Comparto: Sanita' |
Area: Personale dei livelli |
Data: 11/12/2003 |
Tipo: Ipotesi di accordo |
Descrizione:
Ipotesi di contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del servizio
sanitario nazionale - parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica
biennio 2002/2003 |
IPOTESI DI CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE
NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005
E PARTE
ECONOMICA BIENNIO 2002 - 2003
In
data 11 dicembre
per
l' ARAN:
nella
persona del Prof. Mario Ricciardi, componente del Comitato Direttivo:
Per
i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali:
OO.SS.
di categoria |
Confederazioni
sindacali |
CGIL
FP (firmato) |
CGIL
(firmato) |
CISL FPS (firmato) |
CISL
(firmato) |
UIL
FPL (firmato) |
UIL (firmato) |
FSI (firmato) |
USAE
(firmato) |
FIALS
(firmato) |
CONFSAL
(firmato) |
Al
termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dipendente del
Comparto Sanità per il quadriennio di parte normativa 2002-2005 e I Biennio
Economico 2002-2003.
IPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE
NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005
E
PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002 - 2003
INDICE
PARTE I
NORMATIVA
TITOLO
I
Disposizioni
generali
CAPO
I
Art. 1: Campo di applicazione
Art.
2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II
Relazioni
e Diritti Sindacali
CAPO
I
Obiettivi
e strumenti
Art. 3: Relazioni sindacali
Art.
4: Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
CAPO II
Forme
di partecipazione
Art. 5: Comitato paritetico sul fenomeno
del mobbing
CAPO III
Prerogative
e diritti sindacali
Art. 6: Norma di rinvio
Art.
7: Coordinamento regionale
TITOLO III
Classificazione
del personale
CAPO
I
Il
sistema classificatorio
Art. 8: Conferma dei principi del
sistema
Art.
9: Commissione paritetica per il sistema di classificazione
TITOLO IV
Rapporto
di lavoro
CAPO
I
Norme
disciplinari
Art. 10: Clausole generali
Art.
11: Modifiche all'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995
Art.
12: Modifiche all'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995
Art.
13: Codice disciplinare
Art.
14: Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art.
15: Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art.
16: Norme transitorie per i procedimenti disciplinari
CAPO II
Politiche
di sviluppo e gestione del personale
Art. 17: Obiettivi
Art.
18: Nuovi profili
Art.
19: Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale
Art.
20: Formazione ed ECM
CAPO III
Disposizioni
varie
Art. 21: Mobilità
Art.
22: Tempo parziale
Art.
23: Disposizioni particolari
PARTE II
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO
I
Trattamento
economico
Art. 24: Stipendio tabellare, fasce e
trattamento economico iniziale
CAPO II
Indennità
Art. 25: Indennità per turni notturni e
festivi
Art.
26: Indennità per l'assistenza domiciliare
Art.
27: Indennità SERT
Art.
28: Indennità del personale sanitario della categoria B, livello economico BS
CAPO III
Fondi
Art. 29: Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
Art.
30: Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per
il premio della qualità delle prestazioni individuali
Art.
31: Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione
professionale e dell'indennità professionale specifica
Art.
32: Risorse per la contrattazione integrativa
Art.
33: Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per la contrattazione
integrativa
Art.
34: Norma di riequilibrio
Art.
35: Effetti dei nuovi stipendi
PARTE III
NORME
FINALI E TRANSITORIE
Art. 36: Norma finale
Art.
37: Disapplicazioni
Allegati
da A ad E
Allegato
1: modifica alle declaratorie della categoria C
Allegato
2:Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)
Dichiarazioni
a verbale e congiunte
IPOTESI
DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA
QUADRIENNIO 2002 - 2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003
PARTE
I
TITOLO
I
Disposizioni
generali
CAPO
I
Art.
1
Campo
di applicazione
1.
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti,
dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art.
11 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione, stipulato il 18 dicembre 2002.
2.
Al personale dipendente da aziende o enti soggetti a provvedimenti di
soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e
riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di
privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o
definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di
lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro
per la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione.
3.
Nel testo del presente contratto, i riferimenti normativi al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni (in
particolare il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 come modificato ed integrato dai
d.lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000) sono riportati come "d.lgs. n.
502 del 1992". I riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come "d.lgs.
n.165 del 2001". Le leggi nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e successive
modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001.
4.
Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle
agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11
del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002
è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti".
5.
Nel testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si
intende il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai
rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali
di organizzazione. Con il termine di "unità operativa" si indicano
genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come
individuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.
Art. 2
Durata,
decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1.
Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per
la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per
la parte economica.
2.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta
stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da
parte dell'ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
3.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni
dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4.
Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
5.
Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre
mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione
delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta
la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la
procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001.
7.
In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del luglio 1993.
8.
Il presente articolo sostituisce l'art. 2 del CCNL del 7 aprile 1999 che è,
pertanto, disapplicato.
TITOLO
II
RELAZIONI
E DIRITTI SINDACALI
CAPO
I
OBIETTIVI
E STRUMENTI
Art.
3
Relazioni
sindacali
1.
Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 7 aprile
1999 e dal CCNL integrativo del 20 settembre 2001, con le modifiche riportate
ai seguenti articoli.
Art.
4.
Tempi
e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
1.
I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte
normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione
negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione
integrativa con cadenza annuale.
2.
L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la
delegazione sindacale di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999,
per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A
tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata
dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici
giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa
deve essere ripresa entro cinque giorni.
4.
I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano
la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
5.
Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto
integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46,
comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
6.
Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 7 aprile 1999 che è,
pertanto, disapplicato.
CAPO II
Forme
di partecipazione
Art.
5
Comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing
1.
Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di
violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di
lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto,
rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di
atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo
sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e
vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a
compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso
nell'ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da
escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2.
In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del
Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare
adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali
situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi
di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del
lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
3.
Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, comma 2 del
CCNL 7 aprile 1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici
presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle
materie di propria competenza;
b)
individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento
alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e
gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di
violenza morale;
c)
formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla
repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure
di tutela del dipendente interessato;
d)
formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i
conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione
ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture
esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia
nonchè la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie.
5.
In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i
Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali
per la formazione, previsti dall'art. 29 del CCNL 7 aprile 1999, idonei
interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere
finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che
comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali;
b)
favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli
uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e
dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6.
I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle
Organizzazioni Sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari
numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene
designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il vicepresidente dai
componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati,
di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità,
appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo
tra le attività dei due organismi.
7.
Le aziende o enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti
gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro
svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la
disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale
sull'attività svolta.
8.
I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti
dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico. Per la partecipazione alle
riunioni non è previsto alcun compenso.
CAPO
III
PREROGATIVE
E DIRITTI SINDACALI
Art.
6
Norma
di rinvio
1.
Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ
del 7 agosto
2.
Il secondo alinea dell'art. 8, comma 1, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 è
sostituito dal seguente:
"- dalle organizzazioni sindacali
rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale;"
Art.
7
Coordinamento
Regionale
1.
Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto
dell'art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni possono emanare linee generali
di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa
informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto, nelle seguenti materie relative :
a) all'utilizzo delle risorse aggiuntive
regionali di cui all'art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate
all'istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai
risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
b)
alla realizzazione della formazione continua, comprendente l'aggiornamento
professionale e la formazione permanente;
c)
alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei
minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del
personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.31, comma
2, lett. a);
d)
alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione
organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo
di essa (art. 39, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999, confermato dall'art. 31,
comma 8 del presente contratto).
2.
Con riferimento al comma 1 , lettere c) e d) rimangono, comunque, ferme tutte
le regole contrattuali previste per la formazione del fondo dell'art. 39 del
CCNL 7 aprile 1999, confermato dall'art. 31 del presente contratto, nonchè le
modalità di incremento ivi stabilite.
3.
L'art. 6, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole "ed aggiornamento
professionale" è integrato dal periodo " e sulla la verifica
dell'entità dei fondi di cui agli artt. 38 e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (di
pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 7
aprile 1999 ed ora, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente
a quelli soggetti a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione
regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. 229 del 1999, fermo restando il
valore della spesa regionale dei fondi medesimi". L'ultimo periodo del
comma è abrogato.
4.
Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei protocolli stipulati
per l'applicazione dell'art. 6, comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 saranno
inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 46 del d.lgs
n. 165 del 2001.
TITOLO III
CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
CAPO
I
IL
SISTEMA CLASSIFICATORIO
Art.
8
Conferma
dei principi del sistema
1.
Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, al fine di garantire il
progressivo miglioramento della funzionalità dei servizi delle aziende ed enti
nonché promuovere l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell'assistenza
erogata, le parti convengono sulla opportunità di confermare l'attuale sistema
di classificazione previsto dal CCNL del 7 aprile 1999 e di proseguire, anche
con il presente contratto, nel processo di valorizzazione professionale dei
lavoratori, che si configura come strumento di supporto alla riforma stessa
anche nell'ottica della piena armonizzazione con il settore privato.
2.
Nella prospettiva di pervenire ad una gestione ottimale delle risorse umane e
sulla base dell'esperienza maturata ed in relazione alla maggiore flessibilità
organizzativa attuata con i contratti collettivi del precedente quadriennio, le
parti ritengono che la contrattazione integrativa debba valorizzare, in
particolare, i seguenti principi già enunciati nel citato sistema
classificatorio:
a) rispetto delle percentuali di accesso
dall'esterno secondo le vigenti disposizioni;
b)
valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione
alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie e i profili cui
si riferiscono le selezioni. Pertanto, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 7
aprile 1999, all'esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri
titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione
professionale ed alle prove selettive finali è attribuito un peso equilibrato
ai fini della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella
graduatoria finale dai dipendenti che hanno partecipato alla selezione,
escludendo quindi automatismi generalizzati e basati solo sull'anzianità di
servizio;
c)
nelle progressioni verticali di sviluppo professionale, rispetto della
provenienza del personale dal livello economico immediatamente inferiore.
3.
Un ruolo fondamentale è attribuito alla formazione continua, che attraverso una
serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore
di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di
affermazione di una nuova cultura gestionale. A tal fine deve essere data piena
attuazione all'art. 29 del CCNL del 7 aprile 1999, come integrato dall'art. 20
del presente contratto, in particolare rendendo disponibili le risorse indicate
nell'ultimo comma di tale ultima norma.
4.
Le parti confermano, altresì il sistema della progressione economica
orizzontale disciplinato dall'art. 35 del CCNL del 7 aprile 1999, richiamando i
criteri ivi indicati ed, in particolare, l'adozione di metodologie per la
valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti
- oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6, lettera B) del CCNL 7 aprile
1999 - da utilizzare unitamente agli elementi previsti dalla medesima norma,.
5.
Infine le parti si danno reciproco atto della operatività dei contratti
integrativi già stipulati aventi, tra l'altro, per oggetto il sistema
classificatorio secondo i livelli e per le parti demandate a tale fonte e,
conseguentemente, si impegnano ad assumere, ciascuna secondo la propria autonomia,
ogni utile iniziativa finalizzata alla rapida applicazione degli stessi.
Art.
9
Commissione
paritetica per il sistema di classificazione
1.
Le parti, inoltre, attuata la fase di prima applicazione del sistema classificatorio
di cui all'art. 8 e tenuto presente quanto previsto dagli art. 18 e seguenti
del presente contratto sulle politiche di gestione del personale, si danno atto
della necessità di valutarne i risultati nella prospettiva di pervenire ad una
semplificazione del sistema di classificazione per una migliore gestione ed un
impiego più flessibile delle risorse umane anche attraverso la ricomposizione
dei processi lavorativi all'interno della medesima categoria mediante un
arricchimento delle attuali declaratorie che consenta di adeguare il sistema di
classificazione alle esigenze poste alla base del processo di riforma.
2.
A tal fine è istituita, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
CCNL, una Commissione Paritetica ARAN - Organizzazioni sindacali e
Confederazioni firmatarie del presente CCNL, con il compito di acquisire tutti
gli elementi di conoscenza idonei al monitoraggio del sistema classificatorio
nonchè per formulare eventuali proposte dirette alla eventuale verifica del
sistema nel senso indicato nel comma 1.
TITOLO IV
RAPPORTO
DI LAVORO
CAPO
I
NORME
DISCIPLINARI
Art.
10
Clausole
generali
1.
E' confermata la disciplina contenuta nel capo V del CCNL del 1 settembre 1995
ed, in particolare, gli articoli 28, 29 e 31 del citato capo V, fatte salve le
modificazioni di cui ai successivi articoli. Gli artt. 30 e 32 del medesimo
contratto sono disapplicati e sostituiti dagli artt.13, 14 e 15 del presente
contratto.
Art. 11
Modifiche
all'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995
1.
All'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica dell'articolo "doveri del
dipendente" è modificata in "obblighi del dipendente";
b)
al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase "Il
dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il
rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato";
c)
al comma 3, lettera d) le parole "alla legge 4 gennaio 1968, n.15"
vengono sostituite con "al DPR del 28 dicembre 2000, n. 445"(Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa);
d)
al comma 3, lettera r), dopo le parole "interessi finanziari o non
finanziari propri" e prima del punto viene aggiunta la frase "o di suoi
parenti entro il quarto grado o conviventi".
Art.
12
Modifiche
all'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995
1.
All'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
"1. Le violazioni, da parte dei
lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 28 del presente contratto
danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle
seguenti sanzioni previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto (censura);
c)
multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d)
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e)
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad
un massimo di sei mesi;
f)
licenziamento con preavviso;
g)
licenziamento senza preavviso."
b) i commi da
"
3.
Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 55, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, la
sanzione da comminare non sia di sua competenza, il dirigente responsabile
della struttura, dandone contestuale comunicazione all'interessato, segnala
entro dieci giorni all'ufficio competente, i fatti da contestare al dipendente
per l'istruzione del procedimento. Tale ufficio deve procedere alla
contestazione entro i venti giorni successi dalla data della lettera di
comunicazione. In ogni caso qualora non sia rispettato il termine di dieci
giorni per la comunicazione all'ufficio competente si darà corso
all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione
stessa.
3
bis. Qualora invece emerga nel corso del procedimento e, quindi, dopo la contestazione
che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della
struttura questi, entro cinque giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio
competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento
prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio con salvezza
degli atti.
4
La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano
trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato
causa. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa
del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici
giorni."
c) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:
"Con riferimento al presente articolo sono
da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento
disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque
applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che
consentano la certezza delle situazioni giuridiche".
d) il comma 10 è sostituito dal seguente comma:
"11. Per quanto non previsto dalla
presente disposizione si rinvia all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001".
Art.
13
Codice
disciplinare
1.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in
relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto
dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni e
integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in
relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b)
rilevanza degli obblighi violati;
c)
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d)
grado di danno o di pericolo causato all'azienda o ente, agli utenti o a terzi
ovvero al disservizio determinatosi;
e)
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f)
al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2.
La recidiva nelle mancanze previste, rispettivamente, ai commi 4, 5 e 6, già
sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore
gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3.
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4.
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore della retribuzione di cui all'art.
37, comma 2 lett. c) del CCNL stipulato il 20 settembre 2001 si applica,
graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1,
per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio,
anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b)
condotta, nell'ambiente di lavoro, non conforme a principi di correttezza verso
superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c)
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei
beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d)
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e)
rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'azienda o ente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della
legge n. 300 del 1970;
f)
insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai
carichi di lavoro;
g)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all'azienda o ente, agli utenti o terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio
dell'azienda o ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica, graduando l'entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma
4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b)
particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c)
assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del
dipendente, agli eventuali danni causati all'azienda o ente, agli utenti o
terzi;
d)
ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede
assegnata;
e)
svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato
di malattia o di infortunio;
f)
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della
stessa, fatta salva la tutela del segreto professionale nei casi e nei limiti
previsti dalla vigente normativa;
g)
comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti di utenti, altri dipendenti o terzi;
h) alterchi
con vie di fatto negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi;
i)
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'azienda o ente, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del
1970;
l)
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della
dignità della persona;
m)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'azienda o
ente, agli utenti o terzi.
6.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste
nel comma 5 quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le
mancanze previste allo stesso comma presentino caratteri di particolare
gravità;
b)
assenza ingiustificata dal servizio oltre dieci giorni e fino a quindici
giorni;
c)
occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'azienda o ente o
ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore
abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
d)
insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e)
esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi
ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica
nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f)
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare
gravità che siano lesivi della dignità della persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il
dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a
decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al
50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lettera b) del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 nonché gli assegni del nucleo familiare ove
spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini
dell'anzianità di servizio.
