SVINCOLI E TESSERAMENTI
LO STATUS DEI CALCIATORI
Articolo 2 – Status dei calciatori: Dilettanti e Professionisti
1.
I calciatori che giocano nel “Calcio Organizzato” si suddividono in Dilettanti e
Professionisti
Articolo 3 – Riacquisizione dello status di Dilettante
1. Un calciatore tesserato come Professionista non può essere tesserato
di nuovo come Dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da
quando ha disputato la sua ultima partita come Professionista.
I
calciatori possono essere tesserati per un massimo di tre società durante il
periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Durante questo
periodo, il calciatore può giocare in Gare Ufficiali solo per due società.
Art. 94 ter
Accordi economici per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D.
1. Per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai
Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come
per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di
lavoro autonomo o subordinato.
2.
Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo accordi economici
annuali – fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 – relativi
alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di
trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle
norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e
non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in
dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale
vigente. Gli accordi dovranno essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno
successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di
competenza, a cura della società e con contestuale comunicazione al calciatore;
qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal
calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell’accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di
trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso
della stagione sportiva.
L’accordo
economico
I calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati
Nazionali della L.N.D. devono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi
economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive. Ricordiamo che la
sottoscrizione dell’accordo, ai sensi degli artt. 29 punto 3 e 94 ter punto 2
N.O.I.F., è obbligatoria.
Gli accordi possono prevedere la determinazione delle indennità di
trasferta, i rimborsi forfetari di spese e voci premiali (legate alla
partecipazione all’attività agonistica) o, in via alternativa e non
concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi
in 10 rate mensili di uguale importo.
2)
Deposito dell’accordo
Gli
accordi devono essere obbligatoriamente depositati presso il Comitato e le
Divisioni di competenza, con le seguenti modalità:
a)
15 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo con contestuale
comunicazione al calciatore, se il deposito avviene a cura della società;
b)
25 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, se il deposito avviene a
cura del calciatore, che quindi ha 10 giorni in più per depositare l’accordo nel
caso in cui non vi provveda la società. La validità dell’accordo cessa in caso
di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel
corso della stagione sportiva.
c)
L’AIC ha concordato con la LND di deferire per violazione dell’art. 1 del Codice
di Giustizia Sportiva tutte quelle società che, previa segnalazione del
calciatore, si rifiuteranno di sottoscrivere l’accordo economico.
3) Limiti dell’accordo
Gli accordi concernenti i rimborsi forfetari di spese e le indennità di
trasferta non potranno superare il tetto di euro 61,97 al giorno per un massimo
di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per un massimo di
45 giorni se relativi alla fase di preparazione all'attività stagionale.
Per quanto concerne l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa
Italia, gli accordi non potranno prevedere somme superiori ad euro 77,47 per
ciascuna prestazione.
Nel caso in cui venga invece concordata l’erogazione di una somma lorda annuale,
l’accordo non potrà prevedere un importo superiore ad euro 25.822,00.
4)
Durata dell’accordo economico nel Calcio a Cinque
In deroga a quanto sopra esposto, i calciatori tesserati per società di Calcio a
Cinque che
disputano Campionati Nazionali, possono concordare l’erogazione di somme annuali
lorde per
un
periodo massimo di tre stagioni sportive.
5)
Accordi in contrasto con le norme
Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia gli accordi che
prevedano l’erogazione di
somme superiori a quelle fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito
disciplinare ai sensi dell’art. 7, nn. 4 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva, e
comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia
Sportiva.
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità
e nei termini, come di seguito riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento
o tesseramento da lista di svincolo)
La data di invio delle richieste presso le Divisioni o i Comitati
competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento dei calciatori “non professionisti” (primo tesseramento
o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:
- da lunedì 02 luglio 2007 a lunedì 31 marzo 2008 (ore 19.00)
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i
Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del
tesseramento.
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non
professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati
organizzati dalla L.N.D. può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) dal 2 luglio al 20 settembre 2007 (ore 19.00)
b)
dal 26 ottobre al 14 novembre 2008 (ore 19.00).
