DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1996
Norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche
IL
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL’INTERNO
Vista la
legge 2 febbraio 1974, n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 21 marzo 1974, recante: "Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche". Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio
1986, di approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche; Ritenuto che, in forza dell’art. 3, primo comma,
della citata legge n. 64/1974, le norme tecniche per le costruzioni
in zone sismiche possono essere aggiornate ogni qualvolta occorra in
relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni
sismici; Considerato che occorre aggiornare alcune parti della
normativa tecnica emanata con il citato decreto 24 gennaio
1986; Visto il testo delle norme tecniche predisposto dal
servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici; Sentito il Consiglio nazionale delle
ricerche; Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che
si è espresso con il parere emesso dall’assemblea generale, in data
24 giugno 1994, con voto n. 317/91; Espletata la procedura di cui
alla legge 21 giugno 1986, n. 317, emanata in ottemperanza della
direttiva CEE n. 83/189;
Decreta:
Art. 1.
Sono
approvate le allegate norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche, ad integrale sostituzione di quelle di cui al precedente
decreto 24 gennaio 1986.
Art. 2.
Ai sensi
dell’art. 32 della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, dette norme
entreranno in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16
gennaio 1996
Il Ministro
dell’Interno CORONAS |
Ministro dei Lavori Pubblici
BARATTA |
ALLEGATO
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO
Norme
tecniche per le costruzioni in zone
sismiche.
A. DISPOSIZIONI GENERALI.
A.1. Oggetto delle norme - Classificazione delle zone
sismiche.
Le
presenti norme disciplinano tutte le costruzioni la cui sicurezza
possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in
zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma dell’art. 3
della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ferma restando l’applicazione
delle norme di cui all’art. 1 della legge stessa. Il grado di
sismicità delle diverse zone, da assumere per la determinazione
delle azioni sismiche, e di quant’altro specificato nelle presenti
norme tecniche, risulta dall’apposito decreto
interministeriale. Per tutte le costruzioni di cui all’art. 3
della legge 2 febbraio 1974, n. 64, valgono i criteri generali di
progettazione riportati nella sezione B. Per gli edifici e per le
opere di sostegno dei terreni valgono le disposizioni particolari
riportate rispettivamente nelle sezioni C e D.
A.2. Terreni di fondazione e relative prescrizioni
generali.
I fattori
influenzanti il comportamento delle fondazioni devono essere
individuati e valutati in conformità di quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti e, in particolare, dal decreto ministeriale 11
marzo 1988 ed eventuali sue successive modifiche ed
integrazioni. Per le costruzioni su pendii le indagini devono
essere convenientemente estese al di fuori dell’area edificatoria
per rilevare tutti i fattori occorrenti alla valutazione delle
condizioni di stabilità del complesso opera-pendio in presenza delle
azioni sismiche. Devono inoltre essere eseguite indagini
specifiche per tener conto in modo adeguato della eventualità che,
in concomitanza con le azioni sismiche, possano verificarsi, nel
sottosuolo dell’opera o in zone ad essa adiacenti, fenomeni di
liquefazione. I risultati di tali accertamenti devono essere
illustrati nella relazione sulle fondazioni di cui al quarto comma
dell’art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
B. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE.
B.1. Disposizioni preliminari.
Le
sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche orizzontali o
verticali devono essere valutate convenzionalmente mediante
un’analisi statica ovvero mediante un’analisi dinamica, seguendo i
criteri generali contenuti nella presente sezione B. Possono, in
alternativa, eseguirsi analisi più approfondite, fondate su
un’opportuna e motivata scelta di un "terremoto di progetto" e su
procedimenti di calcolo basati su ipotesi e su risultati
sperimentali chiaramente comprovati. Le costruzioni nelle quali
sia prevista l’introduzione di isolatori sismici, di qualunque tipo,
possono essere rea1izzate previa dichiarazione di idoneità del
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme
parere dello stesso Consiglio. Analoga dichiarazione deve essere
richiesta per i sistemi costruttivi contenenti dispositivi di
dissipazione dell’energia trasmessa dal sisma.
B.2. Direzione delle componenti orizzontali delle
accelerazioni del terreno durante il sisma.
Si assume
che il moto del terreno possa avvenire, non contemporaneamente, in
due direzioni orizzontali ortogonali prefissate dal
progettista.
B.3. Masse strutturali.
Le masse
delle strutture sottoposte al moto impresso dal sisma sono quelle
del peso proprio e dei sovraccarichi permanenti nonché di
un’aliquota dei sovraccarichi accidentali. Per i casi non
contemplati nelle sezioni C e D, i sovraccarichi accidentali devono
considerarsi presenti, in occasione del sisma, per un’aliquota del
valore massimo ad essi assegnato nel calcolo statico di esercizio da
valutare attraverso considerazioni statistiche. In particolare,
per i serbatoi, i contenitori, e le costruziori o elementi di
costruzione ad essi assimilabili, il peso del contenuto deve essere
considerato totalmente presente.
B.4. Analisi statica.
L’analisi
statica degli effetti sismici puo essere effettuata per costruzioni
con struttura regolare e con elementi di luce corrente. Gli
effetti sismici possono essere valutati convenzionalmente mediante
analisi statica delle strutture soggette a: a) un sistema
di forze orizzontali parallele alle direzioni ipotizzate per il
sisma; la risultante di tali forze viene valutata con
l’espressione:
Fh = C · R · I · W
essendo:
C
= il coefficiente di intensità sismica; S = il
grado di sismicità (S2); R = il coefficiente di risposta relativo
alla direzione considerata; I = il coefficiente di
protezione sismica; W = il peso complessivo delle
masse.
La forza
Fh deve considerarsi distribuita sia
planimetricamente che altimetricamente in modo da simulare con buona
approssimazione gli effetti dinamici del sisma. Tale distribuzione
può essere effettuata seguendo, ove applicabili, i criteri espressi
nelle sezioni C e D;
b)
un sistema di forze verticali, distribuite sulla struttura
proporzionalmente alle masse presenti, la cui risultante
sarà:
Fv = m · C · I · W
nella
quale è, in genere m = 2, salvo quanto precisato nelle norme
tecniche proprie di opere particolari. Tale insieme di forze deve
considerarsi diretto sia verso l’alto, sia verso il basso, mediante
due distinte combinazioni di carichi. Indicando con e rispettivarnente le sollecitazioni (momento flettente,
forza assiale, forza di taglio e momento torcente) e gli spostamenti
prodotti dalle azioni sismiche orizzontali, e con e le sollecitazioni e gli spostamenti prodotti dalle azioni
sismiche verticali, la singola componente di sollecitazione e la singola componente di spostamento risultano:
|
|
|
(1) |
B.5. Coefficienti di risposta e di protezione
sismica.
B.5.1. COEFFICIENTE DI RISPOSTA. Si assume
come coefficiente di risposta R della struttura una funzione
del periodo fondamentale T0 della stessa, per
oscillazioni nella direzione considerata:
per
T0 > 0,8 secondi |
R = 0,
862 / T02/3 |
per
T0 0,8 secondi |
R =
1,0 |
Se il
periodo T0 non viene determinato si assumerà R
= 1,0.
B.5.2. COEFFICIENTE DI PROTEZIONE
SISMICA. Per le opere la cui resistenza al sisma è di
importanza primaria per le necessità della protezione civile, per il
coefficiente di protezione sismica si assume I = 1,4. Per
le opere che presentano un particolare rischio per le loro
caratteristiche d’uso, si assume I = 1,2. Per le opere che
non rientrano nelle categorie precedenti si assume I =
1,0.
B.6. Analisi dinamica.
Gli
effetti sismici possono essere valutati convenzionalmente mediante
un’analisi dinamica della struttura considerata in campo elastico
lineare. Questa puo essere eseguita con il metodo della analisi
modale adottando per lo spettro di risposta, in terrnini di
accelerazione, l’espressione
a/g
= C · I · R
dove:
a |
è
l’accelerazione spettrale; |
g |
è
l’accelerazione di gravità |
I |
è il
coefficiente di protezione sismica; |
R
|
è funzione del
periodo di vibrazione del modo di vibrare considerato ed ha
espressione |
per
T > 0,8 secondi |
R =
0,862 / T2/3 |
per T
0,8 secondi |
R =
1,0 |
ove
T è il periodo del modo di vibrare considerato. L’analisi
modale deve utilizzare un modello della struttura che ne rappresenti
l’articolazione planimetrica e altimetrica e tener conto di un
numero di modi di vibrazione sufficiente ad assicurare l’eccitazione
di più dell’85% della massa totale della struttura come definita al
punto B.3. Per ciascuna eccitazione (orizzontale oppure
verticale), indicando con e rispettivamente le sollecitazioni e gli spostamenti
relativi al modo i–esimo, le sollecitazioni e gli spostamenti
complessivi si calcolano con le espressioni:
La
sovrapposizione degli effetti dovuti alle diverse eccitazioni si
esegue con le (1).
B.7. Verifiche.
Tutte le
costruzioni in zone dichiarate sismiche, oltre ad essere verificate
secondo le prescrizioni contenute nelle norme vigenti a carattere
generale, devono soddisfare alcune verifiche specifiche. Esse
consistono:
- nel controllo degli
stati di tensione o di sollecitazione;
- nel controllo degli
spostamenti, ove necessario.
Le
verifiche relative ai precedenti capoversi si devono eseguire con le
modalità indicate ai successivi punti B.8. e B.9.
B.8. Verifiche di resistenza.
Le
verifiche di resistenza possono essere effettuate verificando gli
stati di tensione secondo il metodo delle tensioni ammissibili,
oppure verificando gli stati di sollecitazione, per i diversi stati
limite ultimi di resistenza, secondo il metodo degli stati limite.
Non è ammesso che per parti di una stessa struttura si adottino due
diversi metodi di verifica.
B.8.1. VERIFICA SECONDO IL METODO DELLE TENSIONI
AMMISSIBILI. Si indichino con le sollecitazioni dovute al sisma convenzionale, e con
le sollecitazioni dovute agli altri carichi agenti
contemporaneamente, escluso il vento. Le tensioni di calcolo che
devono essere considerate agli effetti della verifica sono valutate
assumendo il comportamento elastico e lineare della struttura, e
considerando la combinazione di carichi che fornisce le
sollecitazioni più gravose.
