Bozza di legge elaborata dalla
Commissione – istituita in ottobre 2002 dal Min. della P.A. Frattini – per l’ analisi e studio sulle
politiche di gestione delle risorse umane e sulle cause e le conseguenze dei comportamenti vessatori nei confronti dei lavoratori, nell’ambito della
Pubblica Amministrazione (presieduta dal Prof. Michele Piccione, titolare di
Clinica Psichiatrica all’Un. di Roma “La Sapienza” – Psicanalista freudiano)
LEGGE
CONTRO LA VIOLENZA MORALE O PSICHICA IN OCCASIONE DI LAVORO (MOBBING)
Art.1
Finalità e campo di applicazione
La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la
tutela di lavoratori e lavoratrici contro la violenza morale o psichica in
occasione di lavoro.
Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge
si intende per:
a) violenza morale o psichica in occasione di lavoro: atti,
atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di
lavoro, ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che portano ad un
degrado delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute o la
professionalità o la dignità del lavoratore;
b) diagnosi di sindrome correlata: diagnosi che, in base al
protocollo di cui all’allegato I, soddisfa le seguenti condizioni: riscontro di
un’anamnesi positiva per violenza morale o psichica in occasione di lavoro;
accertamento di disturbi fisici o psicopatologici o psicosomatici o del
comportamento, diagnosticati secondo le indicazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità; l’essere tali disturbi conseguenza della violenza morale
o psichica in occasione di lavoro, anche in presenza di patologie preesistenti.
3. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modifiche, fatte salve le disposizioni specifiche contenute
nella presente legge.
Art.2
Attività di prevenzione
Il datore di lavoro:
a) valuta i rischi relativi alle situazioni di violenza
morale o psichica in occasione di lavoro a norma dell’art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;
b) adotta, in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza, le misure organizzative e
gestionali necessarie ai fini della prevenzione delle situazioni di violenza
morale o psichica in occasione di lavoro, ivi comprese apposite regole di
comportamento, tenendo conto anche dell’esigenza di promuovere condizioni di
pari opportunità; ne richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori e
permette ai lavoratori di verificarne l’applicazione mediante il rappresentante
per la sicurezza;
c) prende, in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza, per il caso di individuata
situazione di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, appropriati
provvedimenti al fine di garantirne la pronta cessazione;
d) assicura che ciascun lavoratore e rappresentante per la
sicurezza riceva una formazione specifica e adeguata in ordine ai rischi
relativi alle situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro e
alle misure adottate per la prevenzione delle predette situazioni.
2. I lavoratori osservano le misure organizzative e
gestionali adottate dal datore di lavoro ai fini della prevenzione delle
situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro.
3. Il medico competente, fatti salvi gli accertamenti
sanitari di cui all’art. 17, comma 1, lettere b) e i), del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, effettua, su richiesta del
lavoratore, in collaborazione con i medici specialisti di cui all’art. 17, comma
2, del predetto decreto, l’accertamento di disturbi correlabili a violenza
morale o psichica in occasione di lavoro e ne comunica l’esito allo stesso
lavoratore.
4. Il rappresentante per la sicurezza:
a) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione
delle misure di prevenzione delle situazioni di violenza morale o psichica in
occasione di lavoro;
b) segnala immediatamente al datore di lavoro le
presunte situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro
individuate nel corso della sua attività e, qualora ritenga che non siano presi
provvedimenti idonei, può informare i centri di cui all’art. 3, se istituiti, e
i servizi di prevenzione e protezione dell’Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente.
Art. 3
Centri
regionali per la diagnosi e la terapia dei disturbi correlabili a violenza
morale o psichica in occasione di lavoro
Livelli essenziali delle prestazioni
1. Per la diagnosi e la terapia dei disturbi correlabili a
violenza morale o psichica in occasione di lavoro, il lavoratore interessato
può rivolgersi ad appositi centri pubblici o istituti specializzati di diritto
pubblico che le Regioni possono istituire o utilizzare.
2. I centri di cui al comma 1 sono interconnessi a livello
nazionale; impiegano mezzi e sistemi idonei anche per i portatori di handicap;
utilizzano personale specificamente formato e dedicato; prevedono adeguate
figure professionali e necessariamente le seguenti: medico legale, medico del
lavoro, psichiatra, psicologo clinico o del lavoro. Ai fini della formulazione
della diagnosi, il centro può avvalersi di altre figure specialistiche
convenzionate.
