Vecchie certezze  e nuove riconferme sulla immanenza del danno da demansionamento (aggiornamento dell'articolo n. 34 in sito)

 Sommario:

1. L’ultimo orientamento giudiziario (Trib. Treviso 13 ottobre 2000, Cass. sez. lav. 6 novembre 2000, n. 14443, Cass. 7 luglio 2001, n. 9228,Cass. 23 ottobre 2001, n. 13033, Cass. 2 novembre 2001, n. 13580, Cass. 14 novembre 2001, n. 14189 e n. 14199, Cass. 2 gennaio 2002, n. 10)

2. Le certezze raggiunte in dottrina ed in giurisprudenza sul danno da demansionamento

3. Considerazioni sull’affermazione (operata da Cass. n. 14443 del 2000) di un presunto onere probatorio della lesione alla c.d. professionalità oggettiva

4.  Le condizioni di  risarcibilità del danno biologico e del danno morale

 

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1.  L’ultimo orientamento giudiziario (Trib. Treviso 13 ottobre 2000, Cass. sez. lav. 6 novembre 2000, n. 14443, Cass. 7 luglio 2001, n. 9228, Cass. 23 ottobre 2001, n. 13033, Cass. 2 novembre 2001, n. 13580, Cass. 14 novembre 2001, n. 14189 e n. 14199, Cass. 2 gennaio 2002, n. 10)

In un nostro precedente articolo sul tema della reintegrazione (sia nel posto di lavoro che nelle pregresse mansioni o in altre equivalenti) osservavamo come l’impresa tenda, di norma,  a sottrarsi all’ordine giudiziale rivoltole – anche a costo di incorrere nel reato ex art. 388 c.p., di inottemperanza ad un ordine della magistratura – e ponga in atto tutti quei meccanismi ostruzionistici, palesi o mimetici, finalizzati a vanificare l’obbligo impostole (e a non consentire al lavoratore la realizzazione del diritto sancito a livello giudiziale).

Le nostre considerazioni trovano ora una riconferma tanto  occasionale  quanto significativa in  recentissime  decisioni in tema di “dequalificazione”, cioè a dire, rispettivamente, nella sentenza del Tribunale di Treviso (sez. lav., 1 grado) del 13 ottobre 2000 (1),  nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 6 novembre 2000 n. 14443 (2), in Cass. 7 luglio 2001, n. 9228 (3), in Cass. 23 ottobre 2001, n. 13033 (in questa sezione Articoli del sito, n. 83), in Cass. 2 novembre 2001, n. 13580 (ibidem, n. 90) in Cass. 14 novembre 2001, nn. 14189 e 14199, in Cass. 2 gennaio 2002, n. 10 (ibidem, n.94), cui si aggiunge Cass. 1 giugno 2002 n. 7967 (ibidem, n. 135).

Nella prima  risulta sanzionata - con il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno alla professionalità e alla personalità morale del lavoratore (e con l’imposizione al soccombente di una somma per spese legali pari a £. 15 milioni!) – la mancata esecuzione di sentenze cautelari impositive di riassegnazione ad un dirigente tecnico  del Comune di Ponzano Veneto di mansioni  equivalenti  a quelle dalle quali era stato illegittimamente rimosso, cioè in buona sostanza di un  ruolo e posizione professionale di pari dignità interno/esterna.

La massima della decisione, che si riproduce per comodità di comprensione da parte del lettore, è la seguente: “La revoca dall’incarico dirigenziale con assegnazione, dietro ordine giudiziale, a mansioni di posizione professionale non equivalente, occasiona per il lavoratore rimosso sia il diritto al risarcimento del danno – per violazione degli artt. 2 e 41 Cost e 2087 c.c. – alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro, la cui lesione si verifica per il riflesso che la dequalificazione professionale ha, sia nell’ambiente di lavoro sia all’esterno, sulla dignità dell’uomo e del lavoratore, sulla aspettativa di carriera, sull’immagine e sulla vita di relazione con riferimento anche allo status sociale (c.d. danno alla personalità morale),  sia il diritto al risarcimento del danno alla professionalità (tutelata dall’art. 2103 c.c.) che consiste nel mancato incremento delle conoscenze professionali e nel mancato utilizzo delle conoscenze e capacità acquisite, nonché – quando sussistente – del danno biologico (per lesione anatomo-funzionale del soggetto cioè a dire dell’integrità dello stato di salute) e del danno morale (ove la condotta lesiva costituisca anche reato).

Entrambe le prime due voci di danno (alla personalità morale e alla professionalità) sono intrinseche e conseguenziali al demansionamento secondo “l’id quod plerumque accidit” ed hanno una dimensione patrimoniale che le rende suscettibili di risarcimento e di valutazione anche equitativa (cfr. Cass. n. 11727/99).”.

Nella sentenza n. 14443 del 6 novembre 2000 della sezione lavoro della Cassazione, risulta sanzionato invece il confinamento in “forzata inattività” di un lavoratore con qualifica di quadro, deliberatamente non utilizzato dall’azienda dopo l’ordine di reintegra giudiziale dichiarativo dell’illegittimità del precedente licenziamento. In buona sostanza, l’azienda, dopo aver riammesso formalmente in organico il lavoratore, lo aveva lasciato nella più completa inattività, dimostrando una indisponibilità sostanziale verso la decisione del magistrato e  l’intendimento di sanzionare ritorsivamente questa  reintroduzione coatta del lavoratore in azienda. Il lavoratore aveva adito  il Pretore di Firenze (che aveva disposto una liquidazione equitativa del danno  arrecato alla dignità e personalità morale del lavoratore, tramite la mancata utilizzazione professionale in concreto, evidentemente a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro cui il dipendete sgradito si era determinato non certo volontariamente!), poi la questione era passata al vaglio del Tribunale (che ne aveva riconfermato le statuizioni) ed infine giunta in Cassazione.  Qui i giudici della S. corte riconfermano la correttezza delle conclusioni raggiunte nei precedenti gradi del giudizio ed affermano principi – sui quali ci intratterremo in prosieguo – di indubbia rilevanza, in linea con quanto già da noi sostenuto in due note (“Il  carattere immanente del danno da dequalificazione”, nota a Cass.,  sez. lav., 18 ottobre 1999, n. 11727, in Lavoro e previdenza Oggi 12/1999, p. 2347 e in “Demansionamento per esproprio di competenze, aziendalmente legittimato”, nota a Pret. Roma 1 aprile 1999, ibidem , 6/2000, p. 1246). Ancora per comprensione del lettore  riferiamo la massima  (non ufficiale ma da noi elaborata) di Cass. n. 14443/000 che così si esprime: “Il demansionamento professionale dà luogo  ad una pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore. Non solo viola lo specifico divieto di cui all’art. 2103 c.c., ma costituisce  offesa  alla dignità professionale  del prestatore intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità nel contesto lavorativo (in cui si sostanzia il danno alla dignità del lavoratore, bene immateriale per eccellenza) e quindi  lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio conseguente incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato, con indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa (Cass. 18.10.99, n. 11727). L’affermazione di un valore superiore della professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale, in qualche modo supera ed integra la precedente affermazione che la mortificazione della professionalità del lavoratore potesse dar luogo a risarcimento solo ove venisse fornita la prova dell’effettiva sussistenza di un danno patrimoniale (cfr. le sentenze 11.8.98, n 7905; 4.2.97, n. 1026 e 13.8.91, n. 8835).

