Circolare
Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso -
30 luglio 2001, n. 72
"Ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli da parte di soggetti non vedenti e sordomuti."
Come è
noto, l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
attraverso la modifica dell'articolo 13-bis del Tuir, ha esteso il beneficio
della detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 19%, alle spese sostenute
per l'acquisto dei veicoli da parte dei non vedenti e dei sordomuti. Inoltre,
l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel riformulare il n. 31)
della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ha stabilito
l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata del 4% alle cessioni di veicoli
effettuate nei confronti dei non vedenti e dei sordomuti, ovvero dei familiari
di cui essi sono fiscalmente a carico.
I
chiarimenti riguardanti tali innovazioni normative sono stati già forniti con
circolare n. 74 del 12 aprile 2000, per quanto concerne l'IRPEF, e circolare n.
207 del 16 novembre 2000, per quanto concerne l'IVA.
La
presente circolare, fermo restando le istruzioni già impartite, mira a dirimere
i dubbi sorti nell'individuazione dei soggetti destinatari delle agevolazioni.
Infatti, da più parti è stato richiesto se i benefici in parola competano
anche ai soggetti "ipovedenti" e ai soggetti "non totalmente
sordomuti".
Acquisito
nel merito il determinante parere tecnico della Direzione generale della
prevenzione del Ministero della sanità, si ritiene che, per l'esatta
individuazione della portata della norma, si debba far riferimento all'articolo
1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "norme per il diritto
al lavoro dei disabili".
Non vedenti
La
citata norma individua i non vedenti con i soggetti che sono colpiti da cecità
assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi
agli occhi con eventuale correzione.
Nella
categoria di disabili così individuata devono quindi comprendersi i soggetti
indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138, recante
"classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in
materia di accertamenti oculistici".
I
citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti,
fornendo la definizione di ciechi totali (articolo 2), di ciechi parziali
(articolo 3) e di ipovedenti gravi (articolo 4).
Per
ciechi totali si intendono coloro che sono colpiti da totale mancanza della
vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno soltanto la percezione dell'ombra
e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore.
Per
ciechi parziali si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a
1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale
correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 10
per cento.
Per
ipovedenti gravi si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a
1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale
correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30
per cento.
Le
agevolazioni fiscali in argomento competono, quindi, solo ai disabili ricompresi
in una delle tre categorie sopra indicate. La condizione di appartenenza ad una
delle suddette categorie deve risultare dalla documentazione di rito da esibire,
per l'individuazione della quale si rinvia ai chiarimenti già forniti con le
predette circolari n. 74 e n. 207, nonchè con la circolare n. 46 dell' 11
maggio 2001, emanata dall'Agenzia delle entrate.
Sordomuti
Per
quanto riguarda l'esatta indicazione dei soggetti definiti sordomuti, il già
citato articolo 1 della legge n. 68 del 1999 individua i sordomuti in coloro che
sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua
parlata.
Tale
disposto normativo porta a ritenere che il disabile appartenga alla categoria
dei sordomuti tutte le volte che le certificazioni rilasciate dalle competenti
commissioni mediche espressamente lo qualifichino tale.
Le
Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti
istruzioni e provvederanno a dare le opportune indicazioni ai dipendenti uffici.
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