"Utilizzo
dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2001
Art. 1.
1.
È
consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera
anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che
abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione
cardio-polmonare.
2.
Le
regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo
extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1,
nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove
non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria
locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati
dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.