Va invece dimostrato il concreto pregiudizio qualora si adduca addizionalmente una lesione della professionalità in senso obiettivo, sciolta da ogni riferimento alla dignità del lavoratore ed intesa nel senso di perdita di occasioni concrete di progressione lavorativa (migliori occasioni di collocazione lavorativa all’esterno e di avanzamento in carriera all’interno).

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), l’inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile a norma degli artt. 651 e 652 c.p.p., comporta che il giudice civile possa accertare  ‘incidenter tantum’ l’esistenza del reato – nel caso di ingiuria, riscontrato insussistente in sede di merito (n.d.r.)-  nei suoi elementi obiettivi e soggettivi, individuando l’autore, procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legge penale (cfr. ex multis Cass. 14.2.2000, n. 1643)”.

Ad identiche conclusioni, in ordine all’immanenza del danno da dequalificazione, sono  pervenute successivamente Cass. 7 luglio 2001, n. 9228 (cfr. nt.3) e Cass. 23 ottobre 2001, n. 13033, la prima attinente al confinamento in “inattività decennale” di un giornalista della Rai; la seconda relativa alla ritorsione aziendale della soc. Fiorucci che aveva reagito all’ordine di reintegra di un lavoratore (ingiustamente licenziato) svolgente in precedenza mansioni di “progettazione ed allestimento degli stands promozionali” dell’azienda in Italia ed all’estero, destinandolo al rientro forzato in azienda a mansioni di semplice manovalanza (carico e scarico merci e confezionamento salsicce).

Nella decisione n. 9228/2001, la massima dispone: “Non è  né arbitraria né illogica, in quanto basata su dati di comune esperienza, l’opinione del Tribunale che ha ritenuto sussistente il danno da demansionamento di un giornalista (lasciato pressoché inattivo per 10 anni) sulla base della considerazione che la professionalità si autoalimenta nell’esercizio costante della professione e nell’aggiornamento insito nella  stessa, così implicitamente affermando che, nel caso di mancato esercizio, le capacità professionali ineluttabilmente si immiseriscono, con un danno certo anche se determinabile in via equitativa. Neppure appare privo di concretezza il ricorso in via parametrica alla (metà della) retribuzione per la determinazione in termini quantitativi del danno, posto che, indubbiamente, non può negarsi che elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione) anche del contenuto professionale della prestazione, nel caso in esame, concretamente non accettata dall’azienda (e tuttavia egualmente retribuita come se fosse stata eseguita). Se, dunque, il  demansionamento non cagionò danno sul piano retributivo, l’entità della retribuzione ben poteva essere assunta, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro del danno da impoverimento professionale derivato dall’annientamento delle prestazioni proprie della qualifica”.

Nella successiva e recentissima Cass. n. 13033 del 2001, la suprema Corte, in consonanza con i propri precedenti, dopo aver dichiarato spettante al lavoratore (declassato al confezionamento salsicce) 70 milioni di lire (per danno alla professionalità), afferma espressamente che: “…il demansionamento del lavoratore produce un danno in sé in quanto non solo viola il divieto posto dall’art. 2103 c.c., ma dà luogo ad una pluralità di pregiudizi solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del dipendente e costituisce anche una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della propria personalità nel luogo di lavoro. Al pregiudizio determinato da tale lesione, che incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato, va riconosciuta un’indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione equitativa anche nell’ipotesi in cui venga a mancare la dimostrazione di effettive conseguenze negative sul piano economico”.

Conforme la decisione di Cass. 2 novembre 2001, n. 13589 (est. De Matteis, in causa tra un dirigente lasciato inattivo per 18 mesi dalla Breda Progetti e Costruzioni Spa) in cui al confinato in inoperosità sono stati riconosciuti 98 milioni per risarcimento di danno alla professionalità,  respingendo la pretesa aziendale della prova del pregiudizio patrimoniale dal parte del dirigente,  sulla base della (oramai consolidata) motivazione secondo cui “…il danno da demansionamento professionale ha una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, in quanto la dequalificazione professionale di un lavoratore non solo viola lo specifico divieto posto dall’art. 2103 cod. civ., ma ridonda in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della  sua personalità nel luogo di lavoro”. Nello stesso senso, successivamente, Cass.  14 novembre 2001, n. 14189  che – sulla base dello stesso principio di diritto – ha risarcito in via equitativa con 5 milioni e 600 mila il danno da dequalificazione per effetto di spostamento da mansioni operaie di 3° livello (consistenti nella “determinazione del consumo dei tessuti per il confezionamento di capi mediante segnatura su carta dei modelli”) a quelle inferiori di “stiratrice”.

