Contrassegno di circolazione per disabili
Ai sensi del
D.P.R. 503/96
LA NORMATIVA
Cosa occorre per avere il contrassegno invalidi
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA -
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 aggiornato con D.P.R. 16 settembre 1996, n.
610
Art. 381 ( art. 188 Cod. str. )
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato
deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale,
oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli
elementi oggettivi che costituiscono la richiesta, deve presentare la
certificazione medica rilasciata dall' ufficio medico-legale dell' Unità
sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita
medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene
chiesta l' autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta. L' autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo
avviene con la presentazione del certificato del me-dico curante che
confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al
rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti
"contrassegni invalidi" già rilasciati. All' atto del rinnovo, il
contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio
o per altre cause patologiche, l' autorizzazione può essere rilasciata a
tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la
relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di
du-rata della invalidità.
Cosa da diritto ad avere il contrassegno invalidi ( o comunque si ha
il titolo per farne richiesta )
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA -
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 aggiornato con D.P.R. 16 settembre 1996, n.
610
Art. 381 ( art. 188 Cod. str. )
1. - ( omissis)
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone
invalide con capacità di deam-bulazione sensibilmente ridotta, il sindaco
rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento
sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno
invalidi" di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale,
non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio
nazionale. - (omissis)
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della
persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a
titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita
segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto
autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a): Tale agevolazione può essere
concessa nelle zone ad alta intensità di traffico, dietro specifica
richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi" . Questi deve,
di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503
Art. 11
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalidi
1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all' art. 12 viene
consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del
veicolo a loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave
intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della
circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per
esigenze di carattere militare ovvero quando siano stabiliti obblighi o
divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata
vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali
motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico
limitato" e " nelle aree pedonali urbane", così come definite dall' art.3
del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285 (*), qualora è autorizzato l -
accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi
di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre
che ai mezzi di trasporto pub-blico collettivo anche ai taxi, la
circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di
persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all' art.12.
5. Nell' ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di
dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei
veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno
almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. '( omissis)
(*) Art. 3
- co. 1 punto 2) AREA PEDONALE : zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i
velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite
capacità moto-rie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e
velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
- punto 54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO : area in cui l' accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite a particolari
categorie di utenti e di veicoli.
Art. 12
Contrassegno speciale
1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è
rilasciato dai comuni, a se-guito di apposita documentata istanza, lo
speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del
veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla
categoria dei non vedenti.
Art. 32
1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4293 DEL 10/12/1996
( Determinazioni in merito agli obiettivi,
scelte e criteri per il rilascio dei permessi nelle zone a traffico
limitato )
- ( omissis )
6) di stabilire che per l' accesso e la circolazione delle autovetture
munite di contrassegno, rilasciato ai soggetti aventi capacità di
deambulazione sensibilmente ridotte, ai sensi del D.P.R. n. 384/78 è
necessario che l' originale del contrassegno sia esposto sulla parte
anteriore del veicolo, e che quindi non è più indispensabile che il titolare
del contrassegno sia a bordo dell' autovettura.
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