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo
plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e
alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il
tesseramento per la società cessionaria decorre dalla data di deposito
o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del
plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni
successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i
termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i Comitati
Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.
a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per
calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, devono essere
depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini
stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista
pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini fissati:
- dal 2 luglio al 16 luglio 2007 (ore 19.00)
(vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre
che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla
data di chiusura)..
Liste di svincolo suppletive:
- dal 1 dicembre al 17 dicembre 2007 (ore 19.00)
(vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre
che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla
data di chiusura)..
Il
tesseramento dei calciatori svincolati in quest’ultimo periodo deve avvenire
a far data dal 18 dicembre 2007
Svincolo per rinuncia da parte della società (art. 107 NOIF)
La società che intende svincolare un proprio tesserato può farlo nei
periodi fissati dalle Leghe, normalmente in luglio e dicembre,
compilando l’apposito modulo inviato dai Comitati regionali competenti
denominato “lista di svincolo”. L’inclusione in detta lista di
svincolo è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi
stabiliti. E’ possibile quindi che un calciatore venga tesserato
entro il 30 novembre e successivamente svincolato in dicembre. Dopo la
chiusura di questa lista di svincolo, denominata “suppletiva”, il
calciatore può nuovamente tesserarsi con un’altra società e in luglio
essere nuovamente svincolato da questa.
Ovviamente un calciatore tesserato a titolo temporaneo con una società
non può essere svincolato da questa..
C’è però la possibilità che un calciatore tesserato temporaneamente rientri alla
propria società di appartenenza, mediante rinuncia al vincolo temporaneo da
inviare, firmata dalle tre componenti (società cedente, cessionaria e dal
calciatore interessato), al Comitato regionale competente entro l’inizio del
secondo periodo dei trasferimenti. Ripristinato così il vincolo precedente,
la società può inserirlo nella successiva lista di svincolo.
I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale possono essere inclusi
in “lista di svincolo” da parte della Società nel periodo fissato annualmente
dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive che è normalmente lo
stesso per i tesserati non professionisti, giovani dilettanti e giovani di
serie.
b) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni
della L:N.D., dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e
comunque entro e non oltre il 30 giugno 2008 (ore 19.00)
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data
dal 01 luglio 2008..
1.
2..
Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali
competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3.
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30
novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare, a
mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, o depositare ai
Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di
spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci
giorni dalla scadenza dei termini stessi:
- dal 01 dicembre al 17 dicembre 2007 (ore 19.00)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve
avvenire a far data dal 18 dicembre 2007
Svincolo per inattività del calciatore (Art. 109 OIF)
SSe un calciatore vuole essere svincolato al termine della stagione in
corso, deve inviare domanda scritta con raccomandata AR alla società di
appartenenza, inviando copia sempre con raccomandata AR, al Comitato
Regionale competente ed allegando la ricevuta postale alla domanda
inviata alla società. Il tutto deve pervenire entro il 15 giugno
dell’anno in corso. Ma per poter essere
svincolato il calciatore deve essere a disposizione della società entro il 30
novembre e non deve aver preso parte, per motivi ad esso non imputabili,
ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione in corso, a meno che
l’impedimento non sia stato dovuto dal servizio militare o servizio obbligatorio
equiparato (ad es. obiettori, ecc. ) oppure che il calciatore non abbia
presentato il certificato obbligatorio di visita medica e sia stato invitato
dalla società a presentarlo per almeno due volte.
Ma la società per evitare lo svincolo ha le sue possibilità.
Innanzitutto deve essere in possesso della prescritta visita medica
di idoneità del calciatore e per ottenerla deve richiedergliela
per almeno due volte, sempre entro la stagione in corso. Nel caso il
calciatore non la presentasse, la società deve contestare l’inadempienza
mediante raccomandata da spedire entro otto giorni dalle date fissate
per la presentazione del certificato. Il calciatore le potrà respingere
motivandole, con raccomandata entro cinque giorni dalla ricezione delle
contestazioni. La mancata opposizione del calciatore preclude la
possibilità di ottenere lo svincolo a fine stagione.
