RELAZIONE AL REGOLAMENTO QUALIFICAZIONE

 

 

a) PREMESSE GENERALI

Nel disegno di riforma dei lavori pubblici delineato dalla legge quadro, la materia della qualificazione rappresenta una questione assolutamente prioritaria, oggetto di una profonda innovazione rispetto alla disciplina ancora vigente.

Sin dal 1962, con l’istituzione dell’Albo Nazionale dei Costruttori, il legislatore italiano optò per un sistema di qualificazione caratterizzato da un unico livello di verifica della capacità imprenditoriale dei soggetti che aspiravano ai pubblici appalti, per effetto del quale sistema, una volta conseguita la relativa iscrizione, l’impresa ha potuto partecipare ad ogni singola gara senza l’obbligo di esibire ulteriori prove della propria idoneità se non quelle connesse alla vigenza dell’iscrizione presso il registro delle imprese ovvero alla verifica dei requisiti morali attestati dai certificati del casellario giudiziale.

Era in sostanza un sistema assai rigoroso nel porre vincoli di ingresso, ma notevolmente vantaggioso per gli utenti che, ottenuta l’abilitazione, hanno visto di molto semplificate le procedure di partecipazione alle gare.

Tale assetto, che all’inizio funzionò in modo soddisfacente, vide in breve tempo deteriorata la propria capacità selettiva per una serie di ragioni economiche e giuridiche, spesso intrecciate fra loro: innanzitutto il vorticoso moltiplicarsi del numero delle imprese (verso la metà degli anni ’70 le imprese iscritte all’Albo erano circa 20000, erano circa 80000 alla metà degli anni ’80 e oggi sono circa 50000, a fronte delle circa 5000 che operano in Germania e delle 6000 che operano in Francia), in secondo luogo il crescere delle stazioni appaltanti divenute altrettanti soggetti qualificatori nella gara di propria competenza, in terzo luogo il progressivo affermarsi delle normative comunitarie che hanno previsto all’interno delle procedure di aggiudicazione vere e proprie fasi di qualificazione autonome da quella prevista in via generale dalla normativa sull’Albo Nazionale Costruttori.

La concomitanza di questi ultimi due fattori - proliferare delle amministrazioni aggiudicatrici e frantumazione in capo ad esse della effettiva qualificazione a livello di gara - ha condotto il legislatore ad introdurre a livello normativo uno strumento, il bando tipo di cui al D.P.C.M. 55/1991, che garantisse la omogeneità di comportamenti delle stazioni appaltanti nella redazione degli atti di gara e quindi nella fissazione delle regole di selezione delle imprese.

Dunque, l’originaria scelta legislativa di privilegiare un sistema di qualificazione generale e statuale è stata dapprima affiancata e poi svuotata dall’affermarsi di un parallelo sistema specifico di qualificazione, destinato a rinnovarsi gara per gara, senza che - almeno su un piano formale - uno dei due prevalesse sull’altro. Anzi, tale "binarietà" ha rappresentato la peculiarità del sistema italiano, che si è venuto a caratterizzare per la duplicità dei centri di controllo: l’uno, l’Albo, meramente abilitativo, l’altro, l’ente appaltante, direttamente selettivo.

E’ tuttavia ovvio ed evidente che questa situazione ha comportato una sostanziale perdita di effettività del sistema di qualificazione attuato mediante l’Albo Nazionale Costruttori, e la relativa iscrizione, da condizione necessaria e sufficiente alla dimostrazione dell’idoneità dell’impresa, ha finito per essere un mero elemento presuntivo della sussistenza di alcune referenze.

Vi è stato nel 1986 con la legge n.768 un tentativo di restituire effettività ed incisività alla iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori come strumento di qualificazione delle imprese, soprattutto prevedendo l’istituto della periodica revisione dell’iscrizione, che potesse assicurare e garantire il permanere nel tempo di quei requisiti che avevano consentito l’originario accesso alla qualificazione, sennonché da un lato le incerte modalità di attuazione della verifica, dall’altro la scarsa consistenza dei parametri all’uopo fissati, l’una e l’altra aggravate dalle difficoltà operative connesse all’imponente lavoro di verifica, hanno di fatto determinato il fallimento dell’istituto, il proliferare universalmente ammesso del fenomeno delle "scatole vuote" ed il diffondersi ad ogni livello della consapevolezza della definitiva inidoneità del sistema e della necessità di introduzione di nuove soluzioni.

In questa ultima prospettiva, peraltro, non è priva di importanza la considerazione dell’emergere in sede comunitaria dell’esigenza di fissare criteri omogenei di effettiva qualificazione delle imprese, considerazione che ha notevolmente contribuito all’affermarsi dell’opinione della necessità del superamento del sistema sino ad oggi vigente.

  1. IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE NELLA LEGGE 109/1994

Come è noto, la legge 109/1994 sin dalla sua prima versione ha fissato il termine finale del sistema di qualificazione affidato all’Albo Nazionale Costruttori. Dopo le modifiche e le correzioni apportate dal decreto legge 101/1995 convertito con legge 216/1995 (c.d. "Merloni bis") e dalla legge 415/1998 (c.d. "Merloni ter"), la disciplina attualmente vigente in materia prevede che dal 1° gennaio 2000 entrerà in vigore il nuovo sistema di qualificazione, le cui linee essenziali si articolano nel modo seguente:

  1. la qualificazione delle imprese è obbligatoria per gli appalti di valore superiore ai 150.000 ECU, ed è modellata in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori, con una impostazione dunque che si pone in linea di continuità - ad eccezione del limite di valore - con la disciplina sin qui applicata, che come è noto prevede una configurazione basata su categorie di lavori e classifiche di importo;
  2. il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato, soggetti ad autorizzazione e sottoposti al controllo da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, con decisa innovazione rispetto alla attuale normativa che appunto è incentrata su una concezione pubblica statuale della qualificazione;
  3. la qualificazione è subordinata al possesso di requisiti di ordine generale nonché tecnico organizzativi ed economico finanziari conformi alle norme comunitarie (ed anche in questo vi è una sorta di continuità, in linea di principio, con il sistema ancora vigente, pure improntato alla centralità dei requisiti generali e speciali), e al possesso - in via tra loro alternativa - della certificazione di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi, significativi e tra loro correlati, del sistema di qualità;
  4. gli organismi privati di qualificazione attestano in capo all’impresa il possesso dei requisiti e della certificazione (o della dichiarazione) rilasciata dai soggetti accreditati secondo le norme europee UNI CEI EN 45000;
  5. l’obbligatorietà di possedere la certificazione di qualità, o in alternativa - secondo la tipologia dei lavori o l’oggetto dei contratti - la dichiarazione della presenza degli elementi del sistema di qualità è obiettivo cui deve giungersi con una gradualità temporale di durata quinquennale;
  6. contestualmente all’entrata in vigore del nuovo sistema, viene disposta l’abrogazione della legge 57/1962 che regola la qualificazione attraverso l’Albo Nazionale.

c) IL REGOLAMENTO

Nella nuova disciplina della qualificazione la legge demanda un ruolo assolutamente protagonista allo strumento regolamentare, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 400/1988 su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’Industria e del Ministro dei Beni e Attività Culturali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle commissioni parlamentari.

Il regolamento infatti deve stabilire la disciplina completa del nuovo sistema sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo, con particolare riguardo alla fissazione dei requisiti che devono avere i soggetti privati cui è demandata l’attestazione della qualificazione in capo alle imprese, alla previsione delle modalità dell’accertamento dei requisiti di qualificazione, il contenuto e l’estensione dei requisiti stessi, la determinazione dei criteri di gradualità per l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della certificazione di qualità.

E’ evidente il rilievo primario che il regolamento attribuisce all’Autorità in tutta la disciplina della qualificazione, in coerenza con la chiara indicazione della legge quadro: i compiti demandati all’Autorità infatti sono di estrema importanza ai fini del corretto funzionamento del sistema, a garanzia che il rispetto delle regole di selezione delle imprese, e in definitiva delle regole stesse di mercato, sia assicurato da un soggetto pubblico super partes che funga in un certo senso da contrappeso istituzionale in un panorama di soggetti qualificatori connotati dalla scelta di privatizzazione e di pluralismo attuata dalla legge. Le funzioni dell’Autorità si estrinsecano principalmente nel complesso di attività e poteri connessi alla autorizzazione degli organismi privati di attestazione, alla sorveglianza sul corretto espletamento delle loro funzioni, cui non sono estranei gli elementi tipicamente sanzionatori connessi alla revoca dell’autorizzazione stessa.

E’ stata istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione che ha provveduto ad elaborare lo schema di regolamento allegato. Lo sforzo compiuto dai compilatori del testo è stato nel senso di redigere regole che tenessero conto - come del resto la stessa legge prescrive - di quanto sta emergendo a livello comunitario, ove è in corso di definizione una disciplina tendente a creare standard omogenei di qualificazione per tutti i paesi aderenti alla Comunità; nello stesso tempo di non determinare una frattura con le regole di qualificazione da tempo vigenti nell’ordinamento interno con un impatto che gli operatori non potrebbero sopportare, e però di assicurare la necessaria effettività a quelle regole in modo da consentire un avvio efficace al nuovo sistema.

E soprattutto il riferimento al panorama europeo rappresenta uno dei punti chiave della elaborazione della nuova disciplina, dato che le regole che stanno emergendo in sede comunitaria (il 25 settembre 1998 è stata approvata la bozza definitiva di normativa dal CEN7TC 330 Qualification of Contractors, ed il 27 settembre 1999 è stata approvata ulteriore versione del medesimo documento) hanno un livello di definizione già sufficiente per essere tenute in considerazione, ma purtroppo non sono ancora a livello così avanzato, né sono frutto di scelte sufficientemente stabili, da imporsi come vincolanti.

Per molta parte del nuovo regolamento è stato ritenuto opportuno utilizzare, per quanto possibile, le norme della bozza di D.P.R. che nel corso del precedente Governo il Ministero dei lavori pubblici aveva elaborato ai sensi dell’articolo 20 della legge 59/1997, per semplificare le procedure di iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori, e che prima di vedersi negare la registrazione dalla Corte dei Conti per motivi attinenti ai limiti della delega legislativa era stato deliberato dal Consiglio dei Ministri ed aveva riportato il parere favorevole del Consiglio di Stato e - seppure con molte condizioni - dalle commissioni parlamentari.

Lo schema di regolamento provvede pure a determinare le categorie di lavori generali e specializzate, sostanzialmente riproponendo la articolazione già fissata con D.M. 304/1998 in attuazione del comma 3 dell’articolo 9 della legge 109/1994, apportandovi solo quelle marginali correzioni che una prima applicazione del decreto ha suggerito come opportune.

Sul testo ha ritenuto di poter esprimere il proprio parere l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, che con nota 10 giugno 1999 n.877/99/PRE ha formulato le proprie osservazioni, sostanzialmente quasi tutte recepite.

Sono inoltre stati acquisiti i concerti del Ministero dell’Industria e del Ministero dei Beni Culturali, ed è stato sentito il Ministero del Lavoro come prescritto dalla legge.

