REGIONE VENETO
Legge Regionale
30 Gennaio 1997, n. 6

Testo coordinato

[modifica la Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23]

[modificata dalla Legge Regionale 3 Febbraio 1998, n. 3]


Omissis

Articolo 42

Modifica dell'articolo 18 della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23
"Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

1.Al comma 1 dell'articolo 18 della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23, sono soppresse le parole: "nonchè l'articolo 11, commi 1 e 2".
2.[Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 39 Legge Regionale 3 Febbraio 1998, n. 3]
Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23, è aggiunto il seguente:
1 bis.Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31 marzo 1999.

Omissis