7.
La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte
nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa
natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato
l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e
dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 8, lett. a);
b)
recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c)
ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'azienda o ente per
riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti
procedure di cui all'art. 18 del CCNL 20 settembre 2001, commi 2 e 3 lett. c),
in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d)
mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'azienda o ente quando
l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo
superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica
la sanzione di cui al comma 6;
e)
continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una
situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente
ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f)
recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e
reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al
fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo
dal contesto lavorativo;
g)
recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h)
condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori
dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
8.
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie
gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi
con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b)
condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c)
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di
documenti falsi;
d)
commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti anche
dolosi, che, costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità
tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro;
e)
condanna passata in giudicato:
1. per i delitti indicati nell'art. 15, comma
1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) e
comma 4 septies della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
2.
quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
3.
per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97.
9.
Le mancanze non espressamente richiamate nei commi da
10.
Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a
tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita con altre.
11.
L'art. 30 del CCNL 1 settembre 1995 è disapplicato con decorrenza dall'entrata
in vigore del presente contratto.
Art.
14
Rapporto
tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1.
Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale
l'azienda o ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia
penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo
della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già
avviato.
2.
Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'azienda o ente
venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del
dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è
sospeso fino alla sentenza definitiva.
3.
Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del
4.
Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il
procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni
da quando l'azienda o ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve
concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5.
L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, come conseguenza delle
condanne penali citate nei commi 7, lett. g) e 8, lett. b) ed e), non ha
carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del
2001.
6.
In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel
procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7.
In caso di proscioglimento avvenuto per le medesime causali del comma 6, si
procede analogamente al comma stesso. Nel caso che il proscioglimento sia
dovuto ad altri motivi, fatto salvo il caso di morte del dipendente, il
procedimento disciplinare riprende su tutti i fatti originariamente contestati.
8.
In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della
legge n. 97 del 2001.
9.
Il dipendente licenziato ai sensi dell'art.13, comma 7, lett. g) e comma 8,
lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo
ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in
servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in
soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità
posseduta all'atto del licenziamento.
10.
Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato nell'area e nella
posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale.
In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel
periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate
alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
Art. 15
Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
1.
Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata
dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2.
L'azienda o ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione
del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma
3.
3.
Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti
la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per
fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell'art. 13 commi 7 e 8.
4.
Resta fermo l'obbligo di sospensione per i casi previsti dall'art. 15, comma 1
lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) e
comma 4 septies, della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni ed
integrazioni.
5.
Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art. 3, comma 1, della
legge n. 97 del
6.
Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art.14 in
tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7.
Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da
8.
Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi
dell' art.14, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al
lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio
disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art.14, comma
6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
9.
In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto
dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi
e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i
periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito
del giudizio disciplinare riattivato.
10.
Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo
comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione
cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il
procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del
procedimento penale.
11.
La presente disciplina disapplica quella contenuta nell'art. 32 del CCNL 1
settembre 1995.
Art.
16
Norme
transitorie per i procedimenti disciplinari
1.
I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente
contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del
loro inizio.
2.
Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le
sanzioni previste dall'art. 13, qualora più favorevoli, in luogo di quelle
previste dal medesimo art. 30 del CCNL 1 settembre 1995.
3.
Eventuali riferimenti contenuti negli articoli non modificati alla normativa
disapplicata o modificata sono ora riferiti al nuovo testo in quanto attuali.
CAPO
II
POLITICHE
DI SVILUPPO E GESTIONE DEL PERSONALE
Art.
17
Obiettivi
1.
Con il presente contratto, inteso come strumento indispensabile per realizzare
gli obiettivi delle riforme in atto, le parti intendono continuare a favorire
il processo di riordino e riorganizzazione delle aziende ed enti iniziato sin
dal quadriennio 1994 – 1997 ed incrementato nel quadriennio 1998 - 2001 con la
nuova classificazione del personale.
2.
A tal fine, mediante interventi mirati resi possibili anche dalle risorse
aggiuntive regionali, è possibile continuare ad incentivare il percorso di
valorizzazione e riqualificazione professionale dei dipendenti del SSN per il
rilancio della qualità dei servizi e delle prestazioni all'utenza avviato, in
particolare, con il precedente biennio nonché ad incrementare la produttività
aziendale per correlarla ai bisogni ed esigenze degli utenti.
3.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse
disponibili, le parti provvedono con gli istituti previsti nel presente capo e
nella parte II - capo II -. del trattamento economico.
Art. 18
Nuovi
profili
1.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto nella categoria C,
ruolo sanitario, con le procedure previste dall'art. 37, comma 2 del CCNL 7
aprile 1999, è istituito il profilo della puericultrice esperta e nel ruolo
tecnico il profilo dell'operatore tecnico specializzato esperto.
2.
Con la medesima decorrenza il profilo di esperto nella categoria C è previsto
anche per i profili dell'infermiere generico e psichiatrico con un anno di
corso e di massaggiatore e masso -fisioterapista (figure attualmente inquadrate
nel livello economico Bs del ruolo sanitario) di cui all'art. 18, comma 5 del
CCNL del 7 aprile 1999.
3.
In applicazione dei commi 1 e
4.
Per i passaggi alla categoria C del personale dei corrispondenti profili
attualmente inquadrati nella categoria B, livello economico Bs, si applicano i
criteri di cui all'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999, opportunamente combinati e
ponderati, tenuto conto in particolare della verifica della professionalità
acquisita anche attraverso percorsi formativi attuati in relazione alle
esigenze organizzative delle aziende ed enti.
5.
Il passaggio alla categoria C del personale del ruolo sanitario dei commi 1 e 2
comporta la contestuale soppressione del corrispondente posto della categoria
B, livello economico Bs.
6.
Ove il passaggio dalla categoria B, livello economico Bs alla categoria C del
ruolo tecnico riguardi un dipendente con la posizione organizzativa di
operatore tecnico coordinatore (conferita ai sensi dell'art. 22, comma 4, del
CCNL 7 aprile 1999), allo stesso continua ad essere erogata l'indennità professionale
specifica di cui alla tabella F del CCNL 20 settembre 2001, II biennio
economico (ora tabella E del presente contratto), a fronte della conferma della
posizione organizzativa da parte dell'azienda o ente anche nel nuovo profilo
della categoria C.
7.
Per il profilo dell'operatore socio sanitario, istituito con l'art. 4 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001, è confermata l'ascrizione alla categoria B,
livello economico Bs.
8.
Per facilitare l'istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili dei
commi 1 e 2 mediante trasformazione dei posti già ricoperti dal personale
destinatario del presente articolo, il fondo dell'art. 31 è incrementato nella
misura indicata nel comma 4, lett. a) primo alinea . Per la procedura della
trasformazione e dell'inquadramento economico si rinvia a quanto stabilito
nell'art. 19, comma 1, lett. d).
9.
Per una ulteriore valorizzazione dei profili del ruolo sanitario dei commi 1 e
2, si rinvia all'art. 28.
Art.
19
Investimenti
sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale
1.
Con il presente articolo le parti intendono dare attuazione ai principi ed
obiettivi dell'art.17. A tal fine:
a) l'art. 12, comma 2 del CCNL 20 settembre
2001, relativo al secondo biennio economico 2000 – 2001 è tuttora applicabile
nei confronti del personale originariamente destinatario della norma
esclusivamente presso le aziende ed enti che non abbiano provveduto a darne
attuazione. Il finanziamento a suo tempo stabilito nella clausola contrattuale
è confermato e lo sviluppo professionale - per quanto attiene la procedura -
avviene secondo le precisazioni contenute nella lettera d).
b)
per il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto
2001 ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio
2000 –
c)
Lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato
delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale
posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con
idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le
medesime della lettera b) ed il relativo finanziamento è previsto nell'art. 31,
comma 5, lett.c). Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto
il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di
coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione
positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa alla
selezione interna dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel
passaggio.
d)
al personale appartenente ai ruoli tecnico ed amministrativo, al fine di
consentirne i processi di sviluppo professionale orizzontale e verticale nonchè
il riconoscimento di posizioni organizzative, è destinata la quota di risorse
di cui all'art. 31, comma 4, lettera a), secondo alinea. Nel caso in cui la
contrattazione integrativa prescelga i passaggi verticali alla copertura degli
oneri, oltre le risorse di cui al citato art. 31 contribuisce anche il valore
delle fasce eventualmente già attribuite a ciascun dipendente interessato. Tale
sviluppo verticale avviene, a seguito della trasformazione dei posti del relativo
organico, mediante i passaggi di livello economico o di categoria nel rispetto
delle procedure di cui agli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del CCNL del 7 aprile
1999 nonchè dei requisiti di accesso dall'interno previsti dalle declaratorie
di cui all'allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre
2.
