Diritto  d’assemblea  ed  esigenze  produttive  dell’impresa

 

 

1.    La decisione della Cassazione n. 6080 del 5 luglio 1997, est. Vidiri (pubblicata in Lavoro e previdenza Oggi 1998 a pag. 805) dovrebbe aver posto la parola “fine” al lungo tormentone  dei ricorsi (1) della Rinascente S.p.A. nei confronti delle segreterie provinciali dei sindacati che, tramite le loro R.S.A., hanno, nel tempo, indetto nelle varie unità produttive aziendali, assemblee generali o totalitarie, con l’effetto della chiusura del servizio di vendita al pubblico ed il conseguente venir meno degli introiti (e profitti) aziendali limitatamente al periodo di tenuta delle assemblee.

A determinare l’insistenza dell’azienda (e dei suoi legali esterni), ha contribuito, invero, l’infelice clausola dell’art. 27 (in precedenza 137), ultimo comma, del ccnl 28.3.1987 del terziario, applicato dall’Azienda, clausola che – dopo aver elevato le ore di assemblea retribuita dalle 10 annue legali alle 12 e poi alle 15 - disponeva che “lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni sindacali aderenti o facenti capo alle associazioni nazionali stipulanti”.

Nessuna delle decisioni, citate alla nota 1 – tranne Pret. Milano 11.11.1992, est. Chiavassa – aveva affrontato il nodo essenziale per la risoluzione definitiva ed inequivocabile della controversia: quello della nullità della clausola contrattuale limitativa del diritto di partecipazione dei singoli all’assemblea generale, in ragione dell’esigenza esclusivamente produttivistica di garantire la vendita al pubblico e, quindi, di circoscrivere il danno economico aziendale da mancati guadagni.

Invero sia il Tribunale di Milano (decisione 10.11.1993) sia la precedente Cass. n. 1039/1992, si erano – l’uno – impantanate sulla qualificazione della clausola contrattuale in questione (nell’alternativa tra il carattere “precettivo” o “programmatico” della stessa, optando per quest’ultima soluzione) e – l’altra – dopo aver affermato che la minimizzazione del pregiudizio economico non costituiva limite “esterno” all’incondizionato diritto di assemblea, si era posta il quesito, senza risolverlo perché esorbitante dalla propria competenza, se “l’interesse datoriale…sia stato realizzato dalla contrattazione collettiva e, in ipotesi, se una pattuizione siffatta rientri nella ‘competenza’, che…risulta attribuita alla contrattazione stessa nella suddetta materia”. Nella sostanza si era posta, senza darvi soluzione, il problema se la salvaguardia delle esigenze produttivistiche di mantenere aperta la vendita al pubblico, poteva essere fatta rientrare tra le “ulteriori modalità”per l’esercizio del diritto di assemblea, che l’art. 20 l. n. 300/’70 aveva facoltizzato la contrattazione collettiva, anche aziendale, a disciplinare.

 

2.      La decisione n. 6080/’97 – allineandosi all’orientamento della migliore dottrina (2) espressasi in senso conforme – ha fatto chiarezza illuminante sull’intera tematica.

