D.M. 14
settembre 1994, n. 739
"Regolamento concernente
l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9
gennaio 1995, n. 6.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo
modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle
precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di
individuare con proprio decreto le
figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree
del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli
provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura
dell'infermiere;
Ritenuto di prevedere e disciplinare
la formazione complementare;
Visto il parere del Consiglio
superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Ritenuto che, in considerazione della
priorità attribuita dal piano sanitario nazionale alla tutela della salute
degli anziani, sia opportuno prevedere espressamente la figura dell'infermiere
geriatrico addetto all'area geriatrica anziché quella dell'infermiere addetto
al controllo delle infezioni ospedaliere, la cui casistica assume minor rilievo;
Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre
1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
1. 1.
E' individuata la
figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è
l'operatore sanitario che,
in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo
professionale è
responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2.
L'assistenza
infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura
tecnica,
relazionale, educativa. Le
principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati
e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3.
L'infermiere:
a) partecipa
all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i
bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e
formula i relativi obiettivi;
c) pianifica,
gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la
corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia
individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e
sociali;
f) per
l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del
personale di supporto;
g) svolge la sua
attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel
territorio e
nell'assistenza
domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4.
L'infermiere
contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente
all'aggiornamento
relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5.
La formazione
infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli
infermieri di
assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che
permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle
seguenti aree:
a) sanità
pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria:
infermiere pediatrico;
c) salute
mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria:
infermiere geriatrico;
e) area critica:
infermiere di area critica.
6.
In relazione
a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere
individuate, con
decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione
complementare
specifica.
7.
Il percorso
formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude
con il
rilascio di un
attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per
l'esercizio
delle funzioni
specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative.
La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di
obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di
fatto.
2. 1. Il diploma universitario di
infermiere, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(2), e successive modificazioni, abilita all'esercizio della
professione, previa iscrizione al
relativo albo professionale.
(2) Riportato alla voce
SANITÀ
PUBBLICA.
3. 1. Con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica sono
individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente
ordinamento, che sono equipollenti al
diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della
relativa attività professionale e
dell'accesso ai pubblici uffici.