Chiesa, nei medesimi, per un certo tempo, impegnatevi nel consacrare voi stessi a Dio con opere salutari e pii esercizi: meditazione, preghiera e lettura, così pure ascolto di messe, ufficio divino e sermoni; inoltre, rispettando e onorando il padre e la madre, tanto naturale quanto spirituale, il Correttore e insieme la Correttrice, e gli altri Superiori e tutti gli ecclesiastici come «ministri di Cristo e amministratori dei ministeri di Dio».

Rifuggite assolutamente l’omicidio. Inoltre, educando attentamente nelle buone opere coloro che sono a voi sottoposti,allo stesso modo evitate l’odio ed insieme il rancore, e così pure lo sdegno ed il desiderio di vendetta,«benedicendo infine coloro che vi maledicono e pregando per coloro che vi perseguitano».

 Respingete assolutamente il furto, la rapina, l’usura e i contratti illeciti ed ogni avarizia 20 e, poiché «il peccato non è rimesso, se ciò che è stato rubato non viene restituito», 2se per caso – che non sia mai - avrete roba altrui, abbiate cura di restituirla al più presto.

 

 

CAPITOLO SECONDO

Ufficio divino e suffragi per i defunti

 

Cristo dice: «cercate anzitutto il Regno di Dio e la sua giustizia». Offrendo, dunque, saggiamente al Signore «un sacrificio di lode» per gli immensi benefici a voi elargiti, voi chierici che avete ricevuto gli ordini sacri siate impegnati a recitare l’ufficio divino secondo il rito della Chiesa Romana, voi altre persone dell’uno e dell’altro sesso, invece, solo dieci Padre nostro ed altrettante Ave Maria per l’ufficio del mattutino e cinque per le lodi, anche per ognuna delle altre ore distintamente tre soltanto, dieci per i vespri e così pure nove per la compieta.

E poiché, carissimi, «santo e salutare è il ricordo di pregare per i defunti, affinché siano liberati dai peccati»,per gli stessi dite una volta ogni giorno cinque Padre nostro con altrettante Ave Maria.

 Anche in occasione della morte di un qualunque fratello o sorella di questa Associazione, tutti i Fratelli e le Sorelle di questa Congregazione del suo villaggio o della sua città, se un motivo legittimo non li giustificherà, non omettano di convenire premurosi dove avverrà la sepoltura del medesimo defunto; entro otto giorni, per il suddetto defunto, i chierici che hanno ricevuto gli ordini – se si tratta di sacerdoti – non omettano di celebrare una messa,i Diaconi e i Suddiaconi, a loro volta, di recitare mattutino con nove lezioni, 0 le altre persone, poi, di dire cinquanta Padre nostro e altrettante Ave Maria.

Anche per ogni frate dell’Ordine che muore in simili condizioni, facciano assolutamente la stessa cosa nel luogo più vicino dove sarà costituita la Congregazione degli stessi Fratelli o delle Sorelle.

Anche nel giorno della Commemorazione dei defunti abbiano ugualmente cura di recitarne con zelo per una sola volta altri cinquanta per tutti i defunti; pure per una sola volta durante la santa Quaresima ed allo stesso modo durante l’Avvento del Signore per tutti i Fratelli e le Sorelle dell’Ordine e per i singoli fedeli defunti.

Infine, a lode della Vergine Maria, si impegnino ad applicarsi con maggiore frequenza, specialmente nei giorni festivi, alla pratica della sua corona, composta di sessantatré Ave Maria con sette Padre nostro, per impetrare moltissime grazie ed indulgenze.

Ad onore anche della Santissima Trinità, quelli o quelle che sapranno leggere, dicano con maggiore riverenza l’antifona alla Santa Trinità, cioè Benedicta sit Sancta Trinitas, col versetto Benedicamus Patrem ecc., il responsorio Laudemus et super exaltemus ecc., insieme con la preghiera Omnipotens sempiterne ecc.

 

 

Capitolo TERZO

Confessione e comunione salutari

 

Poiché il diletto, l’amabile ed il tutto florido Cristo, la cui «delizia è dimorare con i figli degli uomini», si diletta nei fiori delle virtù, per questo, carissimi, con la confessione sacramentale che voi dovete fare ai confessori incaricati dai Correttori Provinciali dell’Ordine non trascurate di purificare ed abbellire le vostre coscienze almeno quattro volte l’anno, cioè nella Cena del Signore o nella Risurrezione di lui, nel Natale del Signore medesimo e anche a Pentecoste, così pure nella gloriosissima Assunzione della Vergine, per ricevere con riverenza la sacrosanta comunione, salvo sempre il diritto di rendere ai parroci tutte le decime.

Inoltre, vi procuri godimento spirituale ascoltare con devozione le messe, affinché, muniti convenientemente delle armi salvifiche della Passione di Cristo, che nella messa si rinnova, siate forti e saldi nell’osservanza dei comandamenti di Dio. E invero, assistendo ad esse, vi consigliamo di pregare con zelo,affinché la preziosa morte di Cristo diventi vita per voi ed il suo dolore vostra medicina, la sua fatica, infine, riposo eterno.

 

 

Capitolo QUARTO

Vanità del mondo da fuggire

 

Giovanni, il discepolo dell’amore, il prediletto da Cristo più di tutti gli altri, dice: «non amate il mondo né le cose che sono nel mondo». Infatti, chi «vorrà essere amico di questo mondo, si renderà nemico di Dio».

Perciò, quelli che desiderano abbracciare questa vita, rifiutando tutte le pubbliche attività secolari e i mestieri disonesti, non abbiano a portare qualsiasi arma da offesa, a meno che non siano per la salutare protezione della Chiesa ovvero per la difesa della fede o della giustizia.

Inoltre, fuggendo i banchetti nuziali e qualsiasi altro convito, a meno che non siano di consanguinei,si sforzino di respingere con diligenza tutte le vanità del mondo, gli onori e le acclamazioni e la pompa e la gloria del mondo che passa, così come le ricchezze destinate a perire.

