Decreto
Legislativo 25 novembre 1996, n. 645
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vsti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al
Governo per il recepimento della direttiva 92/85/CEE
in materia di sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento;
Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge
comunitaria 1994, recante proroga dei termini della delega legislativa contemplata
dall'articolo 34 della citata legge n. 146 del 1994;
Vista la legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1335;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 ottobre 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita',
per la funzione pubblica e gli affari regionali, per le pari opportunita' e per la solidarieta'
sociale;
E M A N A
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo
di applicazione
1. Il
presente decreto legislativo prescrive misure per la
tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in
periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il
datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.
Art. 2.
Linee
direttrici
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della sanita', sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione
dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e
biologici, nonche' dei processi industriali ritenuti
pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1
e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e
fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attivita'
svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed
integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici adottate
dalla Commissione dell'Unione europea.
Art. 3.
Divieto
di esposizione
1. I
lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all'articolo 3, primo comma,
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, includono anche tutti quelli che
comportano il rischio di esposizione agli agenti ed
alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato II.
Art. 4.
Valutazione e informazione
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, primo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, come integrato dall'articolo 3, e fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della
valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, valuta i
rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, in
particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici,
chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato I nel
rispetto delle linee direttrici stabilite con i decreti di cui all'articolo 2,
individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni,
comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la
sicurezza sui risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti
misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 5.
Misure
di protezione e di prevenzione
1.
Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici di cui all'articolo 1, il datore di lavoro adotta le misure
necessarie affinche' l'esposizione al rischio delle
lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario
di lavoro.
2.
Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per
motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica
quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale informazione scritta
all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, anche ai fini
di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n.
1204 del 1971.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano
applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 3, primo
comma, della legge n. 1204 del 1971, come integrato dall'articolo 3.
4.
L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 31, primo comma, della legge n. 1204 del
1971.
Art. 6.
Lavoro
notturno
1. In
materia di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui all'articolo 1 restano
ferme le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.
Art. 7.
Esami prenatali
1. Le
lavoratrici gestanti di cui all'articolo 1 hanno diritto a permessi retribuiti
per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti
clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono
essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al
datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa
documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione
degli esami.
Art. 8.
Aggiornamento
allegati
1.
Con la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere modificati o
integrati gli elenchi di cui agli allegati I e II in conformita'
alle modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 9.
Disposizioni
finali
1.
Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le
disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 dicembre 1971, n.
1204, nonche' da ogni altra disposizione in materia.
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