La professionalità di
un operatore della Sanità può venire definita da tre caratteristiche
fondamentali:
Il rapido e continuo
sviluppo della medicina ed, in generale, delle conoscenze biomediche, nonché
l'accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative,
rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità mantenere
queste tre caratteristiche al massimo livello: in altre parole mantenersi
"aggiornato e competente".
E' per questo scopo che,
in tutti i Paesi del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in
Medicina (E.C.M.); essa comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte
quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo
desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale,
di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla
Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al
passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.
Naturalmente, ogni
operatore della Sanità provvederà, in piena autonomia, al proprio
aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi
d'interesse nazionale e regionale. La E.C.M. è finalizzata alla valutazione
degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo medico, infermiere, o
altro professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità
degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità; la E.C.M.,
inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di
svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione
professionale.
La Commissione nazionale
per la formazione continua ha individuato, ai sensi dell'art.16-ter, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, i
temi prioritari di E.C.M (obiettivi formativi d'interesse nazionale).
Partecipare ai programmi
di E.M.C. è un dovere degli operatori della Sanità, richiamato anche dal Codice
Deontologico, ma è anche - naturalmente - un diritto dei cittadini, che
giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e sensibili. Ciò è oggi
particolarmente importante ove si pensi che il cittadino è sempre più
informato sulle possibilità della medicina di rispondere, oltre che a domande
di cura, a domande più complessive di salute.
In
cosa consiste il programma nazionale di E.C.M.
Nel nostro Paese si
svolgono continuamente riunioni, congressi, corsi, ecc., finalizzati
all'aggiornamento ed al miglioramento della professione sanitaria. Alcuni di
essi sono di ottima qualità, altri forse meno. Alcuni hanno valenza
internazionale, altri nazionale, altri ancora regionale, altri infine del tutto
locale. Succede così che non di rado per il singolo medico, infermiere,
biologo, fisioterapista o altro professionista della Sanità sia molto difficile
orientarsi in questa ampia gamma di offerte formative, e ancor di più valutarle
in termini di effettiva utilità.
Il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502,, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229 ha voluto istituzionalizzare anche nel nostro Paese la E.C.M.
La elaborazione del
programma di E.C.M. è stata affidata, ai sensi dell'art. 16-ter del predetto
decreto legislativo, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua,
che ha il compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che
devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo..."
e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e
privati che svolgono attività formative...".
La Commissione, costituita
con decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000, ha ritenuto di
elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e
nazionali, un programma di E.C.M.; le linee fondamentali del programma sono
riportate nei punti seguenti.
A chi è diretto il programma nazionale E.C.M.
Il programma nazionale
di E.C.M., di seguito illustrato, riguarda tutto il personale sanitario, medico
e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità,
sia privata che pubblica.
Il programma nazionale prevede che l'E.C.M. deve essere controllata, verificata
e misurabile; inoltre, deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata.
E' esonerato dall'obbligo
dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi
di formazione post-base propri della tegoria di appartenenza (corso di
specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento
scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del
MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio
2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto
Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione
complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità
all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione
dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale
svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro
l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n.
132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di
frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che
usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui
alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in
materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986,
n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento)
in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Cosa sono i crediti formativi E.C.M.
I Crediti formativi E.C.M.
sono una misura dell'impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità
ha dedicato annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento del livello
qualitativo della propria professionalità.
Il credito è riconosciuto
in funzione sia della qualità dell'attività formativa che del tempo ad essa
dedicato in ragione delle specifiche professionalità. A titolo esemplificativo,
per quanto concerne i medici, una giornata di formazione completamente dedicata
alla E.C.M. - ai massimi livelli qualitativi riconosciuti dalla
Commissione nazionale - corrisponde a circa a 10 crediti formativi E.C.M.
I crediti per il primo
quinquennio sono stati fissati in complessivi 150, con un obbligo progressivo di
crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno
(10-20-30-40-50) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo
previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo
previsto per l'anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel
quinquennio è uguale per tutte le categorie. Uno stesso evento formativo,
diretto a più categorie, può avere attribuito un numero di crediti differente
per ciascuna categoria interessata.
La Commissione ha ritenuto
opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili
annualmente secondo il programma quinquennale così definito:
- 2002: 10 crediti (con un minimo di cinque ed un massimo di 20)
- 2003: 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
- 2004: 30 crediti
- 2005: 40 crediti
- 2006: 50 crediti
Naturalmente, il
"valore" in Crediti formativi E.C.M. non deve essere visto dagli
organizzatori degli eventi formativi come elemento di "giudizio" sul
valore scientifico globale della manifestazione; esso indicherà invece esclusivamente
la rilevanza professionale (o la non rilevanza) di quella particolare
manifestazione ai soli ed esclusivi fini del programma nazionale di E.C.M.,
anche alla luce degli obiettivi formativi d'interesse nazionale.
