Agevolazioni sui sussidi tecnici e informatici

 

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IVA agevolata

la detraibilità delle spese


Il Decreto Legge 669/1996, convertito dalla Legge 30/1997 ha previsto alcune agevolazioni per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità. Questi benefici sono concessi sia al momento dell'acquisto, IVA agevolata, che in fase di dichiarazione annuale dei redditi.

Con queste misure il Legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto, anche a prodotti di comune reperibilità che possano essere utili per l'autonomia delle persone con disabilità. Il beneficio più immediato, relativamente ai sussidi tecnici ed informatici, è l'applicazione di un'aliquota IVA di favore all'atto dell'acquisto di quei prodotti.
Questo significa che è dovuta allo Stato un'IVA del 4% anziché del 20%.

I sussidi tecnici e informatici sono "le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".

Come si potrà notare, potenzialmente sono inclusi nell'agevolazione un gran numero di prodotti; si pensi, ad esempio, al computer, al modem, ai fax, ai comandi per il controllo dell'ambiente domestico o di lavoro.

Fra le menomazioni correlate a tale beneficio, non è prevista la disabilità intellettiva e psichica; ciò esclude dall'agevolazione, ad esempio, alcuni programmi educativi progettati per il recupero o lo sviluppo di funzioni cognitive in caso di ritardo dell'apprendimento.

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IVA agevolata ( "Nota per il commerciante" )

Come ottenere l'agevolazione?
All'atto dell'acquisto o dell'importazione, gli interessati al beneficio dovranno presentare a chi vende il prodotto la seguente documentazione:

Va ricordato che per ottenere questa prescrizione è necessario sottoporsi ad una visita specialistica che deve essere richiesta attraverso il medico di base (che redige la cosiddetta impegnativa).
Questi sono i due documenti espressamente previsti dalla normativa vigente, ma è possibile che chi vende richieda anche una semplice dichiarazione di accompagnamento a tale documentazione.
In questa nota, che può essere rilasciata in carta semplice, l'interessato dichiara di aver diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata in base all'articolo 2, comma 9, del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al Decreto 14 marzo 1998; gli stessi estremi vanno riportati nella fattura.

Va ribadito il fatto che tutta questa documentazione va presentata prima dell'acquisto. ( "Nota per il commerciante" )

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la detraibilità delle spese

La normativa relativa alle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPeF) prevede la possibilità di detrarre, al momento della denuncia annuale dei redditi, le spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici che possano facilitare l'autonomia e l'integrazione delle persone con handicap, come, ad esempio, un computer, un modem o strumenti che permettano il controllo dell'ambiente domestico (telecomandi, automazioni, ecc).
Tale detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di quei prodotti; questa cifra va sottratta dall'imposta lorda che, per quell'anno, si deve all'erario. La spesa, inoltre, si assume integralmente, cioè senza l'applicazione della franchigia di 250.000 lire prevista per altre situazioni e prodotti.

Un esempio:
Supponiamo che per acquistare un computer si sia sostenuta una spesa pari a 3.000.000 di lire; ipotizziamo che in quell'anno si debba allo Stato un'imposta sul reddito pari a 3.000.000 di lire.
Si potrà sottrarre da questa cifra un importo pari al 19% di 3.000.000, quindi 570.000 lire.

Quale documentazione è necessaria?
Le istruzioni per la redazione della denuncia dei redditi 1998 (Modello 730/1999) prevedono che per applicare la detrazione si disponga della seguente documentazione:

Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente:

Questa agevolazione - diversamente da quella prevista per l'IVA - spetta per qualsiasi tipo di disabilità (fisica, psichica o sensoriale), facendo riferimento le istruzioni genericamente all'articolo 3 della Legge 104/1992 che le include tutte.
Si rileva, inoltre, che la documentazione richiesta per ottenere la detrazione IRPeF è diversa da quella prevista per ottenere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata (4%) all'atto di acquisto o di importazione degli stessi prodotti.

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Ultima modifica: lunedì 08 ottobre 2007 22.07

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