Il danno esistenziale nel rapporto di lavoro

 

Sommario: 1. Il nuovo assetto dei danni risarcibili - 2. Lo sganciamento del danno morale risarcibile dal riscontro dell’illecito penale - 3. Il danno esistenziale nel nuovo assetto dei danni risarcibili - 3.1. (segue) Danno esistenziale e prova per presunzioni ex artt. 2727-2729 c.c. - 4. Il percorso del danno esistenziale e la sua rilevanza nel campo delle lesioni dei diritti della personalità del lavoratore - 4.1. (segue) Danno esistenziale da pregiudizio alla professionalità e prova per presunzioni - 5. Oneri probatori ed evitamento di duplicazioni risarcitorie.

 

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1.  Il nuovo assetto dei danni risarcibili

Nel periodo compreso tra i mesi di maggio e luglio 2003 sono intervenute importanti decisioni della Corte costituzionale [(n. 233 dell’11 luglio 2003, (1)] e della Corte di cassazione [(sez. III civ. n. 8827 e 8828, entrambe del 31 maggio 2003, (2), cui si è successivamente conformata Cass.n. 12124 del 19 agosto 2003] - condivise e richiamate,  nella recentissima giurisprudenza di merito sul mobbing, da Trib. Tempio Pausania n. 157 del 10.7.2003, (3) -, tutte quante emesse sul tema della responsabilità risarcitoria da atto illecito, che hanno  indicato e delineato un nuovo orientamento rispetto al precedente assetto del risarcimento del “danno ingiusto” (assetto notoriamente riposante sulla tripartizione nelle tradizionali tre componenti del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale – cioè a dire del danno morale soggettivo – e del danno biologico, attinente eminentemente alla lesione dell’integrità dello stato di salute psico-fisica, ma dalla giurisprudenza pregressa della Corte costituzionale e della cassazione dilatato a copertura di altri danni di natura relazionale e sociale).

Seppure fosse già stata da tempo elaborata in sede dottrinale (con recepimento da parte di isolata giurisprudenza di merito e di sporadiche sentenze della Cassazione) la figura di un nuovo tipo di danno, denominato “esistenziale”, le intervenute, precitate, decisioni (della Corte costituzionale e della Cassazione) hanno accolto pienamente la nuova fattispecie ed hanno stabilito che una lettura costituzionalmente orientata  delle nostre norme  codicistiche (art. 2059 c.c., in particolare) fanno sì che si debba riconoscere nell’ordinamento una più moderna o nuova ripartizione dei danni risarcibili da atto illecito, facente perno sulla dicotomia: a) del danno patrimoniale (consistente nella perdita di un bene o utilità monetariamente quantificabile) e, b) del danno non patrimoniale, slegato da oggettive quantificazioni monetarie. A sua volta il danno patrimoniale sub a) è suddivisibile nelle due specie del:

a1) danno emergente;

a2) danno da  lucro cessante;

mentre il danno non patrimoniale sub b) è a sua volta strutturato dalla tre sottospecie del :

b1) danno morale soggettivo (c.d. pretium doloris o patema d’animo) inteso come sofferenza interiore di carattere temporaneo o transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima, di cui si afferma ora espressamente la risarcibilità indipendentemente dal vincolo o collegamento all’ipotesi del reato, sganciando il danno de quo dal collegamento a fatti o atti con riconosciuta rilevanza penale ex art. 185 c.p.;

b2) il danno biologico, precisando che deve essere inteso in senso stretto, come sola lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona conseguente ad una valutazione o accertamento medico (art. 32 Cost.), in armonia alla nuova definizione di esso rinvenibile anche nell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 di riassetto dell’Inail e nell’art. 5 della l. n. 57/2000 (introducente la griglia degli importi  risarcitori del danno biologico di lieve entità da incidenti stradali ove il danno biologico è - anche qui - qualificato come lesione all’integrità psico-fisica “suscettibile di accertamento medico legale”).

b3) il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

Esemplificativamente - ma non esaustivamente - per la migliore comprensione del lettore, la lesione di interessi di rango o rilevanza costituzionale, rifluenti nella fattispecie (ad ampia portata) del “danno esistenziale, é stata riconosciuta in dottrina ed in giurisprudenza nei casi di: danno alla reputazione per effetto di diffamazione; di danno alla professionalità da dequalificazione (o demansionamento) lesiva del diritto costituzionale del lavoratore all’autorealizzazione nel lavoro e nella comunità d’impresa e, più in generale, nella società (art. 2 Cost.); nel danno da infortunio per mancata adozione dei presidi di sicurezza; nel danno alla riservatezza per violazione della privacy e modalità scorrette nella raccolta di dati personali; nel danno da mancata promozione per violazione delle norme concorsuali o procedure di procedimentalizzazione contrattualmente concordate nei ccnl o accordi aziendali; nel danno da estromissione da concorsi; nel danno da mancata collocazione in graduatorie per l’impiego; nel danno da molestie  e/o violenze sessuali; nel danno da irragionevole durata del processo; nel danno da privazione della libertà personale cagionata dall’esercizio di funzioni giudiziarie;  nel danno da atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; nel danno alla sfera sessuale preclusiva dei normali rapporti; nel danno da elisione dei rapporti parentali a seguito di perdita di congiunto; nel danno al diritto alla procreazione per interruzione di gravidanza; nel danno da asfissia neonatale determinante la condizione di cerebroleso; nel danno alla fruizione della quiete e del riposo notturno (per immissioni e rumori eccessivi); nel danno alla fruizione delle ferie (c.d. vacanza rovinata) o del riposo settimanale; nel danno da mancata protezione e difesa della persona, e così via. Danni, tutti quanti compendiabili nella lesione dell’interesse alla bontà o normalità della “qualità della vita” - nei suoi vari aspetti di svolgimento - sia a livello individuale sia in ambito familiare e sociale.

In ordine alla rilevata nuova configurazione o assetto sistematico, si esprimono nello stesso senso, Cendon-Ziviz (4) secondo i quali «…la mappa generale del danno aquiliano sarebbe…da articolare, per il futuro,  secondo una scansione intonata al 2+3 o al 2+2 » (nel caso in cui il danno biologico venisse ricondotto nell’ambito del danno esistenziale, cosa che noi, allo stato, non ci sentiamo di condividere).

 

2. Lo sganciamento del danno morale risarcibile dal riscontro dell’illecito penale

L’occasione per la delineazione del nuovo assetto dei danni risarcibili da fatto illecito si è presentata in sede di esame del “danno morale”, in due vertenze giudiziarie decise dalla Cassazione civile nello stesso giorno 31 maggio 2003 (nn. 8827 e 8828), in cui si eccepiva, ad es. nella fattispecie più monetariamente corposa costituita da  Cass. n. 8827, la (presunta) duplicazione risarcitoria reperibile nella liquidazione equitativa operata con somma indennitaria onnicomprensiva, a fronte di “danno morale” da acuta sofferenza dei genitori e di “danno esistenziale” perenne per gli stessi (che la Corte d’appello di Bologna aveva, erroneamente - ma correttamente secondo il pregresso orientamento -  ricondotto nell’alveo “dilatato” del danno biologico) i quali, per effetto di convivenza ed accudimento del figlio cerebroleso a seguito di asfissia neonatale  indotta dai medici, si erano ritrovati “frustrati nell’aspettativa di una normale vita familiare dedita all’allevamento della prole, ad una normale condizione conduzione di vita, ad una serena vecchiaia, …privati  del rapporto genitore-figli, unitamente all’esigenza di provvedere perennemente alle necessità del figlio ridotto in condizioni pressochè vegetative”. L’eccezione della Compagnia di assicurazione - in ordine alla liquidazione di un “danno morale” in assenza di un riscontro di reato da parte dei sanitari, reato richiesto dalla lettera dell’art. 2059 c.c. - è stata disattesa, così come è stata disattesa (nella decisione n. 8828/2003) analoga eccezione, in fattispecie di “danno morale” da perdita di congiunto in un incidente automobilistico in cui, mancando l’accertamento della responsabilità di uno dei conducenti, la stessa è presunta dall’art. 2054 c.c. e ripartita in pari misura tra i due conducenti.

L’art. 2059 c.c., invocabile  in presenza di danno non patrimoniale, è stato da queste sentenze della Cassazione (finalmente) « depenalizzato » - o come altri hanno detto - “normalizzato, costituzionalizzato, ‘duemilaquarantatreizzato’ (5) - , sganciando il risarcimento del danno morale (la sofferenza interiore più o meno acuta e di varia durata, comunque transeunte) dal riscontro del reato, correlandolo invece al riscontro  dell’essere la sofferenza stata causalmente conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti (nel caso: il rapporto familiare e parentale, riposanti sul riconoscimento  costituzionale, ex art. 29, 1 c., Cost., dei “diritti di  famiglia” latamente intesi).

Ed è stato “depenalizzato” con queste incisive, convincenti, argomentazioni: « Si deve quindi ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di "danno non patrimoniale", inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo come "danno morale soggettivo".

Non sembra tuttavia proficuo ritagliare all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'articolo 2059, è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica.