Nei casi previsti dal comma 1 rimane ferma la facoltà delle aziende di
individuare per i profili interessati ulteriori posti nelle relative dotazioni
organiche con oneri a carico del proprio bilancio nel rispetto - per le
procedure dell'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999 - della garanzia dell'adeguato
accesso dall'esterno secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
3.
Dall'applicazione del comma 1 lettera d) sono esclusi i dipendenti del ruolo
tecnico destinatari dell'art.18, ove al comma 8 si è disposto uno specifico
finanziamento.
Art.
20
Formazione
ed ECM
1.
In materia di formazione è tuttora vigente l'art. 29 del CCNL 7 aprile 1999,
che prevede la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio. In tale
ambito rientra la formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg. del d.lgs.
n 502/1992, da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei
programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in
appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma
2, punto 5 del CCNL 7 aprile 1999.
2.
L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti
dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell'ambito della
formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è considerato in
servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o
ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 6 e seguenti
dell'art. 29 del contratto del 1999 come integrata dalle norme derivanti dalla
disciplina di sistema adottate a livello regionale.
3.
Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione
continua, le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto della garanzia
prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti
formativi da parte del personale interessato - non trova applicazione la
specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs 502 del 1992. Ne
consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere
iniziative unilaterali per la durata del presente contratto.
4.
Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che
senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non
acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il
triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.
5.
Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti
formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi
titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio
riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
6.
Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione
continua a tutto il personale del ruolo sanitario destinatario dell'art. 16 bis
citato al comma 1 e, comunque, la formazione in genere al personale degli altri
ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le strategie e le metodologie
coerenti con la necessità di implementare l'attività di formazione in ambito
aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano
ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a livello
interno.
7.
La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le
prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle
attività di competenza in base ai piani di cui al comma 1. Ove il dipendente
prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi
che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione - anche
quella continua - rientra nell'ambito della formazione facoltativa.
8.
Per favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e
all'aggiornamento professionale del personale, sono utilizzati anche gli
istituti di cui agli artt. 22 e 23 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
9.
Per garantire le attività formative, le aziende ed enti utilizzano le risorse
già disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 14 del 1995, relativa alla formazione, nonchè tutte le risorse allo
scopo previste da specifiche disposizioni di legge ovvero da particolari
normative dell'Unione Europea in conformità a quanto previsto dal Protocollo di
intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997.
CAPO III
Disposizioni
varie
Art.
21
Mobilità
1.
Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento
(quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management
e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente deve
impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all'art. 19 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 se non siano trascorsi due anni dal termine
della formazione.
2.
In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo
assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni
dall'assunzione comprensivi del preavviso previsto dall'art. 19, comma 3 del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
3.
Il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le procedure
dell'art. 19 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla
osta dell'azienda o ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto
2004.
4.
In considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata
al comma 2 nonchè del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a
verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza
contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.
5.
Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 19 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001, è tuttora consentita la mobilità a compensazione - all'interno
del comparto - fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico
e profilo professionale, previo consenso dell'azienda od ente interessati.
Art. 22
Tempo
parziale
1.
Ad integrazione dell'art. 23, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999, con le procedure
previste dall'art. 4 comma 5 del medesimo contratto, la percentuale del 25 %
della dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie viene
distribuita tra i profili in contrattazione integrativa tenuto conto,
prioritariamente, delle esigenze di servizio e delle carenze organiche dei
profili stessi. In tali casi sarà favorito il tempo parziale verticale salvo
che il tempo parziale orizzontale non sia richiesto in applicazione della legge
151 del 2001 e della legge 104 del 1992.
2.
Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a
tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall'art. 7,
comma 11, primo periodo, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste
dalle leggi 151 del 2001 e 104 del 1992, può essere utilizzato per la copertura
dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero
in relazione all'orario svolto.
3.
Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed
i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.
4.
Al personale utilizzato ai sensi del comma 2, si applica l'art. 7 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001, con la precisazione che per le eventuali
prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall'art. 35
del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 che, nel nuovo testo sul trattamento
economico del personale a tempo parziale ai commi 2, 3 e 5 ne specifica le
modalità di svolgimento e le relative tariffe. In ogni caso il lavoro
supplementare effettuabile per i turni, oltre quello previsto dal comma 3 del
citato articolo, non può superare n. 102 ore annue individuali.
Art. 23
Disposizioni
particolari
1.
Il comma 2 dell'art. 13 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, riguardante
l'aspettativa per dottorato di ricerca è così integrato:
- dopo il numero "476" sono aggiunte
le parole "e successive modificazioni ed integrazioni";
-
all'ultimo rigo, dopo il punto è sostituito con una virgola e di seguito sono
aggiunte le parole "fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. ".
2.
L'art. 21 del CCNL 1 settembre 1995 è così integrato:
- al termine del comma 2, dopo il punto, è
aggiunta la seguente frase:
"I permessi retribuiti possono anche
essere concessi per l'effettuazione di testimonianze per fatti non d'ufficio,
nonchè per l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono
oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti
salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli
disposti dalle competenti autorità".
- al termine del comma 7, dopo il punto, è
aggiunta la seguente frase:
"Tra queste ultime assumono particolare
rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13
della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo
2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue
ed i donatori di midollo osseo".
3.
A titolo di interpretazione autentica, il comma 2, dell'art. 47 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 viene così sostituito con decorrenza 21
settembre 2001:
"2. Nulla è innovato per quanto riguarda
tutta la materia relativa all'accertamento dell'infermità per causa di
servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio ed all'equo
indennizzo, che rimangono regolate dalle seguenti leggi e le loro successive
modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia:
DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPCM del
5 luglio 1965; DPR. 20 aprile 1994, n. 349; DPR 30 dicembre 1981, n. 834
(Tabelle); art. 22, commi da
a) Per la liquidazione dell'equo indennizzo si
fa riferimento in ogni caso al trattamento economico iniziale di cui all'art.
30, comma 1, lett. a) del CCNL del 7 aprile 1999, corrispondente alla posizione
di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda;
b)
L'azienda od ente ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e
fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo
dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui
contributi o premi siano stati corrisposti dall'azienda od ente stesso;
c)
Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al
dipendente sotto forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà
capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età dell'interessato. E'
disapplicato l'art. 49 del DPR n. 270 del 1987".
4.
Le parti, con riferimento all'art.19, comma 1 del CCNL 1 settembre 1995,
confermano che nella normale retribuzione spettante al dipendente durante il
periodo di ferie non sono corrisposte, oltre alle voci indicate dal medesimo
comma, anche le particolari indennità di turno o per lavoro notturno per
l'erogazione delle quali le norme di riferimento richiedono l'effettiva
prestazione del relativo servizio non espletabile nel periodo feriale. Con
decorrenza dall'entrata in vigore del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 il
valore della normale retribuzione spettante nel periodo di ferie è quello
individuale mensile di cui all'art. 37, comma 2, lett. c).
5.
A decorrere dal 1 gennaio 2002 il personale dipendente da un'azienda o ente del
comparto, vincitore di concorso pubblico presso la stessa o altra azienda o
ente conserva la retribuzione individuale di anzianità (RIA), ove in godimento,
nella misura già acquisita. Tale mantenimento è garantito dal fondo dell'art.
39 del CCNL 7 aprile 1999, ove confluiscono i risparmi della RIA del personale
cessato dal servizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a) del CCNL 20
settembre 2001, II biennio economico.
6.
