Il contenzioso del lavoro nel Gruppo IMI: la dequalificazione dell’avv. Paolo Azzena

 

Pretura di Roma - 8 maggio 1995 - Est.  Foscolo - Azzena (avv.  Hernandez) c. IMI S.p.A. (avv.  Scognamiglio).

 

Asserita assegnazione tardiva di un ex responsabile del Servizio del Personale, volontariamente rinunciatario all'incarico, a funzioni di preposto alla Segreteria insoluti di un istituto di credito industriale - Violazione del principio dell'equivalenza ex art. 2103 c.c. - Insussistenza.

 

Non sussiste violazione del principio dell'equivalenza fra le mansioni, di cui all'art. 2103 c. c., nel caso in cui ad un dirigente - quantunque rimasto per un consistente lasso di tempo in posizione di disponibilità per reperimento di nuova responsabilità da parte aziendale - venga poi affidato l'incarico di responsabile della Segreteria insoluti, retta anche in precedenza da soggetto con qualifica di dirigente e collocata, come il Servizio del personale, nell'ambito della dipendenza organizzativa e gerarchica della comune Direzione Affari Generali e Legale.

 

FATTO E DIRITTO - L'avv.to Paolo Azzena ha proposto ricorso contro l'IMI S.p.A. (sua datrice di lavoro) sostenendo che con lettera del 29.8.'89, indirizzata al Direttore generale ed al Segretario generale, rimetteva all'Istituto l'incarico di responsabile del Servizio del personale, adducendo motivi di disagio, ai quali aveva contribuito l'atteggiamento assunto dal Presidente (Dr. Arcuti) nel corso di una discussione sulla pregressa gestione del personale; con comunicazione del 3.1l.'89 veniva costituita la Direzione per il personale e lo sviluppo, nella quale confluiva il Servizio del personale e veniva preannunciato l'affidamento futuro del nuovo incarico all'avv.to Azzena; ma detto conferimento tardava con conseguente suo isolamento dal circuito informativo dell'Istituto; nel febbraio '90 riceveva la promessa di una imminente collocazione presso una Società controllata che però non aveva seguito; successivamente chiedeva di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita, ma il Direttore generale lo invitava a non insistere nella richiesta e gli affidava un incarico relativo ad un progetto integrato di formazione per le risorse del Gruppo; in data 27.3.'91 veniva inserito nella Direzione Affari Generali e Legali, come responsabile della Segreteria insoluti, con compiti ed attribuzioni modesti e non equivalenti (a giudizio del ricorrente) a quelli in precedenza espletati.

Pertanto l'attore ha chiesto che la convenuta fosse condannata ad assegnare al ricorrente mansioni equivalenti a quelle già svolte di direttore del Servizio del personale e a risarcire al ricorrente il danno dal 3.1l.'89 fino a tale assegnazione, danno da determinare in separato giudizio.

L'IMI ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

Acquisita agli atti varia documentazione, escussi i testi e depositate note autorizzate, la causa è stata decisa all'udienza dei 4.5.'95.

Ritiene il pretore che l'istruttoria svolta ha confermato piuttosto la tesi sostenuta dalla parte convenuta e che quindi la domanda attorea non possa essere accolta.

Si osserva che sulla base dell'attuale organigramma dell'Istituto, la sua struttura organizzativa risulta articolata in sette unità a livello di Direzione (Crediti, Bilancio e Programmazione, Direzione Finanza, Direzione Partecipazioni, Direzione Affari generali e Legale, Direzione per il Coordinamento del Personale, Ispettorato di Gruppo), a loro volta articolate in sottostrutture organizzativi di livello inferiore quali le Funzioni, i Servizi, le Segreterie, i Settori, ecc.  Sulla base dell'organigramma si può sostenere che vi sono soltanto otto posizioni di lavoro, compresa quella del ricorrente, aventi ad oggetto responsabilità di Servizio o di Segreteria, con il conseguente inquadramento del titolare nel grado di Condirettore.

