Concordato tra la Santa Sede e il Reich germanico
a cura di Maurilio Lovatti
Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e il
Presidente del Reich Germanico, concordi nel desiderio di consolidare e
sviluppare le relazioni amichevoli esistenti fra la Santa Sede e il Reich
Germanico, A tale effetto, Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI
ha nominato Suo Plenipotenziario ARTICOLO 1 Il Reich Germanico garantisce la libertà della
professione e del pubblico esercizio della religione
cattolica. ARTICOLO 2. I Concordati conclusi con la Baviera (1924), la Prussia (1929) ed il Baden (1932) rimangono in vigore, ed i diritti e le libertà della Chiesa Cattolica, in essi riconosciute, restano invariate entro i territori dei rispettivi Stati. Per i rimanenti Stati si applicano integralmente le disposizioni convenute nel presente Concordato. Queste sono obbligatorie anche per i suddetti tre Stati, in quanto riguardano materie che non furono regolate nei succitati Concordati particolari o ne completano l'ordinamento già stabilito.In avvenire, la conclusione di Concordati con gli Stati particolari si effettuerà soltanto d'accordo col Governo del Reich. ARTICOLO 3. Per coltivare i buoni rapporti fra la Santa Sede ed il Reich Germanico, un Nunzio Apostolico risiederà come finora nella capitale del Reich Germanico e un Ambasciatore del Reich Germanico presso la Santa Sede. ARTICOLO 4. La Santa Sede gode piena libertà di comunicare e
corrispondere con i Vescovi, col clero e con quanti appartengono alla
Chiesa Cattolica in Germania. Lo stesso vale per i Vescovi e per le altre
Autorità diocesane nelle loro comunicazioni con i fedeli per tutto, ciò
che ha attinenza col loro ministero pastorale. ARTICOLO 5. Nell'esercizio della loro attività sacerdotale gli ecclesiastici godono della protezione dello Stato allo stesso modo come gli impiegati dello Stato. Questo impedirà, a norma delle leggi generali dello Stato, le offese alla loro persona e alla loro qualità di ecclesiastici, come pure che essi siano disturbati negli atti del loro ministero, e si renderà garante, ove occorra, della protezione da parte delle Autorità civili. ARTICOLO 6. I chierici ed i religiosi sono esenti dall'obbligo di assumere pubblici uffici ed incombenze che, secondo le norme del Diritto Canonico, non sono compatibili con lo stato ecclesiastico o religioso. Ciò vale in modo particolare per l'ufficio di scabino, di giurato, di membro di Commissioni d'imposta o di tribunali di finanza. ARTICOLO 7. Per assumere un impiego od ufficio dello Stato o di enti pubblici dipendenti dal medesimo, si richiede per gli ecclesiastici il nulla osta del loro Ordinario diocesano, come pure dell'Ordinario del luogo; il nulla osta rimane sempre revocabile per gravi motivi d'interesse ecclesiastico. ARTICOLO 8. Le entrate, di cui godono gli ecclesiastici per ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità, nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati del Reich e degli Stati. ARTICOLO 9. Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altre autorità a dare informazioni su cose o materie, che sono state ad essi confidate nell'esercizio della cura d'anime, e che perciò cadono sotto il segreto del loro ufficio spirituale. ARTICOLO 10. L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici o di religiosi, ai quali sia stato interdetto dalla competente Autorità ecclesiastica con provvedimento definitivo ed esecutivo, comunicato ufficialmente all'autorità dello Stato, è punibile con le stesse pene con le quali è punibile l'uso abusivo della divisa militare. ARTICOLO 11. L'attuale organizzazione e circoscrizione diocesana
della Chiesa Cattolica in Germania rimane conservata. L'erezione di una
nuova Diocesi o Provincia ecclesiastica od altri cambiamenti di
circoscrizioni diocesane, che apparissero eventualmente necessari in
avvenire, rimangono riservati, trattandosi di un nuovo ordinamento entro i
confini di uno Stato particolare della Germania, ad accordi col competente
Governo del rispettivo Stato. Per nuove erezioni o cambiamenti, che
sorpassano i confini di uno Stato particolare della Germania, avrà luogo
un accordo col Governo del Reich, al quale sarà lasciata la cura di
assicurarsi il consenso dei Governi degli Stati interessati. Lo stesso
vale per la nuova erezione od il cambiamento di Province ecclesiastiche,
qualora vi siano interessati più Stati particolari della Germania. Queste
norme non si applicano nei casi di mutamenti di confini ecclesiastici, che