Più articolata – tramite una approfondita disamina delle varie tipologie di danno da dequalificazione ed inattività, consistenti in impoverimento professionale, perdita di “chance” di reimpiego e/o di carriera, lesione dell’integrità psicofisica o più in generale del diritto alla salute (a seguito di sindrome da esaurimento), danno del diritto all’immagine o del diritto alla vita di relazione – la decisione n. 14199 resa nello stesso giorno 14 novembre 2001 (est. Celentano), che è giunta, correttamente, ad affermare l’esistenza nell’ordinamento di un diritto del lavoratore all’effettivo svolgimento della propria prestazione di lavoro, la cui lesione costituisce inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro e determina l’obbligo del risarcimento del danno professionale, suscettibile di assumere uno o più di quegli aspetti (o tipologie) diverse innanzi elencate. Essa così si è espressa: "La violazione dell’art. 2103 c.c., attraverso dequalificazione o forzata inattività del lavoratore, costituisce un  atto illecito – anche quando si continui a corrispondergli, come di norma avviene,  la retribuzione - perché il lavoro costituisce non soltanto un mezzo di sostentamento e di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore stesso. Il danno da dequalificazione professionale, difatti, non si identifica con il danno derivante dalla mancata corresponsione del trattamento retributivo ma può consistere semplicemente nel mancato aggiornamento e nella mancata pratica della propria professione. Giacché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sussiste un diritto del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione di lavoro (Cass. 15 giugno 1983 n. 4106; Cass. 6 giugno 1985 n. 3372; Cass. 10 febbraio 1988 n. 1437; Cass. 13 novembre 1991 n. 12088; Cass. 15 luglio 1995 n. 7708; Cass. 4 ottobre 1995 n. 10405), un diritto la cui lesione da parte del datore di lavoro costituisce un inadempimento contrattuale e determina, oltre all'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l'obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale o, più sinteticamente, del danno professionale.

Questo danno può assumere aspetti diversi. Innanzitutto può consistere nel danno patrimoniale derivante, in via diretta ed automatica, dalla dequalificazione, dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità (un danno molto evidente e grave nell'esercizio di alcune particolari professioni, soggette a una continua evoluzione e quindi bisognose di continui aggiornamenti),  così come può consistere nella perdita addizionale, a seguito della minor qualificazione (conseguente a dequalificazione), di un maggior guadagno  per privazione della possibilità per il lavoratore di sfruttare particolari occasioni di lavoro o, come preferiscono esprimersi alcune decisioni, nella perdita di chance.

Peraltro il danno professionale potrebbe assumere anche aspetti non patrimoniali.  Potrebbe, ad esempio, costituire una lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica (art. 2087 del c.c.) o, più in generale, alla salute (art. 32 della Costituzione), quando la forzosa inattività, o l'esercizio di mansioni inferiori, ha determinato nel lavoratore non soltanto un dispiacere, una afflizione dello spirito rientrante tra i danni morali, ma una vera e propria patologia psichica, come uno stato ansioso o una sindrome da esaurimento (Cass. 16 dicembre 1992 n. 13299) e, secondo alcune decisioni, potrebbe anche costituire una lesione del diritto all'immagine o del diritto alla vita di relazione (Cass. 10 aprile 1996 n. 3341).

L'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del danno professionale o, meglio, delle varie specie di danni, patrimoniali o personali, compresi in questa ampia denominazione, è compito del giudice di merito e si risolve in una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata".

Consolida l’orientamento in tema di automaticità del danno alla professionalità – giacché demansionamento e inattività forzata implicano un immanente immiserimento della professionalità e lesione del diritto all’autorealizzazione nel lavoro – Cass. 2 gennaio 2002, n. 10, secondo cui: “Il comportamento del datore di lavoro che lascia un lavoratore in condizioni di inattività per lunghissimo tempo non solo viola la norma di cui all’art. 2103 c.c., ma lede il fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza.

La dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, è un bene immateriale per eccellenza e la sua lesione produce automaticamente un danno (non economico ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), determinabile necessariamente solo in via equitativa.

Tale statuizione è conforme alla ricostruzione del danno da demansionamento professionale data dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più recente evoluzione. In diverse, significative, pronunce questo giudice ha, infatti, rilevato che la modifica "in peius" (ovvero la negazione o l’impedimento) delle mansioni dà luogo ad una pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore. Infatti il demansionamento non solo viola lo specifico divieto di cui all’articolo 2103 c.c., ma ridonda in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa (Cass. 11727/99, 14443/00). L’affermazione di un valore superiore della professionalità, direttamente collegato a un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale, in qualche modo supera e integra la precedente affermazione che la mortificazione della professionalità del lavoratore potesse dar luogo a risarcimento solo ove venisse fornita la prova dell’effettiva sussistenza di un danno patrimoniale (cfr. le sentenze 7905/98, 1026/97,3686/96 e 8835/91). Prova, viceversa, che, secondo le ricordate pronunce, rimane necessaria per quanto riguarda l’eventuale danno materiale, il pregiudizio economico cioè subito dal lavoratore anche in termini di guadagno non conseguito per effetto della perdita di concreti vantaggi necessariamente legati allo svolgimento delle mansioni negate”.

 

2.  Le certezze raggiunte in dottrina ed in giurisprudenza sul danno da demansionamento

Nella tematica della dequalificazione, soggetta ad oscillazioni (sia pure su aspetti secondari quali quelli dei parametri per la liquidazione equitativa del danno) conviene fissare le certezze raggiunte.

Partendo da Cass. n. 13299 del 16 dicembre 1992 (4), ricollegandoci a Cass. n. 11727 del 18 ottobre 1999 (5) fino alle più recenti decisioni n. 14443 del 6 novembre 2000 (cfr. nt.2), n. 9228 del 7 luglio 2001 (cfr. nt.3),  n. 13033 del 23 ottobre 2001 (6), n. 13580 del 2 novembre 2001 (7), nn. 14189 e 14199 del 14 novembre 2001 (8), n. 10 del 2 gennaio 2002 (8 bis) – e tenendo a mente i numerosi giudicati di merito (da ultimo Trib Treviso 13 ottobre 2000 (cfr.nt.1)  -  si può dire che si sono raggiunte le seguenti certezze:

a) la dequalificazione (sia essa per lottizzazione, id est  per far posto ad altri appartenenti ad aree politiche diverse o si realizzi per i più diversi motivi)che occasioni da parte datoriale il mancato  rispetto delle obbligazioni assunte (da eseguire secondo correttezza e buona fede  ex artt. 1175 e 1375 c.c.)  e quindi la violazione del principio giuridico codificato nell’art. 2103 c.c. di assegnazione del lavoratore alle mansioni pattuite o ad altre professionalmente equivalenti,  determina un vulnus alla dignità del lavoratore ed alla sua personalità morale, al suo diritto alla realizzazione delle proprie aspettative nell’ambito dell’attività  lavorativa in funzione delle quali ha instaurato un rapporto di lavoro. Tale vulnus  -  immanente al danno da demansionamento, cioè a dire “ in re ipsa” e, come tale, non necessitante di prova di pregiudizio economico - occasiona responsabilità da inadempimento del debitore ex art. 1218 c.c., liquidabile dal giudice adito anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. Il comportamento contra legem  è lesivo dell’art. 2 Cost (che fissa il diritto al rispetto della personalità dell’uomo nella complessità ed unitarietà delle sue componenti e nelle varie sedi o formazioni sociali  di svolgimento, concretante di per sé  una posizione di diritto soggettivo, così Cass. 1° sez. civ., n. 3769/1985) nonché dell’art. 41, comma 2°,  Cost (che vieta alla libertà di impresa di “recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”). Quando la dequalificazione è posta in essere per motivi “pravi” (lottizzazione, motivi antisindacali, discriminazioni di vario tipo) essa è anche lesiva dell’art. 1 Cost. – oltrechè dell’art. 15 Stat. lav. -  che pone a base della convivenza civile nello Stato i “principi  democratici e lavoristici”, in tal modo precludendo in linea di principio che la valutazione e l’apprezzamento professionale del lavoratore si dispieghi secondo criteri diversi da quelli  costituiti dalle “qualità professionali e personali e dai meriti di lavoro” (così, Cass. n. 13299/1992, cit).

