Successione di contratti e modifica in peius anche per i lavoratori dissenzienti o non iscritti alle OO.SS. stipulanti
Cassazione – Sez. lav. – 5 giugno 2007, n. 13092- Pres. Mercurio – Rel. Battimiello – P.M. Fuzio (concl. conf.) - Ricorrente Sicurtransport Spa – Controricorrente Cutuli ed altri
 
Successione di contratti – Modifiche peggiorative introdotte ed accettate da taluni sindacati per revocare licenziamenti – Estensibilità a tutti i beneficiari, anche non iscritti alle OO.SS. firmatarie, del contratto  preesistente  modificato in alcuni istituti in peius.
 
Ove un contratto collettivo aziendale, stipulato dal sindacato per la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori dell'azienda, venga successivamente modificato o integrato da un nuovo accordo aziendale stipulato dallo stesso sindacato, tutti i lavoratori che abbiano fatto adesione all'originario accordo, ancorché non iscritti al sindacato, sono vincolati dall'accordo successivo e non possono invocare l'applicazione soltanto del primo (Cass. 11 novembre 1987 n. 8325; 5 luglio 2002 n. 9764).
In fattispecie dovendosi ritenere sussistente l'adesione dei non iscritti al contratto del 1991, per esserne stati anch'essi beneficiari, ne discende l'irrilevanza della mancata partecipazione all'accordo del 1997 della diversa organizzazione sindacale cui gli stessi erano iscritti.
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, rigettando l'appello della s.p.a. Sicurtransport, ha ritenuto non vincolante per i lavoratori odierni intimati, tutti dipendenti della filiale di Catania della società, il contratto integrativo aziendale 27.11.1997 stipulato tra la società e le organizzazioni sindacali di CGIL, CISL, e UIL e con l'intervento delle rappresentanze sindacali aziendali di Catania, Agrigento e Palermo (ad esse aderenti), con il quale ‑ in esito ad una complessa vicenda iniziata con l'avvio il 16.4.1997 della procedura di mobilità per 42 dipendenti e conclusasi con la comunicazione dei licenziamenti ‑ si prevedeva l'impegno dell'azienda di revocare i licenziamenti e nel contempo si conveniva la soppressione o il ridimensionamento di alcuni benefici economici e normativi (premio di produttività, indennità vestiario, indennità di rischio, festività di Pasqua, ferie). La inopponibilità era dovuta al fatto che il suddetto accordo ‑ che aveva sostanzialmente recepito l'ipotesi di accordo del 5.11.1997 e che implicava una riduzione della retribuzione, con carattere peggiorativo rispetto al contratto integrativo aziendale del 31.1.1991, che quei benefici aveva introdotto ‑ non era stato sottoscritto validamente dalla RSA dell'UGL di Catania, sindacato al quale i lavoratori appellati erano iscritti, essendo «pacifico che i componenti della RSA‑UGL di Catania (Castelli, Monforte e Granata) che [avevano] sottoscritto l'accordo 27.11.1997 non erano dotati di potere rappresentativo, essendo intervenuti alla riunione in assenza di qualsivoglia delega da parte dei dipendenti iscritti a tale associazione sindacale, né tanto meno l'accordo in questione risulta[va] sottoscritto dalla segreteria regionale della UGL». Infatti, nel corso delle trattative che avevano preceduto il contratto integrativo del 27.11.1997 nessun accordo era stato raggiunto tra la società e la RSA di Catania aderente alla UGL, essendo stata adottata nel corso della riunione tenutasi il 17.10.1997 soltanto un'ipotesi di accordo per la rivisitazione del contratto integrativo (del 1991), avente carattere preparatorio e programmatico e quindi privo di contenuto negoziale. «In definitiva, [andava] esclusa la vincolatività per gli appellati dell'accordo sancito dal verbale del 27.11.1997, atteso il carattere peggiorativo dello stesso ed essendo i medesimi dissenzienti ed iscritti ad un'organizzazione sindacale che non [aveva] partecipato alla stipulazione dello stesso.»