 Inoltre, si astengano con ogni sforzo anche dai giochi pubblici e proibiti o scandalosi ed illeciti,affinché, alla fine, siano degni di ricevere dalla mano del Signore la palma della gloria eterna che non appassisce ed il regno della bellezza.In realtà, la gloria del mondo è fallace e fugaci le ricchezze. 0 Infatti, felice chi si dà pensiero più di una vita virtuosa che longeva e, anche, più della coscienza pulita che della cassa piena.

 

 

CAPITOLO QUINTO

Digiuni, astinenze e opere di misericordia

 

L’Apostolo dice: «mortificate le vostra membra, che sono sulla terra». «Infatti, se vivrete secondo la carne, morirete; se invece con l’aiuto dello Spirito mortificherete le opere della carne, vivrete».

Per questo, tutti coloro che vorranno militare per Dio sotto questa Regola, domando per lui la propria carne, astenendosi dalle carni per amore di Dio dalla gloriosissima festa di Santa Lucia fino alla luminosissima Nascita di Cristo Gesù, e anche nei tre giorni precedenti i singoli giorni delle comunioni ed in tutti i mercoledì, siano solleciti nel digiunare dalla detta festa di Santa Lucia esclusa fino alla nominata Nascita del Signore e in tutti i venerdì,curandosi di dire negli stessi venerdì cinque Padre nostro con altrettante Ave Maria a motivo della devota memoria della Passione di Cristo.

 Inoltre, da detti digiuni ed astinenze vogliamo che siano caritatevolmente escluse tutte le donne che sono in puerperio, in gravidanza e quelle che allattano, coloro che sono in viaggio, i vecchi e anche i debilitati e quelli che svolgono lavori pesanti, avendone prima chiesta licenza ai loro confessori. Invero, questi confessori potranno lecitamente commutare gli stessi digiuni dei sunnominati in alcune pratiche di pietà ovvero in determinate devozioni oppure preghiere, secondo le indoli o le complessioni delle persone.

 Inoltre, i nobili e così pure i ricchi, compiendo con diligenza le pie opere di misericordia verso i poveri, gli orfani e le vedove, 0 si conformino quanto di buon grado possono ai sacri digiuni della Chiesa.

Ma se alcuni degli stessi vorranno, per devozione, vivere perpetuamente la santa vita quaresimale per amore del Crocifisso, la vivano e la osservino umilmente con la benedizione di Dio. Nessuno però sia indotto a fare ciò, al contrario tutti siano lasciati a se stessi in spirito di piena e totale libertà.

 

 

CAPITOLO SESTO

Vesti e professione

 

Le vesti esteriori o l’abbigliamento dei singoli Fratelli e Sorelle di questa Congregazione siano secondo lo stato di ciascuno, o quasi simili all’abito dell’Ordine oppure dignitosi di un altro colore decente. Allo stesso modo ricevano come cingolo un cordone, annodato soltanto con due nodi, dai Correttori dell’Ordine e non da altri, e nelle loro mani emettano la professione al tempo opportuno.

Inoltre, tutte e singole le persone dell’uno e dell’altro sesso possano, per amore del Signore, esercitarsi in questa Regola fin dalla tenera età, portare pure il predetto cordone che devono ricevere dalle mani dei detti Correttori ed emettere lecitamente e adeguatamente la professione nel quindicesimo anno della loro età, e non prima.

 Se però per caso – e ciò non sia mai – per istigazione del maligno, alcuni o alcune degli stessi esercitassero talune arti disoneste oppure proibite,oppure fossero ostinati bestemmiatori,siano prima ammoniti canonicamente per tre volte. 0 Costoro, se mai si correggeranno ed emenderanno, una volta fatta la dovuta triplice ammonizione, siano privati dai predetti Correttori, con il parere dei Seniori, del predetto cordone e delle singole grazie e privilegi dell’Ordine.

Nondimeno, essi sappiano che per questa privazione mai saranno dispensati oppure esentati dalla promessa di questa Regola, anzi, piuttosto, essi stessi si sentano e si giudichino indegni del cordone e delle singole nominate grazie e privilegi dell’Ordine. Tuttavia, se lo esigerà il loro sincero pentimento e l’umiltà lo richiederà, una volta restituite benevolmente agli stessi tutte le cose che a loro erano state prima tolte,potranno benignamente essere riammessi alla salutare penitenza e in questa santa Confraternita.

 

 

CAPITOLO SETTIMO ED ULTIMO

Correttori e Correttrici annuali di questa Fraternità e così pure pace fraterna e perseveranza nel bene

 

I Correttori Provinciali dell’Ordine assegnino e nominino provvidamente un Correttore o una Correttrice per ciascuna Congregazione di questa Fraternità, che può essere sostituito da loro tutte le volte che converrà. Invero, questi Correttori Provinciali quando giungeranno alle sedi del nostro Ordine o di questa Congregazione, in un giorno opportuno potranno convocare insieme tutti i Fratelli e le Sorelle di questa Associazione e, personalmente o tramite un altro o altri, tenere a loro un discorso, esortandoli alla santissima osservanza dei comandamenti di Dio ed alla perseveranza nel bene.

A loro volta i Correttori e le Correttrici di questa Congregazione con zelo si sforzeranno di sedare con tutte le forze qualsiasi lite sorta tra i loro Fratelli o Sorelle di ricondurre i medesimi anche alla pace, osservando, inoltre, un rapporto di reciproca carità e mai avendo soggezione di chiamarsi vicendevolmente Fratelli e Sorelle;si confortino reciprocamente nel Signore in tutte le loro prove o avversità e così pure nelle malattie.

 Queste sono, carissimi in Cristo, le cose che, come mezzi di salvezza che conducono pure alla vita eterna per il retto sentiero, vi esortiamo ad osservare con perseveranza secondo il limite dell’umana fragilità. 0 Infatti, se voi sarete fedeli nel praticarle, il Signore sarà fedele nel ricompensarvi.

E per evitare che la dimenticanza oppure anche l’ignoranza siano per voi probabile causa di trasgressione, questa Regola, quando si presenterà il momento opportuno, vi sia letta una volta ogni mese in lingua volgare e in modo intelligibile.

