Demansionamento...indennizzato del "responsabile delle relazioni sindacali" di un istituto di credito
 
Cass., sez. lav., 19 aprile 2012, n. 6110 - Pres. Vidiri – est. Meliadò – Intesa Sanpaolo SpA (avv.ti R. e C. Scognamiglio) ricorrente – M. Meucci (avv. Persi) resistente.

Danni da demansionamento – Prova di essi con tutti i mezzi forniti dall’ordinamento, anche per presunzioni.

In tema di demansionamento e di dequalificazione, se il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del danno medesimo, ben può, tuttavia, la sua dimostrazione in giudizio essere fornita con tutti i mezzi offerti dall'ordinamento, assumendo, peraltro, precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità nell'ambiente di lavoro dell'attuato demansionamento, frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale ecc.), la cui isolata considerazione si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire all'esistenza del danno, facendosi ricorso, ai sensi dell'art. 115 cpc, a quelle nozioni generali di comune esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.

Nel caso di specie, facendo corretta applicazione di tali criteri, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, è stata presa in considerazione l'incidenza che l'accertato demansionamento, alla luce delle sue caratteristiche temporali e modali, aveva determinato sul bagaglio professionale del dipendente e sulle sue prospettive di carriera, pervenendo, sulla base di una valutazione globale, ad una quantificazione idonea ad assicurare l'integrale reintegrazione del pregiudizio sofferto, evitando, al tempo stesso, una moltiplicazione, puramente nominalistica, delle voci risarcitorie.

 Svolgimento del processo

Con sentenza in data 6.7/1.12.2009 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la San Paolo IMI spa al pagamento in favore di M..M. della ulteriore somma di Euro 184.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto a seguito di accertato demansionamento.

Osservava in sintesi la corte territoriale che, sebbene il M. avesse aderito ad una proposta di reclutamento quale "responsabile delle relazioni sindacali", in realtà, l'assunzione avvenne con inquadramento quale funzionario di 3 grado, inquadramento che non permetteva di ritenere che lo stesso potesse considerarsi come il referente unico di tale settore, sicché doveva escludersi che, con riferimento al periodo dal 1976 al 1989, lo stesso fosse stato privato dalle mansioni per le quali era stato assunto; che a diverse conclusioni si doveva, invece, pervenire per il periodo successivo, allorché lo stesso venne trasferito dal settore delle relazioni sindacali al dipartimento fondo pensioni, settore per nulla aderente alla sua pregressa competenza e professionalità ed in cui, peraltro, venne lasciato del tutto inoperativo. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'Intesa Sanpaolo spa con tre motivi. Resiste con controricorso M..M. , il quale ha proposto anche ricorso incidentale, affidandolo a cinque motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 cpc, la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 1223, 1225, 1226, 1227 e 2087 cc, nonché degli artt. 414, 416, 421, 434 cpc, oltre che vizio di motivazione, osservando come i giudici del riesame, con motivazione carente e contraddittoria, non avevano tenuto conto dei forti contrasti che si erano manifestati fra il M. e l’IMI con riferimento a tutto il periodo di lavoro e che, comunque, lo stesso era stato addetto ad un settore, quale quello dei fondi pensione aziendali, che gli consentiva di mantenere e valorizzare la sua professionalità specifica, laddove, invece, non si era considerato che il dipendente aveva assunto incarichi sindacali incompatibili con la sua pregressa funzione di addetto alle relazioni sindacali.

Con il secondo motivo, denunciando ancora violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc in relazione agli artt. 1223, 2087 e 2697 cc) e vizio di motivazione (art. 360 n. 5 cpc), osserva come la corte territoriale avesse mancato di considerare come, anche con riferimento al periodo successivo al 1990, il dipendente non fosse stato costretto ad uno stato di inattività, avendo, invece, prestato una scarsa attività lavorativa come addetto allo staff del servizio sindacale e al dipartimento fondo pensioni per sue esigenze personali.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2103, 2043, 2056, 1218, 1223, 2087, 2697 cc e dell'art. 437 cpc, nonché vizio di motivazione, ed, al riguardo, osserva che la corte territoriale, in difetto di alcuna allegazione in tal senso, aveva ritenuto che il ricorrente fosse stato assegnato ad un settore che non consentiva di valorizzare la sua pregressa esperienza professionale e che aveva confuso il danno professionale con la perdita di chance.

