REGIONE MARCHE
Legge Regionale
22 Dicembre 2009, n. 31

[modifica la Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010)


Omissis

Articolo 24

Modifiche alla Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17

1.Al comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati), sono aggiunte, in fine, le parole: "e subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5".
2.Al comma 4 dell'articolo 4 della Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17 sono soppresse le parole "edito dalla Regione Marche".
3.Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17 è aggiunto il seguente:
4 bis.L'ente competente provvede a predisporre e ad aggiornare l'elenco dei tesserini rilasciati.
4.Il comma 1 dell'articolo 5 della Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17 è sostituito dal seguente:
1.L'esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi:
a.€ 40,00 per permesso biennale ai residenti;
b.€ 20,00 per permesso annuale ai residenti;
c.€ 30,00 per permesso semestrale ai non residenti;
d.€ 60,00 per permesso annuale ai non residenti.
5.Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17 è inserito il seguente:
1 bis.Il pagamento degli importi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'ente competente nel cui ambito territoriale ricade il Comune di residenza ovvero si effettua la raccolta. La ricevuta di versamento costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale.
6.Il comma 4 dell'articolo 5 della Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17 è sostituito dal seguente:
4.Gli importi sono aggiornati annualmente con riferimento ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
7.Il comma 5 dell'articolo 5 della Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17 è sostituito dal seguente:
5.Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Legge, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive sono esentati dal versamento degli importi di cui al comma 1 se esercitano la raccolta nell'ambito del territorio degli stessi beni gravati da uso civico.
8.Al comma 2 dell'articolo 8 della Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17 le parole: "Le disponibilità del fondo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse derivanti dai permessi di raccolta di cui all'articolo 5".
9.Ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17 sono soppresse le parole: "del fondo".
10.Il comma 1 dell'articolo 14 della Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17 è sostituito dal seguente:
1.Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente Legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alle seguenti sanzioni amministrative, graduate sulla base della gravità dell'infrazione effettuata:
a.coloro che esercitano la raccolta senza essere in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 4 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra € 360,00 e € 1.400,00;
b.coloro che esercitano la raccolta senza avere effettuato il versamento di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 260,00 e € 930,00, nonché al ritiro del tesserino in sede di accertamento. Il tesserino è consegnato all'ente che lo ha rilasciato, il quale provvede alla sospensione del titolo abilitativo per un periodo da sei mesi a un anno e alla successiva riconsegna subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5;
c.in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa compresa tra € 80,00 e € 260,00.
11.Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 5 della Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17 e il comma 1 dell'articolo 8 della Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17.

Omissis

Formula Finale:
La presente Legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.