Successivamente, il testo è stato sottoposto all’esame della Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 281/1997, che ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni, in data 11 novembre 1999.

E’ stato quindi acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi in data 6 dicembre 1999 con numero 203/99.

Infine, hanno reso il parere di competenza anche le Commissioni Parlamentari VIII per la Camera dei Deputati e VIII per il Senato, entrambe in data 16 dicembre 1999.

Tutti i pareri raccolti hanno offerto un utile contributo alla redazione finale del testo, suggerendo molte opportune correzioni e fornendo preziose indicazioni anche nel merito, in un contesto di sostanziale condivisione del lavoro svolto. Solo il parere del Consiglio di Stato, oltre a numerosi Aspetti di dettaglio sui quali si dà conto nel prosieguo della relazione, si è mostrato critico non tanto sulla legittimità delle singole norme – che anzi, è stata espressamente riconosciuta – quanto sulla congruità delle scelte effettuate con il regolamento in questione.

In sostanza, secondo il Consiglio di Stato, il testo offrirebbe una interpretazione riduttiva rispetto alla portata innovativa della riforma delineata nella legge quadro, in quanto confermerebbe l’impostazione tradizionale della qualificazione come somma di requisiti soggettivi (in sostanza riproducendo, seppure in modo semplificato sotto il profilo procedimentale, la filosofia dell’Albo), ed invece non darebbe adeguato risalto all’elemento della qualità.

Ulteriore spunto critico il Consiglio di Stato trae dalla considerazione che il regolamento restringerebbe "fino quasi ad annullarlo" lo spazio del bando – tipo, con conseguente inversione di quella tendenza che tenderebbe a responsabilizzare le singole stazioni appaltanti, quali soggetti diversi dallo Stato, nella scelta dei contraenti.

Rispetto a tali argomentazioni, che coinvolgono il merito complessivo della scelta di fondo attuata, il Ministero proponente non può fare a meno di osservare quanto segue a conferma della validità della soluzione proposta.

Per quanto attiene al rilievo conferito all’elemento qualità, non può convenirsi sulla censura circa la sua indebita attenuazione, dal momento che il regolamento conferisce il dovuto spazio alla qualità seppure senza farne oggetto di una (d’altronde inutile) specifica articolazione; deve tuttavia rilevarsi che se sussiste una qualche attenuazione dell’elemento qualità nella materia della qualificazione, questa non può certo addebitarsi alle scelte di Governo, ma discende sia dalla evoluzione legislativa (la legge 415/1998 ha infatti introdotto accanto alla vera e propria certificazione di qualità, la dichiarazione della presenza dei più ridotti "elementi significativi del sistema qualità") sia dalla progressiva formazione delle regole comunitarie, che non vedono più la qualità tra i fattori costitutivi della qualificazione. Sembrerebbe dunque che la maturazione del sistema vada verso una considerazione della qualità non più e non tanto come determinante elemento di qualificazione bensì come fattore aggiuntivo incentivante del soggetto impresa.

Per quanto invece attiene alla compressione dell’autonomia delle stazioni appaltanti nel processo di selezione delle imprese, non può ignorarsi che il principio della frantumazione della qualificazione in capo alle committenti – originariamente affermato dalle norme comunitarie in contrapposizione alle norme nazionali accentratrici – subisce innegabile ripensamento proprio in sede comunitaria, dove è oggetto di definizione una normativa sulla qualificazione basata su standard omogenei e su organismi imparziali diversi dalle imprese e dalle stesse stazioni appaltanti. Non può quindi dirsi che lo spirito della legge quadro avrebbe meglio giustificato la mera fissazione di criteri da applicarsi dalle stazioni appaltanti in sede di bando di gara, essendo anzi precisa l’indicazione legislativa nel senso di affidare l’attuazione della qualificazione ad appositi organismi.

  1. TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Il Titolo primo del regolamento contiene norme destinate a regolare l’ambito di applicazione della legge e a determinare categorie e classifiche. All’interno del titolo si segnalano per rilevanza le seguenti disposizioni.

L’articolo 1 prevede che le disposizioni in materia di qualificazione si applichino a chiunque esegua lavori pubblici affidati da tutti i soggetti elencati nell’articolo 2 della legge 109/1994 e dalle Regioni anche a statuto speciale.

La norma è importante per una serie di considerazioni. Da un lato infatti il riferimento espresso alla esecuzione dei lavori vuole confermare che - conformemente a quanto costantemente ritenuto dalla giurisprudenza - la qualificazione costituisce non un semplice requisito di partecipazione alle gare ma un vero e proprio requisito soggettivo legittimante ad essere parte del rapporto di appalto di opera pubblica durante tutta la durata di esso, e quindi anche nella sua fase contrattuale. Dall’altro lato, l’onnicomprensività della disposizione sotto il profilo delle stazioni appaltanti traduce il dettato legislativo che espressamente afferma l’unicità del sistema di qualificazione, con conseguente inammissibilità di sistemi di qualificazione particolari presso singole stazioni appaltanti o presso enti territoriali; peraltro, la menzione delle regioni tra i destinatari della normativa regolamentare discende anche dalla considerazione che l’articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 112/1998 attribuisce la materia della qualificazione delle imprese alla competenza dello Stato.

In proposito tuttavia il Dipartimento per gli Affari Regionali ha rappresentato nelle riunioni di coordinamento le proprie perplessità, dal momento che sotto il profilo strettamente letterale non potrebbe escludersi un’interpretazione che conduca a soluzione opposta: l’articolo 8 della legge quadro infatti, nel prevedere l’istituzione di un sistema unico di qualificazione per tutti gli esecutori di lavori pubblici di cui all’articolo 2 della stessa legge, richiama una definizione di lavori pubblici - quella per l’appunto offerta dall’articolo 2 - in cui non sarebbero comprese le opere pubbliche affidate dalle regioni, notoriamente non menzionate dal secondo comma del medesimo articolo e per tale motivo ritenute non destinatarie, se non per i principi generali, della legge statale. Secondo il Dipartimento, insomma, non potrebbe escludersi la tesi per cui le Regioni sarebbero interessate solo dal primo comma dell’articolo 8 della legge quadro (unica disposizione contenente norme di principio), e sarebbero dunque legittimate ad istituire o mantenere propri sistemi di qualificazione, anche in considerazione del fatto che il comma 8 dell’articolo 8 della legge quadro vieta gli albi speciali o di fiducia solo se predisposti dai soggetti destinatari della legge "Merloni" (in tal senso Corte Cost. sentenza 482/1995).

Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri invece la disposizione della bozza di regolamento sarebbe in linea con l’ordinamento sotto il profilo della ripartizione di competenze tra Stato e regioni, in quanto da un lato il sistema di qualificazione degli appaltatori attiene più alla disciplina del mercato che a quella della vera e propria esecuzione di lavori pubblici, e come tale non può indiscutibilmente soffrire particolarismi normativi e specialità territoriali, come riconosciuto dalla medesima Corte Costituzionale nella menzionata sentenza, dall’altro lato la regolamentazione del sistema di qualificazione è funzione mantenuta allo Stato dall’articolo 93, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 112/1998.

Questo Ministero, naturalmente, ritiene corretta la norma proposta non solo perché l’inammissibilità di un sistema di qualificazione pluralistico urta contro l’espressa previsione di unicità contenuta nella legge 109/1994 (del resto, come è noto, il carattere meramente recessivo degli albi regionali rispetto all’Albo Nazionale Costruttori era già stato affermato dalla giurisprudenza, v. TAR Sardegna 30 settembre 1984 n. 1755), ma anche perché esso porterebbe a conseguenze evidentemente incongrue, ove si osservi che un’impresa operante sul territorio nazionale che intendesse assumere appalti regionali dovrebbe conseguire tante qualificazioni quante sono le regioni, più naturalmente la qualificazione nazionale. D’altra parte la tutela degli interessi regionali pur in presenza di un sistema statuale di qualificazione sembra dalla legge essere stata tenuta in considerazione con la previsione della componente regionale nella commissione consultiva di cui all’articolo 8, comma 4, lettera a) della legge quadro.

Attesa la delicatezza della problematica, appare significativo che il parere del Consiglio di Stato, espressamente investito della questione, abbia confermato la bontà della soluzione prescelta nello schema di regolamento approvato in via preliminare.

Ancora importante è la previsione del terzo e quarto comma, per cui l’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti abilitanti in capo all’impresa; si è voluto ripristinare quel principio di effettività che all’inizio aveva contraddistinto il certificato di iscrizione all’Albo Nazionale e che si era perso nel tempo con l’attenuarsi dell’attendibilità del relativo documento, ed in base al quale si consegue il massimo risultato in tema di semplificazione consentendo all’impresa di partecipare alle gare per l’affidamento di lavori pubblici senza dover nulla dimostrare di sé all’infuori della necessità di esibire l’attestazione della qualificazione.

In proposito, il Consiglio di Stato ha rilevato che tale scelta potrebbe comportare il rischio di riprodurre quello stesso inconveniente che già in passato è stato fonte della crisi del sistema in termini di perdita di effettività, cioè il "congelamento" ad un dato momento dell’accertamento delle buone condizioni dell’impresa. Ad avviso del Ministero proponente questo inconveniente – che come ricorda lo stesso Consiglio di Stato era legato non tanto alla periodicità della qualificazione, ma a quella mancanza di qualsiasi verifica periodica che caratterizzava il vecchio sistema – non sussiste nel caso di specie: infatti, la cadenza triennale della qualificazione assicurata dalla legge è sufficiente a garantire l’effettività di quei requisiti (economico finanziari e tecnico organizzativi) suscettibili di variazione solo nel corso del tempo, mentre per i requisiti generali – i soli capaci di variare nel breve o nel brevissimo periodo – continua a valere la regola generale della loro verifica quali condizioni di ammissione alle gare, secondo le norme del regolamento di attuazione.

L’impostazione originaria è stata dunque mantenuta. La sola eccezione, risultante dalle osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari, riguarda i lavori di importo superiore ai quaranta miliardi, per i quali l’evidente inadeguatezza dei requisiti fissati in via convenzionale per l’appartenenza all’ottava classifica ha indotto a prevedere la dimostrazione di requisiti di intensità maggiore, rapportati all’importo del lavoro da eseguire.

L’articolo 3 disciplina le categorie di lavori e le classifiche di importo, intorno alle quali si articola il sistema di qualificazione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, ultima parte, della legge quadro. Quanto alle categorie, si fa rimando all’allegato che - come s’è detto - riproduce quasi integralmente il D.M. 304/1998, prevedendo tredici categorie di opere generali e trentadue di opere specializzate; sia il decreto ministeriale che il regolamento (con qualche assestamento fra loro) attuano una consistente riduzione rispetto all’enorme numero di categorie e sottocategorie che sotto la vigenza della precedente normativa - il D.M. 770/1982 - avevano rappresentato altrettante zone riservate di mercato, e che lo stesso Parlamento all’epoca dell’esame dello schema di D.P.R. di semplificazione dell’Albo Nazionale Costruttori aveva richiesto di ridurre ed accorpare in funzione di un maggiore sviluppo della concorrenza.