In tal senso, inequivocabilmente,  Cass. n. 13299/1992 secondo cui: “ …il vulnus alla personalità  ed alla libertà del lavoratore… contiene necessariamente, oltre che la potenzialità del danno, una inseparabile carica di effettività (senza che ciò significhi ricorso a presunzioni) per la diminuzione del patrimonio professionale, anche ai fini dell’ulteriore sviluppo di carriera, del lavoratore ingiustamente rimosso dalle mansioni corrispondenti alla sua qualifica”. Parimenti Cass. n. 11727/1999 che – nell’accogliere la tesi della difesa del lavoratore secondo cui il giudice di merito aveva generalizzato il principio dell’onere della prova a carico del lavoratore anche alle violazioni della professionalità  mentre l’onere probatorio era da ritenersi ristretto alla fattispecie del danno biologico – ha asserito: “E’ illegittimo il disconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale da accertata dequalificazione professionale, per non aver il lavoratore fornito la prova di un contenuto economicamente apprezzabile del danno medesimo o di elementi  implicanti un vulnus alla  sua personalità, alla sua vita di relazione, alla sua immagine professionale e sociale, alle sue aspettative di promozione e di carriera. Infatti il danno da demansionamento professionale si risolve (e si sostanzia di per sé)  in un effettivo, concreto e inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale del lavoratore, ridimensionamento che costituisce, a sua volta, un bagaglio peggiorativo diretto ad interferire negativamente nelle infinite espressioni future dell’attività lavorativa. La dequalificazione contiene necessariamente, oltre che la potenzialità del danno, una inseparabile carica di effettività (senza che ciò significhi ricorso a presunzioni) per la diminuzione del patrimonio professionale, anche ai fini dell’ulteriore sviluppo di carriera, del lavoratore ingiustamente rimosso dalle mansioni corrispondenti alla sua qualifica, danno che  deve essere risarcito dietro valutazione del giudice che - ricorrendone le condizioni – potrà procedere anche con il criterio equitativo ex art. 1226 c.c.” Nello stesso senso Trib. Roma (sez. lav., 1° grado) del 4 aprile 2000 (est. Buonassisi, Bellumori c. Telecom SpA (9), secondo cui: “Il demansionamento, inteso quale privazione delle mansioni o svuotamento del loro contenuto, costituisce un danno in sé,… Gli stessi principi non possono essere estesi al danno biologico, o alla salute, rispetto ai quali è il lavoratore a dover provare in modo specifico il danno subito e il nesso causale con la condotta datoriale” (10). Nel senso dell’immanenza del danno da dequalificazione ancora Trib Treviso 13 ottobre 2000, cit., secondo cui: “Entrambe le prime due voci di danno (alla personalità morale e alla professionalità da demansionamento) sono intrinseche e conseguenziali al demansionamento secondo “l’id quod plerumque accidit” ed hanno una dimensione patrimoniale che le rende suscettibili di risarcimento e di valutazione anche equitativa (cfr. Cass. n. 11727/99)”.

Ed ancora Cass. n. 14443/2000 anch’essa  espressasi per l’immanenza del danno da demansionamento, sulla base dell’argomentazione per cui: “L’affermazione di un valore superiore della professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale, in qualche modo supera ed integra la precedente affermazione che la mortificazione della professionalità del lavoratore potesse dar luogo a risarcimento solo ove venisse fornita la prova dell’effettiva sussistenza di un danno patrimoniale (cfr. le sentenze 11.8.98, n 7905; 4.2.97, n. 1026 e 13.8.91, n. 8835); ad essa si conformano poi, nell’anno in corso,  Cass. n. 9228/2001 secondo cui:” ...le capacità professionali – in caso di inattività – ineluttabilmente si immiseriscono, con un danno certo anche se determinabile in via equitativa” nonché Cass. n.13033/2001 (nonché Cass. n. 13580 e Cass. nn. 14189 e 14199/2001)  laddove asserisce espressamente che “…il demansionamento…produce un danno in sé…che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione equitativa anche nell’ipotesi in cui venga a mancare la dimostrazione di effettive conseguenze negative sul piano economico”; ad esse si aggiunge Cass. n. 10 del 2 gennaio 2002, laddove afferma che “…La dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, è un bene immateriale per eccellenza e la sua lesione produce automaticamente un danno (non economico ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), determinabile necessariamente solo in via equitativa”;

b) tuttavia il danno da demansionamento non si indirizza solo su di un bene immateriale quale “la dignità e le personalità morale del lavoratore”, ma lede il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa. E’ comune acquisizione che alla “sottoutilizzazione” o ancor peggio alla “forzata inattività” si accompagna – automaticamente e senza necessità di prova -  degrado di professionalità e non certo utilizzazione ed accrescimento della stessa, quale postulato dall’art. 2103 c.c., nella consolidata interpretazione giurisprudenziale elaborativa della nozione di “equivalenza”.

