Legge 29 dicembre 1993, n. 578

 

Norme per l'accertamento e la certificazione di morte

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1994, n. 5)

 

 

Art. 1. - Definizione di morte

1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni

dell’encefalo.

Art. 2. - Accertamento di morte

1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione

e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare

la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e può essere

accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della

sanità.

2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure

rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione

irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo ed è accertata con le modalità

clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

3. Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro

quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo

parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità, che deve

esprimersi dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti

nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato

decreto sono disposti con la medesima procedura.

4. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce le

condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte e

definisce il periodo di osservazione durante il quale deve verificarsi il

perdurare di tali condizioni, periodo che non può essere inferiore alle sei

ore. Il citato decreto deve tenere conto delle peculiarità dei soggetti di età

inferiore ai cinque anni.

5. L’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e

sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico

nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in

mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomopatologo,

da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico

neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo

esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono

dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.

6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o

più collegi medici per l’accertamento della morte dei soggetti affetti da

lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso

deve essere seguito dallo stesso collegio medico.

7. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in

strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private

devono avvalersi per l’accertamento della morte nel caso di cui al comma

2 dei collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.

8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri

di ufficio del nominato.

9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento

della morte.

Art. 3. - Obbligo per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale

1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le

condizioni definite dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo

2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria,

che è tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all’articolo

2, comma 5.

Art. 4. - Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nei casi in cui l’accertamento di morte non viene effettuato secondo le

procedure di cui all’articolo 2, nessun cadavere può essere chiuso in cassa,

né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a

conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato

prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di

decapitazione o di maciullamento.

Art. 5. - Sanzioni

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora

accertino la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 6, 7 e

8, e all’articolo 4, irrogano la sanzione amministrativa pecuniaria da lire

cinquecentomila a lire tre milioni, con le forme e le modalità previste dalla

legge 24 novembre 1981, n. 689, senza pregiudizio per l’applicazione delle

sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Art. 6. - Abrogazione di norme

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la

presente legge.

2. Per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e con

essa non incompatibile o non in contrasto, rimangono in vigore le norme

previste dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto

obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge

dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1993

SCALFARO

Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli : Conso