B.8.2. VERIFICA AGLI STATI LIMITE ULTIMI DI
RESISTENZA Le sollecitazioni, per la verifica allo stato
limite ultimo, devono essere valutate con la formula di
combinazione:
in cui
sono le sollecitazioni dovute al sisma convenzionale, è pari a 1,5, mentre si valuta con riferimento alla seguente combinazione,
espressa in forma convenzionale:
essendo:
Gk = il valore caratteristico delle
azioni permanenti; Pk = il valore
caratteristico della forza di
precompressione; Qtk = il valore
caratteristico del sovraccarico variabile di
base; Qik = i valori caratteristici
delle azioni variabili tra loro indipendenti; = 1,4 (oppure 1,0 se il suo contributo aumenta la
sicurezza); = 1,2 (oppure 0,9 se il suo contributo aumenta la
sicurezza); = 1,5 (oppure 0 se il suo contributo aumenta la
sicurezza); = coefficienti di combinazione allo stato limite ultimo,
da assumere pari a 0,7 per i carichi variabili di esercizio nei
fabbricati per abitazione e uffici e per le azioni da neve, pari a 0
per le azioni da vento.
B.9. Spostamenti e deformazioni.
Siano
gli spostamenti elastici relativi tra due punti della
struttura dovuti al sisma convenzionale, gli spostamenti elastici relativi tra i medesimi due punti
della struttura dovuti alle altre azioni da prendere in
considerazione, così come specificato al punto B.8.1. relativamente
alla verifica col metodo delle tensioni ammissibili, e al punto
B.8.2. relativamente alla verifica agli stati limite ultimi di
resistenza, per i quali l’accelerazione sismica è maggiorata di . Per limitare la danneggiabilità delle parti non
strutturali e degli impianti, gli spostamenti relativi totali sono da valutare convenzionalmente mediante la seguente
formula:
in
cui:
= 2 |
quando I
= 1.0 |
= 3 |
quando I
= 1.2 |
= 4 |
quando I
= 1.4 |
= 1 |
se si utilizza
il metodo delle tensioni ammissibili |
= 1,5 |
se si utilizza
il metodo degli stati limite. |
Con tali
spostamenti si devono verificare la stabilità degli elementi non
strutturali e la funzionalità degli impianti fissi. In particolare,
per gli spostamenti così determinati, non si deve avere, per gli
edifici, espulsione dei pannelli divisori e di chiusura. Per il
soddisfacimento dei requisiti di sicurezza delle parti strutturali
gli spostamenti relativi totali da valutare convenzionalmente mediante la
formula:
non
devono causare perdita di connessione nei vincoli o martellamento
tra strutture adiacenti. La valutazione di sopra indicata tiene conto della differenza tra l’azione
sismica prevista nella norma ed il moto effettivo del terreno
durante un terremoto di forte intensità, nonché del comportamento
non lineare della struttura. Gli spostamenti possono essere valutati con analisi più accurate che,
basate su una motivata scelta dell’azione sismica, considerino
l’eventuale comportamento non lineare della struttura. Gli
spostamenti e le rotazioni così calcolati non devono compromettere
l’integrità delle cerniere e degli appoggi scorrevoli. In
quest’ultimo caso, l’ampiezza dello spostamento consentito deve
comunque essere limitata da appositi dispositivi. Il calcolo
della distanza minima tra due strutture contigue richiederebbe di
valutare gli spostamenti di entrambe le strutture, considerandole in
opposizione di fase. Qualora questo non sia possibile per mancanza
di dati relativamente ad una delle strutture, come in genere avviene
nel caso in cui una sia già esistente, è accettabile una valutazione
della suddetta distanza minima secondo quanto indicato in
C.4.2.
B.10.
Fondazioni.
Le
verifiche di stabilità del terreno e delle strutture di fondazione
vanno eseguite con i metodi ed i procedimenti della geotecnica,
tenendo conto delle massime sollecitazioni che la struttura
trasmette al terreno. Nel caso in cui la struttura sia stata
verificata col metodo delle tensioni ammissibili, le massime
sollecitazioni sul terreno saranno calcolate con riferimento ai
valori norninali delle azioni. Nel caso in cui la struttura sia
stata verificata col metodo degli stati limite, le massime
sollecitazioni sul terreno saranno calcolate con riferimento ai
valori caratteristici delle azioni assumendo , , e pari ad uno. Il piano di posa delle fondazioni deve
essere spinto in profondità in modo da non ricadere in zona ove
risultino apprezzabili le variazioni stagionali del contenuto
naturale d’acqua. In relazione alle caratteristiche dei terreni e
del manufatto, la fondazione deve soddisfare le seguenti
prescrizioni: a) le strutture di fondazione devono essere
collegate tra loro da un reticolo di travi; ogni collegamento deve
essere proporzionato in modo che sia in grado di sopportare una
forza assiale di trazione o di compressione pari ad un decimo del
maggiore dei carichi verticali applicati alle estremità. è
consentito omettere tali collegamenti in caso di terreni rocciosi o,
comunque, di caratteristiche meccaniche elevate, nonché in zone con
grado di sismicità S = 6; in tutti gli altri casi, in
mancanza di collegamenti, la struttura deve essere verificata per
gli spostamenti orizzontali relativi del terreno tra i punti non
collegati. Ai fini della verifica della resistenza, una
valutazione di minimo per tale spostamento relativo, valida per
terreni che presentino caratteristiche geotecniche uniformi, è
contenuta nella seguente tabella:
Tabella
1a
|
Grado di sismicità |
|
Tensioni
ammissibili |
S=9 |
0.05
(L/100) |
|
S=12 |
0.10
(L/100) |
Stati limite |
S=9 |
0.075 (L/100) |
|
S=12 |
0.15
(L/100) |
dove:
L |
è la distanza
tra i punti in esame; |
|
è lo
spostamento, con minimo di 1 cm. Ai fini della verifica
della compatibilità deg!i spostamenti, lo spostamento relativo
massimo , tra punti del terreno distanti L, puo
essere valutato mediante la seguente
tabella. |
Tabella
1b
Grado di sismicità |
|
S=9 |
0,15
(L/100) |
S=12 |
0,30
(L/100) |
b)
nelle fondazioni su pali questi devono avere un’armatura calcolata
per la relativa componente sismica orizzontale ed estesa a tutta la
lunghezza ed efficacemente collegata a quella della struttura
sovrastante.
C. EDIFICI.
C.1. Sistemi costruttivi.
Gli
edifici possono essere costruiti con:
- struttura in
muratura ordinaria o in muratura armata;
- struttura intelaiata
in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi
combinati dei predetti materiali;
- struttura a pannelli
portanti, intendendosi per tale quella realizzata in tutto o in
parte con pannelli aventi funzione portante, prefabbricati o
costruiti in opera. I pannelli possono essere costituiti da
conglomerato cementizio armato o parzialmente armato o
prefabbricati in muratura armata;
- struttura in
legno.
C.2. Altezza massima dei nuovi edifici.
Per ogni
fronte esterna l’altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla
massima differenza di livello fra il piano di copertura più elevato
ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano stradale o del
marciapiede nelle immediate vicinanze degli edifici stessi, non può
superare nelle strade e negli edifici in piano i limiti riportati
nella tabella 2. Nel caso di copertura a tetto detta altezza va
misurata dalla quota d’imposta della falda e, per falde con imposte
a quote diverse, dalla quota d’imposta della piu alta.
Tabella
2
Tipo di
struttura |
Altezza massima
(m) |
s=6 |
s=9 |
S=12 |
Legno |
10 |
7 |
7 |
Muratura
ordinaria |
16 |
11 |
7,5 |
Muratura
armata |
25 |
19 |
13 |
Pannelli
portanti |
32 |
25 |
16 |
Intelaiatura |
nessuna limitazione |
Sono
esclusi dal computo delle altezze gli eventuali torrini delle scale
e degli ascensori. Nel caso che gli edifici abbiano un piano
cantinato o seminterrato la differenza di livello (misurata sulla
stessa verticale) tra il piano più elevato di copertura (o la quota
d’imposta delle falde) e quello di estradosso delle strutture di
fondazione, può eccedere di non più di quattro metri i limiti
stabiliti dalla precedente tabella 2. Nelle strade o nei terreni
in pendio le altezze massime di cui alla precedente tabella possono
essere incrementate di 1,50 m purché la media generale delle altezze
di tutte le fronti rientri nei limiti stabiliti nella tabella
stessa. Per le costruzioni in legno è ammessa la realizzazione di
uno zoccolo in muratura e malta cementizia o in calcestruzzo
semplice o armato, la cui altezza non può superare i quattro metri.
In tal caso i limiti di cui alla precedente tabella 1 vanno riferiti
alla sola parte in legno.
C.3. Limitazione dell’altezza in funzione della larghezza
stradale.
Quando un
edificio, con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su
spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi restando i
limiti fissati nel precedente punto C.2. e fatte salve le eventuali
maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme
di attuazione degli strumenti urbanistici, la sua altezza H,
per ciascun fronte dell’edificio verso strada, valutata con i
criteri di cui al punto C.2., non può superare i seguenti valori,
espressi in metri:
per |
L 3 |
H =
3 |
per |
3
< L 11 |
H =
L |
per |
L>
11 |
H = 11
+3 · (L-11) |
in cui
con L viene indicata la minima distanza tra il contorno
dell’edificio e il ciglio opposto della strada, compresa la
carreggiata. Agli effetti del presente punto deve
intendersi:
- per contorno
dell’edificio la proiezione in pianta del fronte dell’edificio
stesso, escluse le sporgenze di cornici e balconi aperti;
- per strada l’area di
uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli,
nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto alla
circolazione pedonale;
- per ciglio la linea
di limite della sede stradale o dello spazio di cui al punto
b);
- per sede stradale la
superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai
marciapiedi.
Negli
edifici in angolo su strade di diversa larghezza è consentito, nel
fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo, a partire
dall’angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, una
altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga. Nelle
zone a bassa sismicità (S = 6) di cui all’art. 18 della legge
2 febbraio 1974, n. 64, devono essere rispettate solo le limitazioni
previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli
strumenti urbanistici. Le strutture secondarie e gli elementi non
strutturali che si trovano al di sopra dei piani di copertura devono
essere efficacemente ancorati alla struttura principale.
C.4. Distanza fra gli edifici.
