REGIONE VENETO
Legge Regionale
15 Novembre 1974, n. 53

Testo coordinato

[modificata dalla Legge Regionale 16 Agosto 1982, n. 29]

[modificata dalla Legge Regionale 6 Agosto 1987, n. 42]

[modificata dalla Legge Regionale 31 Marzo 1992, n. 14]

[modificata dalla Legge Regionale 15 Novembre 1994, n. 66]

[Titolo modificato dal comma 2 dell'articolo 16 della Legge Regionale 15 Novembre 1994, n. 66
come modificato dal comma 1 dell'articolo 11 della Legge Regionale 1 Febbraio 1995, n. 6]

Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora


Articolo 1

1.La presente Legge detta le norme per garantire la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito dei territori classificati montani o comprensori di bonifica montana o comunque nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione rivolte in particolare a:
a.conservare l'equilibrio delle biocenosi, indispensabile alla sopravvivenza degli ecosistemi terrestri e propri delle zone boschive montane e pedemontane e ad evitare la riduzione e l'estinzione di alcune specie della fauna inferiore;
b.tutelare la flora nell'ambito del territorio della regione;
c.[lettera abrogata dalla lettera a. del comma 1 dell'articolo 16 della Legge Regionale 15 Novembre 1994, n. 66]

Articolo 2

1.La Giunta Regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente Legge, iniziative di sensibilizzazione e propaganda dei valori naturalistici ed ambientali del territorio veneto, anche attraverso l'erogazione di contributi a Comuni, Comunità montane, Associazioni ed Enti che ne assumano direttamente l'iniziativa.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

Articolo 3

1.È vietato distruggere, disperdere, alterare nidi di formiche del tipo rufa o asportarne uova, larve, adulti.
2.È, altresì , vietato nel territorio della regione commerciare e vendere nidi di formiche del tipo rufa, nonché uova, larve, adulti di tali specie.

Articolo 4

1.La raccolta di nidi di formiche del tipo rufa, di uova, di larve, adulti per scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dal competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.
2.La richiesta di autorizzazione va indirizzata all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e deve specificare lo scopo della raccolta.
3.L'autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.

Articolo 5

1.È vietata durante tutto l'anno nel territorio regionale la cattura di uova e girini di tutte le specie di Anfibi.
2.La cattura di tutte le specie del genere Rana, L. (rana) è consentita dal 1° Maggio al 1° Marzo. La cattura di tutta la specie del genere Helix L. (lumaca con chiocciola) è consentita solo dal 1° Luglio al 31 Marzo.
3.Nei suddetti periodi la cattura di rane adulte e lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.
4.È comunque vietata in tutto il periodo dell'anno la cattura di lumache e rane durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

CAPO II

FUNZIONI DELLA REGIONE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Articolo 6

1.Sono considerate protette tutte le specie di muschi, di licheni, di erbe e di arbusti che hanno diffusione naturale e spontanea in tutti i territori classificati montani o in territori classificati comprensori di bonifica montana o comunque sottoposti al vincolo idrogeologico della regione.