Inoltre la società, sempre per mantenere vincolato il calciatore, e
sempre nel termine della stagione in corso, deve inviare al
domicilio del proprio calciatore almeno quattro lettere raccomandate di
convocazione alle gare. Se il calciatore non si presentasse alle
convocazioni, la società deve inviare contestazione, con raccomandata
spedita entro otto giorni dalla data della convocazione. Le
contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle
convocazioni, se il calciatore non le abbia motivatamente respinte,
sempre con raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione della
contestazione.
Nel caso in cui la società presenti opposizione alla richiesta di
svincolo del calciatore nei modi sopra descritti, deve farlo inviandola
con raccomandata AR,
preannunciata da telegramma al Comitato regionale della FIGC competente, entro
otto giorni dal ricevimento della richiesta, nonché inviare copia al calciatore.
Se invece la società non presentasse opposizione, il Comitato regionale
provvederà allo svincolo d’autorità all’apertura delle liste di svincolo
(normalmente 1-15 luglio).
Si
precisa che le comunicazioni scritte fra gli interessati e FIGC possono essere
inoltrate anche tramite fax, posta elettronica purché sia certo e provata la
ricezione completa alla controparte (Art. 34, comma 7, CGS).
Il calciatore "giovane", vincolato con tesseramento annuale, che dopo
quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad
alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere
l'annullamento del tesseramento. Per far ciò il calciatore deve inviare
lettera raccomandata firmata anche dagli esercenti la potestà
genitoriale al Comitato regionale del Settore Giovanile e Scolastico e/o
al Comitato Provinciale (inviando copia, a mezzo raccomandata, anche
alla Società di appartenenza).
La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata
alla lettera inviata al Comitato. La Società può proporre opposizione
entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al Comitato e per
conoscenza al calciatore. L'opposizione non effettuata da parte della
Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla
richiesta del calciatore.
Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la
Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (Campionati o
Tornei). Tale richiesta firmata dal calciatore e dagli esercenti la
potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata al Comitato
Provinciale competente, corredata dall'assenso della Società di
appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.
Svincolo per decadenza e durata del vincolo di tesseramento (Art. 32
bis)
I calciatori che, entro
il termine della stagione sportiva in corso,
abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età,
possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità
specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento,
fatta salva la previsione di cui al punto 7 dell' articolo 94 ter delle NOIF.
Le istanze, da far pervenire, a pena di decadenza, nel periodo
ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno, a mezzo lettera
raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia
alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. Avverso i provvedimenti di
concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate
potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il
termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento
su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice di
Giustizia Sportiva.
Relativamente ai calciatori tesserati per società
partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente
punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di
decadenza di 30 giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.
Norma transitoria (Art. 32 ter)
Il termine del 25° anno di età, fissato per avvalersi del
diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, entrerà in vigore a decorrere
dal 1° luglio 2004.
Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del
tesseramento, con le modalità di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 32 bis,
i calciatori che nel corso degli anni solari 2002 e 2003 abbiano
anagraficamente compiuto, rispettivamente, il 29° ed il 27° anno di età.
Inattività
per rinuncia od esclusione dal campionato di una società (art. 110 NOIF)
Se una società non prende parte al campionato o ne venga esclusa o si
ritiri, tutti i calciatori sono svincolati d’autorità dalla data di
comunicazione della FIGC.
Se quanto sopra avviene a campionato iniziato, i calciatori svincolati
possono tesserarsi per altra società dopo la pubblicazione dei
provvedimenti da parte della FIGC. Non è possibile però tesserarsi per
altra società per i calciatori che hanno già disputato anche una sola
gara del girone di ritorno del campionato in cui partecipa la società
ritirata od esclusa.
