SVINCOLI E TESSERAMENTI

LO STATUS DEI CALCIATORI

Articolo 2 – Status dei calciatori: Dilettanti e Professionisti

1. I calciatori che giocano nel “Calcio Organizzato” si suddividono in Dilettanti e Professionisti
2. Professionista è colui che ha un contratto scritto con una società e che in cambio della propria prestazione riceve un pagamento superiore alle spese effettivamente sostenute nell’esercizio dell’attività calcistica. Tutti gli altri calciatori sono considerati Dilettanti.

Articolo 3 – Riacquisizione dello status di Dilettante

1. Un calciatore tesserato come Professionista non può essere tesserato di nuovo come Dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando ha disputato la sua ultima partita come Professionista.

I calciatori possono essere tesserati per un massimo di tre società durante il periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Durante questo periodo, il calciatore può giocare in Gare Ufficiali solo per due società.

 Art. 94 ter

Accordi economici per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D.

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo accordi economici annuali – fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 – relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Gli accordi dovranno essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura della società e con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

 L’accordo economico

􀂄 I calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. devono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive. Ricordiamo che la sottoscrizione dell’accordo, ai sensi degli artt. 29 punto 3 e 94 ter punto 2 N.O.I.F., è obbligatoria.

􀂄 Gli accordi possono prevedere la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi  forfetari di spese e voci premiali (legate alla partecipazione all’attività agonistica) o, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in 10 rate mensili di uguale importo.

2) Deposito dell’accordo

Gli accordi devono essere obbligatoriamente depositati presso il Comitato e le Divisioni di competenza, con le seguenti modalità:

a) 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo con contestuale comunicazione al calciatore, se il deposito avviene a cura della società;

b) 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, se il deposito avviene a cura del calciatore, che quindi ha 10 giorni in più per depositare l’accordo nel caso in cui non vi provveda la società. La validità dell’accordo cessa in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

c) L’AIC ha concordato con la LND di deferire per violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva tutte quelle società che, previa segnalazione del calciatore, si rifiuteranno di sottoscrivere l’accordo economico.

3) Limiti dell’accordo

􀂄 Gli accordi concernenti i rimborsi forfetari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di euro 61,97 al giorno per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per un massimo di 45 giorni se relativi alla fase di preparazione all'attività stagionale.

􀂄 Per quanto concerne l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, gli accordi non potranno prevedere somme superiori ad euro 77,47 per ciascuna prestazione.

􀂄 Nel caso in cui venga invece concordata l’erogazione di una somma lorda annuale, l’accordo non potrà prevedere un importo superiore ad euro 25.822,00.

4) Durata dell’accordo economico nel Calcio a Cinque

􀂄 In deroga a quanto sopra esposto, i calciatori tesserati per società di Calcio a Cinque che

disputano Campionati Nazionali, possono concordare l’erogazione di somme annuali lorde per

un periodo massimo di tre stagioni sportive.

5) Accordi in contrasto con le norme

􀂄 Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia gli accordi che prevedano l’erogazione di

somme superiori a quelle fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7, nn. 4 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

 
TERMINI E MODALITÀ’ PER I TRASFERIMENTI, TESSERAMENTI E LISTE DI SVINCOLO 

  1. Variazioni di tesseramento

  Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

  a) Calciatori “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo)

  La data di invio delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

  b) Calciatori “non professionisti”

Il tesseramento dei calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

  - da lunedì 02 luglio 2007 a lunedì 31 marzo 2008  (ore 19.00)

  La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

  Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. può avvenire nei seguenti distinti periodi:

  a) dal 2 luglio al 20 settembre 2007  (ore 19.00)

b) dal 26 ottobre al 14 novembre 2008  (ore 19.00).

 
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) che recita quanto segue:
1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori “giovani di serie” e “giovani dilettanti” tra società della stessa o diversa Lega, di calciatori “non professionisti” tra Società della Lega Nazionale Dilettanti, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratti di calciatori “professionisti” tra società delle Leghe Professionistiche nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.

2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega di competenza rende esecutivo l’accordo. Il calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

 Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

  Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

  a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

  Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini fissati:

  - dal  2 luglio al 16 luglio 2007 (ore 19.00)

  (vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)..

