DECRETO 22 AGOSTO 1994, n. 582

MINISTERO DELLA SANITA'

(G.U. del 19-10-1994,n. 245)

 

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' PER

L'ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE

IL MINISTRO DELLA SANITA'

 

 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 578, contenente: "Norme per

l'accertamento e la certificazione di morte";

Visto in particolare l' art. 2 della predetta legge che prevede che le

modalità per l'accertamento della morte e le condizioni la cui presenza

simultanea determina il momento della morte sono definite con decreto del

Ministro della sanità, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio

superiore di sanità, che si esprime dopo aver sentito le società medico-scientifiche

competenti nella materia;

Visto il parere che il Consiglio superiore di sanità ha espresso sullo

schema di decreto nella seduta del 13 aprile 1994, dopo aver sentito le

società medico-scientifiche competenti nella materia;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del

27 luglio 1994;

Ritenuto di provvedere in conformità ai predetti pareri;

Visto art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione in data 22 agosto 1994 al Presidente del Consiglio

dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n.400 del

1988;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1 Accertamento della morte per arresto cardiaco

1. In conformità all'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 578,

l'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un

medico con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto

per non meno di 20 minuti primi.

Art. 2 Condizioni che inducono all'accertamento della morte nei soggetti

affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie

1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure

rianimatorie, salvo i casi particolari di cui al comma 2, le condizioni che,

ai sensi dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, impongono al

medico della struttura sanitaria di dare immediata comunicazione alla

direzione sanitaria dell'esistenza di un caso di morte per cessazione

irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, sono:

a) stato di incoscienza;

b) assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo;

c) silenzio elettrico cerebrale.

2. L'iter diagnostico-terapeutico, finalizzato anche alla certezza della

diagnosi eziopatogenetica, deve prevedere, nelle sottoelencate situazioni

particolari, l'esecuzione di ulteriori indagini complementari atte ad

evidenziare l'esistenza di flusso ematico cerebrale:

a) bambini di età inferiore a 1 anno;

b) presenza di fattori concomitanti (farmaci depressori del sistema nervoso

centrale, ipotermia, alterazioni endocrino metaboliche, ipotensione

sistemica pregressa) di grado tale da interferire sul quadro clinico

complessivo. In alternativa al rilievo del flusso ematico cerebrale l'iter può

essere procrastinato fino all'avvenuta normalizzazione delle situazioni

predette;

c) situazioni che non consentono una diagnosi eziopatogenetica certa o che

impediscono l'esecuzione dei riflessi del tronco o

dell'elettroencefalogramma (E.E.G.).

3. Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale valutato per i motivi di cui al

precedente comma risulti assente, il medico della struttura sanitaria è

tenuto a dare immediata comunicazione alla direzione sanitaria ai sensi

dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

Art. 3 Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e

sottoposte a misure rianimatorie

1. Nei soggetti di cui all'art. 2 la morte è accertata quando sia riscontrata,

per il periodo di osservazione previsto dall'art. 4, la contemporanea

presenza delle seguenti condizioni:

a) stato di incoscienza;

b) assenza di riflesso corneale, riflesso fotomotore, riflesso oculocefalico e

oculovestibolare, reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio

d'innervazione del trigemino, riflesso carenale e respirazione spontanea

dopo sospensione della ventilazione artificiale fino al raggiungimento di

ipercapnia accertata da 60 mm Hg con pH ematico minore di 7,40;

c) silenzio elettrico cerebrale, documentato da EEG eseguito secondo le

modalità tecniche riportate nell'allegato 1;

d) assenza di flusso cerebrale preventivamente documentata nelle

situazioni particolari previste dal comma 2 dell'art. 2.

2. I riflessi spinali, spontanei o provocati, non hanno rilevanza alcuna ai

fini dell'accertamento della morte, essendo essi compatibili con la

condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche.

3. Nel neonato l'accertamento della morte di cui al presente articolo può

essere eseguito solo se la nascita è avvenuta dopo la 38° settimana di

gestazione e comunque dopo una settimana di vita extrauterina.

Art. 4 Periodo di osservazione

1. La durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve

essere non inferiore a:

a) sei ore per gli adulti e i bambini in età superiore a cinque anni;

b) dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque

c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno.

2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non

può iniziare prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico.

3. La simultaneità delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 - o, nei casi

di cui al punto c) del comma 2 dell'art. 2, di tutte quelle esplorabili - deve

essere rilevata dal collegio medico per almeno tre volte, all'inizio, a metà e

alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di flusso non

va ripetuta.

4. Il momento della morte coincide con l'inizio dell'esistenza simultanea

delle condizioni di cui al comma 3.