C.4.1. INTERVALLI D'ISOLAMENTO La larghezza
degli intervalli d’isolamento, cioè la distanza minima fra i muri
frontali di due edifici, è quella prescritta dai regolamenti
comunali purché detti intervalli siano chiusi alla pubblica
circolazione dei veicoli e/o dei pedoni. In caso contrario sono
da considerarsi, agli effetti del precedente punto C.3., quali
strade.
C.4.2. EDIFICI CONTIGUI Due edifici non
possono essere costruiti a contatto, a meno che essi non
costituiscano un unico organismo statico realizzando la completa
solidarietà strutturale. Nel caso in cui due edifici formino
organismi distaccati, essi devono essere forniti di giunto tecnico
di dimensione non minore di:
d
(h) = h / 100
ove
d (h) è la distanza fra due punti affacciati, posti
alla quota h a partire dallo spiccato delle strutture in
elevazione. Analogo dimensionamento deve adottarsi in
corrispondenza dei giunti di dilatazione degli edifici.
C.5. Edifici in muratura.
C.5.1. REGOLE GENERALI Gli edifici in
muratura debbono essere realizzati nel rispetto del decreto
ministeriale 20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento", ed eventuali sue successive modifiche ed
integrazioni, ove non in contrasto con le presenti norme. In
particolare, alle predette Norme tecniche deve farsi riferimento per
ciò che concerne le caratteristiche fisiche, meccaniche e
geometriche degli elementi resistenti naturali e artificiali, nonché
per i relativi controlli di produzione e di accettazione in
cantiere. Sia per gli edifici in muratura ordinaria, di cui al
seguente punto C.5.2., che per quelli in muratura armata, di cui al
seguente punto C.5.3., debbono inoltre essere soddisfatti i seguenti
requisiti:
- la resistenza
caratteristica a compressione fbk degli
elementi artificiali deve risultare non inferiore ai seguenti
valori:
7
N/mm2 (70 kg/cm2) per gli elementi pieni;
5 N/mm2 (50 kg/cm2) per gli elementi
semipieni nella direzione dei carichi verticali; 1,5
N/mm2 (15 kg/cm2) per gli elementi
semipieni nella direzione ortogonale ai carichi verticali e nel
piano della muratura;
- le strutture
costituenti i vari orizzontamenti, comprese le coperture di ogni
tipo, non devono essere spingenti. Eventuali spinte orizzontali,
comprese quelle esercitate ad esempio da archi e volte, e valutate
tenendo conto dell’azione sismica, devono essere eliminate con
tiranti o cerchiature oppure riportate alle fondazioni mediante
idonee disposizioni strutturali;
- i solai devono
assolvere, oltre alla funzione portante dei carichi verticali,
quella di ripartizione delle azioni orizzontali tra i muri
maestri;
- i cordoli, in
corrispondenza dei solai di piano e di copertura devono avere
larghezza pari a quella della muratura sottostante; è consentita
una riduzione di larghezza fino a 6 cm per l’arretramento del filo
esterno.
L’altezza di detti cordoli deve essere almeno pari a
quella del solaio, e comunque non inferiore a cm 15. L’armatura
deve essere di almeno cm2 8 con diametro non inferiore
a mm 16; le staffe devono avere diametro non inferiore a mm 6 ed
interasse non superiore a cm 25;
- nei solai le travi
metalliche e i travetti prefabbricati devono essere prolungati nel
cordolo per una lunghezza non inferiore alla metà della larghezza
del cordolo stesso e comunque non inferiore a 12 cm; le travi
metalliche devono essere munite di appositi ancoraggi;
- in corrispondenza
degli incroci d’angolo dei muri maestri perimetrali sono
prescritte, su entrambi i lati, zone di muratura di lunghezza pari
ad almeno m 1; tali lunghezze si intendono comprensive dello
spessore del muro ortogonale;
- nel piano interrato
o seminterrato è ammesso realizzare i muri in calcestruzzo armato
con spessori almeno pari a quelli del piano sovrastante;
C.5.2. EDIFICI IN MURATURA ORDINARIA Gli
edifici in muratura ordinaria devono essere costruiti nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:
- la pianta
dell’edificio deve essere il più possibile compatta e simmetrica
rispetto ai due assi ortogonali; in particolare, nel caso di
pianta rettangolare, il rapporto tra lato minore e lato maggiore,
al netto dei balconi, non deve risultare inferiore ad 1/3. La
distribuzione delle aperture dei muri, in pianta e in alzato, deve
essere tale da garantire, per quanto possibile, la simmetria
strutturale;
- ciascun muro maestro
deve essere intersecato da altri muri maestri trasversali, ad esso
ben ammorsati, ad interasse non superiore a m 7;
- al di sopra dei vani
di porte e finestre devono essere disposti architravi in cemento
armato o in acciaio efficacemente ammorsati nella muratura;
- le fondazioni
possono essere realizzate con muratura ordinaria, purché sul piano
di spiccato venga disposto un cordolo di calcestruzzo armato, le
cui dimensioni ed armatura devono essere conformi a quanto
prescritto al punto C.5.1., lettera d);
- la distanza massima
fra lo spiccato delle fondazioni e l’intradosso del primo solaio o
fra due solai successivi non deve superare m 5, fermo restando
l’obbligo di garantire per i setti murari una snellezza inferiore
a 12;
- la muratura portante
deve essere realizzata con elementi artificiali pieni o semipieni,
ovvero con elementi di pietra squadrata, con l’impiego di malta
cementizia. è ammesso per gli edifici con non più di due piani
fuori terra l’uso di muratura listata con l’impiego di malta
cementizia. La listatura deve essere realizzata mediante fasce di
conglomerato semplice o armato oppure mediante ricorsi orizzontali
costituiti da almeno tre corsi in laterizio pieno, posti ad
interasse non superiore a m 1,6 ed estesi a tutta la lunghezza e a
tutto lo spessore del muro; gli spessori dei muri devono essere
non inferiori a quelli indicati nella seguente tabella:
Tabella
3
spessori dei muri in pietrame listato |
|
S=6 |
S=9 |
S=12 |
piano
secondo |
40 |
40 |
50 |
piano
primo |
40 |
40 |
65 |
piano
cantinato |
55 |
55 |
80 |
- lo spessore delle
murature deve essere non inferiore a 24 cm, al netto
dell’intonaco;
- le murature debbono
presentare in fondazione un aumento di spessore di almeno cm
20;
- le aperture
praticate nei muri portanti devono essere verticalmente allineate;
in alternativa, ai fini della valutazione dell’area resistente di
cui alla lettera l) si prendono in considerazione per la
verifica del generico piano esclusivamente le porzioni di muri che
presentino continuità verticale dal piano oggetto di verifica fino
alle fondazioni;
- nel caso di murature
realizzate mediante blocchi artificiali semipieni, ovvero in
pietra naturale squadrata con elementi di resistenza
caratteristica a compressione non inferiore a 30 kg/cmq, l’area
della sezione di muratura resistente alle azioni orizzontali,
espressa come percentuale della superficie totale dell’edificio, e
valutata al netto delle aperture, non deve essere inferiore, per
ciascun piano di verifica, ai valori di cui alle tabelle 4a
e 4b in funzione della sismicità della zona. Dette
percentuali devono essere rispettate in entrambe le direzioni
principali. Nel caso di murature realizzate mediante blocchi
artificiali pieni, l’area suddetta non deve essere inferiore, per
ciascun piano di verifica, alle percentuali che si ottengono dalle
tabelle 4a e 4b dividendo ciascuna percentuale per
1,25.
Nel caso
di murature realizzate in pietra naturale squadrata, costituita da
elementi di resistenza caratteristica inferiore a 30 kg/cmq, l’area
suddetta deve essere adeguatamente incrementata sulla base di
motivate valutazioni e comunque non deve essere inferiore, per
ciascun piano di verifica, alle percentuali che si ottengono dalle
tabelle 4a e 4b moltiplicando ciascuna percentuale per
il rapporto 30/fbk ove
fbk è il valore della resistenza
caratteristica degli elementi.
Tabella
4a
|
Area resistente ai vari
piani (%) (zone con S=12) |
piano I |
piano II |
piano II |
piano IV |
Edifici a 1
piano |
6 |
- |
- |
- |
Edifici a 2
piani |
6 |
6 |
- |
- |
Edifici a 3
piani |
7 |
6 |
6 |
- |
Edifici a 4 piani |
7 |
7 |
6 |
6 |
Tabella
4b
|
Area resistente ai vari
piani (%) (zone con S=9 oppure S=6) |
|
piano I |
piano II |
piano II |
piano IV |
piano V |
Edifici a 1
piano |
5 |
- |
- |
- |
- |
Edifici a 2
piani |
5 |
5 |
- |
- |
- |
Edifici a 3
piani |
6 |
5 |
5 |
- |
- |
Edifici a 4 piani |
6 |
6 |
5 |
5 |
- |
Edifici a 5
piani |
7 |
7 |
6 |
6 |
5 |
Non sono
da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della percentuale
di muratura resistente, i muri aventi rapporto altezza/lunghezza
superiore a 3. Deve inoltre risultare, per ciascun piano di
verifica:
con il
seguente significato dei simboli:
N
= carico verticale totale relativo al piano in
esame; A = area totale, al netto delle aperture, dei muri
resistenti al piano in esame; = tensione base ammissibile della muratura, prevista,
per le varie classi di resistenza caratteristica a compressione
della muratura. Tale verifica deve essere effettuata, di regola,
per i muri del piano più basso dell’edificio nonché per i muri di
ogni piano per il quale si determini almeno una delle seguenti
situazioni:
- gli spessori di uno
o più muri risultino minori dei corrispondenti spessori del piano
inferiore;
- l’incidenza delle
aperture risulti superiore a quella relativa al piano
inferiore;
- il sovraccarico non
deve essere superiore a 4,00 kN/m2 (400
kg/m2).
Ove siano
rispettate tutte le precedenti prescrizioni, la verifica rispetto
alle azioni sismiche può essere omessa, ferma restando la necessità
delle verifiche previste dagli appositi decreti ministeriali nei
riguardi dei carichi verticali e delle azioni orizzontali dovute al
vento, nonché nei riguardi del terreno di fondazione. Qualora non
tutte le precedenti prescrizioni siano rispettate l’edificio deve
essere verificato secondo quanto disposto al punto C.9.5., ferma
restando la necessità delle verifiche citate nel precedente comma e
il rispetto delle prescrizioni indicate al punto C.5.1.