si fanno unicamente nell'interesse della cura locale delle anime. ARTICOLO 12. Salvo le disposizioni dell'art. 11, gli uffici ecclesiastici possono essere liberamente eretti o mutati, qualora non si richieggano contributi dai fondi dello Stato. 11 concorso dello Stato nella erezione e nel cambiamento di parrocchie o di simili comunità ecclesiastiche avrà luogo secondo direttive che si fisseranno d'accordo coi Vescovi diocesani; il Governo del Reich si adoprerà presso i Governi degli Stati particolari per la maggior possibile uniformità di tali direttive. ARTICOLO 13 Le parrocchie e altre simili comunità ecdesiastiche
cattoliche, le associazioni parrocchiali e diocesane, le Sedi vescovili,
le diocesi ed i capitoli, gli Ordini e le Congregazioni religiose, come
pure gli istituti, le fondazioni ed i cespiti patrimoniali della Chiesa
Cattolica, amministrati da organi ecclesiastici, conservano od acquistano
la personalità giuridica per il foro civile secondo le norme comuni del
diritto statale. Rimangono enti di diritto pubblico quelli che lo sono:
agli altri possono essere concessi uguali diritti, a norma delle leggi
generali vigenti. ARTICOLO 14. La Chiesa Cattolica ha in massima il diritto di
conferire liberamente tutti gli uffici e benefici ecclesiastici, senza il
concorso dello Stato o dei Comuni, ad eccezione dei casi previsti dagli
accordi stabiliti nei Concordati di cui all'art. 2. Per quel che riguarda
la provvista delle Sedi vescovili delle due diocesi suffraganee di
Rottenburg e di Magonza, come pure della diocesi di Misnia, si applica ad
esse, corrispondentemente, la norma fissata per la Sede di Friburgo,
Metropolitana della Provincia ecclesiastica dell'Alto Reno. Lo stesso
vale, nel le due diocesi suffraganee suddette, per la provvista dei
canonicati del Capitolo vescovile e per il regolamento del diritto di
patronato. 2.) Prima di spedire le Bolle di nomina per gli
Arcivescovi, Vescovi, per un Coadiutore cum iure successionis o per un
Prelato nullius, si comunicherà al Luogotenente del Reich
(Reichsstatthalter) nel competente Stato il nome della persona prescelta
per accertare che contro di essa non esistono obbiezioni di carattere
politico generale. ARTICOLO 15. Gli Ordini e le Congregazioni religiose non sono
sottoposti, da parte dello Stato, ad alcuna speciale restrizione riguardo
alla loro fondazione, alle loro residenze, al numero e - salvo l'art. 15,
capov. 2 - alle qualità dei loro membri, alla loro attività nella cura
d'anime, nell'insegnamento, nell'assistenza ai malati e nelle opere di
carità, nel regolamento dei loro affari e nell'amministrazione dei loro
beni. La Santa Sede avrà cura che per le case religiose esistenti nel territorio del Reich l'organizzazione provinciale sia regolata in modo che esse non siano, possibilmente, soggette a Superiori provinciali stranieri. Eccezioni possono essere ammesse, di intesa col Governo del Reich, specialmente in quei casi, in cui per il numero esiguo delle case non sia consigliabile la costituzione di una provincia germanica o in cui esistano particolari ragioni per conservare una organizzazione provinciale storicamente fondata e dimostratasi praticamente buona. ARTICOLO 16. I Vescovi, prima di prendere possesso delle loro
Diocesi, presteranno nelle mani del Luogotenente del Reich
(Reichss~atthalter) nel competente Stato oppure del Presidente del Reich
un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente: ARTICOLO 17. La proprietà e gli altri diritti degli enti di
diritto pubblico, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni
della Chiesa Cattolica sui propri beni saranno garantiti a norma delle
leggi generali dello Stato. ARTICOLO 18. Qualora si volesse procedere allo svincolo delle
prestazioni dello Stato alla Chiesa Cattolica fondate su legge,
convenzione o particolari titoli giuridici, si addiverrà tempestivamente
ad una intesa amichevole tra la Santa Sede ed il Reich prima di
determinare i criteri da stabilirsi per tale svincolo. ARTICOLO 19. Le Facoltà di teologia cattolica nelle Università
dello Stato rimangono conservate. I loro rapporti con l'Autorità
ecclesiastica sono regolati secondo le disposizioni stabilite nei
rispettivi Concordati ed annessi Protocolli finali, ed a norma delle
relative prescrizioni ecclesiastiche. fl Governo del Reich avrà premura di
assicurare per tutte le anzidette Facoltà cattoliche della Germania una
pratica uniforme che corrisponda a tutte le disposizioni vigenti in
materia. ARTICOLO 20. Salvo altri accordi vigenti, la Chiesa ha il diritto
di erigere, per la formazione del clero, scuole di filosofia e di
teologia, che dipendono esclusivamente dall'Autorità ecclesiastica,
qualora non si richiedano sussidi dello Stato. ARTICOLO 21. L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
elementari, professionali, medie e superiori è materia ordinaria
d'insegnamento e sarà impartito in conformità con i principii della Chiesa
