ABROGAZIONE DEL Dpr 225/74 e REGOLAMENTO DELLA PROFESSIONE

INFERMIERISTICA ( ex Mansionario ).Legge n° 42 del 26 Febbraio 1999.

 

A sancire la fine della  mai troppo esecrata lista di mansioni vigente da un quarto

Di secolo, ha definitivamente provveduto il Parlamento, approvando il 10 Febbraio

1999, il contrastato disegno di legge concernente

<< Disposizioni in Materia di Professioni Sanitarie >>

(atto della Camera 4216; atto Senato 2586B) e contenente appunto la storica misura

dell’abrogazione del Dpr 225/74.

Il campo proprio di attività e responsabilità dell’attività dell’ Infermiere Professionale sarà infatti definito, dai contenuti del decreto ministeriale istitutivo

Del profilo professionale e dagli ordinamenti didattici del corso di diploma

Universitario e di formazione post. Base, nonché dal Codice Deontologico.

ARTICOLO 1 COMMA 1= E’ abolita la denominazione di <<Professione Sanitaria

Ausiliare >>, sostituita dalla denominazione << Professione Sanitaria >>.

ARTICOLO 1 COMMA 2= Il campo proprio di attività e di responsabilità degli

Infermieri e delle altre Professioni Sanitarie e’ definito dai profili professionali,

dagli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario e di formazione

post-base e dagli specifici Codici deontologici.

ARTICOLO 4 COMMA 1= I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente

 normativa , sono equipollenti ai diplomi universitari.

CODICE DEONTOLOGICO

I valori che la professione fa’ propri sono quelli della Salute intesa come bene

Inalienabile da proteggere e promuovere, dell’uguaglianza di fronte alle prestazioni

Sanitarie, là dove eguaglianza va intesa come equità ,e del rispetto della  persona

A prescindere dall’etnia, dalla cultura, dalla malattia da cui e’ affetto.

Contenuti innovativi del Codice Deontologico sono l’impegno dell’infermiere ad

essere preparato; l’agire << se >> e << quando >> e’ preparato; il diritto dovere a

essere formato e al richiedere l’intervento di colleghi esperti o di altri professionisti

come consulenti o erogatori di prestazioni, nel caso in cui non si ritenga pronto a eseguirle.

ART.1= L’infermiere e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante

e dell’iscrizione all’albo professionale, e’ responsabile dell’assistenza infermieristica. L’assistenza infermieristica e’ servizio alla persona e alla collettività. La responsabilità dell’infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo.

ART.2= Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione e’ condizione essenziale per l’assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche.

L’infermiere agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura, etnia e sesso dell’individuo.

ART.3= L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la  sua competenza. L’infermiere, in situazioni di emergenza e’ tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente per garantire l’assistenza necessaria.

In caso di calamità si mette a disposizione dell’autorità competente.

ART.4= L’infermiere promuove, attraverso l’educazione, stili di vita sani e la diffusione di una cultura della salute; ascolta ,informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali.Inoltre assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona. L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per l’obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come risposta concreta alla fiducia che l’assistito ripone in lui. L’infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della vita; sostiene i familiari dell’assistito in particolare nel momento della perdita e nella elaborazione del lutto.

ART.5=L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all’interno dell’équipe. L’infermiere ha il dovere di autovalutarsi e di sottoporre il proprio operato a verifica, anche ai fini dello sviluppo professionale.

ART.6=L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti.

ART.7= Le norme deontologiche contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro inosservanza e’ punibile con sanzioni da parte del Collegio professionale. I collegi Ipasvi si rendono garanti, nei confronti della persona e della collettività della qualificazione dei singoli professionisti e della competenza acquisita e mantenuta.