Nel caso in cui con l'applicazione dell'art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile
1999 si determini un assegno personale corrispondente al valore di fascia economica,
l'assegno stesso è trasformato in fascia e solo l'eventuale residuo rimane come
assegno personale. La stessa regola è applicata anche alla rideterminazione del
trattamento economico spettante al personale della categoria C del ruolo
sanitario ed alle assistenti sociali già inquadrati nella categoria D con il
CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico 2000 –2001, ove si sia
verificato il caso.
7.
Nella declaratoria della categoria B, livello economico Bs , profilo di
operatore tecnico specializzato allegato 1 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001, nel punto in cui sono indicate le caratteristiche del profilo,
con riguardo alle funzioni dell'autista di autoambulanza, prima della fine del
periodo sono aggiunte le parole " tenuto conto - per quest'ultimo - di
quanto stabilito nell'Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e le
Province autonome del 22 maggio 2003 (pubblicato sulla G.U. n. 196 del 25
agosto 2003).
8.
Nelle disposizioni finali della declaratoria allegato 1 del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001 è aggiunto il seguente comma: "4. Per l'istituzione
dei profili di collaboratore tecnico professionale, le aziende ed enti, in
relazione alle proprie esigenze, potranno tenere conto anche dei diplomi di
laurea relativi a settori riguardanti le innovazioni tecnologiche nel campo
sanitario."
9.
Ad integrazione dell'art. 43, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001 ed oltre a quanto già ivi stabilito per il sistema di classificazione, al
personale in distacco ed in aspettativa sindacale ai sensi del CCNQ del 7
agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni competono quote di
incentivo secondo le previsioni concordate nella contrattazione integrativa.
PARTE II
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO
I
TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art.
24
Stipendio
tabellare, fasce e trattamento economico iniziale
1.
Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione
programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del
recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente
nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle
modifiche introdotte dall'art. 33 comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre
2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001 .
2.
Ai sensi del comma 1, il trattamento economico tabellare delle posizioni
iniziali e di sviluppo delle diverse categorie come definiti dall'art. 2 del
CCNL II Biennio economico del 20 settembre 2001, sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A allegata
al presente contratto, alle scadenze ivi previste.
3.
A decorrere dal 1 gennaio
4.
Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1 , 2 e 3
sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata tabella
B, ove è anche indicato l'importo del trattamento economico iniziale
complessivo delle varie categorie, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lett. a) del
CCNL 7 aprile 1999.
5.
Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità
di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6 del presente CCNL.
6.
Gli importi delle fasce retributive di cui alla tabella. E, prospetto 1 del
CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico, sono rideterminati nei valori
indicati nelle allegate tabelle C e D alle scadenze ivi previste e calcolati
sul valore del trattamento economico iniziale di cui al comma 4.
7.
Con l'entrata in vigore del presente contratto, nelle categorie A, B, C è
istituita una ulteriore fascia retributiva denominata A5, B5 e Bs5, C5. Nella
categoria D è individuata una ulteriore fascia D6 e Ds6.
CAPO II
Indennità
Art.
25
Indennità
per turni notturni e festivi
1.
A decorrere dal 1 gennaio
2.
A decorrere dal 1 gennaio
Art. 26
Indennità
per l'assistenza domiciliare
1.
Al fine di favorire il processo di de-ospedalizzazione e garantire le dimissioni
protette dei pazienti nonchè l'assistenza agli anziani, ai disabili
psico-fisici ed ai malati terminali, a decorrere dall'1 gennaio 2003, al
personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai
servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o
agli operatori socio sanitari, dipendenti dall'azienda o ente che espletano in
via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete
una indennità giornaliera - nella misura sottoindicata - per ogni giorno di
servizio prestato:
a. Personale appartenente alla categoria A o B
iniziale: € 2,58 (pari a L. 5.000) lordi;
b.
Personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi
compreso il livello economico Ds: € 5,16 (pari a L. 10.000) lordi.
2.
L' indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi
titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è
cumulabile con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL del 1 settembre 1995
ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al personale
saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio
di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la
prestazione.
3.
L' indennità entra a far parte della nozione di retribuzione di cui all'art.
37, comma 2, lettera d) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
Art. 27
Indennità
SERT
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2003, al personale addetto ai SERT in via
permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, compete una indennità
giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura sottoindicata:
a. Personale appartenente alla categoria A o B
iniziale: € 1,03 (pari a L. 2.000) lordi:
b.
Personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi
compreso il livello economico Ds: € 5,16 (pari a L. 10.000) lordi.
2.
L' indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi
titolo effettuata ed è cumulabile con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL
del 1 settembre 1995 ove spettanti. Essa compete anche al personale
saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il SERT
limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.
3.
L' indennità entra a far parte della nozione di retribuzione di cui all'art.
37, comma 2, lettera d) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
Art.
28
Indennità
del personale del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS
1.
Al fine di proseguire nel processo di una adeguata valorizzazione del personale
del ruolo sanitario, a decorrere dall'1 gennaio
2.
A decorrere dalla medesima data del comma 1, per i masso-fisioterapisti e
massaggiatori (punto 7 della citata tabella F) è istituita l'indennità
professionale specifica del valore annuo lordo di €. 516,46 (pari a L.
1.000.000).
3.
In attuazione dei commi 1 e 2 la tabella F del CCNL 20 settembre 2001 è
sostituita dalla tabella E del presente contratto con decorrenza dal comma 1.
4.
L'indennità professionale compete al personale destinatario del presente
articolo anche in caso di passaggio alla categoria C ai sensi dell'art 18.
CAPO III
Fondi
Art.
29
Fondo
per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo o danno
1.
Il fondo per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno previsto
dall'art. 38, comma l del CCNL 7 aprile 1999 è confermato a decorrere dal 1
gennaio 2002. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre
2001. Sono, altresì, confermate tutte le modalità di utilizzo previste dal citato
art. 38 comma 2.
2.
In attuazione di quanto previsto dell' art. 25, il fondo del comma
3.
Il fondo solo limitatamente al 2002, è incrementato per dodici mensilità di €
1,15 mensili per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli
oneri riflessi.
4.
A decorrere dal 1 gennaio 2003, il fondo come rideterminato dal comma 2 è ulteriormente
incrementato per dodici mensilità di € 2,59 per dipendente in servizio al 31
dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi in applicazione dell' art. 26.
Dalla stessa data, ai sensi dell'art. 27, il fondo stesso è ulteriormente
incrementato per dodici mensilità di € 0,16 per dipendente in servizio al 31
dicembre 2001 al netto degli oneri riflessi, oltre le risorse di cui all'art.
33, comma 2, lettera c).
Art. 30
Il
fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il
premio della qualità delle prestazioni individuali
1.
Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per
il premio della qualità delle prestazioni individuali di cui all'art. 38, comma
3 del CCNL 7 aprile 1999 è confermato. L' ammontare del fondo al 1 gennaio 2002
è quello consolidato al 31 dicembre 2001 con le precisazioni contenute nel
comma 2.
2.
Nel consolidamento del fondo non vanno considerate le seguenti risorse:
a) le risorse aggiuntive previste dall'art. 3,
comma 2 , primo periodo e dall'art. 4 comma 1 del CCNL 20 settembre 2001,
relativo al II biennio economico 2000 – 2001, queste ultime nella misura in cui
– in contrattazione integrativa - sono state destinate ad incrementare il fondo
stesso;
b)
gli incrementi derivanti da economie di gestione accertate espressamente ed a
consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e
corrispondenti ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei
servizi o di ottimizzazione delle risorse;
c)
le risorse di cui al successivo comma 3, lettera a).
3.
Dal 1 gennaio 2002 il fondo del comma 1 è incrementato:
a) previa verifica a consuntivo 2001, dalle
risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449 del 1997, nella
misura destinata dalle aziende ed enti alla contrattazione integrativa nonché
dalle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 662 del 1996
e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
sulla base di disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle
aziende o enti ad incentivi al personale ovvero di vigenti disposizioni , anche
regionali, che destinano una parte delle risorse ad incentivi al personale
c)
sulla base del consuntivo 2001, dall'1%, come tetto massimo del monte salari
annuo calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri riflessi, in
presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, secondo le
modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei
bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi
–correlati ad incrementi quali – quantitativi di attività del personale –
concordati tra Regione e singole aziende ed enti, finalizzati al raggiungimento
del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti
disposizioni.
d)
dalle somme derivanti da economie di gestione accertate come indicato nel comma
2 lettera b).
4.