2. Con il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, svolti ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 cpc, l'intimato lamenta violazione degli artt. 115, 116 e 420 cpc, degli artt. 2103, 1218 e 2697 cc, nonché vizio di motivazione, ed, al riguardo, osserva che il giudice di appello aveva rigettato la domanda di accertamento di una situazione di demansionamento anche con riferimento al periodo 1976/1989 senza tener conto del materiale probatorio acquisito al giudizio, trascurando, in particolare, i documenti dai quali emergevano le effettive mansioni ed il ruolo propri del M. , nonché le prove orali che davano atto di come il M. non avesse, invece, "alcun ruolo" e di come si occupasse di "questioni pratiche di poco conto".

Con il terzo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, si duole che la corte territoriale, nel riconoscere il demansionamento del M. nel periodo 1990/1997, avesse accolto solo la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances, senza in alcun modo esaminare la ulteriore domanda di risarcimento del danno professionale c.d. "puro", pur riguardando quest'ultima la menomazione della capacità professionale del lavoratore, l'altra la perdita di opportunità di carriera dello stesso.

Con il quarto motivo prospetta, con riferimento a questi stessi fatti, che, ove pure non si ritenessero sussistenti i requisiti del vizio di omessa pronuncia, la sentenza impugnata sarebbe, comunque, censurabile per vizio di motivazione (art. 360 n. 5 cpc), tenuto conto dell'esistenza di un contesto probatorio del tutto univoco nel senso della sussistenza del lamentato danno alla professionalità.

Con l'ultimo motivo, infine, prospettando violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc in relazione agli artt. 115 e 116 cpc, 2103, 1218, 1223, 1226, 2727, 2728 e 2729 cc), il ricorrente incidentale rileva come nella pronuncia impugnata mancasse qualsiasi congrua disamina del materiale probatorio acquisito in punto di sussistenza degli elementi idonei a far ritenere provata, quantomeno in via presuntiva, la lesione della professionalità sofferta dal dipendente.

3.I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell'art. 335 cpc.

4. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, e non sono meritevoli di accoglimento. Giova, al riguardo, premettere e ribadire che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 n. 5 cpc, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe, in realtà, che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità, risultando del tutto estraneo all'ambito di operatività del vizio di motivazione la possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. ad esempio da ultimo Cass. n. 11789/2005; Cass. n. 4766/2006; Cass. n.6064/2008; Cass. n. 7394/2010); questo in quanto l'art. 360 n. 5 cpc "non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (così SU n. 5802/1998), non incontrando, al riguardo, il giudice di merito alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le allegazioni che, sebbene non menzionati specificatamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. ad es. Cass. n. 11933/2003; Cass. n. 9234/2006).

Ciò premesso, deve rilevarsi come emerge dallo stesso ricorso della Intesa Sanpaolo che il M. , il quale era stato chiamato (quale "l’addetto specialistico per le relazioni sindacali in assistenza al responsabile del servizio") ad "un ruolo di responsabilità di una struttura che doveva confrontarsi con i più alti livelli di riferimento istituzionale", venne assegnato, dal 1990, a meri compiti di staff, ed in particolare, dal 1995, allo svolgimento di attività di consulenza legale e previdenziale in materia di costituzione di fondi pensione, con inserimento in un dipartimento destinato, fra l'altro, ad essere ricollocato presso una società controllata del gruppo. A ciò si aggiunga che ha accertato la corte di merito che il dipendente oltre ad esser stato trasferito in un settore (che, con motivata valutazione, si è ritenuto), nonostante la generica riferibilità alle politiche del personale, diverso da quello per il quale era stato specificatamente assunto, ove aveva lavorato per quattordici anni e che rivestiva un ruolo centrale nelle strategie di gestione aziendale era stato, peraltro, nei nuovi compiti, "svuotato di effettive e concrete mansioni", non avendo "più nulla da fare". Tale accertamento, operato dalla corte romana alla stregua delle risultanze dell'istruttoria, risulta contestato dalla società ricorrente attraverso un diverso apprezzamento delle prove acquisite al processo e facendo riferimento a documenti (lettere di contestazione e di risposta ed altro) che, al pari delle prime, nemmeno sono stati trascritti in seno al ricorso, con conseguente violazione del canone della sua necessaria autosufficienza, che, come noto, impone alla parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla relativa trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).