C.5.3. EDIFICI IN MURATURA
ARMATA
C.5.3.1. Oggetto e ambito di
applicazione. Per muratura armata s’intende quella
costituita da elementi resistenti artificiali semipieni tali da
consentire la realizzazione di pareti murarie incorporanti apposite
armature metalliche verticali e orizzontali. I blocchi devono
essere collegati mediante malta di classe M2 - M1, che deve
assicurare il riempimento sia dei giunti orizzontali sia dei giunti
verticali. L’armatura deve essere disposta concentrata alle
estremità verticali ed orizzontali dei pannelli murari, definiti nel
successivo punto C.5.3.4. e diffusa nei pannelli secondo le
indicazioni dei successivi punti C.5.3.3.2. e C.5.3 3.3. Nel caso in
cui la muratura sia impiegata per la realizzazione di edifici per i
quali sia da attribuire al coefficiente di protezione sismica
I, di cui al successivo punto C.6.1.1., un valore maggiore di
uno, detta armatura diffusa deve essere integrata dall’armatura
diffusa definita nel successivo punto C.5.3.3.4. è ammessa la
realizzazione di edifici mediante muratura armata non conforme alle
presenti norme purché ne sia comprovata l’idoneità da una
dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio. La
malta o il conglomerato di riempimento dei vani ove alloggiano le
armature deve avere resistenza caratteristica cubica non inferiore a
15 N/mm2 (150 Kg/m2).
C.5.3.2. Concezione strutturale
dell’edificio. Ciascuna parete muraria realizzata con
muratura armata, con o senza armatura diffusa, costituisce nel suo
complesso una struttura forata in corrispondenza delle aperture,
particolarmente resistente ad azioni ad essa complanari. Tutte le
pareti murarie devono essere di regola efficacemente connesse da
solai tali da costituire diaframmi rigidi; è ammissibile che alcuni
degli orizzontamenti non costituiscano diaframma rigido, ma solo
collegamento tra le pareti murarie opposte: in tal caso nell’analisi
strutturale si deve non tenere conto della rigidezza di tali
orizzontamenti. In ogni caso l’insieme strutturale risultante
deve essere in grado di reagire alle azioni esterne orizzontali con
un comportamento di tipo globale, al quale contribuisce soltanto la
resistenza delle pareti nel loro piano.
C.5.3.3. Dettagli costruttivi. Le
barre di armatura devono essere esclusivamente del tipo ad aderenza
migliorata. La disposizione dell’armatura deve essere studiata in
modo da assicurarne la massima protezione nei confronti degli agenti
corrosivi esterni; in ogni caso le distanze tra la superficie
esterna di ciascuna barra e le superfici esterne del muro che la
contiene devono essere non inferiori a cm 5. La conformazione degli
elementi resistenti e la disposizione delle barre devono essere tali
da permettere la realizzazione dello sfalsamento dei giunti
verticali tra i blocchi, sia nel piano del muro che nel suo
spessore.
C.5.3.3.1. Armature in corrispondenza delle
aperture. Lungo i bordi orizzontali delle aperture si
deve disporre armatura la cui sezione trasversale complessiva deve
essere quella richiesta dalle verifiche di sicurezza, e comunque non
inferiore a cm2 3 per ciascun bordo. Tale armatura deve
essere prolungata ai lati dell’apertura per almeno 60
diametri.
C.5.3.3.2. Armature
verticali. L’armatura verticale deve essere disposta
in corrispondenza degli innesti, degli incroci e dei bordi liberi
dei pannelli murari, così come definiti nel successivo punto
C.5.3.4.; la sezione trasversale complessiva deve essere quella
richiesta dall’analisi delle sollecitazioni, con un minimo di 4
cm2 per estremità. Altra armatura verticale, di sezione
uguale a quella disposta alle estremità, si deve disporre nel corpo
delle pareti, in modo da non eccedere l’interasse di 5 metri. Tutte
le armature verticali devono essere estese all’intera altezza del
pannello murario; nel caso in cui si abbia continuità verticale tra
più pannelli, le corrispondenti armature devono essere collegate tra
loro con le modalità nel seguito precisate. Le armature che non
proseguono oltre il cordolo devono essere a questo ancorate. Le
armature verticali devono essere alloggiate in vani di forma tale
che in ciascuno di essi risulti inscrivibile un cilindro di almeno 6
cm di diametro. Di detti vani deve essere assicurato l’efficace e
completo riempimento con malta o conglomerato cementizio. Le
sovrapposizioni devono garantire la continuità nella trasmissione
degli sforzi di trazione, in modo che al crescere del carico lo
snervamento dell’acciaio abbia luogo prima che venga meno il
contenimento esercitato dagli elementi. In mancanza di dati
sperimentali relativi agli elementi impiegati, o per fori in cui il
diametro del cilindro inscrivibile sia superiore a 10 cm, le barre
devono essere connesse per mezzo di idonei dispositivi meccanici,
ovvero circondate da idonea staffatura per tutta la lunghezza della
sovrapposizione, che deve essere assunta almeno pari a 60
diametri.
C.5.3.3.3. Armature orizzontali. In
corrispondenza dei solai vanno disposti cordoli in calcestruzzo
armato, secondo quanto prescritto al punto C.5.1., lettera
d). Nei cordoli deve essere alloggiata l’armatura concentrata
alle estremità orizzontali dei pannelli, di cui al punto C.5.3.1.,
fatti salvi i minimi di cui al punto C.5.1., lettera
d). Altra armatura orizzontale, che costituisce
incatenamento, di sezione non inferiore a 4 cm2, deve
essere disposta nel corpo delle pareti, in modo da non eccedere
l’interasse di m 4. Tale armatura deve essere alloggiata
all’interno di vani di dimensioni tali da permetterne il completo
ricoprimento con la stessa malta usata per la muratura. La
lunghezza di sovrapposizione va assunta almeno pari a 60 diametri.
Alle estremità dei muri le barre devono essere ripiegate nel muro
ortogonale per una lunghezza pari ad almeno 30
diametri. Ulteriori armature orizzontali di diametro non
inferiore a 5 mm devono essere disposte nel corpo della muratura a
interassi non superiori a 60 cm, collegate mediante ripiegatura alle
barre verticali presenti alle estremità del pannello
murario.
C.5.3.3.4. Armatura diffusa. Quando
I > 1 l’armatura di cui ai punti precedenti deve essere
integrata, secondo quanto di seguito riportato, al fine di
migliorare la duttilità della muratura. Detta armatura deve
essere costituita da barre orizzontali e verticali, di sezione non
inferiore a 0,2 cm2 ciascuna, disposte nelle pareti
murarie ad interassi non superiori al doppio dello spessore di
ciascuna parete, e collegate mediante ripiegatura alle barre
rispettivamente verticali e orizzontali presenti alle estremita del
pannello murario. La sezione complessiva delle barre verticali non
deve risultare inferiore allo 0,4 per mille del prodotto dello
spessore della parete per la sua lunghezza; la sezione complessiva
delle barre orizzontali non deve risultare inferiore allo 0,4 per
mille del prodotto dello spessore della parete per la sua
altezza. L’armatura diffusa orizzontale, se presente, s’intende
sostitutiva di quella di cui all’ultimo comma del punto
C.5.3.3.3.
C.5.3.4. Elementi strutturali resistenti all’azione
sismica. Si considerano, ai fini dell’analisi delle
sollecitazioni, elementi strutturali resistenti all’azione
sismica:
- i pannelli murari,
definiti come porzioni di muratura comprese tra due diaframmi
orizzontali successivi e tra due aperture o intersezioni che le
limitano lateralmente;
- tutte le porzioni di
muratura che connettono tra loro pareti verticali
complanari.
Non vanno
considerati resistenti all’azione sismica, ma solo ai carichi
verticali, i pannelli murari per i quali comunque il rapporto tra
l’altezza compresa tra due diaframmi orizzontali e la lunghezza in
pianta superi 4. In tali pannelli deve comunque essere disposta
l’armatura minima prevista al punto C.5.3.3. Lo spessore netto
delle pareti murarie resistenti all’azione sismica non deve essere
inferiore al maggiore dei seguenti valori:
- 1/14 dell’altezza
compresa tra due diaframmi orizzontali;
- cm 24.
C.5.3.5. Analisi delle sollecitazioni sismiche e
verifica degli elementi resistenti. Per l’analisi
delle sollecitazioni prodotte dall’azione sismica negli elementi
resistenti si deve esaminare l’intero edificio nel suo complesso
tridimensionale, come una struttura a setti portanti, tenendo conto
dei diaframmi costituiti dai solai nella loro effettiva
posizione.
è
consentita l’analisi statica secondo il metodo previsto per le
strutture intelaiate al punto C.6. delle presenti norme, adottando
per il calcolo dell’azione sismica, oltre ad un coefficiente di
risposta R = 1, un coefficiente di struttura pari ad 1,5, riducibile a 1,4 qualora sia prevista
l’armarura diffusa aggiuntiva, di cui al precedente punto
C.5.3.3.4. Deve essere verificata la resistenza di ciascun
elemento strutturale senza considerare una eventuale possibilità di
ridistribuzione delle azioni interne, e considerando nulla la
resistenza a trazione della muratura. Per gli edifici in muratura
armata l’analisi delle sollecitazioni sismiche e la verifica degli
elementi resistenti, di cui ai commi precedenti, è obbligatoria
quando l’altezza dell’edificio superi i limiti previsti al punto
C.2. per le costruzioni in muratura ordinaria. Negli altri casi è
sufficiente che siano rispettate:
- le prescrizioni di
cui alle lettere a), b), e), g),
h), i), l) e m) del punto C.5.2., con
le seguenti modifiche: la distanza massima di cui alla lettera
e) non deve superare m 7, con snellezza dei setti murari
comunque non superiore a 14; il coefficiente 0,50 riduttivo
dell’area resistente totale di piano, che compare nell’espressione
della tensione normale riportata alla lettera l), è elevato
a 0,60; i limiti contenuti nelle tabelle 4a e 4b
possono essere ridotti sottraendo 1,5 a ciascuno dei valori
percentuali ivi indicati;
- le prescrizioni di
cui ai punti precedenti relativi agli edifici in muratura armata;
in particolare, per le sezioni delle barre di armatura dei
pannelli murari, si devono adottare almeno i valori minimi, che
qui si ripetono: 3 cm2 lungo i bordi orizzontali delle
aperture; 4 cm2 lungo i bordi verticali dei pannelli
murari, così come definiti al punto C.5.3.4., e anche
verticalmente nel corpo della muratura, qualora la lunghezza del
pannello ecceda i 5 m; 4 barre di diametro minimo 16 mm
all’interno dei cordoli in corrispondenza dei solai, con staffe di
diametro minimo 6 mm ad interasse non superiore a 25 cm; 4
cm2 per le barre disposte orizzontalmente nel corpo
della muratura qualora l’altezza del pannello ecceda i 4 m;
armature orizzontali di diametro non inferiore a 5 mm disposte nel
corpo della muratura ad interassi non superiori a 60 cm.
