La legge |
REGIONE MOLISE
Legge Regionale del 9 Novembre 1989,
n° 21
Bollettino Ufficiale n° 21 del 16/11/89
Norme per la
raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo
nella Regione Molise - Disciplina attuativa della legge 16 dicembre 1985, n. 752
Delega di
funzioni amministrative alle Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia ai sensi
dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica
Tartufi
freschi o conservati - Raccolta, coltivazione e commercio - Disciplina
Abrogazioni
Artt.
4, 7, 9, 10 e 11 della L.R. 25 ottobre 1982, n.22
Riferimenti
L.R.
1 marzo 1985, n.7; L.R.15 marzo 1983, n.10; L.R. 3 dicembre 1977, n.44; L.R. 25 ottobre
1982, n.22
ART.
1: OGGETTO DELLA LEGGE
1.
In attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, del disposto degli articoli 66 e 69 del
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' della legge 16
dicembre 1985, n. 752, la Regione disciplina, con la presente legge, la raccolta, la
coltivazione ed il commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
ART. 2: TARTUFI DESTINATI AL CONSUMO DA FRESCHI
1.
I tartufi freschi destinati al consumo appartengono ad uno dei seguenti generi e specie,
rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
a) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente Tartufo bianco;
b) Tuber molanosporum Vitt., detto volgarmente Tartufo nero pregiato;
c) Tuber brumale Var. mascatum De Ferry, detto volgarmente Tartufo moscato;
d) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente Tartufo d'estate o scorzone;
e) Tuber aestivum Var. uncinatum Chatin, detto volgarmente Tartufo uncinato;
f) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente Tartuto nero d'inverno o trifola nera;
g) Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
h) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente Tartufo nero liscio;
i) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente Tartufo nero ordinario.
2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate
sono riportate nell'allegato 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, che la presente legge
fa proprio come allegato A.
3. L'esame per l'accertamento delle specie puo' essere fatto a vista, in base alle
caratteristiche illustrate nell'allegato A, e, in caso di dubbio o contestazione, con
l'analisi microscopica delle spore o del peridio eseguito a cura del Centro Sperimentale
di Tartuficoltura del Ministero dell'Agricoltura e Foreste di Sant'Angelo in Vado o dal
Centro per lo Studio della micologia del terreno del Consiglio Nazionale delle Ricerche di
Torino o dei Laboratori specializzati delle facolta' di Scienze Agrarie e Forestali o di
Scienze Naturali di un'Universita' statale, mediante rilascio di certificazione scritta.
ART. 3: DISCIPLINA DELLA RACCOLTA
1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto
delle modalita' e nei limiti della presente legge, e' libera nei boschi e nei terreni non
coltivati.
2. Hanno diritto di proprieta' sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate e
controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto di proprieta' si estende ai
tartufi di qualunque specie essi siano, purche' vengano apposte tabelle delimitanti le
tartufaie stesse e sia intervenuta l'attestazione di riconoscimento di tartufaie
controllate o coltivate.
3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie migliorate ed incrementate con la
messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per
tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.4. Il diritto di proprieta' sui tartufi
prodotti nelle tartufaie controllate e coltivate, si intende trasferito con l'effettivo
possesso qualora subentri un nuovo conduttore.
5. Il nuovo conduttore ha l'obbligo di comunicare, nel termine di giorni quindici, alle
Amministrazioni Proviciali competenti per territorio l'intervenuto mutamento della
situazione giuridica inerente il fondo.
6. Qualora prima del termine di sei mesi dalla scadenza dell'attestazione di
riconoscimento non ne venga dal conduttore richiesto il rinnovo, lo stesso, a tutti gli
effetti, si intende alla scadenza revocato.
7. Le tabelle sono collocate ad almeno 2,5 metri di altezza dal suolo, lungo il confine
del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso con la
scritta a stampatello <<raccolta di tartufi riservata>>.
8. Le amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia, espressamente a cio' delegate
dalla Regione ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, rilasciano, su richiesta di
coloro che ne hanno titolo e previo accertamento, l'attestazione di riconoscimento di
tartufaia controllata o coltivata.
