Decreto Leg. 08 Aprile 2000
Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91,
recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di
tessuti", con particolare riguardo agli
articoli 4, 5, comma 1, 7 e 23, comma 3, rispettivamente concernenti: la
dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione; le disposizioni di
attuazione delle norme sulla dichiarazione di volonta'; i principi organizzativi
sui prelievi e sui trapianti di organi e di tessuti, e le disposizioni
transitorie;
Considerato che l'espletamento da
parte delle aziende unita' sanitarie locali della procedura di notifica, alla
generalita' dei cittadini, della richiesta di dichiarare la propria volonta'
sulla donazione di organi e di tessuti comporta determinati tempi tecnici di
attuazione e presuppone, comunque, l'avvenuta realizzazione dell'anagrafe
informatizzata dei soggetti assistiti dal sistema sanitario nazionale;
Ravvisata la necessità di garantire
agli stessi fini, frattanto, l'attuazione di una procedura temporanea, che
risulti nello stesso tempo coerente con le disposizioni transitorie di cui
all'art. 23 della legge, con particolare riguardo al relativo comma 3;
Decreta:
Art. 1.
1. Entro
centottanta giorni dalla realizzazione dell'anagrafe informatizzata degli
assistiti dal Servizio sanitario nazionale le aziende unita' sanitarie locali,
nell'ambito territoriale di competenza, notificano personalmente a tutti i
cittadini, secondo le modalità di cui all'art. 138 del codice di procedura
civile, la richiesta di dichiarare la propria volonta' in merito alla donazione
di organi e di tessuti del proprio corpo dopo la morte, a scopo di trapianto,
informandoli che la mancata dichiarazione di volonta' entro il termine di cui al
comma 2 viene considerata quale assenso alla donazione.
Ai fini della notificazione, possono essere utilizzati, altresì, i punti di
accettazione di cui all'art. 2, comma 2, nonché ogni altro mezzo idoneo a
garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte dei destinatari.
2. La dichiarazione di volonta' deve
essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta di cui
al comma 1 e contenere, in ogni caso, gli estremi di identificazione anagrafica
del dichiarante ed un'esplicita attestazione di assenso o di dissenso rispetto
alla donazione di organi e di tessuti a scopo di trapianto, debitamente datata e
sottoscritta.
3. Nelle more dell'attuazione delle
procedure di notificazione di cui al comma 1, anche ai fini dell'applicazione
dell'art. 23, comma 3, della legge 1o aprile 1999, n. 91 - in seguito citata
come legge - il Ministero della sanità promuove l'acquisizione delle
dichiarazioni di volonta' relative al prelievo di organi e di tessuti secondo
modalità uniformi in tutto il territorio nazionale, predisponendo in tal senso
schemi di moduli atti a recepire da parte dei cittadini le dichiarazioni di
volonta' indicate nel comma 2.
Art. 2.
1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 2,
le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere apprestano appositi
punti di accettazione ai quali, al pari degli ambulatori dei medici di medicina
generale, possono rivolgersi, utilizzando i moduli ivi resi disponibili per la
relativa dichiarazione, i cittadini che desiderino manifestare la propria
volonta' prima della notificazione di cui all'art. 1, comma 1.
2. Le dichiarazioni di volonta'
consegnate alle aziende ospedaliere, ad aziende unita' sanitarie locali
territorialmente incompetenti, agli ambulatori dei medici di medicina generale
sono da questi trasmesse alle aziende unita' sanitarie locali di residenza dei
pazienti.
3. I punti di accettazione della
aziende unita' sanitarie locali di cui al comma 1, in quanto deputati alla
raccolta dei moduli inerenti alle dichiarazioni di volonta' dei cittadini
interessati, assicurano la registrazione dei dati di identificazione anagrafica
di questi ultimi e delle relative dichiarazioni di volonta' in un archivio
nazionale appositamente predisposto dal centro nazionale per i trapianti,
attraverso la rete del sistema informativo sanitario o rete pubblica.
4. Se portate con sé dal dichiarante
o depositate presso l'azienda sanitaria di appartenenza, le dichiarazioni di
volonta' predisposte conformemente all'art. 1, comma 2, costituiscono
presupposto per l'applicazione dell'art. 23, comma 3, della legge.
5. Attraverso la stessa rete del
sistema informativo sanitario, dopo il processo di notificazione di cui all'art.
1, vengono trasmessi i nominativi dei soggetti ai quali la relativa richiesta e'
stata inviata.
Art. 3.
1. Salva la facoltà dei cittadini
interessati di modificare in ogni momento, ai sensi dell'art. 5, comma 1,
lettera e), della legge, la manifestazione di volonta' precedentemente resa, con
altra attestazione debitamente datata e sottoscritta, le dichiarazioni di
volonta' acquisite vengono trasmesse al centro nazionale per i trapianti ed ai
centri interregionali; questi ultimi, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della
legge, sono conseguentemente obbligati a verificare, per ciascun soggetto
potenziale donatore sottoposto ad accertamento di morte, l'eventuale esistenza
di una manifestazione di volonta' precedentemente espressa.
2. A norma
dello stesso art. 23, comma 3, della legge, le eventuali dichiarazioni di
assenso al prelievo di organi e di tessuti di cui al comma 1 si considerano
inefficaci allorché i familiari aventi titolo ad opporsi presentino una
successiva dichiarazione autografa di volonta' del soggetto di cui e' accertata
la morte, della quale siano in possesso, contraria al prelievo.