Apprezzamenti a sfondo sessuale e licenziamento per esorbitanza di connessioni ad internet
 
Trib. Milano, sez. lav., 14 giugno 2001 - Est. Santosuosso - X.Y. (avv. Serrao) c. Patentverwag Italia  srl (avv. Franci)
 
Ritardi al lavoro e non collaborazione con le colleghe – Legittimano provvedimenti disciplinari conservativi – Lunghissimi e  reiterati collegamenti ad internet non necessitati da motivi di lavoro – Legittimano la giusta causa di licenziamento – Mobbing, tramite apprezzamenti scurrili dei preposti aziendali di natura sessuale – Attualizzano lesione della personalità morale della lavoratrice e risarcimento di danno a carico azienda.
 
Sono legittime – a carico della lavoratrice – sia le sanzioni disciplinari conservative per ritardi al lavoro e mancata collaborazione con le colleghe nel reperimento di materiale da consegnare a terzi (diapositive, in fattispecie), sia il licenziamento disposto dall’azienda a fronte del riscontro di prolungate e reiterate connessioni ad internet in orario di lavoro, che per la loro entità hanno determinato gli estremi di un rilevante inadempimento agli obblighi contrattuali.
Va peraltro risarcito, con la somma equitativamente determinata in 20 milioni, il danno arrecato alla personalità morale della lavoratrice da parte dei superiori e gestori aziendali, consistiti in comprovati (testimonialmente) apprezzamenti a sfondo sessuale (“ha un bel culo” e simili) – in violazione dell’art. 13 e 32  Cost. e 2087 c.c. - , determinanti in una ragazza giovane (di soli 23 anni) crisi di pianto e tremori.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, X.Y. chiedeva che fosse dichiarata la nullità/illegittimità del licenziamento intimato da Patentverwag Italia srlcon lettera del 21/3/2000, nonché delle  sanzioni disciplinari dell’8/2/2000 e del 29/2(2000, con le conseguenti pronunce di condanna; chiedeva inoltre la condanna della Patentverwag Italia Srl a risarcire il danno alla persona per essere stata discriminata e vessata a causa del suo essere donna, al centro di attenzioni di natura sessuale da parte dei suoi superiori e dell’Amministratore Unico della Società. Con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio Patentverwag italia Srl chiedendo il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo di cui veniva data lettura pubblicamente.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’oggetto della presente causa è duplice. Da una parte vi è la valutazione della legittimità delle  sanzioni disciplinari e del licenziamento disposti dalla Società. Dall’altra vi sono le attenzioni di cui la lavoratrice asserisce di essere stata oggetto sul luogo di lavoro, che hanno prodotto una situazione di compromissione psichica qualificata con danno alla persona e/o mobbing, secondo la vulgata attuale. Su entrambi gli oggetti è stata svolta ampia istruttoria testimoniale.

La ricorrente è una giovane lavoratrice di ventitré anni addetta a mansioni impiegatizie presso l’ufficio vendite della Società. E’ stata licenziata sulla base di una lettera di contestazione di cui si riportano i punti essenziali: "sono emersi collegamenti  internet giornalieri di durata lunghissima, due da circa due ore ciascuno, uno solo da tre o quattro ore, se non di più, in coincidenza con la Sua presenza al lavoro. Il suddetto utilizzo, verso siti di interesse estraneo alla normale attività dell’azienda, si è interrotto in concomitanza col periodo di permesso matrimoniale […], durante il quale sono stati registrati soltanto tre collegamenti in diciassette giorni […] Dal suo rientro i collegamenti lunghi sono ripresi con ritmo giornaliero […] Durante il suo periodo di ferie, ma ad azienda aperta con personale ridotto, il traffico su internet è risultato irrisorio […] Al rientro dalle Sue ferie i collegamenti hanno riassunto le caratteristiche inizialmente descritte […] Normalmente il traffico internet termina verso le 17,30, quando Lei timbra il cartellino".

L’ìstruttoria esperita ha consentito di accertare i seguenti fatti essenziali:

le mansioni

a) le mansioni della ricorrente richiedevano il ricorso a collegamenti  internet limitati e sporadici;

b) i collegamenti contestati sono avvenuti effettivamente dal computer della ricorrente, come risulta inconfutabilmente provato per il periodo successivo alla richiesta dell’azienda di personalizzare le singole postazioni presenti nell’ufficio in modo da rendere riconoscibili, presso il provider, i singoli utenti (vedi doc.6 conv.);

c) la ricorrente rimaneva connessa anche durante gli intervalli di lavoro;

d) alcuni colleghi hanno potuto notare sul computer della ricorrente visualizzazioni non congrue con l’attività di ufficio della stessa.