Quanto alle classifiche di importo, esse pure risultano inferiori a quelle attualmente previste dalla legge 57/1962 (otto contro dieci), con un sensibile allargamento della concorrenza. E’ molto più esteso rispetto alla attuale previsione l’importo convenzionale della classifica illimitata, ora corrispondente alla più qualificante e realistica somma di quaranta miliardi di lire.

Come s’è già detto, per gli appalti di valore superiore a questo importo è stato introdotto un requisito aggiuntivo, modellato sull’entità del singolo e specifico lavoro da eseguire, per rendere la qualificazione più rispondente ed adeguata all’oggetto dell’appalto.

Accogliendo poi specifica indicazione delle Commissioni Parlamentari è stato introdotto il comma ottavo per consentire alle imprese non in possesso della qualificazione per la prestazione integrata di progettazione e realizzazione lavori di partecipare comunque alle relative gare purché in raggruppamento con i soggetti abilitati per legge alla progettazione stessa.

L’articolo 4 nel rispetto della previsione legislativa della legge quadro, e con le precisazioni dedotte nella parte generale della presente relazione in ordine al rilievo attribuito dal testo all’elemento qualità, disciplina la gradualità con la quale nell’arco di un quinquennio la certificazione di qualità e la presenza degli elementi del sistema qualità dapprima possono e poi devono essere richiesti alle imprese, anche in relazione all’importo dei lavori da eseguire: come si desume dalla tabella richiamata, per il primo biennio né l’una né l’altra sono obbligatori, mentre a partire dal terzo anno con gradualità crescente in funzione della rilevanza degli appalti è modulata l’esigenza di ottenere l’una e l’altra

e) TITOLO II - AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE

Il Titolo secondo contiene la disciplina degli organismi di attestazione (denominate SOA, Società Organismi di Attestazione), della loro configurazione giuridica, del procedimento di autorizzazione, e dei poteri dei soggetti che in tale fase concorrono.

Gli articoli 5 e 6 trattano della composizione della Commissione consultiva che a norma di legge deve esprimere parere all’Autorità in merito all’autorizzazione delle SOA a svolgere attività di qualificazione. La Commissione è stata qui concepita come un organismo che raccoglie le competenze e le professionalità dei vari protagonisti della materia dei lavori pubblici - pubbliche amministrazioni, imprese, autonomie locali, categorie dei lavoratori - attuando quell’esigenza di rappresentatività che (seppure con diversi poteri e con diversa impostazione) già aveva connotato i Comitati dell’Albo Nazionale Costruttori. Le norme in questione disciplinano pure la durata dell’incarico di componente della Commissione e le principali regole di funzionamento dell’organo consultivo. Il Consiglio di Stato ha rilevato che mancherebbe nelle norme in questione la previsione delle competenze dell’organo consultivo, ma in realtà tale previsione oltre a figurare implicitamente nella stessa legge quadro (art. 8, comma 3) risulta anche dall’articolo 2, lettera m) del regolamento.

Gli articoli 7 e 8 appartengono al novero delle norme più importanti dell’intero regolamento, dato il ruolo assolutamente protagonista delle SOA nell’ambito del nuovo sistema di qualificazione e la delicatezza dei compiti anche di interesse pubblico che esse sono chiamate a svolgere. La scelta normativa è nel senso che le SOA debbano rivestire la forma giuridica della società per azioni, la cui solidità economica è garantita mediante un capitale di certa entità interamente versato. Irrinunciabile garanzia di correttezza del loro operato è dalla legge fatta derivare dalla indipendenza, requisito che il regolamento ha inteso assicurare più che con improbabili definizioni del contenuto del requisito, attraverso un penetrante sistema di controlli.

Il Consiglio di Stato ha criticato questa impostazione sotto molteplici profili, rilevando l’inidoneità dello strumento societario prescelto, la apparente contraddittorietà tra l’affermata indipendenza delle SOA e la previsione della possibilità di collegamenti e controlli societari, la incongruenza del richiamo al campo di interesse e alla sua invariabilità.

La forma giuridica prescelta per le SOA è stata criticata anche dalla Conferenza Unificata, che – come del resto lo stesso Consiglio di Stato – ha espresso preferenza per l’adozione dello schema dell’organismo senza fine di lucro, sulla base della considerazione che una società per azioni con oggetto sociale esclusivo potrebbe "subire un oggettivo condizionamento dal mercato" nello svolgimento dell’attività propria. Le critiche alla soluzione adottata dal regolamento e la propensione per la figura dell’ente "no profit" risentono indubbiamente degli echi comunitari, dal momento che in alcune bozze di normativa europea era stato previsto che l’organismo di qualificazione avrebbe dovuto essere un’organizzazione senza fine di lucro. Potrebbe dunque essere decisiva la considerazione che nella più recente bozza europea tale opzione di tipo soggettivo non figura più. Non vi sono ragioni adeguate per discostarsi dalla scelta iniziale, suggerita dal fatto che lo schema strutturale ed organizzativo della società per azioni è parso il più idoneo a garantire un modello già diffusamente ed articolatamente munito di disciplina propria a livello civilistico, per di più dotato di caratteri di solidità e di personificazione patrimoniale ritenuti più rispondenti agli scopi perseguiti. D’altra parte, se è vero che la società per azioni (come del resto tutti i soggetti commerciali) è astrattamente condizionata dal mercato, trattasi di condizionamento che obbedisce a regole di incentivazione note e come tale può essere controllato e reso virtuoso. Non potrebbe invece dirsi altrettanto del condizionamento che per altri versi potrebbe subire l’ente "no profit" proprio per il suo non poter avere un lucro.

Tenendo comunque conto delle spirito delle osservazioni, la formulazione originaria della norma è stata opportunamente modificata eliminando la originaria previsione della invariabilità della sfera di interesse, ma conservando l’affermazione dell’esigenza del rispetto in capo alla SOA del principio dell’indipendenza, riferita non più a contenuti generici o ad astratti modelli organizzativi, ma all’attività di giudizio vera e propria, a prescindere da quella che ne è l’effettiva composizione societaria. Peraltro, già in sede di approvazione della legge 415/1998 la Commissione Affari Costituzionali della Camera ebbe ad affermare che il requisito dell’indipendenza nel caso di specie avrebbe dovuto essere inteso in senso funzionale e non strutturale, con la conseguenza che il requisito dell’indipendenza non si riflette necessariamente in considerazioni di carattere organizzativo; ne deriva, in altri termini, che l’indipendenza della SOA non è contraddetta dalla astratta previsione di controlli o collegamenti societari, che altro non sono che modalità di partecipazione nel capitale azionario della società, ma che invece essa deve essere assicurata dal controllo che determinate partecipazioni – semplici o mediate – non si traducano concretamente in compressione della imparzialità della funzione.

Trattasi di disposizioni inevitabilmente generali, non per volontà di non precisare concetti e regole, ma perché l’indipendenza è situazione non suscettibile di essere definita con esattezza secondo termini e contenuti predeterminati, che va accertata "caso per caso" (l’espressione è stata eliminata dal testo su richiesta delle Commissioni, ma è evidente che non può che essere così) a seconda delle fattispecie che possono in concreto verificarsi, evitando specificazioni di dettaglio che altro effetto non avrebbero che limitare l’interprete nell’applicazione delle regole. L’esistenza ed il permanere in capo alle SOA del requisito dell’indipendenza sono assicurati dal controllo che sulle stesse esercita l’Autorità e dall’effettività dei relativi poteri e sanzioni.

Non si è invece ritenuto di accogliere la richiesta formulata dalla Commissione VIII Camera circa l’attribuzione alla Autorità del potere di incidere in modo diretto sulla nomina dei revisori della SOA, in quanto la relativa previsione si sarebbe tradotta in un’ingerenza invasiva dell’organizzazione sociale, nemmeno giustificata da esigenze di vigilanza, altrimenti esercitabili con strumenti adeguatamente congrui.

A prescindere dall’indipendenza, il comma nove dell’articolo 7 fissa infine i requisiti generali (assenza di fallimento, di misure di prevenzione, di condanne penali, di colpa professionale, ecc.) che le SOA devono possedere per svolgere la propria attività, sulla base di uno schema generale che in materia di lavori pubblici vi è la tendenza ad applicare a tutti i soggetti.

Altro punto critico della disciplina della SOA è quello della ammissibilità o meno di una partecipazione delle imprese al relativo capitale. La primitiva versione dell’articolo 8 aveva ritenuto di risolvere la questione esigendo la neutralità di composizione e di organizzazione rispetto ad imprese e a stazioni appaltanti (fatto questo assolutamente innovativo nel sistema, che aveva visto sin qui la partecipazione delle une e delle altre, con effetti di rappresentatività ma non sempre di indipendenza). La scelta aveva dato luogo ad immediato ed acceso dibattito nel mondo degli operatori, dove si è invocata l’uniformità con i principi di pari rappresentanza tra le parti interessate alla qualificazione, indicati dalle bozze di normativa comunitaria in corso di elaborazione; in particolare la Commissione VIII Senato, con indicazione non ripresa dalla corrispondente Commissione Camera, ha rimesso al Governo di valutare l’opportunità di consentire alle associazioni di categoria una partecipazione limitata al capitale delle SOA.

Nella versione definitiva, il regolamento accoglie l’indicazione parlamentare e – pur ribadendo il divieto di partecipazione azionaria in capo alle imprese ed alle stazioni appaltanti in quanto tali – consente che le rispettive associazioni possiedano azioni di una SOA nel limite massimo del dieci per cento ciascuna. Naturalmente, in ossequio al principio comunitario di pari rappresentanza che ispira la riconosciuta facoltà, la partecipazione di una o più associazioni dell’una parte è consentita solo a condizione che vi sia contemporanea ed eguale partecipazione di una o più associazioni dell’altra parte.

L’articolo 9 disciplina i requisiti tecnico organizzativi che devono possedere le SOA, con un’impostazione tesa ad esaltare la presenza di idonee competenze tecniche all’interno della struttura dell’organismo di qualificazione, adeguate all’importanza della funzione.

L’articolo 10, opportunamente riformulato nell’ultima sua parte a seguito dei pareri raccolti, contiene le norme in materia di concessione e di revoca dell’autorizzazione da parte dell’Autorità, e costituisce ulteriore esplicazione dei penetranti poteri di sorveglianza attribuiti all’Organo pubblico in materia, anche alla luce di quanto stabilito dai successivi articoli 11, 12 e 14: è prevista una rigida cadenza procedimentale sia per il rilascio dell’autorizzazione che per la revoca (per la quale, data la sua natura di contrarius actus , è pure previsto il parere della Commissione Consultiva), ed è pure previsto che l’effettività dell’esercizio del potere di sorveglianza si esplichi anche su impulso di terzi interessati. L’ultimo comma assicura continuità ai rapporti contrattuali intrattenuti con la SOA che, anche per effetto di intervenuta revoca, cessi dalla propria attività, disponendosi il trasferimento di detti rapporti ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.

