A sancire la
fine della mai troppo esecrata
lista di mansioni vigente da un quarto
Di secolo, ha
definitivamente provveduto il Parlamento, approvando il 10 Febbraio
1999, il
contrastato disegno di legge concernente
<<
Disposizioni in Materia di Professioni Sanitarie >>
(atto della
Camera 4216; atto Senato 2586B) e contenente appunto la storica misura
dell’abrogazione
del Dpr 225/74.
Il campo
proprio di attività e responsabilità dell’attività dell’ Infermiere
Professionale sarà infatti definito, dai contenuti del decreto ministeriale
istitutivo
Del profilo
professionale e dagli ordinamenti didattici del corso di diploma
Universitario e
di formazione post. Base, nonché dal Codice Deontologico.
ARTICOLO 1 COMMA 1=
E’ abolita la denominazione di <<Professione Sanitaria
Ausiliare
>>, sostituita dalla denominazione << Professione Sanitaria
>>.
ARTICOLO 1 COMMA 2=
Il campo proprio di attività e di responsabilità degli
Infermieri e
delle altre Professioni Sanitarie e’ definito dai profili professionali,
dagli
ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario e di formazione
post-base e
dagli specifici Codici deontologici.
ARTICOLO 4 COMMA 1=
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente
normativa
, sono equipollenti ai diplomi universitari.
I valori che la
professione fa’ propri sono quelli della Salute intesa come bene
Inalienabile da
proteggere e promuovere, dell’uguaglianza di fronte alle prestazioni
Sanitarie, là
dove eguaglianza va intesa come equità ,e del rispetto della
persona
A prescindere
dall’etnia, dalla cultura, dalla malattia da cui e’ affetto.
essere preparato; l’agire << se >> e << quando >> e’ preparato; il diritto dovere a
essere formato e al richiedere l’intervento di colleghi esperti o di altri professionisti
come consulenti o erogatori di prestazioni, nel caso in
cui non si ritenga pronto a eseguirle.
ART.1= L’infermiere e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante
e dell’iscrizione all’albo professionale, e’
responsabile dell’assistenza infermieristica.
L’assistenza infermieristica e’ servizio alla persona e alla collettività. La
responsabilità dell’infermiere consiste nel curare e prendersi cura della
persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità
dell’individuo.
ART.2= Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione e’ condizione essenziale per l’assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche.
L’infermiere
agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della
cultura, etnia e sesso dell’individuo.
ART.3= L’infermiere
aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la
riflessione critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la
sua competenza. L’infermiere,
in situazioni di emergenza e’ tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi
tempestivamente per garantire l’assistenza necessaria.
In caso di
calamità si mette a disposizione dell’autorità competente.
ART.4= L’infermiere
promuove, attraverso l’educazione, stili di vita sani e la diffusione di una
cultura della salute; ascolta ,informa, coinvolge la persona e valuta con la
stessa i bisogni assistenziali.Inoltre
assicura e tutela la riservatezza delle
informazioni relative alla persona.
L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per l’obbligo
giuridico, ma per intima convinzione e come risposta concreta alla fiducia che
l’assistito ripone in lui. L’infermiere assiste la persona, qualunque sia la
sua condizione clinica e fino al termine della vita; sostiene i familiari
dell’assistito in particolare nel momento della perdita e nella elaborazione
del lutto.
ART.5=L’infermiere
collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta
lo specifico apporto all’interno dell’équipe.
L’infermiere ha il dovere di autovalutarsi e di sottoporre il proprio operato
a verifica, anche ai fini dello sviluppo professionale.
ART.6=L’infermiere,
ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e
lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti
degli assistiti.
ART.7= Le
norme deontologiche contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro
inosservanza e’ punibile con sanzioni da parte del Collegio
professionale. I collegi Ipasvi si
rendono garanti, nei confronti della persona e della collettività della
qualificazione dei singoli professionisti e della competenza acquisita e
mantenuta.