C.5.3.6. Tensioni ammissibili. Per le
armature si adottano le tensioni ammissibili previste, per le varie
classi di acciaio, dalle vigenti norme sulle costruzioni di
conglomerato cementizio armato. Per le verifiche tensionali della
muratura sotto le azioni sismiche, si adottano le tensioni
ammissibili previste dalle vigenti norme sugli edifici in muratura,
moltiplicate per il coefficiente 2.
C.5.4. STRUTTURE MISTE. Nell’ambito delle
costruzioni in muratura è consentito utilizzare strutture di diversa
tecnologia per sopportare i carichi verticali, purché l’azione
sismica sia integralmente affidata alla parte di muratura, per la
quale risultino rispettate le prescrizioni di cui ai punti
precedenti. Particolare attenzione deve essere posta ai
collegamenti fra elementi di tecnologia diversa, alla compatibilità
delle deformazioni conseguenti alle diverse deformabilità ed alla
trasmissione dei carichi verticali. è consentito realizzare
edifici costituiti da struttura muraria nella parte inferiore e
sormontati da un piano con struttura in cemento armato o acciaio, a
condizione che:
- i limiti all’altezza
degli edifici, previsti al punto C.2. per le strutture in
muratura, si intendono comprensivi delle parti in muratura e di
quelle in cemento armato o in acciaio;
- la parte superiore
in cemento armato o in acciaio sia ancorata al cordolo di
coronamento della parte muraria e risulti verificata unitamente
alla base in muratura, con i criteri di cui al punto C.6., per una
forza sismica incrementata del 50%.
C.6. Edifici con strutture intelaiate.
C.6.0. SIMBOLOGIA
D,B =
massime dimensioni della pianta dell’edificio, con DB, nelle direzioni, ortogonali fra loro, delle azioni
sismiche orizzontali; Gi = somma del
peso proprio del piano i-esimo dell’edificio e del sovraccarico
permanente su di esso gravante; Qi =
massimo sovraccarico accidentale al piano i-esimo previsto nel
calcolo statico di esercizio; s = coefficiente dl riduzione del
sovraccarico; Wi =
Gi + s ·
Qi = "peso" da considerare per la
valutazione delle azioni sismiche; N = numero di piani
dell’edificio; W = = "peso" totale
dell’edificio; Fi = forza
sismica; K = coefficiente sismico; C = = coefficiente di intensità sismica; S = grado di
sismicità R = coefficiente di risposta; = coefficiente di fondazione; = coefficiente di struttura; = coefficiente di distribuzione delle azioni
sismiche.
C.6.1. ANALISI STATICA L’analisi statica
consiste nel simulare le azioni sismiche con forze statiche
proporzionali ai pesi Wi innanzi definiti:
il coefficiente di proporzionalità (coefficiente sismico) si indica
con il simbolo K e si distinguono nel seguito un coefficiente
per le azioni sismiche orizzontali Kh ed un
coefficiente per le azioni sismiche verticali
Kv.
C.6.1.1. Azioni orizzontali. Le azioni
sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l’introduzione di
due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente
secondo due direzione ortogonali. Le forze alle diverse quote devono
essere applicate in corrispondenza dei baricentri dei "pesi" i quali
generalmente possono essere riportati alle quote dei solai. La
forza orizzontale Fi alla generica
quota, secondo una prefissata direzione, si ottiene dalla
relazione:
Fi = Khi ·
Wi
essendo:
e
Wi =Gi
+ s · Qi
I valori
del coefficiente s sono riportati nella tabella 5 in funzione
della destinazione dell’opera; i valori del coefficiente sono riportati più avanti. Qualora i locali di uno
stesso piano siano adibiti a funzioni diverse, se ne deve tener
conto applicando ai sovraccarichi accidentali del piano valori di
s differenziati.
Tabella
5
Locale |
Coefficiente
s |
Locali
d’abitazione, uffici non aperti al pubblico, alberghi,
coperture, balconi |
0,33 |
Locali
suscettibili di affollamento (uffici aperti al pubblico,
ristoranti, caffè, banche, aule scolastiche, caserme,
ospedali ecc.) |
0,50 |
Locali
suscettibili di grande affollamento (sale per convegni o
spettacoli, chiese, tribune, negozi, archivi, biblioteche,
depositi, magazzini, laboratori, officine, rimesse,
parcheggi, contenitori, scale, ecc.) |
1,00 |
I valori
dei parametri che intenvengono nella definizione del coefficiente
sismico Khi sono specificati in
appresso.
Coefficiente di protezione sismica I. Per le opere
la cui resistenza al sisma è di importanza primaria per le necessità
della protezione civile, per il coefficiente di protezione sismica
si assume I = 1,4. Per le opere che presentano un
particolare rischio per le loro caratteristiche d’uso, si assume
I = 1,2. Per le opere che non rientrano nelle categorie
precedenti, si assume I = 1,0.
Coefficiente di fondazione . Si assume di regola . In presenza di stratigrafie caratterizzate da depositi
alluvionali di spessore variabile da 5 a 20 metri, soprastanti
terreni coesivi o litoidi con caratteristiche meccaniche
significativamente superiori, si assumerà per il coefficiente il valore 1,3.
Coefficiente di risposta R. Come indicato al punto
B.5., il coefficiente di risposta R dipende dal periodo
fondamentale di vibrazione T0 relativamente alla
direzione considerata. Si deve porre:
per
T0 > 0,8 secondi |
R =
0,862 / T02/3 |
per
T0 0,8 secondi |
R =
1,0 |
Il
periodo T0 da utilizzarsi per la valutazione di
R deve calcolarsi con riferimento alla sola struttura
resistente attraverso adeguate analisi dinamiche che tengano conto
della struttura nel suo complesso. Nel caso in cui tale valutazione
non venga eseguita si dovrà assumere R = 1. Per le
costruzioni dotate di un periodo proprio T0 >
1,4 secondi nonché per le costruzioni di configurazione irregolare
deve comunque essere eseguita un’analisi dinamica secondo quanto
precisato nel punto C.6.2. Per costruzioni irregolari si
intendono configurazioni che presentino, in modo significativo,
variazioni della disposizione planimetrica lungo l’altezza o della
disposizione altimetrica lungo la pianta, ovvero disuniformità nella
distribuzione planimetrica o altimetrica delle rigidezze o delle
masse o, infine, scostamenti planimetrici o altimetrici tra centro
di massa e centro di rigidezza di un qualsiasi piano. Allo scopo
di controllare se il periodo fondamentale di vibrazione
T0 superi o meno il limite di 1,4 secondi innanzi
indicato, per le strutture intelaiate può essere impiegata la
formula:
|
[H e
B in metri; T0 in
secondi] |
Coefficiente di distribuzione . Al piano iesimo, si assume per esso
l’espressione:
essendo
hi la quota del piano i-esimo rispetto allo
spiccato delle fondazioni. Quando sull’edificio insistono opere
complementari quali torri, antenne, serbatoi, ecc., il loro peso ai
fini del calcolo di può essere considerato conglobato a quello dell’impalcato
sul quale esse gravano. Per la verifica dell’edificio, inoltre,
dovrà considerarsi il momento di trasporto fra il baricentro delle
dette opere complementari e l’impalcato su cui insistono. II
calcolo locale delle sollecitazioni nelle opere complementari di cui
sopra deve essere peraltro effettuato considerando un coefficiente
Kh uguale a quello del piano su cui
gravano.
Coefficiente di struttura . Si assume di regola pari ad 1; nel caso in cui
nella struttura dell’edificio vi siano telai ed elementi irrigidenti
verticali e su questi ultimi prevalentemente si distribuiscano le
azioni orizzontali, si assume:
= 1,2
C.6.1.2. Ripartizione delle forze
orizzontali. La ripartizione delle forze orizzontali
fra le diverse strutture dell’edificio deve essere effettuata a
ciascun livello in proporzione alle rispettive rigidezze. Nel
caso di eccentricità fra il baricentro delle rigidezze e quello
delle masse si dovrà considerare l’effetto delle coppie torcenti.
Qualdo il rapporto fra i lati D/B è maggiore di 2,5,
anche in assenza di eccentricità, dovrà considerarsi al piano
i-esimo una coppia torcente provocata dalle forze orizzontali agenti
ai piani sovrastanti non minore di:
essendo i
valori minimi riportati nella tabella 6.
Tabella
6
2,5<D/B<3,5 D/B>3,5 |
0,03+0,02 (D/B - 2,5) 0,05 |
La
ripartizione delle forze sismiche al piano fra gli elementi
verticali resistenti può in generale essere eseguita facendo
l’ipotesi che i solai siano infinitamente rigidi nei confronti di
azioni ad essi complanari. Tale ipotesi deve comunque essere
adeguatamente giustificata.
C.6.1.3. Azioni verticali. Le azioni
sismiche verticali non vengono di norma considerate, ad esclusione
dei seguenti casi:
- membrature
orizzontali con luci superiori a 20 m;
- strutture di tipo
spingente;
- sbalzi.
Nei casi
di cui ai punti a) e b) le strutture devono calcolarsi
prevedendo un coefficiente sismico verticale
Kv, pari a ± 0,2. Per gli sbalzi si
deve considerare un coefficiente sismico verticale
Kv = ± 0,4. II coefficiente
Kv in ogni caso deve essere moltiplicato
per I.
