DECRETO 22 AGOSTO 1994, n. 582
MINISTERO DELLA SANITA'
(G.U. del 19-10-1994,n. 245)
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' PER
L'ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 578, contenente: "Norme per
l'accertamento e la certificazione di morte";
Visto in particolare l' art. 2 della predetta legge che prevede che le
modalità per l'accertamento della morte e le condizioni la cui presenza
simultanea determina il momento della morte sono definite con decreto del
Ministro della sanità, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio
superiore di sanità, che si esprime dopo aver sentito le società medico-scientifiche
competenti nella materia;
Visto il parere che il Consiglio superiore di sanità ha espresso sullo
schema di decreto nella seduta del 13 aprile 1994, dopo aver sentito le
società medico-scientifiche competenti nella materia;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del
27 luglio 1994;
Ritenuto di provvedere in conformità ai predetti pareri;
Visto art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione in data 22 agosto 1994 al Presidente del Consiglio
dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n.400 del
1988;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1 Accertamento della morte per arresto cardiaco
1. In conformità all'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 578,
l'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un
medico con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto
per non meno di 20 minuti primi.
Art. 2 Condizioni che inducono all'accertamento della morte nei soggetti
affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie
1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure
rianimatorie, salvo i casi particolari di cui al comma 2, le condizioni che,
ai sensi dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, impongono al
medico della struttura sanitaria di dare immediata comunicazione alla
direzione sanitaria dell'esistenza di un caso di morte per cessazione
irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, sono:
a) stato di incoscienza;
b) assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo;
c) silenzio elettrico cerebrale.
2. L'iter diagnostico-terapeutico, finalizzato anche alla certezza della
diagnosi eziopatogenetica, deve prevedere, nelle sottoelencate situazioni
particolari, l'esecuzione di ulteriori indagini complementari atte ad
evidenziare l'esistenza di flusso ematico cerebrale:
a) bambini di età inferiore a 1 anno;
b) presenza di fattori concomitanti (farmaci depressori del sistema nervoso
centrale, ipotermia, alterazioni endocrino metaboliche, ipotensione
sistemica pregressa) di grado tale da interferire sul quadro clinico
complessivo. In alternativa al rilievo del flusso ematico cerebrale l'iter può
essere procrastinato fino all'avvenuta normalizzazione delle situazioni
predette;
c) situazioni che non consentono una diagnosi eziopatogenetica certa o che
impediscono l'esecuzione dei riflessi del tronco o
dell'elettroencefalogramma (E.E.G.).
3. Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale valutato per i motivi di cui al
precedente comma risulti assente, il medico della struttura sanitaria è
tenuto a dare immediata comunicazione alla direzione sanitaria ai sensi
dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
Art. 3 Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e
sottoposte a misure rianimatorie
1. Nei soggetti di cui all'art. 2 la morte è accertata quando sia riscontrata,
per il periodo di osservazione previsto dall'art. 4, la contemporanea
presenza delle seguenti condizioni:
a) stato di incoscienza;
b) assenza di riflesso corneale, riflesso fotomotore, riflesso oculocefalico e
oculovestibolare, reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio
d'innervazione del trigemino, riflesso carenale e respirazione spontanea
dopo sospensione della ventilazione artificiale fino al raggiungimento di
ipercapnia accertata da 60 mm Hg con pH ematico minore di 7,40;
c) silenzio elettrico cerebrale, documentato da EEG eseguito secondo le
modalità tecniche riportate nell'allegato 1;
d) assenza di flusso cerebrale preventivamente documentata nelle
situazioni particolari previste dal comma 2 dell'art. 2.
2. I riflessi spinali, spontanei o provocati, non hanno rilevanza alcuna ai
fini dell'accertamento della morte, essendo essi compatibili con la
condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche.
3. Nel neonato l'accertamento della morte di cui al presente articolo può
essere eseguito solo se la nascita è avvenuta dopo la 38° settimana di
gestazione e comunque dopo una settimana di vita extrauterina.
Art. 4 Periodo di osservazione
1. La durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve
essere non inferiore a:
a) sei ore per gli adulti e i bambini in età superiore a cinque anni;
b) dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque
c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno.
2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non
può iniziare prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico.
3. La simultaneità delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 - o, nei casi
di cui al punto c) del comma 2 dell'art. 2, di tutte quelle esplorabili - deve
essere rilevata dal collegio medico per almeno tre volte, all'inizio, a metà e
alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di flusso non
va ripetuta.
4. Il momento della morte coincide con l'inizio dell'esistenza simultanea
delle condizioni di cui al comma 3.