In relazione a questi fatti non è plausibile la difesa della ricorrente, secondo la quale i collegamenti sarebbero stati determinati da necessità di lavoro, dal momento che le connessioni scompaiono quasi del tutto nei periodi in cui la ricorrente è assente ma l’attività aziendale prosegue. Possono dirsi, dunque, provati i fatti posti alla base del licenziamento. La condotta della lavoratrice non solo e non tanto ha provocato costi aziendali non necessari (si badi che nel caso in esame le connessioni non sono state sporadiche, e quindi comprensibili o giustificabili, ma cospicue e regolari). Data la sua entità ha integrato gli estremi di un rilevante inadempimento degli obblighi contrattuali di lavoro: in altri termini, quale che fosse la ragione (internet o qualsiasi altra cosa), per tutte quelle ore la lavoratrice non ha effettuato la prestazione per la quale era retribuita.

Ritenuta pertanto sussistente la giusta causa posta a fondamento del recesso e ritenuta la non censurabilità formale della procedura seguita (il fax contenente la richiesta di diversa data per le giustificazioni è stato inviato a un numero che non corrisponde a quello dell’azienda: vedi produzione della stessa ricorrente), la domanda relativa al licenziamento è infondata e va rigettata.

Parimenti infondate sono le lagnanze sulle sanzioni disciplinari. La prima è stata irrogata per ritardi documentalmente provati (cartellini): le giustificazioni non sono adeguate, dal momento che le difficoltà di traffico sono agevolmente superabili con minime precauzioni, la sanzione del rimprovero scritto è lieve e, quindi, proporzionata. La seconda si riferisce alla mancata cura della ricorrente nel mettere a disposizione di colleghi di lavoro, e comunque consentire di reperire, importante materiale da consegnare a terzi (diapositive), pur in sua assenza. L’episodio, che è stato provato, ha obiettivamente procurato un significativo intralcio alla attività aziendale in attività che rientravano nel campo di attività della lavoratrice: la sanzione di due giorni di sospensione è da ritenere giustificata e proporzionata.

Sul secondo punto, quello delle attenzioni di cui è stata oggetto la lavoratrice, è necessario riportare i punti salienti emersi dall’istruttoria. Una teste ha dichiarato che l’Amministratore Unico (AU) usava verso la lavoratrice espressioni offensive […] di contenuto misogino; che il Direttore commerciale diceva alla ricorrente che aveva delle belle forme soprattutto dietro. Usava termini diversi che non voglio ripetere. Ho assistito a ciò direttamente più volte […] nell’open space. Un altro teste ha dichiarato di aver sentito più volte il Direttore commerciale fare apprezzamenti sulla ricorrente dicendo che bel culo e ha riferito inoltre della propria reazione di assenso. Un altro teste ha dichiarato di aver sentito in più occasioni l’AU sbraitare nei corridoi nei confronti della ricorrente. Altre volte, parlando con me, mi ha detto che la ricorrente era una testa di cazzo o una puttana. Questi comportamenti erano indirizzati principalmente nei confronti della ricorrente […] Il direttore commerciale faceva apprezzamenti di carattere fisico sulla ricorrente. Capitava che dicesse sia alla lavoratrice direttamente sia in pubblico a altri colleghi che la ricorrente aveva un bel culo o altri apprezzamenti del genere […]. La ricorrente è venuta diverse volte in ufficio da me a sfogarsi piangendo e con tremori per come era stata trattata e per le parole che le erano state dette. Altra testimone ha dichiarato: mi è capitato di sentire il Direttore commerciale fare degli apprezzamenti sulla ricorrente dal punto di vista fisico, parlando in pubblico. Apprezzamenti del genere li faceva anche nei miei confronti. Non mi è capitato di sentirli nei confronti di colleghi maschi.

Un quadro di questo genere si commenta da sé. Ci si può solo chiedere cosa ne sia stato, in quel luogo di  lavoro e per quella lavoratrice (e anche per altre), di quel dovere di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, dovere che il legislatore del codice civile (art. 2087 c.c. ) poneva, in epoca non sospetta (il 1942!) a carico del titolare dell’impresa. Nel caso in esame la violazione della personalità morale della lavoratrice è presente è ha raggiunto frequenza e entità tali da incidere anche sulla integrità fisica, come provano le crisi di pianto e i tremori sul luogo di  lavoro e la documentazione in atti (doc. 13 ric.). La ricorrente, lavoratrice di giovane età e probabilmente inesperta , aveva il diritto di essere rispettata pienamente come persona e come donna, quali che fossero le sue capacità professionali, capacità che, se avevano una possibilità di svilupparsi, richiedevano certo un ambiente corretto e sereno.

Il danno lamentato, di natura intrinsecamente temporanea, è danno alla persona, il cui fondamento si trova negli artt. 3 e 32 della Costituzione. La responsabilità del datore di lavoro, sia diretta sia per l’obbligo di vigilare sugli altri dipendenti è inconfutabile. La quantificazione del risarcimento non può che essere equitativa nella misura di cui al dispositivo.

La parte convenuta va pertanto condannata al pagamento delle somme di cui al dispositivo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- condanna la convenuta a pagare alla ricorrente la somma di Lit. 20.000.000 a titolo di risarcimento del danno alla persona;

- rigetta le restanti domande;

- compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente la restante metà liquidata in Lit. 3.000.000 complessive.

Depositato in Cancelleria in data 14 giugno 2001

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