C.6.2. Analisi dinamica. Per strutture
dotate di periodo proprio T0 > 1,4 secondi e,
comunque, per tutti i casi indicati al punto C.6.1.1. deve essere
eseguita l’analisi dinamica con le modalità prescritte in B.6.
adottando come spettro di risposta, in termini di accelerazione
orizzontale, l’espressione
II
calcolo delle azioni sismiche verticali nei casi indicati al punto
C.6.1.3. non richiede un’analisi dinamica e possono quindi
applicarsi i coefficienti convenzionali ivi indicati. In
alternativa è possibile eseguire l’analisi dinamica per azioni
verticali utilizzando lo spettro di risposta dell’azione orizzontale
moltiplicato per 2 per i casi a) e b) e per 4 per il
caso c) di cui al punto C.6.1.3.
C.6.3. VERIFICHE Per quanto concerne la
verifica delle tensioni e delle sollecitazioni vale quanto
prescritto nei punti B.7. e B.8. In particolare le sollecitazioni
provocate dal sisma si devono combinare con quelle o provocate dalle altre azioni esterne secondo la
relazione
per le
verifiche alle tensioni ammissibili, e
per le
verifiche allo stato limite ultimo. Qualora si siano calcolate le
sollecitazioni , provocate dalle azioni sismiche verticali, la
determinazione delle sollecitazioni complessivamente provocate dal
sisma si dovrà eseguire mediante la relazione
indicando
con le sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche
orizzontali. Al fine di eliminare o comunque limitare fortemente
i danni agli elementi non strutturali e agli impianti, per i
terremoti di medio - bassa intensità, deve essere verificato che, in
presenza degli spostamenti relativi tra un piano e il successivo, valutati mediante
l’espressione:
dove i
simboli si interpretano come in B.9., gli elementi non strutturali e
gli impianti fissi non subiscano danni tali da impedire la
funzionalità dell’edificio. Nel calcolo di si tiene conto, ove richiesto, anche degli effetti delle
azioni sismiche verticali, assumendo un valore di pari a:
in
cui:
= è lo spostamento relativo tra i piani successivi
prodotto dalle azioni sismiche orizzontali; = è lo spostamento relativo tra i piani successivi prodotto
dalle azioni sismiche verticali.
In
mancanza di una specifica valutazione degli effetti del sisma sugli
impianti e sugli elementi non strutturali, indicando con h
l’altezza d’interpiano, le verifiche di stabilità di cui al punto
B.9. possono ritenersi soddisfatte se:
in
presenza di elementi non strutturali in materiale fragile (laterizi
o simili) aderenti alla struttura;
in
presenza di elementi non strutturali realizzati in modo da non
interferire con la deformazione della struttura. Non si richiede
invece il calcolo delle deformazioni e degli spostamenti per
terremoti di forte intensità a meno che la loro valutazione non sia
essenziale per controllare il funzionamento di particolari
dispositivi di vincolo e di collegamento. In tal caso, indicando con
tali spostamenti, si ha:
con:
e valutati con le combinazioni delle azioni
specificate in B.8.
C.6.4. ELEMENTI DIVISORI E PANNELLI
ESTERNI. I pannelli divisori interni, se hanno altezza
superiore a 4 m e sviluppano una superficie superiore a 20
m2, debbono essere collegati alla struttura superiore e
inferiore mediante nervature verticali, disposte ad interasse non
superiore a 3 metri, ovvero dotati di provvedimenti alternativi che
ne garantiscano la stabilità con riferimento a quanto indicato al
punto B.9 e C.6.3. Analogo collegamento è prescritto per i
pannelli di tamponatura esterni sia quando abbiano altezza superiore
a 3,5 m sia quando sviluppano una superficie superiore a 15 metri
quadrati. Le eventuali aperture in detti pannelli, in edifici da
realizzare in zone con grado di sismicità S > 9, devono
essere delimitate da un’intelaiatura della quale alcuni elementi
devono essere prolungati fino a collegarsi con la struttura
portante. Per i pannelli di tamponatura esterna prefabbricati di
qualsiasi dimensione, si devono prevedere gli accorgimenti necessari
per evitare che essi possano distaccarsi totalmente dalla struttura
che li sostiene.
C.6.5. FONDAZIONI Valgono, per le
fondazioni, le prescrizioni riportate nei punti A.2 e
B.10.
C.7. Edifici con struttura a pannelli
portanti.
C.7.0. I sistemi costruttivi di cui alla
lettera c) del precedente punto C.1. devono essere realizzati
in osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e la
loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su
conforme parere dello stesso Consiglio. Nel caso di pannelli
costituiti da conglomerato cementizio armato o parzialmente armato
costruito in opera, la certificazione di idoneità deve essere
rilasciata esclusivamente se costituiscono un sistema, intendendosi
per tale la realizzazione di particolari costruttivi essenziali con
carattere ripetitivo.
C.7.1. Lo schema strutturale dell’edificio deve
contenere pareti di irrigidimento secondo due direzioni orizzontali
ortogonali.
C.7.2. I procedimenti di verifica sismica
vengono di norma eseguiti con le modalità previste nel punto
C.6. Le azioni orizzontali devono essere valutate e distribuite
come indicato al punto C.6.1.1. assegnando al coefficiente di
struttura il valore = 1,4 e al coefficiente di risposta il valore R =
1.
C.8. Edifici con struttura in legno.
Le
costole montanti e le altre parti costituenti l’organismo statico
degli edifici in legno devono essere di un solo pezzo oppure
collegate in modo da non avere indebolimenti in corrispondenza delle
giunzioni.
C.9. Interventi sugli edifici esistenti.
C.9.0.
Gli interventi di adeguamento o di miglioramento di seguito definiti
possono essere eseguiti senza l’obblizo del rispetto di quanto
stabilito ai punti precedenti delle presenti norme, relativi alle
nuove costruzioni. Gli interventi comprendono le riparazioni dei
danni prodotti da eventi sismici.
C.9.1. DEFINIZIONI
C.9.1.1. Intervento di adeguamento. Si
definisce intervento di adeguamento l’esecuzione di un complesso di
opere sufficienti per rendere l’edificio atto a resistere alle
azioni sismiche definite ai punti C.9.5.3., C.9.6.3. e C.9.7.3. è
fatto obbligo di procedere all’adeguamento a chiunque
intenda:
- sopraelevare o
ampliare l’edificio.
Si intende per ampliamento la
sopraelevazione di parti dell’edificio di altezza inferiore a
quella massima dell’edificio stesso. In tal caso non sussiste
obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui al punto
C.3.;
- apportare variazioni
di destinazione che comportino, nelle strutture interessate
dall’intervento, incrementi dei carichi originari (permanenti e
accidentali) superiori al 20%;
- effettuare
interventi strutturali rivolti a trasformare l’edificio mediante
un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo
edilizio diverso dal precedente;
- effettuare
interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche per
innovare e sostituire parti strutturali dell’edificio, allorché
detti interventi implichino sostanziali alterazioni del
comportamento globale dell’edificio stesso.
Le
sopraelevazioni, nonchè gli interventi che comportano un aumento del
numero dei piani, sono ammissibili esclusivamente ove siano
compatibili con le larghezze delle strade su cui prospettano; è
altresì ammissibile una variazione di altezza, senza il rispetto
delle norme di cui ai punti C.2. e C.3., qualora sia necessaria per
l’abitabilità degli ambienti, a norma dei regolamenti edilizi,
sempre che resti immutato il numero dei piani.
C.9.1.2. Intervento di miglioramento. Si
definisce intervento di miglioramento l’esecuzione di una o più
opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell’edificio con
lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza senza,
peraltro, modificarne in maniera sostanziale il comportamento
globale. è fatto obbligo di eseguire interventi di miglioramento
a chiunque intenda effettuare interventi locali volti a rinnovare o
sostituire elementi strutturali dell’edificio. Tale tipologia
d’intervento si applica, in particolare, al caso degli edifici di
carattere monumentale, di cui all’art. 16 della legge 2 febbraio
1974, n. 64, in quanto compatibile con le esigenze di tutela e di
conservazione del bene culturale.
C.9.2. PROGETTO
ESECUTIVO.
C.9.2.1. Progetto esecurivo degli interventi di
adeguamento. Gli interventi di adeguamento antisismico
di un edificio devono essere eseguiti sulla base di un progetto
esecutivo firmato, ai sensi dell’art. 17 della legge 2 febbraio
1974, n. 64, da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile
iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze. Il
progetto deve essere completo ed esauriente per planimetria, piante,
sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica, relazione sulle
fondazioni e fascicolo dei calcoli per la verifica sismica. In
particolare la relazione tecnica deve riferirsi anche a quanto
indicato nei successivi punti C.9.2.3. e C.9.2.4. In ogni caso i
disegni di progetto devono contenere le necessarie informazioni atte
a definire le modalità di realizzazione degli interventi nonché,
ogni qualvolta occorra, la descrizione e la rappresentazione grafica
delle fasi di esecuzione con le relative prescrizioni
specifiche. Nel caso in cui sia prescritto l’adeguamento ai sensi
del precedente punto C.9.1.1., e viceversa, in relazione allo stato
di fatto dell’edificio e sulla base degli accertamenti e delle
verifiche eseguite, risulti che non occorrono provvedimenti di
adeguamento, deve essere ugualmente presentata, ai sensi del citato
art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, la documentazione
tecnica sopra indicata riferita al fabbricato esistente. La
verifica sismica è tassativa per gli edifici con struttura in
cemento armato, metallica ed a pannelli portanti. Essa può essere
omessa e sostituita da una specifica ed adeguata relazione tecnica
per gli edifici in muratura ordinaria che allo stato di fatto o dopo
l’avvenuta esecuzione delle opere di rinforzo eventualmente
progettate, posseggano i requisiti costruttivi di cui ai punti
C.5.1. e C.5.2. Se gli edifici in muratura ordinaria non hanno i
requisiti citati, la verifica sismica è obbligatoria. Nelle
verifiche sismiche, per gli interventi di adeguamento, si terrà
conto dei coefficienti di protezione sismica I definiti nei
punti precedenti.
C.9.2.2. Progetto esecutivo degli interventi di
miglioramento. Nel caso di interventi di miglioramento
il progetto deve contenere la documentazione prescritta per gli
interventi di adeguamento limitatamente alle opere interessate.
Nella relazione tecnica deve essere dimostrato che gli interventi
progettati non producano sostanziali modifiche nel comportamento
strutturale globale dell’edificio.
