Contrassegno di circolazione per disabili

 

Ai sensi del D.P.R. 503/96

LA NORMATIVA

Cosa occorre per avere il contrassegno invalidi

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 aggiornato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610

Art. 381 ( art. 188 Cod. str. )

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che costituiscono la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall' ufficio medico-legale dell' Unità sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l' autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L' autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del me-dico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati. All' atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l' autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di du-rata della invalidità.



Cosa da diritto ad avere il contrassegno invalidi ( o comunque si ha il titolo per farne richiesta )

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 aggiornato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610

Art. 381 ( art. 188 Cod. str. )

1. - ( omissis)
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deam-bulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale. - (omissis)
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a): Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta intensità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi" . Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503

Art. 11

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalidi

1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all' art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo a loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare ovvero quando siano stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e " nelle aree pedonali urbane", così come definite dall' art.3 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285 (*), qualora è autorizzato l - accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pub-blico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all' art.12.
5. Nell' ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. '( omissis)

(*) Art. 3
- co. 1 punto 2) AREA PEDONALE : zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità moto-rie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
- punto 54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO : area in cui l' accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite a particolari categorie di utenti e di veicoli.


Art. 12

Contrassegno speciale

1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a se-guito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

Art. 32

1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4293 DEL 10/12/1996

( Determinazioni in merito agli obiettivi,

scelte e criteri per il rilascio dei permessi nelle zone a traffico limitato )


- ( omissis )
6) di stabilire che per l' accesso e la circolazione delle autovetture munite di contrassegno, rilasciato ai soggetti aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, ai sensi del D.P.R. n. 384/78 è necessario che l' originale del contrassegno sia esposto sulla parte anteriore del veicolo, e che quindi non è più indispensabile che il titolare del contrassegno sia a bordo dell' autovettura.

 

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