Cattolica. ARTICOLO 22. L'assunzione di insegnanti della religione cattolica
avviene di comune intelligenza fra il Vescovo ed il Governo dello Stato
particolare. ARTICOLO 23. La conservazione e la nuova erezione di scuole
confessionali cattoliche rimangono garantite. In tutti i Comuni, nei quali
i genitori, o chi per essi, lo richiedono, saranno erette scuole
elementari cattoliche, qualora il numero degli alunni, tenute nel dovuto
conto le condizioni dell'organizzazione scolastica locale, fa ritenere
possibile, a norma delle prescrizioni dello Stato, un ordinato
funzionamento della scuola. ARTICOLO 24. In tutte le scuole elementari cattoliche saranno
impiegati soltanto maestri, che appartengano alla Chiesa Cattolica e che
offrano la garanzia di corrispondere alle particolari esigenze della
scuola confessionale cattolica. ARTICOLO 25. Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono
autorizzate a fondare e a dirigere scuole private, a norma del diritto
comune e delle condizioni fissate dalla legge. Tali scuole private danno
le stesse abilitazioni delle scuole dello Stato, qualora adempiano alle
condizioni vigenti per queste ultime in materia di programmi
d'insegnamento. ARTICOLO 26. Senza pregiudizio di un ulteriore e più ampio
regolamento delle questioni di diritto matrimoniale, si è d'accordo che il
matrimonio religioso possa esser celebrato prima dell'atto civile, oltre
che nel caso di malattia mortale di uno degli sposi che non consenta
dilazione, anche nel caso di grave necessità morale, la cui esistenza deve
essere riconosciuta dalla competente Autorità vescovile. In questi casi,
il parroco è tenuto ad informarne senza indugio l'ufficio di Stato
civile. ARTICOLO 27. All'esercito del Reich Germanico sarà concessa una
cura d'anime esente per gli ufficiali, funzionari e militari cattolici ad
esso appartenenti e rispettive famiglie. ARTICOLO 28. Negli ospedali, nei penitenziari e negli altri stabilimenti tenuti da enti pubblici, la Chiesa sarà ammessa, nel quadro dell'orario generale della casa, a provvedere ai bisogni spirituali delle anime ed a compiervi le funzioni religiose. Se in tali istituti viene stabilita una regolare assistenza spirituale e se a tale scopo verranno assunti ecclesiastici, come impiegati dello Stato o comunque pubblici, ciò sarà fatto d'accordo con l'Autorità ecclesiastica superiore. ARTICOLO 29. I cattolici residenti nel Reich Germanico ed appartenenti a minoranze etniche non tedesche avranno, riguardo all'ammissione della loro lingua materna nel culto, nell'insegnamento religioso e nelle associazioni ecclesiastiche, un trattamento non meno favorevole di quello che corrisponde alla condizione di diritto e di fatto dei cittadini di origine e di lingua tedesca nel territorio del rispettivo Stato estero. ARTICOLO 30. Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese cattedrali, come pure in quelle parrocchiali, filiali e conventuali del Reich Germanico si reciterà alla fine del servizio religioso principale, in conformità con le prescrizioni della Sacra Liturgia, una preghiera per la prosperità del Reich e del popolo germanico. ARTICOLO 31. Le organizzazioni e associazioni cattoliche, che
abbiano scopi esclusivamente religiosi, culturali e caritativi e che come
tali dipendano dall'Autorità ecclesiastica, saranno protette nelle loro
istituzioni e nella loro attività. In quanto vi siano organizzazioni giovanili - sportive od altre -sostenute dal Reich e dagli Stati particolari, si avrà cura che ai loro membri sia reso possibile il regolare adempimento dei loro doveri religiosi nelle domeniche e negli altri giorni festivi e non siano obbligati a fare cose non compatibili con le loro convinzioni e coi loro doveri religiosi e morali. ARTICOLO 32. A causa delle attuali particolari circostanze della Germania, e in considerazione delle garanzie, create dalle disposizioni del presente Concordato, di una legislazione che salvaguardi i diritti e le libertà della Chiesa Cattolica nel Reich e nei suoi Stati, la Santa Sede emanerà disposizioni, le quali escludano per gli ecclesiastici ed i religiosi l'appartenenza a partiti politici e la loro attività a favore dei medesimi. ARTICOLO 33. Le materie, relative a persone e cose ecclesiastiche,
delle quali non si è trattato negli articoli precedenti, saranno regolate
nel campo ecclesiastico secondo il diritto canonico vigente. ARTICOLO 34. Il presente Concordato, il cui testo tedesco e italiano fanno medesima fede, dovrà essere ratificato e gli istrumenti della ratifica dovranno essere scambiati quanto prima. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio di detti istrumenti.
Eugenio cardinale
Pacelli N.B. il testo tedesco è stato omesso
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