Agevolazioni sui sussidi tecnici e informatici
Il Decreto Legge 669/1996, convertito
dalla Legge 30/1997 ha
previsto alcune agevolazioni per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici
volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità. Questi benefici sono concessi sia al
momento dell'acquisto, IVA agevolata, che in fase di
dichiarazione annuale dei redditi.
Con queste misure il Legislatore ha
inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto,
anche a prodotti di comune reperibilità che possano essere utili per
l'autonomia delle persone con disabilità. Il beneficio più immediato,
relativamente ai sussidi tecnici ed informatici, è l'applicazione di
un'aliquota IVA di favore all'atto dell'acquisto di quei prodotti.
Questo significa che è dovuta allo
Stato un'IVA del 4% anziché del 20%.
I sussidi tecnici e informatici sono "le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".
Come si potrà notare, potenzialmente sono inclusi nell'agevolazione un gran numero di prodotti; si pensi, ad esempio, al computer, al modem, ai fax, ai comandi per il controllo dell'ambiente domestico o di lavoro.
Fra le menomazioni correlate a tale beneficio, non è prevista la disabilità intellettiva e psichica; ciò esclude dall'agevolazione, ad esempio, alcuni programmi educativi progettati per il recupero o lo sviluppo di funzioni cognitive in caso di ritardo dell'apprendimento.
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IVA agevolata ( "Nota per il commerciante" )
Come ottenere l'agevolazione?
All'atto dell'acquisto o dell'importazione, gli interessati al beneficio
dovranno presentare a chi vende il prodotto la seguente documentazione:
copia di un certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'Azienda ULS competente; è valido sia il certificato di invalidità civile che il certificato di handicap;
specifica prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista dell'Azienda ULS di residenza dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione. La prescrizione può essere quindi rilasciata dal settore che già si occupa della fornitura degli ausili, ma anche da altri medici dell'Azienda che seguano direttamente l'interessato. Ad esempio la prescrizione autorizzativa può essere rilasciata anche dal fisiatra di un reparto di riabilitazione, purché questo sia dipendente dall'Azienda ULS.
Va ricordato che per ottenere questa
prescrizione è necessario sottoporsi ad una visita specialistica che deve
essere richiesta attraverso il medico di base (che redige la cosiddetta
impegnativa).
Questi sono i due documenti
espressamente previsti dalla normativa vigente, ma è possibile che chi vende
richieda anche una semplice dichiarazione di accompagnamento a tale
documentazione.
In questa nota, che può essere
rilasciata in carta semplice, l'interessato dichiara di aver diritto
all'applicazione dell'aliquota agevolata in base all'articolo 2, comma 9, del
Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge
28 febbraio 1997, n. 30) e al Decreto
14 marzo 1998; gli stessi estremi vanno riportati nella fattura.
Va ribadito il fatto che tutta questa documentazione va presentata prima dell'acquisto. ( "Nota per il commerciante" )
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la detraibilità delle spese
La normativa relativa alle imposte sui
redditi delle persone fisiche (IRPeF) prevede la possibilità di detrarre, al
momento della denuncia annuale dei redditi, le spese sostenute per l'acquisto di
sussidi tecnici e informatici che possano facilitare l'autonomia e
l'integrazione delle persone con handicap, come, ad esempio, un computer, un
modem o strumenti che permettano il controllo dell'ambiente domestico
(telecomandi, automazioni, ecc).
Tale detrazione è pari al 19% della
spesa sostenuta per l'acquisto di quei prodotti; questa cifra va sottratta
dall'imposta lorda che, per quell'anno, si deve all'erario. La spesa, inoltre, si assume
integralmente, cioè senza l'applicazione della franchigia di 250.000 lire
prevista per altre situazioni e prodotti.
Un esempio:
Supponiamo che per acquistare un computer si sia sostenuta una spesa pari a
3.000.000 di lire; ipotizziamo che in quell'anno si debba allo Stato un'imposta
sul reddito pari a 3.000.000 di lire.
Si potrà sottrarre da questa cifra un importo pari al 19% di 3.000.000, quindi
570.000 lire.
Quale documentazione è necessaria?
Le istruzioni per la redazione della denuncia dei redditi 1998 (Modello
730/1999) prevedono che per applicare la detrazione si disponga della seguente
documentazione:
certificato del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata Legge 104; va precisato che il medico curante non equivale necessariamente al medico di famiglia; può essere anche uno specialista o colui che ha in carico in quel momento il paziente;
fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori ai 5.500.000 milioni annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali (es.: pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPeF.
Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente:
i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;
i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Questa agevolazione - diversamente da
quella prevista per l'IVA - spetta per qualsiasi tipo di disabilità
(fisica, psichica o sensoriale), facendo riferimento le istruzioni genericamente
all'articolo 3 della Legge 104/1992 che le include tutte.
Si rileva, inoltre, che la
documentazione richiesta per ottenere la detrazione IRPeF è diversa da quella
prevista per ottenere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata (4%) all'atto
di acquisto o di importazione degli stessi prodotti.
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