Il predetto fondo è, altresì, incrementato con le ulteriori risorse
contrattuali dell'art. 32 e con le risorse aggiuntive regionali di cui all'
art. 33 comma 1, secondo le misure stabilite dalla contrattazione integrativa.
5.
E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli artt. 29 e 31 non
risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono
temporaneamente assegnate al fondo di cui al presente articolo per l'attuazione
delle sue finalità. Tali risorse sono riassegnate ai fondi di pertinenza dal
gennaio dell'anno successivo e, pertanto, non si storicizzano nel fondo della
produttività.
6.
Con riguardo all'art. 38 del CCNL 7 aprile 1999 è confermato il comma 5 con
riferimento alle finalità delle risorse aggiuntive regionali ed il comma 6 per
la verifica e valutazione dei risultati di gestione.
Art.
31
Fondo
per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative,
del
valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e
dell'indennità
professionale specifica
1.
Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione
professionale e dell'indennità professionale specifica previsto dall'art. 39
del CCNL 7 aprile 1999 è confermato.
2.
L' ammontare del fondo al 1 gennaio 2002 è quello consolidato al 31 dicembre
a) dell'art. 39, comma 4 lettera b) del CCNL 7
aprile 1999 (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione
stabile della dotazione organica) secondo quanto previsto dall'art. 7 , comma 1
lettera c) del presente contratto;
b)
dell'art. 39, comma 4 lettera d) del CCNL 7 aprile 1999 (risorse derivanti dal
fondo relativo alle condizioni di lavoro dell'art
c)
dell'art. 3, comma 3, lettera a) del CCNL 20 settembre 2001, II biennio
economico 2000- 2001 (RIA del personale cessato dal servizio).
3.
A decorrere dal 1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 il fondo deve essere
rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite
ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate
direttamente dal presente contratto nelle misure indicate nelle tabelle C e D.
4.
Il fondo è, altresì, incrementato con decorrenza dal 1 gennaio 2003 con le
seguenti risorse contrattuali:
a) complessivi € 6,05 mensili per tredici
mensilità, per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2001, al netto
degli oneri riflessi così ripartiti:
- € 2,00 mensili per tredici mensilità, per
tutti i dipendenti in servizio come sopra indicato, per dare attuazione
all'art. 18;
- €
4,05 mensili, per tredici mensilità, per tutti i dipendenti in servizio come
sopra indicato, per dare attuazione all'art. 19, lettera d).
b) della quota di risorse derivanti
dall'applicazione dell'art. 32.
5.
Il predetto fondo è, altresì, incrementato dalle risorse aggiuntive regionali :
a) di cui all'art. 33 comma 1 secondo le misure
stabilite dalla contrattazione integrativa a decorrere dal 1 gennaio 2002;
b)
a decorrere dal 1 gennaio 2003 del valore economico corrispondente all'importo
degli aumenti dell'indennità professionale specifica prevista per il personale
di cui all'art.
c)
a decorrere dal 1 gennaio 2003 del valore corrispondente all'importo economico
necessario per i passaggi dalla ctg D iniziale nel livello economico Ds del
personale indicato nell'art. 19, comma 1 lettere b) e c). L'importo è calcolato
tenendo conto delle modalità di inquadramento economico esplicitate nella
medesima norma.
6.
Ai fini dell'art. 19, comma 1 lett. a) per le sole aziende ed enti che non
abbiano ancora attuato la prima applicazione dell'art. 12, comma 2 del CCNL 20
settembre 2001, II biennio economico – è confermato anche il finanziamento già
disposto dalla medesima clausola.
7.
Tutte le risorse assegnate al fondo del comma 1 dal presente contratto per il
raggiungimento delle finalità dallo stesso previste, ai sensi dell'art. 39
comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999 tornano al fondo alla data di cessazione dal
servizio a qualsiasi titolo avvenuta del personale che ne ha usufruito, fatto
salvo - previa consultazione con i soggetti dell'art. 9 del CCNL del 7 aprile
1999 -quanto destinato al finanziamento degli artt.18 e 19, nonchè art. 12 del
CCNL 20 settembre 2001- ove si confermino i posti in dotazione organica per i
passaggi verticali interni.
8.
Sono, altresì, confermate le clausole dell'art. 39 commi 5, 6, 7 e 8 del CCNL 7
aprile
Art.
32
Risorse
per la contrattazione integrativa
1.
Con decorrenza 1 gennaio 2003 sono disponibili ulteriori risorse, pari a €
133,90 annue per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli
oneri riflessi, che residuano dall'applicazione dei tassi programmati di
inflazione e non sono state utilizzate per l'incremento degli stipendi
tabellari e per i fondi di cui agli artt. 29 e 31, comma 4, lettera a).Tali
risorse sono destinate alla contrattazione integrativa che provvederà a
ripartirle tra i fondi degli artt.30 e 31., garantendo un adeguato incremento
del fondo della produttività.
Art.
33
Utilizzo
delle risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativa
1.
Dal 1 gennaio 2002, sono confermate le risorse aggiuntive pari all'1,2% del
monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 nonché le ulteriori
risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, già messe a disposizione
dalle Regioni ai sensi dell'art. 38, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999 come
integrato dall'art. 4 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico 2000 –
2001. Esse sono destinate ai fondi degli artt. 30 e 31, nella misura stabilita
dalla contrattazione integrativa anche tenute presenti le modalità di utilizzo
già attuate dalla precedente sessione contrattuale, nel caso in cui parte delle
risorse siano state assegnate al fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 per
trattamenti economici permanenti.
2.
A decorrere dal 1 gennaio 2003 le Regioni mettono a disposizione delle aziende
ed enti un ulteriore ammontare di risorse pari allo 0,32% calcolato sul monte
salari 2001 al netto degli oneri riflessi, allo scopo di raggiungere le
seguenti finalità ritenute prioritarie nel processo di aziendalizzazione e
sviluppo delle risorse umane:
a) valorizzare le professionalità del personale
del ruolo sanitario di cui all'art. 28, nella misura dello 0,12%;
b)
procedere nel percorso del riordino delle professioni sanitarie e dell'assistente
sociale iniziato con la ridefinizione dei relativi profili e con le leggi n. 42
del 1999, n. 251 del 2000 e n 1 del 2002 mediante le progressioni previste
dall'art. 19 comma 1 lett. b) e c), nella misura dello 0,17%;
c)
nella misura dello 0,03% per cofinanziare la erogazione dell'indennità SERT di
cui all'art. 27;
d)
favorire il perseguimento di altre finalità strategiche ed obiettivi di salute
e qualità dei servizi, collegati anche al piano sanitario regionale ed
individuati da ciascuna Regione, con gli eventuali residui delle risorse di cui
al presente articolo nel caso che quelle previste dalle lettere a), b) e c) non
siano state totalmente utilizzate.
3.
Per l'applicazione del comma 2, lettera a) , entro trenta giorni ciascuna
azienda o ente invia alla propria Regione la relazione sulle risorse economiche
occorrenti per il pagamento delle indennità di cui all'art.28
erogandone,comunque, il relativo importo ai dipendenti interessati dalla
decorrenza fissata dalla clausola citata.
4.
Per l'applicazione del comma 2, lettera b), entro il termine fissato dal comma
3 è inviata anche la relazione sulle risorse economiche occorrenti per i
passaggi del personale di cui all'art.19 lettere b) e c), tenuto conto che per
l'inquadramento economico dei dipendenti interessati vi è un parziale auto
finanziamento mediante le fasce già attribuite al personale interessato. Nel
frattempo dovrà essere garantito l'avvio di tutte le procedure necessarie per
la rapida attuazione dei passaggi medesimi con garanzia dell'erogazione del
nuovo trattamento economico da parte delle aziende ed enti, a procedure
ultimate, secondo le decorrenze previste dalle norme di riferimento.
5.
Le risorse per l'applicazione del comma 2 , lettere a) e b) incrementano il
fondo di cui all'art.31. Quelle della lettera c) sono, invece, destinate al
fondo dell'art. 29 per l'indennità SERT che è comunque erogata nel frattempo
dalle aziende dalla decorrenza contrattuale. Quelle della lettera d) sono,
invece, destinate ai fondi degli art. 30 e
Art. 34
Norma
di riequilibrio
1.