Questo intuitivo concetto (oramai acquisito al patrimonio dell’orientamento consolidato della  stessa Cassazione: cfr. per tutte, Cass. n. 9228/2001) viene per la prima volta significativamente espresso da Pret. Milano 21 gennaio 1992 (11), secondo il quale: “l'impossibilità di svolgere il lavoro per il quale si è idonei, comporta un decremento o, quanto meno, un mancato incremento della professionalità, intesa come l'insieme delle conoscenze teoriche e delle capacità pratiche che si acquisiscono da parte del lavoratore con il concreto esercizio della sua attività lavorativa. La tesi (della convenuta società, n.d.r.) circa l'inesistenza di un danno, nel caso specifico, poiché il ricorrente avrebbe potuto aggiornarsi nelle materie legali anche in mancanza di attività lavorativa, leggendo e studiando le pubblicazioni del settore...non può essere condivisa. E infatti la professionalità di un lavoratore intellettuale dipende ed è costituita non solo  dalle nozioni teoriche ma dalle capacità applicative delle stesse nella prassi lavorativa; essa si forma nel rapporto con le esigenze tecniche poste dalla pratica quotidiana e non certo ipotizzabili in termini astratti e teorici e viene stimolata ed incrementata dall'attività di soluzione delle evenienze che di volta in volta si pongono. Consegue a ciò che l'assenza del lavoro priva il lavoratore della possibilità di utilizzare e valorizzare la sua professionalità, determinandone l'impoverimento; ed, al tempo stesso, ne impedisce la crescita. In tale prospettazione è evidente che la forzata inattività dal lavoro determina per il lavoratore un pregiudizio al suo bagaglio professionale, che si traduce in un danno patrimonialmente valutabile"(12). E che la  professionalità in concreto sia danneggiata dal demansionamento e, pertanto, necessiti anch’essa di risarcimento lo si desume da Trib. Treviso 13 ottobre 2000, laddove il magistrato  liquida tale danno secondo il parametro della retribuzione mensile (assunta nel 50% dell’importo) in congiunzione con il risarcimento del vulnus alla personalità morale (equitativamente fissato in £.500 mila al mese per ogni mese di demansionamento);

 

c) è anche pacifico orientamento  giurisprudenziale  quello secondo il quale “per la determinazione equitativa del danno alla professionalità si deve tener conto  della retribuzione mensile e del protrarsi nel tempo della dequalificazione, poiché il danno cresce secondo una linea di sviluppo progressiva, correlata sostanzialmente al decorso del tempo…”(ex plurimis,  Pret. Milano 9 aprile 1998 (13).  Con ciò si vuol dire che più a lungo si è protratta la dequalificazione, maggiore è il danno, così  come maggiore è il danno da “non utilizzazione o forzata inattività” rispetto a quello da “sottoutilizzazione”,  derivante dalla  sottrazione solo  di taluni compiti qualificanti  ma senza confinamento nella totale, più avvilente e più professionalmente pregiudizievole inedia lavorativa.  

 

3. Considerazioni sull’affermazione (operata da Cass. n. 14443 del 2000) di un presunto onere probatorio della lesione alla c.d. professionalità oggettiva (costituita da perdita di chances endoaziendali ed extraziendali)  

Attenzione – anche se non condivisione, per cui si attende una addizionale riflessione della S. corte sul punto – merita il “distinguo” operato da Cass. n. 14443 del 2000, in qualche modo  riaffermato (non con altrettanta chiarezza) da Cass. n. 10/2002, laddove la prima decisione sostiene che il danno alla professionalità intesa in senso obiettivo (slegata cioè dal vulnus alla dignità umana e strutturata dagli addotti pregiudizi alle occasioni o chances di migliore collocazione esterna o di progressione di carriera all’interno) deve essere, invece, provato nel suo pregiudizio patrimoniale dal lavoratore. Questo danno, secondo tale decisione, non sarebbe immanente ma soggetto all’onere probatorio ex art. 2697 c.c. Ora è intuitivo – e le precedenti decisioni n. 13299/1992 e n. 11727/1999 l’avevano detto espressamente – che il danno alla professionalità, sotto forma di decremento od obsolescenza del patrimonio professionale di nozioni ed esperienza acquista si riflette “automaticamente” in negativo sulle opportunità di reperimento di nuova occupazione all’esterno e di avanzamento di carriera all’interno. Ed anche questi pregiudizi sono immanenti secondo l’id quod plerumque accidit (per usare la dizione di Trib. Treviso 13 ottobre 2000, cit). Ma evidentemente la  S. corte, dopo aver compiuto  il primo tragitto sul sentiero della “immanenza” al demansionamento  del danno equitativamente risarcibile, non se l’è sentita di compierlo fino in fondo, estendendo il riconoscimento del danno “in re ipsa” anche agli addotti pregiudizi di carriera o di occasioni di lavoro all’esterno e ne ha, con un atteggiamento frenante e restrittivo, preteso la dimostrazione. Dal lato “politico” o metagiuridico – in un percorso di graduale progressione verso lo sganciamento dei danni risarcibili da oneri probatori diabolici a carico del lavoratore - può essere anche in un certo qual modo comprensibile che, di fronte all’affermazione del lavoratore che il danno alla professionalità per colpa datoriale abbia anche comportato una mancata progressione di carriera, la S. corte abbia ritenuto che sia onere del lavoratore (quando non concludentemente risaltante da fatti di indubbia significatività quali l’obiettiva ed incontestata evidenziazione  o riscontro, per allegazione nel ricorso, che i colleghi del pretermesso erano avanzati in carriera con ben altra accelerazione rispetto alla staticità o ibernazione o ai superiori  tempi di avanzamento del demansionato, specie quando la progressione di carriera non sia lasciata alla incondizionata discrezionalità dell’azienda ma sia la risultante  di valutazioni per merito comparativo o secondo procedimentalizzazione contrattuale)  dimostrare, integrando la realistica presunzione, che se non fosse stato oggetto del comportamento emarginante sarebbe progredito in carriera come gli altri (o più degli altri) colleghi.  Così, nello stesso modo e sempre dal versante metagiuridico, si può anche  comprendere che non si possa automaticamente accedere alla richiesta risarcitoria di mancate opportunità di nuove occasioni di lavoro esterno se non si è data in qualche modo la prova  di averle sperimentate tentativamente: certo è che non bisogna giungere alla trasformazione di quest’onere  in “probatio diabolica” per il lavoratore, quale potrebbe risultare quella di  pretendere che un demansionato, per dimostrare la sua non ricollocabilità all’esterno, si debba far rilasciare da un’azienda (o  da una società di selezione) cui si è presentato per una nuova occupazione l’attestazione dell’essere stato scartato o ricusato per “obsolescenza” da demansionamento posto in essere  dal pregresso datore di lavoro. Chi mai, quando mai, e perché mai un terzo estraneo dovrebbe rilasciare un’attestazione o testimonianza similare?