9. Le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, ai fini degli accertamenti
preventivi sulle domande di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate,
usufruiscono, nell'ambito e nel rispetto della convenzione tra Ministero dell'Aricoltura e
Foreste e Regione, della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e possono
richiedere, qualora sia ritenuto necessario, il parere del Centro Sperimentale di
Tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
10. Il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata ha la durata di anni sette
dalla data di ricevimento da parte del richiedente dell'atto con il quale le
Amministrazioni Provinciali rilasciano l'attestazione di riconoscimento.
11. Potranno ottenere il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata gli impianti
che impieghino il tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto (Tuber melanosporum Vitt.)
o il tartufo bianco pregiato del Piemonte o di Alba o di Acqualagna (Tuber magnatum Pico).
12. Le tartufaie controllate o coltivate riconosciute potranno essere tabellate anche
integrando la scritta con la dicitura <<TARTUFAIA CONTROLLATA>> o
<<TARTUFAIA COLTIVATA>> a seconda dei casi.
13. Nulla e' innovato in merito a quanto disposto dagli artt. 4 della legge 16 giugno
1927, n. 1766, e 9 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.
ART.
4: CONSORZI VOLONTARI
1.
I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono,
compresi i Comuni e le Comunita' Montane, possono costituire consorzi volontari per la
difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonche' l'impianto di nuove
tartufaie.
2. Detti consorzi volontari assumono personalita' giuridica di diritto privato.
3. Nel caso di contiguita' dei loro fondi la tabellazione puo' essere limitata alla
periferia del comprensorio consorziato. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei
mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie.
ART.
5
1.
Nelle aree, private e pubbliche, oggetto di interventi di rimboschimento sia protettivo
che produttivo, la raccolta dei tartufi e' consentita dopo quindici anni dal completamento
dei lavori di impianto.
ART.
6: DISCIPLINA FISCALE DELLE TABELLE
1.
Le tabelle di cui al precedente art. 3 sono soggette alle normative fiscali secondo le
leggi dello Stato.
ART.
7: CALENDARIO ED ORARIO DI RACCOLTA
1.
Sul territorio della Regione Molise la ricerca e la raccolta dei tartufi e' consentita nei
seguenti periodi:
a) Tartufo nero pregiato (T. Melanosporum Vitt.) dal 15 novembre al 15 marzo;
b) Tartufo bianco (T. Magnatum Pico) dal 1° ottobre al 31 dicembre;
c) Tartufo d'estate o scorzone (T. aestivum Vitt.) dal 1 maggio al 30 novembre;
d) Tartufo bianchetto o marzuolo (T. borchii Vitt. o T. albidun Pico), dal 15 gennaio al
30 aprile;
e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (T. brumale Vitt.) dal 1 gennaio al 15 marzo;
f) Tartufo moscato (T. brumale Var. moscatum De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;
g) Tartufo uncinato (T. aestivum Var. uncinatum chatin) dal 1 ottobre al 31 dicembre;
h) Tartufo nero liscio (T. macrosporum Vitt.) dal 1 settembre al 31 dicembre;
i) Tartufo nero ordinario (T. mesentericum Vitt.), dal 1 settembre al 31 gennaio.
2. La ricerca e la raccolta dei tartufi e' vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora
prima dell'alba; e' altresi' vietata, tranne che nelle tartufaie controllate e coltivate,
la raccolta nella giornata di sabato.
3. Le Amministrazioni Provinciali, a cio' delegate, possono, con atto della Giunta e
sentito il parere di centri specializzati di cui all'art. 2, variare il calendario di
raccolta per aree comprensoriali.
4. E' vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei
periodi in cui non e' consentita la raccolta.
ART. 8: MODALITA DI RICERCA E DI RACCOLTA
1.
La ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata solo con l'ausilio al
massimo di due cani.
2. Per la raccolta del tartufo e' impiegato esclusivamente il <<Vanghetto>> o
<<Vanghello>> con punta rotondeggiante di dimensioni del taglio di cm. 15 per
cm. 6.
3. Lo scavo della buca nel terreno e' praticato solo dopo che sia stata localizzata la
presenza del tartufo da parte del cane ed e' limitata al punto in cui il cane lo ha
iniziato.
4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la stessa
terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.
5. E' vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del
terreno ai fini della ricerca del tartufo.
6. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, e' consentita
entro il limite massimo di un chilogrammo. Il superamento di tale limite e' tollerato solo
con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.
7. Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun limite di raccolta e' posto al
conduttore o ai consorziati se trattasi di terreni gestiti a tale scopo nelle forme di cui
all'art. 4.
8. Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufaie controllate o
coltivate, la raccolta dei tartufi e' consentita unicamente ai singoli soci conduttori e
nei limiti di peso previsti al comma 6 del presente articolo per ciascun socio.
9. La perdita della qualifica di conduttore determina la perdita del diritto di raccolta
nelle aree tabellate allo scopo, siano esse controllate e/o coltivate o comunque comprese
nei consorzi di cui alla presente legge.
10. La perdita della titolarita' nella conduzione del fondo compreso in un Consorzio
determina l'automatica decadenza da socio all'atto del verificarsi del fatto stesso.
11. Gli Enti Pubblici membri di Consorzi esercitano la raccolta di tartufi, per la quota
loro spettante, per mezzo di propri dipendenti autorizzati allo scopo con atto formale.
ART. 9: AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA
1.
Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla
raccolta del tartufo di cui all'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
2. Per esercitare la raccolta dei tartufi occorre essere muniti di apposito tesserino di
idoneita', conforme al tesserino - tipo che viene approvato dalla Giunta Regionale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, o del tesserino
rilasciato in altre Regioni ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 752 del 1985.
3. Sul tesserino di idoneita' sono riportate le generalita' e la fotografia vidimata del
raccoglitore autorizzato.
4. Il tesserino di idoneita' e' rilasciato agli aspiranti raccoglitori, residenti nella
regione da almeno quattro mesi all'atto della presentazione della domanda, che hanno
compiuto il 14° anno di eta' ed hanno superato un esame inteso ad accertare la conoscenza
delle specie e delle varieta' dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia
degli stessi, nonche' delle modalita' di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e
delle norme relative.
5. L'esame e' sostenuto innanzi alla Commissione provinciale, costituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, e composta:
a) da un funzionario dirigente della Provincia, con funzione di Presidente;
b) da un Ispettore del Corpo Forestale dello Stato in servizio nella regione;
c) dal funzionario regionale responsabile della Sezione interventi a favore della
produzione;
d) da un esperto nella materia designato dall'Universita' del Molise.
e) da tre esperti nella materia nominati dal Consiglio provinciale con voto limitato a
due. Un funzionario della Provincia svolge le funzioni di segretario.
6. Ai componenti la Commissione estranei all'amministrazione regionale spetta il
trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 1985, n. 7.
7. L'aspirante raccoglitore di tartufi e' sottoposto all'esame di idoneita' entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa.
8. Il tesserino di idoneita' viene rilasciato dalla Provincia entro quindici giorni dalla
data di superamento dell'esame di idoneita'.
9. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova di esame possono ripeterla
non prima di un anno.
10. Il tesserino ha validita' di sei anni ed e' rinnovato su domanda indirizzata al
Presidente della Provincia e corredata:
a) del tesserino scaduto;
b) del certificato comprovante la residenza in uno dei Comuni della Provincia;
c) della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione;
d) di due fotografie del richiedente, di cui una autenticata.
11. In caso di rinuncia all'autorizzazione, l'interessato restituisce il tesserino, prima
del 31 gennaio dell'anno di riferimento, alla Provincia.
12. La restituzione e' ugualmente dovuta da parte del titolare, entro quindici giorni
dalla notifica del decreto di revoca di cui all'articolo 20.
13. I titolari di tesserino di idoneita' che intendono praticare la ricerca e la raccolta
del tartufo, sono tenuti, alla scadenza, al rinnovo annuale tramite pagamento della tassa
prevista.
14. La ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione allegata al tesserino
comprova l'avvenuto rinnovo.
Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono gia' muniti di tesserino. I titolari di
tesserino gia' rilasciato dalla Regione, a domanda, possono, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, richiederne la sostituzione previo pagamento della tassa di
concessione.
Trascorso tale termine, cessa ad ogni effetto la validita' del tesserino rilasciato.
16. Sono comunque fatte salve le norme di cui all'articolo 5 della legge n. 752 del 1985.
ART. 10: MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLA TARTUFICOLTURA
1.