Infatti, il Signore non priverà dei suoi beni coloro che, camminando con verità sulla via dei suoi comandamenti, militeranno fedelmente per lui sotto questa Regola, ma veramente darà loro la grazia e la gloria.

Rendimenti di grazie senza fine al Crocifisso.


 


[1] Anonimo, Vita di S. Francesco di Paola, a cura di N. Lusito, Paola 1967. L’ipotesi è stata avanzata da Emore Paoli nel corso del recentissimo III convegno internazionale di studi su L’eremita Francesco di Paola viandante e penitente, tenuto a Paola dal 14 al 16 settembre 2000. A questo proposito si veda R. Benvenuto, L’eremita Francesco di Paola viandante e penitente, «L’Osservatore Romano», 28 settembre 2000, p. 4.

[2] G. Roberti, S. Francesco di Paola fondatore dell’Ordine dei Minimi (1416-1507). Storia della sua vita, Roma 19632, p. 551.

[3] Processus calabricus, nel vol. Acta Sanctorum Aprilis, I, Antuerpiae 1675, p. 173. Per un’esemplificazione su come la storiografia dell’Ordine abbia alterato la deposizione processuale del Proveniano, v. L. Montoya, Coronica general de la Orden de los Minimos de S. Francisco de Paula su fundador, lib. I, Madrid 1619, p. 228. Inopinatamente anche nella seconda edizione della Vita del P. Roberti si legge che l’Altiliese sarebbe stato guarito mentre Francesco era «ancor vivente» (S. Francesco, p. 552).

[4] L’assenza di terziari in questa fraternità va inquadrata nella tendenza generale dei Terzi Ordini che, a partire dalla fine del sec. XV, assistono ad una forte crescita del ramo femminile, mentre quello maschile diventa sempre più minoritario. Sulla femminilizzazione dei Terzi Ordini v. J.-M. Sallmann, Eremitismo e Terzi Ordini dalla fine del secolo XV alla metà del secolo XIX, nel vol. M. Rosa, Clero e società nell’Italia contemporanea, Bari 1992, p. 196-206. La notizia secondo cui queste donne «vivevano in vita comune» non si evince dalla deposizione della Perna: R. Darricau, Minimes, 2. Histoire, «Dictionnaire de spiritualità, ascétique et mystique. Doctine et histoire», 10, Paris 1979, col. 1247; Idem, Minimes, «Catholicisme», 19, Paris 1982, col. 184; C. Romano, Terz’Ordine Regolare. II.X. Minimi, «Dizionario degli Istituti di Perfezione» (= DIP), IX, Roma 1997, col 1072.

[5] Processus calabricus, p. 174. Nel Processo Calabro, oltre ai due testi di Altilia, fu ascoltato anche il terziario paternese Nicola Russo, il quale, però, nelle sue deposizioni non ha fatto alcun riferimento alla fondazione del Terz’Ordine (Ivi, p. 177,189).

[6] Th. Desbonnets, Dalla intuizione alla istituzione: i Francescani, Milano 1986 (Presenza di San Francesco 33).

[7] Per una visione d’insieme sull’attività legislativa del Fondatore dei Minimi, limitata soltanto alle regole approvate, ricordo che nell’arco di 13 anni si ebbero le seguenti stesure, precedute dalla rispettiva sigla: 1RT = Prima regola dei frati (1493); 2RF = Seconda regola dei frati (1501); 3RF = Terza regola dei frati (1502); 4RF = Quarta regola dei frati (1502); RM = Regola delle monache (1506); 1RT = Prima regola dei terziari; 2RT = Seconda regola dei terziari (1502); 3RT = Terza regola dei terziari. I testi della regola dei frati in A. Galuzzi, Origini dell’Ordine dei Minimi, Roma 1967, p. 139-145, 150-157, 160-167, 172-178 (Corona lateranensis 11); quella delle monache in A. Galuzzi, Origini del Secondo Ordine dei Minimi, «Bollettino Ufficiale dell’Ordine dei Minimi» (= BUOM), XVII (1971), p. 79-87; per la regola dei terziari v. l’appendice.

[8] Il testo della lettera pontificia, noto attraverso la copia registrata nel Reg. Vat. 845 dell’Archivio Segreto Vaticano (= ASV), in Galuzzi, Origini, p. 146-150.

[9] A. Galuzzi, Altilia, «Charitas», n.s. I (1966), n. 1, p. 18-20; Idem, Origini, p. 103-104.

[10] «Quando autem cœperint in Congregationem accipi constare nullatenus potest, fit tamen admodum probabile non diu postquam e solitudine progressus est B. P. cum scilicet ad eum omnium hominum ordines confluerent, aliquos ad illud vitæ genus fuisse institutos quod alii deinceps amplexi fuerint» (F. Lanovius, Chronicon generale Ordinis Minimorum, Lutetiae Parisiorum 1635, p. 72). I cronisti dell’Ordine, per avvalorare la tesi sull’anteriorità del Tom, arrivarono a ritoccare persino le lettere del S. Fondatore. Un’illuminante esemplificazione è offerta dalla lettera inviata dall’Eremita il 6 giugno 1483 alla principessa di Bisignano. Mentre nel testo italiano è scritto che l’indulgenza ottenuta da Sisto IV è destinata a «tutti li nostri Procuratori, Offerti e Suore delli nostri luoghi» (F. Preste, Centuria di lettere del glorioso patriarca S. Francesco di Paola, Roma 1655, p. 323), nella versione spagnola i destinatari divengono: «Procuradores, Terciarios, y Terciarias, de nuestra Orden» (Montoya, Coronica, III, p. 13).

[11] Galuzzi, Il movimento penitenziale laicale comunemente detto Terz’Ordine dei Minimi, «Charitas», n.s. XV (1980), n. 5-6, p. 136. Questo fondamentale studio non è menzionato nel recente contributo di C. Romano, Terz’Ordine Secolare.V.IX. Minimi, col. 1122-1124.

[12] A sostegno di tale nuova cronologia, oltre all’evoluzione giuridica, il Galuzzi addusse come motivazione la paura per la fine del secolo che, specie negli ambienti reali, indusse i laici a convertirsi, in quanto ritenevano imminente la realizzazione del monito evangelico «paenitentiam agite; appropinquavit enim regnum caelorum» (Mt 4,17): Galuzzi, Il movimento penitenziale, p. 136-138.