Da chi scrive era stata, nel 1982 e nel testo citato in nota 2, asserita (non certo isolatamente) l’inesistenza di limiti intrinseci  al diritto di assemblea cui non si poteva applicare analogicamente il divieto – posto dall’art. 26 stat. lav., afferente al diritto di proselitismo sindacale in orario di lavoro – dell’ essere esercitato “senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività produttiva”. Sostenemmo, con l’anteriore dottrina, che il limite di cui all’art. 26 non era un principio generale , immanente allo Statuto, dilatabile, in quanto tale, all’esercizio di tutti i diritti sindacali sanciti dalla legge e suscettibili di arrecare pregiudizio all’attività e alla normale funzionalità aziendale. Asserimmo che “esiste una sostanziale differenza tra l’azione di proselitismo ex art. 26 (che si svolge durante l’orario di lavoro e quindi il limite introdotto sarebbe correlato all’adempimento principale – non sospeso (come per l’assemblea retribuita), di lavorare  - e il diritto di assemblea che mal sopporterebbe limiti, in quanto il suo adempimento non è né contemporaneo né funzionale con l’obbligazione lavorativa ma ne rappresenta, invece, una causa di legittima sospensione “(3).Ed ancora sostenemmo che “la mancanza di indicazioni limitative – oltre quelle attinenti alle modalità procedurali rinviate alla sede contrattuale – è da attribuirsi…non già ad un ‘mero agnosticismo sui modi di esercizio del diritto’, bensì ad una consapevole scelta del legislatore. Gli unici limiti posti da questi al diritto di assemblea, in quanto incidenti come aggravio sulla controparte, si estrinsecherebbero in quelli dell’utilizzo non eccedente le 10 ore annue retribuite. Questo massimo di ore – è stato osservato (4) – fisserebbe i limiti del danno che il datore di lavoro è costretto a sopportare per il calo dei ritmi e della produzione conseguente alla partecipazione dei suoi dipendenti  alle assemblee; e li fisserebbe sia nel senso che egli non ne debba sopportare uno più prolungato, sia nel senso che egli non debba dolersi del pregiudizio che – entro tale limite – si verifichi nell’andamento produttivo, giacché oltre il limite orario altro limite non sarebbe rinvenibile nell’articolo 20”. Proseguivamo, quindi, asserendo: “Non può peraltro negarsi che il problema di un equo contemperamento tra le due esigenze – di libertà partecipativa, da un lato e di mantenimento di un minimo di funzionalità aziendale, dall’altro – sussista”. “Ma certamente non è nello spirito dello statuto, volto a riconoscere e a garantire i diritti dei lavoratori nell’azienda, anteporre a questi diritti le esigenze della produzione, quasi a fare della loro soddisfazione il presupposto dell’esercizio di detti diritti”(5). E proseguivamo col dire: “ La soluzione al problema va ricercata, quindi, nello spirito di cui sopra e secondo le indicazioni dello stesso legislatore, in un’attività consensuale, cioè nel contratto collettivo di categoria o aziendale, anche se – e questo è bene ribadirlo – è necessario evitare tentazioni di irrigidimento (rectius, di circoscrizione, n.d.r.) di un diritto difficilmente comprimibile (pena la caducazione delle pattuizioni illegittime!), in quanto il diritto di partecipare all’assemblea – strumento di politica sindacale, di formazione delle decisioni e di verifica del consenso – è un vero e proprio diritto di activae civitatis (si pensi al lavoratore che non intenda essere affatto intenzionato a recitare un ruolo meramente passivo, come ascoltatore o al massimo come votante, ma voglia contribuire con la propria presenza attiva ed il proprio apporto partecipativo e dialettico, alla determinazione delle soluzioni o quanto meno influenzarne le scelte)”(6). “Concludendo – dicevamo all’epoca -  si può asserire che gli unici legittimi limiti (taluni obbligatori ex art. 2087 cod. civ.)…sono quelli imposti al diritto in questione da ragioni di garanzia dell’incolumità delle persone, di sicurezza e salvaguardia degli impianti e di continuità della prestazione da parte di coloro che eventualmente non partecipano all’assemblea”(7).

Nello stesso senso si è espressa dottrina più recente, secondo la quale “la determinazione del monte ore annuo per lo svolgimento  di assemblee durante l’orario di lavoro è…strettamente funzionale all’obiettivo di mediare istanze evidentemente contrastanti, mirando in particolare a non penalizzare oltre misura le esigenze della produzione”(8). E’ stato correttamente osservato che la previsione legislativa di due  tipi di assemblea, fuori orario e durante l’orario di lavoro, la prima senza alcun vincolo temporale, la seconda sottoposta al vincolo delle 10 ore annuali in quanto “invasiva della sfera aziendale nei suoi ritmi e livelli produttivi…istituzionalmente legittimata a produrre un danno al datore di lavoro”, implica che quest’ultima – nel limite delle 10 ore annue o delle superiori contrattualmente pattuite in melius – “è insensibile alle esigenze della produzione: non può, ad esempio, il datore di lavoro opporre ragioni quali la continuità dell’apertura dell’azienda per la vendita al pubblico al fine di imporre una determinata collocazione temporale dell’assemblea ovvero la presenza al posto di lavoro di alcuni dipendenti”. “Il discorso cambia…quando in luogo delle mere esigenze della normalità aziendale, vengano  in rilievo ben più corposi interessi (del datore, ma anche di terzi) di rango primario, quali quelli alla salvaguardia del patrimonio aziendale e della capacità produttiva, nonché quello alla sicurezza delle persone”(9)

      

3.      La decisione che si commenta così si esprime: 

“Il diritto di partecipare all’assemblea – che insieme al referendum costituisce uno strumento di democrazia diretta – in orario di lavoro e con la corresponsione della normale retribuzione (nei limiti legislativamente o contrattualmente fissati), non può essere limitato dalla pretesa del datore di lavoro di non subire alcun pregiudizio alla normale esplicazione dell’attività aziendale. Esso costituisce un diritto pieno ed incondizionato che può trovare un limite solo nell’esigenza della tutela di diritti costituzionalmente garantiti, quali ad esempio, quelli alla sicurezza del personale ed alla salvaguardia dell’integrità delle strutture tecniche e del patrimonio aziendale, in ragione della particolare pericolosità o delicatezza delle lavorazioni (a catena, a cicli continui, ecc.). Il diritto di assemblea, oltre a costituire uno strumento del sindacato per verificare il consenso della sua politica (e definirne i contenuti) si inquadra tra i diritti del lavoratore alla libera manifestazione del pensiero che, in ragione della sua indisponibilità, non può essere limitato dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che sono nulle quelle clausole contrattuali (nella specie l’art. 26 ccnl del terziario) che impediscono a taluni lavoratori il diritto alla partecipazione al fine di ridurre i danni esclusivamente economici derivanti dalla contrazione delle vendite.