Al fine di garantire un equilibrio tra i vari benefici economici contrattuali
evitando duplicazioni, alla contrattazione integrativa è demandato il compito
di dare priorità, nel conferimento delle fasce economiche, alle categorie e
profili non direttamente destinatari delle disposizioni particolari del
presente contratto, tra cui quelli apicali della categoria D, livello economico
DS.
Art.
35
Effetti
dei nuovi stipendi
1.
Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle
scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all'art. 24 hanno
effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di
quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull'indennità
premio di servizio, sull'indennità dell'art. 15, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità
sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
2.
Il trattamento economico da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario
è quello di cui all' art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art.
39 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 , tenuto conto che, a far data
dal 1 gennaio
3.
I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque
cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto di parte economica 2002- 2003.
4.
Gli effetti del comma 1 si applicano anche all' indennità di cui all' art. 28
con decorrenza dal 1 gennaio 2003.
5.
Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale,
di cui all'art.24, comma 3 , non modifica le modalità di determinazione della
base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento
all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
PARTE III
NORME
FINALI E TRANSITORIE
Art.
36
Norma
Finale
1.
Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto,
restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in
particolare le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno
nonchè l'art. 41, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999:
- CCNL del 1 settembre 1995, quadriennio 1994 –
1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte economica;
-
CCNL del 27 giugno 1996, relativo al II biennio economico 1996 – 1997;
- CCNL
integrativo del 22 maggio 1997;
-
CCNL 7 aprile 1999, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I biennio
1998 – 1999 per la parte economica;
-
CCNL 27 gennaio 2000 per la formazione delle tabelle di equiparazione del
personale delle ARPA a quello del comparto Sanità;
-
CCNL 18 ottobre 2000, sull'interpretazione autentica dell'art. 16, comma 9 del
CCNL 1994 – 1997 del 1 settembre 1995;
-
CCNL 18 ottobre 2000 sull'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 5 del
CCNL 1994 – 1997 del 1 settembre 1995;
-
CCNL 20 settembre 2001 , relativo al II biennio economico 2000 – 2001;
-
CCNL del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999.
Art.
37
Disapplicazioni
1.
In relazione all'art.23, comma 3 si conferma esplicitamente la disapplicazione
degli artt. 40, 41, 42 del DPR n. 761 del 1979, degli artt. 12, 13, 14 e 15 del
DPR n. 384 del 1990, dell'art. 9 del CCNL del 22 maggio 1997 e dell'art. 34 del
CCNL del 1 settembre 1995.
2.
Altre disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei singoli
istituti ai quali si fa rinvio.
Tabella
E
VALORI ANNUI LORDI
DELL' INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA DA CORRISPONDERE PER DODICI MENSILITA'
PROFILO |
Valore annuo lordo indennità |
addetto
alle pulizie - fattorino - commesso - ausiliario specializzato |
--- |
ausiliario
specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato) |
278,89 |
operatore
tecnico - coadiutore amministrativo – coadiutore amministrativo esperto |
--- |
operatore
tecnico specializzato – operatore socio sanitario |
--- |
operatore
tecnico coordinatore |
483,40 |
massofisioterapista
– massaggiatore |
516,46 |
Puericultrice |
640,41 |
infermiere
generico e psichiatrico con un anno di corso |
764,36 |
massofisioterapista-massaggiatore
esperto |
516,46 |
puericultrice
esperta |
640,41 |
infermiere
generico e psichiatrico con un anno di corso esperto |
764,36 |
assistente
amministrativo - programmatore - assistente tecnico |
--- |
operatore
tecnico specializzato esperto (1) |
--- |
collaboratore
prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) - assistente
religioso - collaboratore professionale assistente sociale - collaboratore
amministrativo professionale – collaboratore tecnico-professionale |
--- |
collaboratore
professionale sanitario : |
433,82 |
collaboratore
prof. sanitario esperto (esclusi i profili di cui al punto successivo) -
collaboratore amministrativo professionale esperto – collaboratore
tecnico-professionale esperto - collaboratore professionale assistente
sociale esperto |
--- |
collaboratore
professionale sanitario esperto: |
340,86 1.239,50 |
(1)
Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 6.
N.B.
La presente tabella sostituisce la tabella F allegata al CCNL 20 settembre
2001, relativo al II biennio economico 2000-2001, ai sensi dell'art. 28, comma
3 del presente contratto.
ALLEGATO
1
Il
presente allegato sostituisce con riferimento alla categoria C la declaratoria
e la descrizione dei profili e dei requisiti del personale della medesima
categoria di cui all'allegato 1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
CATEGORIA C
DECLARATORIA
Appartengono
a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche
elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità
secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio
del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con
assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Appartengono,
altresì, a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonchè esperienza professionale e
specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche
elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità
secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio
del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con
assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
PROFILI PROFESSIONALI
Personale del ruolo sanitario
Puericultrice esperta : svolge le funzioni
previste dagli artt. 12-14 RD 19 luglio 1940, n. 1098.
Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso esperto: svolgono le funzioni
previste , rispettivamente, dall' art. 6 DPR 14 marzo 1974, n. 225 e successive
modificazioni ed integrazioni
e
dall' art. 24 RD 16 agosto 1909, n. 615 e successive modificazioni ed
integrazioni
Massaggiatore o massofisioterapista esperto: svolgono le funzioni,
rispettivamente, previste dall' art. 1 RD 31 maggio 1928, n. 1334 e
successive modificazioni ed integrazioni e dall' art. 1 legge 19 maggio
1971, n. 403 e successive modificazioni. ed integrazioni
Per
tutte le figure sopradescritte i contenuti delle funzioni sono integrati dalle
specifiche della declaratoria legate all'esperienza professionale. I profili di
infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso, di
massaggiatore e di massofisioterapista esperti rimangono profili ad
esaurimento.
-------------
Personale tecnico
Assistente tecnico
Esegue
operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad esempio,
indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e
perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni,
sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza
delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle
progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di
capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi,
nuovi materiali ed applicazioni tecniche.
Programmatore
Provvede,
nell'ambito dei sistemi informativi, alla stesura dei programmi, ne cura
l'aggiornamento, la manutenzione ivi compresa la necessaria documentazione
;garantisce, per quanto di competenza, la corretta applicazione dei programmi
fornendo informazioni di supporto agli utenti ; collabora a sistemi
centralizzati o distribuiti sul territorio.
Operatore tecnico specializzato esperto
Con
riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza,
individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze
organizzative, oltre ad eseguire gli interventi manuali e tecnici, anche di
manutenzione, relativi al proprio mestiere con l'ausilio di idonee
apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse, svolge attività
particolarmente qualificate che presuppongono specifica esperienza
professionale maturata nel sottostante profilo di Bs.
--------------
Personale amministrativo
Assistente amministrativo
Svolge
mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di
apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario -
quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di
segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività
di programmazione, studio e ricerca.
MODALITÁ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA C :
·
dall'esterno: mediante pubblico concorso;
·
dall'interno: ai sensi dell'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999.
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA C:
·
dall'esterno:
-
per il profilo della puericultrice, oltre al requisito professionale previsto
dalla legge istitutiva del profilo, cinque anni di esperienza professionale nel
profilo di Bs in aziende ed enti del SSN;
-
per il profilo di assistente tecnico, il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica
attività;
-
per il profilo di programmatore, il possesso del diploma di perito in
informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro
diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in
informatica riconosciuto;
-
per l'operatore tecnico specializzato esperto cinque anni di esperienza
professionale nel corrispondente profilo di Bs nelle aziende o enti del SSN
ovvero in profilo equipollente in altre pubbliche amministrazioni o in imprese
private, unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni
professionali o attestati di qualifica di mestiere già indicate per gli
operatori tecnici dai requisiti richiesti per l'accesso nel relativo profilo in
Bs;
-
per il profilo di assistente amministrativo, il possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado.