C.9.2.3. Operazioni progettuali. II
progetto di un intervento su di un edificio è basato sulle seguenti
operazioni:
- individuazione dello
schema strutturale nella situazione esistente;
- valutazione delle
condizioni di sicurezza attuale dell’edificio e delle
caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali
interessati dagli interventi, avuto riguardo alla eventuale
degradazione dei materiali e ad eventuali dissesti in atto;
- scelta progettuale
dei provvedimenti di intervento operata sulla base degli elementi
come sopra determinati;
- verifica sismica, se
necessaria, del nuovo organismo strutturale.
C.9.2.4. Criteri di scelta
progettuale. I criteri adottati nella scelta del tipo
di intervento devono scaturire da uno studio preliminare
dell’organismo edilizio riguardante in particolare:
- le caratteristiche,
nella situazione esistente, sotto il profilo architettonico,
strutturale e della destinazione d’uso;
- l’evoluzione storica
delle predette caratteristiche con particolare riferimento
all’impianto edilizio originario ed alle principali modificazioni
intervenute nel tempo;
- l’analisi globale
del comportarnento strutturale al fine di accertare le cause ed il
meccanismo di eventuali dissesti in atto.
C.9.3. PROVVEDIMENTI TECNICI D'INTERVENTO. I
provvedimenti tecnici per interventi di adeguamento o di
miglioramento antisismico possono ottenersi sia mediante la
riduzione degli effetti delle azioni sismiche, sia mediante
l’aumento della resistenza dell’organismo edilizio, o di sue parti,
a tali azioni. Provvedimenti tecnici devono altresì essere
adottati per consolidare, e se del caso eliminare, elementi non
strutturali il cui eventuale crollo possa causare vittime o
danni.
C.9.3.1. Provvedimenti recnici di adeguomento o di
miglioramento intesi a ridurre gli effetti sismici. I
provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento intesi a
ridurre gli effetti sismici possono consistere:
- nella riduzione
delle masse non strutturali;
- altri provvedimenti
tendenti a modificare favorevolmente il comportamento d’insieme
del sistema edilizio, fra i quali:
- creazione ed
adeguamento dei giunti;
- riduzione degli
effetti torsionali;
- modifica delle
rigidezze.
C.9.3.2. Provvedimenti tecnici di adeguamento o di
miglioramento intesi ad aumentare la resistenza
strutturale. I provvedimenti tecnici di adeguamento
antisismico intesi ad aumentare la resistenza delle strutture
consistono sia nell’aumentare la resistenza di alcuni o di tutti gli
elementi costituenti il sistema strutturale esistente, sia
nell’inserimento di nuovi elementi o sistemi strutturali
collaboranti con quelli esistenti. I provvedimenti tecnici di
miglioramento antisismico sono indicati al successivo punto C.9.8.
Possono usarsi anche tecniche d’intervento non ivi esplicitamente
menzionate, purché risultino, sulla base di adeguata documentazione,
di eguale efficacia.
C 9.3.3. Provvedimenti tecnici in fondazione negli
interventi di adeguamento. Le verifiche debbono essere
eseguite secondo i criteri stabiliti nel decreto ministeriale 11
marzo 1988 ed eventuali sue successive modifiche e integrazioni,
riducendo del 20% i coefficienti di sicurezza ivi prescritti. Nel
caso di edifici situati su o in prossimità di pendii naturali o
artificiali, deve essere verificata anche la stabilità globale del
pendio tenuto conto della presenza dell’edificio secondo quanto
disposto alla sezione G del sopracitato decreto. Ove la verifica
sopraindicata non risulti soddisfatta, ovvero possano verificarsi
nel sottosuolo dell’opera fenomeni di liquefazione, si deve
stabilizzare la zona mediante idonei interventi, il positivo
risultato dei quali deve essere documentato con osservazioni e
misure in situ. Negli interventi di adeguamento i provvedimenti
sulle strutture di fondazione e le relative verifiche possono essere
omessi, qualora, su motivato giudizio del progettista ed in
relazione alle caratteristiche dei terreni, come deducibile dalla
relazione geotecnica di cui al sopracitato decreto, siano verificate
contemporaneamente tutte le seguenti circostanze:
- nella costruzione
non siano presenti importanti dissesti di qualsiasi natura
attribuibili a cedimenti delle fondazioni e sia stato accertato
che dissesti della stessa natura non si siano prodotti neppure in
precedenza;
- gli interventi di
adeguamento non comportino sostanziali alterazioni dello schema
strutturale del fabbricato;
- gli stessi
interventi non comportino rilevanti modificazioni delle
sollecitazioni trasmesse alle fondazioni;
- siano esclusi
fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle
azioni sismiche valutate assumendo = 2.
C.9.3.4. Giunti tecnici tra edifici contigui per
interventi di adeguamento. Nel caso di giunti non
dimensionati in conformità al punto C.4. si deve provvedere, in
generale, al loro adeguamento. In alternativa si può
intervenire:
- o inserendo elementi
di protezione al martellamento;
- oppure eliminando il
giunto mediante il collegamento delle strutture da esso separate.
In tale caso si deve tener conto di tale nuovo accoppiamento nella
verifica dell’edificio.
Qualora
l’adeguamento delle dimensioni del giunto risulti tecnicamente molto
complesso o particolarmente oneroso, è consentito di non effettuare
l’adeguamento nei seguenti casi:
- il calcolo delle
deformazioni relative fra i due corpi di fabbrica, svolto secondo
i criteri indicati al punto C.6.3. ma dividendo gli spostamenti
sismici per un fattore, pari a 6 nel caso degli edifici in
muratura, e pari a 3 per gli altri tipi di strutture, assicuri la
mancanza di effetti di martellamento;
- edifici contigui,
entrambi in muratura ordinaria ed aventi altezze che rientrino nei
limiti di cui al punto C.2.
C.9.3.5. Aggetti verticali. Gli elementi
verticali (quali comignoli, torrini, parapetti, ecc.) devono essere
opportunamente vincolati alle strutture portanti ed essere resi
resistenti alle forze sismiche.
C.9.4. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO. Gli interventi di adeguamento devono essere
sottoposti a collaudo da parte di un ingegnere, architetto, geometra
o perito edile iscritto all’albo, nei limiti delle rispettive
competenze. Il collaudo, da eseguirsi preferibilmente in corso
d’opera, deve tendere ad accertare sostanzialmente che la
realizzazione degli interventi sia avvenuta conformemente alle
prescrizioni progettuali e nel rispetto delle finalità indicate dal
progetto, controllando, in particolare, l’efficienza dei
collegamenti, eseguiti tra i nuovi sistemi resistenti, eventualmente
inseriti, e le strutture preesistenti. Il collaudo deve essere
basato sulle risultanze di saggi e di prove sia in situ che su
campioni, in laboratorio.
C 9.5. INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN MURATURA ORDINARIA.
C.9.5.1. Schema strutturale. II
progetto degli interventi di adeguamento deve basarsi su uno schema
strutturale resistente all’azione sismica che deve ragionevolmente
rispettare la situazione effettiva della costruzione, tenuto conto
del suo comportamento globale; deve comunque essere assicurato un
comportamento di tipo scatolare del complesso della
struttura. Debbono inoltre prevedersi incatenamenti perimetrali
in corrispondenza di ogni orizzontamento, compresi quelli a livello
di piano terra, di sottotetto e di imposta del tetto
stesso. Infine, per tutte le strutture spingenti deve provvedersi
all’assorbimento delle relative spinte. Si deve accertare
l’efficacia dei collegamenti tra solai e pareti e delle pareti tra
di loro. Qualora nello schema si faccia affidamento sulla
ripartizione delle forze orizzontali agenti ad un dato livello tra i
diversi setti murari, va accertata l’efficacia dei solai a
costituire un diaframma orizzontale rigido. Per ciascuna parete
si considerano in genere separatamente le azioni ad essa complanari
e quelle normali. Le azioni complanari alle pareti vanno valutate
tenendo conto della ridistribuzione operata dai solai solo se questi
presentano adeguata rigidezza nel loro piano e buon collegamento con
i muri. Nei confronti delle azioni ortogonali alle pareti, queste
si considerano vincolate ai solai ed alle pareti trasversali solo se
è accertata l’efficacia dei collegamenti.
C.9.5.2. Analisi dei materiali. La
resistenza della muratura è calcolata in relazione alla tipologia,
alla qualità ed allo stato di conservazione del sistema
murario.
C.9.5.3. Verifica sismica. La verifica
delle strutture in elevazione va eseguita con riferimento alla
resistenza a rottura delle murature, considerando le azioni sismiche
definite al precedente punto C.6., ed assumendo, per il coefficiente
di struttura, il valore:
ove si
attribuiscono i seguenti valori:
= 2, coefficiente che tiene conto delle caratteristiche di
duttilità delle costruzioni in muratura;
= 2, coefficiente che tiene conto delle modalità di
verifica a rottura.
Per la
verifica sismica si può adottare una ipotesi di comportamento
elasto-plastico con controllo della duttilità. Per la valutazione
delle azioni sismiche complanari alle pareti si prende in esame
l’edificio nella sua interezza, con i collegamenti operati dai solai
in quanto a tale scopo efficaci, considerando la forza orizzontale
di calcolo applicata nel baricentro delle masse presenti. Si
considera trascurabile la rigidezza delle pareti per deformazioni
ortogonali al loro piano. L’azione sismica ortogonale alla parete
è rappresentata da un carico orizzontale distribuito, pari a · C volte il peso della parete e da forze
orizzontali concentrate pari a · C volte il carico trasmesso dagli orizzontamenti
che si appoggiano su di essa, se questi non sono efficacemente
collegati a muri trasversali. Si terrà conto dei vincoli della
parete con i muri trasversali e con i solai solo in quanto
efficaci. L’effetto flessionale dell’azione sismica ortogonale
alla parete può essere valutato nell’ipotesi di comportamento
lineare a sezione interamente reagente. Le verifiche relative
alle fondazioni, previste dal decreto ministeriale 11 marzo 1988,
vanno eseguite secondo i criteri stabiliti in detto decreto; le
azioni sismiche sono calcolate assumendo per il coefficiente il valore = 1.