Ed eguali considerazioni valgono anche per l'asserita "posizione antagonista" assunta dal M. con l'accettazione di incarichi sindacali, apparendo, anche per tale parte, insuscettibile di censura la lettura data dalla corte territoriale ai materiali probatori sul punto rilevanti, ed in particolare la considerazione, che non risulta certo né illogica, né contraddittoria rispetto alle acquisizioni istruttorie, che la scelta di impegnarsi nel sindacato fu conseguenza, e non causa, del demansionamento sofferto, per come testimonia anche il fatto che la pregressa iscrizione al sindacato non determinò alcun problema per circa quattordici anni.

Con la conseguenza, in definitiva, che il ricorso, in quanto volto a prefigurare una diversa opzione interpretativa, senza sminuire, tuttavia, la tenuta logica e normativa di quella adottata dai giudici di merito, non risulta idoneo a contrastare l'accertamento da questi ultimi operato, con conseguente infondatezza delle censure proposte.

5. Infondato è anche il terzo motivo del ricorso principale.

Fermo restando, infatti, quanto si dirà in prosieguo con riferimento ai criteri di determinazione del danno, avuto riguardo ai rilievi sul punto svolti anche dal ricorrente incidentale (v. infra sub 7), deve, per il resto, osservarsi come non risulta affatto documentato (con la trascrizione degli atti in parte qua rilevanti) che il lavoratore non avesse lamentato che, con lo spostamento ad un diverso e nuovo settore, fosse stato privato della professionalità e specifica esperienza acquisita nel settore di precedente assegnazione e che, pertanto, in difetto di specifica allegazione, nessun danno da demansionamento poteva allo stesso riconoscersi; così come, in pari modo, deve rilevarsi che viola il canone di autosufficienza l'affermazione che, nel ricorso introduttivo del giudizio, nulla si era richiesto con riferimento al danno esistenziale e al danno all'immagine.

6. Venendo, quindi, all'esame del ricorso incidentale, infondati devono ritenersi, innanzi tutto, il primo ed il secondo motivo, che ben possono trattarsi congiuntamente, in ragione della loro connessione ed interdipendenza sul piano logico e giuridico.

Premessi, anche con riferimento a tale ricorso, i limiti, già rammentati, che incontra il sindacato di legittimità rispetto al vizio di motivazione ed alle censure di mera ricostruzione fattuale, basta, in proposito, osservare come la corte territoriale abbia accertato che il M. , sebbene avesse aderito ad una offerta di assunzione quale "responsabile per le relazioni sindacali", in realtà, accettò di essere inquadrato come "funzionario di terzo grado", posizione che non gli consentiva certo di essere considerato come "il referente unico aziendale" delle relazioni sindacali, non potendo derivare dall'inquadramento riconosciuto "alcuna aspettativa relativa al grado di autonomia e alla titolarità di poteri gestori, trattandosi di un inquadramento che consentiva ciò in modo limitato".

Tale essendo la ragione giustificatrice essenziale della decisione adottata dai giudici del riesame, non contrasta con la stessa il riferimento che il ricorrente incidentale opera a documentazione (inserto del Corriere della Sera del 4.4.1976, "profilo professionale IMI" del "responsabile delle relazioni sindacali") che riguarda, in realtà, un profilo professionale diverso da quello in concreto attribuitogli, né appare illogica o contraddittoria, anche rispetto alle acquisizioni dell'istruttoria orale, la considerazione che, con tal contesto risulta, anzi, coerente, che "la natura strategica dell'attività, la costante partecipazione alla stessa di uno studio di consulenza esterna, la maggiore o minore inclinazione dei dirigenti a partecipare alla stessa" rappresentano "circostanze univoche idonee a spiegare, a secondo dei periodi dell'epoca 1976 - 1989, la maggiore o minore autonomia e (-) la più ampia o più ridotta attività del M. ", il quale, peraltro, in tale periodo venne pure promosso a funzionario di secondo e poi di primo grado.

Trattasi di valutazione di merito, che individua le fonti del convincimento e giustifica in modo logicamente plausibile la decisione, e non risulta, pertanto, sindacabile in sede di legittimità.

