REGIONE LAZIO
Legge Regionale
7 Giugno 1999, n. 6

[modifica la Legge Regionale 5 Agosto 1998, n. 32]


Omissis

Articolo 57

Modificazioni alla Legge Regionale 5 Agosto 1998, n. 32 concernente "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco"

1.Aggiunge il comma 3 bis all'articolo 5 della Legge Regionale 5 Agosto 1998, n. 32
3 bis.L'ente preposto al rilascio del tesserino regionale di autorizzazione destina le entrate di cui al comma 1, anche a copertura delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 14, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione micologica che si tengono nel proprio ambito territoriale.
2.Al comma 2 dell'articolo 7 della Legge Regionale 5 Agosto 1998, n. 32 le parole "nel rispetto di un numero massimo determinato annualmente dalla Giunta regionale" sono abrogate.
3.Sostituisce il comma 1 dell'articolo 21 della Legge Regionale 5 Agosto 1998, n. 32.
1.Le disposizioni di cui all'articolo 4, inerenti all'obbligatorietà del tesserino regionale di autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei, si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del 2000. Relativamente ai tesserini rilasciati nel corso dell'anno 1999, la data di rilascio e la decorrenza del periodo di validità del contributo annuale versato di cui all'articolo 5, sono da riferirsi alla data del 1° Gennaio 2000.

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