Avverso questa decisione la s.p.a Sicurtransport ricorre per cassazione con un motivo. Resistono e propongono ricorso incidentale con due motivi Cutuli Giuseppe, Lo Voi Filippo, Cutuli Mariano, Spinella Pietro, Longo Antonio, Petralia Giuseppe, Scardilli Santo, Speciale Antonino, Neri Nicola, Intemullo Mario, Parrottino Antonio, Arrabbito Giuseppe, Rapisarda Rosario, Di Stefano Filippo, Contino Luigi, Vizzini Rosario e Leanza Francesco.
Arena Salvatore, Leanza Carmelo, Sardo Mario, Trovato Arcangelo, Calabrese Antonio e Lombardi Giovanni, ai quali è stata rinnovata la notifica del ricorso, non si sono costituiti.
Sicurtransport s.p.a. ha depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
2. Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., in relazione all'accordo del 27 novembre 1997, degli artt. 2077 e 2113 c.c., nonché vizio di motivazione, la società ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato gli artt. 1362 e segg. c.c. allorché ha affermato che l'integrativo del 1997 aveva inciso su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori e che non era perciò opponibile ai dipendenti non aderenti ai sindacati firmatari. Andava invece considerato che i sindacati e la società datrice di lavoro, indipendentemente dall'accordo sulla revoca dei licenziamenti, ben potevano modificare il precedente contratto integrativo del 1991 e ridefinire per il futuro il contenuto e l'entità del trattamento economico complessivo, fatti salvi soltanto i ratei di retribuzione, già maturati. Essendo stata modificata la fonte di conformazione esterna del contenuto del rapporto di lavoro (l'accordo aziendale), i lavoratori non conservavano alcun diritto al mantenimento per il futuro della disciplina negoziale di cui godevano prima della modifica intervenuta con l'accordo del 27.11.1997. Ciò in base al principio secondo il quale il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva. Nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale, restando la conservazione di quel trattamento affidata all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia, sicché la nuova regolamentazione, ancorché avente carattere peggiorativo per i lavoratori, sostituisce quella anteriore, senza trovare alcun limite in situazioni soggettive aventi carattere di mera aspettativa, tra cui rientrano i trattamenti economici non ancora maturati perché relativi a prestazioni non rese. Nessuno dei lavoratori ricorrenti aderiva all'epoca ad una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo aziendale del 31.1.1991, sicché essi non erano legittimati a dolersi delle modifiche ad esso apportate. E, non avendo l’UGL sottoscritto l'accordo del 1991, era del tutto irrilevante il mancato consenso di questo sindacato alle modifiche del 1997. Errata è l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui i lavoratori, in assenza di un loro specifico consenso, avrebbero acquisito il diritto alla conservazione dei trattamenti previsti nel contratto aziendale del 1991 anche per il tempo successivo alla sua modifica ad opera dell'accordo del 1997, perché il contratto collettivo non si incorpora nel contratto individuale, ma opera dall'esterno, sicché, mutando la fonte, muta corrispondentemente il contenuto del secondo. Anche il contratto aziendale è affidato all'autonomia collettiva, e pertanto i rappresentanti dei lavoratori hanno il potere di apportare modifiche, anche peggiorative, sia al contratto nazionale che a quello aziendale, senza che occorra uno specifico mandato o la ratifica del loro operato.
3. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia l'errore del Tribunale che non ha dichiarato la contumacia di cinque lavoratori appellati che non si erano costituiti. Viene anche rilevato che la società non aveva interesse ad appellare nei confronti dei lavoratori Arena Salvatore e Lombardo Giovanni perché la loro domanda era stata rigettata ed essi non avevano proposto appello alla sentenza di primo grado che li aveva visti soccombenti.
Con il secondo motivo si lamenta la compensazione delle spese.
4. Con riferimento al ricorso principale nei confronti di Arena Salvatore e Lombardo Giovanni e al primo motivo del ricorso incidentale, che ha ad oggetto tale aspetto della controversia, va pronunciata la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al rigetto dell'appello nei confronti dei due predetti lavoratori. Poiché la loro domanda era stata rigettata dal primo giudice (senza che interponessero appello), il Tribunale, pronunciando in grado di appello, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello della società nei confronti dei due predetti lavoratori, per difetto di interesse (Cass. n. 6776 del 1995; n. 5272 del 1996).