7. Infondati sono da ritenere, infine, anche gli ultimi tre motivi del ricorso incidentale, che, riguardando i criteri di determinazione del danno risarcibile, ben possono essere, in relazione alla loro connessione, esaminati congiuntamente. Al riguardo, giova ribadire, in conformità all'insegnamento di questa Suprema Corte, come, in tema di demansionamento e di dequalificazione, se il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del danno medesimo, ben può, tuttavia, la sua dimostrazione in giudizio essere fornita con tutti i mezzi offerti dall'ordinamento, assumendo, peraltro, precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità nell'ambiente di lavoro dell'attuato demansionamento, frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale ecc.), la cui isolata considerazione si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire all'esistenza del danno, facendosi ricorso, ai sensi dell'art. 115 cpc, a quelle nozioni generali di comune esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (cfr. SU n. 6572/2006 e, nella giurisprudenza successiva, ad es., Cass. n. 29832/2008, Cass. n. 10527/2011).

Facendo corretta applicazione di tali criteri, la corte territoriale, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, ha preso in considerazione l'incidenza che l'accertato demansionamento, alla luce delle sue caratteristiche temporali e modali, aveva determinato sul bagaglio professionale del dipendente e sulle sue prospettive di carriera, pervenendo, sulla base di una valutazione globale, ad una quantificazione idonea ad assicurare l'integrale reintegrazione del pregiudizio sofferto, evitando, al tempo stesso, una moltiplicazione, puramente nominalistica, delle voci risarcitorie. Ne deriva che non si può, pertanto, ritenere che la corte territoriale abbia omesso di pronunciare sul c.d. "danno professionale puro", dando rilievo solo al danno da perdita di chances (o che si sia fatta confusione fra le due tipologie di danno, per come sostiene la ricorrente principale), avendo la stessa, piuttosto, con incensurabile valutazione, ritenuto di adottare, come criterio di quantificazione del danno, non già la retribuzione percepita dal lavoratore, ma quella che gli sarebbe spettata se, per la professionalità acquisita e la sua ulteriore valorizzazione, avesse conseguito la superiore qualifica di dirigente (per come era avvenuto per una significativa quota dei funzionari del suo grado a ridosso del periodo in considerazione). Ed ha, così, determinato il risarcimento con riferimento a tutte le componenti atte a descrivere la rilevanza assunta, nella concreta fattispecie, dall'illecito, alla luce della direttiva della esaustività della tutela risarcitoria e del divieto di indebita moltiplicazione delle causali risarcitorie.

8. Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, rigettati. Spese compensate, in considerazione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese.

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2012

Testo in Pdf :

NOTA

A distanza di 16 anni dal nostro ricorso del  giugno 1996, la Cassazione pone fine, nel 2012, alla controversia tra il sottoscritto e il proprio datore di lavoro IMI spa (poi divenuto Sanpaolo IMI, successivamente incorporato da Intesa Sanpaolo spa).

La Cassazione respinge il ricorso di Intesa Sanpaolo, confermando la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto, almeno per il periodo 1990-1997, il demansionamento del sottoscritto culminato in inattività. Respinto il ricorso dei legali (Studio Scognamiglio) di Intesa Sanpaolo risulta stabilmente acquisito dal sottoscritto l'ammontare del risarcimento imposto dalla Corte d'appello di Roma a Intesa Sanpaolo e già accreditatomi. Risarcimento ammontante complessivamente a €. 488.988,18 (di cui 140 mila per danno da perdita di chance + 44 mila per danno all'immagine +22.488,18 per danno biologico + interessi e rivalutazione monetaria dal 1990 in poi).

Nel respingere il ricorso di Intesa Sanpaolo - tramite cui i legali avevano confezionato incredibili falsità e rivolto al sottoscritto insussistenti addebiti di comportamenti "ribelli" (da soggetto riottoso) al fine di imputarmi la responsabilità della meritata sottrazione di ruolo e negare altresì il demansionamento - la Cassazione fornisce ai legali di controparte una lezione sui criteri da seguire per i ricorsi in cassazione, in fattispecie platealmente violati. Infatti le affermazioni dei legali di Intesa Sanpaolo risultano non provate e il contenuto dell'asserita documentazione di supporto non trascritto nel ricorso, così violando il principio di autosufficienza del ricorso medesimo. Peraltro la Suprema corte si perita di far notare alla controparte l'inequivocabilità del demansionamento inferto, atteso che  il Meucci "... chiamato (quale "addetto specialistico per le relazioni sindacali in assistenza al responsabile del servizio") ad "un ruolo di responsabilità di una struttura che doveva confrontarsi con i più alti livelli di riferimento istituzionale", venne assegnato, dal 1990, a meri compiti di staff, ed in particolare, dal 1995, allo svolgimento di attività di consulenza legale e previdenziale in materia di costituzione di fondi pensione, con inserimento in un dipartimento destinato, fra l'altro, ad essere ricollocato presso una società controllata del gruppo. A ciò si aggiunga che ha accertato la corte di merito che il dipendente oltre ad esser stato trasferito in un settore (che, con motivata valutazione, si è ritenuto), nonostante la generica riferibilità alle politiche del personale, diverso da quello per il quale era stato specificatamente assunto, ove aveva lavorato per quattordici anni e che rivestiva un ruolo centrale nelle strategie di gestione aziendale era stato, peraltro, nei nuovi compiti, "svuotato di effettive e concrete mansioni", non avendo "più nulla da fare".