Da ciò deriva che allo stato non esistono nella struttura organizzativa dell'IMI altre posizioni di lavoro "libere" al livello delle mansioni assegnate al ricorrente e infatti neppure quest'ultimo le ha individuate nel suo ricorso. Dall'altro lato poi si può anche correttamente sostenere che la posizione di responsabile della Segreteria insoluti nella sua configurazione iniziale (e a maggior ragione in quella di Segreteria coordinamento posizioni insolute e sofferenze) è di valore sostanzialmente equivalente a quella di responsabile del Servizio del personale, a prescindere da una maggior o minor "brillantezza" delle mansioni, che però sul piano giuridico non rileva.  Infatti l'equivalenza del le mansioni va intesa nel senso obiettivo dell'uguale valore professionale all'interno dell'organizzazione aziendale.  Ora, la Segreteria insoluti si colloca all'interno della struttura aziendale in una posizione organizzativa e gerarchica identica a quella del Servizio del personale, entrambi gli uffici sono infatti insediati nella Direzione Affari Generali e Legale e soggetti alla sua sovraintendenza e coordinamento; i poteri attribuiti al responsabile della Segreteria in base al sistema delle deleghe sono di pari livello; anche in precedenza il responsabile della segreteria insoluti era un Condirettore. E’ opportuno sottolineare che il responsabile della Segreteria insoluti può tenere in sospeso la risoluzione dei contratti e l'inizio degli atti giudiziali peri il recupero del credito e declinare, in fase di disamina preliminare, domande di finanziamento, di modifiche di condizioni e termini di finanziamento, di transazioni, rinunzie ai crediti, ecc.  Inoltre, con l'organizzazione della Segreteria insoluti, avvenuta anche con il fondamentale contributo del ricorrente, si è avuta un'accentuazione dei profili qualificanti e professionali della funzione, con l'esonero dai compiti amministrativi e l'assegnazione di un ruolo di indirizzo e raccordo delle attività di sistemazione delle posizioni insolute direttamente gestite dalle singole unità operative della Direzione Crediti.

Pertanto non vi è stata violazione dell'art. 2103 c.c.

Invero il ricorrente ha ritenuto per sua scelta di abbandonare la posizione da lui precedentemente ricoperta di responsabile dei Servizio dei personale, cosicché è rimasto in posizione di disponibilità.  Legittimamente l'IMI ha ritenuto di non voler imporre ad un dirigente (che svolge quindi attività particolarmente delicate) di continuare a svolgere contro la sua volontà la funzione di preposto al Servizio del personale, dove del resto lo stesso ricorrente non ha più chiesto di ritornare.  Così l'IMI delegò ad interim la responsabilità del Servizio ad un dirigente di grado superiore, il dr.  Brechet che in tal senso ha testimoniato e che accettò espressamente la provvisoria dequalificazione. Ora, è certo che anche quando un dipendente abbandona il suo incarico, il datore di lavoro non è esonerato dall'obbligo di assegnargli nuove mansioni di valore equivalente, ma è ugualmente vero - come è stato anche confermato dai testi - che in un organigramma aziendale come quello dell'IMI sorgono problemi e difficoltà per l'inserimento di un dirigente in una posizione equivalente, che richiedono tempi lunghi per la loro risoluzione. Quel che è certo è che l'istruttoria ha confermato che l'IMI ha posto in essere diversi tentativi per sistemare il ricorrente, il più importante dei quali riguardava il suo possibile inserimento nell'Ispettorato di Gruppo che si intendeva costituire.  Si individuò così un posto di responsabile dell'Ispettorato controllate che l'IMI però ritenne, nei suoi poteri discrezionali e senza del resto alcuna contestazione da parte del ricorrente, di assegnare ad altro dipendente, considerato in possesso di maggior competenza ed esperienza per ricoprire quel posto, come pure confermato dai testi.  In realtà poi il secondo posto che successivamente si rese disponibile fu quello affidato al ricorrente di responsabile della Segreteria insoluti, mentre non è assolutamente emerso (e neppure è stato dedotto dall'attore) che vi fossero altre posizioni "libere" di pari grado. Pertanto sulla base delle considerazioni che precedono, non possono ritenersi integrate da parte della convenuta violazioni alla normativa in tema di mutamento di mansioni e la domanda deve essere rigettata.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

(pubblicata in Lavoro e previdenza Oggi, 1995, 2210)

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