Il
provvedimento recepisce le disposizioni comunitarie. Abolisce
la soglia massima stabilita in Azienda e prevede invece incentivi per chi opta
per il lavoro a tempo parziale con la possibilità anche di effettuare lavoro
straordinario. Viene stabilito definitivamente
che il “ Part
time orizzontale” è
quello in cui la riduzione oraria rispetto al tempo pieno è riferita al normale
orario giornaliero ; il “ Part time verticale” è invece quello dove l’attività lavorativa si svolge
a tempo pieno ( normale orario ) , ma limitatamente a periodi predeterminati
nella settimana-mese-anno ( esempio una settimana a tempo pieno e settimana
successiva libera oppure un mese a tempo pieno ed il successivo libero).
La scelta del tempo parziale è sempre condizionata al consenso del lavoratore
che potrà anche esercitare il diritto di ripensamento e quello di non vedersi
discriminato nei diritti contrattuali previsti per il tempo pieno. A garanzia
del lavoratore che opta per il part time deve essere formalizzato uno specifico
patto scritto e sottoscritto dal lavoratore stesso e dal datore di lavoro.
"Attuazione
della direttiva 97/81/Ce del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativo
all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNCE, dal CEEP
e dalla CES".
VISTI
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la direttiva 97/81/CE del
Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a
tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES; VISTA la legge 5
febbraio 1999, n.25, recante: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria 1998)" ed in particolare l’articolo 2, nonché l’allegato A
alla citata legge n. 25 del 1999. VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del… SULLA PROPOSTA del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delle pari opportunità, per la
funzione pubblica:
EMANA
il
seguente decreto legislativo:
Articolo
1
(Definizioni)
1.
Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o
a tempo parziale. 2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende: a) per
"tempo pieno" l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 13,
comma 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o
l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b) per "tempo parziale" l’orario di lavoro, fissato dal contratto
individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a
quello indicato nella lettera a); c) per "rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto
al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di
lavoro; d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale"
quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia
svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana del mese o dell’anno; e) per "lavoro supplementare" quello
corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro
concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ed entro il limite
del tempo pieno. 3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali
stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati
dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all’articolo 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, con l’assistenza dei
sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale
applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si
svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e
d) del comma 2, provvedendo a determinare le modalità temporali di svolgimento
della specifica prestazione lavorativa ad orario ridotto, nonché le eventuali
implicazioni di carattere retributivo della stessa. 4. Le assunzoni a termine di
cui alla legge 18 aprile 1962 n. 230, e successive modificazioni, possono essere
effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
Articolo
2.
(Forma
e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale).
1.
Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e
per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 1. Il datore di lavoro è tenuto
a dare comunicazione dell’assunzione a tempo parziale alla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del
contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve
eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare
le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale,
sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il
ricorso al lavoro supplementare. 2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è
contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della
collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana,
al mese e all’anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui
all’articolo 3, comma 7.
Articolo
3
(Modalità
del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro
straordinario, clausole elastiche).
1.
Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e
6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell’articolo 1,
comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
a) Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di
anno, ove la determinazione è effettuata in sede di contratto collettivo
territoriale o aziendale è comunque rispettato il limite stabilito dal
contratto collettivo nazionale;
b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola
giornata lavorativa;
c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un
lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare. In attesa
delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto
previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella
misura massima del 10 per cento della durata dell’orario di lavoro a tempo
parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco
di più di una settimana.
3. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni
caso il consenso del lavoratore interessato. L’eventuale rifiuto dello stesso
non costituisce infrazione disciplinare, nè integra gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.
4. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, salva la
facoltà per i contratti collettivi di cui al comma 2 di applicare una
percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di
fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto
previsto in proposito dall’articolo 4, comma 2 lettera a), i contratti
collettivi di cui al comma 2, possono anche stabilire che l’incidenza della
retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e
differiti sia determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una
maggioranza forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro
supplementare.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate
di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e
contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in
materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa
previsione dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, i limiti
trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si
intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa
a tempo parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella
consentita ai senti del comma 2 comportano l’applicazione di una maggiorazione
del 50 per cento sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto per
esse dovuta. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono
elevare la misura della maggiorazione; essi possono altresì stabilire criteri e
modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del
medesimo, il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od
in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.
7. Ferma restando l’indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno,
i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore
di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in
ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa,
determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di
lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente
concordata col lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in
favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. Lo svolgimento del
rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 comporta altresì in
favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria
globale di fatto, nelle misura fissata da contratti collettivi di cui al
medesimo comma 7.
9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai
sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso
uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto
è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità di
denuncia di cui al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa nonché
di quanto previsto dal comma 11.
10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il
lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla
denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario
pubblico;
c)necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi
almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì
accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. I
contratti collettivi di cui al comma 7 determinano i criteri e le modalità per
l’esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di
studio o di formazione e possono, altresì individuare ulteriori ragioni
obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma
9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso. 11. Il rifiuto da
parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l’esercizio da
parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono
integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del
datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell’Articolo 2, comma 2.
Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di
lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in
materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo
parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.