Liste di svincolo suppletive:

 - dal  1 dicembre al 17 dicembre 2007 (ore 19.00)

  (vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)..

Il tesseramento dei calciatori svincolati in quest’ultimo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2007

Svincolo per rinuncia da parte della società (art. 107 NOIF)

  La società che intende svincolare un proprio tesserato può farlo nei periodi fissati dalle Leghe, normalmente in luglio e dicembre, compilando l’apposito modulo inviato dai Comitati regionali competenti denominato “lista di svincolo”. L’inclusione in detta lista di svincolo è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti. E’ possibile quindi che un calciatore venga tesserato entro il 30 novembre e successivamente svincolato in dicembre. Dopo la chiusura di questa lista di svincolo, denominata “suppletiva”, il calciatore può nuovamente tesserarsi con un’altra società e in luglio essere nuovamente svincolato da questa.

Ovviamente un calciatore tesserato a titolo temporaneo con una società non può essere svincolato da questa.. C’è però la possibilità che un calciatore tesserato temporaneamente rientri alla propria società di appartenenza, mediante rinuncia al vincolo temporaneo da inviare, firmata dalle tre componenti (società cedente, cessionaria e dal calciatore interessato), al Comitato regionale competente entro l’inizio del secondo periodo dei trasferimenti. Ripristinato così il vincolo precedente, la società può inserirlo nella successiva lista di svincolo.

I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della Società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive che è normalmente lo stesso per i tesserati non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie.

b) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

 Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della L:N.D., dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2008 (ore 19.00)

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 01 luglio 2008..
Art. 108 . Svincolo per accordo

1.    

2..     Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3.    

  Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

  I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, o depositare ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

  - dal  01 dicembre al 17 dicembre 2007  (ore 19.00)

  Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2007

 
Altri tipi di svincolo: 

Svincolo per inattività del calciatore (Art. 109 OIF)  

SSe un calciatore vuole essere svincolato al termine della stagione in corso, deve inviare domanda scritta con raccomandata AR alla società di appartenenza, inviando copia sempre con raccomandata AR, al Comitato Regionale competente ed allegando la ricevuta postale alla domanda inviata alla società. Il tutto deve pervenire entro il 15 giugno dell’anno in corso. Ma per poter essere svincolato il calciatore deve essere a disposizione della società entro il 30 novembre e non deve aver preso parte, per motivi ad esso non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione in corso, a meno che l’impedimento non sia stato dovuto dal servizio militare o servizio obbligatorio equiparato (ad es. obiettori, ecc. ) oppure che il calciatore non abbia presentato il certificato obbligatorio di visita medica e sia stato invitato dalla società a presentarlo per almeno due volte.

 Ma la società per evitare lo svincolo ha le sue possibilità. Innanzitutto deve essere in possesso della prescritta visita medica di idoneità del calciatore e per ottenerla deve richiedergliela per almeno due volte, sempre entro la stagione in corso. Nel caso il calciatore non la presentasse, la società deve contestare l’inadempienza mediante raccomandata da spedire entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione del certificato. Il calciatore le potrà respingere motivandole, con raccomandata entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni. La mancata opposizione del calciatore preclude la possibilità di ottenere lo svincolo a fine stagione.

 Inoltre la società, sempre per mantenere vincolato il calciatore, e sempre nel termine della stagione in corso, deve inviare al domicilio del proprio calciatore almeno quattro lettere raccomandate di convocazione alle gare. Se il calciatore non si presentasse alle convocazioni, la società deve inviare contestazione, con raccomandata spedita entro otto giorni dalla data della convocazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore non le abbia motivatamente respinte, sempre con raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione.

Nel caso in cui la società presenti opposizione alla richiesta di svincolo del calciatore nei modi sopra descritti, deve farlo inviandola con raccomandata AR, preannunciata da telegramma al Comitato regionale della FIGC competente, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, nonché inviare copia al calciatore.

Se invece la società non presentasse opposizione, il Comitato regionale provvederà allo svincolo d’autorità all’apertura delle liste di svincolo (normalmente 1-15 luglio).