Al fine di concorrere al miglioramento e allo sviluppo della tartuficoltura, la Regione
concede contributi in conto capitale fino al 30% delle spese, I.V.A. compresa,
tecnicamente ammissibili, per un massimo di Lire 5.000.000 per le domande di singoli
proprietari e di Lire 10.000.000 per le domande dei consorzi di cui all'art 4, per
l'impianto di tartufaie coltivate. I contributi sono concessi limitatamente all'impiego
del tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto (Tuber melanosporum Vitt.) o del tartufo
bianco pregiato del Piemonte o di Alba o di Acqualagna (Tuber magnatum Pico). E' ammesso
materiale vivaistico proveniente esclusivamente da Centri gestiti dallo Stato o da Enti
Pubblici o certificato da uno degli Enti di cui all'art. 2, comma 3 della presente legge.
2. Le Amministrazioni Provinciali di Campobasso ed Isernia, a cio' dalla Regione delegate
ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, su domanda dei conduttori dei fondi o dal
titolare della rappresentanza esterna per i Consorzi volontari, concedono e liquidano nei
limiti dei fondi assegnati dalla Regione, previo accertamento e collaudo degli impianti,
l'importo del contributo.
3. Per gli atti di accertamento e collaudo degli impianti le Amministrazioni Provinciali
sono autorizzate a richiedere il parere, oltre che del Corpo Forestale dello Stato, degli
Enti di cui all'art. 2, comma 3.
ART.
11: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO PUBBLICO
1.
E' vietata la ricerca, la raccolta e la coltivazione di tartufi nelle aree del demanio
statale ricadente nella Regione, compresa quella parte sulla quale la stessa esercita
funzioni amministrative ad essa delegate con il D.P.R. n. 616/1977, anche in presenza di
concessioni a favore di terzi di suoli tratturali.
2. La ricerca e la raccolta del tartufo nei terreni appartenenti al demanio della Regione,
delle Province, dei Comuni nonche' delle Comunita' Montane puo' essere autorizzata a
terzi, con atto dei rispettivi competenti organi esecutivi, sentito il parere della
Commissione di cui all'art. 9 della presente legge, solo in favore di:
a) Consorzi volontari di cui all'art. 3, che attuino nel Molise la lavorazione del tartufo
a fini commerciali;
b) Cooperative con prevalenza di soci giovani formate da residenti nella regione, di cui
alla normativa statale e regionale in materia, che attuino la raccolta e la lavorazione
del tartufo a fini commerciali.
3. Sono escluse comunque autorizzazioni alla concessione di detti terreni per l'impianto
di tartufaie controllate o coltivate, tranne che nella ipotesi che tutto o parte del
demanio comunale, provinciale o delle Comunita' Montane sia ricompreso nell'area dei
Consorzi volontari di cui all'art. 3.
4. Nei terreni appartenenti al demanio regionale, oppure, d'intesa con gli stessi, in
quelli degli altri Enti Locali territoriali, la Regione promuove e finanzia attivita' di
sperimentazione per diffondere le tecniche e l'impiego di specie pregiate di tartufo.
ART. 12: VENDITA DEI TARTUFI FRESCHI
1.
I tartufi freschi per essere posti in vendita al consumatore sono distinti per specie e
varieta', ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurita'. I tartufi interi sono
tenuti separati dai tartufi spezzati. I pezzi ed il tritume di tartufo sono venduti
separatamente, senza terra e materie estranee, distinte per specie e varieta'. Sono
considerati <<pezzi>> le porzioni di tartufo di dimensioni superiori a cm. 0,5
di diametro e <<tritume>> quelle di dimensione inferiore.
2. Sui tartufi, sia interi che in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita
e' indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie
e varieta', secondo la denominazione ufficiale riportata nell'art. 2, nonche' la zona
geografica di raccolta o le aree comprensoriali, la cui delimitazione e' stabilita con
provvedimento delle amministrazioni Provinciali, competenti per territorio e delegate
dalla Regione, anche tramite intesa tra le stesse per le aree limitrofe ai confini
circoscrizionali.
ART. 13: LAVORAZIONE
1.
La lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita e' effettuata:
a) dalle ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura,
nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie
indicate nell'allegato 2) di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, che diviene parte
integrante della presente legge come allegato B;
b) dai Consorzi indicati precedentemente nell'art. 3;
c) da Cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
ART. 14: CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI1.
I tartufi conservati sono classificati nell'allegato B) di cui all'art. 13, lettera
a).
ART. 15: VENDITA DEI TARTUFI CONSERVATI
1.
I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di
etichetta recante:
- il nome della ditta che li ha confezionati;
- la localita' ove ha sede lo stabilimento;
- il nome del tartufo in latino ed in italiano, secondo la denominazione indicata
nell'art. 2, e la localita', come previsto nell'ultimo comma dell'art. 12;
- il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati;
- l'indicazione di <<pelati>> quando i tartufi siano stati liberati dalla
scorza;
- l'indicazione di eventuali sostanze aggiunte di cui al successivo art. 16;
- la data di confezionamento e di scadenza.
ART.
16: CONFEZIONAMENTO
1.
I tartufi conservati sono confezionati con l'aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale,
restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza e'
denunciata nell'etichetta, e sono sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi
centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.
2. L'impiego di altre sostanze, purche' non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un
diverso sistema di preparazione e conservazione, e' indicato sull'etichetta con termini
appropriati e comprensibili. E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti. Il peso
netto indicato nella confezione corrisponde a quello dei tartufi sgocciolati con una
tolleranza massima del 5%.
3. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi ha le seguenti carattertstiche:
a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel T. melanosporum, T.
brumale e T. moscatum, e giallastro piu' o meno scuro nel T. magnatum, T. aestivum e T.
mesentericum;
b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell'etichetta.
ART.
17: DIVIETI
1.
E' in ogni caso vietato:
a) la ricerca e la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
b) la ricerca e la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari
diversi da esso, o con piu' di due cani o senza il prescritto attrezzo (Vanghetto o
vanghella), o senza l'autorizzazione prescritta, fatti salvi i casi di esenzione
espressamente prevista dalla presente legge;
c) la raccolta, il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate
nell'art. 2;
d) la ricerca e la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima
dell'alba;
e) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;
f) la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell'art. 3 da parte
dei raccoglitori non aventi diritto;
g) la raccolta giornaliera, in forma libera ed individuale, di un quantitativo di tartufi
superiore a quanto previsto nell'art. 5;
h) la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di quindici
anni dal completamento dei lavori di impianto di rimboschimento;
i) la ricerca e la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio pubblico oltre le ipotesi
previste dall'art. 11;
l) la lavorazione andante dei terreni ai fini della raccolta o ricerca dei tartufi;
m) l'apertura di buche con la terra prima estratta e per ogni cinque buche o frazioni di
cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
n) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
o) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
p) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte
salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del Codice
Penale;
q) la trasformazione in altre qualita' di coltura delle tartufaie controllate o coltivate
per la cui costituzione sono stati fruiti contributi.
ART.
18: VIGILANZA
1.
Per la vigilanza si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge Quadro n. 752 del 16
dicembre 1985. Sono inoltre incaricati di far rispettare la legge le Guardie provinciali,
gli Organi di polizia locale urbana e rurale, le Guardie giurate volantarie designate da
cooperative, consorzi costituiti al fine di raccogliere e coltivare il tartufo, nonche' da
enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e
salvaguardia dell'ambiente.
2. Gli agenti giurati sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e prestano
giuramento davanti al Prefetto.
3. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente
legge e per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16 si applicano le norme
vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
ART.
19: SANZIONI
1.
La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fatta salva
l'applicazione delle pene per i reati previsti dal Codice Penale, comporta, oltre alla
confisca del prodotto raccolto, lavorato o commercializzato, l'applicazione della sanzione
amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 per chi esercita:
a) la ricerca o la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
b) la ricerca o la raccolta senza l'autorizzazione prescritta;
c) la raccolta ed il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle
indicate nell'art. 2 della presente legge;
d) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
e) la lavorazione andante del terreno, ai fini della ricerca del tartufo o la
trasformazione in altra qualita' di coltura delle tartufaie controllate o coltivate per la
cui costituzione sono stati fruiti contributi. La sanzione viene applicata per ogni decara
o frazione di decara di terreno lavorato;
f) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati. Nei casi di recidiva per una qualsiasi
delle predette infrazioni si applica la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a
L.4.000.000, nonche' la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso
di ulteriore recidiva, la sanzione da L. 2.000.000 a L. 6.000.000 con la revoca definitiva
del tesserino di idoneita'.