Se
una società della LND non svolge attività giovanili ufficiali nell’annata
sportiva in corso, i calciatori con essa tesserati che al 31 dicembre non hanno
compiuto i 15 anni sono svincolati d’autorità ma devono richiedere lo svincolo
entro il 31 dicembre con raccomandata alla società e copia al Comitato
competente, includendo in quest’ultima la ricevuta della raccomandata spedita
alla società, chiedendo di essere inclusi nella lista di svincolo. Il Comitato
provvederà allo svincolo entro 15 giorni dalla data della raccomandata.
I calciatori di società che partecipano esclusivamente alle attività
minori (art. 58 NOIF), ad esempio campionato Juniores, al superamento dei limiti d’età
possono richiedere lo svincolo con i termini di cui sopra. E’ ovvio che se la
società partecipa anche al campionato con la 1ª squadra, questo diritto allo
svincolo non esiste.
I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per
Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo
svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal campionato o ne sia
esclusa. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per
partecipare ad altri Campionati.
I
calciatori delle categorie "pulcini" ed "esordienti"hanno diritto di essere
svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle
relative attività entro il 30 marzo.
Lo
svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico a
cura dei Comitati per il Settore Giovanile e Scolastico con pubblicazione sui
propri Comunicati Ufficiali.
Svincolo per accordo tra società e calciatore (art. 108 NOIF)
La norma è stata reintrodotta da questa stagione dopo un periodo di
accantonamento.
In sostanza alla firma della lista di trasferimento, o anche
successivamente, il
calciatore può chiedere alla società che a fine stagione venga inserito in liste
di svincolo. Per fare ciò deve sottoscrivere una richiesta, controfirmata
dalla società, la quale deve venir depositata presso il Comitato competente, a
cura della società, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, pena la nullità
dell’atto. In questo caso il calciatore verrà messo in lista di svincolo
d’autorità da parte della FIGC nel periodo previsto (luglio).
Questo è un accorgimento valido per i calciatori che dispongono del cosiddetto
“cartellino proprio” per tutelare il proprio diritto di tesserarsi con qualsiasi
società ad ogni anno, senza dipendere direttamente dalla società che intrattiene
il vincolo per la stagione in corso.
Svincolo per cambiamento di residenza del calciatore (art. 111 NOIF)
Se un calciatore trasferisce la propria residenza in comune di altra
regione o provincia non limitrofa a quella della precedente dichiarata
all’atto dell’ultimo tesseramento, ha la possibilità di chiedere lo
svincolo solo dopo un anno dall’effettivo cambio di residenza oppure
dopo 90 giorni se si tratta di calciatore minorenne ed il trasferimento
riguardi l’intero nucleo familiare.
IIl calciatore può richiedere lo svincolo alla Commissione Tesseramenti
in qualsiasi periodo dell’anno allegando la documentazione comprovante
il cambiamento di residenza e la ricevuta della raccomandata inviata
anche alla società di appartenenza quale copia della domanda.
Svincolo tesseramento biennale (solo per calciatori "giovani") (art. 31
NOIF)
Il calciatore "giovane", vincolato con cartellino rosa di validità
biennale può richiedere, ai sensi dell'art. 31 comam 3 delle
N.O.I.F., l'annullamento del tesseramento con l'assenso della Società di
appartenenza che ne autorizza lo svincolo, o per gravi e documentati
motivi, anche senza il consenso della Società.
Le richieste di annullamento del tesseramento biennale devono essere
corredate dai seguenti documenti e devone essere inviate, per
conoscenza, anche alla Società di appartenenza del calciatore:
1) lettera firmata dagli esercenti la potestà genitoriale;/span>
2)
eventuale lettera di assenso della Società di appartenenza;
3)
originale del cartellino attestante il tesseramento o copia autenticata dal
Comitato Provinciale di appartenenza;
4)
copia della richiesta inviata alla Società di appartenenza del calciatore con
relativa ricevuta della raccomandata.
Per
la richiesta di svincolo da parte del calciatore o dagli esercenti la potestà
genitoriale, trascorsi 30 giorni dall'invio con lettera raccomandata A.R., non
intervenendo controdeduzioni della Società cui è vincolato il tesserato, la
Commissione Premi Preparazione emetter esito in favore del richiedente.