Venendo ora alla questione cruciale del limite al quale l'articolo 2059 del codice del 1942 assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale, mediante la riserva di legge, originariamente esplicata dal solo articolo 185 c.p. (ma v. anche l'articolo 89 c.p.c.), ritiene il Collegio che, venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'articolo 185 c.p.

Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti. Occorre considerare, infatti, che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi … .

D'altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.»(Cass. n. 8828/03, cit.).

Nel caso esaminato, da cui è stata colta l’occasione per l’affermazione di principi di generalizzata portata, è stato riconosciuto che: « Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, si colloca quindi nell'area dell'articolo 2059 in raccordo con le suindicate norme della Costituzione.

Il suo risarcimento postula tuttavia la verifica della sussistenza degli elementi nel quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'articolo 2043. L'articolo 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali (eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali nel caso di congiunta lesione di interessi di natura economica e non economica)».

 

3. Il danno esistenziale nel nuovo assetto dei danni risarcibili

Alla nuova elaborazione - o nuovo assetto dogmatico dei danni ingiusti, delineato al par. 1 del presente articolo - si è pervenuti dal lato e sul versante della enucleazione e valorizzazione del “danno esistenziale”, dopo che è stata notata l’insufficienza della vecchia tripartizione (danno patrimoniale, biologico, morale derivante da illecito penale) a coprire ipotesi di danno da lesione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, diversi dalla compromissione medico-legale della salute e dal danno psichico clinicamente accertato, nel caso in cui tali pregiudizi - riconducibili sempre e comunque al “danno ingiusto” ex art. 2043 c.c.- non sfociavano o non si accompagnavano a comportamenti penalmente rilevanti (ex art. 2059 c.c. e 185 c.p), tali da occasionare la soluzione risarcitoria attraverso la fattispecie del “danno morale”.

Poiché la Corte costituzionale e la Cassazione avevano da tempo affermato a chiare note che «la vigente Costituzione, garantendo principalmente i valori personali, svela che l’art. 2043 c.c. va posto soprattutto in correlazione agli articoli della Carta fondamentale (che tutela i valori predetti) e che, pertanto, va letto in modo idealmente idoneo a compensare il sacrificio che gli stessi subiscono a causa dell’illecito (6), «l’art. 2043 c.c. …deve  essere necessariamente esteso a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni patrimoniali in senso stretto, ma con eccezione del danno morale, tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana» (7). In tal modo, correttamente, l’art. 2043 venne interpretato non più come norma secondaria di sanzione rispetto a norme primarie di divieto, bensì come norma primaria di tutela, a carattere generale, in relazione al complesso dei valori che ineriscono all’individuo e che si determinano attraverso la lettura unitaria e sistematica delle fonti primarie nazionali, comunitarie ed internazionali (8), che salvaguardano valori fondamentali della persona, quali vanno emergendo con l’evolversi sia  della società nel suo complesso sia delle singole aggregazioni sociali in cui si svolge la personalità del singolo.

Conseguenza di tali pregresse notazioni fu  la nascita  (ed ora l’accreditamento pacifico) del cd. “danno esistenziale” – come categoria o sottospecie del danno non patrimoniale (distinto dal danno biologico, soggetto al riscontro dei CTU e dei medici legali) - ove tramite  di esso il magistrato deve e dovrà prendere in considerazione, a fini risarcitori, tutte quelle lesioni, riconducibili a fatto ingiusto,  inferte ai diritti della personalità costituzionalmente protetti, che nel campo lavoristico rilevano in forma di garanzia della personalità morale e della dignità del lavoratore (ex art. 41, comma 2°, Cost.), dignità e libertà asserite incomprimibili dalle esigenze della libertà di inziativa privata d’impresa, e che si attualizzano in forma di autorealizzazione nel lavoro e nella comunità di lavoro o in altre aggregazioni ove si sviluppa la personalità del cittadino-lavoratore (artt. 1, 2, 3, 4, 35 Cost.), in forma di rispetto della personalità, il che implica l’ assoluto divieto di inflizione di mortificazioni e vessazioni tanto sistematiche e volontarie (sorrette spesso, anche se non necessariamente, dall’animus nocendi) quanto ingiustificate, unitamente (al) ed in conseguenza del diritto al rispetto in quanto persona.

Questi pregiudizi non potevano rientrare (se non forzatamente e irragionevolmente) sotto l’ombrello dal “danno biologico” – nonostante ci si sia sforzati in dottrina ed in giurisprudenza a coprire con esso oltre alla lesione della salute, l’aspetto estetico, quello dell’efficienza sessuale, quello edonistico o della normale vita di relazione – giacché il “danno biologico” è stato, dalla più condivisibile dottrina, collegato di necessità e correttamente alla salvaguardia della salute, ex art. 32 Cost., e quindi copre (unitamente al danno psichico invalidante che ne è una sfaccettatura) le sole lesioni all’integrità psico-fisica, suscettibili di essere acclarate dalla scienza medica, con i suoi strumenti diagnostici.

E’ stato giustamente osservato che  il “danno esistenziale” copre, invece, quelle situazioni esemplificativamente riconducibili  al diritto a che la propria quotidianità non peggiori per effetto di calunnie, al diritto a non essere insidiati nei propri segreti,  al diritto del bimbo a non essere dimenticato da chi dovrebbe mantenerlo, del recluso a non essere colpito nei suoi diritti di recluso, a non essere molestati sessualmente,  e  - nel campo del lavoro - a non essere licenziati ingiustamente, a non essere demansionati e professionalmente degradati,  a non essere costretti a lavorare in condizioni  e senza presidi di sicurezza, a non essere mortificati e vessati ingiustificatamente come avviene  nelle varie ipotesi di mobbing.

Secondo quella che fino ad oggi può ritenersi la più compiuta formulazione, il danno esistenziale è una figura destinata ad un duplice compito: sostitutivo e riempitivo.

Il danno esistenziale dovrebbe, infatti, prendere il posto di tutte le categorie di danno non patrimoniale risarcibile ex art 2043 c.c. e, prima fra tutte, quella di danno biologico [(ma, a quest’ultimo proposito, i tempi, almeno per la Corte costituzionale, non appaiono ancora maturi per l’operazione di assorbimento, cui anche noi ci siamo dichiarati non inclini, perché comunque porterebbe a sole mutazioni terminologiche sostitutive: il “danno esistenziale biologico” ed il “danno esistenziale non biologico” o puro, così ipotizzati da Cendon-Ziviz (9 )].

Comunque seguendo questa posizione dottrinale, il danno esistenziale, quale categoria unica ed unificante dei danni non patrimoniali diversi da quelli morali, fagociterebbe così (semplificando i giudizi e conferendo maggiore chiarezza all'ordinamento) il danno biologico, quello alla vita di relazione, quello alla serenità familiare, alla vita sessuale, ecc., ma deve subito avvertirsi che, secondo altra e diversa prospettazione, il danno esistenziale andrebbe ad affiancarsi a quello biologico di matrice medico legale (ed è questa la posizione allo stato da noi condivisa).

La nozione di danno esistenziale andrebbe, poi, ad assolvere la funzione di riempire uno spazio vuoto, ovvero un'intera area di danni privi, di fatto, di tutela risarcitoria.

Si osserva, in particolare, che il nostro sistema risarcitorio - prima dell’attuale riassetto bipolare - era fondato sulla tricotomia danno biologico/danno morale/danno patrimoniale.

Il danno biologico (recte, la lesione della salute conseguente ad un danno biologico) costituisce un peggioramento della qualità della vita del danneggiato, peggioramento causalmente dovuto ad una lesione in corpore (intendendo per tale, beninteso, anche la compromissione dell'integrità psichica ).

Il danno morale costituisce una mera sofferenza morale, una prostrazione dell'animo, un abbattimento dello spirito.

Il danno patrimoniale, infine, costituisce una deminutio patrimonii.

Questi tre tipi di danno, tuttavia, non coprono l'intera gamma dei pregiudizi che il danneggiato può risentire in conseguenza dell'altrui illecito; se infatti questo non integrava - secondo la superata lettura dell’art. 2059 c.c. ora depenalizzato” -  gli estremi di alcun reato,  ovvero non ha causato una riduzione delle entrate o del patrimonio, o ancora non ha causato una compromissione dell'integrità psicofisica, parrebbe non sussistere alcuna ipotesi di danno.

In realtà così non  era e non è - come ha rilevato da tempo anche la Cassazione - in quanto sono assai frequenti le ipotesi in cui l'atto illecito del terzo, pur non incidendo né sulla salute, né sul patrimonio della vittima, gli preclude lo svolgimento di attività non remunerative, sino ad allora abituali, le quali costituivano fonte di gratificazione soggettiva per il danneggiato.

In questa perdita risiede il danno esistenziale, che può essere perciò definito come la forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, perdita non causata da una compromissione dell'integrità psicofisica.

Il “danno esistenziale” si differenzierebbe, quindi, dai tre consueti tipi di danno: da quello biologico, in quanto esiste a prescindere da una lesione della psiche o del corpo; da quello morale, in quanto esso non consiste in una sofferenza (la quale ovviamente può essere indotta dal danno, ma non si identifica con esso), ma nella rinuncia ad un'attività concreta; dal danno patrimoniale, in quanto non consiste in una diminuzione reddituale.