Ciò detto, proprio per questo, l’atteggiamento “frenante” (auspicabilmente temporaneo perchè “in progress”o in via di superamento graduale) della S. corte,  merita le nostre censure dal lato strettamente giuridico, giacchè non si può ragionare con il metro transattivo dell'«aliquid datum, aliquid retentum». E’ intuitivo e pacifico che se l’azienda, tramite i suoi preposti, sottopone a “mobbing” o a “dequalificazione e/o forzata inattività” – cioè ad iniziative oggettivamente vessatorie -  un determinato dipendente, è ben lontano dai suoi intendimenti includerlo tra i destinatari di una progressione di carriera, la cui negazione insistita costituisce logica  e scontata prosecuzione o naturale complemento dell’iniziativa dequalificatoria emarginante. Pertanto, la S. corte non avrebbe dovuto pretendere un rigido onere probatorio per i danni patrimoniali da perdita quantomeno di quella “chance”, concretantesi nella  privazione di opportunità di carriera interna (relegandolo residualmente semmai alla perdita di opportunità per migliore collocazione esterna, sul mercato, di soggetti che hanno subito un demansionamento parziale e ad essi  negando la perdita di chance solo nel caso in cui non dimostrino di essersi presentati presso altre aziende per la ricerca di una nuova occupazione, ritenendo invece “obsoleti” in via di presunzione quelli sottoposti a demansionamento massiccio o a forzata inattività prolungata). Si ha invero motivi più che fondati e ragionevoli per limitare al solo “demansionamento parziale e temporalmente circoscritto” l’onere probatorio, riconducendo sotto l’ombrello delle presunzioni ex art 2729 c.c. “forzata inattività di discreta durata” e “demansionamento massiccio”, giacchè com’è stato notato da altri condivisibilmente «se in passato si poteva sostenere che la mancata utilizzazione di un lavoratore non pregiudicava il patrimonio professionale già acquisito, in quanto la staticità delle posizioni lavorative, dei settori e dei comparti produttivi ne consentivano un completo successivo reimpiego, oggi il mutamento qualitativo delle tipologie professionali rende velocemente inutilizzabili gran parte delle conoscenze tecniche acquisite ma non più aggiornate dallo svolgimento quotidiano dell’attività lavorativa» (così Lanotte, Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, Torino 1998, 224).

La “chance”, poi, è intrinsecamente una probabilità  ed il suo risarcimento non è notoriamente corrispondente al 100% del danno da mancata promozione ma alla (solitamente minore) percentuale (30%, 60% e simili del differenziale retributivo fra la categoria rivestita e quella superiore cui non si è  stati promossi) di probabilità che il dipendente non promosso avrebbe avuto se non fosse stato oggetto di deliberata o oggettiva trascuratezza.  La Cassazione nella decisione n. 12706 del 16 dicembre 1997 ha stabilito che : «nel caso di illegittima esclusione di un lavoratore da una valutazione comparativa ai fini di una promozione, per ottenere il risarcimento del danno egli deve provare che gli altri candidati, ammessi alla valutazione, avevano possibilità di vittoria  non distanti dalle sue. Ove il lavoratore escluso non sia in grado di provare che dall’inadempimento del datore di lavoro sia derivata la sua mancata promozione, egli non potrà ottenere un risarcimento del danno commisurato all’intera perdita della maggiore retribuzione connessa alla qualifica non conseguita, ma soltanto il risarcimento per perdita di “chances” commisurabile alla probabilità di conseguire il risultato utile e determinabile in base al parametro delle retribuzioni percipiende, con un coefficiente di riduzione, oppure con giudizio di equità».  

Si vuole dire, in sostanza che la S. corte avrebbe dovuto (o dovrebbe, nel prossimo futuro) tener conto dell’esatta affermazione di principio operata da Cass 13299/92 (reiterata dalle successive, tra cui Cass. n. 11727/99), secondo cui la dequalificazione possiede una «inseparabile carica di effettività …per la diminuzione del patrimonio professionale, anche ai fini dell’ulteriore sviluppo di carriera, del lavoratore ingiustamente rimosso dalle mansioni corrispondenti alla sua qualifica. Quindi il danno va risarcito…». In carenza di prova, sul punto e nell’ambito specifico della perdita di “chances” promotive o di opportunità di ricollocazione esterna sul mercato per effetto di subita obsolescenza (sottoposte a “probatio diabolica”), siccome la legge non preclude il ricorso agli “indizi” o “presunzioni” (cfr. Cass. n. 5045/90; Cass. sez. lav. 16 maggio 2000, n. 6366, Cass.  sez. un. 30 giugno 1999, n. 379, Cass. sez. lav. 2 ottobre 1999, n. 10962) -  quando possiedono le caratteristiche  dell’essere gravi,  precise e concordanti – la S. corte avrebbe  dovuto pacificamente legittimarle, come  in altre molteplici occasioni (di cui sono espressioni le precitate sentenze) e come avviene più spesso nella giurisprudenza di merito che si richiama al brocardo dell’ «id quod plerumque accidit». Le presunzioni costituiscono uno dei mezzi di prova affidati alla “prudenza” del giudice, legittimate dal codice nel processo del lavoro e nel processo civile – tant’è che sono state utilizzate nel ben più delicatissimo campo della paternità naturale (cfr. Cass. 1° sez. civ. n. 5333/1998 e  Cass.  2008/2001 che ha dato rilevanza ai suddetti fini ad elementi concludentemente indiziari) -  in specie su eventi o danni a connotazione intrinsecamente probabilistica (quali, nel caso nostro la perdita di “chance” promotiva e di ricollocazione esterna impedita da obsolescenza per demansionamento massiccio). Come asserisce Cass. 16 maggio 2000, n. 6366 –  in tema di licenziamento discriminatorio desunto per concordanti presunzioni -  vi sono prove ardue o diaboliche da superare dal lavoratore e «proprio per temperare tali effetti, da tempo la giurisprudenza ammette che in simili fattispecie l'indagine istruttoria del giudice utilizzi pienamente i poteri conferitigli dall'art. 421 codice di procedura civile, facendo ampio ricorso alla prova per presunzioni di cui agli articoli 2727-2729 codice civile. In base all’art. 421 cod. proc. civ., nel processo del lavoro il giudice può disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dai limiti stabiliti dal codice civile. Le presunzioni sono la conseguenza che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto». Secondo il corretto insegnamento della Cassazione esplicitato in maniera illuminante in Cass. n. 5333/1998: «nella prova per presunzioni, ai sensi dell’art. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto (nel caso nostro la perdita di “chance” promotiva, n.d.r.) sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare possa essere desunto dal fatto noto (costituito, nel caso nostro,dal massiccio demansionamento coniugato all'evidenziazione al magistrato, possibilmente in termini di raffronto statistico idoneo a farne risaltare la percentuale, della consistenza della progressione di carriera dei colleghi  invece mantenuti nelle stesse mansioni  o in mansioni professionalmente equivalenti a quelle del demansionato e non da esse rimossi o ad esse sottratti,  n.d.r.) come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ossia che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto venga accertata alla stregua dei canoni di probabilità», con la precisazione (operata dalla stessa decisione) che «l’apprezzamento del giudice di merito circa l’inesistenza degli elementi assunti a fonte della presunzione  e la loro rispondenza ai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da illogicità o da errori nei criteri giuridici».

