"Istituzione del "Giorno della Memoria"
in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti"
- Legge 20 luglio 2000, n. 211
- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000
Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento
dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di
ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio
della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
Art. 2.
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’articolo
1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di
narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di
ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati
militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel
futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia
nel nostro Paese e in Europa, e affinchè simili eventi non possano mai più
accadere.