La minaccia della trattenuta sulla retribuzione (poi anche attualizzata) in caso di partecipazione all’assemblea costituisce condotta antisindacale, reprimibile ex art. 28 stat. lav., in quanto incidendo sulla libertà di autodeterminazione dei singoli lavoratori può indurli a non partecipare, anche in futuro, ad assemblee non autorizzate preventivamente dal datore di lavoro. Trattandosi, poi, di violazione di norma imperativa (riconducibile a quelle di cui ai tit. II e III dello Statuto) non è necessario alcun accertamento dell’elemento soggettivo (o intenzionalità) datoriale al fine di desumere l’antisindacalità del comportamento pregiudizievole alla libertà ed attività sindacale”.

Nella statuizione sopra riferita la S. corte mostra di essere perfettamente allineata a quanto da noi sopra esposto, tanto da sposare non soltanto la “ratio” del pensiero dottrinale ma, altresì, a conformarsi (a) e a riproporre le più incisive formulazioni letterali di tale dottrina.

L’incisiva ed illuminata decisione affronta, poi, risolutamente il problema della clausola contrattuale idonea a comprimere il diritto di assemblea per la salvaguardia delle esigenze di normalità produttiva, sancendone la nullità – evidentemente per contrasto con norma imperativa, ex artt.1418-1419 c.c. e art. 40 l. n. 300/’70 - in ragione sia della già sottolineata irrilevanza  delle esigenze produttivistiche limitative del diritto di assemblea sia del fatto che lo stesso si “inquadra anche tra i diritti del lavoratore di libera manifestazione del pensiero che, in ragione della sua indisponibilità, non può essere limitato dalla contrattazione collettiva”(10). Esaminando anche l’ipotetico contenuto delle clausole contrattuali esplicative (e correttamente attuative) delle “ulteriori modalità”, ex art. 20, di esercizio del diritto di assemblea, la Suprema corte – ancora in armonia con la migliore dottrina che aveva asserito potersi esclusivamente focalizzare su aspetti di contorno, “senza ritrattare al ribasso quanto la legge ha fissato con carattere di imperatività ed inderogabilità”(11) – ha stabilito  che esse  possono attenere, ad esempio, alla fissazione dell’orario e del giorno di svolgimento cui può aggiungersi, secondo noi, la pattuizione dell’eventuale  preavviso al datore di lavoro o della comunicazione dell’ordine del giorno, senza che dette clausole esplicative delle “ulteriori modalità” possano “limitare il diritto che ciascun singolo lavoratore ha di partecipare all’assemblea al fine di contribuire, con la propria presenza attiva e con la propria partecipazione dialettica, alla determinazione delle relative delibere”(12).

Traendo poi le debite conseguenze dall’analisi della vicenda processuale, la Cassazione ha individuato il carattere antisindacale nella minaccia aziendale di non retribuire le ore di assemblea per i partecipanti, atteso che il timore di subire un danno economico (poi effettivamente inflitto) incide sulla libertà di autodeterminazione  e di libera fruizione, anche futura, del diritto sindacale da parte dei singoli.

Infine aderendo all’orientamento c.d. “mediano” – tra quello “volontaristico” e quello “obiettivo” in tema di riscontro dell’antisindacalità della condotta datoriale -  statuito in precedenza da Cass. 8.9.1995, n. 9501 (13) e da Cass. 15.7.1995, n. 7833 (inedita), la Suprema corte sostiene la non necessarietà dell’accertamento dell’elemento “soggettivo” o “psicologico” datoriale, versandosi, in fattispecie, nella lesione di diritti sanciti da norma imperativa (in quanto rientrante in uno di quelli di cui al tit. II e III dello Statuto dei lavoratori).