Così, ad esempio, la veglia forzata indotta dagli strepiti di un vicino rumoroso, sarebbe irrisarcibile se non si facesse ricorso alla nozione di “danno esistenziale”, a meno che tali rumori non integrassero - nel vecchio schema dell’art. 2059 stampellato dal supporto penalistico ex art. 185 c.p. - gli estremi della contravvenzione di disturbo alle occupazioni od al riposo delle persone.

Questi diritti costituzionalmente protetti ed ingiustamente lesi debbono essere riconosciuti ed indennizzati, a prescindere dalle difficoltà in cui potrà imbattersi il magistrato nel loro riscontro, e per i quali  il danneggiato dovrà fornire indizi  semplici ma concludenti in ordine alla durata,  entità ed intensità del pregiudizio subito, al fine di far azionare al magistrato il ricorso (non disinvolto ma ponderato) alle presunzioni - che gli artt. 2727-2729 c.c. legittimano quale mezzo prudente di prova atto a far dedurre da un fatto noto, tramite indizi precisi, gravi e concordanti, un fatto ignoto altrimenti destinato a restar tale in presenza di situazione implicante la c.d. “probatio diabolica”, presunzioni cui spesso si é ricorsi usualmente nel campo lavoristico ed addirittura in quello più delicato del riconoscimento di paternità - integrabili o surrogabili, a fini della formazione del convincimento  del magistrato,  con l’uso del comune buon senso o del fatto notorio per nozione di comune esperienza ex art. 115 c.p.c., il quale potrà avvalersi altresì dell’ausilio di periti e psicologi, ecc., com’è gia avvenuto da parte del giudice del lavoro di Forlì, in una causa per mobbing decisa con dovizia di argomentazioni ma con risarcimento, invero, pecuniariamente modesto del riscontrato danno esistenziale (10).

 

3.1. (segue) Danno esistenziale e prova per presunzioni ex artt. 2727-2729 c.c.

Non è superfluo ribadire più incisivamente che le presunzioni costituiscono uno dei mezzi di prova affidati alla “prudenza” del giudice, legittimate dal codice nel processo del lavoro e nel processo civile – tant’è che sono state utilizzate addirittura nel delicatissimo campo della paternità naturale (cfr. Cass. 1° sez. civ. n. 5333/1998 e  Cass.  2008/2001 che ha dato rilevanza ai suddetti fini ad elementi concludentemente indiziari) -  in specie su eventi o danni a connotazione intrinsecamente probabilistica (quali la perdita di “chance” promotiva e di ricollocazione esterna per obsolescenza da demansionamento o forzata inattività). Come asserisce Cass. 16 maggio 2000, n. 6366 –  in tema di licenziamento discriminatorio desunto per concordanti presunzioni (sfocianti nel brocardo “ id quod plerumque accidit”) – nel processo del lavoro vi sono prove ardue o diaboliche da superare dal lavoratore e  «proprio per temperare tali effetti, da tempo la giurisprudenza ammette che in simili fattispecie l'indagine istruttoria del giudice utilizzi pienamente i poteri conferitigli dall'art. 421 codice di procedura civile, facendo ampio ricorso alla prova per presunzioni di cui agli articoli 2727-2729 codice civile. In base all’art. 421 cod. proc. civ., nel processo del lavoro il giudice può disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dai limiti stabiliti dal codice civile. Le presunzioni sono la conseguenza che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto». Secondo il corretto insegnamento della Cassazione esplicitato in maniera illuminante in Cass. n. 5333/1998: «nella prova per presunzioni, ai sensi dell’art. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto (quale ad es.  la perdita di “chance” promotiva e di riallocazione esterna per obsolescenza, n.d.r.) sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare possa essere desunto dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ossia che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto venga accertata alla stregua dei canoni di probabilità» - come potrebbe essere la chanche della mancata promozione per il demansionato, giacchè il datore di lavoro che lo mobbizza deliberatamente gli infligge anche la vessazione della mancata promozione (e la prova al magistrato della discriminazione indebita potrà esser data evidenziando concludentemente che i colleghi di pari anzianità e con similari o identiche mansioni l’hanno invece ricevuta) -  con la precisazione (operata dalla stessa decisione) che «l’apprezzamento del giudice di merito circa l’inesistenza degli elementi assunti a fonte della presunzione  e la loro rispondenza ai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da illogicità o da errori nei criteri giuridici».

Per la tutela di situazioni di danno “in zona grigia” è stata elaborata già da tempo – ed ora recepita dalla stessa Consulta nella decisione n. 233/03 -  la categoria del “danno esistenziale”. Come si era fatto notare nel passato prossimo,  in dottrina «più volte gli stessi giudici si sono trovati di fronte a situazioni sicuramente ingiuste, per lo meno rispetto alla sensibilità sociale che il magistrato impersona e concretizza nel momento interpretativo/applicativo della norma, tuttavia senza la possibilità di condannare il responsabile al risarcimento del danno, a causa della mancanza di una condotta di tipo penale in grado di ammettere l’esistenza del danno morale» (11).

Si era anche condivisibilmente osservato che  per essere coerenti con le indicazioni della Corte costituzionale che ha  legittimato nel 1986 il “danno biologico” in relazione a lesioni della salute, se altri diritti sono assistiti da pari garanzie costituzionali, ed è questo il caso dei diritti inviolabili della personalità, non può non essere fatto valere nei confronti delle lesioni di essi lo stesso ragionamento fatto per le lesioni del diritto alla salute: vale a dire, anche in questi casi (in precedenza esemplificati e ricondotti nella categoria del “danno esistenziale”) il danno non patrimoniale deve essere risarcito ex art. 2043 c.c. come species di danno ingiusto (12). Se quest’ultima era la soluzione che in passato sembrava più praticabile e più coerente con l’evoluzione del sistema nel suo complesso, alla luce del processo di tendenziale traslazione della materia risarcitoria verso l’art. 2043 c.c., con la conseguente erosione dell’art. 2059 c.c., si poneva il problema di verificare se il sistema già offrisse al suo interno uno strumento idoneo a garantire una piena protezione alla personalità del soggetto, ovvero se non fosse opportuno individuare una nuova ed autonoma figura risarcitoria  ad hoc - il “danno esistenziale” appunto - valutata anche la sua compatibilità con le altre categorie di danno.

La risposta a tale interrogativo risultava condizionata e connessa alla definizione della concreta portata applicativa della figura del danno biologico.

In passato il dibattito sul punto era da considerarsi aperto. Da una parte si collocavano coloro i quali ritenevano che le esigenze sottese all’introduzione di un’autonoma voce di “danno esistenziale” possono già essere soddisfatte nel contesto attuale, attraverso una crescita o dilatazione, invero artificiosa, dell’area coperta dal danno alla salute (13). Secondo tale formulazione «allargata», il danno biologico, inteso come danno alla persona «riferito all’integrità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita, [...] anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità» (14), sarebbe stato in grado da solo «di raccogliere alla fine del ventesimo secolo la sfida delle nuove frontiere del danno risarcibile» (15).

Dall’altra parte, tra i sostenitori della nuova figura del danno esistenziale, si collocavanono coloro i quali ancoravano invece il danno biologico ad una rigida matrice medico-legale, restringendone la portata ai soli pregiudizi di carattere fisio-psichico accertabili attraverso una consulenza medico-legale. Quest’ultimi, opponendosi al processo di estensione della categoria del danno alla salute, avvertivano l’esigenza di individuare uno specifico strumento di tutela con riferimento a tutti gli aspetti ed i momenti della personalità del soggetto che, pur non risolvendosi in lesioni all’integrità psico-fisica, accertabili secondo i canoni della scienza medico-legale, tuttavia si ripercuotevano sull’individuo comprimendo un diritto costituzionalmente garantito afferente la sua sfera esistenziale.

Nel duello dogmatico-dialettico hanno vinto quest’ultimi, con la variante che la norma giuridica di ancoraggio del “danno non patrimoniale” risarcibile - quindi del danno morale, dello stesso danno esistenziale e del danno biologico, in via di ripensamento -  viene ora rinvenuta nell’art. 2059 c.c. (che è questione di poca rilevanza dal lato pratico), opportunamente svincolato, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, dal collegamento a fatti di rilevanza penale ex art. 185 c.p , con l’intenzione deliberata di enfatizzare la sistemazione del “danno non patrimoniale” in un alveo ora depenalizzato. Con la precisazione peraltro che: « il danno non patrimoniale… si colloca quindi nell'area dell'articolo 2059 in raccordo con le suindicate norme della Costituzione. Il suo risarcimento postula tuttavia la verifica della sussistenza degli elementi nel quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'articolo 2043. L'articolo 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali (eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali nel caso di congiunta lesione di interessi di natura economica e non economica)» (16), il che porta a far rivestire all’art. 2059 c.c. la posizione di una “pertinenza”, cioè un ruolo accessoriale,  dell’art. 2043, costretti entrambi quindi sempre a viaggiare uniti e non disgiuntamente e ad essere congiuntamente evocati nei ricorsi giudiziali.