C.9.6. INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO
C.9.6.1. Schema strutturale. Lo schema
strutturale resistente alle azioni sismiche deve derivare da
un’analisi dd comportamento globale dell’edificio, tenendo
adeguatamente in conto la partecipazione di tutti gli elementi
irrigidenti efficaci. In particolare, deve essere adeguatamente
studiata la modellazione dei sistemi strutturali piu rigidi, quali
le scale o altri eventuali nuclei presenti nel fabbricato. Si
deve anche tener conto della presenza di quegli elementi non
strutturali che, attese le caratteristiche di rigidezza e di
resistenza, possono contribuire in maniera significativa
all’assorbimento delle azioni sismiche o che comunque possono
modificare sensibilmente il comportamento globale della sola
ossatura portante. Di tali elementi deve essere considerato anche
l’eventuale effetto locale connesso con il loro collegamento agli
elementi strutturali principali. Qualora lo schema strutturale
sia basato sull’ipotesi di infinita rigidezza dei solai nel loro
piano, come previsto al punto C.6.1.2., deve essere accertata la
effettiva rispondenza di tale ipotesi con la effettiva
configurazione strutturale dei solai stessi.
C.9.6.2. Analisi dei materiali e particolari
costruttivi. La resistenza degli elementi strutturali
viene stimata avuto riguardo alla qualità e allo stato di
conservazione del conglomerato e dell’armatura
metallica. Opportune indagini sono eseguite per appurare
l’affidabilità dei dettagli costruttivi, in particolare degli
ancoraggi delle armature in corrispondenza dei principali nodi
trave-pilastro.
C.9.6.3. Verifica sismica. La verifica
sismica delle strutture in elevazione ed in fondazione va eseguita
considerando le azioni definite ai precedenti punti C.6.1. e
C.6.2.
C.9.7. INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI CON STRUTTURA METALLICA
C.9.7.1. Schema strutturale. Lo schema
strutturale resistente all’azione sismica deve rispecchiare il
comportamento globale dell’edificio. Va tenuto conto della
presenza di elementi anche non strutturali che limitino la
deformabilità dell’organismo portante: si valuterà la rigidezza e la
resistenza di tali elementi per giudicare la loro partecipazione al
comportamento d’insieme. Va accertata altresì l’efficienza degli
elementi controventanti costituiti da nuclei in cemento armato
oppure da strutture verticali in acciaio o altro, tenendo conto
delle effettive condizioni di vincolo offerte dalle
fondazioni.
C.9.7.2. Analisi dei materiali e particolari
costruttivi. Le caratteristiche di resistenza degli
elementi strutturali sono valutate mediante esame dello stato di
conservazione del materiale metallico e dell’integrità fisica di
ogni loro parte. L’indagine deve essere estesa, a seconda della
tipologia strutturale dell’edificio, agli elementi controventanti
(nuclei di cemento armato, controventi verticali in acciaio, ecc.),
agli elementi di collegamento di questi ultimi alle piastre ed agli
ancoraggi alle fondazioni.
C.9.7.3. Verifica sismica. La verifica
sismica delle strutture in elevazione ed in fondazione va eseguita
considerando le azioni definite ai precedenti punti C.6.1. e
C.6.2.
C.9.8. INTERVENTI TECNICI DI
MIGLIORAMENTO PER GLI EDIFICI IN MURATURA ORDINARIA
C.9.8.1. Pareti murarie. Le murature che
non presentino gravi sintomi di instabilità quali strapiombi od
estese lesioni possono essere riparate; nel caso contrario vanno
demolite e ripristinate possibilmente con materiali inerti simili
alla muratura preesistente. Le riparazioni sono in genere
effettuate mediante:
- iniezione di miscele
leganti;
- applicazione di
lastre in cemento armato o reti metalliche elettrosaldate;
- inserimento di
pilastrini;
- tirantature
orizzontali e verticali.
Indebolimenti locali delle pareti murarie, in prossimità
degli innesti e degli incroci per l’eventuale presenza di canne
fumarie o vuoti di qualsiasi genere, devono essere eliminati. In
caso di irregolare distribuzione delle aperture (vani di finestre o
porte) nei muri maestri, quando non sia possibile la loro chiusura,
con muratura efficacemente immorsata alla esistente, si deve
provvedere alla cerchiatura delle aperture stesse a mezzo di telai
in cemento armato o metallici collegati alla muratura adiacente
tramite perforazioni armate.
C.9.8.2. Solai. Ove si proceda alla
sostituzione di solai, questi devono essere del tipo in cemento
armato ordinario o precompresso o solai misti con blocchi interposti
in laterizio od altro materiale, ovvero in acciaio efficacemente
ancorati alle estremità di cordoli. Qualora le murature portanti
siano prive di cordoli armati in corrispondenza degli
orizzontamenti, questi devono essere realizzati con altezze non
inferiori allo spessore del solaio. I cordoli possono essere
eseguiti —se necessario— a tratti, sovrapponendo le armature ed
eventualmente con predisposizione di un tubo centrale per
l’inserimento di tiranti o cavi di precompressione. Qualora le
murature presentino consistenza e buona fattura i cordoli possono
non essere estesi a tutto lo spessore delle murature ovvero
sostituiti con iniezioni di pasta cementizia o miscele
sintetiche. Possono usarsi solai in legno solo ove sia richiesto
da particolari esigenze architettoniche. Nel caso si impieghino
travetti prefabbricati, in cemento armato ordinario o precompresso,
si deve disporre un’apposita armatura di collegamento dei travetti
alle strutture perimetrali (travi o cordoli), in modo da costituire
un efficace ancoraggio sia agli effetti della trasmissione del
momento negativo, sia della forza di taglio. Quando si usino
laterizi, questi devono essere a blocco unico tra i travetti ed
essere efficacemente ancorati ad essi ed alla sovrastante
soletta.
C.9.8.3. Scale. Le scale in muratura non
portante (cosiddette alla romana) devono di regola essere sostituite
da scale in cemento armato o in acciaio. Possono tuttavia essere
conservate soltanto se prive di lesioni, e dopo averne verificata
l’efficienza a mezzo di prove di carico statico e dinamico. Quando
necessità ambientali-architettoniche richiedano la conservazione di
scale a sbalzo staticamente non sicure, possono adottarsi, previo
accurato studio, rinforzi con adeguate strutture metalliche o
cementizie.
C.9.8.4. Archi e volte. Gli archi e le
volte dei fabbricati, siti negli orizzontamenti fuori terra, devono
essere muniti di cinture, chiavi o tiranti, posti convenientemente
in tensione, atti ad assorbire integralmente le spinte alle loro
imposte, a meno che le murature di sostegno abbiano spessori
sufficienti ad accogliere le spinte senza che vengano generati
sforzi di trazione. Le eventuali lesioni degli archi e delle
volte possono essere risarcite mediante adeguate cuciture ovvero con
iniezioni cementizie o di soluzioni di materie sintetiche o altro
materiale o sistema idoneo. Qualora le lesioni siano
macroscopiche, o le murature si presentino inconsistenti, gli archi
e le volte devono essere demoliti. Ove lo richiedano esigenze
funzionali od estetiche, ovvero il ripristino di condizioni di
equilibrio di insieme, possono essere ricostruiti sempre con il
criterio di realizzare sistemi chiusi in se stessi; qualora non
sussitano le dette esigenze, le strutture spingenti vanno sostituite
con elementi strutturali non spingenti.
C.9.8.5. Coperture. I tetti, ove
sostituiti, debbono essere non spingenti ed efficacemente collegati
ad un cordolo di coronamento. Nel caso di tetti in legno si deve
garantire una adeguata connessione fra i diversi elementi
costituenti l’orditura.
C.9.9. EDIFICI CON STRUTTURA MISTA. Nel caso
di edifici le cui strutture resistenti siano realizzate con
combinazioni di elementi in muratura, in calcestruzzo armato o
metallici, si applicano le prescrizioni di cui alle presenti norme
relative alla tipologia degli elementi strutturali ai quali è
prevalentemente affidato il compito di resistere alle forze
orizzontali. Deve essere verificata la compatibilità delle
deformazioni dei vari elementi presenti nonché la validità dei
collegamenti fra gli elementi strutturali di diversa
tipologia.
C.9.10. COMPLESSI EDILIZI. Nel caso di
complessi edilizi privi di giunti tra gli edifici, il progetto
esecutivo dell’intervento deve documentare la situazione statica
degli edifici contigui, a dimostrazione che gli interventi previsti
non arrechino aggravi a tale situazione.
D. OPERE DI SOSTEGNO DEI TERRENI.
Nella
progettazione e nella costruzione dei muri di sostegno dei terreni
in zone sismiche deve tenersi conto dell’influenza delle azioni
sismiche agenti in direzione orizzontale. Se non si eseguono
calcolazioni approfondite in merito all’influenza che le azioni
sismiche esercitano sulle spinte dei terrapieni, possono adottarsi i
criteri di calcolo che seguono. Oltre alla spinta statica
F (calcolata per i valori di i e di ), devono considerarsi le seguenti ulteriori due
forze: 1) un incremento di spinta pari alla differcnza fra la spinta
Fs esercitata dal terreno retrostante in
condizioni sismiche e quella statica F.
in cui
Fs = A · F ’ ove:
A = = arctg C; C = coefficiente d’intensità sismica;
F’ = spinta calcolata per
= angolo formato dall’intradosso del muro con la verticale
(positivo per intradosso inclinato verso l’esterno con origine al
piede); i = angolo formato dalla superficie esterna del
terreno con l’orizzontale (positivo verso l’alto). Tale
incremento di spinta deve essere applicato ad una distanza dalla
base del muro pari a 2/3 dell’altezza del muro stesso;
2) una
forza d’inerzia orizzontale
Fi = C · W
ove:
C
= coefficiente d’intensità sismica; W = peso proprio del
muro nonché del terreno e degli eventuali carichi permanenti
sovrastanti la zattera di fondazione.
Tale
forza d’inerzia va applicata nel baricentro dei pesi. Le
verifiche di cui sopra possono omettersi per i muri di sostegno con
altezza inferiore ai 3 metri. Le verifiche di sicurezza degli
elementi strutturali devono essere effettuate adottando le forze
sopra definite quando si operi col metodo delle tensioni
ammissibili, ovvero incrementando del 50% i valori di
Fs, F e di
Fi nella verifica dello stato limite ultimo
con la combinazione delle azioni di cui al precedente punto
B.8.2.
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