Articolo 7

1.È vietata la raccolta delle seguenti specie di piante o di parti di esse:
1.Anemone alpina, I. - Anemone alpina
Anemone montana, Hoppe - Pulsatilla montana
Anemone narcissiflora - Narcisino
2.Apocinum venetum L.
3.Aquilegia specie plures
Aquilegia atrata, K. Kosk - Aquilegia
Aquilegia thalictrifolia
Aquilegia Schott e K. - Aquilegia azzurra
Aquilegia alpina L. - Amor nascosto
Aquilegia einseleana, F.W. - Aquilegia minore
4.Arbutus unedo L. - Corbezzolo
5.Artemisia genepì , H. - Genepì nero
Artemisia laxa, F. - Genepì bianco
6.Asphodelus albus, Mill - Asfodelo
7.Cypridedium Calceolus, L. - Pianella della Madonna o Scarpetta di Venere
8.Convallaria majalis L. - Mughetto
9.Cotoneaster piracantha Spach - Cotognastro
10.Daphne, L. tutte le specie - Mezereo o Fior di stecco
Dafne striata o Dafne nano
11.Dictamnus albus, L. - Limonella o Frassinella
12.Diospyros Lotus, L. - Loto d'Italia
13.Erithronium dens canis, L. - Dente di cane
14.Genziana lutea, L. - Genziana maggiore
Genziana acaulis, I. - Genziana
Genziana punctata, L. - Genziana punteggiata
15.Gladiolus paluster, Gaud - Gladiolo di palude
16.Haplophyllum Patavium - Ruta patavina
17.Helleborus niger, L. - Rosa di Natale
18.Hemerocallis Flava, L. - Giglio giallo
19.Ilex Aquifolium, L. - Agrifoglio
20.Leucojum vernum, L. - Campanellino, falso bucaneve
21.Leontopodium alpinum, Cass. - Stella alpina, Edelweiss
22.Lilium bulbiferum, L. - Giglio rosso
Lilium martagon, L. - Giglio martagone
Lilium carniolicum, Bernh - Riccio di dama
23.Narcissus poeticus, L. - Narciso
24.Nicritella rubra - Nigritella
Rich. nigra, Rchb. - Nigritella, Morettina
25.Nynphaea alba, L. - Ninfea bianca
26.Nuphar luteum, S. et S. - Nannufaro, Ninfea gialla
27.Opuntia Vulgaris, Mill. - Fico d'india nano
28.Paeonia officinalis, L. - Peonia
29.Phyteuma comosum, L. - Raponzolo di roccia
30.Primula auricola, L. - Primola auricola, Orecchie d'orso Primula spectabilis, Tratt. - Primola vistosa
31.Rhododendron ferrugineum, L. - Rododendro ferrugineo o Rosa delle Alpi
32.Rhododendron hirsutum, L. - Rododendro
33.Spartium junceum L. - Ginestra
34.Thipha, L. tutte le specie - Mazzasorda, Stiancia, Pagafrati
35.Trapa natans L. - Castagna d'acqua
2.È altresì vietata la raccolta delle seguenti specie quando sono allo stato arbustivo:
1.Betulla alba L. - Betulla
2.Fagus silvatica L. - Faggio
3.Quercus ilex L. - Leccio
3.L'elenco di cui ai commi precedenti può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Articolo 8

1.Per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elencate all'articolo 7 è consentita, nel territorio regionale, la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di un chilogrammo di asparagi selvatici, di muschi e di licheni allo stato fresco e di sei assi floreali (steli fioriferi).
2.Nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore diretto, proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonché per quelle sfalciate per la fienagione.
3.Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione o l'asportazione della pianta o di altra parte di essa.

Articolo 9

1.L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste autorizza la raccolta di piante protette, o di parte di esse, ivi comprese quelle elencate all'articolo 7 della presente Legge, soltanto ed esclusivamente per scopi scientifici e didattici, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.
2.La richiesta di autorizzazione va rivolta all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, competente per territorio e deve specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.
3.L'autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e le modalità della raccolta.

Articolo 10

1.È vietato commerciare nel territorio regionale le piante spontanee o parti di esse.

Articolo 11

1.Il divieto e le limitazioni previsti agli articolo 7, articolo 8 ed articolo 10 della presente Legge escludono le piante protette che provengono da colture effettuate in giardino e in stabilimenti o serre.
2.Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da certificato di provenienza redatto dal produttore.

CAPO III

FUNZIONI DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

Articolo 12

[articolo abrogato dalla lettera b. del comma 1
dell'articolo 16 della Legge Regionale 15 Novembre 1994, n. 66
come modificato dal comma 1
dell'articolo 11 della Legge Regionale 1 Febbraio 1995, n. 6]

Articolo 13

[articolo abrogato dalla lettera b. del comma 1
dell'articolo 16 della Legge Regionale 15 Novembre 1994, n. 66
come modificato dal comma 1
dell'articolo 11 della Legge Regionale 1 Febbraio 1995, n. 6]

Articolo 14

[articolo abrogato dalla lettera b. del comma 1
dell'articolo 16 della Legge Regionale 15 Novembre 1994, n. 66
come modificato dal comma 1
dell'articolo 11 della Legge Regionale 1 Febbraio 1995, n. 6]

Articolo 15

[articolo abrogato dalla lettera b. del comma 1
dell'articolo 16 della Legge Regionale 15 Novembre 1994, n. 66
come modificato dal comma 1
dell'articolo 11 della Legge Regionale 1 Febbraio 1995, n. 6]

CAPO IV

LE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA

Articolo 16

1.Sono incaricati dell'osservanza della presente Legge gli organi di sicurezza pubblica, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi e gli agenti giurati designati da Enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della Giunta Regionale.
2.Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del TU delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Pretore.
3.Con regolamento di esecuzione alla presente Legge saranno stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al Regio Decreto 26 Settembre 1935, n. 1952.