[13] Su questo aspetto v. R. Benvenuto, Il “giovane eremita” Francesco di Paola, BUOM, XXXVIII (1999), p. 529-530.

[14] A. Galuzzi, L’eremita Baldassarre da Spigno e il diploma ‘Decet nos’ di mons. Pirro Caracciolo. Osservazioni e ipotesi di studio, BUOM, XVI (1970), p. 239-242; Idem, Origini, p. 132-135, 138-139.

[15] R. Benvenuto, Dalle origini alla fine del Quattrocento, nel vol. Paola: storia cultura economia, a cura di F. Mazza, Soveria Mannelli 1999, p. 54.

[16] Y. Labande-Mailfert, Charles VIII et François de Paule. Les grandes questions du Règne, nel vol. S. Francesco di Paola: Chiesa e società del suo tempo. Atti del Convegno internazionale di studio (Paola, 20-24 maggio 1983), Roma 1984, p. 215.

[17] Ivi, p. 216.

[18] R. Fiot, La chronique tourangelle et saint François de Paule, «Bullettin de la Société Archéologique de Touraine», 1975, p. 598.

[19] All’inizio della supplica si legge che il re «quoddam eremitorium sub vocabolo de Iesus Maria prope manerium suum de Plisiaco Parci prope Turon. aedificari fecit …, illudque pro uno perpetuo oratorio et domo ac conventu pro fratrum Eremitarum Congregationis devoti oratori fr. Francisci de Paula, Cusentin. dioec., erigi fecit et illud eidem fr. Francisco et dictae Congregationis fratribus perpetuo donavit» (Bullarium Franciscanum continens bullas brevia supplicationes tempore Romani Pontificis Innocentii VIII pro tribus Ordinibus S.P.N. Francisci obtenta, n.s. t. IV-2, (1489-1492), ed. C. Cenci, Grottaferrata 1990, p. 950, n. 2640). A questa donazione fece riferimento Alessandro VI nella Meritis religiose vite quando scrisse che «Huiusmodi necnon carissimi in Cristo filii nostri Caroli Francorum regis illustris, qui ut asseritur ad eosdem heremitas specialem gerit devotionem affectum et quamdam domum cum oratorio et oportunis officinis extra et prope civitatem Turonen. construi et edificari fecit ac eis pie donavit» (Galuzzi, Origini, p. 139).

[20] A. Galuzzi, Prima indulgenza all’eremo paolano (7 luglio 1467), BUOM, XIII (1967), p. 44-48.

[21] Galuzzi, Origini, p. 139. Nella Ad ea que del 1° maggio 1501, con la quale verrà approvata la seconda redazione della regola, Alessandro VI chiarirà ulteriormente tale operazione: «per alias litteras statuta et ordinationes huiusmodi ac omnia et singola in dictis capitulis contenta que tunc diligenter inspici ac verbo ad verbum inseri fecimus etiam cum suppletione defectuum approbavimus et confirmavimus» (Ivi, p. 148).

[22] «Nos igitur qui amatores huismodi heremitice vite, que solitudine contenta versatur in abditis et nunquam minus sola est quam cum sola esse reputatur, quia celestis patrie contemplatio illam sociat et comitatur etdum secularis conversationis commercio caret celestis alimonie pabulo refocillatur et gaudet» (Galuzzi, Origini, p. 139).

[23] È significativo che in questa prima stesura della regola ricorra sovente l’espressione “vita comune” (V,14: «vitam tamen communem infringere non contendant»; IX,34: «non extollantur si communi vite aut ecclesie aliquid de suis facultatibus contulerint»; XIII, 47: «nullus autem preficiatur in ordine nisi sciat ducere vitam communem»), anziché “vita quaresimale”, attestato una sola volta (XII, 45: «volumus etiam quod si ipse Generalis fecerit contra vitam nostram quadragesimalem… ab officio suspendatur») e che costituisce la peculiarità dei Minimi.

[24] R. Fiot, Saint François de Paule a Amboise, Tours 1975, p. 10; Idem, Saint François de Paule et la riforme des réguliers (Plessis-Les-Tours, 1483-1507), «Revue d’histoire de l’Église de France», LXV (1979), p. 60.

[25] Tours, Archives Départementales d’Indre-et-Loire (= adil), H 695: I. Rosier, Minimologium Turonense in quo coenobiorum origines, primarii fundatores, benefactorum donationes, religiosi viri virtute, pietate, doctrina insignes… Ordinis Minimorum Provinciæ, p. 13. Galeazzo Visconti, scrivendo da Amboise il 13 dicembre 1493, comunicò a Gian Galeazzo Sforza, duca di Milano, che era stato accompagnato da P. Baldassarre da Spigno «a vedere la chiexia del sancto homo et cusi el convento el quale è vicino al Plexi, et bela chiexia fata nuovamente per il re, e ogni giorno fa più bela, per averli una grandissima devozione; gli e soni bene XXV frati. L’ordine suo è eremitano; vano descalzi; alcuni celebrano la misa» (Labande-Mailfert, Charles VIII, p. 218).

[26] Rosier, Minimologium Turonense, p. 14-15; I. Morales, Epitome de la fundacion de la provincia del Andaluzia de la Ordine de los Minimos, Malaga 1619, p. 357.

[27] Allo stato attuale della documentazione non è ancora possibile determinare quando iniziò la presenza dei Minimi a Crotone: P. De Leo, Dalla tarda antichità all’età moderna, nel vol. Crotone: storia cultura economia, a cura di F. Mazza, Soveria Mannelli 1992, p. 185.

[28] Già quando l’Eremita era in vita Raffaele Maffei da Volterra scrisse che «id enim num vivit in Gallia in hominum magna dignatione, multis iam coenobiis constitutis» (R. Volaterrani Commentariorium urbanorum liber I, Roma 1506, p. 244v). Similmente, nella biografia del discepolo coevo si legge: «Servus Dei florens de virtutibus in virtutes ædificavit in pauco tempore in Francia plura pulcra monasteria Ordinis sui per administrationem principum, et per auxilium fidelium christianorum; velut Turonis, Ambiasiæ, Ginnasi, Parisiis, Castri Heraldi, et alia alibi» (Anonimo, Vita, p. 108).