Il danno esistenziale é stato ora riconosciuto, apertis verbis, dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione e verrebbe così a costituire un’autonoma categoria di danno, conseguente alla lesione di un diritto della personalità di rango costituzionale, in grado di contenere anche tutte quelle figure risarcitorie che, seppure sorte nell’ambito del danno biologico, tuttavia non concernono direttamente il diritto alla salute, quanto piuttosto il profilo relazionale-sociale. Il danno esistenziale, così come è stato prospettato e recepito autorevolmente, verrebbe – pertanto -  a tutelare interessi diversi ed ulteriori rispetto a quelli del “danno biologico” (perché non circoscritti al solo diritto alla salute), dal momento che assicurerebbe una salvaguardia risarcitoria a fronte di ogni modificazione peggiorativa patita dal danneggiato nell’esplicazione della propria personalità, intesa come valore fondamentale dell’individuo, cui l’ordinamento deve tendere e perciò solo tutelare adeguatamente.

L’esigenza di riconoscimento del “danno esistenziale” d’altra parte si imponeva in ragione della considerazione che un eventuale disconoscimento avrebbe finito per realizzare una disparità di trattamento «del tutto ingiustificata ove si consideri la perfetta assimilabilità – dal punto di vista ontologico – tra danno biologico e danno esistenziale, derivante dalla lesione di altre situazioni costituzionalmente garantite» (17).

E’ stato ancora condivisibilmente ricordato da attento ed acuto autore di cui di seguito riportiamo passi del suo pensiero (18) che alla contrapposta critica, secondo cui il riconoscimento della nuova figura di danno avrebbe alimentato quel processo di incontrollata estensione del raggio applicativo dell’art. 2043 c.c.,  si replicò ed è possibile, ancor di più oggi,  fondatamente replicare sottolineando come il criterio selettivo da adottare per valutare la portata dell’interesse leso dal fatto illecito altrui non può che essere quello dei valori affermati nella Carta fondamentale, «al fine di evitare [...] che germoglino richieste di tutela risarcitoria in relazione a posizioni soggettive che l’ordinamento giuridico non eleva a diritti inviolabili dell’uomo costituzionalmente tutelati» (19). Dunque, la tutela risarcitoria non è invocabile nel caso di generici pregiudizi esistenziali, conseguenti alla lesione di un qualsivoglia interesse, bensì soltanto nel caso di lesione di beni-interessi che godano di una copertura, diretta o indiretta, di rango costituzionale. In tali casi soltanto, riconosciuto il valore assoluto dei diritti inviolabili come beni e valori personali, in quanto tali garantiti dalla Costituzione come diritti fondamentali dell’individuo, al pari della salute, il pregiudizio alla sfera esistenziale cagionerà un danno riparabile in quanto suscettibile di valutazione patrimoniale, attraverso il ricorso al potere equitativo del giudice.

Questa nuova figura di danno, attraverso la quale si riconosce un autonomo spazio di salvaguardia anche sul terreno risarcitorio ai valori della persona (diversi dal diritto alla salute ex art. 32 Cost.) si viene così ad inserire – nel nuovo assetto delineato dall’orientamento della Corte costituzionale e della Cassazione -  nell’ambito del danno non patrimoniale, quale sottospecie ad ampio raggio contenutistico.

Riteniamo poi - come anche in passato fu condivisibilmente osservato e segnalato (20) - che dalla avvenuta legittimazione di tale nuova figura di danno (esistenziale) non discenda consequenzialmente  un’indebita duplicazione delle poste attive nella sfera giuridica del soggetto leso, perché anche laddove per effetto della lesione ingiusta concorrano le diverse voci di danno, il giudice dovrà pur sempre procedere ad una valutazione complessiva del pregiudizio subito, con un procedimento logico-giuridico motivato e sindacabile (come ha affermato la giurisprudenza della S. corte). In questi casi, trattandosi comunque di risarcimento equitativo, il giudice sarà obbligato ad operare «un’allocazione globale delle somme che sia equa» (21), contemperando a tal fine le diverse somme dovute per le singole voci di danno, che se invece venissero considerate autonomamente porterebbero portare alla quantificazione di una somma complessiva non equa rispetto al caso in questione, se costituite dalla mera sommatoria aritmetica di titoli non sempre autonomi di per se ma correlati concausalmente nella determinazione dell’effetto pregiudizievole per la persona. Inoltre se ed in quanto ne ricorrano i presupposti di legge, può essere riconosciuto addizionalmente al danno esistenziale il risarcimento del danno  biologico per lesione – sanitariamente accertata con ricorso o meno a CTU ed individuazione del grado di invalidità permanente (desumibile dalla tabella allegata  al D. M. Sanità del 5 febbraio 1992 emessa per la valutazione dell’invalidità civile, ovvero, in caso di malattia professionale o infortunio, dalla “tabella per le menomazioni” emessa dal Ministero del lavoro con D.M. 12 luglio 2000 in applicazione  del D. Lgs. n. 38 del 2000 di riforma dell’Inail) – nonché il morale ex art. 2059 c.c. (22).

In passato per coprire la molteplicità dei danni, in specie quelli correlati alla sfera psichica, di carattere transitorio e suscettibili di remisione (ansia, disturbi post-traumatici da stress, depressione, e simili) è stata “superutilizzata” la figura o fattispecie del “danno biologico”, anche quando le alterazioni non erano tali da determinare una patologia cronica ed invalidante (secondo le varie misure percentuali tabellate). Questo “necessitato” abuso d’utilizzo - in mancanza di una pacifica accettazione del “danno esistenziale” - mette ora in chiara evidenza una carente valorizzazione dell’ultima parte dell’art. 2087 c.c.(23), con evidente pregiudizio per le ragioni del prestatore di lavoro, in particolare, nelle ipotesi in cui il danno collegato alla lesione dei diritti della personalità finiva per costituire l’unica voce di danno possibile. In casi di questo genere la giurisprudenza si è a lungo sforzata di rintracciare comunque nella lesione della professionalità, della dignità e della personalità del lavoratore una sindrome psichica, vale a dire una vera e propria lesione della salute, piuttosto che ammettere la risarcibilità del danno collegato alla compromissione della sfera esistenziale-personale del prestatore di lavoro (24).

Non v’è dubbio alcuno che l’introduzione della figura del danno biologico nel sistema  abbia rappresentato «un cambiamento di approccio nei confronti della protezione della persona complessivamente intesa» (25), favorendo la «rifondazione di un sistema di ‘diritto civile costituzionale’, imperniato sulla ‘funzionalizzazione’ delle situazioni soggettive patrimoniali alle situazioni esistenziali, cui si riconosce, per l’appunto in ossequio ai canoni costituzionali, una indiscutibile preminenza» (26). Tuttavia, fatto il primo passo verso un riconoscimento della tutela risarcitoria dei diritti della persona, il cammino non poteva arrestarsi al solo diritto alla salute, ma doveva necessariamente estendersi anche alle altre prerogative della persona costituzionalmente riconosciute e garantite.Se con fatica si è giunti ad elaborare la figura del danno biologico, al fine di tutelare con uno strumento tecnico ad hoc il diritto alla salute, si auspicò – prima dell’attuale recepimento – che una simile opera ricostruttiva ed integrativa venisse operata anche al fine di individuare una figura di sintesi relativa ai danni conseguenti alla lesione dei diritti fondamentali della persona. In particolare, si ebbe l’accortezza di notare, come nell’ambito dei rapporti di lavoro, non si poteva procedere solo con lo strumento del danno biologico; il suo ambito applicativo non poteva  essere esteso (irragioneviolmente) a dismisura, tramite un progressivo allargamento delle ipotesi di danno psichico. Doveva necessariamente potersi riconoscere una tutela risarcitoria anche quando la lesione di una prerogativa costituzionale, pur cagionando un danno effettivo, non aveva comportato una patologia clinicamente accertabile. Il che ora costituisce acquisizione scontata e pacifica.

Si disse condivisibilmente - a tal fine  ed in tale ottica -  che: «La figura di sintesi in grado di garantire quanto sin qui auspicato è rappresentata dal danno esistenziale. E’ questa la categoria che meglio sintetizza l’esigenza di tutelare in via diretta la persona, nel suo essere e nei suoi valori, piuttosto che, in via indiretta, attraverso la protezione della sua sfera patrimoniale (27). In ambito lavoristico una simile figura di sintesi sarebbe in grado di assicurare un adeguato ristoro in tutti quei casi di ingiustificata e dannosa compromissione della personalità morale del lavoratore, anche se non tali da originare traumi o sindromi psichiche di natura patologica. Si intende fare riferimento, in particolare, alle ipotesi di danno da illegittimo licenziamento del lavoratore, o da licenziamento ingiurioso, ovvero ancora alle ipotesi di dimissioni determinate da molestie sessuali, o alle diverse ipotesi di dequalificazione professionale, con conseguente lesione della professionalità (28) e menomazione della capacità di concorrenza lavorativa ed avanzamento di carriera (29), o infine a nuove particolari ipotesi di danno da "mobbing" (30). Dunque, secondo questa ricostruzione, due sarebbero le voci di danno attraverso le quali si realizza la tutela piena ed effettiva della persona: il danno biologico, di portata più ristretta e connesso alla specifica tutela del diritto alla salute, e il danno esistenziale, di portata più ampia e connesso alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente garantiti» (31).