Le
richieste, a mezzo raccomandata, devone essere inviate, entro e non oltre il
31 dicembre di ogni anno, alla FIGC - Commissione Premi Preparazione - Corso
Italia 35/b - 00198 ROMA; la decisione della Commissione è inappellabile.
Svincolo
per tesseramento quale tecnico (art. 112 NOIF)
ABROGATO
Svincolo per tesseramento quale dirigente di società (art. 112 bis NOIF)
ABROGATO
Svincolo per stipula di contratto da professionista Art. 113 NOIF)
Quando un calciatore non professionista, al compimento del 19° anno di
età, stipula un contratto da professionista ottiene automaticamente
la qualifica di “professionista” e lo svincolo dalla società
dilettantistica se il contratto è stipulato e depositato in Lega
entro il 10 agosto oppure dopo il secondo periodo dei trasferimenti
(trasferimenti suppletivi con periodi fissati annualmente). In
quest’ultimo caso ci deve essere il consenso scritto della società
titolare del tesseramento.
Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, il nuovo
tesseramento e il cambiamento della qualifica decorrono dal 1° luglio
successivo.
Risoluzione rapporto contrattuale per professionisti (Art. 117 NOIF)
Quando tra un calciatore e una società avviene la risoluzione del
contratto, decade il tesseramento del calciatore interessato a favore di
quella società. In una stessa stagione sportiva è ammesso risolvere il
contratto consensualmente solo una volta purché sia stato sottoscritto
un accordo e depositato in Lega entro cinque giorni dalla stipulazione
del contratto assieme alla liberatoria delle parti. Ma alla condizione
che il calciatore non abbia disputato nella stagione gare di campionato
con la prima squadra.
Dopo la risoluzione del contratto il calciatore può tesserarsi
nuovamente nella stessa stagione sportiva rispettando i termini previsti
annualmente. /span>
Il
calciatore non professionista che stipula un contratto da professionista nella
stessa stagione e poi risolva consensualmente il contratto, può richiedere un
nuovo tesseramento da non professionisa solo nella successiva stagione sportiva
Nel caso di risoluzione del contratto per morosità o inadempienza della
società, il calciatore può tesserarsi nella stessa stagione sportiva con
altra società a condizione che si tratti di società di campionato o
girone diverso, anche se ha già preso parte a gare di campionato della
prima squadra.
Il
calciatore non professionista che stipula un contratto da professionista nella
stessa stagione e che poi ottenga la risoluzione per morosità o inadempienza,
non può tesserarsi per società dilettantistiche nella stessa stagione sportiva,
potrà farlo solo con la nuova stagione.
Se
la risoluzione è dovuta a malattia od infortunio occorre ottenere
l’autorizzazione del Presidente Federale.
Se
un calciatore professionista retrocede con la propria squadra dal campionato di
serie C2 a quello di serie D il suo contratto viene risolto ma il tesseramento
rimane con quella società. Assumerà lo status di non professionista.
In
tale ipotesi il calciatore può tesserarsi per altra società professionista nella
stagione successiva a quella in cui si è verificata la retrocessione rimanendo
così inalterata la qualifica di professionista.
2. Professionista è colui che ha un contratto scritto con una società e che in
cambio della propria prestazione riceve un pagamento superiore alle spese
effettivamente sostenute nell’esercizio dell’attività calcistica. Tutti gli
altri calciatori sono considerati Dilettanti.
TERMINI
E MODALITÀ’ PER I TRASFERIMENTI, TESSERAMENTI E LISTE DI SVINCOLO
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi
(art. 104 delle N.O.I.F.) che recita quanto segue:
1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori “giovani di
serie” e “giovani dilettanti” tra società della stessa o diversa Lega, di
calciatori “non professionisti” tra Società della Lega Nazionale Dilettanti,
salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratti di
calciatori “professionisti” tra società delle Leghe Professionistiche nel
periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione
sportiva.
2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla
data in cui la Lega di competenza rende esecutivo l’accordo. Il calciatore può
partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla
data del visto di esecutività.
Art. 108 . Svincolo per accordo
Altri tipi di svincolo: