REGIONE UMBRIA
Legge Regionale
19 Novembre 2001, n. 28

[modifica la Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6]

Testo unico regionale per le foreste


Omissis

TITOLO IV

VIVAISTICA

CAPO I

DISCIPLINA

Articolo 33

Finalità ed ambito di applicazione

1.Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e le caratteristiche genetiche del patrimonio forestale e degli habitat naturali della Regione, nonché di migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali, in attuazione della Legge 22 Maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni e integrazioni, della Legge 14 Febbraio 1994, n. 124, e delle direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.
2.Le disposizioni del presente capo si applicano al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito all'interno del territorio regionale, da utilizzare per imboschimenti e rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno, impianti di tartuficoltura o fasce alberate ed interventi di recupero e ripristino ambientale.
3.Al regolamento è allegato l'elenco delle specie alle quali si applicano le disposizioni del presente capo.

Articolo 34

Autorizzazione alla produzione e vendita

1.La produzione e la vendita del materiale forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 33 è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, distinta per la produzione e vendita o per la sola vendita.
2.L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata sentito il parere della Commissione regionale tecnico-consultiva di cui all'articolo 35 e previo pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalla normativa vigente.

Articolo 35

Commissione tecnico-consultiva

1.È istituita la Commissione regionale tecnico-consultiva sulle attività vivaistiche e sementiere del settore forestale, di seguito nominata Commissione tecnico-consultiva.
2.La Commissione tecnico-consultiva è nominata dalla Giunta regionale ed esprime pareri e formula proposte sui seguenti argomenti:
a.sull'idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e delle professionalità di cui dispongono le ditte richiedenti l'autorizzazione alla produzione e vendita di cui all'articolo 34;
b.sulle proposte di revoca o sospensione temporanea delle autorizzazioni su proposta degli organi di vigilanza ed a seguito di accertamenti eseguiti in vivaio o presso i punti di commercializzazione e presso gli stabilimenti;
c.sulla iscrizione e cancellazione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme nel Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di cui all'articolo 38;
d.sulle modalità di gestione del materiale di base iscritto nel Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di cui all'articolo 38;
e.sulle richieste di iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da seme dei materiali di base iscritti nel Libro regionale;
f.sulla possibilità di utilizzo di cloni forestali appartenenti alle specie indicate nel regolamento per la realizzazione di imboschimenti o filari;
g.sulla richiesta alla Commissione europea di vietare in tutto o in parte del territorio regionale la commercializzazione all'utente finale a fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici.

Articolo 36

Adempimenti

1.I produttori di materiale forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 33 sono tenuti a comunicare all'ente competente per territorio entro il trenta Settembre di ogni anno la consistenza del materiale stesso esistente nei propri vivai o stabilimenti.
2.I possessori di autorizzazione di cui all'articolo 34 devono tenere, per ciascun vivaio, stabilimento o magazzino, un registro di carico e scarico secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 37

Certificazione

1.Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 33 non può essere trasportato, venduto o comunque ceduto se non provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale rilasciato dall'ente competente per territorio.
2.La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorrizate con funghi del genere Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme della presente Legge per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte. Inoltre, deve essere certificata la specie di tartufo utilizzata attraverso metodologie di riconoscimento approvate dalla Giunta regionale.
3.L'utilizzo di materiale di moltiplicazione di cui all'articolo 33, proveniente da altre regioni o altri paesi europei, è ammesso con le seguenti prescrizioni:
a.ferma restando la certificazione di cui al comma 1 non vi è alcuna ulteriore limitazione nel caso in cui il materiale abbia provenienza ubicata in Abruzzo, Lazio, Marche o Toscana;
b.non è ammesso l'utilizzo di materiale di moltiplicazione appartenente alla categoria "identificato alla fonte" ai sensi della Direttiva 1999/105/CE, nel caso in cui la provenienza risulti ubicata al di fuori delle regioni di cui alla lettera a., salvo deroga concessa dalla Regione su motivata richiesta dell'interessato;
c.la Regione, su proposta della Commissione tecnico - consultiva, si riserva la possibilità di chiedere l'autorizzazione alla Commissione europea a vietare in tutto il proprio territorio o in parte di esso la commercializzazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.
4.Per il materiale di moltiplicazione di cui all'articolo 33 proveniente da altre regioni italiane o da altri paesi membri della Unione europea, è valida la certificazione rilasciata dalla competente amministrazione di provenienza.
5.Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge in materia fitosanitaria, la commercializzazione e l'impiego di materiale forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 33 e di origine esterna ai Paesi dell'Unione europea, può essere autorizzata dalla Regione su richiesta dell'interessato esclusivamente per ragioni di sperimentazione e ricerca, dietro presentazione di certificato di provenienza rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti anche l'indicazione del vivaio di produzione.

Articolo 38

Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme e Registro Regionale dei cloni forestali

1.I boschi, le piante da seme e gli arboreti da seme sono iscritti nel Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di seguito nominato Libro regionale.
2.I cloni delle piante appartenenti alle specie indicate nel regolamento utilizzabili per la propagazione sono iscritti nel Registro regionale dei cloni forestali, di seguito nominato Registro regionale.

Articolo 39

Rinvio al regolamento

1.Ai fini dell'applicazione delle norme previste nel presente capo il regolamento stabilisce:
a.la composizione della Commissione tecnico - consultiva;
b.le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico;
c.le modalità per la redazione del certificato di provenienza o di identità clonale;
d.le modalità per la redazione del cartellino identificativo del materiale;
e.le norme per la predisposizione, tenuta e aggiornamento del Libro regionale e del Registro regionale di cui all'articolo 38, nonché le norme per stabilire le modalità gestionali dei materiali di base iscritti nello stesso Libro regionale e le modalità per la raccolta di materiale di moltiplicazione;
f.gli adempimenti per la raccolta, la lavorazione, l'immagazzinamento, il trasporto, l'allevamento e la conservazione;
g.le norme per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

Omissis

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 49

Norme transitorie

Omissis

4.Fino all'approvazione dell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 33 le norme del Capo I del Titolo IV si applicano alle specie di cui alla tabella A allegata alla Legge 22 Maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni.
5.Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 33 già in possesso dei vivai prima dell'entrata in vigore della presente Legge o comunque già raccolto o in produzione, può essere coltivato, utilizzato e venduto sulla base della norme vigenti precedentemente all'entrata in vigore della presente Legge.

Articolo 50

Modifiche di norme

Omissis

7.Il comma 4 dell'articolo 15 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 modificata ed integrata dalla Legge Regionale 26 Marzo 1997, n. 10 è sostituito dal seguente:
4.La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.

Omissis

Formula Finale:
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione dell'Umbria.


ALLEGATO 1

Omissis

NOTE AL TESTO DELLA LEGGE

Note all'articolo 33, comma 1

La Legge 22 Maggio 1973, n. 269 recante "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento" (pubblicata nella G.U. n. 148 dell'11 Giugno 1973), è stata modificata ed integrata con D.P.R. 10 Maggio 1982, n. 494 (in G.U. n. 211 del 3 Agosto 1982), con D.M. 15 Luglio 1998 (in G.U. n. 263 del 10 Novembre 1998) e con Legge 21 Dicembre 1999, n. 526 (in S.O. alla G.U. n. 13 del 18 Gennaio 2000).

La Legge 14 Febbraio 1994, n. 124 recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 Giugno 1992", è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 44 del 23 Febbraio 1994.

Nota all'articolo 37, comma 3, lettera b.

La Direttiva del Consiglio 1999/105/CE del 22 Dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, è pubblicata nella G.U.C.E. n. L11 del 15 Gennaio 2000.

Note all'articolo 49, comma 4

Si riporta la tabella di cui all'Allegato A della Legge 22 Maggio 1973, n. 269 (si vedano le note al comma 1 dell'articolo 33):

Allegato A

Tabella A

La disciplina prevista dal presente decreto per i materiali forestali di propagazione si applica alle piante forestali sottoindicate

Abies alba Mill.Abete
Abies cephalonica (Loud)Abete greco
Acer pseudoplatanus L.Acero montano
Castanea saliva Mill.Castagno
Cupressus sempervirens L.Cipresso
Fraxinus excelsior L.Frassino maggiore
Juglans regia L.Noce comune ed ibridi interspecifici
Juglans nigra L.Noce nero ed ibridi interspecifici
Larix decidua Mill.Larice
Larix Kaempferi Car = Larix leptolepis (Sieb & Zucc.) Gord.Larice giapponese
Picea abies Karst.Picea, abete rosso
Picea sitchensis Carr. = Picea sitchensis Trautv. e MeyPicea di Sitka
Pinus cembra L.CembroPinus halepensis Mill.Pino d'Aleppo
Pinus uncinata Mill. = Pinus mugo uncinata RamondPino uncinato
Pinus nigra Arn.Pino nero d'Austria - di Villetta Barrea - pino laricio
Pinus leucodermis Ant. = Pinus haldreichii Christ. var. leucodermis Ant.   Pino loricato
Pinus pinaster Ait.Pino marittimo
Pinus pinea L.Pino domestico
Pinus sylvestris L.Pino silvestre
Pinus strobus L.Pino strobo
Pinus radiata D. Don. = Pinus insignis Doug.Pino insigne
Pseudotsuga menziesii Franco = Pseudotsuga taxsifolia Britt.Douglasia
Alnus cordata Loisel. = Alnus cordifolia Ten.Ontano napoletano
Eucalyptus sp. pl.Eucalitti
Fagus sylvatica L.Faggio
Populus sp. pl.Pioppi
Prunus avium L.Ciliegio selvatico
Quercus ilex L.Leccio
Quercus pubescens Willd.Roverella
Quercus rubra L. = Quercus borealis MichxQuercia rossa
Quercus robur L. = Quercus pedunculata EhrhFarnia
Quercus cerris L.Cerro
Quercus petraea Liebl. = Quercus sessiliflora sal.Rovere
Quercus suber L.Sughera
Tilia cordata Mill.Tiglio montano

Note all'articolo 50

Il testo vigente dell'articolo 15 della Legge Regionale 28 Febbraio 1994, n. 6 recante "Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi" (pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 16 Marzo 1994), già modificato dalla Legge Regionale 26 Marzo 1997, n. 10 (in B.U.R. n. 17 del 2 Aprile 1997), così come ulteriormente modificato dalla presente Legge, è il seguente:

Articolo 15

Iniziative finanziarie

1.La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le Comunità montane, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.
2.Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate:
a.attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;
b.centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici;
c.centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;
d.iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura;
e.realizzazione da parte delle Comunità montane, con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;
f.impianto di tartufaie coltivate, realizzate da imprenditori agricoli a titolo principale, a norma del Regolamento CEE n. 797 del 12 Marzo 1985 e delle norme attuative regionali, coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, oppure realizzato con l'impiego della manodopera delle Comunità montane in base ad apposite convenzioni con i proprietari dei terreni interessati.
3.Gli impianti di cui alle lettere e. ed f. del comma precedente, sono ammessi a contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui all'articolo 19, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno dieci anni.
4.La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.
5.Il vivaio forestale regionale può provvedere inoltre alla produzione di piante tartufigene idonee per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali ed ambientali a vocazione tartufigena.