Storia dell'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA in Italia
1.1 l'IRC nel secolo XVIII e XIX
All'inizio del sec.XVIII la scuola era un fatto quasi esclusivamente privato, anzi quasi ovunque le scuole erano espressione della Chiesa e dipendenti dell'autorità ecclesiastica.
Nel corso del Settecento, accanto alla tendenza accentratrice statale, insorge e si sviluppa il controllo statale sugli istituti educativi e d'istruzione, a cominciare dalle Università e dagli istituti superiori, secondo i principi del giurisdizionalismo confessionista.
La situazione si va aggravando con la rivoluzione francese e con l'epoca napoleonica che estende a mezza Europa le concezioni e le leggi del nuovo Stato francese improntato al più rigido centralismo. Con il dominio francese si ha l'educazione popolare nella repubblica cisalpina (1797), e successivamente (1800-1814) la "Università", grande corporazione dipendente dall'autorità imperiale, che, tramite il "grande maestro", sviluppa anche in Italia la laicizzazione dell'istruzione finalizzata più a fare soldati che formare cittadini. Anche la soppressione della Compagnia di Gesù (1773), dopo l'espulsione dei Gesuiti dai vari regni e ducati, fu incentivo per l'interesse pubblico all'istruzione scolastica. Le scuole lasciate dai Gesuiti, che quasi monopolizzavano l'insegnamento, passarono ad altri religiosi (gli Scolopi in Toscana), a insegnanti preti e laici (Napoli e Venezia).
1.2 l'insegnamento della religione nella scuola del regno d'Italia
Nel regno sardo-piemontese, Carlo Felice emanò il 23 luglio 1822 il "Regolamento degli Studi", composto da P. Luigi Tapparelli D'Azeglio, rettore del collegio di Novara.
Dei 205 articoli di cui era composto il Regolamento, ben 75 riguardavano doveri religiosi degli insegnanti e alunni. Così che nell'insieme pareva più un regolamento per novizi che per studenti di scuole pubbliche.
La prima legge organica sulla pubblica istruzione fu presentata dal ministro Boncompagnoni nel giugno 1848.
La Legge, pur mantenendo l'autorità del direttore spirituale, concedeva al ministro ampi poteri per dare disposizioni sulla religione e sulla teologia.
Successivamente si ebbe la legge Casati (legge n° 3725 del 13 novembre 1859) destinata a rimanere per molti decenni in Italia la legge fondamentale in materia scolastica. Questa tra le tante cose introduceva, tra le varie discipline, anche la religione cattolica.
Nella scuola elementare essa figurava come prima materia obbligatoria, impartita da maestro e controllata dal parroco; nelle scuole secondarie di indirizzo classico e tecnico era impartita da un "direttore spirituale" e nelle scuole normali, quelle cioè che preparavano i maestri all'insegnamento nella scuola elementare, da un titolare di cattedra e costitutiva materia d'esame finale. Vi era però la possibilità dell'esonero su richiesta dei genitori.
Man mano che si realizzava l'unità della penisola, la legge Casati, con qualche modifica, viene estesa a tutte le Province del regno d'Italia.
Tuttavia negli anni successivi, per un forte spirito anticlericale e laicista e per i difficili rapporti tra Stato e Chiesa, la politica del governo ostacola e tenta di estromettere l'insegnamento religioso dalla scuola pubblica,Nel 1877 il ministro Michele Coppino (Legge n° 3961) decreta che l'insegnamento religioso è unicamente facoltativo a richiesta delle famiglie.
1.3 l'insegnamento religioso nel periodo fascista e il concordato del 1929
Il clima muta con l'avvento del fascismo. Benito Mussolini affida il ministero della Pubblica Istruzione a Giovanni Gentile. Questi mette mano alla riforma globale del sistema scolastico italiano e reintroduce l'IRC nella scuola elementare con frequenza obbligatoria.
Questo quadro favorevole apre alla conciliazione tra Stato e Chiesa, che si concretizza nei "Patti Lateranensi", firmati da Mussolini e dal card. Pietro Gasparri, l'11 febbraio 1929.
Nel testo concordatario la chiave di volta dell'orientamento circa l'IRC è l'art. 36, nel quale si legge che "l'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica".