I Crediti formativi E.C.M.
sono espressi in numeri interi: ogni attività formativa programmata, ossia ogni
evento formativo, si vedrà assegnato un numero di Crediti formativi
E.C.M. calcolato sulla base di una serie di indicatori appositamente definiti (griglia
di valutazione).
Cos'è e come avviene la procedura di accreditamento
L'accreditamento di un
evento formativo, con la relativa attribuzione dei crediti, fa rientrare lo
stesso nel programma nazionale di E.C.M..
A questo scopo, vengono
valutati il programma e gli altri dati forniti dall'organizzatore, assegnando il
punteggio attraverso una serie di parametri di giudizio, o indicatori di qualità,
quali la rilevanza delle attività didattico-formative, l'importanza degli
argomenti, la autorevolezza professionale dei docenti, l'esistenza o meno di
sistemi di valutazione delle attività da parte dei partecipanti, la qualità
della organizzazione, la sua durata, ecc., così come specificato nella griglia
di valutazione
La Commissione nazionale,
per questa valutazione, si avvale della collaborazione di esperti suddivisi per
specifiche aree professionali. Gli esperti sono scelti tra operatori della Sanità
che hanno accettato di collaborare in via riservata; ad essi sono trasmesse, via
internet, le informazioni (fornite dagli organizzatori) relative agli eventi
formativi per i quali è richiesta l'attribuzione dei crediti. Se il punteggio
complessivo attribuito dagli esperti e dalla Commissione all'evento formativo
avrà superato il valore minimo, allora l'evento, previo pagamento del contributo
dovuto, sarà accreditato ai fini della E.C.M..
L'accreditamento consiste
nella assegnazione all'evento di un certo numero di Crediti formativi E.C.M.,
che sono formalmente riconosciuti ai partecipanti all'evento. E' compito degli
organizzatori segnalare ai partecipanti il valore dei Crediti formativi E.C.M.
assegnati dalla Commissione Nazionale e rilasciare agli stessi un attestato
apposito (vedi facsimile); l'attestato deve essere conservato
dall'interessato per essere presentato, ai fini della registrazione dei crediti,
all'Ordine, Collegio o Associazione professionale secondo le istruzioni che
indicherà la Commissione nazionale per la formazione continua.
Cosa viene accreditato
Gli eventi organizzati che possono rientrare nel programma di E.C.M. appartengono a due grandi categorie:
1. Attività formative residenziali.
E' la modalità di
formazione più tradizionale e diffusa: per partecipare a queste attività
l'utente deve recarsi nella sede in cui esse vengono svolte. Esse consistono in:
2. Attività formative a distanza.
Si tratta di programmi per
i quali l'utente non deve spostarsi sul luogo di lavoro o dal domicilio, da
svolgersi sia in gruppo che individualmente, usando materiale cartaceo o
informatico. Per questi programmi di formazione a distanza è previsto un
sistema di valutazione con un livello minimo di apprendimento;in altri termini,
l'utente deve superare un "test" che comprovi il raggiungimento di un
certo livello di apprendimento. Le attività formative a distanza inizieranno ad
essere accreditate nel secondo semestre del 2002.
E' da intendersi attività formativa a distanza anche la formazione residenziale
integrata con sistemi di videoconferenza.
IL NUOVO
PERCORSO FORMATIVO
Cosa sta cambiando
nel percorso formativo degli infermieri? Da quest'anno molti atenei attiveranno
la laurea di base, triennale, inaugurando così il nuovo percorso formativo.
La riforma della formazione universitaria prevede diverse tappe nel percorso
formativo (definite dal decreto 3 novembre 1999, n. 509).
Diploma di
laurea in Infermieristica (L)
Ha l'obiettivo di
assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali (180 Cfu. 1 credito = 30 ore).
La durata normale è di 3 anni.
Diploma di
laurea specialistica in Scienze infermieristiche (LS)
Ha l'obiettivo di
fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di
attività di elevata qualificazione in ambiti specifici (120 Cfu).
La durata normale è di 2 anni.
Diploma di
specializzazione
Ha l'obiettivo di
fornire allo studente conoscenze ed abilità per funzioni richieste
nell'esercizio di particolari attività professionali (180 Cfu).
Master (di
primo e secondo livello)
Corsi di
approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente,
successivi ai conseguimenti della laurea o della laurea specialistica (60 Cfu).
Dottorato di
ricerca
Fornisce le
competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o
soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.
Chi ha accesso
al percorso formativo post laurea di base
Tutti gli attuali infermieri e infermieri pediatrici (ovviamente in possesso del
titolo di scuola secondaria superiore) grazie alla legge n. 1 del 2002 che ha
reso validi gli attuali diplomi di infermieri per l'accesso a tutta la
formazione post base.
Nel prossimo futuro sarà necessario il possesso di laurea in Infermieristica.
Per gli infermieri il percorso formativo diventerà il seguente:
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