L’articolo 12 nella sua primitiva versione conteneva l’affermazione secondo cui la SOA nello svolgimento della propria attività esercita una pubblica funzione, previsione normativa ritenuta indispensabile per ulteriormente rafforzare i contenuti dell’attività di qualificazione e le relative responsabilità, nonché per l’elencazione dei doveri cui in linea di principio deve attenersi la SOA nello svolgimento dei suoi compiti, indicazione rilevante anche ai fini della sorveglianza di cui all’articolo 10. Detta previsione è stata eliminata a seguito delle osservazioni critiche formulate dal Consiglio di Stato, osservazioni che (seppure generano qualche perplessità essendo da molto tempo noto il fenomeno delle funzioni "oggettivamente pubbliche" ancorché "soggettivamente private") inducono ad una formulazione più cauta in materia tanto delicata, e alla rinuncia ad un presidio certamente utile e funzionale, ma non indispensabile.

Inoltre, in adempimento a quanto previsto dalla legge quadro, mediante il richiamo ad apposita tabella allegata al regolamento vengono fissate le tariffe cui commisurare il corrispettivo dovuto dalle imprese per l’ottenimento della qualificazione. Il Consiglio di Stato ha criticato l’impostazione delle tariffe stesse in termini di minimi inderogabili, alla luce dei recenti orientamenti comunitari in materia; deve tuttavia rilevarsi, a prescindere dall’inquadrabilità o meno dell’attività di qualificazione tra i servizi comunitari propriamente detti, che la stessa direttiva 92/50/CEE all’articolo 36 fa espressamente salve le eventuali disposizioni nazionali riguardanti la remunerazione di particolari servizi. Inoltre, l’incompatibilità dei minimi tariffari inderogabili risponde nella logica comunitaria alla tutela della concorrenza nei riguardi del committente pubblico, mentre qui lo spirito della normativa è che la concorrenza tra le SOA non debba avvenire sul piano del corrispettivo della prestazione, come corsa allo "sconto", ma sul piano della sua qualità.

In accoglimento dei pareri della Conferenza Unificata e di entrambe le Commissioni Parlamentari, i criteri di determinazione delle tariffe sono stati modificati in modo da pervenire a risultati meno onerosi.

    1. TITOLO III - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE.

Il Titolo terzo rappresenta il corpo centrale della normativa sulla qualificazione, dettando le regole cui devono attenersi gli esecutori di lavori pubblici per ottenere e mantenere la qualificazione. Come s’è detto in precedenza, gran parte delle disposizioni qui contenute riprendono l’impostazione e i contenuti di massima dello schema di D.P.R. di semplificazione dell’Albo Nazionale Costruttori, per non vanificare un lavoro comunque proficuo compiuto al termine di un intenso confronto con le categorie interessate e sul quale si era ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato ed un consenso (ancorché molto critico) delle Commissioni Parlamentari.

L’articolo 15 prevede che la prestazione volta alla qualificazione dell’impresa sia svolta dalla SOA sulla base di titolo contrattuale, che tale prestazione sia espletata attraverso accertamenti e controlli penetranti (si è voluto che la "privatizzazione" della qualificazione imponesse il superamento dei meccanismi di autodichiarazione, tipici del rapporto con la Pubblica Amministrazione o con i concessionari di pubblico servizio, in funzione di un controllo immediato ed effettivo), che l’Autorità venga informata dell’eventuale diniego di qualificazione onde evitare che la medesima impresa possa ottenere da altri la qualificazione negata da una determinata SOA con compromissione della serietà del sistema, che la durata della qualificazione sia pari a tre anni.

L’articolo 16 consente l’intervento dell’Autorità nel caso di qualificazione contestata dall’impresa, con la conseguenza dell’accesso alla tutela giurisdizionale avverso il relativo provvedimento.

Il Consiglio di Stato ha criticato la norma che sotto il profilo letterale e sostanziale avrebbe introdotto una sorta di reclamo amministrativo in una materia ispirata a regole contrattuali. Per evitare possibili equivoci, la disposizione è stata riformulata eliminando ogni accenno all’istituto amministrativo del reclamo, ma è evidente che ciò che non si può e non si vuole eliminare è il potere di controllo dell’Autorità, che si estrinseca in atti di natura autoritativa, senza per ciò nulla togliere agli aspetti negoziali del rapporto (anche in termini di inadempimento) che riguarda l’impresa da qualificare e il soggetto qualificatore, e che vive parallelamente al ruolo dell’Autorità stessa.

L’articolo 17 fissa i requisiti di ordine generale che le imprese devono possedere per ottenere la qualificazione. Fatta eccezione per la cittadinanza e per l’iscrizione nel registro delle imprese, la norma si modella sulla analoga disposizione che nel regolamento generale ex art. 3 della legge quadro disciplina l’ammissione alle gare d’appalto (art. 75 dello schema deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri); anche qui sono previste quali situazioni ostative la crisi che assoggetta l’impresa a procedura concorsuale, la sottoposizione a misure di prevenzione, la grave infrazione agli obblighi di contribuzione o alle norme poste a tutela della sicurezza e della prevenzione sui luoghi di lavoro, l’errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici, la violazione degli obblighi fiscali, la condanna penale per effetto di sentenza definitiva. Anche in questo caso il regolamento ha ritenuto di prevedere l’espressa equiparazione alla sentenza di condanna della sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., con scelta che il Consiglio di Stato ha ribadito conforme a legittimità.

In questa come in quella occasione tuttavia lo stesso Consiglio di Stato ha osservato che potrebbe non trovare giustificazione l’inclusione dell’amministrazione controllata tra le situazioni ostative (là dell’ammissione alle gare, qui della qualificazione), atteso che tale procedura - pur evidenziando l’esistenza di una crisi dell’impresa - non preclude in assoluto l’esercizio dell’attività, anzi la consente sotto il controllo del giudice, e che l’eventuale esclusione delle imprese sottoposte ad amministrazione controllata frustrerebbe la finalità di recupero della procedura. In proposito osserva questo Ministero che già la giurisprudenza (TAR Lombardia 23 gennaio 1996 n. 87) ha ritenuto l’amministrazione controllata situazione equivalente a procedura concorsuale secondo la legislazione nazionale, ai fini e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in tema di esclusione dalle gare (art. 18 decreto legislativo 406/1991, art. 24 direttiva 93/37), e che pertanto sul punto la disciplina della qualificazione non potrebbe essere difforme non avendo senso qualificare un’impresa che poi non potrebbe partecipare alle gare; inoltre, pare altrettanto vero che la procedura di amministrazione controllata, se mira al pieno reinserimento dell’impresa nel mondo produttivo, non è indice di quella solidità e di quella affidabilità economica che paiono irrinunciabile requisito per contrattare con la pubblica amministrazione.

Si è ritenuto pertanto anche qui (pure per evidenti ragioni di uniformità di disciplina) di non rinunciare ad una forma di tutela che già la giurisprudenza ha riconosciuto legittimamente invocabile.

L’articolo 18 fissa i requisiti di ordine speciale necessari ad ottenere la qualificazione. Sono tali l’adeguata capacità economica e finanziaria (dimostrata dalle referenze bancarie e dal fatturato realizzato nell’esecuzione di lavori pubblici in proporzione della classifica di qualificazione richiesta), l’adeguata idoneità tecnica e organizzativa (dimostrata nella presenza di adeguata direzione tecnica secondo quanto previsto dal regolamento stesso - art. 26 - e dalla esecuzione di lavori uguali, variamente valutati per importo, a quelli per cui si chiede la qualificazione), l’adeguata attrezzatura tecnica (dimostrata dalla dotazione stabile di attrezzature di consistenza ed entità determinate secondo le previsioni del regolamento), l’adeguato organico (dimostrato dal costo sostenuto per il personale dipendente). La norma è fondamentale nell’ambito del sistema di qualificazione, in quanto contiene le regole sostanziali cui l’impresa deve sottostare per comprovare la propria idoneità complessiva; essa si pone come un rilevante passo in avanti nella strada dell’effettività della qualificazione dell’appaltatore, da un lato esigendo requisiti nuovi rispetto al passato - l’attrezzatura tecnica e l’organico - dall’altra dettando regole stringenti per la loro dimostrazione, imponendo alle imprese di colmare quel vuoto strutturale ed organizzativo che ha impedito sin qui un adeguato sviluppo del sistema.

L’articolo 19 prevede, quale novità concepita in esito al confronto con il mondo degli operatori, un meccanismo premiante in favore delle imprese che compiono un deciso sforzo nel senso di incrementare quegli indici di qualità aziendale in termini di solidità economico – finanziaria, che più dimostrano la salute dell’impresa al di là del mero fatturato e che di conseguenza più ne garantiscono la serietà; il meccanismo in questione attribuisce un incremento convenzionale dei valori di determinati requisiti (fatturato, lavori analoghi, lavori "di punta") se viene dimostrato dall’impresa il possesso di indici di capitale netto in misura ampiamente superiore ai minimi richiesti.

Gli articoli 21, 22, 23, 24, 25 dettano i criteri specifici per la valutazione dei lavori eseguiti, anche all’estero o anche in rapporto di subappalto. In particolare, l’articolo 22 prevede che il periodo da prendere in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti coincida con gli ultimi cinque anni, con previsione del tutto conforme anche agli attuali principi comunitari in materia di qualificazione; solo per i lavori rientranti in determinate categorie nelle quali è nozione di comune esperienza non esservi stati di recente appalti di rilievo tale da essere presi in considerazione (OG5: Dighe; OG9: Impianti di produzione di energia elettrica; OG10: Impianti di trasformazione e distribuzione energia elettrica), in via del tutto transitoria e limitatamente al primo biennio di applicazione del regolamento, è consentito fare riferimento all’ultimo decennio. Ai sensi del medesimo articolo 22 possono essere addotti a dimostrazione dei requisiti di qualificazione solo i lavori eseguiti regolarmente e con buon esito secondo le attestazioni rilasciate dalle stazioni appaltanti.

L’articolo 27 prevede l’attivazione di un casellario informatico presso l’Osservatorio dei lavori pubblici al fine di raccogliere tutti i dati rilevanti in merito alle imprese qualificate e alle loro vicende, e di costituire una banca dati esauriente ed accessibile a tutti per l’acquisizione in tempo reale di tutte le informazioni necessarie ad accertare eventuali cause di esclusione dalle gare. Significativamente, una forma analoga di banca dati era già stata prevista nella legge 57/1962 ma non era mai stata attivata.

Con particolare riferimento alla problematica dell’Osservatorio, la Conferenza Unificata aveva richiesto l’esplicitazione a livello normativo della articolazione dell’Osservatorio in sezione centrale ed in sezioni locali; a prescindere dalla scarsa utilità della precisazione richiesta – essendo ovvio che il richiamo all’organo è da intendersi riferito alla sua articolazione organizzativa come prevista per legge – la condizione non è stata accolta nella considerazione che l’esigenza appare superata dal recente intervento del protocollo che ai sensi dell’articolo 4, comma 14, della legge quadro definisce tra l’Autorità di Vigilanza e la stessa Conferenza permanente fra Stato e regioni le modalità di articolazione regionale dell’Osservatorio.