Nel campo del lavoro vi sono molteplici esempi in cui la Cassazione è ricorsa alle presunzioni: tra le molte decisioni si ricordano le più recenti costituite da Cass. 16 maggio 2000 n. 6366 (riconoscimento di natura discriminatoria di un licenziamento apparentemente giustificato), Cass. 2 ottobre 1999, n. 10962 (riconoscimento per presunzioni concordanti della fattispecie del trasferimento d’azienda), Cass. sez. un. 30 giugno 1999, n. 379 (accertamento della subordinazione mediante valutazione globale di indizi precisi, gravi e concordanti), Cass. 24 ottobre 2001, n. 13321 (riconoscimento per presunzioni della perdita di “chance” promotiva ad un lavoratore ingiustificatamente escluso da un corso di addestramento, implicante la promozione di altri partecipanti).

Concludendo, sul tema del danno alla professionalità – ivi incluso quello “riflesso” e logicamente consequenziale della mancata progressione di carriera a differenza dei colleghi in pari o professionalmente equivalenti mansioni, di pari anzianità di servizio e/o inquadramento iniziale – la valutazione risarcitoria dovrà essere rispondente all’effettività dei danni subiti e  tutto si giocherà sul buon senso,  in dipendenza ed attraverso le misure che il magistrato utilizzerà, con metro equitativo, per “quantificare” il risarcimento del danno alla professionalità (anche nella componente riflessa della mancata progressione di carriera e della perdita di chance per  ricollocazione esterna  da obsolescenza, nei casi di forzata inattività di una certa durata o demansionamento massiccio), alla dignità, alla personalità morale, all’immagine, alla reputazione del lavoratore demansionato, all’esterno e all’interno dell’azienda. Sarà pertanto il giudice – da una parte tenendo conto delle c.d. componenti indiscutibilmente immanenti del danno alla professionalità per violazione di diritti inviolabili della personalità, dall’altro delle considerazioni e circostanze concludentemente probanti  per rispondenza al fatto notorio, fondatezza e realismo (ex art. 2729 c.c.) – che dovrà calibrare la misura risarcitoria del danno, la cui quantificazione dovrà essere altresì intrinsecamente dotata di un sostanzioso e tangibile carattere di “deterrenza” o “dissuasività” dalla reiterazione. La misura risarcitoria cioè dovrà essere improntata di idoneità a scoraggiare il ripetersi o perpetuarsi del comportamento emarginante, lesivo e contra legem [(allo scopo graduandola caso per caso, tenendo anche  opportunamente presente  il principio codificato nell’art. 26, comma 2°, c.p. – gia utilizzato nell’art. 38 Stat. lav. – in ordine alla presumibile inefficacia della (indiretta) sanzione pecuniaria in ragione della capacità di resistenza economica dell’azienda, desumibile dal  capitale sociale o da  indici similari di consistenza economica e significativa presenza sul mercato)]. I nostri giudici si devono allineare ai loro colleghi anglosassoni  nel conferire  la giusta valenza alle lesioni dei  diritti fondamentali ed inviolabili della personalità, in modo tale da non consentire ulteriormente di  farci imbattere in cifre risarcitorie dell’ordine dei 10 milioni come si è letto nelle recenti ed isolate sentenze del Tribunale di Torino del 16 novembre 1999 (14) e del 30.12.1999 (in diritto identica alla precedente) in tema “anti mobbing”, perché non è certo questa la strada per realizzare l’obiettivo della dissuasione dei comportamenti vessatori, discriminatori ed emarginanti dei prestatori di lavoro  ad essi (quasi impunemente) sottoposti e per  ristorare equitativamente il danno da perdita o abbandono (non certo volontario) del bene del posto di lavoro.

 

4. Le condizioni di risarcibilità del danno biologico e del danno morale

Anche sul fronte del risarcimento del danno biologico e del danno morale si sono raggiunte oramai certezze, per effetto di orientamenti consolidati. Il danno alle lesioni dell’integrità dello stato di salute – conseguente a pratiche di demansionamento, di mobbing, di bossing, e simili – è risarcibile dietro dimostrazione non solo della sussistenza del danno, anche nella sua entità specifica, ma principalmente del nesso di causalità o di concausa dalle pratiche afflittive e contra legem datoriali.

Relativamente al danno morale, si è poi raggiunta la conclusione che - nell’attuale contesto normativo in cui lo stesso viene risarcito solo in quanto conseguenza di una condotta costituente reato, ai sensi dell’art. 2059 c.c. – anch’esso necessità di prova concreta e dell’accertamento della sussistenza del reato (di norma  quello di lesioni personali ex art. 582 c.p. o di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p., non escludendosi la possibile ricorrenza dell’abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. e la violenza privata  ex art. 610 c.p.), allo scopo considerandosi  pienamente legittimato – in assenza di giudicato penale – il giudice civile, come riconferma l’odierna Cass. n. 14443/2000, laddove asserisce che: “Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), l’inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile a norma degli artt. 651 e 652 c.p.p., comporta che il giudice civile possa accertare  ‘incidenter tantum’ l’esistenza del reato nei suoi elementi obiettivi e soggettivi, individuando l’autore, procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legge penale (cfr. ex multis Cass. 14.2.2000, n. 1643)”.

In tal senso sia la dottrina sia  la giurisprudenza sono pacifiche, dopo l’abbandono del principio di preminenza dell’azione penale sulla civile, e per la legittimazione del giudice civile (del lavoro) all’autonomo riscontro del reato, si citano – in sede di legittimità ed in aggiunta a Cass. 14.2.2000, n. 1643 -  in ordine cronologico, Cass. 6.2.1990, n. 817 (15), Cass. 7.5.1997 n. 3992 e 27.2. 1996 n. 1501 (16), Cass. 13.5.1997, n. 4179 (17), Cass. 20.4.1998, n. 4012 (18), Cass.  20.10.1998, n. 10405 (19) che con innegabile chiarezza ha anch’essa statuito: “Ai fini del risarcimento del danno morale, il giudice civile ha il potere di accertare autonomamente se il fatto dannoso, dal quale trae origine la pretesa risarcitoria, integri gli estremi di un reato, nonostante non sia stata promossa l’azione penale nei confronti dell’autore materiale di esso, ovvero il procedimento penale sia stato definito con una declaratoria di estinzione del reato ovvero sia stato emesso un provvedimento di archiviazione della notizia di reato o di proscioglimento istruttorio”.  