 

4. Il percorso del danno esistenziale e la sua rilevanza nel campo delle lesioni dei diritti della personalità del lavoratore

Per cronistoria giuridica va detto che il più incisivo riconoscimento del “danno esistenziale”- prima di Cass civ. nn. 8827 e 8828 del 2003 - è avvenuto ad opera della Cassazione nella nota sentenza n. 7713 del 7 giugno 2000 .

Il fatto che dette causa alla pronuncia in questione, come è noto, prende le mosse dal ricorso di un uomo che, condannato a corrispondere al figlio naturale un assegno di mantenimento e resosi inadempiente a tale obbligo, era stato prosciolto in sede penale dall'imputazione di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'uomo escludeva la situazione di bisogno del figlio poiché al suo mantenimento aveva, intanto, provveduto la madre naturale. La Corte di Appello di Venezia, accogliendo la domanda del ragazzo, aveva condannato il padre al risarcimento dei danni subiti dal figlio «sia sotto il profilo affettivo che economico», a causa del comportamento «intenzionalmente e pervicacemente defatigatorio del padre naturale».

La conclusione della Corte di Cassazione è stata, anch’essa, nel senso che il comportamento omissivo e negligente del padre naturale, concretizzasse una «lesione in sé» dei diritti del minorenne, cioè «inerenti alla qualità di figlio e di minore». La Corte individuò un pregiudizio indipendente dal profilo economico, sussistendo esso ancorché al sostentamento del minore avesse, intanto, provveduto l’altro genitore e non fosse, perciò, riscontrabile alcuna carenza patrimoniale.

Ad essere lesi erano stati, secondo questa pronuncia, i diritti impliciti nella condizione giuridica «di figlio e di minore», il cui rispetto da parte dei genitori è presupposto fondamentale per la sana ed equilibrata crescita dello stesso, oltre che condizione per un suo inserimento non problematico nel contesto sociale. La «lesione in sé» provocata dalla negligenza e dal disinteresse del genitore, integrerebbe, perciò, gli estremi di un vero e proprio danno esistenziale.

Il riconoscimento del danno esistenziale si inserisce evidentemente nell’ambito di quella più generale tendenza, manifestatasi con maggior vigore negli ultimi anni, intrapresa dalla giustizia di merito e di legittimità, nel senso di una maggiore attenzione verso i temi della famiglia (legami parentali, potestà dei genitori, vincoli di solidarietà familiare) e delle relazioni sociali della persona.

E’, infatti, venuto più volte in considerazione il tema della solidarietà familiare, attraverso autorevoli richiami all’esercizio-adempimento di quel fondamentale potere-dovere che è la potestà dei genitori; così come si è dato risalto alla solidarietà sociale nella forma della responsabilità civile: e ciò alla luce dei sempre più numerosi pericoli scaturenti dalle nuove attività, nonché delle latenti insidie presenti nei nuovi modelli di comportamento umano, capaci, spesso, di costituire altrettante minacce al libero e placido esplicarsi della vita.

La nozione di danno esistenziale ricomprende qualsiasi evento che, per la sua negativa incidenza sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona, è suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta permanente sull'esistenza di questa. Diventa allora decisiva una considerazione non restrittiva degli eventi potenzialmente lesivi, non ancorata, cioè, a valutazioni tecniche basate su parametri e tabellazioni, bensì capace di segnalare quelle interferenze comunque negative e pregiudizievoli in senso ampio.

In tal modo, se la bipartizione danno patrimoniale-danno morale poteva apparire, come detto, angusta, talvolta anche l’inclusione del danno biologico poteva non risultare – come già espresso in precedenza -  esaustiva: un fatto-evento causato da terzi può rivelarsi dannoso quand’anche, non traducendosi nella concreta e materiale lesione dell’integrità fisio-psichica, sia tuttavia idoneo ad incidere sulle possibilità realizzative della persona umana. Ad essere, dunque, leso dalla condotta in questione è il diritto allo svolgimento della personalità umana, considerato globalmente ex art. 2 Cost, o, se vogliamo, qualsiasi diritto comunque assistito da garanzia costituzionale.

La mera frustrazione prodotta dal fatto, con il suo carico di speranze ed aspettative vanificate, di affetti e relazioni umane messi in discussione, può riverberarsi – anche nel lungo periodo – sulla quotidiana esistenza dell’individuo, a prescindere da un danno fisico medicalmente accertabile, integrando quella «lesione in sé» a cui allude la S. corte. Tale pregiudizio, in quanto efficace e «ingiusto» oltre che causalmente riconducibile al fatto, legittima la richiesta di risarcimento.

Siffatta configurazione ben si inserisce anche sull’orientamento già consolidato della Corte Costituzionale, in ordine alla necessità del «risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana».

 

4.1. (segue) Danno esistenziale da pregiudizio alla professionalità e prova per presunzioni

Seguendo tale impostazione è, altresì, possibile tentare l’inquadramento dogmatico della figura del danno esistenziale. Mentre in passato veniva pacificamente  ricollegato all’art. 2043 c.c., il quale concerne il danno «ingiusto» (cioè lesivo di situazioni soggettive giuridicamente protette, atteso che la tutela costituzionale non distingue tra categorie di diritti tutelabili), ora la Corte costituzionale lo ricollega – quale sottospecie del danno non patrimoniale – all’art. 2059 evolutivamente interpretato come sganciato dall’ipotesi penalistica del reato.

Si tratta, ad ogni buon conto di un danno autonomo ontologicamente dal  danno biologico (danno alla salute medicalmente accertabile), dal danno morale soggettivo (sofferenze transeunti) e, naturalmente, dal danno patrimoniale, con essi cumulabile, ai fini della determinazione del quantum complessivamente risarcibile, auspicabilmente scisso nelle sue componenti (cfr. Cass. n. 8827/2003) o onnicomprensivamente liquidato (tuttavia in maniera tale da rendere possibile il riscontro e l’individuazione, dietro motivazione, delle componenti medesime).

Il danno esistenziale sussiste a prescindere da lesioni concrete (a differenza del danno biologico), sussiste, altresì, al di là di una incidenza del fatto-evento su una prospettiva reddituale (a differenza del danno patrimoniale) ed, infine, sussiste anche in assenza di comportamenti penalmente rilevanti e secondo dottrina potrebbe essere ricondotto in una configurazione da genus a species, rispetto alle altre figure menzionate (danno biologico, danno morale) e si specificherebbe in quei danni alla personalità ricollegabili a lesioni dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, che nel campo del lavoro, sono il danno professionale, il danno psicologico transeunte, il danno alla serenità della vita familiare e nella comunità lavorativa, alla salutare fruizione dei piaceri  e delle gratificazioni della vita di relazione e dei rapporti sociali.

A differenza del danno biologico – il quale identificandosi nella concreta lesione suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere provato unicamente con riferimento all’entità, ai fini risarcitori – il danno esistenziale (nelle sfaccettature o componenti sopraspecificate), pur qualificato «lesione in sé», deve essere solo specificamente provato nei suoi stessi presupposti e  può sussistere, come si è cercato di chiarire, anche in mancanza di una lesione, e presentarsi, anzi, come esclusiva ed unica conseguenza del fatto che si assume lesivo. Talché, una volta provati,  tramite semplici indizi in ordine alla entità, intensità e durata del pregiudizio (per fare un esempio nel caso di demansionamento, una volta provata la consistente erosione di mansioni o la totale inattività, rifluenti rispettivamente nei caratteri della entità ed intensità del pregiudizio anche in relazione alla tipologia delle mansioni esplicate, nonché la durata del demansionamento)  il pregiudizio sarà risarcibile  in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., dal giudice in quanto dall’illecito e dall’ingiusto comportamento demansionante conseguono – per valutazione di indizi concludenti e per dato di comune esperienza o per fatto notorio ex art. 115 c.p. - i danni lamentati alla professionalità e all’immagine interno/esterna all’impresa. Così dovendosi operare anche nell’ipotesi (invero di netta minoranza in tema di danno da demansionamento), in cui si volesse disconoscere che il danno non è “in re ipsa” in quanto non danno-evento ma danno-conseguenza, quantunque sul danno esistenziale da demansionamento la prevalentissima giurisprudenza più recente della Cassazione   sostenga correttamente che il pregiudizio è risarcibile anche in mancanza di prova di pregiudizio (invero pressochè o del tutto impossibile a darsi), essendo intuitivo che le mansioni sottratte e non esercitate determinano oltre alla  lesione del diritto costituzionale all’autorealizzazione nel lavoro e nella formazione sociale dell’impresa (artt. 1 e 2 Cost.), altresì un automatico degrado professionale specie per le qualifiche più specializzate e professionali, essendo parimenti intuitivo e dato di comune esperienza che il mancato espletamento di tali compiti occasiona inevitabilmente obsolescenza delle capacità specialistiche e, se preposti al coordinamento di risorse umane o di uffici,  perdita esponenziale con il passare del tempo per durata protratta  del demansionamento, sia delle capacità decisionali o propositive,  sia delle competenze e attitudini di coordinamento e addestrativo-formative dei collaboratori che  sono stati sottratti, tramite ad esempio lo spostamento del demansionato da una posizione di “line” ad una di “staff”.