[29] A. Galuzzi, L’eremitismo e il cenobitismo nelle origini dei Minimi. Confronto dei momenti calabrese e turonense, BUOM, XXVI (1980), p. 161-167.

[30] Lanovius, Chronicon, p. 47-48; Bullarium Ordinis Minimorum, unito al Chronicon, p. 19-20.

[31] Questo particolare, stranamente sfuggito al Galuzzi, si desume dalla Ad fructus uberes di Alessandro VI, emanata il 20 maggio 1502: Galuzzi, Origini, p. 158; per una svista la lettera pontificia è stata assegnata al 18 giugno 1502: Ivi, p. 104.

[32] Di diverso avviso è Emanuele Boaga, Terz’Ordine Secolare, DIP, 9, col. 1098.

[33] Galuzzi, Origini, p. 149.

[34] Tale concessione, presente nella regola dei frati (2RF III,28), fu menzionata nella Ad fructus uberes: «Singula privilegia, indulgentias, gratias et indulta eidem Ordini ac illius personis sub quacumque forma et expressione verborum concessa, ad fratres et sorores Tertii Ordinis huiusmodi estendere» (Galuzzi, Origini, p. 158).

[35] Ivi, p. 152.

[36] Ivi, p. 153.

[37] 2RT V,11-12.

[38] Galuzzi, Origini, p. 163. Una rapida presentazione di questo voto in A. Galuzzi, Pratiche spirituali e penitenziali. V. I Minimi, DIP, 7, 1983, col. 466-468.

[39] Il Galuzzi ha ipotizzato, senza però indicare alcuna fonte documentaria, che i collaboratori del Fondatore avrebbero inviato (a sua insaputa?) a Roma «un testo per i fedeli, che il papa confermerà con la bolla Ad ea que del 1° maggio 1501 unitamente alla regola del I Ordine» (Galuzzi, Il movimento penitenziale, p. 138).

[40] Al di là del fatto che la regola del TOM si apre con la citazione biblica «Si vis ad vitam ingredi, serva mandata» (Mt 19,17), il tema dell’osservanza dei comandamenti è costantemente richiamato nel testo della regola: 1RT I,1,3; III,8; VI,4; VII,4,13. Non è certo una ricorrenza fortuita il fatto che le regole per i frati e le monache si aprano sempre col capitolo dedicato all’osservanza del Decalogo: 1RF I,1; 2RF I,1,3-4; 3RF I,1,3; 4RF I,1; RM I.

[41] L’ipotesi che Francesco di Paola sia stato un «terziario francescano» (Romano, Terz’Ordine Secolare, col. 1122) non trova riscontri nelle fonti. Leone X, nella Excelsus Dominus, precisò che il Paolano, terminato l’anno di famulato presso i Minori Conventuali, «nullaque professione emissa» lasciò il convento di S. Marco Argentano, nonostante le insistenze dei frati: A. Galuzzi, La canonizzazione dell’Eremita di Paola. L’approvazione del culto e la canonizzazione con documentazione inedita, BUOM, XV (1969), p. 42.

[42] P. Péano, Le Tiers-Ordre Franciscain séculier en France, nel. vol. Il movimento francescano della penitenza nella società medievale. Atti del 3° Convegno di Studi Francescani (Padova, 25-27 settembre 1979), a cura di M. D’Alatri, Roma 1980, p. 154-156.

[43] Il 18 agosto 1289, con la bolla Supra montem (= SM), Niccolò IV approvò la regola dell’Ordine della penitenza. Il testo secondo la copia del registro vaticano è stato edito da E. Pasztor, La «supra montem» e la cancelleria pontificia al tempo di Niccolò IV, nel vol. La «Supra montem» di Niccolò IV (1289): genesi e diffusione di una regola. Atti del 5° convegno di studi francescani (Ascoli Piceno, 26-27 ottobre 1987), a cura di R. Pazzelli-L. Temperini, Roma 1988, p. 84-90. In questo lavoro, però, si farà riferimento al testo tradito da un ms. di Assisi, in quanto più vicino a quello utilizzato dall’Eremita di Paola per la regola dei suoi terziari. Il testo della SM secondo la copia assisana in Testi e documenti sul Terzo Ordine Francescano (sec. XIII-XV), a cura di L. Temperini, Roma 1991, p. 248-276. Dopo Trento si aprì tra i due Terz’Ordini la questione sul diritto di precedenza (F. Bordoni, Cronologium fratrum et sororum Tertii Ordinis S. Francisci tam Regularis quam Secuarlis digestum, Parma 1658, p. 135-136; Vita S. Francisci de Paula Minimorum Ordinis Institutoris scripta ab Anonimo eiusdem Sancti discipulo eique coævo, ed. G. M. Perrimezzi, II, Roma 1707, p. 169-171), conclusa l’8 agosto 1625 da Gregorio XV col breve Exponi nobis, in base al quale stabilì che il Terz’Ordine francescano aveva la precedenza sul TOM: F. Russo, Regesto Vaticano per la Calabria, 6, Roma 1982, p. 129-130, n. 29336.

[44] G. Andreozzi, Il Terzo Ordine Regolare di San Francesco nella sua storia e nelle sue leggi, 3, Roma 1995, p. 852. Tramite la SM, che recepì il Memoriale propositi del 1221, sono confluiti nella regola del TOM gli impegni attuati dall’antico Ordine della penitenza. Il penitente, infatti, agli inizi del sec. XIII «si obbligava a osservare digiuni più lunghi e più frequenti dei semplici fedeli, a recitare quotidianamente le preghiere delle Ore o, in mancanza, l’equivalente in Pater e Ave, a partecipare regolarmente alle riunioni mensili di istruzione; si teneva lontano dai festeggiamenti pubblici, rifiutava di portare armi e di prestare giuramento, ma poteva dedicarsi alle opere di carità» (C. Vincent, Penitenti, «Dizionario Enciclopedico del Medioevo», III, Roma 1999, p. 1437).

