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CITES, non cambia nulla
(aggiornamento del 09.06.11 a fondo pagina)
(aggiornamento del 21.03.2011) Sono davvero molti gli amici che mi hanno contattato per chiedere chiarimenti in merito agli effetti operativi del recente decreto. Ci tengo a precisare che i consigli che ho dispensato, in queste pagine, sono esclusivamente il frutto dell'esame dei documenti ufficiali, che tutti possono leggere, e non hanno nessuna pretesa di tracciare dei percorsi e tanto meno di interpretare leggi in forma ufficiale. Ho sentito l'esigenza di farlo perchè su tutti i siti ed i forum che ho visionato (FOI, AISAD, Clubs di specializzazione vari ed altri) fatta eccezione per il forum FEO, che non risulta tra i firmatari di nessun comunicato ufficiale, ho trovato pochissime indicazioni sul comportamento pratico da adottare. Credo però che sia compito delle tre associazioni, che hanno collaborato con il Ministero, fornire una interpretazione ufficiale e pubblica ai propri associati (FOI, per quanto riguarda noi allevatori) per evitare cattive interpretazioni e comportamenti illegali. In proposito, riporto una telefonata ricevuta da un amico il quale mi riferiva le indicazioni ricevute dal presidente della sua associazione in base alle quali, per le specie A.Personatus e A.Fischeri, dal 26 marzo, non sarà più necessario compilare il documento di cessione. Credo che sia davvero necessario che, chi sa, prenda in mano il microfono e parli a tutta la piazza!. Nell'attesa esprimo il mio personalissimo parere su di un tema che ritengo di attualità, sempre nello spirito di cui in premessa. > inanellare i soggetti compresi in allegato B) è obbligatorio oppure no? A questa domanda è indispensabile rispondere sotto due profili; quello legale e quello pratico. Aspetto legale La Circolare dell'8.11.2010 (Prot.201007535), a firma del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fornisce chiarimenti in merito all'art. 5 della legge 150/1992 (marcatura degli esemplari) e, per parte di nostro interesse, recita testualmente: (omissis) 1. Marcatura esemplari di uccelli inclusi in allegato B del reg. 338/1997 Relativamente alle specie di uccelli incluse nell'allegato B al reg. (CE) 338/97 non sussistono i presupposti normativi necessari a prefigurare un obbligo di marcatura degli esemplari vivi (per tutte le specie animali, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento, la questione interpretativa non si era posta), anche se la stessa Autorità nazionale di gestione la raccomanda fortemente al fine di prevenire possibili problematihe connesse alla verifica del rispetto dell'articolo 8.5 del reg. (CE) 338/97. (omissis) Alla sucitata circolare è però allegato un nuovo modulo per la denuncia di nascita, denominato "Modello SCT1/BIS" (in sostituzione dell'"Annesso 4"), sul quale sono riportate due colonna denominate: "tipo di marcatura" ed "estremi marcatura". Il recente Decreto Interministeriale del 5.10.2010, (data antecedente a quella della circolare di cui sopra) pubblicato sulla G.U. dell'11.03.2011, avvalora quanto sopra affermato, laddove dice: "purche' denunciati ai sensi dell'art. 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e marcati secondo modalita' conformi alle disposizioni di cui all'art. n. 66 comma 2, del regolamento (CE) n. 865/2006. Una delle due condizioni che pone per l'esenzione dalla tenuta del registro è il marcaggio, confermando in tal modo che in mancanza dello stesso corre l'obbligo della tenuta del registro. Conclusione: dal un punto di vista legale non è obbligatorio l'inanellamento e tanto meno il marcaggio. Aspetto pratico Nonostante la chiarezza delle norme di cui sopra, i diversi Servizi CITES territoriali hanno continuato ad agire in modi eterogenei, anche grazie all'ambiguità dell'allegato SC1/BIS, ed in molti casi viene richiesta anche la compilazione delle colonne relative agli estremi oltre che al tipo di anello. Consiglio Al di la della imposizione di legge, il mio consiglio è quello di inanellare i propri uccelli almeno per due buone ragioni: 1) l'anello è la carta di identità del soggetto ed è assolutamente indispensabile per poterlo identificare, non solo per fare allevamento in selezione, partecipare alle mostre, etc. ma anche per conoscere l'anno di nascita e la provenienza.Sconsiglio nel modo più deciso l'acquisto di soggetti privi di regolare anello. 2) prima o poi anche l'Italia, da buona ultima in Europa, arriverà ad emettere una legge con un solo articolo, anzi due, che mi permetto di suggerire alle nostre autorità: art. 1 - la presenza dell'anello inamovibile costituisce di per se prova di nascita in cattività; art. 2 - è abrogato tutto quanto è stato scritto fino ad oggi in materia di normative CITES e si autorizza l'accensione di grandi falò, in tutto il paese, per bruciare l'enorme quantità di carta totalmente inutile prodotta in tutti questi anni. |
(aggiornamento del 22.03.2011)
In merito alle perplessità che ho manifestato nel precedente intervento sulla opportunità di continuare ad emettere la "dichiarazione di cessione" riporto, di seguito, un risposta che il Dott. Roberto Condorelli ha dato all'amico Orazio Curci sul Forum di FE0. Sottolineo che il Dott. Condorelli è un Avvocato di Roma , anche lui affetto dal virus ornitologico, che ha approfondito in maniera precisa e puntuale tutta la legislazione inerente il mondo ornitologico, da quella europea a quella regionale. Consiglio i miei ospiti di seguire i suoi interessanti interventi sul forum FEO nella stanza "CITES". Intervento del Dott. Condorelli ripreso dal forum FEO: Obbligo di documentare la provenienza anche di animali in Allegato BCarissimi, |
(aggiornamento del
01.04.2011)
In data odierna la Commissione scientifica CITES ha ammesso ulteriori specie nell'allegato 1) del Decreto Ministeriale del 05 ottobre 2010 che risulta così composta:
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(aggiornamento del 09.06.2011) Pubblico di seguito una risposta che il Dott. Roberto Condorelli ha dato ad un utente del forum FEO (che consiglio di seguire, in particolare, la stanza "CITES"). Mi ha colpito la chiarezza, la sinteticità e la competenza dimostrata in questo intervento...
"In materia CITES non esistono pareri, ma solo norme.
1. L'anello
per gli uccelli in Allegato B non è obbligatorio, in quanto
non imposto da alcuna norma, come confermato dalla stessa
Amministrazione con circolare 15/10 Roberto Condorelli" |