Al riguardo, a conforto di quanto detto, si cita la massima di Cass. sez. lav. 22 febbraio 2003, n. 2763, secondo cui: «Va cassata la sentenza resa in sede d’appello in quanto – nel negare il risarcimento del danno alla professionalità per asserita carenza di prova di pregiudizio patrimoniale da parte del dirigente dequalificato,  confinato in inattività - ha ignorato come questa Corte ha ripetutamente avuto modo di sottolineare che dall'articolo 2103 del codice civile si desume che sussiste il diritto del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione professionale e che la lesione di tale diritto da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento contrattuale e determina, oltre all'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l'obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale, che può assumere aspetti diversi in quanto può consistere non solo nel danno patrimoniale derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità o nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno, ma anche - e tali aspetti, nella specie, sono stati completamente trascurati - in una lesione del diritto del lavoratore alla integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero alla immagine o alla vita di relazione (per tutte, Cass., 14 novembre 2001, n. 14199). Più in particolare ancora, occorre ribadire che la negazione o l'impedimento allo svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale, ridondano in lesione  del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con  una indubbia  dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa (Cass. 2 gennaio 2002, n.  10).»

Ed ancora, circa la non necessarietà della prova del danno alla professionalità: «Ove la parte abbia chiesto, con domanda di condanna specifica, la liquidazione del danno da dequalificazione, il giudice del merito che abbia accertato, anche tramite la prova presuntiva, l'esistenza di un danno patrimoniale da dequalificazione (nella specie per significativa riduzione quantitativa delle mansioni), non può sottrarsi all'obbligo di una sua determinazione, anche in via equitativa, per la quale può costituire utile elemento di riferimento l'entità della retribuzione...» (Cass. n. 7967/2002); ed ancora:«la liquidazione equitativa ...deve essere compiuta anche quando sia addirittura mancata la dimostrazione, in via diretta, dell'esistenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale (Cass. 16 novembre 2000 n. 14443), dato che la prova presuntiva va ricavata dagli elementi di fatto relativi alla durata del demansionamento e dalle altre circostanze del caso concreto (Cass. 2 novembre 2001 n. 13580)» (così Cass. n. 15868/2002).

In buona sostanza, così suona il prevalente orientamento della S. corte sul danno alla professionalità pura conseguente a violazione dell’art. 2103 c.c. e dei precetti costituzionali (artt. 1 e 2 Cost.), a differenza di quello arrecato alle connesse perdite di chances promotive interne o di miglioramento professionale nel mercato esterno, ove prevale la tesi giurisprudenziale che tali perdite vanno provate ex art. 2697 c.c. nella loro causalità dal demansionamento, quando sarebbe anche qui sufficiente il ricorso alle presunzioni ex artt 2727-2729 c.c., giacché è intuitivo che chi mobbizza demansionando certamente nega la promozione all’inviso  quando solitamente la conferisce invece ai suoi colleghi di pari anzianità o svolgenti le stesse o similari mansioni, costituendo  questo comportamento, statisticamente evidenziato come non occasionale o episodico, prova incontestabile, tramite un indizio preciso, certo e concordante, di discriminatorietà con finalità vessatorie cioè a dire di uso illegittimo del potere discrezionale datoriale che in un rapporto obbligatorio soggiace all’osservanza dei principi di “correttezza e buona fede” ex artt. 1175-1375 c.c.: « Il demansionamento  professionale dà luogo ad una pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore.  Non solo viola lo specifico divieto di cui all'articolo 2103 c.c., ma costituisce offesa alla dignità professionale del prestatore intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità nel contesto lavorativo (in cui si sostanzia il danno alla dignità del lavoratore, bene immateriale per eccellenza) e quindi lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio conseguente incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa (Cass., 18 ottobre 1999, n. 11727). L'affermazione di un valore superiore della professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale, in qualche modo supera ed integra la precedente affermazione che la mortificazione della professionalità del lavoratore potesse dar luogo a risarcimento solo ove venisse fornita la prova dell'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale (cfr. le sentenze 11 agosto 1998, n. 7905; 4 febbraio 1997, n. 1026 e 13 agosto 1991, n. 8835)».

Così si è espressa Cass. 6.11.2000 n. 14443 (relegando  ad opinioni superate le precedenti precitate, isolate, sentenze) preceduta e seguita da una nutrita serie di decisioni conformi quali: Cass. 13299/92; Cass. 11727/99, Cass. 7.7.2001, n. 9228; Cass. 23.10.2001, n. 13033; Cass. 2.11.2001, n. 13580; Cass. 14.11.2001, n. 14199; Cass. 2.1.2002, n. 10; Cass. 1.6.2002, n. 7967; Cass. 12.11.2002,n. 15868; Cass. 22.2.2003, n. 2763.  E  anche se, irrealisticamente, la prova è stata richiesta, in una recente decisione (n. 8904 del 4.6.2003), si è avuto la sensibilità di precisare che l’onere probatorio per il ricorrente risultava assolto dal ricorso alle presunzioni qualora “fornisca, sia pure a livello di semplici indizi (indizi che possono trarsi anche semplicemente dal complesso delle circostanze del caso concreto, quali la natura, l’entità e la durata del demansionamento: cfr. Cass. 14443/2000; 13580/2002; 15868/2002, cit.), la prova dei danni subiti».

Ma la più recente Cass. 27 agosto 2003 n. 12553 (inedita allo stato) - reiterando Cass. n. 15868/2002, Cass. n. 13580/2001, Cass. n. 14443/2000 ed altre - ha escluso nuovamente la "probatio diabolica" (anteponendole il dato di comune esperienza, secondo cui dal demansionamento discende automatico degrado od obsolescenza della specifica professionalità), asserendo: «Dalla illegittima attribuzione ad un lavoratone di mansioni inferiori rispetto a quelle assegnategli al momento dell'assunzione può derivare non solo la violazione dell'art. 2103 cod. civ., ma anche la violazione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, da cui deriva il diritto dell'interessato al risarcimento danno patrimoniale conseguente al pregiudizio risentito nella vita professionale e di relazione, e la cui quantificazione può avvenire in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere operata in base all'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all'entità e alla durata del demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto».

Riprendendo il tema di fondo dell’articolo, riteniamo che, in conclusione, vada ribadita l’autonomia della categoria di danno e che, quale categoria unitaria, vada considerata quella del danno da atto illecito tout court, al cui interno ricomprendere tutte le tipologie di danno rispondenti ai requisiti posti dalla norma (ingiustizia del danno, dolo o colpa, nesso causale) qualunque sia poi, in concreto, il diritto costituzionalmente protetto che abbia subito un pregiudizio.

Sempre in tema e sulla stessa lunghezza d’onda, altri sostenitori del danno esistenziale – ora accreditato -  hanno sottolineato come: «La situazione creatasi, in particolare per la giurisprudenza di merito di alcuni giudici che cercavano di tutelare situazioni comunque riconosciute meritevoli di tutela dall’ordinamento, seppure non da normative specifiche ma dalle regole generali dettate dalla Costituzione, determinava una incertezza definitoria proprio perché con il termine di danno biologico non si indicava più una realtà ben definita ed univoca. Parte della dottrina aveva proposto di introdurre l’altro concetto di danno esistenziale per coprire quel settore che innaturalmente era stato tutelato dal danno biologico ed al quale non apparteneva. Veniva definito danno esistenziale quello che andava a colpire la qualità della vita del soggetto danneggiato in maniera da renderla differente in termini considerevoli ed evidenti. Probabilmente l’ostacolo maggiore all’affermarsi del concetto di danno esistenziale prima della definizione normativa del danno biologico è stato proprio l’elemento di duttilità di questo secondo concetto, che rendeva sostanzialmente non indispensabile la creazione di una nuova categoria, per altro dai contorni quantomeno evanescenti.

Oggi si può affermare con sicurezza che l’intervenuta definizione normativa del danno biologico (che secondo l’art. 13 D.lgs. n. 38/2000 di riforma dell’Inail è «la lesione dell’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona») rende i termini della questione sicuramente più chiari, senza possibilità di sovrapposizioni di concetti e con l’esigenza di riconoscere il danno esistenziale se non si vuole lasciare priva di copertura tutta quell’area di situazioni prima coperte con l’estensione del concetto di danno biologico, oggi non più possibile per la riconducibilità del medesimo all’esclusivo ambito delle lesioni all’integrità della salute  sanitariamente acclarabili e, valutabili e quantificabili in termini di grado di invalidità.

