Omissis
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7. | Il comma 2 dell'articolo 14 della Legge Regionale 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati) è sostituito dal seguente: |
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2. | Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente Legge sono esercitate dagli enti competenti, che introitano i relativi proventi con le modalità previste dalla Legge Regionale 10 Agosto 1998, n. 33. |
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Formula Finale:
La presente Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.