2. E' prevista la sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.000.000 per chi esercita:
a) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma del precedente art.
3, non avendone legittimazione;
b) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, se non siano trascorsi 15
anni dal completamento dei lavori di impianto;
c) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio pubblico nelle ipotesi
previste all'art. 11 della presente legge. Nel caso di recidiva per una qualsiasi delle
infrazioni di cui alla lettera B ) si applica la sanzione amministrativa da L. 800.000 a
L. 3.000.000 nonche' la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel
caso di ulteriore recidiva la sanzione da L. 1.500.000 a L. 5.000.000 con la revoca
definitiva del tesserino.
3. E' prevista la sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 900.000 per chi:
a) effettua la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nell'art. 8
della presente legge, con le eccezionl ivi riportate per ogni 500 grammi o frazione di 500
grammi di eccedenza di prodotto raccolto. Detta sanzione non si applica ai soggetti di cui
al comma 6 del precedente art. 8.
4. E' istituita la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L.1.000.000 per chi effettua:
a) la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari
diversi da esso o con piu' di due cani o senza il prescritto attrezzo;
b) la ricerca o la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima
dell'alba;
c) l'apertura di buche in soprannumero, per ogni 5 o frazione di 5;
d) il non riempimento delle buche con la terra prima estratta, per ogni 5 o frazione di 5.
5. Nel caso di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui alle lettere a, b, c, d,
del comma 4 si applica la sanzione amministrativa da L 400.000 a L. 1.500.000 nonche' la
sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva
la sanzione da L 800.000 a L 3.000.000, con la revooca definitiva del tesserino.
6. E' prevista la sanzione amministrativa da L 200.000 a L.1.000.000 per chi effettua:
a) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l'osservanza delle norme prescritte;
b) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte
salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del Codice
Penale. Nel caso di recidiva delle violazioni di cui alle lettere a) e b) ai nn. 15 e 16
della lettera E), si applica la sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 1.500.000 e, in
caso di ulteriore recidiva, la sanzione amminitrativa da L. 800.000 a L. 3.000.000.
7. E' istituita la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L.25.000 per ogni tabella, per
infrazione alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'articolo 3. Nel caso di
piu' violazioni per le quali sono previste sanzioni in misura diversa, si applica la
sanzione maggiore.
8. Sui tesserini rilasciati dalla Regione Molise le sanzioni amministrative ed il
provvedimento di sospensione, di cui all'articolo 20 sono annotate in appositi spazi.
9. Per coloro che esercitano la ricerca o la raccolta dei tartufi senza aver versato la
tassa annuale di concessione regionale si applicano le sanzioni previste dalla vigente
normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali (art 6
legge regionale 15 marzo 1983, n. 10).
10. Ogni violazione della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia
all'autorita' giudiziaria per reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrono
gli estremi, comporta oltre le sanzioni amministrative e pecuniarie previste, la confisca
del prodotto.
11. In caso di confisca, il prodotto sequestrato e' venduto a trattativa privata a cura
delle Amminstrazioni Provinciali competenti per territorio. Nel caso non fosse possibile
esperire la trattativa privata il prodotto verra' consegnato gratuitamente ad un Istituto
di beneficenza.
12. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla legge e' ammesso il pagamento con effetto
liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte
del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.
L'oblazione e' esclusa nei casi in cui non e' consentita dalle norme penali.
13. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie e' effettuato tramite versamento sull'apposito
conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio di Tesoreria - Campobasso.
Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni
amministrative e pecuniarie e' competente il Settore Contenzioso della Gunta Regionale.
ART.
20: ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E REVOCA
1.
La sospensione o la revoca dell'autorizzazione alla ricerca o alla raccolta e commercio
dei tartufi, prevista nei casi di cui all'articolo 19 sono adottate con provvedimento del
Presidente della Provincia territorialmente competente e notificate agli interessati.
ART.
21: TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE ANNUALE
1.
Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneita' e' istituita ai
sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dell'art. 17 della legge 16
dicembre 1985, n. 752, una tassa di concessione regionale annuale di L. 200.000.