Analoga violazione, da parte dei legali di Intesa Sanpaolo, del principio di autosufficienza - per mancata prova e, conseguente mancata trascrizione del contenuto delle asserite fonti probatorie in seno al ricorso - viene riscontrata e addebitata relativamente alla confezionata e "asserita "posizione antagonista" assunta dal M. con l'accettazione di incarichi sindacali, apparendo, anche per tale parte, insuscettibile di censura la lettura data dalla corte territoriale ai materiali probatori sul punto rilevanti, ed in particolare la considerazione, che non risulta certo né illogica, né contraddittoria rispetto alle acquisizioni istruttorie, che la scelta di impegnarsi nel sindacato fu conseguenza, e non causa, del demansionamento sofferto, per come testimonia anche il fatto che la pregressa iscrizione al sindacato non determinò alcun problema per circa quattordici anni".

Per il novero di falsità e di offese - punibili in contesti diversi da quello giudiziale, caratterizzato dall'immunità ex art. 598 c.p. afferente le offese negli  scritti difensivi  della cui protezione i legali di controparte hanno indiscutibilmente abusato - nonché per l'incomprensibile aggressività e  cattiveria personalizzata avverso il sottoscritto, di cui risulta permeato l'intero ricorso in Cassazione - non dissimilmente dai precedenti atti di primo grado e di appello -, riteniamo immeritevole riconoscere ai difensori del "perdente l'onore delle armi".