 

Roma, agosto 2002

Mario Meucci

(già pubblicato, senza gli attuali aggiornamenti, in Lav. prev. Oggi, 12/2000, 2192)

NOTE

           (1) In Lavoro e previdenza oggi 2000, n. 12, 2324.

           (2) Ibidem 2000, n. 12, 2287.

           (3) Cass. 2 gennaio 2002 n. 10, trovasi in Lav. prev. oggi, 2002, 379. Successivamente Cass. n. 10/2202 è stata pubblicata anche nelle due riviste delle associazioni imprenditoriali Confindustria e Abi,  cioè rispettivamente in Mass. giur lav. 220, 430 (ed ivi 435, con nota della collaboratrice in sede universitaria Bruzzone) e in Not. giurisp. lav. 2002, 310 (con nota redazionale). Va segnalata la “singolarità”, in linea generale, delle annotazioni  di collaboratori alle  riviste possedute dalle organizzazioni imprenditoriali – valutate altresì in continuità con le precedenti sul tema - caratterizzate al fondo dal dover prendere atto “obtorto collo” dell’orientamento oramai affermato in nutrite decisioni di legittimità, in ordine alla immanenza del danno da dequalificazione (non necessitante di prove di pregiudizio patrimoniale a carico del lavoratore), sempre osteggiato da tali organizzazioni di tendenza con l’insistito richiamo alle (e la riproposizione anche in tale occasione delle) infelici e dichiaratamente superate decisioni di Cass. nn. 7905/98, 1206/97, 3686/96 e 8835/91. Decisioni, quest’ultime, rese peraltro in un ambiguo contesto di danno biologico congiunto a quello professionale - per cui l’onere probatorio di carattere generale costituiva un “trascinamento” di quello pertinente esclusivamente per il danno biologico - richiedenti irrealisticamente un onere probatorio vanificante, se generalizzato ad entrambi i tipi di danno, il diritto al risarcimento di un pregiudizio alla professionalità tanto scontato quanto praticamente indimostrabile dal lavoratore. Poiché la S. corte ha invece richiesto, ora, la sola dimostrazione dell’ulteriore danno alla c.d. professionalità oggettiva, conseguente a perdita di opportunità (chance) di progressione di carriera interna e di occasioni di ricollocazione all’esterno per subita obsolescenza (intuitiva, nel caso di forzata inattività) –  danni che ben possono essere dal magistrato desunti concludentemente per allegazione, specie in contesti contrattuali di promozioni proceduralizzate per merito comparativo, del fatto che colleghi del “mobbizzato”  nelle stesse mansioni sono progrediti invece in carriera a differenza di lui  o sono avanzati  in tempi mediamente più brevi – si riscontra negli annotatori  delle riviste datoriali una tendenza a sottolineare per l’occasione, in via residuale ma a fini di enfatizzazione, l’affermazione  di questo secondo “onere probatorio” a carico del lavoratore (anche se  va dato obiettivamente atto che Bruzzone, pur  peccando non venialmente di incompletezza con l’omissione dal riferire la componente critica del nostro  pensiero sul punto specifico, conviene  con noi sul rischio, che con questo nuovo onere, si giunga ad imporre a carico del lavoratore una reale “probatio diabolica”), onere  sul quale la S. corte dovrà rimeditare marginalizzandolo, per evitare che anch’esso rientri nella specie  degli “oneri impossibili”, vanificanti l’effettività del risarcimento di  danni realisticamente subiti. E’ intuitivo che non si promuove chi si vuole “mobbizzare”e che quindi la mancata progressione di carriera è ascrivibile al solo comportamento vessatorio datoriale, con obblighi risarcitori ricavabili da semplici presunzioni (come detto in prosieguo nel testo dell’articolo) e comune buon senso per fatto notorio ex art. 115 c.p.c.

          (4) In Riv. crit. dir. lav. 1993, 315.

          (5) In Lavoro e previdenza Oggi, 1999, 2342.

          (6-7-8-8 bis) Rispettivamente nel sito, sezione Articoli n. 83, 90 , 94. Cass. nn. 14189 è inedita mentre Cass. n. 14199 trovasi in Lavoro e  previdenza  oggi, 2002, 156.

       (9) In Guida al lavoro, n.21/2000, pag. 28.      

      (10)Nello stesso senso, per il riconoscimento che il danno da dequalificazione è “in re ipsa” si è espresso in maniera consolidata un anteriore orientamento di merito costituito da  Pret. Milano 21 gennaio 1992, in Riv. crit. dir. lav  1992,417;  Pret. Roma, 25 marzo 1988, in Riv. giur. lav. 1989,II,160; Trib. Roma 28 febbraio 1990, in Lav. 80  1990, 659; Pret. Milano 8 aprile 1993, in Riv. crit. dir. lav. 1993,659; Pret. Milano 28 marzo 1997, in Riv. crit. dir.lav. 1997, 791; Pret. Milano 9 aprile 1998, in Riv. crit. dir. lav. 1998, 704.

       (11)In Riv. crit. dir. lav  1992, 417.

       (12)Conf. Pret. Roma, 25 marzo 1988, in Riv. giur. lav. 1989,II,160; Trib. Roma 28 febbraio 1990, in Lav. 80  1990, 659; Pret. Milano 8 aprile 1993, in Riv. crit. dir. lav. 1993,659; Pret. Milano 28 marzo 1997, in Riv. crit. dir.  lav. 1997, 791; Pret. Milano 9 aprile 1998, in Riv. crit. dir. lav. 1998, 704.

       (13) In Riv. crit. dir. lav. 1998, 704.

       (14) Erriquez c. Ergom Materie Plastiche, in  Lavoro e previdenza oggi,  2000, p. 154.

       (15) In Riv. giur. lav.  1991, 3, III, 1444.

       (16) In Foro it. 1997, I, 1758.

       (17) Ibidem 1997, I, 1757, con nota di Trisorio Liuzzi.

       (18) In Riv. it. dir. lav. 1999, II, 326 con nota di Mautone.

       (19) Inedita, a quanto consta.

 

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