Si precisa che le comunicazioni scritte fra gli interessati e FIGC possono essere inoltrate anche tramite fax, posta  elettronica purché sia certo e provata la ricezione completa alla controparte (Art. 34, comma 7, CGS).  

 Il calciatore "giovane", vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere l'annullamento del tesseramento. Per far ciò il calciatore deve inviare lettera raccomandata firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al Comitato regionale del Settore Giovanile e Scolastico e/o al Comitato Provinciale (inviando copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza).

La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al Comitato. La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.

Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata al Comitato Provinciale competente, corredata dall'assenso della Società di appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.           

Svincolo per decadenza e durata del vincolo di tesseramento  (Art. 32 bis)  

            I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 dell' articolo 94 ter delle NOIF.

            Le istanze, da far pervenire, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o  telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

            Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

 

Norma transitoria (Art. 32 ter)

            Il termine del 25° anno di età, fissato per avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2004.

            Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, con le modalità di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 32 bis, i calciatori che nel corso degli anni solari 2002 e 2003 abbiano anagraficamente compiuto, rispettivamente, il 29° ed il 27° anno di età.

 Inattività per rinuncia od esclusione dal campionato di una società (art. 110 NOIF)

  Se una società non prende parte al campionato o ne venga esclusa o si ritiri, tutti i calciatori sono svincolati d’autorità dalla data di comunicazione della FIGC.

Se quanto sopra avviene a campionato iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altra società dopo la pubblicazione dei provvedimenti da parte della FIGC. Non è possibile però tesserarsi per altra società per i calciatori che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del campionato in cui partecipa la società ritirata od esclusa.

Se una società della LND non svolge attività giovanili ufficiali nell’annata sportiva in corso, i calciatori con essa tesserati che al 31 dicembre non hanno compiuto i 15 anni sono svincolati d’autorità ma devono richiedere lo svincolo entro il 31 dicembre con raccomandata alla società e copia al Comitato competente, includendo in quest’ultima la ricevuta della raccomandata spedita alla società, chiedendo di essere inclusi nella lista di svincolo. Il Comitato provvederà allo svincolo entro 15 giorni dalla data della raccomandata.

I calciatori di società che partecipano esclusivamente alle attività minori (art. 58 NOIF), ad esempio campionato Juniores, al superamento dei limiti d’età possono richiedere lo svincolo con i termini di cui sopra. E’ ovvio che se la società partecipa anche al campionato con la 1ª squadra, questo diritto allo svincolo non esiste.  

I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati.

I calciatori delle categorie "pulcini" ed "esordienti"hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico a cura dei Comitati per il Settore Giovanile e Scolastico con pubblicazione sui propri Comunicati Ufficiali.

  Svincolo per accordo tra società e calciatore (art. 108 NOIF)

  La norma è stata reintrodotta da questa stagione dopo un periodo di accantonamento.

In sostanza alla firma della lista di trasferimento, o anche successivamente, il calciatore può chiedere alla società che a fine stagione venga inserito in liste di svincolo. Per fare ciò deve sottoscrivere una richiesta, controfirmata dalla società, la quale deve venir depositata presso il Comitato competente, a cura della società, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, pena la nullità dell’atto. In questo caso il calciatore verrà messo in lista di svincolo d’autorità da parte della FIGC nel periodo previsto (luglio).

Questo è un accorgimento valido per i calciatori che dispongono del cosiddetto “cartellino proprio” per tutelare il proprio diritto di tesserarsi con qualsiasi società ad ogni anno, senza dipendere direttamente dalla società che intrattiene il vincolo per la stagione in corso.

  Svincolo per cambiamento di residenza del calciatore (art. 111 NOIF)

  Se un calciatore trasferisce la propria residenza in comune di altra regione o provincia non limitrofa a quella della precedente dichiarata all’atto dell’ultimo tesseramento, ha la possibilità di chiedere lo svincolo solo dopo un anno dall’effettivo cambio di residenza oppure dopo 90 giorni se si tratta di calciatore minorenne ed il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare.

IIl calciatore può richiedere lo svincolo alla Commissione Tesseramenti in qualsiasi periodo dell’anno allegando la documentazione comprovante il cambiamento di residenza e la ricevuta della raccomandata inviata anche alla società di appartenenza quale copia della domanda.