5. L'unico motivo dei ricorso principale è fondato. La Corte più volte ha avuto modo di precisare che le funzioni specifiche riconosciute dall'ordinamento alle associazioni sindacali consistono (come emerge dalle varie norme che, pur senza dare attuazione all'art. 39 Cost., fanno ad esse riferimento) nella stipula di contratti collettivi aventi efficacia obbligatoria per tutti gli iscritti e nello svolgimento, in favore degli stessi, di opera di promozione civile, sostegno nelle rivendicazioni e assistenza nelle controversie, senza che possa però configurarsi una legittimazione delle associazioni medesime a rinunciare, transigere o conciliare diritti soggettivi (ancorché acquisiti dai singoli lavoratori in forza di pattuizioni collettive), in difetto di espressa previsione normativa in tal senso o di uno specifico mandato da parte degli associati (Cass. n. 1140 del 1983; n. 1577 del 1985).
Ma non vi è contrasto tra questo principio e quello, del pari fermamente enunciato dalla Corte nella sua giurisprudenza consolidata, secondo il quale, in tema di successione di contratti collettivi, il lavoratore non può invocare un diritto acquisito in forza della precedente contrattazione. Infatti, una cosa è l'indisponibilità, da parte del sindacato, dei diritti soggettivi perfetti attribuiti da un determinato contratto collettivo, ed altra è la pretesa, da parte del lavoratore, di mantenere definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto nato da una norma collettiva che ormai non esiste più perché caducata o sostituita da una successiva contrattazione collettiva (ex plurimis, Cass. n. 4947 del 199l; n. 2155 del 1990; n. 1147 del 1988; n. 9175 del 1987; n. 5592 del 1986). Ciò perché le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano invece dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro, come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione fra contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (che attiene esclusivamente, ai sensi dell'art. 2077 cod. civ., al rapporto tra contratto collettivo ed individuale), restando la conservazione di quel trattamento affidato all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia.
La stessa durata di un contratto collettivo rientra tra gli elementi disponibili da parte dei sindacato, atteso che a questo soggetto è rimessa la valutazione "collettiva" della persistente corrispondenza della norma contrattuale agli interessi dei lavoratori associati, e, mutata la situazione contingente, esso ben può decidere di non conservarne ulteriormente l'efficacia. Del resto, il nuovo contratto può risultare "peggiorativo" in alcuni aspetti, ma evidentemente rispetto ad una situazione preesistente, mentre la nuova disciplina deve ritenersi corrispondente agli interessi degli associati rispetto alle situazioni sopravvenute. Unico limite del potere dispositivo del sindacato è costituito dal precetto dell'art. 36 Cost. ‑ ma è evenienza rara che tale norma sia violata dalla contrattazione collettiva ‑, dovendosi anche osservare che quasi sempre una valutazione in termini di trattamento peggiorativo è fatta sotto profili esclusivamente monetari ed individuali, mentre la pratica della contrattazione è sempre diretta a realizzare complessivi miglioramenti, ove la valutazione sia effettuata nella corretta prospettiva “collettiva”.
In applicazione di questi principi, non può essere messo in discussione il potere del sindacato di sostituire la precedente disciplina collettiva, anche con esito peggiorativo per il trattamento economico e normativo di tutti o alcuni lavoratori.
Nella specie si tratta proprio, ed esclusivamente, della successione nel tempo di contratti collettivi, e non di disposizione di diritti patrimoniali già insorti nel patrimonio dei singoli lavoratori. La questione controversa concerne infatti trattamenti integrativi del contratto nazionale introdotti con decorrenza dal 1991, secondo le regole dettate dal contratto integrativo di durata stipulato in quell'anno.
Ne discende che il nuovo contratto del 1997 ‑ che aveva tratto origine da una situazione di crisi della società datrice di lavoro, resasi tuttavia disponibile ad una revoca dei licenziamenti ‑ poteva legittimamente determinare il contenuto degli obblighi, anche retributivi, del datore di lavoro a partire dalla sua entrata in vigore, non avendo operato alcuna disposizione di diritti già maturati a favore dei lavoratori.
È pertanto errata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale nella specie non si configurerebbe un'ipotesi di successione di contratti collettivi perché il nuovo contratto è solo parzialmente modificativo del precedente. E parimenti errata è l'ulteriore affermazione secondo la quale l'accordo del 1997 non sarebbe opponibile ai lavoratori dai quali le 00. SS. stipulanti non avevano ricevuto specifico mandato.
6. Premesso non essere contestato quanto espressamente presupposto nel ricorso della società, e cioè che i sindacati che hanno stipulato il contratto (peggiorativo) del 1997 sono gli stessi che sottoscrissero il contratto del 1991, priva di rilievo è la circostanza che i lavoratori odierni intimati fossero iscritti ad un'organizzazione sindacale che non ha partecipato alla stipulazione del contratto del 1997; circostanza dalla quale la sentenza impugnata fa derivare la (errata) conseguenza che per essi questo contratto non sarebbe vincolante.
Al riguardo va ricordato il principio di diritto secondo il quale ove un contratto collettivo aziendale, stipulato dal sindacato per la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori dell'azienda, venga successivamente modificato o integrato da un nuovo accordo aziendale stipulato dallo stesso sindacato, tutti i lavoratori che abbiano fatto adesione all'originario accordo, ancorché non iscritti al sindacato, sono vincolati dall'accordo successivo e non possono invocare l'applicazione soltanto del primo (Cass. 11 novembre 1987 n. 8325; 5 luglio 2002 n. 9764).
Dovendosi ritenere sussistente l'adesione dei non iscritti al contratto del 1991, per esserne stati anch'essi beneficiari, ne discende l'irrilevanza della mancata partecipazione all'accordo del 1997 della diversa organizzazione sindacale cui gli stessi erano iscritti.
7. Il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale si censura la sentenza impugnata (anche) per non aver dichiarato la contumacia di alcuni appellati, è inammissibile per difetto di interesse; innanzitutto perché la mancanza di una formale dichiarazione di contumacia non incide sulla regolarità del contraddittorio, e, in secondo luogo, perché tale omissione non spiega alcun effetto sugli atti del processo se non vengano denunciati pregiudizi dalla parte che abbia interesse alla detta dichiarazione, come è nella specie.
8. All'accoglimento del ricorso principale consegue la cassazione della sentenza impugnata. Non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda dei lavoratori. Stimasi di giustizia compensare le spese dell'intero processo, restando così assorbito il secondo motivo dell'appello incidentale.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi. Pronunciando sul ricorso principale contro Arena Salvatore e Lombardo Giovanni e sulla seconda censura del primo motivo del ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai predetti. Nulla per le spese. Accoglie lo stesso ricorso principale nei confronti degli altri lavoratori. Dichiara inammissibile la prima censura del primo motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso (principale) accolto, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. Compensa le spese dell’intero processo.
 
Roma 23.1.2007 (depositato il 5.6.2007)
Nota: Contratti collettivi di lavoro, successione nel tempo e possibili clausole peggiorative
Dalla complessa vicenda in esame sono evidenziabili interessanti principi che i supremi giudici hanno ritenuto di affermare, od anche solo ribadire, in tema di successione di contratti collettivi integrativi di lavoro, con la pronuncia 13092/07, depositata lo scorso 5 giugno e qui leggibile nei documenti correlati.
Nell’anno 2002, il Tribunale di Catania, rigettando l’appello di una Spa, ha ritenuto non vincolante per i lavoratori ricorrenti, dipendenti della filiale della società, il contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 27 novembre 1997, con cui si conveniva, tra l’altro, la soppressione o il ridimensionamento di alcuni benefici economici e normativi (premio di produttività, indennità vestiario, indennità di rischio, festività di Pasqua, ferie). Per i giudici catanesi, la inopponibilità era dovuta al fatto che il suddetto accordo che implicava una riduzione della retribuzione, con carattere peggiorativo rispetto al precedente contratto integrativo aziendale, che quei benefici aveva introdotto, non era stato sottoscritto validamente dalla Rsa dell’Ugl di Catania, sindacato al quale i lavoratori appellati erano iscritti, essendo «pacifico che i componenti della Rsa-Ugl di Catania che [avevano] sottoscritto l’accordo 27 novembre 1997 non erano dotati di potere rappresentativo, essendo intervenuti alla riunione in assenza di qualsivoglia delega da parte dei dipendenti iscritti a tale associazione sindacale, né tanto meno l’accordo in questione risulta[va] sottoscritto dalla segreteria regionale della Ugl». Infatti, nel corso delle trattative che avevano preceduto il contratto integrativo del 27 novembre 1997 nessun accordo era stato raggiunto tra la società e la Rsa di Catania aderente alla Ugl, essendo stata adottata nel corso della riunione tenutasi il 17 ottobre 1997 soltanto un’ipotesi di accordo per la rivisitazione del contratto integrativo (del 1991), avente carattere preparatorio e programmatico e quindi privo di contenuto negoziale. In definitiva - per i giudici siciliani - [andava] esclusa la vincolatività per gli appellati dell’accordo sancito dal verbale del 27 novembre 1997, atteso il carattere peggiorativo dello stesso ed essendo i medesimi dissenzienti ed iscritti ad un’organizzazione sindacale che non [aveva] partecipato alla stipulazione dello stesso.
Avverso la decisione ricorre per cassazione la Spa, denunciando principalmente la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e ss. Cc, in relazione all’accordo del 27 novembre 1997, allorché il Tribunale etneo ha affermato che l’integrativo del 1997 aveva inciso su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori e che non era perciò opponibile ai dipendenti non aderenti ai sindacati firmatari. Per la società, invece, andava considerato che i sindacati e la società datrice di lavoro ben potevano modificare il precedente contratto integrativo del 1991 e ridefinire per il futuro il contenuto e l’entità del trattamento economico complessivo, fatti salvi soltanto i ratei di retribuzione già maturati. Essendo stata modificata la fonte di conformazione esterna del contenuto del rapporto di lavoro (l’accordo aziendale) - sostiene la ricorrente - i lavoratori non conservavano alcun diritto al mantenimento per il futuro della disciplina negoziale di cui godevano prima della modifica intervenuta con l’accordo del 27 novembre 1997. Ciò, in base al principio secondo il quale il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva.
La Spa ritiene che nell’ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (articolo 2077 Cc), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale, restando la conservazione di quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia, sicché la nuova regolamentazione, ancorché avente carattere peggiorativo per i lavoratori, sostituisce quella anteriore, senza trovare alcun limite in situazioni soggettive aventi carattere di mera aspettativa, tra cui rientrano i trattamenti economici non ancora maturati perché relativi a prestazioni non rese. Nessuno dei lavoratori ricorrenti aderiva all’epoca ad una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo aziendale del 31 gennaio 1991, sicché essi non erano legittimati a dolersi delle modifiche ad esso apportate. E, non avendo l’Ugl sottoscritto l’accordo del 1991, era del tutto irrilevante il mancato consenso di questo sindacato alle modifiche del 1997. Errata è l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui i lavoratori, in assenza di un loro specifico consenso, avrebbero acquisito il diritto alla conservazione dei trattamenti previsti nel contratto aziendale del 1991 anche per il tempo successivo alla sua modifica ad opera dell’accordo del 1997, perché il contratto collettivo non si incorpora nel contratto individuale, ma opera dall’esterno, sicché, mutando la fonte, muta corrispondentemente il contenuto del secondo. Anche il contratto aziendale è affidato all’autonomia collettiva, e pertanto i rappresentanti dei lavoratori hanno il potere di apportare modifiche, anche peggiorative, sia al contratto nazionale che a quello aziendale, senza che occorra uno specifico mandato o la ratifica del loro operato.
Per i supremi giudici le argomentazione della ricorrente sono fondate.
La Corte - è detto nella motivazione della sentenza romana - più volte ha avuto modo di precisare che le funzioni specifiche riconosciute dall’ordinamento alle associazioni sindacali consistono principalmente nella stipula di contratti collettivi aventi efficacia obbligatoria per tutti gli iscritti, senza che possa però configurarsi una legittimazione delle associazioni medesime a rinunciare, transigere o conciliare diritti soggettivi (ancorché acquisiti dai singoli lavoratori in forza di pattuizioni collettive), in difetto di espressa previsione normativa in tal senso o di uno specifico mandato da parte degli associati. Per i giudici di piazza Cavour, però, non vi è contrasto tra questo principio e quello, del pari fermamente enunciato dalla Corte nella sua giurisprudenza consolidata, secondo il quale, in tema di successione di contratti collettivi, il lavoratore non può invocare un diritto acquisito in forza della precedente contrattazione. Infatti, una cosa è l’indisponibilità, da parte del sindacato, dei diritti soggettivi perfetti attribuiti da un determinato contralto collettivo, ed altra è la pretesa, da parte del lavoratore, di mantenere definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto nato da una norma collettiva che ormai non esiste più perché caducata o sostituita da una successiva contrattazione collettiva. Ciò perché le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano invece dall’esterno sui singoli rapporti di lavoro, come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell’ipotesi di successione fra contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (che attiene esclusivamente, ai sensi dell’articolo 2077 Cc, al rapporto tra contratto collettivo ed individuale), restando la conservazione di quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia.
La stessa durata di un contratto collettivo – è detto ancora in motivazione – rientra tra gli elementi disponibili da parte del sindacato, atteso che a questo soggetto è rimessa la valutazione “collettiva” della persistente corrispondenza della norma contrattuale agli interessi dei lavoratori associati, e, mutata la situazione contingente, esso ben può decidere di non conservarne ulteriormente l’efficacia. Del resto – continua il collegio romano -, il nuovo contratto può risultare “peggiorativo” in alcuni aspetti, ma evidentemente rispetto ad una situazione preesistente, mentre la nuova disciplina deve ritenersi corrispondente agli interessi degli associati rispetto alle situazioni sopravvenute. Unico limite del potere dispositivo del sindacato è costituito dal precetto dell’articolo 36 Costituzione – ma è evenienza rara che tale norma sia violata dalla contrattazione collettiva – dovendosi anche osservare che quasi sempre una valutazione in termini di trattamento peggiorativo è fatta sotto profili esclusivamente monetari ed individuali, mentre la pratica della contrattazione è sempre diretta a realizzare complessivi miglioramenti, ove la valutazione sia effettuata nella corretta prospettiva “collettiva”.
In applicazione di questi principi, la Suprema corte ritiene che non può essere messo in discussione il potere del sindacato di sostituire la precedente disciplina collettiva, anche con esito peggiorativo per il trattamento economico e normativo di tutti o alcuni lavoratori.
Nella specie si tratta proprio, ed esclusivamente, della successione nel tempo di contratti collettivi, e non di disposizione di diritti patrimoniali già insorti nel patrimonio dei singoli lavoratori. La questione controversa concerne, infatti, trattamenti integrativi del contratto nazionale introdotti con decorrenza dal 1991, secondo le regole dettate dal contratto integrativo di durata stipulato in quell’anno.
Ne discende che il nuovo contratto del 1997 poteva legittimamente determinare il contenuto degli obblighi, anche retributivi, del datore di lavoro a partire dalla sua entrata in vigore, non avendo operato alcuna disposizione di diritti già maturati a favore dei lavoratori.
È pertanto errata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale nella specie non si configurerebbe un’ipotesi di successione di contratti collettivi perché il nuovo contratto è solo parzialmente modificativo del precedente. È parimenti errata l’ulteriore affermazione secondo la quale l’accordo del 1997 non sarebbe opponibile ai lavoratori dai quali le Os stipulanti non avevano ricevuto specifico mandato. Priva di rilievo è la circostanza che i lavoratori odierni intimati fossero iscritti ad un’organizzazione sindacale che non ha partecipato alla stipulazione del contratto del 1997; circostanza dalla quale la sentenza impugnata fa derivare la (errata) conseguenza che per essi questo contratto non sarebbe vincolante.
Al riguardo – sottolinea il collegio -, va ricordato il principio di diritto secondo il quale ove un contratto collettivo aziendale, stipulato dal sindacato per la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori dell’azienda, venga successivamente modificato o integrato da un nuovo accordo aziendale stipulato dallo stesso sindacato, tutti i lavoratori che abbiano fatto adesione all’originario accordo, ancorché non iscritti al sindacato, sono vincolati dall’accordo successivo e non possono invocare l’applicazione soltanto del primo. Dovendosi ritenere sussistente l’adesione dei non iscritti al contratto del 1991, per esserne stati anch’essi beneficiari, ne discende l’irrilevanza della mancata partecipazione all’ accordo del 1997 della diversa organizzazione sindacale cui gli stessi erano iscritti.
Teodoro Elisino
(fonte: D&G, quotidiano del 27.6.2007)
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