Omissis
1. | I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23, sono abrogati. | |
2. | Il comma 7 dell'articolo 2 della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23, è sostituito dal seguente comma: | |
Nei territori appartenenti al demanio regionale, il permesso è rilasciato dall'ente gestore. Annualmente, la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 10. | ||
3. | Dopo l'articolo 2 della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23 è inserito il seguente articolo: |
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Articolo 2 bis |
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Famiglie regoliere |
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1. | I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno il diritto di raccolta dei funghi epigei, senza alcuna limitazione di confini e termini tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, percorrendo l'intera proprietà regoliera. |
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4. | Al comma 2 dell'articolo 13 della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 23, dopo le parole "innanzi al trasgressore" sono aggiunte le parole "o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza". |
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