13. L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie,
come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7,
sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia
stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine,
limitatamente a quelle previste dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all’articolo 1,
comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà
di richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o
straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a
termine conentite dalla legislazione vigente.
14. I centri per l’impiego e i soggetti autorizzati all’attività di
mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli
articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a
dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale
informazione della disciplina prevista dai commi 3,7,8,9,10,11,12 e 13
preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata
fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini
dell’applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo
articolo 10.
15. Ferma restando l’applicabilità immediata della disposizione di cui al
comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare
nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla
scadenza prevista e comunque per un periodo non superiore ad un anno.
Articolo
4
(Principio
di non discriminazione).
1.
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla
legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un
trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile,
intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei
criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L’applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore
a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l’importo della
retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la
durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia;
infortuni sul lavoro, malattie professionali; l’applicazione delle norme di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso
ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;
l’accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze
indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti
sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all’articolo
1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e
quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia
qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione
della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto
riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di
essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti
economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti
collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione
ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a
carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.
Articolo
5
(Tutela
ed incentivazione del lavoro a tempo parziale).
1.
Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo
parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di
licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su
richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente delal
rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in
mancanza di rappresentanza sindacale aziendle nell’unità produttiva,
convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è
ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla
trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è
tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a
tempo parziale in attività presso unità produttive site entro 100 Km.
dall’unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle
stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle
quali è prevista l’assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti,
avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A
parità di condizioni, il diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno
potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi
familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di
servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della
pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è
tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto
a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale,
anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su
richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà
essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui all’articolo 1,
comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo alla
disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
4. I benefici contributivi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del Ministro
del Lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
in misura differenziata in relazione alla durata dell’orario previsto dal
contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro privati
imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici che provvedano
ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni con
contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento degli organici
esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi
precedenti la stipula dei predetti contratti.
Articolo
6
(Criteri
di computo dei lavoratori a tempo parziale).
1.
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo,
si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i
lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti
in proporzione all’orario svolto, rapporto al tempo pieno così come definito
ai sensi dell’articolo 1, con arrotondamento all’unità della frazione di
orario superiore alla metà di quello pieno.
2. Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a
tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della
loro prestazione lavorativa.
Articolo
7
(Applicabilità
nel settore agricolo)
1.
Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla
possibilità di effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione
di una clausola elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei
rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi.
Articolo
8
(Sanzioni)
1.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di
prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni
nei limiti di cui all’articolo 2725 del codice civile. In difetto di prova in
ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta
del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della
scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni
dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data
suddetta.
2. L’eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle
indicazioni di cui all’articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del
contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l’omissione riguardi la durata
della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata
la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire
dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l’omissione
riguardi la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice provvede a
determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a
tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui
all’articolo 3, comma 7, o, in mancanza con valutazione equitativa, tenendo
conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato,
della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della
pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione
equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la
possibilità di concordare per iscritto una clausola elastica in ordine alla
sola collocazione temporale delal prestazione lavorativa a tempo parziale,
osservandosi le disposizioni di cui all’articolo 3. In luogo del ricorso
all’autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al
comma 1 possono essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed
eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro
di cui all’articolo 1, comma 3.
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza
di cui all’articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del
danno in misura corrispondente alla differenza fra l’importo della
retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del
passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio. 4. La
mancata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, di cui
all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed
ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della
gestione contro la disoccupazione dell’istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
Articolo
9
(Disciplina
previdenziale).
1.
La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei
contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina
rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale
giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo
l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale
previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a
tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale
per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa
settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine
sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario
spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro
effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella
giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale per gli
effetti dell’articolo 20 del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari,
approvato con decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti
direttamente dall’INPS. Il comma 2 dell’articolo 26 del citato Testo Unico
è sostituito dal seguente: "Il contribuo non è dovuto per i lavoratori
cui non spettano gli assegni a norma dell’articolo 2".
3. La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale
alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il
corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è
determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della
prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere
quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente comma
è stabilita con le modalità di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto
di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione
dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità
relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario
effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo
parziale.
Articolo
10
(disciplina
del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).
1.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, le disposizioni del presente decreto, ove non diversamente disposto, si
applicano anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia e,
in particolare, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dall’articolo 6 della legge 28 maggio 1997, n. 140, dall’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 e dall’articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Le amministrazioni hanno l’obbligo di addebitare al dirigente responsabile
le conseguenze patrimoniali derivanti dall’eventuale applicazione
dell’articolo 8, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Articolo
11
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogati: a) l’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; b) la
lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legge 16 maggio 1994, n.
451, limitatamente alle parole "alla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di
personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale", nonché l’articolo 13, comma 7, della legge 24
giugno 1997, n. 196.
Articolo
12
(Verifica)
1.
Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
precede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli
effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con
particolare riguardo alle previsioni dell’articolo 3, comma 2, in materia di
lavoro supplementare e all’esigenza di controllare le ricadute occupazionali
delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell’eventuale
esercizio del potere lesiglativo delegato di cui all’articolo 1, comma 4,
della legge 5 febbraio 1999, n. 25.