Finanziaria 2005 e persone con disabilità
È stata approvata dal Senato, in via definitiva, la Legge Finanziaria per l’anno 2005.
Anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, non vanno segnalate novità di rilievo a favore delle persone con disabilità. Anzi, se possibile, le novità sono ancora inferiori rispetto agli anni scorsi.
In linea generale la decisa restrizione della spesa pubblica finirà per incidere in modo significativo sugli enti locali e sui servizi da questi erogati, quindi anche sulle prestazioni assistenziali erogate ai soggetti più deboli.
Rispetto alle stesure precedenti, già commentate in questo sito, va confermata la “scomparsa” dell’articolo che prevedeva l’attribuzione all’INPS anche delle funzioni di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap, oltre a quelle già in essere dell’erogazione delle provvidenze economiche.
Sul versante del riconoscimento delle minorazioni civili si confidava da più parti in una proroga, se non in un’abrogazione, della nuova disciplina dei ricorsi. Come noto una norma del 2003 (legge 326/2003) ha soppresso la possibilità, per le persone disabili, di presentare ricorso amministrativo nel caso in cui una provvidenza venga negata. L’unico ricorso possibile è davanti al giudice con l’assistenza di un legale. Questa disciplina entra definitivamente in vigore dal primo gennaio 2005: la Finanziaria non prevede alcuna proroga.
Trasferimenti all’INPS
Passando ai contenuti della Finanziaria approvata, di più stretto interesse per le persone con disabilità, è necessario riferirsi ancora all’INPS. Vengono riconosciuti all’Istituto finanziamenti per colmare le maggiori uscite delle gestioni previdenziali e pensionistiche relative al 2004 e 2005.
Si tratta di un’operazione consueta e di assestamento. Tuttavia le fonti di questi finanziamenti attingono a capitoli che riguardano le persone con disabilità: i congedi retribuiti di due anni ai genitori di persone con handicap grave e i contributi figurativi concessi ai lavoratori con invalidità civile superiore al 74%.
Il motivo è presto detto: gli accantonamenti, presso l’INPS, per quelle due agevolazioni sono stati spesi solo in parte.
Questo impone una riflessione. Le associazioni delle persone con disabilità hanno richiesto più volte di allargare la platea dei beneficiari dei congedi retribuiti estendendo il beneficio, ad esempio, anche al lavoratore che assista il coniuge che attualmente non ha diritto al congedo retribuito di due anni. Il rifiuto a questa proposta era motivato con che un problema di bilancio. Scopriamo ora, nello stesso testo della Finanziaria che solo per il 2003 sui congedi retribuiti di due anni c’è stato un risparmio di spesa pari almeno a 300,66 milioni di euro.
Imposte sui redditi
La seconda, e ultima, novità per le persone disabili e i loro familiari riguarda le imposte sui redditi. L’attuale normativa fiscale prevede di poter detrarre dall'imposta dovuta allo Stato, in occasione della denuncia annuale dei redditi, i cosiddetti oneri di famiglia, cioè una cifra forfetaria per ogni familiare a carico. La cifra è diversa a seconda che il familiare a carico sia il coniuge, i figli, o un altro parente. Finora la detrazione era ammessa fino ad un certo limite di reddito.
La Finanziaria per il 2005 modifica la disciplina precedente rivedendo le modalità di calcolo del limite reddituale. Al contempo gli oneri familiari divengono deducibili anzichè detraibili. Questo significa che le cifre forfetarie per i familiari a carico si deducono dal reddito complessivo e non dall'imposta dovuta allo Stato. Le nuove cifre deducibili sono le seguenti:
per il coniuge a carico si possono dedurre 3200 euro.
per figli o altri familiari a carico si possono dedurre 2900 euro.
Quest’ultima deduzione è aumentata a:
a 3450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
a 3700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il testo approvato non richiede la gravità dell’handicap.
Si tratta di aumenti senza dubbio significativi. Si pensi che la precedente detrazione per figli a carico con handicap era di 774,69 euro, anche se questa interessava direttamente l'imposta e non il reddito complessivo.
Va ricordato poi l'introduzione della no
tax area, cioè del limite reddituale (anche questo calcolato con nuovi
meccanismi) al di sotto del quale non sono dovute imposte all'erario. Il limite
è di 15.000 euro.
Chi ha reddti inferiori non deve alcuna imposta allo Stato, ma - al contempo -
non può nemmeno detrarre o dedurre spese sostenute (es.: spese sanitarie, spese
mediche e di assistenza specifica, spese per acquisto ausili o veicoli
adattati). E' un rischio che non corrono i contribuenti con redditi superiori.
Nel complesso, quindi, la revisione delle aliquote di tassazione di cui molto si
è dibattuto nelle ultime settimane, non riguarda e non ha effetto alcuno sui
ceti meno abbienti, cioè su chi non raggiunge nemmeno un reddito sufficiente
per presentare la denuncia annuale dei redditi.
Un’altra deduzione ammessa è quella per le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La deduzione massima ammessa è di 1.820 euro. Questa deduzione non va confusa con quella, già prevista dalla normativa vigente, per l’assistenza specifica cioè prestata da personale medico, paramedico o assimilato. Su questo aspetto, che conserva dei coni d’ombra applicativi, non mancheranno successive indicazioni del Ministero dell’economia.
29 dicembre 2004
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