L’articolo 28 detta disposizioni per assicurare la presenza di un minimo di requisiti di ordine tecnico organizzativo nelle imprese che eseguono lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU. Come è noto, il nuovo sistema di qualificazione è obbligatorio solo per gli appalti di valore superiore a tale soglia, e questa limitazione già di per sé è idonea ad ottenere un sensibile sfoltimento del numero delle imprese oggi qualificate, con evidenti conseguenze di semplificazione e di snellezza operativa; tuttavia il legislatore, evidentemente preoccupato del fatto che in un’area estremamente significativa (i lavori di importo inferiore al miliardo rappresentano infatti una percentuale rilevante di tutti i lavori appaltati) l’affidamento delle commesse pubbliche sarebbe stato del tutto sottratto ad ogni regola di qualificazione, ha con la legge 415/1998 introdotto un correttivo volto a fissare un regime qualificatorio di tono minore. Il regolamento ha tradotto il precetto legislativo limitandosi a prevedere che la stazione appaltante accerti il possesso in capo all’impresa di alcuni requisiti di idoneità tecnica e strutturale - in termini di lavori eseguiti, di personale e di attrezzatura tecnica - con esclusione quindi di ogni requisito finanziario.

    1. TITOLO IV - NORME TRANSITORIE

L’entrata in vigore a regime del nuovo sistema di qualificazione non trova certamente pronte le imprese, ancora legate alle vigenti regole di qualificazione, non trova ancora disponibile un mercato di soggetti qualificatori strutturato ed attrezzato in modo da sorreggere l’impatto della necessaria qualificazione di tutti gli operatori del settore, non trova pronte le stazioni appaltanti.

Il costo di un brusco ed effettivo passaggio a regole oggettivamente e soggettivamente nuove deve essere fronteggiato in termini di sostenibilità, per non compromettere la riuscita dell’innovazione introdotta dalla legge; ecco perché - richiesto ed auspicato da tutti - un congruo periodo transitorio è assolutamente indispensabile per favorire la piena operatività del nuovo sistema.

La scelta compiuta dal regolamento è di prevedere un periodo biennale (tale potendosi presumere il tempo necessario per il funzionamento a regime della nuova qualificazione) nel quale la partecipazione alle gare possa essere consentita tanto alle imprese che conseguono la qualificazione dalle SOA secondo le nuove regole, quanto alle imprese che in attesa di essere qualificate devono poter essere ammesse ai lavori; in queste ultime il possesso dei requisiti non può che essere accertato dalle stazioni appaltanti, secondo parametri comparati da indicare nel bando di gara.

Tale scelta è attuata dagli articoli 31 e 32 che prevedono due fasce di importo (sopra e sotto i cinque miliardi) all’interno delle quali i requisiti da richiedere alle imprese sono variamente articolati, ma sono da accertare secondo le nuove regole. Inoltre, per consentire una indispensabile gradualità nell’approccio alle nuove regole, più stringenti e più qualificanti rispetto alle attuali, è previsto che nel primo anno di funzionamento del nuovo sistema le imprese possano beneficiare di un coefficiente riduttivo per quanto concerne il fatturato e i lavori realizzati, e che tale coefficiente decresca nel secondo anno per avvicinare i requisiti stessi ai valori richiesti a regime.

L’articolo 33 contiene disposizioni finali di varia natura.

Il primo comma si occupa dell’Ispettorato Generale per l’ANC e per i Contratti del Ministero dei lavori pubblici in ossequio alla norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 109/1994 che mantiene l’ufficio anche dopo la soppressione del vecchio sistema di qualificazione, demandando al regolamento la ricognizione delle funzioni ad esso conservate.

Il secondo comma detta disposizioni atte a chiarire che la scadenza del termine di legge travolge tutte le attività che appartenevano alla qualificazione secondo la vecchia disciplina, e cioè tanto quelle deliberative dei Comitati per l’Albo, quanto quelle di conclusione del procedimento mediante attuazione delle delibere stesse, attività queste ultime che - in quanto dirette alla effettiva iscrizione all’Albo – secondo la costante interpretazione giurisprudenziale erano costitutive, e non meramente dichiarative, della qualificazione.

Infine, l’articolo 34, introdotto solo recentemente in considerazione dei tempi impiegati dal provvedimento per concludere l’iter di emanazione e dell’urgenza dell’avvento della nuova disciplina della qualificazione in relazione alle scadenze di legge, prevede l’immediata entrata in vigore del regolamento senza alcuna "vacatio" anche in relazione alla recente emanazione del decreto legge 502/1999

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

(Ambito di applicazione)

 

    1. Il presente Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle Regioni anche a statuto speciale e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 Euro.

    1. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
    2. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV.

Art. 2

(Definizione)

    1. Ai fini del presente Regolamento si intende per :

    1. "Legge": la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
    2. "Stazioni appaltanti": i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge, nonché le Regioni anche a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
    3. "Regolamento generale": il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, della Legge;
    4. "Regolamento": il presente regolamento;
    5. "Procedimento di qualificazione": la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del Regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;
    6. "Autorità": l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai sensi dell’articolo 4 della Legge;
    7. "Organismo di autorizzazione": l’Autorità;
    8. "Organismi di accreditamento": i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l);
    9. "Organismi di attestazione": gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all’articolo 8, comma 3, lettera c) ed eventualmente lettere a) e b) della Legge;

    1. "Organismi di certificazione": gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità;
    2. "Autorizzazione": l’atto conclusivo del procedimento mediante il quale l’Autorità autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le attività di cui alla lettera i);
    3. "Accreditamento": l’atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l);
    4. "Commissione": la Commissione consultiva prevista dall’articolo 8, comma 3, della Legge del cui parere si avvale l’Autorità ai fini dell’autorizzazione e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di cui alle lettere i) e l), nonché della definizione delle procedure e dei criteri cui devono attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al rilascio dell’attestazione di qualificazione;
    5. "Attestazione": il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b), della Legge;
    6. "Certificazione": il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;
    7. "Dichiarazione": il documento che dimostra la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui all’articolo 8, comma 3, lettera b) della legge;
    8. "Osservatorio": l’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo 4, commi 10, lettera c), e all’articolo 14, comma 11, della Legge;
    9. "Imprese": i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della Legge;
    10. "Impresa assegnataria": l’impresa cui i consorzi previsti all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della Legge assegnano, in parte o totalmente, l’esecuzione dei lavori;
    11. "Casse Edili": gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva di cui all’articolo 37 della Legge.

Art. 3

(Categorie e classifiche)

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.

3. Le categorie sono specificate nell’allegato A.

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

 

I -fino a £. 500.000.000 Euro 258.228

II -fino a £. 1.000.000.000 Euro 516.457

III -fino a £. 2.000.000.000 Euro 1.032.913

IV -fino a £. 5.000.000.000 Euro 2.582.284

V -fino a £. 10.000.000.000 Euro 5.164.569

VI -fino a £. 20.000.000.000 Euro 10.329.138

VII -fino a £. 30.000.000.000 Euro 15.493.707

VIII -oltre £. 30.000.000.000 Euro 15.493.707

    1. L’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (Euro 20.658.276).
    2. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.276), l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo l’articolo 10, comma 1-quater, della Legge.
    3. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea la qualificazione di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per l’affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell’articolo 8, comma 11-bis, della Legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione Europea.
    4. Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della Legge.

Art. 4

(Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e

correlati del sistema di qualità aziendale)

    1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b), della Legge, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista dall’allegato B.
    2. La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
    3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

TITOLO II

Autorizzazione degli organismi di attestazione

 

Art. 5

(Commissione consultiva)

    1. La Commissione è composta dai seguenti componenti:

    1. un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro competente;
    2. un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal Ministro competente;
    3. un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato designato dal Ministro competente;
    4. un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal Ministro competente;
    5. un rappresentante del Ministero dell’ambiente designato dal Ministro competente;
    6. un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione designato dal Ministro competente;
    7. un rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro competente;
    8. due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
    9. due rappresentanti dei Comuni designati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;

    1. un rappresentante delle Province designato dall’Unione delle province d’Italia;
    2. tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
    3. nove rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;

    1. Le attività di segreteria della Commissione sono svolte da personale dell’Autorità.
    2. La mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e n) del comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo al funzionamento della Commissione.
    3. La Commissione è convocata dal Presidente dell’Autorità, con preavviso di almeno quindici giorni e con l’indicazione delle questioni da trattare.
    4. I pareri della Commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
    5. Per la partecipazione alle attività della Commissione è stabilito un compenso nella misura determinata dall’Autorità nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 6

(Nomina dei componenti della Commissione)

1. I membri della Commissione sono nominati dall’Autorità e durano in carica per un triennio.

    1. In caso di dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione dall’incarico per qualsiasi altro motivo, l’Autorità provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 7

(Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli)

    1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.
    2. Il capitale sociale deve essere almeno pari ad un miliardo di lire interamente versato.
    3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del Regolamento e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico - finanziaria.
    4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
    5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro 15 giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.
    6. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA e sulla persistenza del requisito dell’indipendenza l’Autorità può richiedere, indicando il termine per la risposta non inferiore a trenta giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
    7. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:

    1. che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
    2. che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
    3. che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione;
    4. qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
    5. qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
    6. che nell'esercizio della propria attività si sono rese responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
    7. che hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste.

    1. Le SOA comunicano all’Autorità l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui al comma 7.
    2. La mancata risposta a richieste dell’Autorità nel termine di trenta giorni, o la mancata comunicazione di cui al comma 8 nel medesimo termine, o la comunicazione di informazioni non veritiere implicano l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 7, della Legge e possono nei casi più gravi comportare la revoca dell'autorizzazione.

Art. 8

(Partecipazioni azionarie)

1. Non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA i soggetti indicati dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della Legge, nonché le regioni e le province autonome.

2. Le associazioni nazionali delle imprese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n) e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%. Al fine di garantire il principio dell’uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle associazioni di imprese è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne preventiva comunicazione all'Autorità.

4. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.

5. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 7, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione.

6. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'Autorità e alla SOA.

Art. 9

(Requisiti tecnici delle SOA)

    1. L'organico minimo delle SOA è costituito:

    1. da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
    2. da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
    3. da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato.

    1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 7, comma 7.

3 Il venire meno dei requisiti determina la decadenza dalla carica; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto.

4. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all’Osservatorio conforme al tipo definito dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 10

(Concessione e revoca della autorizzazione)

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente Regolamento è subordinato alla autorizzazione dell'Autorità.

2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:

    1. l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
    2. l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
    3. l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
    4. la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 7, comma 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici;
    5. certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici della SOA;
    6. un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno utilizzate per l’esercizio dell’attività di attestazione;
    7. una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l’obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all’attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.

3. L'Autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all’Autorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.

4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.

5. L'autorizzazione è revocata dall'Autorità quando sia accertato il venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché quando sia accertato il mancato inizio dell'attività sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa attività risulti interrotta per più di sei mesi. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di violazione dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attività in modo efficiente e conforme alle disposizioni della Legge, del presente Regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al comma 2, lettera f).

6. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione, è iniziato d’ufficio, quando l’Autorità viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5. A tal fine l’Autorità contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene assunta la decisione in ordine alla revoca.

