Carissimi,

vista l'importanza del tema riporto in questo specifico post la conversazione che si era originata in quello sul recente Decreto del 5 ottobre, per evitare confusione fra i due argomenti (Registro e "Dichiarazioni di cessione") e soprattutto per consentire ai lettori una più agevole consultazione.

Orazio mi aveva posto la seguente domanda:

Ciao Roberto
mi interesserebbe conoscere a quali leggi "comuntarie e nazionali" fai riferimento per quanto concerne l'obbligo di documentare la legittima provenienza degli animali inclusi nell'allegato B.
Ciao Orazio.

Questa la mia risposta, con cui quindi si affronta l'argomento "Dichiarazione di cessione"

Proprio stamattina ho risposto all'Ing. Banfi, Presidente della SOR, sul medesimo problema.

Ti riporto per comodità un passaggio della missiva, quello che qui interessa e che risponde in modo puntuale alla tua domanda:

Attenzione a non farsi ingannare dal fatto che nessuna norma comunitaria o di livello nazionale cita testualmente una "Dichiarazione di cessione" o documento analogo. Le norme comunitari e nazionali, infatti, non si scomodano a dare nomi, ma pretendono chiaramente alcuni adempimenti:

a) L'art. 8, comma 5, del Reg. 338/97 e s.m., prevede che gli esemplari in Allegato B possano circolare liberamente solo se "all'Autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione". Non si parla esplicitamente di contratti o dichiarazioni, ma è evidente che si fa riferimento ad un documento che attesti la provenienza dell'animale e quindi, in definitiva, ad un tale documento.

b) Ben più incisiva, e pericolosa, la legislazione nazionale. Gli articoli 1 e 2 della L. 150/92, al rispettivo comma 1, lettera f), considerano REATO una serie di condotte, ivi inclusa la semplice detenzione, senza "la prescritta documentazione". Il riferimento alla disciplina comunitaria (all'epoca vigeva un Regolamento precedente a quello del 1997, ma sul punto analogo) è piuttosto evidente (nel comma 2 si fa anche esplicito riferimento agli animali "in Allegato B del Regolamento", e quindi la prescritta documentazione non può che essere, ad esempio, una licenza di importazione o un "Certificato" (per animali in Allegato A), o un documento che attesti la legittima provenienza (nel caso di animali in Allegato B). L'unico documento che può supplire ad una tale esigenza, in questo caso, è senz'altro una "Dichiarazione di cessione" o un "Contratto di cessione".

Per mettersi al riparo da ogni problema, visto che l'Autorità, se pignola, potrebbe contestare la "sufficienza" di un tale documento, visto che comunque si tratta di una mera dichiarazione del privato cedente, potrebbe essere più prudente (e lo consiglio), in caso di acquisto di un animale, pretendere il rilascio di fotocopia della denuncia di nascita, o della precedente "Dichiarazione di cessione" che attesta l'acquisto dell'animale da parte dell'attuale venditore o di altro documento che specifichi la provenienza dell'animale ( licenza di importazione ecc.).

Credo quindi che si possa tranquillamente sostenere che in Italia è obbligatorio avere un documento che attesti la legittima provenienza di un animale in CITES, ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate. Tale documento non può che essere, laddove non sia previsto uno specifico "Certificato" dalle norme, una "Dichiarazione di cessione" o un "Contratto di cessione", integrato da quei documenti che consentano di attestare in modo sufficiente la legittima provenienza dell'animale.

Spero di essere stato chiaro, e se hai dubbi chiedi pure.

Ringrazio il Dott. Condorelli per l'ineccepibile intervento e per l'autorizzazione che mi ha concesso pi poterlo pubblicare anche sul mio sito.