Art. 5 Arresto cardiaco irreversibile durante il periodo di osservazione

1. Qualora, durante il periodo di osservazione di cui all'art. 4, si verifichi la

cessazione del battito cardiaco, l'accertamento della morte può essere

effettuato con le modalità di cui all'art. 1.

Art. 6 Certificazione di morte

1. Le modalità relative alla visita del medico necroscopo e la connessa

certificazione di morte in caso di arresto cardiaco accertato secondo quanto

previsto dall'art. 1, seguono le disposizioni contenute negli articoli 4, 8 e 9

del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nel caso nel quale il rilievo

elettrocardiografico sia stato eseguito da un medico necroscopo, egli

provvederà direttamente alla compilazione del certificato di morte.

2. L'accertamento della morte eseguito con le modalità indicate negli

articoli 3 e 4 esclude ogni ulteriore accertamento previsto dall'art. 141 del

regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, e

dagli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. L'obbligo della compilazione del certificato di morte previsto dall'art.

141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato

civile, compete, in qualità di medico necroscopo, al componente medico

legale o, in mancanza, a chi lo sostituisce nel collegio di cui all'art.2,

comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 agosto 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, Il Guardasigilli: Biondi

Registrato alla Corte dei Conti il 12 ottobre 1994

Registro n. 1 Sanità, foglio n. 281

**************

ALLEGATO 1

1) Parametri strumentali.

Nell'accertamento della condizione di cessazione irreversibile di tutte le

funzioni dell'encefalo, in concomitanza con i parametri clinici riportati in

art. 3, deve essere evidenziata la presenza di silenzio elettrico cerebrale

definito come "assenza di attività elettrica di origine cerebrale spontanea e

provocata, di ampiezza superiore a 2 microvolts su qualsiasi regione del

capo per una durata continuativa di 30 minuti".

2) Metodologia strumentale

La condizione di silenzio elettrico cerebrale deve essere accertata con la

seguente metodologia:

utilizzazione di almeno 8 elettrodi posti simmetricamente sullo scalpo,

secondo il Sistema 10-20 Internazionale, in modo da esplorare tutte le aree

cerebrali (Fp2, C4, T4, 02, Fpl, C3, T3, 01);

le derivazioni possono essere bipolari con distanza interelettronica non

inferiore a 10 cm e/o monopolari (con elettrodi di riferimento biauricolari);

le impedenze elettroniche devono essere comprese tra 0,1 e 10 Kohms;

l'amplificazione deve essere di 2 Microvolts / mm e la calibrazione con

deflessione positiva o negativa di 5 mm per un segnale di 10 microvolts;

nel corso della registrazione vanno utilizzate almeno due costanti di tempo

(di 0,1 e di 0,3 sec.);

durante l'esame va ripetutamente valutata la reattività nel tracciato

elettroencefalografico a vari tipi di stimolazione sensoriale (acustiche,

nocicettive);

la durata di ciascuna seduta di registrazione elettroencefalografico deve

essere di almeno 30 minuti;

le registrazioni elettroencefalografiche vanno effettuate su carta, al

momento della determinazione della condizione di cessazione irreversibile

di tutte le funzioni dell'encefalo e ripetute a metà ed alla fine del periodo di

osservazione.

3) Accorgimenti tecnici.

Poiché artefatti provenienti dall'ambiente di registrazione e/o dal paziente

in esame possono essere responsabili di attività ritmica, pseudoritmica o

sporadica che si riflette su ogni elettrodo registrante posto sullo scalpo,

occorre, su di un totale di non meno 8 canali di registrazione, dedicare:

un canale di registrazione all'elettrocardiogramma;

un canale di registrazione all'attività bioelettrica derivata da regioni

extracefaliche (es. sul dorso della mano).

Qualora sia necessario, sospendere momentaneamente il funzionamento

degli apparati di rianimazione e di monitorizzazione.

In caso siano presenti abbondanti artefatti muscolari che possano

mascherare l'attività cerebrale sottostante, o simularla creando quindi

problemi di interpretazione, si consiglia di ripetere la registrazione dopo

somministrazione di farmaci che bloccano la funzionalità della placca

neuromuscolare (es. succinilcolina 20-40 mg i. v.).

4) Personale addetto.

L'esecuzione delle indagini elettroencefalografiche deve essere effettuata

da tecnici di neurofisiopatologia sotto supervisione medica.

In mancanza di tale figura professionale, in via transitoria e ad esaurimento

e sempre sotto supervisione medica, l'esecuzione degli esami può essere

affidata a tecnici e/o infermieri professionali adeguatamente formati a

svolgere tali mansioni.