Decreto Leg. 08 Aprile 2000

 

MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 8 aprile 2000
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto.
 

 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

 

Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", con particolare riguardo agli articoli 4, 5, comma 1, 7 e 23, comma 3, rispettivamente concernenti: la dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione; le disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volonta'; i principi organizzativi sui prelievi e sui trapianti di organi e di tessuti, e le disposizioni transitorie;

Considerato che l'espletamento da parte delle aziende unita' sanitarie locali della procedura di notifica, alla generalita' dei cittadini, della richiesta di dichiarare la propria volonta' sulla donazione di organi e di tessuti comporta determinati tempi tecnici di attuazione e presuppone, comunque, l'avvenuta realizzazione dell'anagrafe informatizzata dei soggetti assistiti dal sistema sanitario nazionale;

Ravvisata la necessità di garantire agli stessi fini, frattanto, l'attuazione di una procedura temporanea, che risulti nello stesso tempo coerente con le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 della legge, con particolare riguardo al relativo comma 3;

 

Decreta:

 

Art. 1.

1. Entro centottanta giorni dalla realizzazione dell'anagrafe informatizzata degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale le aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito territoriale di competenza, notificano personalmente a tutti i cittadini, secondo le modalità di cui all'art. 138 del codice di procedura civile, la richiesta di dichiarare la propria volonta' in merito alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo dopo la morte, a scopo di trapianto, informandoli che la mancata dichiarazione di volonta' entro il termine di cui al comma 2 viene considerata quale assenso alla donazione. Ai fini della notificazione, possono essere utilizzati, altresì, i punti di accettazione di cui all'art. 2, comma 2, nonché ogni altro mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte dei destinatari.

2. La dichiarazione di volonta' deve essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta di cui al comma 1 e contenere, in ogni caso, gli estremi di identificazione anagrafica del dichiarante ed un'esplicita attestazione di assenso o di dissenso rispetto alla donazione di organi e di tessuti a scopo di trapianto, debitamente datata e sottoscritta.

3. Nelle more dell'attuazione delle procedure di notificazione di cui al comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 3, della legge 1o aprile 1999, n. 91 - in seguito citata come legge - il Ministero della sanità promuove l'acquisizione delle dichiarazioni di volonta' relative al prelievo di organi e di tessuti secondo modalità uniformi in tutto il territorio nazionale, predisponendo in tal senso schemi di moduli atti a recepire da parte dei cittadini le dichiarazioni di volonta' indicate nel comma 2.

 

Art. 2.

1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere apprestano appositi punti di accettazione ai quali, al pari degli ambulatori dei medici di medicina generale, possono rivolgersi, utilizzando i moduli ivi resi disponibili per la relativa dichiarazione, i cittadini che desiderino manifestare la propria volonta' prima della notificazione di cui all'art. 1, comma 1.

2. Le dichiarazioni di volonta' consegnate alle aziende ospedaliere, ad aziende unita' sanitarie locali territorialmente incompetenti, agli ambulatori dei medici di medicina generale sono da questi trasmesse alle aziende unita' sanitarie locali di residenza dei pazienti.

3. I punti di accettazione della aziende unita' sanitarie locali di cui al comma 1, in quanto deputati alla raccolta dei moduli inerenti alle dichiarazioni di volonta' dei cittadini interessati, assicurano la registrazione dei dati di identificazione anagrafica di questi ultimi e delle relative dichiarazioni di volonta' in un archivio nazionale appositamente predisposto dal centro nazionale per i trapianti, attraverso la rete del sistema informativo sanitario o rete pubblica.

4. Se portate con sé dal dichiarante o depositate presso l'azienda sanitaria di appartenenza, le dichiarazioni di volonta' predisposte conformemente all'art. 1, comma 2, costituiscono presupposto per l'applicazione dell'art. 23, comma 3, della legge.

5. Attraverso la stessa rete del sistema informativo sanitario, dopo il processo di notificazione di cui all'art. 1, vengono trasmessi i nominativi dei soggetti ai quali la relativa richiesta e' stata inviata.

 

Art. 3.

1. Salva la facoltà dei cittadini interessati di modificare in ogni momento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), della legge, la manifestazione di volonta' precedentemente resa, con altra attestazione debitamente datata e sottoscritta, le dichiarazioni di volonta' acquisite vengono trasmesse al centro nazionale per i trapianti ed ai centri interregionali; questi ultimi, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge, sono conseguentemente obbligati a verificare, per ciascun soggetto potenziale donatore sottoposto ad accertamento di morte, l'eventuale esistenza di una manifestazione di volonta' precedentemente espressa.

2. A norma dello stesso art. 23, comma 3, della legge, le eventuali dichiarazioni di assenso al prelievo di organi e di tessuti di cui al comma 1 si considerano inefficaci allorché i familiari aventi titolo ad opporsi presentino una successiva dichiarazione autografa di volonta' del soggetto di cui e' accertata la morte, della quale siano in possesso, contraria al prelievo.