Riassumendo: nella materia di danni alla persona non patrimoniali… ci troviamo oggi con il concetto di danno biologico che richiama esplicitamente ed esclusivamente la lesione suscettibile di valutazione medico legale. Tutta quella parte di situazioni soggettive comunque riconosciute dalla Costituzione come meritevoli di tutela, a cominciare nel settore del lavoro dalla dignità del lavoratore stesso, devono essere comunque tutelate e tale tutela non può oggi essere offerta che dalla nuova categoria del danno esistenziale se non si vuole correre il rischio che tali situazioni non vengano più riconosciute come meritevoli di tutela. Pensiamo al principio sancito dall’art. 41, secondo comma, della Costituzione per il quale l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con la sicurezza, la libertà e la dignità della persona umana e colleghiamolo all’art. 2043 c.c. ed avremo un sistema adeguatamente rispondente a quanto richiesto dall’art. 2059, almeno quanto il combinato disposto dello stesso art. 2043 c.c. con l’art. 32 Costituzione per il danno biologico.

Secondo questa ricostruzione due sono le voci di danno attraverso le quali si realizza la tutela piena ed effettiva della persona: il danno biologico, di portata più ristretta e connesso alla specifica tutela del diritto alla salute, ed il danno esistenziale, di portata più ampia e connesso alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente garantiti» (28).

Queste argomentazioni scandiscono i passi e strutturano i gradini dell’irto percorso in salita che ha portato all’attuale, pacifico, riconoscimento del danno esistenziale, rilevante nel campo delle lesioni della personalità nell’ambito e nel settore del rapporto di lavoro ( a risarcimento del danno conseguente ad una serie di atti illegittimi datoriali quali licenziamento ingiustificato, il licenziamento ingiurioso, la dequalificazione, il  demansionamento ed il confinamento in inattività, il mobbing nella sua varietà di vessazioni e persecuzioni psicologiche, le molestie sessuali, le discriminazioni a vario titolo, ecc.).

 

5. Oneri probatori ed evitamento di duplicazioni risarcitorie

A proposito del “danno esistenziale” da perdita di rapporto parentale per uccisione di cngiunto, la Cassazione  ha negato che ci si trovi in presenza di un danno “in re ipsa” (costituendo danno-conseguenza e non danno-evento) ed ha affermato - tuttavia temperandolo subito con la legittimazione al ricorso a valutazioni prognostiche ed alle presunzioni sulla base di obbiettivi elementi che sarà onere del danneggiato fornire - che il pregiudizio deve essere provato ed allegato.

E’ poi entrata nel merito del “rischio” (fino ad oggi frenante la legittimazione pacifica del “danno esistenziale”, cui si é mosso da più parti l’addebito dell’essere un mero “espediente” dilatatorio o accrescitivo del  quantum risarcibile) connesso o conseguente al cumulo, a fini risarcitori, delle varie componenti del danno - rectius delle varie specie di danno ontologicamente distinte ed autonome - , legittimandone il cumulo dietro una  equilibrata valutazione complessiva dell’intero ristoro per l’unitario evento dannoso. Esprimendo, tuttavia - accando alla legittimazione (che s’imponeva imprescindibilmente -, l’avviso, con finalità di contenimento, che: «E’ conclusivamente il caso di chiarire che la lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 Cc va tendenzialmente riguardata non gia’ come occasione di incremento generalizzato della poste di danno (e -mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare la lacuna, secondo l’interpretazione ora superata della norma citata, nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale: quest’ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ad ulteriori, purche’ costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Deve anche dirsi che, tutte le volte che si verifichi la lezione di un tale tipo di interesse, il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d’animo) e’ risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato. E va ribadito che nella liquidazione equitativa dei pregiudizi ulteriori, il giudice non potra’ non tenere conto di quanto gia’ eventualmente riconosciuto per il risarcimento del danno morale soggettivo, in relazione alla menzionata funzione unitaria del risarcimento del danno alla persona. » (così Cass. n. 8827/2003).

Ed in  Cass. n. 8828/2003 -  sempre a proposito del “danno esistenziale” da rottura del vincolo parentale per morte di congiunto - ha asserito che la liquidazione non potrà che essere equitativa  «vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (articoli 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti. Ed è appena il caso di notare che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento. Ma va altresì precisato che, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento. In altri termini, dovrà il giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento

La Cassazione ha  così affermato che per  un unitario evento pregiudizievole, è del tutto legittima la quantificazione del danno attraverso un cumulo “bilanciato” delle varie tipologie “ontologicamente” autonome di danno, in cui a soffrirne nel complesso appare essere destinato il “danno morale” da sofferenza interiore, rispetto a quello esistenziale, a quello biologico ed al patrimoniale.

Questo richiamo al giudice del merito ad un prudente equilibrio in ordine al quantum (non conseguente ad una pura e semplice operazione di sommatoria  delle poste indennizzanti) ha occasionato  - anche da parte di dottrina che l’ha condiviso - la considerazione o addebito, per motivi di par condicio o simmetrici, di aver sofferto la “sindrome del pompiere”, cioè di aver voluto svolgere un ruolo calmieratore, a detrimento della vittima,  che  è stato così esplicitato: « Peccato  però non dichiarare apertamente – per converso – che,  qualora il danno non patrimoniale arrecato a una persona  risulti in concreto serio, grave, profondo,  esiziale, duraturo, stravolgente, il risarcimento dovrà anch’esso essere adeguato, non simbolico, non spilorcio, non derisorio, non ridicolo, non oltraggioso, non  platonico: qui la Cass. mostra forse di nutrire un po’ di timore per la supposta capricciosità  e prodigalità dei giudici italiani (?), soffre un po’ della sindrome del pompiere, pare eccessivamente ansiosa di mettere “paletti”;  i quali giudici   nostrani - bisogna dire -  nel corso del passato risarcivano semmai troppo poco in almeno il 30% dei casi e forse più (detto altrimenti: perché solo il colpo  da parte della S.C./2003  alla botte,  della temibile prodigalità/faciloneria delle nostre corti; e non anche il colpo al cerchio,  degli eccessi  passati di austerità, di tirchieria?)» (33) . Altre valutazioni critiche o in forma di apprezzamento dello stesso autore, nella stessa nota a commento, che  meritano di essere riferite così suonano: « Peccato, anzi, non cogliere l’occasione per invitare più scopertamente  i giudici italiani a  redigere sentenze – non già prolisse,  inclini agli obiter, alle esibizioni culturali, ai compitini dimostrativi, quanto piuttosto  - analitiche soprattutto sul terreno del quantum, rigorose,  documentate su ogni riflesso, trasparenti, pragmatiche nella fotografia della vita di ogni giorno, controllabili,  particolareggiate, fenomenologiche, punteggiate  proprio sul terreno dell’art. 1226 c.c. di considerazioni minuziose per il tempo,  lo  spazio, i decibel, le fatture, gli scontrini, i cespiti, gli indizi, le caselle,  i numeri;    orientate appunto a distribuire i vari filamenti  negativi,   volta a  volta accusati dalle vittime,  lungo alcuni crinali leader, unificanti (ecco a cosa servono le voci!)»; « Non bene  insomma, da parte della 8828, il  non rimarcare abbastanza  il fatto che nel momento stesso in cui si viene a confermare, sia pur lungo alvei diversi, il trend di maggior attenzione  per la persona sotto i profili del quantum,  con riguardo al danno non patrimoniale,  occorrerebbe  saper dire  ai giudici e a tutti quanti  noi: “Sia il tempo e lo spazio che ti concederai  -  facendo il tuo lavoro  - sempre diviso in due parti, fra loro eguali, quella dell’an e quella del quantum; scrivendo potrai se vuoi concedere più spazio al quantum,  mai il contrario”».