Per completezza, sul punto specifico, va detto che l’estensore non ha probabilmente potuto tenere conto, in ragione della quasi contemporaneità delle due decisioni,  dell’orientamento affermato (con intenti di uniformità e di superamento dei contrasti in seno alla sezione lavoro) dalle Sezioni unite della Cassazione nella decisione n. 5295 del 12.6.1997 (14), con la quale è stata stabilita l’irrilevanza del riscontro dell’intenzionalità datoriale – sia in caso di  condotta lesiva di diritti sanciti da norma imperativa che di diritti c.d. innominati (in quanto non contemplati in  una norma specifica), implicante, comunque, un pregiudizio alla libertà ed attività sindacale – optando per la teoria “obiettiva”, secondo la quale “per integrare gli estremi della condotta antisindacale ex art. 28 stat. lav., è sufficiente che tale comportamento leda, oggettivamente, gli interessi di cui sono portatrici le OO.SS….per cui ciò che il giudice deve accertare è l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà e del diritto di sciopero”(15).

 

Mario Meucci

(pubblicata in  Lavoro e previdenza Oggi 1998, p. 818)

 

NOTE

(1) Vedi, per i vari ricorsi presentati al magistrato, Pret. Milano 12.2.1988, in Lav. ’80, 1988, 437; Pret. Milano 21.3.1989, ibidem 1989, 645; Cass. 1.2. 1992, n. 1039, in D&L, Riv. crit. dir. lav. 1992, 605; Pret. Milano 11.11.1992, ibidem 1993, 289; Trib. Milano 10.11.1993, ibidem 1994, 281.

(2) Vedi, in tal senso, Perone, sub art. 20, in Commentario dello statuto dei lavoratori, Giuffrè 1975, 703; Meucci, Diritti sindacali in azienda (Assemblea, referendum, affissione, locali), Giuffrè 1982, 22 e ss e 67; Corso, Diritti sindacali e interesse dell’impresa, Jovene 1986, 121 e ss. e 131.

(3) L’osservazione è di Treu, Libertà sindacale e interesse dell’impresa, in Riv. giur. lav. 1973, II, 491.

(4) Dall’annotatore, con sigla F.F., a Pret. Borgomanero 23.2.1971, in Riv. giur. lav. 1971, II, 136; lo evidenzia anche Perone, op.cit., 701.

(5) L’intero passo è ripreso da Perone, op. cit. 705.

(6) L’intero passo tra parentesi è di Pera, Sulla “comandata” in occasione di assemblea, in Boll. sc. perf. dir. lav. Un. di Trieste, nn. 54-55, 1972, 11-12.

(7) In tal senso si è espressa Cass. 8.4.1981, n. 2035, in Mass. giur. lav. 1981, 308 ( a proposito del luogo di svolgimento dell’assemblea). Secondo talune pronunce a tali beni si addizionerebbe – mutuando quanto asserito a proposito del legittimo danno da sciopero, da Cass. 30.1.1980, n. 311, in Riv. giur. lav. 1980, II, 11 e ss. -  la tutela della “produttività” aziendale, da intendersi quale potenzialità produttiva (che è nozione diversa dalla “produzione”, in relazione alla quale è stata invece espressamente affermata la prevalenza del diritto di assemblea). Al riguardo, per questi concetti e principi asseriti, vedi: Cass. 3.1.1986, n. 31, in Or. giur. lav. 1986, 322; Cass. 4.2.1986, n. 692, in Giust. civ. 1986, I, 1691, con nota di Giorgi; Cass. 12.6.1987, n. 5179, in Rep. Foro it. 1987, voce “Sindacati”, nn. 143-44.

(8) Così Corso, op.cit. 121-123.

(9) Ancora Corso, op. cit. 125.

(10) Così testualmente Cass. n. 6080/’97, in commento.

(11) Così  Corso, op.cit. 131, secondo cui: “sono da reputarsi affette da nullità tutte quelle clausole che rendano più gravoso l’esercizio del diritto di assemblea, affievolendo le garanzie e i poteri dettati imperativamente dal legislatore”; Fiori, Profili del diritto di assemblea, in Riv. dir. lav. 1978, I, 516, secondo cui  “le clausole contrattuali non possono, sull’altare di un’aprioristica preminenza ed inattaccabilità dell’interesse produttivo aziendale, sacrificare il diritto dei lavoratori all’assemblea, fino ad escluderne talvolta la possibilità di applicazione”; Meucci, op.cit., 23; Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, F.Angeli 1976, 139.

(12) Così ancora Cass. n. 6080/’97.

(13) La decisione n. 9501/1995 si può leggere integralmente in Mass. giur. lav. 1996, 14, con nota di Papaleoni, Nozione di antisindacalità e abuso del diritto.

(14) In Mass. giur. lav. 1997, 541 con nota ( pervicacemente quanto inutilmente) dissenziente di Papaleoni, Intenzionalità e condotta antisindacale. Del tutto adesivo all’impostazione  delle sezioni unite il nostro articolo “Irrilevanza dell’intenzionalità nella condotta antisindacale” in D&L, Riv. crit. dir. lav. 1998, 2, 293 (ora riportato in questo sito).

(15) Così Cass. sez. un. n. 5295/’97, cit.

 

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