[45] A. Galuzzi, La figura dell’eremita Pierre Gebert, BUOM, XVII (1971), p. 280-281.

[46] Sulla comunione: SM VI,2: «eucharistiam devote suscipere non postponant»; 1RT III,4: «communionem de manu curati devote et reverenter suscepturi». Sull’uso delle armi: SM VI,4: «Impugnationis arma secum fratres non ferant, nisi pro defensione romanae ecclesiae, christianae fidei»; 1RT IV,4: «Arma invasiva, nisi sint pro Ecclesie tuitione et fidei defensione, non deferant».

[47] SM III,8; 1RT I,2.

[48] SM XI,1; 1RT I,7.

[49] sm IV,2; 1RT IV,5; VI,11.

[50] SM XII,9; 1RT V,9.

[51] SM IX,1; 1RT VII,5-7.

[52] SM XVI,8; 1RT V,15.

[53] Sm VII, 1; 1RT VI,5.

[54] SM XII,1; 1RT III,7.

[55] SM VI,1-2; 1RT III,2-5. Oltre a questi tre giorni i terziari minimi devono confessarsi e comunicarsi anche nella festa dell’Assunta.

[56] Mentre i terziari francescani digiunavano tutti i venerdì dell’anno, dalla festa di Tutti i Santi a Pasqua mercoledì e venerdì, da S. Martino (11 novembre) a Natale e dalla domenica di quaresima a Pasqua tutti i giorni tranne le domeniche (SM V,10-12), i terziari minimi, invece, oltre al venerdì, dovevano digiunare tutti i giorni dalla festa di S. Lucia (13 dicembre) a Natale: 1RT V,5.

[57] I terziari francescani si astenevano dalla carne nei lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dell’anno (SM V,1), mentre i terziari minimi nei mercoledì, dalla festa di S. Caterina (25 novembre) a Natale, dall’Ascensione a Pentecoste e nove giorni prima di ricevere la comunione (1RT V,4).

[58] SM XIII,1-2; 1RT VII,8. In entrambe le regole gli ammalati sono esentati dalla recita dell’ufficio divino: SM VII,6; 1RT VI,5.

[59] SM xiv,1-8; 1RT II,4-10.

[60] A livello generale v J. Le Goff, Tempo della Chiesa e tempo del mercante, Torino 2000 (Biblioteca Einaudi 84), mentre sul rafforzamento del commercio a Tours alla fine del sec. XV v. B. Chevalier, Tours ville royale (1356-1520). Origine et développement d’une capitale à la fin du Moyen Age, Chambray-lès-Tours 1983, p. 183-210.

[61] 1RT I,7; I,19; VI,10.

[62] 1RT 2,2-13; III,3.

[63] Una sintesi sulle questioni terminologiche in G. Rocca, Terz’Ordine, DIP, 9, col. 1042-1045.

[64] Galuzzi, La canonizzazione, p. 49.

[65] 3RF III,27.

[66] A. Galuzzi, Il Terz’Ordine dei Minimi e i reali di Francia, «Charitas», n.s. I (1966), p. 45-51. Nel sec. XVII la storiografia dei Minimi indulgendo sul meraviglioso ha, talvolta, integrato la carenza di documentazione sui primi terziari attraverso fantasiose congetture. Emblematico è il caso dello spagnolo Lucas Montoya che, partendo dal sostegno dato da Carlo VIII all’impiantazione dei Minimi in Francia, arrivò ad affermare che il monarca francese, al pari del padre Luigi, fu un terziario minimo e «traxole toda su vida guardando la regla de los terceros, aun antes de estar escrita, y confermada por la Sede Apostolica» (Coronica, I, p. 229). L’episodio, pur non avendo fondamento documentario, è stato successivamente ripreso a livello iconografico e si trova rappresentato nella tela settecentesca conservata nella Chiesa di S. Francesco di Paola a Milano.

[67] Giulio II nella Dudum ad sacrum, emanata il 28 luglio 1506, sottolineerà la profonda apertura insita nella proposta di vita cristiana fatta dall’Eremita ai laici: «Regulam quoque seu modum vivendi tertiariorum huiusmodi, per quascumque personas utriusque sexus susciti posse ac propria in Cristo Regula et modo vivendi salutari et commodo, amplecti et observari» (Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum, V, Torino 1860, p. 424).

[68] 1RT II,6. Si noti l’uso del lemma «ville» di origine francese, presente in tutte le tre stesure della regola del TOM.

[69] Il pagamento delle decime, assente nella SM, era invece presente nel Memoriale propositi del 1221: Testi e documenti, p. 98. Su tale aspetto v. Mariano D’Alatri, Genesi della regola di Niccolò IV: aspetti storici, nel vol. La «Supra montem», p. 105, ripubblicato in Aetas poenitentialis. L’antico Ordine francescano della penitenza, Roma 1993, p. 58.

[70] 1rt IV,9.

[71] 1rt IV,7.

[72] Imponendo il digiuno ai terziari dal 14 al 25 dicembre, si supera di gran lunga la norma della Chiesa che, per le Tempora di inverno, prevedeva il digiuno solo nel mercoledì, venerdì e sabato susseguenti a S. Lucia.

[73] 1rt VI,1.

[74] Da notare che per un refuso nella regola dei frati si legge che i terziari «cordone seu cingulo tribus dumtaxat nodis nodato utantur» (Galuzzi, Origini, p. 152). In realtà il cingolo con tre nodi era riservato ai novizi.

[75] 1RT VI,4-5.

[76] 1RT VI,17-18.

[77] Per il testo della lettera pontificia v. Galuzzi, Origini, p. 157-160.

[78] Al concistoro era assente il card. Giuliano della Rovere. Divenuto papa col nome di Giulio II, nella lettera Inter ceteros (28 luglio 1506), con la quale approvò la stesura definitiva della regola dei frati e dei terziari, ricordò questo episodio: «Capitula eiusdem Ordinis regulas concernentia ediderit illasque per felicis recordationis Alexandrum papam VI predecessorem nostrum de venerabilium fratrum quorum sancte Romane Ecclesie Cardinalium consilio, de quorum numero tunc eramus licet absentes, confirmari obtinuerit» (Galuzzi, Origini, p. 170). Tale particolare è pure citato nella Dudum ad sacrum promulgata lo stesso giorno (Bullarium diplomatum, p. 429).