Art. 5 Arresto cardiaco irreversibile durante il periodo di osservazione
1. Qualora, durante il periodo di osservazione di cui all'art. 4, si verifichi la
cessazione del battito cardiaco, l'accertamento della morte può essere
effettuato con le modalità di cui all'art. 1.
Art. 6 Certificazione di morte
1. Le modalità relative alla visita del medico necroscopo e la connessa
certificazione di morte in caso di arresto cardiaco accertato secondo quanto
previsto dall'art. 1, seguono le disposizioni contenute negli articoli 4, 8 e 9
del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nel caso nel quale il rilievo
elettrocardiografico sia stato eseguito da un medico necroscopo, egli
provvederà direttamente alla compilazione del certificato di morte.
2. L'accertamento della morte eseguito con le modalità indicate negli
articoli 3 e 4 esclude ogni ulteriore accertamento previsto dall'art. 141 del
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, e
dagli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'obbligo della compilazione del certificato di morte previsto dall'art.
141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato
civile, compete, in qualità di medico necroscopo, al componente medico
legale o, in mancanza, a chi lo sostituisce nel collegio di cui all'art.2,
comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 agosto 1994
Il Ministro: COSTA
Visto, Il Guardasigilli: Biondi
Registrato alla Corte dei Conti il 12 ottobre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 281
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ALLEGATO 1
1) Parametri strumentali.
Nell'accertamento della condizione di cessazione irreversibile di tutte le
funzioni dell'encefalo, in concomitanza con i parametri clinici riportati in
art. 3, deve essere evidenziata la presenza di silenzio elettrico cerebrale
definito come "assenza di attività elettrica di origine cerebrale spontanea e
provocata, di ampiezza superiore a 2 microvolts su qualsiasi regione del
capo per una durata continuativa di 30 minuti".
2) Metodologia strumentale
La condizione di silenzio elettrico cerebrale deve essere accertata con la
seguente metodologia:
utilizzazione di almeno 8 elettrodi posti simmetricamente sullo scalpo,
secondo il Sistema 10-20 Internazionale, in modo da esplorare tutte le aree
cerebrali (Fp2, C4, T4, 02, Fpl, C3, T3, 01);
le derivazioni possono essere bipolari con distanza interelettronica non
inferiore a 10 cm e/o monopolari (con elettrodi di riferimento biauricolari);
le impedenze elettroniche devono essere comprese tra 0,1 e 10 Kohms;
l'amplificazione deve essere di 2 Microvolts / mm e la calibrazione con
deflessione positiva o negativa di 5 mm per un segnale di 10 microvolts;
nel corso della registrazione vanno utilizzate almeno due costanti di tempo
(di 0,1 e di 0,3 sec.);
durante l'esame va ripetutamente valutata la reattività nel tracciato
elettroencefalografico a vari tipi di stimolazione sensoriale (acustiche,
nocicettive);
la durata di ciascuna seduta di registrazione elettroencefalografico deve
essere di almeno 30 minuti;
le registrazioni elettroencefalografiche vanno effettuate su carta, al
momento della determinazione della condizione di cessazione irreversibile
di tutte le funzioni dell'encefalo e ripetute a metà ed alla fine del periodo di
osservazione.
3) Accorgimenti tecnici.
Poiché artefatti provenienti dall'ambiente di registrazione e/o dal paziente
in esame possono essere responsabili di attività ritmica, pseudoritmica o
sporadica che si riflette su ogni elettrodo registrante posto sullo scalpo,
occorre, su di un totale di non meno 8 canali di registrazione, dedicare:
un canale di registrazione all'elettrocardiogramma;
un canale di registrazione all'attività bioelettrica derivata da regioni
extracefaliche (es. sul dorso della mano).
Qualora sia necessario, sospendere momentaneamente il funzionamento
degli apparati di rianimazione e di monitorizzazione.
In caso siano presenti abbondanti artefatti muscolari che possano
mascherare l'attività cerebrale sottostante, o simularla creando quindi
problemi di interpretazione, si consiglia di ripetere la registrazione dopo
somministrazione di farmaci che bloccano la funzionalità della placca
neuromuscolare (es. succinilcolina 20-40 mg i. v.).
4) Personale addetto.
L'esecuzione delle indagini elettroencefalografiche deve essere effettuata
da tecnici di neurofisiopatologia sotto supervisione medica.
In mancanza di tale figura professionale, in via transitoria e ad esaurimento
e sempre sotto supervisione medica, l'esecuzione degli esami può essere
affidata a tecnici e/o infermieri professionali adeguatamente formati a
svolgere tali mansioni.