Riconosciamo, tuttavia, a controparte la capacità di essere riuscita a ridurre, in buona misura, l'entità dell'importo monetario di cui sarebbe stata altrimenti gravata, avendo concorso a convincere  - prima la Corte d'appello, poi la Cassazione - che il sottoscritto sarebbe stato assunto (e avrebbe operato) come "addetto specialistico alle relazioni sindacali" e non già come "responsabile delle relazioni sindacali", talché non poteva  lamentarsi della privazione del ruolo di interlocuzione con le RSA e della marginalizzazione della sua funzione. Con ciò mettendo in luce che l'offerta (tramite inserzione sul Corriere della sera) di assunzione nella posizione di "Responsabile delle relazioni sindacali" di un primario istituto di credito con sede in Roma (l'IMI per l'appunto) - offerta alla quale rispose e per la quale fu prescelto tra 45 candidati il sottoscritto, già dirigente industriale-Direttore del Personale, e per la quale si dimise dall'azienda ove operava, lasciando la professionalmente allettante piazza di Milano - fu uno specchietto per le allodole, una trappola messa in atto da parte di un datore di lavoro truffaldino che  nutriva l'intima e illecita  riserva  di ridimensionare nei fatti il ruolo offerto, mutandolo in uno inferiore e più circoscritto. Il ruolo così ridimensionato - che peraltro non giustificava in assoluto il confinamento del sottoscritto in incombenze e compiti segretariali, quali la mera  annotazione, nelle riunioni sindacali tenute da altri cui assisteva da spettatore, delle opinioni e delle risposte fornite in contraddittorio - e di cui sarebbe spia l'inquadramento quale Funzionario e non già Dirigente, renderebbe ingiustificata, anche  per la Cassazione, la rivendicazione di demansionamento per il periodo 1976-1989. Parimenti va riconosciuta a controparte la capacità di aver orientato la Cassazione a maturare l'errato convincimento che tramite l'indennizzo da perdita di chance sarebbe stato altresì compensato dalla Corte d'appello il distinto e autonomo "danno professionale puro". Opinione giuridicamente del tutto infondata stante che il danno da perdita di chance di carriera risarcisce la documentata probabilità di avanzamento alla categoria superiore, in fattispecie la dirigenza, mentre il danno professionale risarcisce l'immiserimento delle competenze professionali e delle conoscenze in conseguenza del demansionamento e/o del confinamento in inattività, in fattispecie riscontrata giudizialmente per il periodo 1990-1997. Totalmente inconferente ed errato è poi il rilievo – invero anche di difficile comprensione - conferito dalla Cassazione al presunto utilizzo da parte dell’estensore della sentenza d’appello del parametro della superiore retribuzione della qualifica di dirigente per  effettuare un “risarcimento con riferimento a tutte le componenti atte a descrivere la rilevanza assunta, nella concreta fattispecie, dall'illecito…”, in quanto i riconosciuti  20 mila euro per ciascun anno di demansionamento dal 1990 al 1997 (importanti un indennizzo di €. 140 mila per i 7 anni, cui si sono aggiunti 44 mila euro per indennizzo di danno all’immagine, per un ammontare complessivo di 184 mila euro) altro non sono che, al ribasso, il 57% del differenziale fra la retribuzione annua di inquadramento a funzionario del sottoscritto e quella da dirigente dell'epoca, ammontando l'intero differenziale fra i 35 e i 40 mila euro, e più.  Ove il 57% altro non è che la percentuale di Funzionari di stesso inquadramento iniziale (F3) del sottoscritto nel frattempo promossi – a differenza di chi scrive – a Dirigente di primo livello (ed oltre), da noi debitamente comprovata anche tramite apposito prospetto grafico comparativo di cui la sentenza d’appello ci ha dato correttamente atto; percentuale che è stata, pertanto, assunta dalla corte d’appello quale misura probabilistica per la quantificazione risarcitoria del danno da perdita di chance promotiva, ipotizzando pertanto che il sottoscritto fruendo del 57% delle documentate probabilità  promotive a dirigente avrebbe beneficiato di un incremento di retribuzione annua dell'ordine di 20 mila euro, giacché se l'estensore della sentenza avesse fatto uso dell'intero differenziale, avrebbe dovuto elevare i 20 mila euro a 35-40 mila annui. Il ricorso di fatto al 57% del differenziale retributivo tra le due qualifiche (funzionario e dirigente) quale parametro di quantificazione risarcitoria del pregiudizio alla carriera – misura che la Cassazione non è riuscita a cogliere, sperdendosi in una  astrusa interpretazione – dimostra e conferma che l’indennizzo dei 20 mila euro per anno attiene esclusivamente alla cd. perdita di chance, senza che possa essere dilatato a compensare anche il danno alla professionalità da inattività implicante immiserimento delle competenze  e delle attitudini. Danno alla professionalità che - in quanto totalmente omesso nella valutazione dall'estensore della sentenza d'appello - avrebbe dovuto essere indennizzato distintamente come da nostra richiesta incidentale, con legittimo effetto di cumulo con quello da perdita di chance, in quanto ontologicamente diversi.

La Cassazione si è orientata, all'opposto, per una interpretazione dell'indennizzo dei 20 mila euro per ogni anno di demansionamento quale misura compensativa di ogni danno arrecatomi dal comportamento illecito e inadempiente dell'IMI, precludendomi in tal modo il sopra evidenziato cumulo; preclusione che non andiamo lontano dal vero se ipotizziamo influenzata dal troppo coltivato presupposto che il lavoratore subordinato deve dopotutto "accontentarsi" e non pretendere integralmente il dovuto; presupposto mascherato dalla Cassazione, a giustificazione giuridica,  dall'esigenza di evitare - anche per il danno  "patrimoniale" (cui sono riconducibili gli indennizzi per la perdita di chance e per il danno professionale) - la moltiplicazione delle voci risarcitorie, emulando così le statuizioni sinora operate  solo per il danno "non patrimoniale" da Cass. SU n. 26972 dell'11 novembre 2008 e manifestando, infine, la propria preferenza per un unitario risarcimento globale e onnicomprensivo che, si è avuto cura di precisare, non pregiudichi il rispetto del principio dell'integrale risarcimento dei danni sofferti.

Chiusa soddisfacentemente una partita, ci resta ora da rivendicare il modestissimo risarcimento - stavolta nei confronti del Ministero della giustizia - per irragionevole durata del processo nelle tre fasi (durato complessivamente 16 anni) di cui alla legge Pinto.

Roma 3 maggio 2012

Mario Meucci - Giuslavorista

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