REGIONE VENETO
Legge Regionale
12 Settembre 1997, n. 37

[modifica la Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23]


Omissis

Articolo 27

Modifiche della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23
"Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

1.I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23, sono abrogati.
2.Il comma 7 dell'articolo 2 della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23, è sostituito dal seguente comma:
Nei territori appartenenti al demanio regionale, il permesso è rilasciato dall'ente gestore. Annualmente, la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 10.
3.Dopo l'articolo 2 della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23 è inserito il seguente articolo:

Articolo 2 bis

Famiglie regoliere

1.I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno il diritto di raccolta dei funghi epigei, senza alcuna limitazione di confini e termini tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, percorrendo l'intera proprietà regoliera.

4.Al comma 2 dell'articolo 13 della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23, dopo le parole "innanzi al trasgressore" sono aggiunte le parole "o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza".

Omissis