Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernentiletichettatura,
la presentazione e la pubblicità dei prodotti
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 10
(Termine minimo di conservazione e data di scadenza)
1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale
il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate
condizioni d conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi
preferibilmente entro" seguita dalla data oppure dalla indicazione
del punto della confezione in cui essa figura.
2. La data di scadenza è la data entro la quale il prodotto alimentare
va consumato; essa va indicata con la dicitura "da consumarsi entro"
seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in
cui essa figura.
3. La data si compone dellindicazione, in chiaro e nellordine,
del giorno, del mese e dellanno.
4. La data può essere espressa:
a) con lindicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari
conservabili per meno di tre mesi;
b) con lindicazione del mese e dellanno per i prodotti
alimentari conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto
mesi;
c) con la sola indicazione dellanno per i prodotti alimentari
conservabili per almeno diciotto mesi.
5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto,
particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso
sino al termine di cui ai commi 1 e 2 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti
siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui
ai commi 1 e 2 sono completate dalla enunciazione delle condizioni di conservazione
con particolare riferimento alla temperatura in funzione della quale il
periodo di validità è stato determinato.
6. Lindicazione del termine minimo di conservazione di qualsiasi
altra data non è richiesta per:
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati
sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti; tale deroga
non si applica si semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di
leguminose;
b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini
aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dalluva
nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206
00 99, ottenute da uva o mosto duva;
c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume;
d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande
alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacità superiore
a 5 litri destinati alle collettività;
e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura,
sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;
f) gli aceti;
g) il sale da cucina;
h) gli zuccheri allo stato solido;
i) i prodotti do confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri,
aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;
l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
m) i gelati monodose.
7. E vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza
a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.