[79] Galuzzi, Origini, p. 158. Il c. 13 del Lateranense IV così recita: «Ne nimia religionum diversitas gravem in ecclesia Dei confusionem inducat…» (Conciliorum œcumenicorum decreta, a cura di G. Alberigo – G.L. Rossetti – P.P. Joannou, C. Leopardi, P. Prodi, Bologna 1991, p. 242).

[80] Galuzzi, Origini, p. 158.

[81] Ivi, p. 158.

[82] Ivi, p. 159.

[83] Ivi, p. 104.

[84] In considerazione delle novità introdotte e al fine di prevenire eventuali ricorsi, Alessandro VI nella Ad ea que scrisse: «supplemusque omnes et singulos defectus tam iuris quam facti siqui forsan intervenerint in eiusdem» (Ivi, p. 150).

[85] «Ipsi quoque cum omnibus religionis fundatoribus ac etiam fundatricibus et eorum quibusvis utriusque sexus liberis una cum cunctis tutoribus et procuratoribus ac tertiariis quibuslibet ordinis gratiis beneficiis et suffragiis participent et fruantur» (Galuzzi, Origini, p. 162).

[86] Il termine “Terz’Ordine” compare nuovamente nella Ea quæ a prædecessoribus nostris di Leone X con la quale, il 12 aprile 1513, accogliendo la supplica del correttore generale, p. Germano Lionnet, estese al TOM i privilegi del «Tertii Ordinis B. Francisci de Pœnitentia» (Bullarium Ordinis Minimorum, p. 64-65). Il Lanovio (Chronicon, p. 72) opina che i terziari minimi inizialmente si chiamarono “fratres de pœnitentia”, a cui, successivamente, subentrò l’espressione Terz’Ordine, mutuandola dai “Tertiariis Ordinis Minorum”. A parte il fatto che nel sec. XV la denominazione più diffusa era “Tertius Ordo S. Francisci de Poenitentia” o “Fratres et Sorores Tertii Ordinis S. Francisci de Poenitentia” (G. Odoardi, L’Ordine della Penitenza nel «Bullarium Franciscanum» 1400-1447, nel vol. Il movimento francescano, p. 32-33), giova osservare che l’espressione “frati di penitenza” è ampiamente attestata solo nell’epistolario del Paolano, soprattutto in quello spurio (Preste, Centuria, p. 3, 35, 51, 54, 57, 63, 67, 70, 73, 77, 79, 87, 90, 92, 99, 102, 105, 107, 110, 131, 134, 138, 140, 148, 164, 168, 175, 177, 180, 186, 189, 194, 198, 201, 224, 226, 229, 237, 239, 242, 248, 251, 253, 256, 260, 263, 266, 271, 285, 286, 288, 292, 295, 299, 322), e si riferisce esclusivamente agli eremiti e mai ai terziari.

[87] 2RT II,3.

[88] Da notare che, mentre la terza regola dei frati inizia “In Crucifixi nomine”, quella dei terziari si chiude con l’invito: “Immortales Crucifixo gratiarum actiones”.

[89] 2RT V,12-13. L’inserimento di questa norma è da collegare con l’evoluzione giuridica che aveva avuto la “quadragesimalis vita” nel Prim’Ordine. Mentre nella fase eremitica la vita quaresimale era vissuta con grande spontaneità, nel passaggio alla vita cenobitica il Fondatore fu costretto a blindarla con il voto, al fine di preservarla da eventuali mitigazioni che avrebbero svilito quella che costituisce l’autentica peculiarità dell’Ordine dei Minimi.

[90] Nella Excelsus Dominus di Leone X si legge che la signora Giovanna Coratore di Montalto Uffugo, avendo ottenuto per intercessione del Santo di Paola la risurrezione del figlio, «in habitu Tertie Regule eiusdem beati Deo perpetuo famulaturam, devote vovit ac promisit» (Galuzzi, La canonizzazione, p. 47). Questo particolare, attinto dalla deposizione resa il 6 maggio 1518 dalla Coratore nell’ambito del processo calabro, è stato rielaborato dall’estensore della lettera pontificia, in quanto negli atti processuali, sia nella versione in vernacolo che in quella in latino, non viene menzionato alcun abito dei terziari (I codici autografi dei processi cosentino e turonense per la canonizzazione di S. Francesco di Paola (1512-1513), Roma 1964, p. 230; Processus calabricus, p. 189). Ben più consistenti sono state le modifiche introdotte un secolo dopo dal Montoya, per il quale la donna addirittura «le pidio su abito, y modo de vida que el aconsejava a los seglares con nombre de Terceros, diole su cordon, y professo en sus manos, haziendo vida de verdadera Religiosa» (Coronica, I, p. 457). Ai giudici la Coratore riferì, inoltre, che l’unico teste oculare, il montaltino Domenico Belcastro, «per lo voto che fiche ipsa Ioanna se mosse ad devozione et dalla certo tempo se vestio de lo abito de lo 3 ordine de lo dicto beato patre et cum dicto abito fo morto» (I codici, p. 230). Raffrontando questa affermazione sull’abito con le regole dei terziari, ove il cingolo e non una veste è indicato come elemento identificativo, emerge l’imprecisione della Coratore che attribuì ai terziari minimi l’abito votivo che veniva indossato dai devoti del Paolano.

[91] 2rt VII,1.

[92] Per stendere questo codice l’Eremita era stato autorizzato il 15 giugno 1505 da Giulio II con la lettera Ex debito pastoralis. Il testo in Galuzzi, Origini, p. 167-170.

[93] La lettera è stata edita da Galuzzi, Origini, p. 170-171.