8. In via istruttoria l’Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni. In tal caso, il termine per le pronuncia da parte dell’Autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria ed alle presentazione delle controdeduzioni.

9. In caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nell’eventualità di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento è disposto dall’Autorità.

10. In caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d’ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.

Art. 11

(Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate)

    1. L'Autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.
    2. L'Autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.

Art. 12

(Svolgimento dell'attività di qualificazione e relative tariffe)

1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge;

b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;

c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;

d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla Legge e dal Regolamento;

e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;

f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato.

2. Per l’espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.

3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all’importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati secondo la formula di cui all'allegato E.

4. L’importo determinato ai sensi del comma 3 è considerato corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è nullo.

5. Le SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.

 

Art. 13

(Autorizzazione di organismi di certificazione)

    1. Gli organismi già accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità, che intendono svolgere anche attività di attestazione, sono soggetti alla autorizzazione da parte dell'Autorità.
    2. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per ciò che attiene alla denominazione sociale e all’unicità dell’oggetto sociale.

 

Art. 14

(Vigilanza dell’Autorità)

    1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera i), della Legge, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

    1. operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall’Autorità stessa;
    2. abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
    3. rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell’articolo 4, e nel titolo III.
    4. applichino le tariffe di cui all’allegato E.

    1. I poteri di vigilanza e di controllo dell’Autorità ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di altra impresa, che in ogni momento può chiedere la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione, sempre che vanti un interesse concreto ed attuale. Sull’istanza di verifica l’Autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l’impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni.
    2. L’Autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorità.

 

TITOLO III

Requisiti per la qualificazione

 

Art. 15

(Domanda di qualificazione)

1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla certificazione di sistema di qualità o alla dimostrazione della presenza di elementi significativi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della Legge secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B, i requisiti stabiliti dal presente titolo.

2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate.

3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell’attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto.

4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell’attestazione la SOA informa l’Autorità nei successivi trenta giorni.

5. La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a tre anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata.

6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell'attestazione già acquisita.

7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell’attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.

8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette, secondo criteri fissati dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta.

9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.

Art. 16

(Controllo dell’Autorità sulle attestazioni)

1. Le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione sono soggette al controllo dell’Autorità qualora l’impresa interessata ne faccia richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza della determinazione stessa.

2. L’Autorità, sentita l’impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato. L’inottemperanza da parte della SOA alle indicazioni dell’Autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del presente Regolamento.

Art. 17

(Requisiti d'ordine generale)

    1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

    1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
    2. assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
    3. inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;
    4. inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
    5. inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
    6. iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;
    7. insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;
    8. inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
    9. inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;

    1. inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
    2. inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

2. L’Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.

3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

 

Art.18

(Requisiti di ordine speciale)

    1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

    1. adeguata capacità economica e finanziaria;
    2. adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
    3. adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
    4. adeguato organico medio annuo.

    1. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all’articolo 22, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo.

    1. La cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.
    2. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della Legge, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
    3. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:

    1. con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’articolo 26;
    2. dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l’importo è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 22;
    3. dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall’articolo 22.

6. L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 22, comma 7.

7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1) della Legge, oppure affidati in concessione, il requisito dell’idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell’ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d’affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

9. L’ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.

    1. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l’adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorre, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche l’ammortamento ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall’impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del Regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di cinque miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui al comma 8 ed il rapporto di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d’affari di cui al comma 2, lettera b), è inferiore alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d’affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d’affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).

Art. 19

(Incremento convenzionale premiante)

1. Qualora l’impresa, oltre al possesso di uno dei requisiti del sistema di qualità di cui all’articolo 4, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:

a) capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b);

b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio;

c) reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;

d) requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10;

i valori degli importi di cui all’articolo 18, commi 2, lettera b), e 5, lettere b) e c), posseduti dall’impresa sono figurativamente incrementati in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall’allegato F; gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 18.

Art. 20

(Consorzi stabili)

    1. Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente all’importo pari o immediatamente inferiore alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione.

 

Art. 21

(Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti)

    1. Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
    2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all’articolo 2, comma1, lettera b) del presente Regolamento.

Art. 22

(Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati)

    1. La cifra d’affari in lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente all’articolo 18, comma 2, lettera b), e all’articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
    2. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti all’articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
    3. I lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
    4. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
    5. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui al precedente comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
    6. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell’appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.
    7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all’allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento.
    8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.

 

Art. 23

(Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero)

    1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:

    1. per i Paesi aderenti all’Unione Europea, la certificazione rilasciata dal committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
    2. per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
    3. una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.

Art. 24

(Lavori eseguiti dall’impresa aggiudicataria e dall’impresa subappaltatrice)

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto valgono i seguenti criteri:

a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;

    1. l'impresa aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all’allegato A per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l’importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.

2. I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice.

Art. 25

(Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi)

1. L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, l’importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto di appalto o altro documento di analoga natura ed è valutato per intero nella corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui all'allegato A.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100%.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell’intervento (C.T.N.) così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%.

5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:

    1. concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;
    2. copia del contratto stipulato;
    3. copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
    4. copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

6. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall’articolo 24, comma 1, lettera b).

 

Art. 26

(Direzione tecnica)

1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico - organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti,

2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall’autorità preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dei lavori pubblici possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.

4. La qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 18, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l’ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l’impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

5. Se l’impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, si dispone:

    1. la revoca della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
    2. la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l’impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.

6. Se la variazione della direzione tecnica è influente per l’iscrizione conseguita, ovvero se la medesima è costituita da una sola persona, l’impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l’ha qualificata e all’Osservatorio dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

7. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa.

Art. 27

(Casellario informatico)

1. Presso l’Osservatorio per i lavori pubblici è istituito il casellario informatico delle imprese qualificate. Il casellario è formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del presente Regolamento, e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dal Regolamento generale.

2. Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:

    1. ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
    2. rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
    3. categorie ed importi della qualificazione conseguita;
    4. data di cessazione dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione;
    5. ragione sociale della SOA che ha rilasciato l’attestazione;
    6. cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell’ultima attestazione conseguita;
    7. costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
    8. costo degli ammortamenti tecnici ordinari, degli ammortamenti figurativi e dei canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita;
    9. natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l’ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;

    1. elenco dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
    2. importo dei versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
    3. eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;
    4. eventuali procedure concorsuali pendenti;
    5. eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti;
    6. eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
    7. eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della Legge adottati dalle stazioni appaltanti;
    8. eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all’articolo 10, comma 1 quater, della Legge;
    9. tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.

    1. Le imprese sono tenute a comunicare all’Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 17.
    2. Le stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori una relazione dettagliata sul comportamento dell’impresa esecutrice, redatta secondo la scheda tipo definita dall’Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
    3. I dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura dell’Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici.
    4. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni appaltanti.

Art. 28

(Requisiti per lavori pubblici di importo inferiore a 150. 000 Euro)

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:

a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

2. Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

3. I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

 

TITOLO IV

Norme transitorie

Art.29

(Disciplina transitoria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le imprese non ancora in possesso della qualificazione secondo il sistema previsto dai titoli I, II e III possono realizzare lavori pubblici e partecipare alle relative procedure di affidamento secondo i modi e i tempi previsti dagli articoli 30, 31 e 32.

2. I requisiti richiesti ai sensi degli articoli 31 e 32 sono riferiti al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e sono determinati e documentati secondo quanto previsto al titolo III; il relativo possesso è dichiarato dalle imprese in sede di domanda di partecipazione o di offerta ed è accertato dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. Fino all’entrata in vigore del regolamento generale, le cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono determinate con riferimento a quanto previsto dall’articolo 17, commi 1 e 3.

 

 

Art.30

(Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili)

1. La stazione appaltante indica nel bando di gara:

a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;

b) la relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo l’allegato A e l’articolo 3, comma 4; si intende prevalente la categoria di importo più elevato fra quelle costituenti l’intervento;

c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.

2. Le parti costituenti l’opera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera d) sono quelle di valore singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.

Art.31

(Appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)

1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) cifra d'affari in lavori, non inferiore a 1,75 volte l’importo dell’appalto da affidare;

b) esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo pari o inferiori a 3.500.000 di Euro, la percentuale è fissata al 40%;

c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d’affari effettivamente realizzata;

d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra d’affari effettivamente realizzata; per le procedure i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2000 il valore richiesto è pari alla metà.

2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d), non rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 18, comma 15; la cifra d’affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).

3. A partire dal 1° gennaio 2001 i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono incrementati del 30%.

Art. 32

(Appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)

    1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

    1. cifra d'affari in lavori non inferiore a due volte e mezzo l’importo dell’appalto da affidare;
    2. esecuzione di lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 60% di quello dell’appalto da affidare;
    3. esecuzione di un singolo lavoro, nella categoria prevalente oggetto dell’appalto, di importo, non inferiore al 30% di quello dell’appalto da affidare, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 40% di quello dell’appalto da affidare ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 50% di quello dell’appalto da affidare;
    4. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore a quanto previsto valori fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d’affari effettivamente realizzata;
    5. dotazione stabile di attrezzatura tecnica nella metà dei valori fissati dall’articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra di affari effettivamente realizzata.

    1. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), non rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18, comma 15; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).
    2. Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea o un consorzio o un GEIE di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge, ogni singolo lavoro cui si riferisce il requisito fissato dal comma 1, lettera c), deve essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.

 

Articolo 33

(Disposizioni finali)

1. L’Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per i contratti con il compito di provvedere, con l’attuale struttura organizzativa, all’esperimento delle gare e alla stipulazione dei contratti per l’appalto dei lavori, dei servizi e delle forniture di competenza del Ministero dei lavori pubblici, nonché alla stipulazione degli atti di transazione nell’interesse del Ministero stesso. All’Ispettorato è demandato inoltre ogni adempimento relativo alle materie che residuano a seguito dell’abrogazione dell’Albo nazionale dei costruttori, con particolare riferimento alla normativa antimafia. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con decreto del Ministro dei lavori pubblici è determinato il contingente di personale da assegnare all’Ispettorato nell’ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero dei lavori pubblici.

2. Ai sensi dell’articolo 8, commi 10 e 11, della Legge, sono inefficaci le delibere assunte dagli organi deliberanti dell’Albo nazionale dei costruttori per le quali non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l’effettiva iscrizione all’Albo stesso.

 

 

Art. 34

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

 

ALLEGATO A

 

PREMESSE

  • Ai fini delle seguenti declaratorie per "opera" o per "intervento" si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

  • La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo "OG", è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

  • La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l’acronimo "OS", è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

  • La qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di quelle previste dai DD.MM. 770/1982 e 304/1998 è conseguita qualora le lavorazioni realizzate con riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle declaratorie del presente allegato.

  • Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell’allegata tabella "corrispondenze nuove e vecchie categorie" è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell’intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni.

 

CATEGORIE OPERE GENERALI

 

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità .

 

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

 

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

 

OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali , di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

 

OG 5: DIGHE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all’efficienza e all’efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

 

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

 

OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati,, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate.

 

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

 

OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

 

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA

 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.

 

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

 

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale

Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

 

OG 13: OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.

Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

 

 

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

 

OS 1: LAVORI IN TERRA

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

 

OS 2: SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO

Riguarda l’esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.

 

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

 

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

 

OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione

 

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili.

 

OS 8: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.

 

OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime.

 

OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

 

OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari

 

OS 12: BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d’urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.

 

OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

 

OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

 

OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica..

 

OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

 

OS 18: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

 

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

 

OS 20: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.

 

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisimiche le strutture esistenti e funzionanti nonché l’esecuzione di indagini geognostiche.

Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, l’esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché l’esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

 

OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

 

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti.

 

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

 

OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

 

OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

 

OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.

 

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

 

OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

 

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

 

OS 32: STRUTTURE IN LEGNO

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

 

OS 33: COPERTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.

 

OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.

TABELLA CORRISPONDENZE NUOVE E VECCHIE CATEGORIE

 

 

 

 

 

CATEGORIE NUOVE

QUALI-FICA-ZIONE OBBLI-

GATO-RIA

CATEGORIE D.M. 15/5/98 n. 304

CATEGORIE D.M.25/2/82 N.770

 

OG 1

Edifici civili e industriali

SI

G 1

2

 

OG 2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ….

SI

G 2

3A -3 B

 

OG 3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ………..

SI

G 3

4 – 6 - 8

 

OG 4

Opere d’arte nel sottosuolo

SI

G 4

15

G

OG 5

Dighe

SI

G 5

14

E

OG 6

Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

SI

G 6

10A -10C - 19E

N

OG 7

Opere marittime e lavori di dragaggio

SI

G 7

13A -13B

E

OG 8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

SI

G 8

10B

R

A

OG 9

Impianti per la produzione di energia elettrica

SI

G 9

16A - 16B - 16C 16D

L

I

OG 10

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la

distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua

SI

G 10

9D - 16F - 16G

16H – 16L

 

OG 11

Impianti tecnologici

SI

G 11

5A - 5C

 

OG 12

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

SI

S 22

 
 

OG 13

Opere di ingegneria naturalistica

SI

S 1

11

 

OS 1

Lavori in terra

 

S 1

1

 

OS 2

Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico

SI

S 2

 
 

OS 3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

SI

S 3

5A1 - 5B

 

OS 4

Impianti elettromeccanici trasportatori

SI

S 4

5D - 5D1 - 20

 

OS 5

Impianti pneumatici e antintrusione

SI

S 5

5E

 

OS 6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

 

S 6

5F1 - 5F3

 

OS 7

Finiture di opere generali di natura edile

 

S 7

5F2 - 5G

 

OS 8

Finiture di opere generali di natura tecnica

 

S 8

5H

 

OS 9

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

SI

S 9

9A - 9B - 9C -9E

 

OS 10

Segnaletica stradale non luminosa

SI

S 10

7

 

OS 11

Apparecchiature strutturali speciali

SI

S 11

 

S

OS 12

Barriere e protezioni stradali

 

S 12

 

P

OS 13

Strutture prefabbricate in cemento armato

SI

S 13

 

E

OS 14

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

SI

S 14

12B

C

OS 15

Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

SI

S 15

13C

I

OS 16

Impianti per centrali produzione energia elettrica

SI

S 16

16E - 16I

A

OS 17

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

SI

S 17

16M

L

OS 18

Componenti strutturali in acciaio o metallo

SI

S 18

17

I

OS 19

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ….

SI

S 19

18

Z

OS 20

Rilevamenti topografici

SI

S 20

19A - 19B

Z

OS 21

Opere strutturali speciali

SI

S 21

19C - 19D - 19F

A

OS 22

Demolizione di opere

 

S 1

 

T

OS 23

Impianti di potabilizzazione e depurazione

SI

S 23

12A

E

OS 24

Verde e arredo urbano

SI

S 1

11

 

OS 25

Scavi archeologici

SI

G 2

3B

 

OS 26

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

 

G 3

8

 

OS 27

Impianti per la trazione elettrica

SI

G 10

9D

 

OS 28

Impianti termici e di condizionamento

SI

G 11

5A

 

OS 29

Armamento ferroviario

SI

S 9

9A- 9B -9C - 9E

 

OS 30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

SI

G 11

5C

 

OS 31

Impianti per la mobilità sospesa

SI

S 18

17

 

OS 32

Strutture in legno

 

G 1

2

 

OS 33

Coperture speciali

SI

G 1

2

 

OS 34

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

 

S 8

5H

ALLEGATO B

 

TABELLA REQUISITO QUALITA’

 

 

 

 

 

Requisito

 

Classifica I e II

( da 0 a 1 mld.)

Classifica III,IV e V

(da 1 a 10 mld.)

Classifica VI e VII

( da 10 a 30 mld.)

Classifica VIII

(illimitato)

Elementi del sistema di qualità

Anno 2000 - no

Anno 2001 - no

Anno 2002 - no

Anno 2003 - no

Anno 2004 - no

anno 2000 - no

anno 2001 - no

anno 2002 - no

anno 2003 - sì

anno 2004 - sì

anno 2000 - no

anno 2001 - no

anno 2002 - sì

anno 2003 - sì

anno 2004 - //

Anno 2000 – no

Anno 2001 – no

Anno 2002 – sì

Anno 2003 - //

Anno 2004 - //

 

Sistema di qualità

Anno 2000 - no

Anno 2001 - no

Anno 2002 - no

Anno 2003 - no

Anno 2004 - no

Regime - no

anno 2000 - no

anno 2001 - no

anno 2002 - no

anno 2003 - no

anno 2004 - no

regime - sì

anno 2000 - no

anno 2001 - no

anno 2002 - no

anno 2003 - no

anno 2004 - sì

regime - sì

Anno 2000 – no

Anno 2001 – no

Anno 2002 – no

Anno 2003 – sì

Anno 2004 – sì

Regime - sì

 

ALLEGATO C

ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI SISTEMA QUALITA’

 

1. ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA E MANUALE DELLA QUALITA’

La presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità si considera raggiunta in una impresa quando sono presenti in essa le caratteristiche organizzative e le modalità operative specificate nel presente documento.

L'impresa dimostra di avere acquisito elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità, che sono riassunti in un manuale della qualità; questo costituisce anche strumento operativo per la loro applicazione e aggiornamento.

Il manuale della qualità, e quindi gli elementi di sistema qualità al quale esso corrisponde, fanno riferimento essenzialmente ad aspetti gestionali delle attività di impresa, attraverso una serie di procedure che riguardano tali aspetti.

La dichiarazione di esistenza di elementi di sistema qualità da parte degli organismi di certificazione è relativa ai suddetti aspetti gestionali dell'impresa, che li applicherà ai lavori delle diverse categorie per le quali l'impresa stessa intende qualificarsi.

Gli aspetti gestionali dell'attività di impresa vengono esaminati nel presente documento raggruppati per aree omogenee dal punto di vista organizzativo/operativo.

Si tratta di elementi tratti dalle norme UNI-EN-ISO 9000, riproposti in modo da corrispondere a un sistema qualità semplificato e facendo riferimento alle fasi organizzative e operative di una impresa di costruzioni.

2. ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA, ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA' E LORO CONTROLLO

Principio generale

L'impresa è dotata di una organizzazione che è funzionale alla sua attività, ed ha un sistema qualità semplificato, basato su elementi significativi e tra loro correlati tra quelli indicati nelle norme UNI EN ISO 9000, così come riproposti nel seguente documento.

Elementi da prendere in considerazione:

2.1 il vertice dell'impresa ha espresso e diffuso la volontà di operare in qualità, in un documento "Politica della qualità", che fa riferimento agli obìettivi e agli strumenti per ottenere lo scopo; la politica della qualità è contenuta nel manuale della qualità;

2.2 L'impresa ha una organizzazione descritta nel manuale della qualità mediante un organigramma funzionale ed una descrizione delle principali figure professionali che intervengono nel processo produttivo. con ruoli e responsabilità;

2.3 Il vertice dell'impresa ha identificato un responsabile della qualità che ha competenza autorità e responsabilità per quanto concerne il funzionamento e l'applicazione dei sistema qualità aziendale; questo ruolo può essere assunto da una persona che abbia anche altre mansioni all'interno dell'impresa;

2.4 L'impresa ha messo a punto ed applica una procedura per tenere sotto controllo i documenti relativi al sistema qualità; il responsabile della qualità ha concordato il contenuto dei documenti con le persone coinvolte ed ha organizzato circolazione, archiviazione e aggiornamento dei documenti stessi;

2.5 L'impresa ha messo a punto ed applica procedure per il reclutamento dei personale e per la formazione dei personale stesso, laddove necessaria;

2.6 L'impresa ha individuato e formalizzato in una procedura le modalità per effettuare ispezioni interne finalizzate a verificare se le procedure sono seguite, se sono congrue con gli obiettivi prefissati, se ci sono possibilità di migliorarle.

L'impresa deve perciò:

Avere ed applicare un manuale della qualità che contenga:

    • la politica della qualità (vedi 2.1);
    • gli elementi organizzativi dell'impresa (organigramma funzionale, ruoli competenze e responsabilità) (vedi 2.2);
    • l'indicazione del responsabile per la qualità (vedi 2.3);
    • le procedure adottate, articolate secondo il seguente schema: scopo, responsabilità personali, procedura, documentazione;
    • le modalità di controllo e revisione dei sistema;

Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:

Controllo della documentazione (vedi 2,4)

Descrive come gestire i documenti importanti, in modo che ciascuno abbia le corrette informazioni

Reclutamento del personale e formazione (vedi 2.5)

Descrive le procedure da seguire per il reclutamento dei personale necessario, per la individuazione e pianificazione delle eventuali necessità di formazione

Ispezioni ínterne (vedi 2.6)

Descrive le modalità da seguire per effettuare periodiche ispezioni interne dei sistema qualità .

3. FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, VERIFICHE IN CASO Di AGGIUDICAZIONE, AVVIO E PIANIFICAZIONE DELLA COMMESSA

Principio generale

L'impresa deve seguire delle metodologie prestabilire per garantirsi di avere, in ogni fase della gara e della gestione della commessa, i mezzi e le risorse per rispettare i requisiti dell'opera da costruire e i tempi contrattuali.

Elementi da prendere in considerazione:

3.1. in fase di formulazione dell'offerta, il dossier dei documenti di gara deve essere esaminato sotto tutti gli aspetti tecnici, temporali, economici, di qualità e di sicurezza; se l'impresa intende partecipare, l'offerta è studiata e formulata comprendendo una parte tecnica, una parte economica e una parte relativa alla gestione della qualità, per ciascuna delle quali si è verificata la capacità dell'impresa a soddisfare il contratto;

3.2. in caso di aggiudicazione, l'impresa deve verificare la relativa documentazione, per risolvere con il committente gli eventuali aspetti che differissero da quelli dei documenti di gara; l'impresa deve anche verificare le modalità di comunicazione con il committente e i suoi rappresentanti e verificare le garanzie sulle modalità di pagamento;

3.3. l'impresa deve utilizzare procedure per l'avvio e la pianificazione della commessa, che prevedano la distribuzione di ruoli e responsabilità, la pianificazione dei lavori, la preparazione, se necessario, di alcune istruzioni di lavoro

Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:

Formulazione delle offerte (vedi 3.1) Descrive le attività da intraprendere per esaminare e verificare le richieste dei committenti e per partecipare alle gare.