Sul punto  centrale del “quantum” risarcibile, ci fa piacere notare come Cendon concordi con noi nel considerarlo il “punto focale” del danno esistenziale. Ci sia permesso, al riguardo riproporre le considerazioni espresse in una postilla a commento dell’ottima sentenza di Tempio Pausania del 10.72003 (cit. in nt.3) in tema di danni esistenziali da mobbing,  a proposito della quale così ci esprimemmo:«L'attuale sentenza di Tempio Pausania del giudice Ponsatti è ottima, condivisibilissima in diritto ed aggiornata sui nuovi orientamenti in tema di responsabilità per fatto illecito (menzionando  anche Corte cost. n. 233/2003, Cass. sez. civ. n. 8828/2003 e Cass. sez. lav. n. 5539/2003). Tuttavia va notato che - pur trattandosi di un bossing della durata non esigua di 18 mesi con conseguenze (non cronicizzate) sull'integrità dello stato di salute - l'entità del risarcimento è alquanto esigua e non ci consola il fatto che sia doppia rispetto ai 10 milioni di vecchie lire stabiliti nelle sentenze di fine 1999 del Tribunale di Torino ad opera del dr. Ciocchetti (ove peraltro i periodi di mobbizzazione erano molto più contenuti e che successivamente ha “rimediato - o rimeditato - con un indennizzo di 100 milioni in un caso di mobbing di dirigente demansionato per 18 mesi da un istituto di credito torinese, ponendogli a carico spese legali dell'ordine di 18 milioni) (34). Anche all'epoca  delle prime sentenze torinesi manifestammo la nostra insoddisfazione per un danno che comunque sfociò nella perdita  - senz'altro indotta da esigenze di sottrazione alle persecuzioni e non da scelta volontaria - del posto di lavoro, strumento imprescindibile di realizzazione individuale e fonte di sostentamento personale e familiare. Lamentammo il fatto dell'essere  passati nel  corso del tempo da indennizzi, con effetto realisticamente deterrente, dei 500 milioni di vecchie lire per il caso del vicedirettore generale Calzolari, mobbizzato dalla Banca Nazionale del lavoro (cfr. Pret. Roma 17.4.1992, nel nostro volume "Danni da mobbing e loro risarcibilità", Ediesse, Roma 2002, p. 349, in http://www.pegacity.it/justice/impegno/meucci_gratuito.html ) e tramite il ricorso al parametro della mensilità intera, alla decina di milioni degli altri casi successivi e regredendo al parametro risarcitorio di una porzione percentuale della mensilità ordinaria sempre più ridotta. Non si rendono conto i magistrati che - aldilà delle affermazioni di principio in positivo -  tramite simili indennizzi non combattono il fenomeno del mobbing ma lo legittimano nella sostanza, in quanto - svuotati i risarcimenti del carattere della deterrenza alla reiterazione - indirizzano ai "concreti" datori di lavoro il messaggio (tutt'altro che subliminale) che possono cavarsela con poche decine di milioni per perseverare in  comportamenti illeciti (che, se vanno silenziosamente in porto, conducono alle dimissioni del soggetto inviso e, se non vanno in porto, si pagano con somme pari a modeste sanzioni amministrative, quando per mancato versamento di ritenute previdenziali rischiano la galera!); comportamenti che ledono i primari diritti della personalità dei prestatori di lavoro e che pregiudicano e segnano indelebilmente il mobbizzato (o demansionato), nella carriera, nella salute, nella vita familiare e relazionale. C'è nel nostro Paese una sottostima - a differenza che nel mondo anglosassone - verso le lesioni dei diritti della personalità che va ripensata seriamente da parte della magistratura che in essi si imbatte, anche se sembra invece che sia sensibile all'opposto rischio del "troppo concedere" tramite una duplicazione risarcitoria di un danno, seppure con componenti ontologicamente diverse (quali il danno biologico, esistenziale e morale soggettivo), in capo alla stessa persona, come si legge nella recentissima Cass. n. 8828/2003».

Prosegue poi il Prof. Cendon, notando, in relazione a Cass. n. 8828/2003: «Un po’ pilatesco insomma -  in una decisione  per tanti versi meritoria,  così ispirata,  coraggiosa, risoluta, ambiziosa e riuscita -    il non provvedere a offrire  (sia pur senza voli di natura  sociologica) “dritte” di maggior respiro quanto alla nomenclatura  delle varie voci  mediane d’insieme,  entro il nuovo oceano del non patrimoniale»;«Bene, anche rispetto al danno non patrimoniale,  la generale puntualizzazione “consequenzialistica”, temperata  subito dopo dal  richiamo alle presunzioni giudiziali  quale efficace, provvidenziale mezzo di prova   (ma le tentazioni del danno-evento non finiranno qui, verosimilmente, per taluni fra i nostri tortmen:  forse perché si tratta di una locuzione così   intrigante, new-age;  o forse perché  a qualcuno, per altri 3 o 4 anni,   continuerà a sembrare  quello un pedaggio necessario in vista di una semplificazione dello statuto processuale per la vittima)».

Mario Meucci

Roma, 29 settembre 2003

NOTE

 

(1)                Vedila in http://www.altalex.com/index.php?idnot=6313

 e in http://www.altalex.it/index.php?idnot=6334, con nota di Cassano (La responsabilità civile con due (belle?) gambe, e non più zoppa).

(2)                    Vedile in www.studiocelentano.it/dannoesistenziale/ . 

(3)                    Leggibile nel nostro sito al link: http://www.pegacity.it/justice/impegno/mobbing_tempio_pausania.html .

(4)                    In  Vincitori e vinti (…dopo la sentenza n. 233/2003 della Corte costituzionale), nota a commento, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=6352 .

(5)                    Cendon,  Anche se gli amanti si perdono l’amore non si perderà. Impressioni di lettura su Cass. n. 8828/2003, in  http://www.altalex.com/index.php?idnot=6335 .

(6)                    Così Corte cost.  n. 184/1986 .

(7)                    Così Pret. Ferrara, 25 novembre 1993,in Nuova giur. civ. comm. 1995, I, 74.

(8)                    Il riferimento attiene alla Costituzione italiana (artt. 2, 3, 4, 35, 41, comma 2°, eminentemente) nonchè a tutte le altre disposizioni in tema di diritti e di libertà fondamentali: alla Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo del 10 dicembre 1948; alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla l. 4 agosto 1955, n. 848; alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, del 25 marzo 1992 in Strasburgo, ratificata con l. 2 gennaio 1995, n. 17; alla Carta dei diritti fondamentali, approvata dal Consiglio europeo di Nizza del 7 dicembre 2000.

(9)                    In Vincitori e Vinti…, cit. punto 18.

(10)                Trib. Forlì, 15 marzo 2001, in Riv. crit. dir. lav. 2001, 411, con annotazione di Greco.

(11)                Così Monateri-Bona-Oliva, Mobbing, vessazioni sul lavoro, Milano 2000, 91.

(12)                Monateri, Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale, in Danno e Responsabilità 1999, n. 1, 6.

(13)                Così Ponzanelli, Limiti del danno esistenziale: postfazione al convegno triestino, in  Danno e Responsabilità 1999, 3, 361.

(14)                Così Corte cost. 18 luglio 1991, n. 356,  nonché Cass. 13 maggio 1995, n. 5271.

(15)                Così ancora Ponzanelli, cit., 361.

(16)                Così cass. n. 8828/03, cit.

(17)                Così Ziviz, Il danno non patrimoniale, in La  responsabilità civile, VII, a cura di Cendon, Torino 1998, 380.

(18)                Gambacciani, Le nuove frontiere del danno alla persona nel rapporto di lavoro. Un modello di sintesi: il danno esistenziale, in Italian Labour Law e-Journal (rivista telematica diretta da Carinci) 2000.

(19)                Così Pret. Torino 12 luglio 1995, riportata da Ziviz, op. cit. 378-379.

(20)                Ancora Gambacciani, op. cit.

(21)                Così Monateri, op. cit., 8.

(22)                In tal senso Cass. 16 dicembre 1992, n. 13299, cit. secondo cui: “Il danno va risarcito: questo è l’essenziale perché resti tutelata l’esigenza del libero svolgimento dell’attività lavorativa e della salvaguardia della personalità del lavoratore”. Ora in senso conforme Cass. n. 8828/2003, punto 3.1.7 e laddove al punto 3.1.10 laddove afferma, per la fattispecie in esame ed in relazione al cumulo danno morale e danno esistenziale, che: “Ed è appena il caso di notare che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (esistenziale, n.d.r.), in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento.

(23)                Rileva Montuschi, Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro, cit. 322, come la giurisprudenza fosse “poco incline all’esaltazione dei valori primari fondamentali”, cosicchè l’art. 2087 c.c. “è stato pressochè disapplicato dalla giurisprudenza, che non ha saputo coglierne, né valorizzarne, l’intrinseca vocazione alla ‘tutela’ dei valori della persona”.

(24)                Non mancano tuttavia pronunce giurisprudenziali, per lo più di merito, che hanno riconosciuto ed hanno liquidato come tale “il danno alla personalità morale” ex art. 2087 c.c.; v. Pret. Vicenza, 20 aprile 1999, in Guida al lavoro  8, 2000, 42; Pret. Milano 9 dicembre 1997, in Riv. crit. dir. lav. 1998, 421; Pret. Nocera Inferiore 5 dicembre 1996, ibidem 1997, 348; Pret. Bologna 8 aprile 1997, in Lav. giur. 1998, 140, con ampio commento di Boscati.

(25)                In tal senso, Montuschi, cit. 325.

(26)                Così Montuschi, cit. 325.

(27)                Così Pizzoferrato, Il danno alla persona: linee evolutive e tecniche di tutela, in Contratto e impresa 1999, III, 1089.

(28)                In tal senso Pret. L’Aquila 10 maggio 1991, cit.

(29)                In proposito, v. Pret. Ferrara 25 novembre 1993, in Lav. prev. oggi 1993, con nota di Meucci.

(30)                In proposito v. Cass. 17 luglio 1995 n. 7768, in Risarc. danno e prev. 1996, 329.

(31)                Gambacciani, Le nuove frontiere del danno alla persona nel rapporto di lavoro. Un modello di sintesi: il danno esistenziale, cit.

(32)                Sorgi, La valutazione del danno da mobbing nella giurisprudenza, Intervento al Convegno di Pescara del settembre 2001 (i cui atti sono reperibili nel sito Internet della USL di Pescara).

(33)                Così Cendon, Anche se gli amanti si perdono l’amore non si perderà…, cit.

(34)                Vedi Trib Torino 10 agosto 2001, in http://www.pegacity.it/justice/impegno/trib_torino.html.

 

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