  Svincolo tesseramento biennale (solo per calciatori "giovani") (art. 31 NOIF)

 Il calciatore "giovane", vincolato con cartellino rosa di validità biennale può richiedere, ai sensi dell'art. 31 comam 3 delle N.O.I.F., l'annullamento del tesseramento con l'assenso della Società di appartenenza che ne autorizza lo svincolo, o per gravi e documentati motivi, anche senza il consenso della Società.

Le richieste di annullamento del tesseramento biennale devono essere corredate dai seguenti documenti e devone essere inviate, per conoscenza, anche alla Società di appartenenza del calciatore:

1) lettera firmata dagli esercenti la potestà genitoriale;/span>

2) eventuale lettera di assenso della Società di appartenenza;

3) originale del cartellino attestante il tesseramento o copia autenticata dal Comitato Provinciale di   appartenenza;      

4) copia della richiesta inviata alla Società di appartenenza del calciatore con relativa ricevuta della raccomandata.

Per la richiesta di svincolo da parte del calciatore o dagli esercenti la potestà genitoriale, trascorsi 30 giorni dall'invio con lettera raccomandata A.R., non intervenendo controdeduzioni della Società cui è vincolato il tesserato, la Commissione Premi Preparazione emetter esito in favore del richiedente.

Le richieste, a mezzo raccomandata, devone essere inviate, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, alla FIGC - Commissione Premi Preparazione - Corso Italia 35/b - 00198 ROMA; la decisione della Commissione è inappellabile.

 Svincolo per tesseramento quale tecnico (art. 112 NOIF)

ABROGATO 

  Svincolo per tesseramento quale dirigente di società (art. 112 bis NOIF)  

ABROGATO

  Svincolo per stipula di contratto da professionista Art. 113 NOIF)

  Quando un calciatore non professionista, al compimento del 19° anno di età, stipula un contratto da professionista ottiene automaticamente la qualifica di “professionista” e lo svincolo dalla società dilettantistica se il contratto è stipulato e depositato in Lega entro il 10 agosto oppure dopo il secondo periodo dei trasferimenti (trasferimenti suppletivi con periodi fissati annualmente). In quest’ultimo caso ci deve essere il consenso scritto della società titolare del tesseramento.

Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, il nuovo tesseramento e il cambiamento della qualifica decorrono dal 1° luglio successivo.

  Risoluzione rapporto contrattuale per professionisti (Art. 117 NOIF)

  Quando tra un calciatore e una società avviene la risoluzione del contratto, decade il tesseramento del calciatore interessato a favore di quella società. In una stessa stagione sportiva è ammesso risolvere il contratto consensualmente solo una volta purché sia stato sottoscritto un accordo e depositato in Lega entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto assieme alla liberatoria delle parti. Ma alla condizione che il calciatore non abbia disputato nella stagione gare di campionato con la prima squadra.

Dopo la risoluzione del contratto il calciatore può tesserarsi nuovamente nella stessa stagione sportiva rispettando i termini previsti annualmente. /span>

Il calciatore non professionista che stipula un contratto da professionista nella stessa stagione e poi risolva consensualmente il contratto, può richiedere un nuovo tesseramento da non professionisa  solo nella successiva stagione sportiva

Nel caso di risoluzione del contratto per morosità o inadempienza della società, il calciatore può tesserarsi nella stessa stagione sportiva con altra società a condizione che si tratti di società di campionato o girone diverso, anche se ha già preso parte a gare di campionato della prima squadra.

Il calciatore non professionista che stipula un contratto da professionista nella stessa stagione e che poi ottenga la risoluzione per morosità o inadempienza, non può tesserarsi per società dilettantistiche nella stessa stagione sportiva, potrà farlo solo con la nuova stagione.

Se la risoluzione è dovuta a malattia od infortunio occorre ottenere l’autorizzazione del Presidente Federale.

Se un calciatore professionista retrocede con la propria squadra dal campionato di serie C2 a quello di serie D il suo contratto viene risolto ma il tesseramento rimane con quella società. Assumerà lo status di non professionista.

In tale ipotesi il calciatore può tesserarsi per altra società professionista nella stagione successiva  a quella in cui si è verificata la retrocessione rimanendo così inalterata la qualifica di professionista.