Aggiudicazíone dí un lavoro (vedi 3.2)

Descrive le attività da intraprendere per verificare dettagliatamente le richieste dei Committente ed accertarsi della disponibilità delle risorse necessarie per portare a termine il lavoro

Avvio della commessa (vedi 3.3)

Descrive le attività necessarie per iniziare un lavoro

 

4. APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI, COMPONENTI E SUBAPPALTI

Principio generale

L'impresa deve garantirsi che i prodotti approvvigionati siano conformi ai requisiti richiesti nelle specifiche di progetto e di capitolato.

L'impresa deve garantirsi che i subappaltatori dei quali possa servirsi operino in modo da non creare problemi nella gestione di una commessa.

Tali subappaltatori dovranno perciò essere tali da fornire garanzie di affidabilità per quanto riguarda i requisiti della parte di opera loro assegnata, i tempi di realizzazione, il rispetto delle norme tecniche e le normative sul lavoro.

Elementi da prendere in considerazione:

4.1. definizione dei requisiti dei materiali e prodotti da approvvigionare : tali requisiti devono essere chiaramente individuati in funzione dì quanto richiesto dalla normativa tecnica nazionale, dagli elaborati progettuali e dal capitolato speciale tecnico di appalto;

4.2. ordinazione dei materiali e componenti: i documenti di acquisto devono contenere espressamente la richiesta dei requisiti individuati e tutti gli elementi utili per definire chiaramente i prodotti.

4.3. selezione dei fornitori: i fornitori devono essere selezionati secondo criteri volti a garantire la loro affidabilità e quella dei loro prodotti; l'impresa è libera di scegliere i criteri di selezione da adottare, purché questi facciano riferimento alla qualità di forniture precedenti, al rapporto costo qualità, al rispetto dei tempi di consegna, agli aspetti organizzativi dei fornitore, alle sue eventuali forme di certificazione di prodotto o di azienda; la presenza di procedure di selezione dei fornitori e la loro applicazione sono sufficienti ai fini della dichiarazione dell'organismo di certificazione, anche se una selezione storica non è stata ancora portata a termine;

4.4. accettazione e verifica dei prodotti: i materiali e componenti approvvigionati devono essere verificati, accettati e immagazzinati in modo da garantire la loro rispondenza all'ordine e la loro successiva corretta utilizzazione;

4.5. i potenziali subappaltatori devono essere individuati sulla base di parametri di tipo commerciale, esaminati congiuntamente ad aspetti relativi alla garanzia del loro operare (eventuale certificazione di sistema qualità o dichiarazione di esistenza di elementi di sistema qualità, dati storici sulle loro prestazioni, accertamenti diretti da parte dell'impresa);

4.6. l'impresa segue delle regole per il coinvolgimento dei potenziali subappaltatori in fase di offerta e per la loro selezione quando un lavoro è stato aggiudicato.

Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:

Approvvigionamento di materiali e componenti (vedi 4.1, 4.2 e 4.3)

Descrive le modalità da seguire per gli approvvigionamenti di materiali e componenti relativi ai lavori dell'impresa

Accettazíone e immagazzinamento di materíali e componenti (vedi 4.4)

Descrive le modalità di controllo dei materiali e componenti quando vengono consegnati in cantiere e le modalità per il loro immagazzinamento prima dell'impiego.

Subappaltí (vedi 4.5 e 4.6)

Descrive i criteri di scelta dei subappaltatori e le modalità da seguire per garantirsi che essi operino conformemente a requisiti prestabiliti.

5. ESECUZIONE DEI LAVORI E LORO CONTROLLO

Principio generale

L'impresa deve essere in grado di garantire il risultato dei lavori in ogni singola commessa, programmando, pianificando e controllando i lavori stessi in modo da raggiungere sistematicamente gli obiettivi prefissati.

Elementi da prendere in considerazione:

5.1 Ogni nuova commessa viene preceduta dalla redazione di un piano di qualità, tramite il quale si applicano alla commessa i principi e le regole dei sistema qualità; il piano della qualità fornisce tra l'altro elementi di carattere organizzativo-funzionale del cantiere, il programma dei lavori, le istruzioni di lavoro, identifica quando e come effettuare controlli, individua eventuali parti delle lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti di sicurezza; le istruzioni di lavoro vengono redatte per ogni commessa, anche in conformità delle prescrizioni dei capitolato tecnico di appalto, solo per quelle attività ritenute critiche o per attività frutto di azioni correttive;

5.2. il processo di costruzione deve essere tenuto sotto controllo attraverso la verifica della competenza della manodopera impiegata, una periodica verifica della chiarezza e conformità delle eventuali istruzioni date alla manodopera, la registrazione delle istruzioni verbali della Direzione dei Lavori, la revisione periodica delle istruzioni di lavoro, la verifica dei programmi di lavoro, la verifica dei lavoro dei subappaltatori, le modalità di protezione delle parti di lavoro completate;

5.3. l'impresa deve predisporre un piano delle ispezioni e delle verifiche sulla base di quanto previsto nel piano della qualità, indicando la criticità di tali ispezioni e verifiche e predisponendo la modulistica necessaria;

5.4. l'impresa deve tenere sotto controllo, con un livello di precisione proporzionato alla loro natura e al loro impiego, gli strumenti di misura e di prova che sono correntemente impiegati; i controlli devono essere individuati e pianificati e possono consistere in controlli interni o, laddove necessario, in controlli presso strutture esterne (ad es. il costruttore dello strumento);

5.5. quando l'esame visivo, una verifica o una prova, rilevano la non corrispondenza di una lavorazione o di una fase di essa alle specifiche, l'impresa deve aver predisposto modalità operative che prevedano di contrassegnare e correggere il lavoro difettoso; a seconda dei tipo di difetto da correggere, deve essere previsto chi deve intervenire; quando si verifica il ripetersi di un difetto in maniera sistematica, deve essere previsto un esame della relativa fase produttiva per individuare le cause dei difetto e la loro eliminazione (azione correttiva).

Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono:

Piani di qualità per i lavori aggiudicati (vedi 5.1.)

Descrive come preparare e utilizzare i piani di qualità per i lavori aggiudicati

Controllo della attività di costruzione (vedi 5.2.)

Descrive come il lavoro deve essere controllato, ivi comprese l'accertamento dell'idoneità della manodopera, il controllo dei processi di costruzione e la protezione del prodotto finito.

Verifiche e prove (vedi 5.3.)

Descrive come l'impresa si garantisce che le verifiche e prove necessarie siano correttamente eseguite e registrate.

Controllo delle attrezzature dí íspezíone, mísura e prova (vedi 5.4.)

Descrive le precauzioni da prendere e le attività da svolgere per garantire la precisione delle apparecchiatura di ispezione, misura e prova.

Rilievo e trattamento dei difetti di lavorazione (vedi 5.5.)

Descrive le azioni da intraprendere quando una lavorazione non è conforme alle specifiche.

 

SCHEMA DI MANUALE DI QUALITA'CORRISPONDENTE AD ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI SISTEMA QUALITA'

1 . Politica della qualità

2. Elementi organizzativi dell'impresa: organigramma funzionale, ruoli, competenze e responsabilità

3. Responsabile della qualità

4. Procedure

4.1 Controllo della documentazione

4.2 Reclutamento dei personale e formazione Ispezioni interne

4.3 Ispezioni interne

4.4 Formulazione delle offerte

4.5 Aggiudicazione di un lavoro

4.6 Avvio della commessa

4.7 Approvvigionamento di materiali e componenti

4.8 Accettazione e immagazzinamento di materiali e componenti

4.9 Subappalti

4.10 Piani di qualità per i lavori aggiudicati

4.11 Controllo della attività di costruzione

4.12 Verifiche e prove

4.13 Controllo delle attrezzature di ispezione, verifica e prova

4.14 Rilievo e trattamento dei difetti di lavorazione

5. Controllo e revisione dei sistema

ALLEGATO D

CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

 

QUADRO A: DATI DEL BANDO DI GARA

STAZIONE APPALTANTE: .............................................. CODICE:.................................

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .............................. INDIRIZZO....................................

OGGETTO DELL’APPALTO: .....................................…....................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO : lire......(in cifre e lettere)............... euro.................

CATEGORIA PREVALENTE: ......................................

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:

 

Lavorazione

Categoria

 

Importo

 
   

(cifre)

(lettere)

(euro)

         
         
         
         
         
         
         
         

 

QUADRO B: SOGGETTO AGGIUDICATARIO

A

Impresa singola (articolo 10, comma 1, lettera a, legge 109/94)

B

Consorzio (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94)

 

C

Consorzio stabile (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94)

 

D

Associazione orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94)

 

F

Associazione verticale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94)

 

E

Consorzi (articolo 10, comma 1, lettera e), legge 109/94)

 

F

GEIE (articolo 10, comma 1, lettera e-bis, legge 109/94

 

COMPOSIZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO

 

Impresa

Sede

man-

dataria

man-dante

percentuale di parteci-pazione

         
         
         
         
         
         

IMPORTO DEL CONTRATTO (al netto del ribasso) : lire.................................................................

QUADRO C: ESECUZIONE DEI LAVORI

DATA DI INIZIO DEI LAVORI : ..................................... I LAVORI SONO INCORSO .... ............

DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI...............

IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA DATA ...........................: lire ...............................................

IMPORTO REVISIONE PREZZI: lire................................................

RISULTANZE DEL CONTENZIOSO: lire................................................

IMPORTO TOTALE: lire................................................

RESPONSABILE DELLA CONDOTTA DEI LAVORI: .........................................................

IMPRESE SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE

 

Lavorazione

Importo

Cate-

goria

Impresa

Sede

Subap-

palto

Asse-

gna-

zione

             
             
             
             
             
             

IMPORTO AL NETTO DEI SUBAPPALTI E DELLE ASSEGNAZIONI: lire ..........................

DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI: ..............................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

DATA ...................................................

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

O PER I LAVORI SUI BENI CULTURALI L’AUTORITA’ PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE

 

ALLEGATO E

 

 

 

Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione è determinato con la seguente formula:

P = C/12.500 + (2 * N + 8) * 800.000

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

ALLEGATO F

 

 

 

L’incremento percentuale è dato da:

C1 = (30/3)* { [(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}

ovvero

C2 = (30/3)* { [(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}

 

dove:

 

p

=

il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l’articolo 18, comma 8, primo periodo, e la cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b);

per p ³ O,225 si assume p = 0,225;

r

=

il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo l’articolo 18, comma 8, secondo periodo, e la cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b);

per r ³ 0,15 si assume r = 0,15;

a

=

il valore del rapporto tra il costo dell’attrezzatura tecnica calcolato secondo l’articolo 18, comma 7, e la cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b);

per a ³ 0,03 si assume a = 0,03.

q

=

1 in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale;

q

=

0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale.