Legge 29 dicembre 1993, n. 578
Norme per l'accertamento e la certificazione di morte
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1994, n. 5)
Art. 1. -
Definizione di morte1.
La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzionidell’encefalo.
Art. 2.
- Accertamento di morte1.
La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazionee la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare
la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e può essere
accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della
sanità.
2.
La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misurerianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione
irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo ed è accertata con le modalità
clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.
3.
Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entroquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità, che deve
esprimersi dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti
nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato
decreto sono disposti con la medesima procedura.
4.
Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce lecondizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte e
definisce il periodo di osservazione durante il quale deve verificarsi il
perdurare di tali condizioni, periodo che non può essere inferiore alle sei
ore. Il citato decreto deve tenere conto delle peculiarità dei soggetti di età
inferiore ai cinque anni.
5.
L’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche esottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico
nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in
mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomopatologo,
da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico
neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo
esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono
dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.
6.
In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno opiù collegi medici per l’accertamento della morte dei soggetti affetti da
lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso
deve essere seguito dallo stesso collegio medico.
7.
Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche instrutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private
devono avvalersi per l’accertamento della morte nel caso di cui al comma
2 dei collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.
8.
La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveridi ufficio del nominato.
9.
Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momentodella morte.
Art. 3.
- Obbligo per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale1.
Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano lecondizioni definite dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo
2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria,
che è tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all’articolo
2, comma 5.
Art. 4.
- Periodo di osservazione dei cadaveri1.
Nei casi in cui l’accertamento di morte non viene effettuato secondo leprocedure di cui all’articolo 2, nessun cadavere può essere chiuso in cassa,
né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a
conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato
prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di
decapitazione o di maciullamento.
Art. 5.
- Sanzioni1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualoraaccertino la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 6, 7 e
8, e all’articolo 4, irrogano la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire tre milioni, con le forme e le modalità previste dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, senza pregiudizio per l’applicazione delle
sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.
Art. 6.
- Abrogazione di norme1.
È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con lapresente legge.
2.
Per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e conessa non incompatibile o non in contrasto, rimangono in vigore le norme
previste dalla legge
2 dicembre 1975, n. 644.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 29 dicembre 1993
SCALFARO
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli : Conso