2. Il versamento della predetta tassa va' effettuato su apposito conto corrente postale
intestato alla Regione Molise-Servizio di Tesoreria <<Tassa sulle concessioni
regionali>>, Campobasso, prima del rilascio del tesserino di idoneita' ed entro il
31 gennaio dell'anno di convalida cui si riferisce.
3. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro
proprieta', o comunque da essi condotti ne' ai raccoglitori che consorziati ai sensi del
penultimo comma dell'articolo 3, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al
medesimo consorzio.
4. Al pagamento della tassa di concessione sono soggetti anche i ricercatori e
raccoglitori di tartufi, titolari di tesserini rilasciati da altre Regioni allorche'
l'autorizzazione non e' stata assoggettata dalla Regione di provenienza, la tassa di
concessione istituita e versata risulti inferiore a quella dovuta nella Regione Molise, i
ricercatori e raccoglitori, provenienti da altre Regioni, sono tenuti al versamento
dell'eventuale integrazione della tassa di concessione, fino alla concorrenza dell'importo
della tassa di concessione di cui al presente articolo.
ART.
22: ABROGAZIONE PARZIALE DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1982, N. 221.
Sono abrogati gli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 della legge regionale 25 ottobre 1982, n.
22 <<Disciplina della raccolta dei funghi e dei tartufi>> per la sola parte
che interessa i tartufi.
ART.
23: DISPOSIZIONI FINANZIARIE
1.
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario
1989 sono iscritti, per memoria, i seguenti capitoli:
n. 225 - Tassa sulle concessioni regionali per la raccolta, la coltivazione e la
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati di cui all'art. 21.
n. 9410 - Proventi derivanti da infrazioni delle norme per la raccolta, la coltivazione e
la commercializzazione di tartufi freschi o conservati di cui all'art. 19.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 1989 sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:
Sez. 5 - Rubrica n. 12_ Settore n. 1 Capitolo n. 44275 <<Contributi alle
amministrazioni Provinciali di Campobasso e di Isernia per la concessione di interventi
finanziari in conto capitale all'aziende singole o consorziate per l'impianto di nuove
tartufaie di cui all'art. 10, con una dotazione di compotenza e di cassa L.30.000.000 con
analoga riduzione del Capitolo 55400>>.
Sez. 5° - Rubrica n.12 -Settore n. 1- per memoria Capitolo n. 44276 <<Indennita' e
gettoni di presenza ai componenti la Commissione regionale per l'esame degli aspiranti
raccoglitori di tartufi freschi di cui all'art. 9 (Spesa obbligatoria)>>.
Capitolo n. 44277 <<Oneri per le deleghe alle Amministrazioni Provinciali per
l'esercizio di funzioni amministrative in materia di raccolta, coltivazione e commercio di
tartufi freschi di cui all'art. 3>>.
Capitolo n. 44278 <<Oneri per la sperimentazione volta alla diffusione di tecniche e
l'impiego di specie pregiate di tartufo di cui all'art. 11>>.
Per gli esercizi futuri con legge approvativa di bilancio alla quantificazione degli oneri
derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i proventi della tassa di
concessione, da quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 19 della presente legge,
nonche' da quota parte dei fondi attribuiti alla Regione, ai sensi dell'art. 9 della legge
16 maggio 1970, n. 281.
ART. 24: RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, vigono in materia le
disposizioni della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
ART. 25: DEROGHE
1.La Giunta Regionale, in deroga a quanto disposto, nei terreni del proprio demanio o
da essa amministrati, puo' rilasciare autorizzazioni per la coltivazione e raccolta di
tartufi agli Enti di cui al precedente articolo 2, su domanda motivata e per comprovate
necessita' di studio e di ricerca.
ART. 26: DISCIPLINA DELLA DELEGA
1.
Le Amministrazioni Provinciali di Campobasso ed Isernia, nell'esercizio delle funzioni ad
esse delegate, si attengono a quanto previsto nella presente normativa e provvedimenti,
alle disposizioni della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e alle norme previste dagli
articoli 27 e 72 della legge di contabilita' regionale 3 dicembre 1977, n.44.
ART.
27: PUBBLICAZIONE
1.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Molise.