Articolo 17

1.[comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge Regionale 6 Agosto 1987, n. 42]
Per la inosservanza delle disposizioni della presente Legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a.da Lire 15.000 a Lire 90.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui agli articolo 3 ed articolo 5;
b.[lettera abrogata dal comma 1 dell'articolo 9 della Legge Regionale 31 Marzo 1992, n. 14]
c.[lettera modificata dalla lettera c. del comma 1 dell'articolo 16 della Legge Regionale 15 Novembre 1994, n. 66 come modificato dal comma 1 dell'articolo 11 della Legge Regionale 1 Febbraio 1995, n. 6]
da Lire 10.000 a Lire 60.000 per la violazione ai divieti di cui all'articolo 8;
d.da Lire 15.000 a Lire 90.000 per la violazione ai vincoli di cui all'articolo 7;
e.[lettera modificata dalla lettera d. del comma 1 dell'articolo 16 della Legge Regionale 15 Novembre 1994, n. 66 come modificato dal comma 1 dell'articolo 11 della Legge Regionale 1 Febbraio 1995, n. 6]
da Lire 25.000 a Lire 150.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui all'articolo 10.
2.[comma modificato dalla lettera e. del comma 1 dell'articolo 16 della Legge Regionale 15 Novembre 1994, n. 66 come modificato dal comma 1 dell'articolo 11 della Legge Regionale 1 Febbraio 1995, n. 6]
Nei casi di cui alle lettere a., c., d. ed e. del comma 1 si applica inoltre la confisca amministrativa delle specie della fauna inferiore e della flora tutelate dalla presente Legge.
3.Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona incaricata della direzione o vigilanza, o rivestita dell'autorità è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria.

Articolo 18

[articolo soppresso dal comma 1
dell'articolo 3 della Legge Regionale 6 Agosto 1987, n. 42]

CAPO V

STRUTTURE ASSOCIATE DI PROMOZIONE TURISTICA

Articolo 19

1.Le somme riscosse ai sensi della presente Legge saranno introitate nel bilancio della Regione per l'esercizio 1974 e seguenti al Capitolo 121 che viene istituito alla Parte I - Titolo III - Categoria IV, così denominato «Entrate derivanti dalle infrazioni alla Legge regionale "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi"».
2.[spesa aumentata dall'articolo 1 della Legge Regionale 16 Agosto 1982, n. 29]
Per gli interventi previsti dall'articolo 2 è autorizzata la spesa annua di Lire 30 milioni, cui si fa fronte per l'esercizio 1974 mediante detrazione di pari importo dal fondo globale stanziato al Capitolo 530 del bilancio di previsione per l'anno 1974.
3.Nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1974 è istituito, alla Parte II - Titolo I - Sezione IV - Rubrica 9, il Capitolo 463 così denominato «Spese per iniziative di sensibilizzazione e propaganda di cui all'articolo 2 della Legge regionale "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi"» con lo stanziamento di Lire 30 milioni.
4.In esecuzione del disposto dei comma 2 e comma 3 del presente articolo, nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1974 vengono apportate le seguenti variazioni:
a.in diminuzione:
Capitolo 530 - partite che si riducono:
-"Istituzione unità locali dei servizi sociali e sanitari" Lire 25.000.000
-"Contributi per manifestazioni, commissioni varie, convegni, congressi, studi, consulenze scientifiche e di rappresentanza di carattere ecologico" Lire 5.000.000
b.in aumento:
Capitolo 463: «Spese per iniziative di sensibilizzazione e propaganda di cui all'articolo 2 della Legge Regionale "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi"» Lire 30.000.000
5.Gli oneri previsti per gli anni successivi faranno carico sul corrispondente capitolo di bilancio dei relativi esercizi.

Articolo 20

1.La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
2.La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Veneta.