L'IRC ora è presente nella scuola per tutti, con obbligo di frequenza e possibilità di esonero e non prevede voti ed esami, ma una nota da annettere alla pagella.
dopo la seconda guerra mondiale, il popolo italiano, tramite l'istituto referendario, vota in favore della repubblica. L'Assemblea Costituente dà forma e figura al nuovo Stato e, orientandosi ad inserire i Patti Lateranensi del 1929 nell'art. 7 della Costituzione repubblicana, ratifica anche la permanenza dell'IRC nella scuola statale.
Dopo un ventennio di relativa tranquillità, le profonde trasformazioni sociali e le esigenze poste dal Concilio Vaticano II domandano, intorno agli anni '70, un ripensamento della questione dell'IRC nella scuola. Questi anni si caratterizzano per ricerche, riflessioni e dibatti che portano ad alcuni punti di convergenza:
- la necessità di un cambiamento dell'IRC nella scuola di una società pluralistica e democratica;
- la distinzione tra IRC scolastico e catechesi della comunità ecclesiale;
- la leggittimazione dell'IRC non primariamente teologico-pastorale, né tanto meno ideologica, ma pedagogico-didattica;
- la professionalità del docente di religione.
Vengono quindi avanzate tre proposte:
1. l'abolizione della religione come disciplina nella scuola;
2. la presenza della religione non confessionale e fuori della soluzione concordataria (una specie di approccio culturale al fatto religioso gestito dallo Stato);
3. l'insegnamento della religione confessionale nella scuola pubblica, con garanzia di libertà a tutti (proposta che si affermerà).
1.4 il "nuovo concordato"del 1984 e l'irc nella scuola italiana
La costituzione italiana prevede, nell'art. 7, la possibilità di giungere a modifiche consensuali degli accordi. Così dal novembre 1968, con la commissione ministeriale presieduta dall'onor. Guido Gonella inizia un lungo iter che porta, attraverso l'elaborazione di ben 9 testi, alla firma inaspettata del "Nuovo Concordato" tra il presidente del Consiglio Bettino Craxi e il segretario di Stato, card. Agostino Casaroli. Centrale per l'IRC è l'art. 9.2 che recita: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, contnuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado".
Le novità di questa revisione del concordato per quanto riguarda l'IRC sono:
- l'IRC rientra nelle finalità della scuola;
- L'IRC viene impartito in tutti i gradi scolastici non universitari;
- la gestione di tale disciplina è bilaterale, cioè lo Stato non delega l'insegnamento alla Chiesa, ma si fa carico dell'IRC come di ogni disciplina;
- infine indica il profilo dell'IRC, che si qualifica per le seguenti caratteristiche: è un insegnamento materialmente confessionale, svolto secondo la dottrina della Chiesa; è offerto a tutti ma non imposto, quindi facoltativo, rispettoso della libertà altrui.
Tra il mese di giugno 1986 e quello di luglio 1987 vengono pubblicati i programmi ministeriali di IRC per tutti e quattro i livelli di scuola.
Negli anni successivi il dibattito sull'IRC non si arresta; nella sua gestione sorgono spesso nuovi problemi che vengono affrontati con circolari ministeriali applicative, risoluzioni parlamentari e talvolta sentenze della Corte Costituzionale.
I punti ormai acquisiti sono:
- é riconosciuto che l'IRC resta materia curricolare per quanti se ne avvalgono;
- è pacifico che l'IRC è disciplina scolastica e i docenti di religione sono operatori nella scuola e della scuola a pino titolo;
- è acquisito che la scelta dell'IRC non deve dar luogo ad alcuna forma di discriminazione: nella formazione delle classi, nella durata dell'orario scolastico giornaliero, nella collocazione dell'IRC nel quadro dell'orario delle lezioni;
- è consuetudine che la scuola offra ai non avvalentesi dell'IRC quattro "alternative".
anche se rimangono alcune questioni aperte (la realizzazione effettiva delle attività alternative, lo stato giuridico degli insegnanti di religione), l'IdR riesce ad operare nella scuola in modo complessivamente sereno e costruttivo, svolgendo un servizio culturale ed educativo a favore delle nuove generazioni.