·
dall'interno:
-
per il profilo di puericultrice esperta, i medesimi requisiti per l'accesso dall'esterno;
-
per i profili di infermiere generico, di infermiere psichiatrico con un anno di
corso, di massaggiatore e di massofisioterapista esperti, trattandosi di
profili ad esaurimento, l'accesso è solo dall'interno. I requisiti
professionali sono quelli previsti dalle norme istitutive dei profili
unitamente a cinque anni di esperienza professionale nel profilo di Bs;
-
per il profilo di assistente tecnico, il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica
attività. Nei casi in cui il diploma non sia abilitante, è richiesto il
possesso: del diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente ad
esperienza professionale di quattro anni - maturata nella categoria B in
profilo ritenuto corrispondente dall'azienda o ente - per il personale
proveniente dalla categoria B, livello super o di otto anni per il personale
proveniente dalla categoria B, livello iniziale;
-
per il profilo di programmatore, il possesso del diploma e/o titoli professionali
richiesti per l'accesso dall'esterno o - in mancanza - il possesso del diploma
di scuola secondaria di primo grado e corso di formazione in informatica
riconosciuto unitamente ad esperienza professionale di quattro anni - maturata
nella categoria B in profilo ritenuto corrispondente dall'azienda o ente - per
il personale proveniente dal livello super o di otto anni per il personale
proveniente dalla categoria B, livello iniziale;
-
per il profilo di operatore tecnico specializzato esperto, il possesso degli
stessi requisiti per l'accesso dall'esterno;
-
per il profilo di assistente amministrativo, il possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, il possesso del
diploma di istruzione secondaria di 1° grado unitamente ad esperienza
professionale di quattro anni maturata nel corrispondente profilo della
categoria B per il personale proveniente dal livello super o di otto anni per
il personale proveniente dalla categoria B, livello iniziale.
ALLEGATO 2
Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto
28 novembre 2000)
Articolo
1
Disposizioni
di carattere generale
1.
I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che
qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti
pubblici – escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il
Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura
dello Stato – si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2.
I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 165 del 2001, al coordinamento con le previsioni in materia di
responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre
forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3.
Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non
siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi
enunciati dall'articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono
essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni
ai sensi dell'articolo dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165 del
2001.
Articolo 2
Principi
1.
Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente
2.
Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni,
anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna
attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si
impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3.
Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di
tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e
assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4.
Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di
ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per
ragioni di ufficio.
5.
Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con
i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola
l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a
cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le
notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6.
Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte
dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle
norme giuridiche in vigore.
7.
Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione
delle funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie
competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte
dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati.
Articolo 3
Regali
e altre utilità
1.
Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di
festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da
soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
2.
Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre
utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il
dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi
parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico
valore.
Articolo 4
Partecipazione
ad associazioni e altre organizzazioni
1.
Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il
dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad
associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi
siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si
tratti di partiti politici o sindacati.
2.
Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Articolo 5
Trasparenza
negli interessi finanziari
1.
Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto
nell'ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto
grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui
ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano
intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2.
Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione
le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha
parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte
nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta
del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli
fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
Articolo 6
Obbligo
di astensione
1.
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro
il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli
stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore,
curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Articolo 7
Attività
collaterali
1.
Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni
o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei
propri compiti d'ufficio.
2.
Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3.
Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
Articolo 8
Imparzialità
1.
Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la
parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad
alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2.
Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo 9
Comportamento
nella vita sociale
1.
Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Articolo 10
Comportamento
in servizio
1.
Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
2.
Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal
luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3.
Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui
dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le
linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che
dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo
svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone
estranee all'amministrazione.
4.
Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo
personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni
o servizi per ragioni di ufficio.
Articolo 11
Rapporti
con il pubblico
1.
Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione
alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in
ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella
trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro
da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2.
Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela
dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da
dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio
dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3.
Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare
sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4.
Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il
dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5.
Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che
fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità
e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi.
Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli
utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle
modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Articolo 12
Contratti
1.
Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette
ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver
facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2.
Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le
quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel
caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal
partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3.
Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4.
Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa
per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Articolo 13
Obblighi
connessi alla valutazione dei risultati
1.
Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte
le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti
dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con
particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento
tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici,
specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure;
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita
risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N 1
In relazione all'art. 3 le parti, ove leggi successive intervengano
in materie del rapporto di lavoro disciplinate dal presente contratto, si
riuniranno per valutare l'impatto della sopraggiunta normativa ai fini
dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N 2
In relazione all'art. 4, comma 2, punto
VII del CCNL 7 aprile 1999, le parti precisano che tra le disattivazioni sono
compresi anche i processi di esternalizzazione dei servizi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N.3
In ordine all'art.6, le parti confermano la distinzione tra la
fruizione delle prerogative sindacali, che discende dall'ammissione alla
contrattazione nazionale ed è un diritto tutelato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e sue
successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001,
indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di comparto, mentre,
invece, il diritto di partecipazione alla contrattazione integrativa discende
dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di categoria. Tale
ultima materia in armonia con il d.lgs. n. 165 del 2001 è tuttora disciplinata
dall'art. 9 del CCNL 7 aprile 1999, che è stato riconfermato dal presente
contratto.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N.4
Con riferimento all'art. 7 comma 3, le
parti confermano che le organizzazioni sindacali cui si riferisce l'art. 6,
comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 sono quelle firmatarie del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 5
In relazione agli artt. 13 e 15, le parti concordano che la
disapplicazione dell'art. 15 della legge n.55 del 1990 operata dal T.U. n. 267
del 2000 riguardante le disposizioni delle autonomie locali attiene a quel
settore. Peraltro la disposizione disapplicata è riassunta nel medesimo Testo
Unico per i dipendenti del relativo comparto a riprova della volontà del
legislatore di mantenerne la sua permanenza nell'ordinamento.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 6
Con riferimento all'art.20, dato il
carattere sperimentale della formazione continua, le parti concordano che, con
riguardo all'art. 16 quater del d.lgs 502 del 1992 le aziende ed enti – in
mancanza dei contratti collettivi cui è demandata la specifica disciplina- non
possono intraprendere iniziative unilaterali per il personale che non abbia
conseguito nel triennio il minimo di crediti formativi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 7
Con riferimento all'art. 23, comma 3 il richiamo al D.P.R. 20
aprile 1994, n. 349 deve intendersi ora riferito al D. P. R. 29 ottobre 2001,
n. 461, non ancora vigente all'atto della norma il cui testo si riproduce a
titolo di interpretazione autentica.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 8
Le parti prendono atto, ai fini della
vertenza disciplinata dall'art. 32 comma 13 della legge 449 del 27 dicembre
1997, della nota n. 6180/11 del 16 dicembre 1999, con la quale il Dipartimento
della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni sulle modalità applicative per
la soluzione degli eventuali casi ancora in contestazione cui si riferisce la
norma di legge.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 9
Le parti assumono l'impegno di avviare,
entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il confronto
per l'esame del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali
predisposto dall'ARAN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N.10
Le parti, con riferimento alle
prestazioni aggiuntive rese dal personale del ruolo sanitario indicato
nell'art. 1, commi 2 e 3 della legge n. 1 del 2002, essendo assimilate a lavoro
subordinato, ai fini fiscali e contributivi, ritengono che esse debbano essere
assoggettate al regime contributivo obbligatorio per essi previsto dalle
vigenti disposizioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N.11
Le parti si danno reciprocamente atto
che le conclusioni contrattuali raggiunte realizzano un delicato bilanciamento
tra i rispettivi interessi, tenuto conto delle quantità finanziarie a
disposizione delle parti e avuto riguardo all'esigenza di equilibrio rispetto
ad altre conclusioni contrattuali già realizzate nel settore pubblico.
Conseguentemente le parti concordano che, nel caso in cui le conclusioni
contrattuali che si realizzeranno nelle aree della dirigenza del comparto della
Sanità fossero incoerenti con i principi di cui sopra e comportassero soluzioni
difformi rispetto agli istituti contrattuali comuni, fatte salve le specificità
proprie di tali aree, esse si incontreranno per discuterle ed armonizzarle con
quelle del presente contratto, ivi compresi gli effetti di ricaduta sul
personale del comparto dell'attività libero professionale intra moenia della dirigenza
sanitaria.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 12
Le parti si danno reciprocamente atto che si riuniranno per
valutare congiuntamente, nel più generale ambito definito dalla legge 42 del
1999, gli effetti dell'eventuale proroga dell'attuale normativa contenuta nella
legge n. 1 del
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N.13
Le parti, con riferimento all'art. 34, ritengono che tra i
destinatari della norma debbano essere presi in considerazione, tra gli altri,
in particolare i dipendenti appartenenti ai vari profili della categoria D,
livello economico Ds appartenenti ai ruoli sanitario, tecnico ed
amministrativo.