REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA
Decreto dell'Assessore alle foreste
29 Dicembre 2000, n. 793

Testo coordinato

[modificato dal Decreto 11 Gennaio 2001, n. 1]

Determinazione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei, delle autorizzazioni e dei permessi in regime transitorio di raccolta dei funghi epigei da parte di Comuni, Province e Comunità montane


I corrispettivi per il rilascio, nel corso dell'anno 2001, da parte di Comuni, Province e Comunità montane, dei permessi temporanei, delle autorizzazioni e dei permessi in regime transitorio di raccolta dei funghi epigei sono determinati come dai seguenti prospetti:

1.Permessi Temporanei:
Vengono rilasciati solo da Comunità e Comuni Montani ai turisti ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento ed hanno validità limitata al territorio dell'Ente che li ha rilasciati.

Tipo di permesso Corrispettivo dovuto dai Residenti in Regione Corrispettivo dovuto dai non Residenti in Regione
Giornaliero Lire 10.000 Lire 20.000
Settimanale Lire 30.000 Lire 60.000
Mensile Lire 50.000 Lire 100.000
Bimestrale Lire 70.000 Lire 140.000

2.Autorizzazioni:
Vengono rilasciate, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, dalle Provincie e dalle Comunità Montane, hanno validità permanente e consentono la raccolta di funghi subordinatamente al versamento del corrispettivo annualmente stabilito su tutto il territorio regionale ad eccezione delle limitazioni di luogo di cui alle lettere g., h. ed m. del comma 2 dell'articolo 1 della Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12.

Corrispettivo dovuto per il periodo decorrente dalla data del rilascio dell'autorizzazione al 31 Dicembre 2001
Autorizzazione Residenti in Regione Autorizzazione non Residenti in Regione
Lire 100.000 Lire 200.000

3.Permessi temporanei in regime di disciplina transitoria:
Vengono rilasciati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, da Comuni e da Comunità montane ed hanno validità limitata al territorio dell'Ente che li ha rilasciati.

Corrispettivo dovuto per il periodo decorrente dalla data del rilascio del permesso al 31 Dicembre 2001
Permessi temporanei Residenti in Regione Permessi temporanei non Residenti in Regione
Lire 100.000 Lire 200.000

[Paragrafo modificato dal Decreto 11 Gennaio 2001, n. 1]
Il titolare di permesso temporaneo, rilasciato ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, qualora consegua successivamente, dallo stesso Ente pubblico, l'autorizzazione prevista dall'articolo 5 del Regolamento medesimo, non sarà tenuto a versare il corrispettivo annuale previsto per il rilascio dell'autorizzazione.

Le Comunità montane ed i Comuni, con deliberazione da assumere entro e non oltre il 31 Marzo 2001, possono stabilire riduzioni sino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità dei permessi temporanei rilasciati ai sensi degli articolo 3 ed articolo 13 del Regolamento.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.