[94] Nella Dudum ad sacrum del 28 luglio 1506 l’inizio della vita claustrale delle monache è fatto coincidere con la costruzione della cappella annessa al palazzo donato dal Lucena: «A certo tempore citra, quaedam domus suorum secundi Ordinis Minimorum huiusmodi in Regno Hispaniae, cum ecclesia, campanili, campana, dormitorio, hortis, hortaliciis et aliis necessariis officinis constructa et edificata, ac per illius sorores iam per triennium vel circa inibi, iuxta Regulam per praefatum Franciscum de Paula pro eis institutam, aut saltem iuxta Regulæ huiusmodi principaliora, sancte ac laudabiliter viventes inabitata fuit» (Bullarium diplomatum, p. 431).

[95] Morales, Epitome, p. 479; Preste, Centuria, p. 365 (tradotta in italiano). I frati spagnoli, nel consegnare la regola del TOM alle donne di Andújar, non pensarono certo all’istituzione di un terz’ordine regolare parallelo a quello secolare. Tenendo presente che la regola fu data – si noti – non dal Fondatore, ma dai suoi religiosi e che queste donne rimasero sotto tale regola per meno di un triennio, diviene un’autentica forzatura parlare di un Terz’Ordine Regolare dei Minimi per il periodo delle origini (Romano, Terz’Ordine Regolare, col. 1072). Poiché a sostegno di tale inconsistente tesi viene addotto anche il caso delle suore di Toledo, alle quali il card. Antonio Pucci il 2 agosto 1539 assegnò come regola quella del TOM (Bullarium Ordinis Minimorum, p. 116), preliminarmente va osservato che dal documento del cardinal protettore non risulta che fossero delle terziarie minime (Lanovius, Cronicon, p. 221-222; Roberti, S. Francesco, p. 556-557; Darricau, Minimes, 2. Histoire, col. 1247; Idem, Minimes, col. 185). A ciò si aggiunga che queste suore seguirono la regola del TOM per pochissimo tempo, in quanto a distanza di qualche anno chiesero che il loro monastero fosse aggregato al second’ordine. Nonostante le istanze fossero state caldeggiate anche dalla regina di Spagna, Elisabetta di Valois, i capitoli generali dei Minimi respinsero sistematicamente tutte le richieste di aggregazione (Acta capitulorum generalium Ordinis Minimorum, I, Roma 1964, p. 156, 166), determinando così la rapida fine del monastero.

[96] È detto espressamente, con i medesimi termini, nella Inter ceteros e nella Dudum ad sacrum di Giulio II: «Idem Franciscus cum nonnullis dictis Ordinis patribus, capituli predictis diligenter examinatis ex novis et emergentibus causis nonnulla mutanda seu moderanda et emendanda fore prospiciens ea in melius moderavit ac emendavit, mutavit, ampliavit et reformavit» (Galuzzi, Origini, p. 170; Bullarium diplomatum, p. 429). Al primo capitolo generale, celebrato a Roma dal 28 dicembre 1507 al 2 gennaio 1508, la collaborazione prestata da questi religiosi, in particolare dal p. François Binet, fu ritenuta da alcuni capitolari un colpo di mano nei confronti dell’anziano Fondatore. Alcuni, addirittura, erano dell’avviso che il P. Binet, anziché sottoporre all’approvazione pontificia il testo preparato da S. Francesco, ne avesse presentato uno scritto da lui aggiungendovi il Correttorio, allo scopo di dare all’Ordine un assetto istituzionale più congeniale alla sua mentalità di ex benedettino. Su questo capitolo v. A. Galuzzi, Il primo capitolo generale dell’Ordine dei Minimi, BUOM, XIII (1967), p. 137-143.

[97] «Dominus Protector Cardinalis Sanctae Crucis, et Dominus Octavianus Protonotarius, in examinatione Regulae ante confirmationem addiderunt aliqua caeremonialia circa silentium, et circa accessum ad monasterium Monialium» (Acta, p. 17).

[98] Galuzzi, Origini, p. 171. La stessa formula si trova ripetuta nella Dudum ad sacrum: (Bullarium diplomatum, p. 429).

[99] Per i testi di queste lettere v. Bullarium diplomatum, p. 421-442; Bullarium Ordinis Minimorum, p. 32-33.

[100] Una prima riconferma si ebbe ad opera di Innocenzo VIII il 23 marzo 1486 con la Pastoris officium (Galuzzi, Origini, p. 137-140), alla quale seguirono quelle di Alessandro VI concesse in occasione dell’approvazione delle prime tre stesure della regola per i frati.

[101] Bullarium diplomatum, p. 424.

[102] Ivi, p. 433.

[103] Sulla divisione ternaria presso i Mendicanti v. R. Moya, Prim’Ordine (Second’Ordine, Terz’Ordine), DIP, 7, col. 823.

[104] «Ego N. promitto Deo omnipotenti, totique Curiæ cœlesti et tibi Patri N. mores meos ac vitam meam in melius emendare, et Ordinis Minimorum utriusque sexus fidelium Regulæ, per S.D.N. Papam Iulium II confirmatæ, salutifera præcepta pro posse observare, et F. Francisco de Paula, suisque successoribus eiusdem Ordinis Minimorum Generalibus Correctoribus pro tempore existentibus obedire, necnon prædicte Regulæ salubribus consiliis ac monitis me conformare, et prædicti Ordinis honorem et utilitatem fideliter procurare. Amen» (Bullarium Ordinis Minimorum, p. 55). Avendo il Fondatore assegnato ai frati la potestà di governo sul TOM, la funzione legislativa era esercitata dai medesimi attraverso i capitoli generali: cf. Acta, p. 146-147, 445, 498, 525.

[105] Liber vite fratrum Ordinis Minimorum Sancti Francisci de Paula, Nigeon 1533.

[106] ADIL, H 681. Nello stesso archivio si trova l’originale della seconda stesura, mentre quello della prima regola, che a Tours era custodito come una reliquia (Lanovius, Cronicon, p. 72), è andato disperso.

[107] Nella trascrizione dei testi la punteggiatura e l’uso delle iniziali maiuscole sono stati adeguati a criteri moderni. Si è rispecchiata l’ortografia del tempo, tranne che per la j che è stata sostituita con i, mentre u e v sono stati scritti secondo la pratica moderna. Le citazioni bibliche sono state poste in corsivo e quelle letterali chiuse tra virgolette.