3. All’esito degli accertamenti svolti, i centri di cui al
comma 1 comunicano al lavoratore interessato una delle seguenti diagnosi:
sindrome correlata, sindrome non correlata o sindrome allo stato non
sufficientemente correlabile.
4. In caso di diagnosi di sindrome correlata, il centro può
assicurare direttamente o indirettamente la terapia al lavoratore.
Art.4
Nullità degli atti o patti riconducibili a violenza morale o
psichica in occasione di lavoro
1. E’ nullo qualsiasi patto od atto riconducibile a violenza
morale o psichica in occasione di lavoro.
Art. 5
Azioni in giudizio
1. Ferma restando l’azione ordinaria, il lavoratore affetto
da sindrome correlata diagnosticata a norma dell’art. 3, comma 3, della
presente legge, può ricorrere al tribunale in funzione di giudice del lavoro
competente per territorio.
Il giudice adito, nei cinque giorni successivi, convocate le
parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga fondato il ricorso, con
decreto motivato ed immediatamente esecutivo ordina al datore di lavoro la
cessazione degli atti, atteggiamenti o comportamenti pregiudizievoli, adotta
ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti e stabilisce le
modalità di esecuzione della decisione. L’efficacia esecutiva del decreto non
può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice competente definisce
il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
2. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro
quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione avanti alla
medesima autorità giudiziaria competente per territorio, che decide con
sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni dell’art. 413 e
seguenti del Codice di procedura civile.
3. Nel giudizio di opposizione il lavoratore può proporre
azione di risarcimento danno conseguente a violenza morale o psichica in
occasione di lavoro.
4. Il datore di lavoro che non ottempera ai decreti, di cui
ai commi 1 e 5 del presente articolo, o alla sentenza pronunciata nel giudizio
di opposizione, è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice penale.
5. Nel caso dei rapporti di lavoro di cui all’art. 3 del
t.u. 30 marzo 2001, n. 165, il ricorso deve essere proposto al tribunale
amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via
d’urgenza con le modalità di cui al comma 1. Contro il decreto che decide su
ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle
parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza
immediatamente esecutiva.
6. Qualora venga presentato ricorso in via d’urgenza ai
sensi del presente articolo, non trovano applicazione l’art. 410 del Codice di
procedura civile e l’art. 65 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Liquidazione equitativa e riparazione del danno
1. Il giudice liquida ogni danno conseguente a
violenza morale o psichica in occasione di lavoro, ivi compresi il danno
biologico e il danno esistenziale anche in modo disgiunto.
2. Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito
può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, ordina, a
cura e spese del soccombente, che il provvedimento sia pubblicato, mediante
inserzione per estratto, in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione
nazionale.
ALLEGATO 1
Protocollo valutativo di patologia stress correlata a
violenza morale o psichica in occasione di lavoro
1. Valutazioni cliniche:
§ Anamnesi (familiare; patologica remota; patologica
prossima)
§ Anamnesi occupazionale
§ Sintomatologia
§ Anamnesi sociale (amicizia; tempo libero; eventi di vita;
conciliazione vita/lavoro)
§ Risorse
§ Futuro
§ Farmaci
§ Esame obiettivo e specialistico
§ Esame psichiatrico e psicologico.
2. Valutazione psicodiagnostica:
- Alterazioni dello stato di benessere indotte dalle
situazioni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro:
§ Alterazioni dell’equilibrio socioemotivo
§ Alterazioni dell’equilibrio psicofisiologico
§ Alterazioni del comportamento.
- Strumenti di rilevamento soggettivo:
§ Questionario per la rilevazione della violenza morale o
psichica in occasione di lavoro (R. Gilioli e coll.)
§ Questionario sullo stress da lavoro (medicina del lavoro
di Helsinki)
§ Questionario di personalità – MMPI 2 (forma intera)
§ Test di dinamismo mentale – Matrici progressive di Raven
§ Test proiettivi – Il reattivo di disegno di Wartegg
§ Questionario dei disturbi soggettivi (M.G. Cassitto e
coll.)
§ Questionario del tono dell’umore – Mood scale.
L’esecuzione del protocollo non può avvenire in meno di tre
giorni e deve effettuarsi preferibilmente in regime di day hospital.
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