Omissis
1. | Aggiunge il comma 3 bis all'articolo 5 della Legge Regionale 5 Agosto 1998, n. 32 | |
3 bis. | L'ente preposto al rilascio del tesserino regionale di autorizzazione destina le entrate di cui al comma 1, anche a copertura delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 14, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione micologica che si tengono nel proprio ambito territoriale. | |
2. | Al comma 2 dell'articolo 7 della Legge Regionale 5 Agosto 1998, n. 32 le parole "nel rispetto di un numero massimo determinato annualmente dalla Giunta regionale" sono abrogate. | |
3. | Sostituisce il comma 1 dell'articolo 21 della Legge Regionale 5 Agosto 1998, n. 32. | |
1. | Le disposizioni di cui all'articolo 4, inerenti all'obbligatorietà del tesserino regionale di autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei, si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del 2000. Relativamente ai tesserini rilasciati nel corso dell'anno 1999, la data di rilascio e la decorrenza del periodo di validità del contributo annuale versato di cui all'articolo 5, sono da riferirsi alla data del 1° Gennaio 2000. |
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